Art. 18 Imposta minima nazionale 1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, determinata ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 38 o dell'articolo 43, in quanto compatibili, relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e' inferiore alla aliquota minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale: a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle dell'articolo 36 e dell'articolo 39 e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi che seguono e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano; b) non si tiene conto, in relazione ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 31, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente ad imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano; c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano in un esercizio e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36. 2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformita' ai principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformita' a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o societaria italiana non le obblighi ad adottarli. 3. Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2 o redigono il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio differente da quello del bilancio consolidato del gruppo, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in conformita' all'articolo 22, comma 1, secondo periodo o dei principi contabili adottati in conformita' all'articolo 22, comma 2. 4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando importi denominati in euro. Viceversa, se non tutte le imprese o le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa dichiarante puo' esercitare un'opzione quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o entita' a controllo congiunto che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la conversione sulla base delle regole di conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando gli importi denominati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato. 6. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le esclusioni previste nell'articolo 56 per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese. 7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa localizzata in Italia quale responsabile dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano. 8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e entita' a controllo congiunto. 9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.