Art. 53 
 
Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in  materia
  di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro 
 
  1. All'articolo 260 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: 
      «3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo
accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro  o
di convalida del sequestro non  e'  piu'  assoggettabile  a  riesame,
dispone il prelievo di uno o piu' campioni,  con  l'osservanza  delle
formalita' di cui all'articolo 364, e  ordina  la  distruzione  della
merce residua, nel caso di merci di  cui  sono  comunque  vietati  la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o  la  commercializzazione,
quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia
risulta particolarmente onerosa o pericolosa  per  la  sicurezza,  la
salute  o  l'igiene  pubblica  ovvero  quando  risulti  evidente   la
violazione dei  predetti  divieti,  anche  in  ragione  della  natura
contraffatta o usurpativa delle  merci.  Se  la  conservazione  della
merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini,
l'autorita'  giudiziaria  dispone  in  tal  senso  con  provvedimento
motivato»; 
    b) al comma 3-ter: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «puo'   procedere»   sono
sostituite  dalla  seguente:  «procede»  e  dopo  le  parole:  «merci
contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»; 
      2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal  seguente:
«La  distruzione   puo'   avvenire   dopo   quindici   giorni   dalla
comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed
e' preceduta dal prelievo di uno o piu'  campioni,  con  l'osservanza
delle formalita' di cui all'articolo 364».