Art. 56 
 
       Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo 
        del permesso di soggiorno per reati di contraffazione 
 
  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
    «5-quater. Nei casi  di  condanna  per  i  reati  in  materia  di
contraffazione previsti dall'articolo 4, comma  3,  nel  valutare  la
pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico  e  la  sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia  ha  sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera  circolazione  delle  persone  ai   fini   dell'adozione   del
provvedimento di revoca o di diniego  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno,  si  tiene  conto  della  collaborazione  prestata   dallo
straniero  all'autorita'  di  polizia  o  all'autorita'  giudiziaria,
durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini
della  raccolta  di  elementi  decisivi  per  l'identificazione   dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione  dei  prodotti  o
dei servizi che costituiscono violazione dei  diritti  di  proprieta'
industriale nonche' per l'individuazione dei beni contraffatti o  dei
proventi  derivanti  dalla  violazione  dei  diritti  di   proprieta'
industriale».