Art. 6 
 
           Trasferimento in Italia di attivita' economiche 
 
  1. Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello  Stato
italiano di attivita' economiche, i redditi derivanti da attivita' di
impresa e dall'esercizio di arti e professioni  esercitate  in  forma
associata, svolte in un  Paese  estero  non  appartenente  all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo,  trasferite  nel  territorio
dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile  ai  fini
delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 50 per cento
del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento  in
cui  avviene  il  trasferimento  e  nei  cinque  periodi  di  imposta
successivi. 
  2. Non sono incluse tra le attivita'  di  cui  al  comma  1  quelle
esercitate  nel  territorio  dello  Stato   nei   ventiquattro   mesi
antecedenti il loro trasferimento. 
  3. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al comma  1,  il
contribuente e' tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee
a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e
del valore della produzione netta agevolabile. 
  4. L'agevolazione di cui al  comma  1  viene  meno  se  nei  cinque
periodi d'imposta,  ovvero  dieci  se  trattasi  di  grandi  imprese,
individuate  ai  sensi  della   raccomandazione   2003/361/CE   della
Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza  del  regime
di agevolazione il  beneficiario  trasferisce  fuori  del  territorio
dello Stato, anche parzialmente, le attivita' oggetto del  precedente
trasferimento  e  l'Amministrazione  finanziaria  recupera  nei  suoi
confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime
agevolativo dal quale e' decaduto. 
  5.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La Raccomandazione della Commissione 6  maggio  2003,
          n.   2003/361/CE,   relativa   alla    definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 maggio 2003, n. L
          124. 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, vedi le note all'articolo 4.