Art. 6 Trasferimento in Italia di attivita' economiche 1. Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attivita' economiche, i redditi derivanti da attivita' di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi. 2. Non sono incluse tra le attivita' di cui al comma 1 quelle esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il loro trasferimento. 3. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al comma 1, il contribuente e' tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. 4. L'agevolazione di cui al comma 1 viene meno se nei cinque periodi d'imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attivita' oggetto del precedente trasferimento e l'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale e' decaduto. 5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Note all'art. 6: - La Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 maggio 2003, n. L 124. - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vedi le note all'articolo 4.