201. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: « da porre a loro carico » sono
inserite le seguenti: « e la relativa destinazione »;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Le somme dovute a titolo di contributo per l'attivita'
ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna
associazione di cui al comma 3 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
del successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e
agli altri enti eventualmente legittimati ».
202. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2024,
di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
203. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30
marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, le parole: « Per l'anno 2023 » sono soppresse e
dopo le parole: « 20 milioni di euro » sono inserite le seguenti: «
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».
204. Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del
citato decreto-legge n. 34 del 2023 puo' essere aggiornato al fine di
dare attuazione al comma 203, ferme restando le procedure necessarie
ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 203, pari a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per
28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
205. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio
1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente
pubblico economico, e' esclusa dall'applicazione delle norme sulle
integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa
non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni
salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
206. Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100
per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per
l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno
2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030,
euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 ed euro
433.400 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
207. Nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali
d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni
chirurgiche veterinarie nonche' nell'acquisto di farmaci veterinari.
208. Al fondo di cui al comma 207, per il quale e' disposto uno
stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per
l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026, possono accedere i
proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE
inferiore a 16.215 euro e un'eta' superiore a sessantacinque anni.
209. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicati
i criteri di ripartizione delle risorse e i requisiti e le modalita'
di accesso al fondo di cui al comma 207.
210. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle
politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore
delle persone con disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per
l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di euro
552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere
dall'anno 2025.
211. Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle
effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere
destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del
Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a
una o piu' delle finalita' di cui al comma 213, lettere da a) a h). A
valere sulle risorse di cui al primo periodo sono autorizzate la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027
per il finanziamento di attivita', anche di comunicazione,
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' nonche' la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli
Special Olympics World Winter Games 2025.
212. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1, 2 e
2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i
commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
213. Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a finanziare
iniziative collegate a una o piu' delle seguenti finalita':
a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado;
b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali,
per le politiche di inclusione delle persone con disabilita', anche
destinate ad attivita' ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del
neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed
economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver
familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle
persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di
progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato
in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza
nonche' per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate
all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', di particolare rilevanza nazionale o territoriale,
realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli
stessi, in attuazione del principio di sussidiarieta'.
214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le finalita' di
cui alle lettere da a) a h) del comma 213 e' disposto con uno o piu'
decreti dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per le finalita' di cui alle lettere b), c), d), e),
f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per
le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213.
215. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari
delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, sono
sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione
degli obiettivi di servizio.
216. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024
ed e' incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026.
217. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 3.000
milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno
2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche
per le finalita' di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da
244 a 246, 362 e 363. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' ridotto di 84
milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034,
293 milioni di euro per l'anno 2035 e 340 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2036.
218. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario
nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)
nonche' di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle
esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe
orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2,
del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' -
triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11,
comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al
31 dicembre 2026 ed e' estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte
le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme
le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
219. Per le medesime finalita' di cui al comma 218, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024
all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' -
triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante
presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita'
la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 60 euro lordi
onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro
e ai prescritti riposi.
220. Per le finalita' di cui ai commi 218 e 219 e' autorizzata, per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di
euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale
sanitario del comparto sanita'. Al predetto finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III
alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna
regione e provincia autonoma per le finalita' di cui ai commi da 218
a 222.
221. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 220, pari complessivamente a 280 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
come rideterminato dal comma 217.
222. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-quattordecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' dal Piano
nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 febbraio 2019,
relativa al blocco dell'attivita' intramoenia in caso di superamento
del rapporto tra attivita' libero-professionali e attivita'
istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito
dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale
sullo svolgimento dell'attivita' intramoenia al Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), da prendere in considerazione nell'ambito della
valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
223. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato, rispetto a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno
2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
convenzionata e' rideterminato nel valore del 6,8 per cento a
decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale
del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo
1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
224. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco
in termini di prossimita', entro e non oltre il 30 marzo 2024 e,
successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma
426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuita'
assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco
vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche
farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT
di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004, e successive modificazioni, alla classe A di cui all'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' l'elenco
vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono
essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale
attraverso le farmacie aperte al pubblico.
225. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei
limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN) per i farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di
remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in
regime di SSN e' sostituito da una quota variabile e da quote fisse,
cosi' determinate: a) una quota percentuale del 6 per cento
rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni
confezione di farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni
confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a euro
4,00; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di
farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco
con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa
aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco
appartenente alle liste di trasparenza. Il prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' da intendersi invariato.
226. La quota di cui al comma 225, lettera e), e' rideterminata in
euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
227. Al fine di confermare e rafforzare la capillarita' della rete
delle farmacie sul territorio nazionale sono altresi' riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco
erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non
superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco
erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera
c), con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco
erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8
marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore
a euro 450.000.
228. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende
farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con esclusione
dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano
fruito di licenze derivanti da tale brevetto, a decorrere dal 1°
marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco
per le diverse tipologie di farmacia, definito ai sensi dell'articolo
1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) sconto disposto con determinazione dell'AIFA 9 febbraio 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007;
c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2004, n. 202;
d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30
luglio 2010, n. 122.
229. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di
sostenibilita' economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a
231, con decreto del Ministero della salute e' istituito, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico
che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora
l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di
dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo
tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del
Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del
farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle
farmacie, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
230. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogati i commi 532, 533 e
534 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
231. Al fine di garantire l'uniformita' dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai
fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalita' di
erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero della salute, sentita l'AIFA, predispone linee guida
dirette a definire modalita' e tempistiche per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2021, n. 189.
232. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani
operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al
31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del
presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private
accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del
presente articolo. Per l'attuazione delle finalita' di cui al
presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento
del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle
prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14,
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011
incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti
percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere
dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del servizio sanitario regionale.
234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2023 e per l'anno 2024 » e
dopo il settimo periodo e' aggiunto il seguente: « Limitatamente
all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma
23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,50 per cento ».
235. Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato
dal comma 217 del presente articolo.
236. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
237. Sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di
compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:
a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali
utilizzano il Servizio sanitario nazionale;
b) i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo
tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo
all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo
e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e
reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi
in cui e' stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione
malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), relativo alla
Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, aggiunto
conformemente al paragrafo 1, lettera i), della sezione A
dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e
dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e
reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e
successive modificazioni;
c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
238. La regione di residenza definisce annualmente la quota di
compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per
cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita'
del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari,
con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese
lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto
percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite al
bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno
del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a
beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento
accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio
tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti
nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro
nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a
decorrere dall'anno 2024 per tale finalita' ai sensi del comma 239.
239. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle
regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalita' di
assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonche' la
quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al
personale di cui al comma 238.
240. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « al contributo minimo previsto dalle
norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.000 annui
»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
contributo non e' in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di
cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma
4, lettera b) »;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
« 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente,
gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere
adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente ».
241. I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti
in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando
esclusivamente il modello F24.
242. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'
sostituito dal seguente:
« Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della
presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei
regolamenti di esecuzione delle predette leggi e' soggetto alla
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La
sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di
accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto
formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la
comunicazione e' effettuata o la dichiarazione e' presentata con
ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della
dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero
entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27
ottobre 1988, n. 470, e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura
l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia
stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione
abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella
prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore
a novanta giorni.
3. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione
della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il
trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la
dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono
acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».
243. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il
comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19,
comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio
delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la
residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li
comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare
competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di
competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni
d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di
competenza ».
244. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli
standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici
ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale,
con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale
dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di
spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente
alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato,
la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 250 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario
nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo
periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal
PNRR.
245. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2024,
l'importo di cui al primo periodo e' incrementato di 10 milioni di
euro annui ».
246. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari
a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026, e' destinata all'incremento delle
disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di
carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
247. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del
Fondo di cui al primo periodo e' incrementata di 4.900.000 euro per
l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026 ».
248. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) dopo le parole: « annualmente, » sono inserite le seguenti:
« le stime degli »;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Sulla base
di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli
accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di
cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle
disponibilita' di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse
disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale,
assicurino la continuita', l'operativita' e la sostenibilita' del
Fondo medesimo »;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, nei limiti
delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere
annualmente, e' autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti
correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle
predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e
affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per
la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295 ».
249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro
per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati
alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle
entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso
al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al
fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo
periodo ».
250. Al fine di assicurare la continuita' aziendale, l'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e' autorizzato a
erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese
agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito
dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un
importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi
registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore
a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla
data di erogazione e durata fino a cinque anni.
251. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.
252. Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250
e 251, l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le
risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51. Per l'integrale abbattimento degli interessi
dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA e' autorizzato a
utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai
progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo
43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la
spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310
milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2026 al 2030.
254. Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' impartire
al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse
di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di
particolari finalita' di sviluppo.
255. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 253, pari a
60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno
2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
256. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2
e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
257. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata
di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per
l'anno 2025.
258. Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono
considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la
regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla
deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative
storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo testo
integrato fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di
distribuzione con le modalita' previste dalla vigente normativa e
comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
259. Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e
produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da
condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali
di investimento, connessi all'elevata rischiosita' anche associata a
esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie
innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la
societa' SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre
2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle
infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici
locali e dell'industria e ai processi di transizione verso
un'economia pulita e circolare, la mobilita' sostenibile,
l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro
effetti, la sostenibilita' e la resilienza ambientale o climatica e
l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
260. Le garanzie di cui ai commi da 259 a 271:
a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati
come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al
regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 marzo 2021, ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia;
b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi
inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede
legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una
stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie
imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in difficolta', come
definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
c) possono essere rilasciate in favore di imprese di
assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio
in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni,
garanzie e altri impegni di firma nonche' in favore di sottoscrittori
di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e
altri strumenti finanziari, partecipativi e no, convertibili anche di
rango subordinato;
d) possono essere concesse previa istruttoria da parte della SACE
S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario
e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneita'
delle predette garanzie a generare elementi di addizionalita', ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile;
e) sono concesse per una durata massima di venticinque anni e per
una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento,
ovvero il 60 per cento ove rilasciate in relazione a fideiussioni,
garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a
prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli
anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore,
ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.
Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la
percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con
percentuali asimmetriche tra tranche, e' pari al 50 per cento, ovvero
al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50
per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche
« junior » o « mezzanine » il relativo spessore non puo' in ogni caso
superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del
portafoglio e la percentuale massima di copertura e' pari al 50 per
cento.
261. Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui ai commi da 259 a
271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e
dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli
interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'. I
predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un
piano annuale di attivita', che definisce l'ammontare previsto di
operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e
macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework-RAF), che definisce, in linea con le migliori
pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al
rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle
operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione
verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori
di attivita', nonche' i processi di riferimento necessari per
definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema dei
limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello
svolgimento dell'attivita' di cui ai commi da 259 a 271 sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di bilancio.
Non e' ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla
garanzia dello Stato.
262. La SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le garanzie e
le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui ai commi
da 259 a 271 anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il
rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo
massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e
superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria,
ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente,
considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in
ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale
ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli
portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio
superi 3 miliardi di euro, e' subordinato al nulla osta del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di
finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere
calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo
finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa
beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove
esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano
rivolte unicamente alla SACE S.p.A.
263. I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia nonche' di
definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito
dalla SACE S.p.A. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i profili
relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in
funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di
attivita' attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle
ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di
garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti
conformemente a quanto previsto dall'allegato IV alla presente legge.
264. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione
delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di
rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura
e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformita' a quanto
previsto dal comma 259.
265. Le modalita' operative ai fini dell'assunzione e della
gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei
crediti, nonche' la documentazione necessaria ai fini del rilascio
delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione
all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni
previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.
266. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, per le quali puo' altresi'
delegare terzi o gli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la
dovuta diligenza professionale.
267. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da 259 a
271, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60
miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in
essere, gia' assunti dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente e'
fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse
libere disponibili nel medesimo fondo. Tale fondo e' alimentato con i
premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al
netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi dei commi da 259 a 271 e risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla
copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attivita' svolte per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni
connessi alle garanzie.
268. Il limite massimo degli impegni che la SACE S.p.A. puo'
assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dei
commi da 259 a 271 e' fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie
rilasciate ai sensi del comma 260, lettera c), non possono superare
il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale
percentuale puo' essere rideterminata, nel rispetto del limite di
impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
269. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse
disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria,
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle
garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del
2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a
3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura
non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a
fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono
tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione
degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di
settore.
270. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attivita' di
natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali
interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi
del supporto tecnico-operativo di societa' interamente partecipate
dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in
conformita' alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in
materia di in house providing. Con apposito disciplinare, da
sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le
predette societa' partecipate, sono stabiliti i termini e le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
271. Ai fini del coordinamento con il piano di attivita' di cui al
comma 261 e al fine di assicurare l'efficace attuazione degli
interventi in garanzia a supporto di investimenti per il
potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di
fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la
tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, la Cassa per i servizi
energetici e ambientali e la SACE S.p.A. stipulano un'apposita
convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di
individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero
eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui ai commi da 259 al
presente comma ovvero di quelle di cui all'articolo 58 della legge 28
dicembre 2015, n. 221, e alle relative disposizioni attuative, delle
modalita' di comunicazione e informazione, relativamente ai predetti
interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' delle
procedure operative inerenti alle attivita' di originazione, di
istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle predette
garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione
degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla
fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto
anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di
interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di
cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' disciplinate
dalla convenzione di cui al primo periodo si provvede a valere sulle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28
dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla
copertura dei costi di gestione dello stesso.
272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS,
entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile
tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8,
del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more
dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere
a carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa
complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di
euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150
milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027,
1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per
l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di
euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
273. Per le finalita' di cui al comma 272 e' altresi' autorizzata
la spesa di:
a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per
l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro
per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di
euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle Amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro
per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di
euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione
siciliana e la regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023
del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178,
lettera b), numero 2), della legge n. 178 del 2020, come modificato
dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
274. Gli accordi per la coesione da definire tra la Regione
siciliana e la regione Calabria con il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, danno evidenza delle risorse annuali destinate
alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273 del
presente articolo, a concorrenza integrale degli importi annuali
individuati al medesimo comma 273, lettera b).
275. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in
esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti presenta un'informativa al CIPESS sulle iniziative
intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura
dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS
attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo
periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in
via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la
relativa articolazione annuale.
276. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in
concessione alla societa' Funivie S.p.a., nonche' per garantire la
continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso
impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma
7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i
compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attivita' di
cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del citato
decreto-legge n. 18 del 2020. Per le finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, opera con i
poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, e puo' nominare fino a due subcommissari. Il
compenso dei subcommissari di cui al secondo periodo puo' essere
fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri
sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V annesso alla
presente legge. L'incarico dei subcommissari di cui al secondo
periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui
all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del
2020. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo
94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 cessa le proprie
funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
277. Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V
annesso alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 210.265.400 per l'anno 2024, di euro 154 milioni per l'anno
2025, di euro 176 milioni per l'anno 2026, di euro 70 milioni per
l'anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e
di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.
278. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « , ove ricorrano le condizioni
di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 » sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: « da cause di forza maggiore o
sorpresa geologica » sono sostituite dalle seguenti: « da cause di
forza maggiore e sorpresa geologica ».
279. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2,
terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le
medesime finalita' ivi previste, e' autorizzata la spesa complessiva
di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024,
300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno
2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al
primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto
di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria
italiana Spa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 150 milioni
di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
280. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi
finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea
ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' nominato un Commissario straordinario per la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i
poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il
Commissario straordinario puo' nominare fino a due subcommissari. Al
Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
281. Con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' aggiornato il documento recante
la definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei
programmi di investimento in sanita', di cui all'accordo tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
28 febbraio 2008.
