art. 1 (commi 201-300)
  201. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: « da porre a loro  carico  »  sono
inserite le seguenti: « e la relativa destinazione »; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      « 4-bis. Le somme dovute a titolo di contributo per l'attivita'
ispettiva a carico delle  imprese  sociali  non  aderenti  ad  alcuna
associazione di cui al comma 3 sono versate all'entrata del  bilancio
dello Stato,  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
del successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del  lavoro  e
agli altri enti eventualmente legittimati ». 
  202. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per  l'anno  2024,
di euro 50 milioni a valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  203. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge  30
marzo 2023, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, le parole: « Per l'anno 2023 » sono  soppresse  e
dopo le parole: « 20 milioni di euro » sono inserite le  seguenti:  «
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ». 
  204. Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del
citato decreto-legge n. 34 del 2023 puo' essere aggiornato al fine di
dare attuazione al comma 203, ferme restando le procedure  necessarie
ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 203, pari a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024, 2025 e 2026,  si  provvede  mediante  riduzione  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per
28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  205. L'articolo 3 del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21  maggio
1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente
pubblico economico, e' esclusa dall'applicazione  delle  norme  sulle
integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e  alla  stessa
non  si  applicano  le  disposizioni  in  materia   di   integrazioni
salariali, di cui al titolo I del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148. 
  206. Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in  euro  887.100
per l'anno 2024, euro 181.400  per  l'anno  2025,  euro  423.700  per
l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro  386.700  per  l'anno
2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro  404.800  per  l'anno  2030,
euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno  2032  ed  euro
433.400 annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  207. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo destinato a sostenere  i  proprietari  di  animali
d'affezione  nel  pagamento  di  visite  veterinarie   e   operazioni
chirurgiche veterinarie nonche' nell'acquisto di farmaci veterinari. 
  208. Al fondo di cui al comma 207, per il  quale  e'  disposto  uno
stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024,  250.000  euro  per
l'anno 2025 e 250.000  euro  per  l'anno  2026,  possono  accedere  i
proprietari di animali d'affezione che abbiano  un  valore  dell'ISEE
inferiore a 16.215 euro e un'eta' superiore a sessantacinque anni. 
  209. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della  salute,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicati
i criteri di ripartizione delle risorse e i requisiti e le  modalita'
di accesso al fondo di cui al comma 207. 
  210. Al  fine  di  assicurare  un'efficiente  programmazione  delle
politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno  a  favore
delle persone con disabilita', a decorrere dal  1°  gennaio  2024  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo  unico  per
l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di  euro
552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
  211. Le risorse  non  utilizzate,  nel  limite  massimo  di  quelle
effettivamente disponibili, di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  possono  essere
destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle  risorse  del
Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a
una o piu' delle finalita' di cui al comma 213, lettere da a) a h). A
valere sulle risorse di cui al  primo  periodo  sono  autorizzate  la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027
per  il  finanziamento  di   attivita',   anche   di   comunicazione,
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' nonche'  la  spesa  di  4
milioni di euro per l'anno 2024 in favore della  fondazione  per  gli
Special Olympics World Winter Games 2025. 
  212. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1,  2  e
2-bis dell'articolo 34  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  i
commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e
il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  213. Le risorse di cui al comma 210  sono  destinate  a  finanziare
iniziative collegate a una o piu' delle seguenti finalita': 
    a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia  e  alla
comunicazione  per  gli   alunni   con   disabilita'   della   scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado; 
    b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche  digitali,
per le politiche di inclusione delle persone con  disabilita',  anche
destinate ad attivita' ludico-sportive; 
    c) inclusione lavorativa e sportiva; 
    d) turismo accessibile; 
    e)  iniziative   dedicate   alle   persone   con   disturbi   del
neuro-sviluppo e dello spettro autistico; 
    f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed
economico dell'attivita' di  cura  non  professionale  del  caregiver
familiare; 
    g) promozione della piena ed effettiva inclusione  sociale  delle
persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la  realizzazione  di
progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato
in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a  distanza
nonche' per  favorire  l'uso  di  tecnologie  innovative  finalizzate
all'abbattimento delle barriere alla comunicazione; 
    h) promozione di  iniziative  e  di  progetti  per  l'inclusione,
l'accessibilita'  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con
disabilita',  di  particolare  rilevanza  nazionale  o  territoriale,
realizzati da enti del Terzo settore o con  il  coinvolgimento  degli
stessi, in attuazione del principio di sussidiarieta'. 
  214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le  finalita'  di
cui alle lettere da a) a h) del comma 213 e' disposto con uno o  piu'
decreti dell'Autorita' politica delegata in materia  di  disabilita',
adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con gli altri Ministri per  le  parti  di  rispettiva  competenza.  I
decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le finalita' di cui alle lettere b),  c),  d),  e),
f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata  per
le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213. 
  215. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali  beneficiari
delle risorse di  cui  ai  commi  210  e  211,  primo  periodo,  sono
sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione
degli obiettivi di servizio. 
  216. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  178,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024
ed e' incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2026. 
  217.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato  e'  incrementato  di  3.000
milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,  anche
per le finalita' di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a  233,  235,  da
244 a 246, 362 e 363. Il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' ridotto  di  84
milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034,
293 milioni di euro per l'anno 2035 e 340 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2036. 
