Art. 37 Esclusione de minimis 1. In deroga agli articoli da 33 a 36 e all'articolo 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 45, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro. 2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese. 3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del Capo III. 4. Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell'articolo 33, comma 3. 5. L'esclusione de minimis di cui ai commi da 1 a 4 non e' applicabile alle imprese apolidi e alle entita' d'investimento. I ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entita' non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.