Art. 27 
 
                          Imposte rilevanti 
 
  1. Le imposte rilevanti di un'impresa comprendono: 
    a) le imposte contabilizzate in bilancio come imposte sul reddito
relativamente alle sue componenti  reddituali  e  ai  suoi  profitti,
nonche' alle componenti reddituali e ai profitti di un'altra  impresa
imputati alla prima in virtu' della partecipazione in essa detenuta; 
    b)  le  imposte  sugli  utili  distribuiti,  sulle  distribuzioni
presunte e sugli oneri non  inerenti,  prelevate  nell'ambito  di  un
regime di imposizione sull'utile distribuito; 
    c) le imposte applicate in sostituzione delle imposte di cui alla
lettera a); 
    d) le imposte applicate con riferimento al valore degli utili non
distribuiti e del patrimonio netto della  societa'  o  altra  entita'
nonche' quelle applicate su piu' componenti basate sul reddito e  sul
patrimonio netto. 
  2. Sono escluse dalle imposte rilevanti di un'impresa: 
    a) l'imposta minima integrativa e  l'imposta  minima  integrativa
equivalente dovuta da una controllante; 
    b) l'importo dovuto da un'impresa  a  titolo  di  imposta  minima
nazionale e di imposta minima nazionale equivalente; 
    c) l'importo dovuto da un'impresa  a  titolo  di  imposta  minima
suppletiva e di imposta minima suppletiva equivalente; 
    d) l'imposta accreditabile non rilevante; 
    e)  le  imposte  pagate  da  una   compagnia   assicurativa   con
riferimento ai rendimenti spettanti agli assicurati. 
  3. Le imposte relative alle plusvalenze derivanti  da  cessioni  di
immobilizzazioni materiali locali prelevate  ai  sensi  dell'articolo
23, comma 9, nell'esercizio con  riferimento  al  quale  la  relativa
opzione  e'  esercitata  non  concorrono  al  calcolo  delle  imposte
rilevanti.