Art. 23 Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante 1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «onere fiscale netto» indica, per un dato esercizio, la somma algebrica dei seguenti addendi: 1) ogni imposta rilevante contabilizzata come onere dell'esercizio e ogni imposta rilevante corrente e differita contabilizzata nella voce "imposte dell'esercizio" o equivalente, compresa ogni imposta rilevante relativa ad elementi di reddito che sono esclusi dal reddito o dalla perdita rilevante; 2) ogni imposta anticipata relativa a perdite, ai fini delle imposte rilevanti, registrata nell'esercizio; 3) ogni imposta minima nazionale o imposta minima nazionale equivalente contabilizzata come onere dell'esercizio; 4) ogni imposta contabilizzata come onere dell'esercizio e che risulta dovuta ai sensi del presente titolo, della direttiva o di altre disposizioni normative, anche estere, finalizzate alla implementazione delle regole OCSE; 5) ogni imposta accreditabile non rilevante contabilizzata come onere dell'esercizio; b) «dividendo escluso» indica il dividendo o altra distribuzione percepita o maturata in relazione a una partecipazione diversa da quella: 1) detenuta dal gruppo in un'entita' che attribuisce un diritto inferiore al 10 per cento degli utili, del capitale o delle riserve, o dei diritti di voto di tale entita' alla data della distribuzione o della cessione (ossia una «partecipazione di portafoglio») e in cui l'impresa che riceve o matura il dividendo o altra distribuzione detiene la proprieta' economica da meno di un anno rispetto alla data della distribuzione; 2) in un'entita' d'investimento o un'entita' assicurativa di investimento soggetta all'opzione prevista all'articolo 50; c) «plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni» indica gli utili e le perdite netti contabilizzati da un'impresa e relative a: 1) utili e perdite conseguenti alle variazioni del fair value di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio; 2) utili o perdite relative a partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; 3) utili e perdite conseguenti all'alienazione di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio; d) «utile o perdita netta imponibile da rivalutazione» indica, per un dato esercizio, il valore netto positivo o negativo, aumentato o diminuito dalle relative imposte rilevanti, conseguente all'applicazione di un principio contabile che, con riferimento agli immobili, impianti e attrezzature: 1) prevede l'effettuazione di aggiustamenti periodici del loro valore contabile per adeguarlo al loro fair value; 2) prevede la registrazione delle variazioni di valore nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; 3) non prevede la successiva contabilizzazione a conto economico di un utile o di una perdita gia' registrata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e) «utili o perdite asimmetrici su cambi esteri» indica gli utili o perdite su valute estere maturati o realizzati da un'impresa che ha una valuta fiscale funzionale differente dalla valuta contabile funzionale e che sono: 1) inclusi nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti di una impresa ma non nel suo utile o perdita contabile netti dell'esercizio e che sono generati dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta contabile funzionale e la valuta fiscale funzionale; 2) inclusi nella determinazione dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa ma non nel suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti e che e' generata dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta contabile funzionale e la valuta fiscale funzionale; 3) incluse nella determinazione dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa ma non nel suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti e che e' generata dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta contabile funzionale; 4) relative alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta fiscale funzionale a prescindere dalla circostanza che il relativo utile o perdita su cambi abbia concorso a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti di un'impresa. Ai fini dei precedenti numeri da 1) a 4), la valuta fiscale funzionale e' la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito imponibile o la perdita dell'impresa ai fini della determinazione di un'imposta rilevante nel Paese in cui la stessa e' localizzata; la valuta contabile funzionale e' la valuta funzionale utilizzata per determinare l'utile o perdita contabile netta dell'impresa; una valuta terza e' una valuta diversa dalla valuta fiscale funzionale e dalla valuta contabile funzionale; f) «oneri illeciti e sanzioni non deducibili» indica le spese e i costi sostenuti da un'impresa di natura illecita di qualsiasi importo o riferibili a sanzioni di importo pari o superiore a cinquantamila euro ovvero ad una somma equivalente denominata nella valuta contabile funzionale, se diversa dall'euro; g) «errori relativi ad esercizi precedenti e cambiamenti di principi contabili»: ogni variazione del patrimonio netto di un'impresa all'inizio dell'esercizio attribuibile a: 1) la correzione