Art. 47 Regime di imposizione sull'utile distribuito 1. Ai fini del presente articolo: a) l'ammontare della «imposta sulle distribuzioni presunte» indica il minore tra: 1) l'importo necessario per aumentare l'aliquota d'imposizione effettiva, calcolata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, fino all'aliquota minima d'imposta in relazione ad un Paese in un esercizio; 2) l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le imprese localizzate nel Paese avessero distribuito, nel corso del suddetto esercizio, il loro intero utile assoggettato al regime opzionale di cui al presente articolo. b) il «conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte»: indica un conto annuale acceso con riferimento a ciascun esercizio di validita' dell'opzione di cui al comma 2 e finalizzato alla misurazione e al monitoraggio dell'imposta sulle distribuzioni presunte il cui saldo iniziale, pari a zero, e' aumentato dell'imposta sulle distribuzioni presunte. Con applicazione a partire dal meno recente dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte e al termine di ognuno degli esercizi successivi al primo esercizio di istituzione, il valore del saldo iniziale rispetto a quell'esercizio precedente e' ridotto fino alla sua concorrenza: 1) in via prioritaria, in misura pari alle imposte pagate nell'esercizio dalle imprese in relazione a distribuzioni effettive o presunte; 2) successivamente, in misura pari all'importo della perdita netta rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta; 3) successivamente, in misura pari all'importo del conto dell'imposta delle perdite riportabili relativo all'esercizio determinato ai sensi del comma 3. c) il «conto dell'imposta delle perdite riportabili»: indica il conto istituito ai sensi del comma 3 e funzionante in conformita' alle regole ivi indicate. 2. L'impresa dichiarante puo' scegliere, per se' stessa o altra impresa soggetta al regime di imposizione dell'utile distribuito, di includere l'importo dell'imposta sulle distribuzioni presunte, determinato secondo quanto stabilito al comma 1, nelle imposte rilevanti rettificate dell'impresa per un esercizio. L'opzione di cui al primo periodo, esercitata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, ha validita' per un esercizio e si applica a tutte le imprese, soggette ad analogo regime, localizzate nel medesimo Paese. 3. Se per ogni esercizio di validita' dell'opzione di cui al comma 2, l'importo di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e' superiore al saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte dopo l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, deve essere istituito il conto dell'imposta delle perdite riportabili il cui valore e' pari a tale eccedenza. Il conto dell'imposta delle perdite riportabili riduce il valore del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 3) della lettera b) del comma 1 e, a sua volta, si riduce in misura pari a tale utilizzo. 4. Il valore positivo del saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte, misurato all'ultimo giorno del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso e' stato istituito, riduce il valore delle imposte rilevanti rettificate relative al quarto esercizio anteriore. In tal caso, il valore dell'aliquota d'imposizione effettiva e l'importo di imposizione integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1. 5. Le imposte pagate nel corso di un esercizio con riferimento alle distribuzioni effettive o presunte non concorrono a formare il valore delle imposte rilevanti rettificate per quell'esercizio nella misura in cui riducono il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 1) della lettera b) del comma 1. 6. Se un'impresa con riferimento alla quale si applica l'opzione di cui al comma 2 cessa di appartenere al gruppo multinazionale o nazionale o le sue attivita' sono trasferite ad un soggetto non appartenente al medesimo gruppo e non localizzato nel medesimo Paese, i saldi dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte accesi nei precedenti esercizi e misurati al termine di ciascuno di essi riducono, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, il valore, per i corrispondenti esercizi, delle imposte rilevanti rettificate e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale dovuto in conseguenza a tale ricalcolo deve essere allocato ai sensi del comma 7 al fine di determinare l'imposizione integrativa dovuta ai sensi dell'articolo 34. 7. L'imposizione integrativa addizionale dovuta con riferimento al Paese di localizzazione dell'impresa di cui al comma 6 e' pari all'importo complessivo dell'imposizione integrativa addizionale di cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito rilevante della suddetta impresa localizzata in un Paese calcolato in base alle disposizioni del capo III per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte e il reddito netto rilevante del Paese determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte.