Art. 55 
 
             Disciplina transitoria in tema di riduzione 
                 da attivita' economica sostanziale 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  35,
commi 3 e 4, l'aliquota del 5  per  cento  e'  sostituita  da  quella
indicata nell'allegato B, riportata  in  corrispondenza  di  ciascuno
degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.