Art. 40 Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita' per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio 1. Al fine di assicurare la piu' ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, e' istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita'. 2. Si definiscono «citta' di identita'» le citta' o realta' territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identita' colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali. 3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di citta' di identita'. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle citta' di identita' e le modalita' per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1. 5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.