di un errore nella determinazione del risultato di un esercizio precedente che ha inciso su ricavi o costi che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o perdita rilevante del medesimo periodo, salva l'applicazione dell'articolo 32 nella misura in cui la correzione di un errore abbia comportato una diminuzione significativa delle imposte rilevanti; 2) un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di politiche contabili che ha inciso sulla determinazione del reddito o perdita rilevante; h) «oneri pensionistici maturati» indica la differenza tra l'importo degli oneri pensionistici di competenza che hanno concorso a formare l'utile o perdita contabile netta di un esercizio e l'importo degli oneri pensionistici effettivamente corrisposti ad un fondo pensione nel corso di tale esercizio. 2. Il reddito o la perdita rilevante di un'impresa e' pari all'importo del suo utile o perdita contabile netta, rettificato per tener conto delle seguenti variazioni: a) onere fiscale netto; b) dividendi esclusi; c) plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni; d) utile o perdita netta imponibile da rivalutazione; e) plusvalenze e minusvalenze da trasferimento di attivita' e passivita' escluse ai sensi dell'articolo 42; f) utili o perdite asimmetrici su cambi esteri; g) oneri illeciti e sanzioni non deducibili; h) errori e cambiamenti nei principi contabili; i) oneri pensionistici maturati. 3. Al fine di determinare il reddito o la perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si utilizza il valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni in luogo del relativo valore contabile. L'opzione e' esercitata in conformita' a quanto previsto all'articolo 52, comma 1 ed e' efficace per tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese e per cinque esercizi a partire da quello con riferimento al quale e' stata esercitata. Nell'esercizio in cui l'opzione e' revocata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi di vigenza dell'opzione rispetto al corrispondente importo complessivo del valore contabile di tale onere. 4. Qualora il diritto al pagamento basato su azioni non venga esercitato, il relativo onere contabile che ha ridotto il reddito o perdita rilevante dell'impresa nei precedenti esercizi concorre alla sua formazione nell'esercizio in cui il diritto si estingue. Nell'esercizio in cui l'opzione di cui al comma 3 e' esercitata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore contabile dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi precedenti rispetto al corrispondente importo complessivo del valore fiscale di tale onere che avrebbe assunto rilevanza in caso di esercizio dell'opzione stessa. 5. Le transazioni intercorse tra imprese localizzate in differenti Paesi sono oggetto di rilevazioni contabili speculari e per lo stesso importo e le relative componenti del reddito sono registrate secondo il principio di libera concorrenza ossia prendendo a riferimento le condizioni che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Qualora le transazioni intercorse tra imprese che sono localizzate in differenti Paesi non siano state registrate nel rispetto dei criteri espressi nel primo periodo l'importo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio deve essere coerentemente rettificato. Qualora la perdita derivante dal trasferimento di un elemento dell'attivo patrimoniale tra due imprese localizzate nel medesimo Paese sia registrata per un valore differente da quello conseguente all'applicazione del principio di libera concorrenza, essa, se concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante, deve essere ricalcolata utilizzando tale principio di libera concorrenza. 6. Il valore nominale dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all'allegato A, numero 10), concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Nel medesimo esercizio il valore nominale dei crediti d'imposta negoziabili di cui all'allegato A, numero 7), concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante per il titolare originario. In deroga a quanto previsto al primo e al secondo periodo, con riferimento ai crediti di imposta conseguiti in ragione dell'acquisto o della realizzazione di una immobilizzazione, il valore dei suddetti crediti d'imposta concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nel rispetto di quanto registrato nell'utile o perdita dell'impresa qualora essa adotti una politica contabile che prevede alternativamente che il valore del credito sia portato a riduzione del costo della immobilizzazione cui si riferisce ovvero che il beneficio correlato alla concessione del credito sia imputato a conto economico e sia rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi o tecnicalita' analoga. Se il titolare originario trasferisce il credito d'imposta negoziabile entro il quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio con riferimento al quale il credito e' stato concesso, il valore nominale del credito che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi del secondo periodo deve essere sostituito con il prezzo di trasferimento del credito. Se la cessione avviene