Art. 43 
 
                    Entita' a controllo congiunto 
 
  1. Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una
partecipazione in una entita' a controllo congiunto o in una  entita'
sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna
di  tali  entita',  l'imposta  minima  integrativa  in  misura   pari
all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita secondo gli
articoli da 13 a 17. 
  2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni
dei capi da III a VII, relativa ad ogni entita' a controllo congiunto
e'  effettuato  separatamente  e,  in  caso  di  gruppo  a  controllo
congiunto, trattando l'entita' a controllo congiunto e le sue entita'
sussidiarie  a  controllo   congiunto   come   un   distinto   gruppo
multinazionale  o  nazionale  di  imprese  e  l'entita'  a  controllo
congiunto come la controllante capogruppo. 
  3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento ad una  entita'
a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto e' ridotta
in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile ad
ogni controllante ai sensi dei commi 1 e  2  relativa  all'entita'  a
controllo congiunto o  ad  ogni  entita'  appartenente  al  gruppo  a
controllo congiunto. L'eventuale  imposizione  integrativa  calcolata
con riferimento ad una entita' a controllo congiunto o ad un gruppo a
controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo
deve essere aggiunta  all''importo  complessivo  dell'imposta  minima
suppletiva ai sensi dell'articolo 21, comma 2.