Art. 59 Prevenzione delle controversie 1. Le autorita' competenti italiane, in ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entita' cui si applicano le disposizioni del presente titolo ne fanno richiesta, verificata la fondatezza tecnica della medesima, attivano la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in quanto applicabili, al fine di fare del loro meglio per risolvere, a condizioni di reciprocita' e di comune accordo con le autorita' omologhe di altri Stati, le questioni di interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, in conformita' con la direttiva e le regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorita' omologhe di altri Stati, conseguenti casi di doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione. 2. In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile o se una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non prevede tale clausola, la procedura si svolge, sempre a condizioni di reciprocita', su richiesta di un'impresa o entita' cui si applica il presente titolo. In ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, le autorita' competenti italiane sono tenute a consultarsi con le autorita' omologhe di altri Stati, dopo aver preliminarmente verificato la fondatezza tecnica della richiesta, al fine di fare del loro meglio per risolvere le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle misure di cui al presente titolo, della direttiva o delle regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorita' omologhe di altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni applicative delle procedure previste al comma 1.