Art. 40 Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali 1. Ai fini del presente articolo: a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della quale: 1) tutte o almeno il 90 per cento delle entita' appartenenti a due o piu' differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o 2) una entita' che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; o 3) si verifica l'unificazione di due o piu' entita' in un solo gruppo multinazionale o nazionale; b) «scissione»: indica un'operazione per effetto della quale le entita' di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due o piu' gruppi distinti che non sono piu' consolidati dalla medesima controllante capogruppo; c) «gruppo beneficiario»: indica un gruppo che origina dalla scissione di un gruppo multinazionale o nazionale; d) «gruppo scisso»: indica il gruppo che residua a seguito della scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e da cui origina uno o piu' gruppi beneficiari. 2. Se due o piu' gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato, la soglia di ricavi di cui all'articolo 9 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, e' verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi. 3. Se in un esercizio un'entita' che non appartiene ad un gruppo si fonde con un'altra entita' appartenente o meno ad un gruppo e una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi ad esso anteriori, la soglia dei ricavi di cui all'articolo 9, relativa a ciascun esercizio, e' verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato. 4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi e' corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o piu' gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi nei bilanci consolidati relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi e' corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo e il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 9 sono quelli ricompresi nel bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione. 6. Se in un esercizio un gruppo multinazionale o nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde in uno o piu' gruppi beneficiari neocostituiti: a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione di scissione e' avvenuta, il requisito dimensionale richiesto all'articolo 3 relativo ad un gruppo beneficiario e ad un gruppo scisso si considera verificato se e' raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10, riproporzionata avendo a riferimento la sua durata; b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello di cui alla lettera a), il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10, relativo ad un gruppo beneficiario o ad un gruppo scisso, si considera verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera a), in cui e' raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10.