Art. 47 
 
            Regime di imposizione sull'utile distribuito 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a)  l'ammontare  della  «imposta  sulle  distribuzioni  presunte»
indica il minore tra: 
      1) l'importo necessario per aumentare l'aliquota  d'imposizione
effettiva,  calcolata  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  2,  fino
all'aliquota  minima  d'imposta  in  relazione  ad  un  Paese  in  un
esercizio; 
      2) l'importo  dell'imposta  che  sarebbe  stata  dovuta  se  le
imprese localizzate nel Paese avessero  distribuito,  nel  corso  del
suddetto esercizio, il  loro  intero  utile  assoggettato  al  regime
opzionale di cui al presente articolo. 
    b) il «conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni  presunte»:
indica un conto annuale acceso con riferimento a ciascun esercizio di
validita'  dell'opzione  di  cui  al  comma  2  e  finalizzato   alla
misurazione  e  al  monitoraggio  dell'imposta  sulle   distribuzioni
presunte  il  cui  saldo  iniziale,  pari  a   zero,   e'   aumentato
dell'imposta sulle distribuzioni presunte. Con applicazione a partire
dal meno recente dei conti annuali dell'imposta  sulle  distribuzioni
presunte e al termine di ognuno degli esercizi  successivi  al  primo
esercizio di istituzione, il valore del  saldo  iniziale  rispetto  a
quell'esercizio precedente e' ridotto fino alla sua concorrenza: 
      1) in via prioritaria,  in  misura  pari  alle  imposte  pagate
nell'esercizio dalle imprese in relazione a distribuzioni effettive o
presunte; 
      2) successivamente, in misura pari  all'importo  della  perdita
netta rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta; 
      3)  successivamente,  in  misura  pari  all'importo  del  conto
dell'imposta  delle  perdite   riportabili   relativo   all'esercizio
determinato ai sensi del comma 3. 
    c) il «conto dell'imposta delle perdite riportabili»:  indica  il
conto istituito ai sensi del comma 3  e  funzionante  in  conformita'
alle regole ivi indicate. 
  2. L'impresa dichiarante puo' scegliere, per  se'  stessa  o  altra
impresa soggetta al regime di imposizione dell'utile distribuito,  di
includere  l'importo  dell'imposta  sulle   distribuzioni   presunte,
determinato secondo  quanto  stabilito  al  comma  1,  nelle  imposte
rilevanti rettificate dell'impresa per un esercizio. L'opzione di cui
al primo periodo, esercitata ai sensi dell'articolo 52, comma  2,  ha
validita' per un esercizio e si applica a tutte le imprese,  soggette
ad analogo regime, localizzate nel medesimo Paese. 
  3. Se per ogni esercizio di validita' dell'opzione di cui al  comma
2, l'importo di cui al numero 2) della lettera  b)  del  comma  1  e'
superiore al saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni
presunte dopo l'applicazione delle disposizioni di cui  alla  lettera
a) del medesimo comma, deve essere istituito  il  conto  dell'imposta
delle perdite riportabili il cui valore e' pari a tale eccedenza.  Il
conto dell'imposta delle perdite riportabili  riduce  il  valore  del
conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi  del
numero 3) della lettera b) del comma 1 e, a sua volta, si  riduce  in
misura pari a tale utilizzo. 
  4. Il valore positivo del  saldo  del  conto  annuale  dell'imposta
sulle distribuzioni presunte, misurato all'ultimo giorno  del  quarto
esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso e'  stato
istituito, riduce  il  valore  delle  imposte  rilevanti  rettificate
relative al quarto  esercizio  anteriore.  In  tal  caso,  il  valore
dell'aliquota d'imposizione  effettiva  e  l'importo  di  imposizione
integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1. 
  5. Le imposte pagate nel corso di un esercizio con riferimento alle
distribuzioni effettive o presunte non concorrono a formare il valore
delle imposte rilevanti rettificate per quell'esercizio nella  misura
in cui riducono il conto  annuale  dell'imposta  sulle  distribuzioni
presunte ai sensi del numero 1) della lettera b) del comma 1. 
  6. Se un'impresa con riferimento alla quale si applica l'opzione di
cui al comma 2  cessa  di  appartenere  al  gruppo  multinazionale  o
nazionale o le sue attivita'  sono  trasferite  ad  un  soggetto  non
appartenente al medesimo gruppo e non localizzato nel medesimo Paese,
i saldi dei conti annuali dell'imposta sulle  distribuzioni  presunte
accesi nei precedenti esercizi e misurati al termine di  ciascuno  di
essi riducono, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, il valore,  per  i
corrispondenti  esercizi,  delle  imposte  rilevanti  rettificate   e
l'eventuale importo dell'imposizione integrativa  addizionale  dovuto
in conseguenza a tale ricalcolo deve essere  allocato  ai  sensi  del
comma 7 al fine di determinare l'imposizione  integrativa  dovuta  ai
sensi dell'articolo 34. 
  7. L'imposizione integrativa addizionale dovuta con riferimento  al
Paese di localizzazione dell'impresa  di  cui  al  comma  6  e'  pari
all'importo complessivo dell'imposizione integrativa  addizionale  di
cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito  rilevante
della suddetta impresa localizzata in un Paese calcolato in base alle
disposizioni del capo III per ciascun esercizio  con  riferimento  al
quale  sussiste  un  saldo  dei  conti  annuali  dell'imposta   sulle
distribuzioni  presunte  e  il  reddito  netto  rilevante  del  Paese
determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, per ciascun esercizio
con  riferimento  al  quale  sussiste  un  saldo  dei  conti  annuali
dell'imposta sulle distribuzioni presunte.