Art. 51 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,
  in  materia   di   sanzioni   amministrative   per   l'acquisto   e
  l'introduzione di merci contraffatte 
 
  1. Al fine di  rafforzare  l'efficacia  deterrente  delle  sanzioni
pecuniarie a carico degli  acquirenti  di  merci  contraffatte  e  di
garantire un maggiore coinvolgimento degli enti  locali  nella  lotta
alla contraffazione nei  rispettivi  territori,  all'articolo  1  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi 7 e 7-bis,  la  parola:  «100»  e'  sostituita  dalla
seguente «300»; 
    b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per  il  50
per cento all'ente locale competente e per il restante 50  per  cento
allo Stato, secondo le  modalita'  di  cui  al  primo  periodo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «interamente  versate  all'ente  locale
competente». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati  in  euro
130.100 annui a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 59.