Art. 41 
 
                  Contrassegno per il made in Italy 
 
  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  nel  rispetto  della  normativa  doganale   europea
sull'origine dei prodotti, e' adottato un contrassegno  ufficiale  di
attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui e'  vietato  a
chiunque l'uso, da solo o congiuntamente  con  la  dizione  «made  in
Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo. 
  2. Ai  fini  della  tutela  e  della  promozione  della  proprieta'
intellettuale  e  commerciale  dei  beni  prodotti   nel   territorio
nazionale e di un piu' efficace contrasto  della  falsificazione,  le
imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai  sensi  della
vigente normativa dell'Unione europea, possono, su  base  volontaria,
apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni. 
  3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e
funzione, e' carta valori ai sensi dell'articolo  2  della  legge  13
luglio 1966, n. 559, ed e' realizzato con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o  similare  o  di  altri  materiali  di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed  elettronici  in
grado,  unitamente  alle  relative  infrastrutture,   di   assicurare
un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. 
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati: 
    a) le forme grafiche e le tipologie di supporti  ammesse  per  il
contrassegno di cui  al  comma  1,  individuando  le  caratteristiche
tecniche minime che questo deve possedere, con  particolare  riguardo
ai metodi per il contrasto della falsificazione; 
    b) le forme grafiche per i segni descrittivi; 
    c) le modalita' e  i  criteri  secondo  cui  le  imprese  possono
richiedere e mantenere  l'autorizzazione  ad  apporre  sulle  proprie
merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi; 
    d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i  quali
e' possibile ottenere l'autorizzazione; 
    e) le regole che le imprese devono rispettare  nell'utilizzo  del
contrassegno e dei segni descrittivi  al  fine  di  assicurare  pieno
decoro nell'utilizzo degli stessi; 
    f)  la  tecnologia  da  utilizzare  a  fini  di  garanzia   della
certificazione e della tracciabilita'  della  filiera  dei  prodotti,
anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47. 
  5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
indicazioni   geografiche   protette   dei   prodotti   agricoli    e
agroalimentari,  nei  cui  confronti  continuano  ad  applicarsi   le
specifiche disposizioni vigenti in materia.