art. 1 (commi 501-561)
  501. Con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate  le
modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500. 
  502. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno
2024 in favore dei comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione  inferiore
a 5.000 abitanti caratterizzati da: 
    a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre  2022  ridotta  di
oltre il 5 per cento rispetto al 2011; 
    b) reddito  medio  pro  capite  inferiore  di  oltre  3.000  euro
rispetto  alla  media  nazionale,  calcolato  sulla  base  dei   dati
dell'ultimo anno di imposta disponibili; 
    c) indice di vulnerabilita' sociale e  materiale  superiore  alla
media nazionale. 
  503. Il fondo di cui al comma 502 e' ripartito in proporzione  alla
popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre  2022,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024. 
  504. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi  di  pagamento,  con
particolare  riferimento  alle  aree   interne   e   a   rischio   di
desertificazione, all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    « 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e
distribuzione di moneta  elettronica  effettuate  tramite  agenti  in
attivita' finanziaria di cui all'articolo 3,  comma  3,  lettera  c),
ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti  di
pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi  compresi  quelli
aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali  di
questi ultimi, osservano gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela per le operazioni occasionali  di  qualsiasi  importo;  nel
servizio di prelievo di contante, l'osservanza di  tali  obblighi  e'
dovuta  per  le  operazioni  occasionali   che   superino   l'importo
complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione  di
servizi di cui al presente  comma  sia  effettuata  tramite  soggetti
convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  nn),
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 ». 
  505. Il Fondo per la valorizzazione  e  la  promozione  delle  aree
territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a   statuto
speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026. 
  506. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: «  Le  eventuali  risorse  ricevute  in  eccesso  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite  dalle
seguenti: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato in quote  costanti  in  ciascuno
degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalita' indicate dal
decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso  per  l'anno  2027
deve essere assicurato un versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato non inferiore a 70 milioni di euro ». 
  507. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, le parole: «  Le  eventuali  risorse  ricevute  in  eccesso  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite  dalle
seguenti:  «  Le  eventuali  risorse  in   eccesso   sono   acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato in quote  costanti  in  ciascuno
degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ». 
  508. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote
costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti  locali  in  deficit  di
risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da  COVID-19  sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate,  al  netto  delle  minori
spese, come stabiliti  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  cui  al
quarto periodo del comma 1 dell'articolo  106  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. Le disponibilita'  residue  sono  assegnate,  per
ciascun anno, ai comuni, alle province e alle  citta'  metropolitane,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sulla base di criteri e modalita'  da  individuare  con  il  medesimo
decreto. 
  509. Le risorse di cui all'articolo  30-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per  l'anno
2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027. 
  510.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari  a  44
milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025
e a 26 milioni di euro per l'anno 2027. 
  511.  In  coerenza  con  le  finalita'  del  PNRR,  ai   fini   del
potenziamento   della   capacita'   amministrativa,   le    pubbliche
amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa
della  Repubblica  Italiana  per   l'implementazione   delle   azioni
strategiche  atte  a  semplificare   le   procedure   amministrative,
finalizzate ad una maggiore efficacia,  efficienza  e  competitivita'
della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di
specifiche analisi di rating. A tal fine e' assegnato alla Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo  pari
a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  512. Al fine di consentire la pubblicazione  e  la  diffusione  del
rapporto sulla sussidiarieta', per ciascuno degli anni 2024,  2025  e
2026 e' concesso alla Fondazione per la Sussidiarieta' un  contributo
di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e  lo  svolgimento  delle
sue attivita'. All'onere derivante dal presente  comma,  pari  a  0,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  513. Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  514.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2024-2026,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
  515. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  214,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  e'  ridotta  di
7.270.000 euro per l'anno 2024. 
  516. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  490.828  euro  per  l'anno
2024, di 1.011.854 euro per l'anno 2025, di 1.211.854 euro per l'anno
2026, di 10.316.301 euro per l'anno  2027,  di  12.116.301  euro  per
l'anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e
di 12.816.301 euro a decorrere dall'anno 2031. 
  517. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro  per  l'anno  2024  in
favore  del  comune  di  Vogogna  per  finanziare,   nell'ambito   di
attuazione  della  Strategia   nazionale   per   le   aree   interne,
l'intervento di recupero  dell'episodio  di  archeologia  industriale
della  Bulloneria  Morino  di  Vogogna  come   struttura   culturale,
formativa e di ricerca, anche mediante  l'accordo  di  programma  tra
l'universita'  del  Piemonte  Orientale  e  il  comune  di   Vogogna,
beneficiario del presente provvedimento. 
  518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 11,6 milioni di euro per  l'anno  2025  e  di  5,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. 
