Art. 4 
 
                  Fondo nazionale del made in Italy 
 
  1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento
e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,  in  coerenza  con
gli obiettivi di politica industriale ed economica  nazionale,  anche
in riferimento alle attivita' di approvvigionamento, riciclo e  riuso
di  materie  prime  critiche  per  l'accelerazione  dei  processi  di
transizione energetica  e  a  quelle  finalizzate  allo  sviluppo  di
modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale  del
made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per
l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  incrementato  con  risorse
provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non
inferiore  alla   dotazione   iniziale   e,   successivamente,   alle
disponibilita' complessive dello stesso. Il Fondo  e'  autorizzato  a
investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di
societa'  per  azioni,  anche   con   azioni   quotate   in   mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: 
    a) hanno sede legale in Italia; 
    b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo. 
  3. I  requisiti  di  accesso  al  Fondo  di  cui  al  comma  1,  le
condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonche'
le modalita' di apporto delle  risorse  da  parte  degli  investitori
privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse
del fondo  e  del  soggetto  gestore,  nonche'  la  remunerazione  di
quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made
in Italy. Il  decreto  puo'  inoltre  disciplinare  le  modalita'  di
gestione  contabile  delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli
eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a  700  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  nel
medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui. 
  6.  Per  il  pagamento  delle  commissioni  spettanti  al   gestore
individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per  le  attivita'
svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.