Art. 43 Entita' a controllo congiunto 1. Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una entita' a controllo congiunto o in una entita' sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna di tali entita', l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita secondo gli articoli da 13 a 17. 2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni dei capi da III a VII, relativa ad ogni entita' a controllo congiunto e' effettuato separatamente e, in caso di gruppo a controllo congiunto, trattando l'entita' a controllo congiunto e le sue entita' sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo multinazionale o nazionale di imprese e l'entita' a controllo congiunto come la controllante capogruppo. 3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento ad una entita' a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto e' ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile ad ogni controllante ai sensi dei commi 1 e 2 relativa all'entita' a controllo congiunto o ad ogni entita' appartenente al gruppo a controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata con riferimento ad una entita' a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo deve essere aggiunta all''importo complessivo dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21, comma 2.