Art. 55 Disciplina transitoria in tema di riduzione da attivita' economica sostanziale 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento e' sostituita da quella indicata nell'allegato B, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.