Art. 51 Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte 1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: «100» e' sostituita dalla seguente «300»; b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale competente». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.