  218. Al fine di far fronte  alla  carenza  di  personale  sanitario
nelle aziende e negli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)
nonche'  di  ridurre  le   liste   d'attesa   e   il   ricorso   alle
esternalizzazioni, l'autorizzazione  agli  incrementi  delle  tariffe
orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2,
del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  dell'area  sanita'  -
triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo  11,
comma 1, del decreto-legge 30 marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino  al
31 dicembre 2026 ed e' estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a  tutte
le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano  ferme
le disposizioni vigenti in materia  di  prestazioni  aggiuntive,  con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 
  219. Per le medesime finalita' di cui al comma 218, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese,  dall'anno  2024
all'anno 2026, a tutte le prestazioni  aggiuntive  svolte,  ai  sensi
dell'articolo 7,  comma  1,  lettera  d),  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro relativo al  personale  del  comparto  sanita'  -
triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante
presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette  attivita'
la tariffa  oraria  puo'  essere  aumentata  fino  a  60  euro  lordi
onnicomprensivi,   al   netto   degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni aggiuntive,  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. 
  220. Per le finalita' di cui ai commi 218 e 219 e' autorizzata, per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa  di  200  milioni  di
euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale
sanitario del comparto sanita'. Al  predetto  finanziamento  accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono   per   le
autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al
finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III
alla presente  legge  costituiscono  limite  di  spesa  per  ciascuna
regione e provincia autonoma per le finalita' di cui ai commi da  218
a 222. 
  221. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 220,  pari  complessivamente  a  280  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026,  si  provvede  a  valere  sul
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
come rideterminato dal comma 217. 
  222. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-quattordecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche'  dal  Piano
nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano  del  21  febbraio  2019,
relativa al blocco dell'attivita' intramoenia in caso di  superamento
del  rapporto  tra   attivita'   libero-professionali   e   attivita'
istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a  seguito
dell'adozione del suddetto Piano, presenta una  relazione  semestrale
sullo svolgimento dell'attivita' intramoenia al  Comitato  paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza (LEA), da prendere  in  considerazione  nell'ambito  della
valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa. 
  223. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,  comma  282,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  il  tetto  della   spesa
farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1,  comma  398,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rideterminato,  rispetto  a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a  decorrere  dall'anno
2024.   Conseguentemente   il   tetto   della   spesa    farmaceutica
convenzionata e'  rideterminato  nel  valore  del  6,8  per  cento  a
decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il  valore  percentuale
del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui  all'articolo
1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  224. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso  al  farmaco
in termini di prossimita', entro e non oltre  il  30  marzo  2024  e,
successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma
426, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuita'
assistenziale   ospedale-territorio   (PHT)   individuando   l'elenco
vincolante  di   medicinali   che   per   le   loro   caratteristiche
farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT
di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del  4  novembre
2004, e successive modificazioni, alla classe A di  cui  all'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  nonche'  l'elenco
vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono
essere  assegnati  alla   distribuzione   in   regime   convenzionale
attraverso le farmacie aperte al pubblico. 
  225. In attuazione di quanto disposto dall'articolo  15,  comma  2,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nell'ambito  dei
limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN)  per  i   farmaci   erogati   sulla   base   della   disciplina
convenzionale,  a  decorrere  dal  1°  marzo  2024  il   sistema   di
remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci  erogati  in
regime di SSN e' sostituito da una quota variabile e da quote  fisse,
cosi'  determinate:  a)  una  quota  percentuale  del  6  per   cento
rapportata  al  prezzo  al  pubblico  al  netto  dell'IVA  per   ogni
confezione di farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55  per  ogni
confezione di farmaco con prezzo al pubblico  non  superiore  a  euro
4,00; c) una quota fissa pari a euro  1,66  per  ogni  confezione  di
farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro  11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni  confezione  di  farmaco
con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;  e)  una  quota  fissa
aggiuntiva  pari  a  euro  0,1  per  ogni   confezione   di   farmaco
appartenente alle liste di  trasparenza.  Il  prezzo  di  vendita  al
pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' da intendersi invariato. 
  226. La quota di cui al comma 225, lettera e), e' rideterminata  in
euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025. 
  227. Al fine di confermare e rafforzare la capillarita' della  rete
delle farmacie sul territorio nazionale sono altresi' riconosciute: 
    a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per  ogni  farmaco
erogato dalle farmacie  con  fatturato  SSN  al  netto  dell'IVA  non
superiore a euro 150.000; 
    b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per  ogni  farmaco
erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui  alla  lettera
c), con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000; 
    c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per  ogni  farmaco
erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8
marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore
a euro 450.000. 
  228.  Ferme  restando  le  quote  di  spettanza  per   le   aziende
farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei  farmaci  di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  con  esclusione
dei medicinali originariamente coperti  da  brevetto  o  che  abbiano
fruito di licenze derivanti da tale  brevetto,  a  decorrere  dal  1°
marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti: 
    a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco
per le diverse tipologie di farmacia, definito ai sensi dell'articolo
1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    b) sconto disposto con determinazione dell'AIFA 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007; 
    c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  24
giugno 2004, n. 156, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2004, n. 202; 
    d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge,  30
luglio 2010, n. 122. 
  229.  Allo  scopo  di  operare  periodicamente   la   verifica   di
sostenibilita' economica delle previsioni di cui ai commi  da  224  a
231, con decreto del Ministero della salute e' istituito, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo  tecnico
che, a far data dal 1° marzo 2024 e  con  cadenza  annuale,  monitora
l'andamento della spesa connessa  all'espletamento  del  servizio  di
dispensazione dei farmaci SSN da  parte  delle  farmacie.  Al  tavolo
tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute,  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  delle
associazioni  di   categoria   maggiormente   rappresentative   delle
farmacie, ai  quali  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  230. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogati i commi 532, 533 e
534 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  231. Al fine di garantire l'uniformita' dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale,  anche  ai
fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalita' di
erogazione dei medicinali agli assistiti di cui  all'articolo  8  del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
Ministero  della  salute,  sentita  l'AIFA,  predispone  linee  guida
dirette a definire modalita' e  tempistiche  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2021, n. 189. 
