Art. 59 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47,
48, 51 e 57, determinati in  23.200.000  euro  per  l'anno  2023,  in
103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a  decorrere
dall'anno 2025,  che  aumentano,  per  l'anno  2025,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di  fabbisogno,  a  37.680.100
euro e, in termini di indebitamento  netto,  a  19.680.100  euro,  si
provvede: 
    a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87  milioni  di
euro per l'anno 2024, e, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  29
dicembre 2022, n. 197; 
    b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per
l'anno 2024 e a  680.100  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy; 
    c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento
dei residui passivi di conto capitale, di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno  2024,  in  termini  di
fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Urso, Ministro delle  imprese  e  del
                                made in Italy 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio