Art. 18 
 
                      Imposta minima nazionale 
 
  1.  Se  in  un  esercizio  l'aliquota  di  imposizione   effettiva,
determinata  ai  sensi  dell'articolo  33  o   dell'articolo   38   o
dell'articolo 43, in quanto compatibili, relativa alle imprese di  un
gruppo  multinazionale  o  nazionale  e  alle  entita'  a   controllo
congiunto  localizzate  nel  territorio  dello  Stato   italiano   e'
inferiore alla aliquota minima di  imposta,  e'  dovuta  una  imposta
minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le
suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta  minima  nazionale,
da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta
nelle imprese localizzate nel  territorio  dello  Stato  italiano  da
parte  di  qualsiasi  controllante  del   gruppo   multinazionale   o
nazionale: 
    a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse
quelle dell'articolo 36 e dell'articolo 39 e le definizioni contenute
nell'allegato A, nel  rispetto  di  quanto  indicato  nei  commi  che
seguono e avuto riguardo ai soli  valori  relativi  alle  imprese  ed
entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello  Stato
italiano; 
    b) non si tiene conto, in relazione ai commi  1,  3,  4,  5  e  6
dell'articolo 31, delle imposte rilevanti dovute in  altri  Paesi  da
un'impresa  proprietaria  e  da  una  casa  madre   ivi   localizzate
relativamente ad imprese o entita' a controllo congiunto  localizzate
nel territorio dello Stato italiano; 
    c) l'imposizione integrativa  relativa  a  tutte  le  imprese  ed
entita'  localizzate  nel  territorio  dello  Stato  italiano  in  un
esercizio e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del  Paese  e
l'aliquota di imposizione  integrativa,  maggiorato  dell'imposizione
integrativa addizionale  relativa  al  Paese,  determinata  ai  sensi
dell'articolo 36. 
  2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le  entita'
a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano
e l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati  sulla  base
dei bilanci o rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili
da  queste  adottati  in  ottemperanza  alla  normativa   fiscale   o
societaria italiana  oppure  sulla  base  dei  bilanci  o  rendiconti
soggetti a revisione contabile esterna qualora questi  siano  redatti
in conformita' a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale
o societaria italiana non le obblighi ad adottarli. 
  3.  Se  una  o  piu'  imprese  o  entita'  a  controllo   congiunto
localizzate nel territorio dello Stato  italiano  non  soddisfano  le
condizioni di cui al comma 2 o  redigono  il  bilancio  o  rendiconto
avendo a riferimento un esercizio differente da quello  del  bilancio
consolidato del gruppo, il  profitto  eccedente  e  l'imposta  minima
nazionale sono calcolati sulla base dei principi  contabili  adottati
nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in
conformita' all'articolo 22, comma 1, secondo periodo o dei  principi
contabili adottati in conformita' all'articolo 22, comma 2. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le  entita'  a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello  Stato  italiano
adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del  presente
articolo sono  applicate  utilizzando  importi  denominati  in  euro.
Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto
localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro  come
valuta funzionale, l'impresa dichiarante puo'  esercitare  un'opzione
quinquennale per  scegliere  di  effettuare  i  calcoli  dell'imposta
minima nazionale  in  relazione  a  tutte  le  imprese  o  entita'  a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello  Stato  italiano
utilizzando la  valuta  di  presentazione  del  bilancio  consolidato
oppure l'euro. Le suddette imprese o entita'  a  controllo  congiunto
che utilizzano  una  diversa  valuta  funzionale  rispetto  a  quella
prescelta  operano  la  conversione  sulla  base  delle   regole   di
conversione valutaria previste nel principio  contabile  adottato  ai
fini della predisposizione del bilancio consolidato. 
  5. Nei casi di  cui  al  comma  3,  le  disposizioni  del  presente
articolo sono applicate  utilizzando  gli  importi  denominati  nella
valuta di presentazione del bilancio consolidato. 
  6. Ai fini dell'imposta  minima  nazionale,  non  si  applicano  le
esclusioni previste nell'articolo 56 per i  gruppi  multinazionali  o
nazionali di imprese. 
  7.  Tutte  le  imprese  del  gruppo,  diverse  dalle   entita'   di
investimento, e le entita'  a  controllo  congiunto  localizzate  nel
territorio dello Stato sono tra loro  solidalmente  e  congiuntamente
responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale  di  cui
al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua  l'impresa
localizzata  in  Italia  quale   responsabile   dell'imposta   minima
nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo
onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano. 
  8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite  e  versate  a
fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1
effettuato tra le imprese e entita' a controllo congiunto. 
  9. Le disposizioni attuative del presente  articolo  sono  adottate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.