  232.  Per  garantire  la  completa  attuazione  dei  propri   Piani
operativi per il recupero delle  liste  d'attesa,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi,  fino  al
31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218  a  222  del
presente articolo e possono coinvolgere anche  le  strutture  private
accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233  del
presente  articolo.  Per  l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al
presente comma le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento
del livello di  finanziamento  indistinto  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024. 
  233.  Al  fine  di   concorrere   all'ordinata   erogazione   delle
prestazioni  assistenziali  ricomprese  nei  livelli  essenziali   di
assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo  15,  comma  14,
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   e'
rideterminato nel valore  della  spesa  consuntivata  nell'anno  2011
incrementata di 1 punto percentuale  per  l'anno  2024,  di  3  punti
percentuali per l'anno 2025 e di  4  punti  percentuali  a  decorrere
dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio  economico
e finanziario del servizio sanitario regionale. 
  234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le  parole:  «  e  per  l'anno  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2023 e per l'anno 2024 »  e
dopo il settimo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «  Limitatamente
all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo  15,  comma
23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,50 per cento ». 
  235. Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro  per
l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato
dal comma 217 del presente articolo. 
  236. All'articolo 1, comma 607, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ». 
  237. Sono tenuti a versare alla regione di residenza una  quota  di
compartecipazione al Servizio sanitario nazionale: 
    a) i residenti che lavorano e soggiornano  in  Svizzera  i  quali
utilizzano il Servizio sanitario nazionale; 
    b) i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo
tra la Repubblica italiana  e  la  Confederazione  Svizzera  relativo
all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo
e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato  e
reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83,  nei  casi
in cui e' stato esercitato il diritto di opzione per  l'assicurazione
malattie come previsto al paragrafo  3,  lettera  b),  relativo  alla
Svizzera, dell'allegato XI  del  regolamento  (CE)  n.  883/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativo  al
coordinamento   dei   sistemi   di   sicurezza   sociale,    aggiunto
conformemente  al  paragrafo  1,  lettera   i),   della   sezione   A
dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione  delle  persone,  con  allegati,  atto  finale  e
dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno  1999,  ratificato  e
reso esecutivo ai sensi della legge  15  novembre  2000,  n.  364,  e
successive modificazioni; 
    c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b). 
  238. La regione di residenza  definisce  annualmente  la  quota  di
compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3  per
cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita'
del contributo in rapporto al reddito netto e ai  carichi  familiari,
con un minimo di 30 euro ed un massimo di  200  euro  per  ogni  mese
lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario  netto
percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite  al
bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al  sostegno
del servizio sanitario delle aree di  confine  e  prioritariamente  a
beneficio del personale medico e infermieristico,  quale  trattamento
accessorio, in misura non superiore al 20 per cento  dello  stipendio
tabellare  lordo,  i  cui  criteri  di  attribuzione  sono   definiti
nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali  di  lavoro
nei limiti delle risorse che si  rendono  disponibili  annualmente  a
decorrere dall'anno 2024 per tale finalita' ai sensi del comma 239. 
  239. Con decreto del Ministero della salute,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i  Presidenti  delle
regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalita'  di
assegnazione delle somme e di versamento del  contributo  nonche'  la
quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette  regioni,  al
personale di cui al comma 238. 
  240. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: « al contributo minimo  previsto  dalle
norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.000  annui
»; 
    b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
contributo non e' in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di
cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui  al  comma
4, lettera b) »; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      « 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  annualmente,
gli importi minimi di cui al comma 3 e  al  comma  5  possono  essere
adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata  dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati verificatasi nell'anno precedente ». 
  241. I versamenti degli importi di cui al comma 240  sono  eseguiti
in favore delle  regioni  presso  le  quali  i  richiedenti  chiedono
l'iscrizione   al   Servizio   sanitario    nazionale,    utilizzando
esclusivamente il modello F24. 
  242. L'articolo 11 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e'
sostituito dal seguente: 
    « Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,
avendo obblighi  anagrafici,  contravviene  alle  disposizioni  della
presente  legge,  della  legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  e   dei
regolamenti di esecuzione  delle  predette  leggi  e'  soggetto  alla
sanzione pecuniaria  amministrativa  da  100  euro  a  500  euro.  La
sanzione e' ridotta, sempreche' la  violazione  non  sia  stata  gia'
constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative  di
accertamento  delle  quali  l'autore  della  violazione  abbia  avuto
formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se  la
comunicazione e' effettuata o  la  dichiarazione  e'  presentata  con
ritardo non superiore a novanta giorni. 
    2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione  della
dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o  all'estero
entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della  legge  27
ottobre 1988,  n.  470,  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in  cui  perdura
l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia
stata  gia'  constatata  e  comunque  non  siano  iniziate  attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore della  violazione
abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo  del  minimo  di  quella
prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non  superiore
a novanta giorni. 
    3.  L'autorita'  competente  all'accertamento  e  all'irrogazione
della sanzione e'  il  comune  nella  cui  anagrafe  e'  iscritto  il
trasgressore. Per il  procedimento  accertativo  e  sanzionatorio  si
applicano le disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena
di decadenza, entro il 31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a
quello in  cui  l'obbligo  anagrafico  non  risulta  adempiuto  o  la
dichiarazione risulta omessa. 
    4. I proventi delle sanzioni di cui  al  presente  articolo  sono
acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ». 
  243. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n.  470,  dopo  il
comma 9-bis sono aggiunti i seguenti: 
    « 9-ter. Le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo  19,
comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  che,  nell'esercizio
delle funzioni,  acquisiscono  elementi  rilevanti  che  indicano  la
residenza di fatto all'estero da parte  del  cittadino  italiano,  li
comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare
competente per territorio  rispettivamente  per  i  provvedimenti  di
competenza, inclusi quelli di cui  all'articolo  11  della  legge  24
dicembre 1954, n. 1228. 
