Art. 40 
 
Calcolo della soglia  rilevante  di  ricavi  in  caso  di  fusioni  e
  scissioni di gruppi multinazionali e nazionali 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della quale: 
      1) tutte o almeno il 90 per cento delle entita' appartenenti  a
due o piu' differenti gruppi multinazionali o  nazionali  sono  poste
sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o 
      2) una entita' che non era parte di alcun gruppo diventa  parte
di un gruppo multinazionale o nazionale; o 
      3) si verifica l'unificazione di due o piu' entita' in un  solo
gruppo multinazionale o nazionale; 
    b) «scissione»: indica un'operazione per effetto della  quale  le
entita' di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due  o
piu' gruppi distinti che non sono  piu'  consolidati  dalla  medesima
controllante capogruppo; 
    c) «gruppo beneficiario»: indica  un  gruppo  che  origina  dalla
scissione di un gruppo multinazionale o nazionale; 
    d) «gruppo scisso»: indica il gruppo che residua a seguito  della
scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e  da  cui  origina
uno o piu' gruppi beneficiari. 
  2. Se due o piu' gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in
uno  degli  ultimi  quattro   esercizi   consecutivi   immediatamente
precedenti  a  quello  considerato,  la  soglia  di  ricavi  di   cui
all'articolo 9 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei
quattro  esercizi  anteriori  a  quello  considerato,  e'  verificata
sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno  di
essi. 
  3. Se in un esercizio un'entita' che non appartiene ad un gruppo si
fonde con un'altra entita' appartenente o meno ad un gruppo e una  di
esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo
a ciascuno dei quattro esercizi ad  esso  anteriori,  la  soglia  dei
ricavi di cui  all'articolo  9,  relativa  a  ciascun  esercizio,  e'
verificata sommando  i  ricavi  da  esse  contabilizzati  nei  propri
bilanci, singoli o  consolidati,  relativo  a  ciascuno  dei  quattro
esercizi anteriori a quello considerato. 
  4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi e' corrispondenza tra
il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati  dei
due o piu' gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei  ricavi  di
cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi  nei  bilanci  consolidati
relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro  l'esercizio  cui
si riferisce il bilancio  consolidato  del  gruppo  risultante  dalla
fusione. 
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi e' corrispondenza tra
il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo  e  il
bilancio consolidato  delle  imprese  partecipanti  alla  fusione,  i
valori dei ricavi di cui all'articolo 9 sono  quelli  ricompresi  nel
bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi  che
terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce  il  bilancio
consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione. 
  6. Se  in  un  esercizio  un  gruppo  multinazionale  o  nazionale,
rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde
in uno o piu' gruppi beneficiari neocostituiti: 
    a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione
di  scissione  e'  avvenuta,  il  requisito  dimensionale   richiesto
all'articolo 3 relativo ad un gruppo  beneficiario  e  ad  un  gruppo
scisso si considera verificato se e' raggiunta la soglia  dei  ricavi
indicati  nel  suddetto  articolo  10,   riproporzionata   avendo   a
riferimento la sua durata; 
    b) con riferimento ai tre esercizi successivi  a  quello  di  cui
alla lettera a), il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10,
relativo ad  un  gruppo  beneficiario  o  ad  un  gruppo  scisso,  si
considera verificato nel secondo esercizio, compreso  quello  di  cui
alla lettera a), in cui e' raggiunta la soglia  dei  ricavi  indicati
nel suddetto articolo 10.