Art. 40 
 
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle citta' di
  identita' per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  partecipazione  degli
operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica  degli
interventi di valorizzazione e  di  promozione  delle  produzioni  di
pregio  e  di  alta  rinomanza,  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  il
Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita'. 
  2. Si  definiscono  «citta'  di  identita'»  le  citta'  o  realta'
territoriali che si caratterizzano  per  le  produzioni  agricole  di
pregio, in cui operano organismi  associativi  a  carattere  comunale
aventi lo specifico scopo di promuovere e  valorizzare  le  identita'
colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali. 
  3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui  all'articolo  39,
in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui
al  comma  1  del  presente  articolo  che  possiedono  i   requisiti
individuati  con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previo
parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  2,
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997  n.  281,   assumono   la
denominazione di citta' di identita'. 
  4. Con il decreto di cui  al  comma  3  sono  altresi'  definiti  i
requisiti delle associazioni nazionali delle citta' di identita' e le
modalita' per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1. 
  5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a  legislazione  vigente  e,  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.