    9-quater.  Il  comune  comunica  le  iscrizioni  e  cancellazioni
d'ufficio   effettuate   nell'Anagrafe   degli   italiani   residenti
all'estero all'Agenzia delle  entrate  per  i  controlli  fiscali  di
competenza ». 
  244. Al fine di supportare  ulteriormente  l'implementazione  degli
standard  organizzativi,  quantitativi,  qualitativi  e   tecnologici
ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza  territoriale,
con  riferimento  ai  maggiori  oneri  per  la  spesa  di   personale
dipendente, da reclutare anche in deroga ai  vincoli  in  materia  di
spesa di personale previsti dalla legislazione vigente  limitatamente
alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello  convenzionato,
la spesa massima autorizzata ai sensi  dell'articolo  1,  comma  274,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 250  milioni
di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026 a valere  sul  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, le  somme  di  cui  al  primo
periodo sono ripartite fra le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal
PNRR. 
  245. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2024,
l'importo di cui al primo periodo e' incrementato di  10  milioni  di
euro annui ». 
  246. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari
a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2026,   e'   destinata   all'incremento   delle
disponibilita' per  il  perseguimento  degli  obiettivi  sanitari  di
carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo  1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  247. All'articolo 1, comma 330, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  La  dotazione  del
Fondo di cui al primo periodo e' incrementata di 4.900.000  euro  per
l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli  anni  2025  e
2026 ». 
  248. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis: 
      1) dopo le parole: « annualmente, » sono inserite le  seguenti:
« le stime degli »; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Sulla  base
di  tali  stime,  il  soggetto  gestore  provvede  a  effettuare  gli
accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di
cassa stimate per il triennio successivo,  che,  tenuto  conto  delle
disponibilita' di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  anche  in  via   pluriennale,
assicurino la continuita', l'operativita'  e  la  sostenibilita'  del
Fondo medesimo »; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      « 1-ter. Per le finalita' di cui al  comma  1-bis,  nei  limiti
delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
con  riferimento  agli  impegni  assunti  e  a  quelli  da   assumere
annualmente, e' autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di
cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le  somme  disponibili  sui  conti
correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui  all'articolo  3
della legge 28 maggio 1973, n.  295,  necessarie  in  relazione  alle
predette  operazioni  finanziarie,  sono  versate   all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni  finanziarie  e
affluite  sugli  appositi  capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata  ad  essi  relativi,  sono  riassegnate  ai   pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per essere versate sui conti correnti  utilizzati  per
la gestione del Fondo di cui all'articolo 3  della  legge  28  maggio
1973, n. 295 ». 
  249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    « 6.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro
per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati
alla  contabilita'  speciale  n.  1778  intestata  all'Agenzia  delle
entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le
politiche di  coesione  e  il  PNRR,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di  accesso
al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di  applicazione  e  di
fruizione del credito d'imposta e dei relativi  controlli,  anche  al
fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di  cui  al  primo
periodo ». 
  250. Al fine di assicurare la continuita' aziendale, l'Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e'  autorizzato  a
erogare prestiti cambiari in favore delle  piccole  e  medie  imprese
agricole  operanti  nel   settore   ortofrutticolo,   come   definito
dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  per  un
importo massimo pari  al  50  per  cento  dell'ammontare  dei  ricavi
registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore
a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro  mesi  dalla
data di erogazione e durata fino a cinque anni. 
  251. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto  delle
disposizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo. 
  252. Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi  250
e 251, l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino ad  esaurimento,  le
risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51.  Per  l'integrale  abbattimento  degli  interessi
dovuti  sulle  rate  di  finanziamento,  l'ISMEA  e'  autorizzato   a
utilizzare, fino a 5 milioni di  euro,  le  risorse  residue  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  253. Per il finanziamento dei contratti  di  sviluppo  relativi  ai
progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo
43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 190 milioni di euro  per  l'anno  2024,  di  310
milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2026 al 2030. 
  254. Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo'  impartire
al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse
di cui al comma  253,  al  fine  di  sostenere  la  realizzazione  di
particolari finalita' di sviluppo. 
  255. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 253,  pari  a
60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di  euro  per  l'anno
2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  256. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo  articolo  2
e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024. 
  257. La dotazione del Fondo per la  crescita  sostenibile,  di  cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata
di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di  euro  per
l'anno 2025. 
  258. Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  che  connettono  clienti  non   soci,   sono
considerate, ai fini del testo integrato delle  disposizioni  per  la
regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di  cui  alla
deliberazione dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come  cooperative
storiche concessionarie di cui  alla  parte  II  del  medesimo  testo
integrato fino alla data di  rilascio  di  tutte  le  concessioni  di
distribuzione con le modalita' previste  dalla  vigente  normativa  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2025. 
  259.  Al  fine  di  sostenere   investimenti   infrastrutturali   e
produttivi realizzati in Italia, anche in  ambiti  caratterizzati  da
condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali
di investimento, connessi all'elevata rischiosita' anche associata  a
esposizioni  di  medio  e  lungo  periodo,  all'uso   di   tecnologie
innovative  o  alla  limitata  offerta  di  prodotti  finanziari,  la
societa' SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, fino al  31  dicembre
2029,  garanzie   connesse   a   investimenti   nei   settori   delle
infrastrutture, anche  a  carattere  sociale,  dei  servizi  pubblici
locali  e  dell'industria  e  ai  processi   di   transizione   verso
un'economia   pulita   e   circolare,   la   mobilita'   sostenibile,
l'adattamento ai cambiamenti climatici  e  la  mitigazione  dei  loro
effetti, la sostenibilita' e la resilienza ambientale o  climatica  e
l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. 
