Art. 58 
 
                        Esenzione transitoria 
                  per gli obblighi di comunicazione 
 
  1. In deroga a  quanto  previsto  nell'articolo  51,  comma  7,  la
comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui  all'articolo
51 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo  al  termine
finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 54.