dopo la suddetta data, la differenza tra il valore nominale del credito residuo ed il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante nell'esercizio di trasferimento. Nel caso in cui la cessione riguardi un credito disciplinato ai sensi del terzo periodo, la differenza tra il valore nominale del credito e il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante in proporzione alla restante vita utile dell'immobilizzazione. Per il titolare successivo, i crediti d'imposta negoziabili concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante in misura pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto e nella proporzione con cui il credito d'imposta e' utilizzato per compensare le imposte rilevanti. Nel caso in cui il titolare successivo venda un credito d'imposta negoziabile, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale residuo del credito ridotto della quota di utile relativa alla originaria operazione di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile disciplinato nel terzo periodo scade senza essere stato utilizzato, tale valore concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui credito e' scaduto. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile, diverso da quello disciplinato ne terzo periodo, scade senza essere stato utilizzato, il suo valore nominale ridotto in misura pari alla quota di utile relativa all'operazione originaria di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui il credito e' scaduto. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 28, comma 3, lettera f), ultimo periodo, i crediti d'imposta rimborsabili non qualificati di cui all'allegato A, numero 9), i crediti d'imposta non negoziabili di cui all'Allegato A, numero 8), e gli altri crediti d'imposta di cui all'allegato A, numero 2), non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante. 7. Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, sono escluse le componenti positive e negative di reddito relative alle oscillazioni di valore delle attivita' e passivita' contabilizzate in base al criterio del fair value o dell'impairment nel bilancio consolidato; le corrispondenti componenti positive e negative di reddito relative alle medesime attivita' e passivita' rilevano solo nell'esercizio del realizzo. In caso di esercizio dell'opzione di cui al primo periodo, il valore iniziale delle attivita' e passivita' da assumere ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante e' rappresentato dal loro valore contabile registrato alla data piu' recente tra quella di acquisto dell'attivita' ovvero di assunzione della passivita' e quella del primo giorno dell'esercizio con riferimento al quale l'opzione e' esercitata. 8. L'opzione del comma 7 e' esercitata in conformita' a quanto previsto all'articolo 52, comma 1, e si applica a tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese salvo che l'impresa dichiarante ne limiti l'efficacia ai soli beni tangibili detenuti dalle imprese o alle entita' di investimento. Nell'esercizio in cui l'opzione e' revocata, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza, misurata all'inizio dell'esercizio, tra il fair value delle attivita' e passivita' contabilizzato e il loro valore residuo determinato in base al secondo periodo del comma 7. 9. Su opzione dell'impresa dichiarante, le imprese localizzate in un dato Paese possono, rettificando il reddito o perdita rilevante dell'esercizio di validita' dell'opzione e dei quattro esercizi precedenti (quinquennio), ripartire la plusvalenza netta complessiva derivante dalla vendita di beni immobili nell'esercizio, ai sensi dei commi 10 e 11, e ricalcolare l'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dei precedenti quattro esercizi secondo quanto previsto nell'articolo 36, comma 1. La plusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate per l'esercizio. L'opzione e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, in relazione a tutte le imprese localizzate in un dato Paese e non si applica alle operazioni di cessione tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale o nazionale. 10. La plusvalenza netta complessiva di cui al comma 9 e' compensata fino all'importo della minusvalenza netta complessiva di ciascuno dei quattro esercizi precedenti a partire dall'esercizio piu' risalente. La minusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo negativo delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate in ciascun esercizio. 11. L'eventuale importo residuo della plusvalenza netta complessiva, non compensato dopo l'applicazione del comma 10, e' ripartito uniformemente nel quinquennio ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese. In ciascuno dei suddetti cinque esercizi, la quota dell'importo residuo e' ripartita in proporzione alla plusvalenza netta realizzata dalla singola impresa nell'esercizio di validita' dell'opzione di cui al comma 9 rispetto alla plusvalenza netta complessiva realizzata nel medesimo esercizio da tutte le imprese che sono localizzate nel Paese nell'esercizio cui si riferisce la ripartizione. Se in un esercizio cui si riferisce la ripartizione nessuna impresa che ha concorso a formare la plusvalenza netta complessiva era localizzata nel Paese, la quota dell'importo residuo di pertinenza di quell'esercizio e' utilizzata per rettificare in aumento, uniformemente, il reddito o perdita rilevante di ciascuna delle imprese del gruppo localizzate nel Paese in tale esercizio precedente. 