  260. Le garanzie di cui ai commi da 259 a 271: 
    a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti  identificati
come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di  cui  al
regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 marzo 2021, ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e degli altri soggetti abilitati  all'esercizio  del
credito in Italia; 
    b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi  forma,  ivi
inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese  con  sede
legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una
stabile organizzazione in  Italia,  diverse  dalle  piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE   della
Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in difficolta',  come
definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01; 
    c)  possono  essere  rilasciate   in   favore   di   imprese   di
assicurazione nazionali e internazionali,  autorizzate  all'esercizio
in Italia del ramo credito e cauzioni in  relazione  a  fideiussioni,
garanzie e altri impegni di firma nonche' in favore di sottoscrittori
di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito  e
altri strumenti finanziari, partecipativi e no, convertibili anche di
rango subordinato; 
    d) possono essere concesse previa istruttoria da parte della SACE
S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario
e assicurativo, ivi  inclusa  la  previa  valutazione  dell'idoneita'
delle predette garanzie a generare  elementi  di  addizionalita',  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile; 
    e) sono concesse per una durata massima di venticinque anni e per
una percentuale massima di copertura non eccedente il 70  per  cento,
ovvero il 60 per cento ove rilasciate in  relazione  a  fideiussioni,
garanzie e altri impegni di  firma  che  le  imprese  sono  tenute  a
prestare per l'esecuzione di appalti pubblici  e  l'erogazione  degli
anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore,
ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango  subordinato.
Con riferimento alle garanzie  su  portafogli  di  finanziamenti,  la
percentuale massima di  copertura  di  ciascuna  tranche,  anche  con
percentuali asimmetriche tra tranche, e' pari al 50 per cento, ovvero
al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non  oltre  il  50
per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche
« junior » o « mezzanine » il relativo spessore non puo' in ogni caso
superare il  15  per  cento  dell'importo  nominale  complessivo  del
portafoglio e la percentuale massima di copertura e' pari al  50  per
cento. 
  261. Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui ai commi da 259  a
271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20  per  cento  e
dallo Stato nella misura dell'80  per  cento  del  capitale  e  degli
interessi di  ciascun  impegno,  senza  vincolo  di  solidarieta'.  I
predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con  un
piano annuale di attivita', che  definisce  l'ammontare  previsto  di
operazioni  da  assicurare,  suddivise   per   aree   geografiche   e
macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio  (Risk
Appetite Framework-RAF), che definisce,  in  linea  con  le  migliori
pratiche del settore  bancario  e  assicurativo,  la  propensione  al
rischio, le soglie  di  tolleranza,  con  particolare  riguardo  alle
operazioni che possono determinare elevati rischi  di  concentrazione
verso singole controparti, gruppi di controparti connesse  o  settori
di  attivita',  nonche'  i  processi  di  riferimento  necessari  per
definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema  dei
limiti  di  rischio  sono  approvati,  su   proposta   del   Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti  dalla  SACE  S.p.A.  nello
svolgimento dell'attivita'  di  cui  ai  commi  da  259  a  271  sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla  legge  di  bilancio.
Non e' ammesso il ricorso  diretto  dei  soggetti  finanziatori  alla
garanzia dello Stato. 
  262. La SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le garanzie  e
le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui ai commi
da 259 a 271 anche in nome  proprio  e  per  conto  dello  Stato.  Il
rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo
massimo garantito in quota capitale ecceda  600  milioni  di  euro  e
superi il 25  per  cento  del  fatturato  dell'impresa  beneficiaria,
ovvero del consolidato del  gruppo  di  riferimento,  ove  esistente,
considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio  approvato,  e  in
ogni caso qualora  l'importo  massimo  garantito  in  quota  capitale
ecceda 1  miliardo  di  euro  ovvero,  per  le  garanzie  su  singoli
portafogli di  finanziamenti,  l'importo  garantito  del  portafoglio
superi 3 miliardi di euro, e' subordinato al nulla osta del  Ministro
dell'economia e delle finanze adottato  sulla  base  dell'istruttoria
trasmessa  dalla  SACE  S.p.A.  Per  le  garanzie  su  portafogli  di
finanziamenti, i parametri di cui al  presente  comma  devono  essere
calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di  ogni  singolo
finanziamento  e  ai  dati   di   fatturato   di   ciascuna   impresa
beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di  riferimento,  ove
esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono  che  la
richiesta di indennizzo e qualsiasi  comunicazione  o  istanza  siano
rivolte unicamente alla SACE S.p.A. 
  263. I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia nonche' di
definizione della composizione del portafoglio  di  garanzie  gestito
dalla SACE S.p.A. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i  profili
relativi alla  distribuzione  dei  relativi  limiti  di  rischio,  in
funzione dell'andamento del portafoglio garantito  e  dei  volumi  di
attivita' attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle
ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da  altri  strumenti  di
garanzia  gestiti  dalla  medesima   SACE   S.p.A.,   sono   definiti
conformemente a quanto previsto dall'allegato IV alla presente legge. 
  264. La SACE S.p.A. determina i premi  a  titolo  di  remunerazione
delle garanzie in linea  con  le  caratteristiche  e  il  profilo  di
rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura
e degli obiettivi dalle stesse conseguiti  in  conformita'  a  quanto
previsto dal comma 259. 
  265.  Le  modalita'  operative  ai  fini  dell'assunzione  e  della
gestione delle garanzie, della loro escussione  e  del  recupero  dei
crediti, nonche' la documentazione necessaria ai  fini  del  rilascio
delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti  in  relazione
all'inadempimento  da  parte  del  soggetto  garantito  agli  impegni
previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A. 
  266.  La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, le attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, per le quali puo'  altresi'
delegare terzi o gli stessi garantiti. La SACE S.p.A.  opera  con  la
dovuta diligenza professionale. 