282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio
nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ferma restando l'applicazione delle regole di
Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui
saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la
sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale
pubblica coerenti con le seguenti linee di attivita':
a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del
patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi
altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma
nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o
sociale delle unita' immobiliari di edilizia privata rimaste
invendute, in accordo con i proprietari;
c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica
tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal
libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla
riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della
lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree gia'
individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori
generali.
283. Il decreto di cui al comma 282 individua:
a) per ciascuna delle linee di attivita' di cui al medesimo comma
282, le modalita' di assegnazione, erogazione e revoca dei
finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei
corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere
identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di
cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di
collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche
tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e individuando le modalita' e i limiti della partecipazione di
eventuali operatori economici privati;
b) i criteri e le modalita' di presentazione, da parte degli enti
territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di
attivita' di cui al medesimo comma 282;
c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi
della lettera b), da realizzare prioritariamente nelle citta'
capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il piu'
ampio campione possibile di regioni.
284. Ai fini di cui ai commi 282 e 283, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100
milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50
milioni di euro per l'anno 2028.
285. Al fine di assicurare il completamento degli interventi
infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia Centrale
Umbra e' autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in
ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
286. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito
Bovisa-Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano « campus
Nord » a Bovisa, nel comune di Milano, e' autorizzata la spesa di 16
milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e
19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad
alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno
2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 19 milioni di
euro per l'anno 2026.
287. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di
potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle
relative infrastrutture di viabilita' per l'interconnessione con il
territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, e'
autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli
oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR),
di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n.
197.
288. Al fine di consentire il ripristino della viabilita' tra le
province di Chieti e di Isernia e' autorizzata la spesa di euro 9
milioni per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la
realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto
Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto
rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
289. Per il supporto tecnico del commissario straordinario
dell'opera « Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del
Peschiera » e del commissario straordinario per la realizzazione del
« collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse
», nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro
economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.
290. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato
ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, per la realizzazione del « collegamento intermodale Roma-Latina
tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) »
si applica l'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro
economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.
291. E' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024
in favore della societa' Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare
l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia
mondiale antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e
l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli
antidoping.
292. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata per 300 milioni
di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 535 milioni di
euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 50 milioni di
euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' rifinanziata per 55 milioni di
euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170
milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.
293. Al fine di favorire il potenziamento delle prestazioni delle
reti e dei servizi stradali, nonche' di assicurare l'attuazione di
ulteriori interventi mirati a incrementare la sicurezza e a
migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per
le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico, e' assegnato un contributo pari a 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i lavori
necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade
della provincia di Vibo Valentia. Con provvedimento del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della provincia di
Vibo Valentia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
interventi, che devono essere identificati dal codice unico di
progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalita' di
revoca delle risorse. Il monitoraggio e' effettuato mediante il
sistema informativo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
294. Al fine di completare gli interventi infrastrutturali,
portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e
lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino,
riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonche' di agevolare i programmi
di investimento degli operatori economici interessati, le aree
appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel
perimetro del polo siderurgico possono essere affidate in concessione
ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti
vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La durata
delle concessioni di cui al primo periodo e' stabilita nel limite
massimo di trent'anni. Il canone annuo e' determinato anche tenendo
conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al
primo periodo e, in ogni caso, non puo' essere, per ciascun anno,
inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli
importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni
gia' insistenti sulle medesime aree.
295. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, le parole da: « , nell'ambito delle vigenti dotazioni
organiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
« , in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, sono autorizzate ad
assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale
non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei
funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio
2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del
contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di
duemiladuecento unita', di cui settantuno unita' riservate al
predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unita' di personale di cui
al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni
organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza
del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica e' incrementata
in misura corrispondente ».
296. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
e' esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e
comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.
Non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14 del
decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede a valere sulle disponibilita' in conto residui di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla
compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
297. La disposizione di cui al comma 296 entra in vigore e acquista
efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
298. Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non
impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del
2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma,
pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
299. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di
aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a
quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5
maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis ».
300. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma
299, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con
la regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di
programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241.