Art. 14 
 
                  Applicazione dell'imposta minima 
              integrativa alle partecipanti intermedie 
 
  1. Una partecipante intermedia  localizzata  nel  territorio  dello
Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo  localizzata
in  un  Paese  terzo,  che  ha   detenuto,   in   qualsiasi   momento
dell'esercizio,  direttamente  o  indirettamente  partecipazioni   in
imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che  sono
entita' apolidi, deve versare per  quell'esercizio  l'imposta  minima
integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa  ad
essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. 
  2. Una partecipante intermedia  localizzata  nel  territorio  dello
Stato italiano che, in un  dato  esercizio,  e'  un'impresa  a  bassa
imposizione ed e'  direttamente  o  indirettamente  detenuta  da  una
controllante capogruppo localizzata in un Paese  terzo  deve  versare
per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e
l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita  relativa  ad
imprese a bassa imposizione localizzate nel  territorio  dello  Stato
italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora
con riferimento al medesimo esercizio: 
    a) la controllante capogruppo e' soggetta ad una  imposta  minima
integrativa equivalente; 
    b) una altra partecipante intermedia ovunque localizzata  detiene
una  partecipazione  di  controllo,  diretta   o   indiretta,   nella
partecipante  intermedia  localizzata  nel  territorio  dello   Stato
italiano ed e' soggetta  ad  una  imposta  minima  integrativa  o  ad
un'imposta minima integrativa equivalente. 
  4. Una partecipante intermedia  localizzata  nel  territorio  dello
Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che  e'  una
entita'   esclusa,   che   ha   detenuto,   in   qualsiasi    momento
dell'esercizio,  direttamente  o  indirettamente  partecipazioni   in
imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che  sono
entita' apolidi, deve versare per  quell'esercizio  l'imposta  minima
integrativa in misura pari  all'importo  di  imposizione  integrativa
relativa a tali imprese a bassa imposizione. 
  5.Una partecipante  intermedia  localizzata  nel  territorio  dello
Stato italiano che, in un  dato  esercizio,  e'  un'impresa  a  bassa
imposizione ed e'  direttamente  o  indirettamente  detenuta  da  una
controllante capogruppo che e' una entita' esclusa deve  versare  per
quell'esercizio l'imposta minima integrativa  ad  essa  riferibile  e
l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita  relativa  ad
imprese a bassa imposizione localizzate nel  territorio  dello  Stato
italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora
per tale esercizio un'altra partecipante intermedia  e'  soggetta  ad
una imposta minima integrativa, o ad  un'imposta  minima  integrativa
equivalente,  e   detiene,   direttamente   o   indirettamente,   una
partecipazione  di  controllo  nella  partecipante   intermedia   ivi
indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.