  267. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da  259  a
271, che non possono superare l'importo  complessivo  massimo  di  60
miliardi di euro, tenuto conto degli  impegni,  tempo  per  tempo  in
essere, gia' assunti dalla SACE S.p.A. a valere sulle  disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, e il cui limite di  impegni  assumibili  annualmente  e'
fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse
libere disponibili nel medesimo fondo. Tale fondo e' alimentato con i
premi  riscossi  dalla  SACE   S.p.A.   per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, versati  sul  conto  corrente  di  cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  al
netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per  le
attivita' svolte ai sensi dei commi da 259 a 271 e  risultanti  dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo  conguaglio  all'esito
dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono  limitate  alla
copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attivita'  svolte  per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero  degli  impegni
connessi alle garanzie. 
  268. Il limite massimo  degli  impegni  che  la  SACE  S.p.A.  puo'
assumere per il rilascio di garanzie  nell'anno  2024  ai  sensi  dei
commi da 259 a 271 e' fissato in 10 miliardi  di  euro.  Le  garanzie
rilasciate ai sensi del comma 260, lettera c), non  possono  superare
il  10  per  cento  dell'importo  di  cui  al  primo  periodo.   Tale
percentuale puo' essere rideterminata, nel  rispetto  del  limite  di
impegni  di  cui  al  presente  comma,  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  269. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per  l'anno  2024  le  risorse
disponibili al 31 dicembre 2023  sul  conto  corrente  di  tesoreria,
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88,  terzo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla  copertura  delle
garanzie di cui al citato articolo 64 del  decreto-legge  n.  76  del
2020, nel limite di impegno assumibile  dalla  SACE  S.p.A.,  pari  a
3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse  in  misura
non eccedente  il  50  per  cento,  ove  rilasciate  in  relazione  a
fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le  imprese  sono
tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione
degli anticipi contrattuali ai sensi della  pertinente  normativa  di
settore. 
  270. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
finanziari  nell'economia,  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
natura amministrativa e contabile  connesse  all'attuazione  di  tali
interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi
del supporto tecnico-operativo di  societa'  interamente  partecipate
dal  Ministero  medesimo,  che  esercita  il  controllo  analogo   in
conformita'  alla  disciplina  nazionale  e  dell'Unione  europea  in
materia  di  in  house  providing.  Con  apposito  disciplinare,   da
sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le
predette  societa'  partecipate,  sono  stabiliti  i  termini  e   le
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente. Per l'attuazione del presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  271. Ai fini del coordinamento con il piano di attivita' di cui  al
comma 261  e  al  fine  di  assicurare  l'efficace  attuazione  degli
interventi  in  garanzia  a   supporto   di   investimenti   per   il
potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le  reti  di
fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale  e  per  la
tutela  della  risorsa  idrica  e   dell'ambiente,   l'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e ambiente,  la  Cassa  per  i  servizi
energetici e  ambientali  e  la  SACE  S.p.A.  stipulano  un'apposita
convenzione,  avente  ad  oggetto  la  disciplina  dei   criteri   di
individuazione  degli   investimenti   ritenuti   prioritari   ovvero
eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui ai commi  da  259  al
presente comma ovvero di quelle di cui all'articolo 58 della legge 28
dicembre 2015, n. 221, e alle relative disposizioni attuative,  delle
modalita' di comunicazione e informazione, relativamente ai  predetti
interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  delle
procedure operative  inerenti  alle  attivita'  di  originazione,  di
istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle  predette
garanzie. Ai fini della definizione  dei  criteri  di  individuazione
degli  investimenti  ritenuti  prioritari  ovvero   eleggibili   alla
fruizione delle garanzie di cui al  primo  periodo,  si  tiene  conto
anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale  di
interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di
cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017  n.  205.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle  attivita'  disciplinate
dalla convenzione di cui al primo periodo si provvede a valere  sulle
disponibilita' del Fondo  di  cui  all'articolo  58  della  legge  28
dicembre 2015, n.  221,  nel  limite  delle  risorse  destinate  alla
copertura dei costi di gestione dello stesso. 
  272. Al fine di consentire  l'approvazione  da  parte  del  CIPESS,
entro l'anno 2024, del progetto definitivo del  collegamento  stabile
tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7  e  8,
del  decreto-legge  31   marzo   2023,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  58,  nelle  more
dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre  l'onere
a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'  autorizzata   la   spesa
complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di  607  milioni  di
euro per l'anno 2024, 885 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  1.150
milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027,
1.380 milioni di euro per l'anno 2028,  1.700  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni  di
euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. 
  273. Per le finalita' di cui al comma 272 e'  altresi'  autorizzata
la spesa di: 
    a) 718 milioni di euro, in ragione di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro
per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di
euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente  alle  Amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero  1),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1
del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; 
    b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro
per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di
euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, e  imputata  sulle  risorse  indicate  per  la  Regione
siciliana e la regione Calabria dalla delibera del CIPESS n.  25/2023
del 3 agosto 2023, adottata ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  178,
lettera b), numero 2), della legge n. 178 del 2020,  come  modificato
dall'articolo  1  del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. 
  274. Gli accordi  per  la  coesione  da  definire  tra  la  Regione
siciliana e la regione  Calabria  con  il  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n.  178,  come  modificato  dall'articolo  1  del  decreto-legge   19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, danno evidenza delle risorse annuali destinate
alla  realizzazione  dell'intervento  ai  sensi  del  comma  273  del
presente articolo, a  concorrenza  integrale  degli  importi  annuali
individuati al medesimo comma 273, lettera b). 
  275. Entro il  30  giugno  di  ogni  anno  e  fino  all'entrata  in
esercizio  dell'opera,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  presenta  un'informativa  al   CIPESS   sulle   iniziative
intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse  a  copertura
dei costi di realizzazione  dell'opera.  Con  apposite  delibere,  su
proposta del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  CIPESS
attesta la sussistenza  delle  ulteriori  risorse  di  cui  al  primo
periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in
via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la
relativa articolazione annuale. 