12. Le imposte rilevanti relative alle plusvalenze o minusvalenze nette da cessioni di beni immobili di cui ai commi da 9 a 11, realizzate nell'esercizio di validita' dell'opzione dalle imprese localizzate nel Paese, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti rettificate. 13. Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si includono le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni di cui al comma 2, lettera c) e si considerano le relative imposte correnti o differite ai sensi dell'articolo 28, comma 4, secondo periodo. L'opzione e' effettuata in relazione alle imprese localizzate in un dato Paese secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 1. 14. I costi relativi ad un accordo finanziario infragruppo sostenuti da un'impresa finanziata non concorrono alla formazione del suo reddito o perdita rilevante qualora: a) l'impresa finanziata risulti localizzata in un Paese a bassa imposizione o che sarebbe stata tale se non li avesse sostenuti; b) e' ragionevole attendersi che, nel corso della durata attesa dell'accordo, tali componenti negative saranno incluse nel reddito o perdita rilevante dell'impresa finanziata senza tuttavia comportare un corrispondente incremento del reddito imponibile dell'impresa che ha concesso il finanziamento; c) il soggetto finanziatore e' un'impresa localizzata in un Paese che non si considera a bassa imposizione o che non sarebbe stato tale laddove tale impresa non avesse registrato le componenti positive di reddito relativi all'accordo infragruppo. 15. La controllante capogruppo puo' scegliere, in conformita' con le previsioni di cui all'articolo 52, comma 1, per l'applicazione del trattamento contabile consolidato, ai fini della determinazione dell'importo netto del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel medesimo Paese e ivi soggette ad un regime di tassazione di gruppo. L'opzione di cui al primo periodo comporta l'elisione di tutte le componenti positive e negative di reddito generate da operazioni intervenute tra le suddette imprese partecipanti nel Paese al regime di tassazione di gruppo. Nell'esercizio con riferimento al quale l'opzione di cui al primo periodo e' stata esercita e nell'esercizio con riferimento al quale essa e' revocata, devono essere apportate le opportune modifiche al reddito o perdita rilevante delle imprese interessate al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di doppia inclusione ovvero di doppia non inclusione delle componenti reddituali da considerare ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante. 16. Una compagnia assicurativa esclude dal calcolo del reddito o perdita rilevante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dalla stessa in relazione ai rendimenti spettanti ai suddetti assicurati. L'accredito o l'addebito a favore del titolare della polizza assicurativa del risultato economico, rispettivamente, positivo o negativo ad essa relativo concorre a formare il reddito o perdita rilevante di una compagnia assicurativa a condizione che detto risultato economico abbia concorso a determinare il suo utile o perdita contabile netta. 17. Ogni importo contabilizzato come riduzione del patrimonio netto di un'impresa che e' espressione di distribuzioni corrisposte o dovute in relazione ad uno strumento finanziario emesso da tale impresa conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione esistenti nel settore bancario o assicurativo, individuato come Additional Tier One Capital o Restricted Tier One Capital, costituisce un costo che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante. Specularmente, ogni importo contabilizzato come incremento del patrimonio netto di un'impresa che e' espressione di distribuzioni ricevute o spettanti in relazione ad uno strumento finanziario individuato nel primo periodo costituisce un provento che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante. 18. La correzione di errori e i cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2, lettera h), relativi ad elementi che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile di un precedente esercizio, rilevano ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante dell'esercizio in corso quando comportano un aumento delle imposte rilevanti o un loro decremento se e' stata esercitata l'opzione prevista nell'articolo 32. Il decremento delle imposte rilevanti, diverso da quello del primo periodo, collegato ad errori e cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2, lettera h), relativi ad un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante del medesimo esercizio. 19. Ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante, all'utile o perdita contabile netta devono essere apportate le eventuali ulteriori variazioni in aumento e in diminuzione previste nel capo VI e nel capo VII.