Art. 59 
 
                   Prevenzione delle controversie 
 
  1. Le autorita' competenti italiane, in  ottemperanza  ai  principi
che orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entita' cui si
applicano le disposizioni del presente  titolo  ne  fanno  richiesta,
verificata  la  fondatezza  tecnica  della  medesima,   attivano   la
procedura amichevole ai sensi  delle  Convenzioni  contro  le  doppie
imposizioni in quanto applicabili, al fine di fare  del  loro  meglio
per risolvere, a condizioni di reciprocita' e di comune  accordo  con
le autorita' omologhe di altri Stati, le questioni di interpretazione
o applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  titolo,  in
conformita' con la direttiva e le regole OCSE e di eliminare, laddove
consentito anche alle autorita' omologhe di altri Stati,  conseguenti
casi di doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione. 
  2. In assenza di  una  Convenzione  contro  le  doppie  imposizioni
applicabile  o  se  una  Convenzione  contro  le  doppie  imposizioni
applicabile non prevede tale clausola, la procedura si svolge, sempre
a condizioni di reciprocita', su richiesta di  un'impresa  o  entita'
cui si applica il presente titolo. In ottemperanza  ai  principi  che
orientano l'azione amministrativa, le autorita'  competenti  italiane
sono tenute a consultarsi con le autorita' omologhe di  altri  Stati,
dopo aver preliminarmente  verificato  la  fondatezza  tecnica  della
richiesta,  al  fine  di  fare  del  loro  meglio  per  risolvere  le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
delle misure di cui al  presente  titolo,  della  direttiva  o  delle
regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche  alle  autorita'
omologhe di altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
emanate le disposizioni applicative delle procedure previste al comma
1.