  276. Per  la  celere  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona  in
concessione alla societa' Funivie S.p.a., nonche'  per  garantire  la
continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a  basso
impatto ambientale, dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma
7-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  attribuiti  i
compiti e le funzioni relativi allo svolgimento  delle  attivita'  di
cui  ai  commi  3  e  4  del  medesimo  articolo  94-bis  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2020.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario straordinario  di  cui  all'articolo  94-bis,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del  2020,  opera  con  i
poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo  4  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, e puo' nominare  fino  a  due  subcommissari.  Il
compenso dei subcommissari di cui  al  secondo  periodo  puo'  essere
fissato in misura non superiore a quella  indicata  all'articolo  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri
sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V annesso  alla
presente legge.  L'incarico  dei  subcommissari  di  cui  al  secondo
periodo cessa alla scadenza  del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18  del
2020. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Commissario straordinario di cui al comma  3  del  medesimo  articolo
94-bis del citato decreto-legge n.  18  del  2020  cessa  le  proprie
funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici  sorti
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  277. Per il finanziamento degli interventi di  cui  all'allegato  V
annesso alla presente legge e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
euro 210.265.400 per l'anno 2024, di  euro  154  milioni  per  l'anno
2025, di euro 176 milioni per l'anno 2026, di  euro  70  milioni  per
l'anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e
di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038. 
  278. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
136, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: « , ove ricorrano le condizioni
di cui  all'articolo  120,  comma  1,  lettera  c),  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36 » sono soppresse; 
    b) al terzo periodo, le parole: « da cause di  forza  maggiore  o
sorpresa geologica » sono sostituite dalle seguenti: «  da  cause  di
forza maggiore e sorpresa geologica ». 
  279. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  18,  comma  2,
terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  136,  e  per  le
medesime finalita' ivi previste, e' autorizzata la spesa  complessiva
di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per  l'anno  2024,
300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro  per  l'anno
2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027.  Le  risorse  di  cui  al
primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del  contratto
di programma, parte investimenti, sottoscritto con  Rete  ferroviaria
italiana Spa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma
394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 150  milioni
di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. 
  280. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi
finalizzati  alla  velocizzazione  e  al  potenziamento  della  linea
ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e'  nominato  un  Commissario  straordinario  per  la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi,  con  i
poteri e le funzioni  di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55.  Per  il  coordinamento  e  la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente   comma,   il
Commissario straordinario puo' nominare fino a due subcommissari.  Al
Commissario  straordinario  e  ai  due  subcommissari  non   spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  281. Con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' aggiornato il  documento  recante
la definizione delle modalita'  e  procedure  per  l'attivazione  dei
programmi di investimento in  sanita',  di  cui  all'accordo  tra  il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
28 febbraio 2008. 
  282. Al fine di contrastare il  disagio  abitativo  sul  territorio
nazionale, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa  intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  9,  comma  2,
lettera b), del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, ferma restando l'applicazione delle  regole  di
Eurostat ai fini dell'invarianza degli  effetti  dell'operazione  sui
saldi di finanza pubblica,  sono  definite  le  linee  guida  per  la
sperimentazione  di  modelli  innovativi  di  edilizia   residenziale
pubblica coerenti con le seguenti linee di attivita': 
    a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del
patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi
altra destinazione pubblica, secondo quanto  previsto  nel  programma
nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del  patrimonio
immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies, comma 2,  del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
    b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale  pubblica  o
sociale  delle  unita'  immobiliari  di  edilizia   privata   rimaste
invendute, in accordo con i proprietari; 
    c) realizzazione di progetti di  edilizia  residenziale  pubblica
tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato  dal
libro IV del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  finalizzate  al  recupero  o  alla
riconversione del patrimonio immobiliare  esistente  ai  sensi  della
lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici  su  aree  gia'
individuate  come  edificabili  nell'ambito  dei   piani   regolatori
generali. 
  283. Il decreto di cui al comma 282 individua: 
    a) per ciascuna delle linee di attivita' di cui al medesimo comma
282,  le  modalita'  di  assegnazione,  erogazione   e   revoca   dei
finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio  dei
corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere
identificati da un codice unico di  progetto  (CUP)  e  corredati  di
cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme  di
collaborazione interistituzionale tra  i  soggetti  proponenti  anche
tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
dell'articolo  26  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e individuando le  modalita'  e  i  limiti  della  partecipazione  di
eventuali operatori economici privati; 
    b) i criteri e le modalita' di presentazione, da parte degli enti
territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle  linee  di
attivita' di cui al medesimo comma 282; 
    c) i criteri per la selezione dei progetti  presentati  ai  sensi
della  lettera  b),  da  realizzare  prioritariamente  nelle   citta'
capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il  piu'
ampio campione possibile di regioni. 
  284. Ai fini di cui ai commi 282 e 283, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il
Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100
milioni di euro, di cui 50 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  50
milioni di euro per l'anno 2028. 
  285. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli  interventi
infrastrutturali e tecnologici sulla  rete  della  ferrovia  Centrale
Umbra e' autorizzata la spesa complessiva di  euro  100  milioni,  in
ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. 
  286. Ai fini della realizzazione  della  rigenerazione  dell'ambito
Bovisa-Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano  «  campus
Nord » a Bovisa, nel comune di Milano, e' autorizzata la spesa di  16
milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e
19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad
alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno
2024. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  392,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta  di  19  milioni  di
euro per l'anno 2026. 
  287.  Ai  fini  della  realizzazione  del  progetto  integrato   di
potenziamento e di  sviluppo  del  porto  di  Civitavecchia  e  delle
relative infrastrutture di viabilita' per l'interconnessione  con  il
territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali,  e'
autorizzata la spesa di 35 milioni di  euro  per  l'anno  2024.  Agli
oneri di cui al primo periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento  (FIAR),
di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197. 
  288. Al fine di consentire il ripristino della  viabilita'  tra  le
province di Chieti e di Isernia e' autorizzata la  spesa  di  euro  9
milioni per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia  per  la
realizzazione degli interventi  di  primo  adeguamento  del  viadotto
Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo  per  le  infrastrutture  ad  alto
rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197. 
  289.  Per  il  supporto  tecnico  del   commissario   straordinario
dell'opera « Messa  in  sicurezza  del  sistema  acquedottistico  del
Peschiera » e del commissario straordinario per la realizzazione  del
« collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse
», nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, gli oneri  sono  a  carico  del  relativo  quadro
economico nel limite massimo dello 0,7 per cento. 
  290. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato
ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, per la realizzazione del « collegamento intermodale  Roma-Latina
tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)  »
si applica l'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55.  I  relativi  oneri  sono  a  carico  del  quadro
economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento. 
  291. E' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno  2024
in favore della societa' Sport e salute S.p.a. al fine di  assicurare
l'adeguamento  alle  prescrizioni  tecnico-scientifiche  dell'Agenzia
mondiale antidoping (WADA)  per  l'acquisto,  la  riqualificazione  e
l'allestimento  della  sede   per   l'effettuazione   dei   controlli
antidoping. 
  292. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  523,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata per 300 milioni
di euro per l'anno 2027 e  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  397,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per  535  milioni  di
euro per  l'anno  2027  e  110  milioni  di  euro  per  l'anno  2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  405,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata  per  50  milioni  di
euro  per  l'anno  2027  e  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2028.
L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' rifinanziata per 55 milioni  di
euro per l'anno 2024, 130 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  170
milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'
rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027. 
  293. Al fine di favorire il potenziamento delle  prestazioni  delle
reti e dei servizi stradali, nonche' di  assicurare  l'attuazione  di
ulteriori  interventi  mirati  a  incrementare  la  sicurezza   e   a
migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per
le opere stradali volte alla messa in sicurezza  del  territorio  dal
rischio idrogeologico, e' assegnato un contributo pari a 1,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024,  2025  e  2026,  per  i  lavori
necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle  strade
della provincia di Vibo Valentia.  Con  provvedimento  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della  provincia  di
Vibo Valentia, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  individuati   gli
interventi, che  devono  essere  identificati  dal  codice  unico  di
progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalita'  di
revoca delle risorse.  Il  monitoraggio  e'  effettuato  mediante  il
sistema informativo di cui al decreto legislativo 29  dicembre  2011,
n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  1,5  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  294.  Al  fine  di  completare  gli  interventi   infrastrutturali,
portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e
lo sviluppo produttivo dell'area del polo  siderurgico  di  Piombino,
riconosciuta  in  situazione  di  crisi  complessa   ai   sensi   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonche' di agevolare  i  programmi
di  investimento  degli  operatori  economici  interessati,  le  aree
appartenenti  al  demanio  pubblico,  ramo  bonifica,  ricadenti  nel
perimetro del polo siderurgico possono essere affidate in concessione
ai predetti operatori sulla  base  di  un  piano  degli  investimenti
vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.  La  durata
delle concessioni di cui al primo periodo  e'  stabilita  nel  limite
massimo di trent'anni. Il canone annuo e' determinato  anche  tenendo
conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al
primo periodo e, in ogni caso, non puo'  essere,  per  ciascun  anno,
inferiore  all'importo  annualmente  determinato  sulla  base   degli
importi previsti per metro quadrato  in  relazione  alle  concessioni
gia' insistenti sulle medesime aree. 
  295. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le  parole  da:  «  ,  nell'ambito  delle  vigenti  dotazioni
organiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:
« , in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, sono autorizzate ad
assumere, con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,  personale
non dirigenziale da inquadrare nel  livello  iniziale  dell'area  dei
funzionari prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo  al  personale  del  comparto  funzioni  locali  -  Triennio
2019-2021,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero  della  categoria  A  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,   nel   limite   massimo   complessivo   di
duemiladuecento  unita',  di  cui  settantuno  unita'  riservate   al
predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unita' di personale di cui
al primo periodo sono effettuate nei limiti delle  vigenti  dotazioni
organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della  Presidenza
del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica e'  incrementata
in misura corrispondente ». 
  296. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1,  lettera
a), terzo periodo, del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
e' esteso anche alla spesa sostenuta  nel  mese  di  luglio  2022,  e
comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro  per  l'anno  2024.
Non  si  applica  il  comma  1-bis  del  citato   articolo   14   del
decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede a valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui  di  cui
all'articolo  14,  comma  1,   lettera   a),   terzo   periodo,   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175.   Alla
compensazione  dei  maggiori  oneri  in  termini  di   fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per  l'anno  2024,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  297. La disposizione di cui al comma 296 entra in vigore e acquista
efficacia dalla data di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  298. Le risorse del  Fondo  straordinario  per  gli  interventi  di
sostegno all'editoria di cui all'articolo 1,  commi  da  375  a  377,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri per  l'anno  2022  e  non
impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai  sensi
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima  legge  n.  234  del
2021. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  presente  comma,
pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  299. Nel territorio del comune di Caivano si applica il  regime  di
aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181,  limitatamente  a
quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
24 marzo 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del  5
maggio  2022,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «  de
minimis ». 
  300. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma
299, il Ministero delle imprese e del made in Italy  sottoscrive  con
la regione Campania e il comune di Caivano  un  apposito  accordo  di
programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.
241.