  519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite  iscritte
al conto sospeso, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, e' rifinanziato di 2 miliardi di  euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a ripartire le  risorse  del  predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  ovvero,
al  fine  di  accelerare  l'estinzione  delle  suddette  partite,  ad
assegnare direttamente le medesime risorse, anche in  conto  residui,
all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il
quale provvede alla  relativa  sistemazione,  fornendo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni  elemento
informativo utile delle operazioni  effettuate  di  individuazione  e
regolazione di ciascuna partita,  secondo  lo  schema  trasmesso  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  Le  risorse  del
suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. 
  520. E'  istituita,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, una Commissione composta da esperti  nominati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze e  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali al fine di procedere a valutare  i  parametri  e  i
criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione  delle
prestazioni di carattere previdenziale e  sociale  per  le  quali  e'
prevista, a legislazione vigente,  la  suddetta  rivalutazione  sulla
base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini
il deflatore del prodotto interno  lordo  (PIL).  All'attuazione  del
presente comma si  procede,  anche  sentiti  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica.  Ai
componenti della Commissione  di  cui  al  presente  comma  non  sono
dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',  gettoni,
emolumenti, rimborsi di spese ne' altre utilita' comunque denominate. 
  521. All'articolo 15, comma 2, e  all'articolo  17,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino  al  31  dicembre
2026 » sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ». 
  522. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  203,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2024. 
  523. Ai fini del  concorso  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato al raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici  di  finanza
pubblica indicati  nella  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
economia e finanza 2023,  le  dotazioni  di  competenza  e  di  cassa
relative alle missioni  e  ai  programmi  di  spesa  degli  stati  di
previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso  alla
presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e  a  decorrere
dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei  Ministri
competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette  riduzioni  di  spesa
possono essere  rimodulate  in  termini  di  competenza  e  di  cassa
nell'ambito dei pertinenti stati di  previsione  della  spesa,  fermo
restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini
di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a  invarianza
di effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  524. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre  2024,
e'  possibile  modificare  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,
nell'ambito dei  pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  le
riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla  sezione
seconda della presente legge ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto  dei  fondi
per investimenti di cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma  14,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento  dei  risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della  pubblica
amministrazione e a  invarianza  di  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica. 
  525. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
in relazione ai commi 523 e 524. I  decreti  adottati  ai  sensi  dei
commi  523  e  524  sono  comunicati  alle   competenti   Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 
  526. Al fine di semplificare e  rafforzare  il  monitoraggio  delle
misure per  il  conseguimento  dei  risparmi  previsti  in  relazione
all'articolo 22-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009,  le
misure proposte dai Ministeri ai sensi  del  medesimo  articolo  sono
oggetto  di   specifico   monitoraggio   da   parte   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalita' e  i
cui termini  sono  definiti  secondo  le  linee  guida  adottate  con
determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022  e
pubblicate nel sito internet  istituzionale  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono  tenuti  a  fornire
gli elementi necessari per lo svolgimento del  suddetto  monitoraggio
al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale puo'  richiedere
agli stessi eventuali  integrazioni  degli  elementi  trasmessi.  Con
riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai  sensi  del  predetto
articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, concorrono le  riduzioni
degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti  dalla  presente
legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al  comma  524  del
presente  articolo,  valorizzando  a  tal  fine  anche  le  eventuali
variazioni di bilancio disposte ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 523 del presente articolo. 
  527. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica
e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza  pubblica,
nelle more della definizione  delle  nuove  regole  della  governance
economica europea, le regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica
pari a 350 milioni di  euro  annui.  Il  riparto  del  concorso  alla
finanza pubblica di cui al periodo precedente e' effettuato, entro il
30  aprile  2024,  in  sede  di  autocoordinamento  tra  le  regioni,
formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.  In  assenza
di accordo in sede di autocoordinamento, il  riparto  e'  effettuato,
entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  in
proporzione agli impegni di  spesa  corrente  al  netto  delle  spese
relative alla missione  12,  Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute,  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale  2022
o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le  regioni
a statuto ordinario sono tenute a versare gli  importi  del  concorso
alla  finanza  pubblica,  come  determinati  ai  sensi  dei   periodi
precedenti, all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  sul  capo  X  -
capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle
regioni a statuto ordinario ») entro il 30 giugno di  ciascuno  degli
anni  dal  2024  al  2028,   dandone   comunicazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato.  Qualora  il  versamento  di  cui  al  periodo
precedente  non  sia  effettuato  entro  il  termine   previsto,   il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  provvede  al
recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a  qualsiasi
titolo spettanti a ciascuna regione. 
  528. All'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche',
dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale  immobiliare  autonoma
della regione Friuli Venezia  Giulia,  istituita  dalla  legge  della
regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 ». 
  529. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della  regione
Friuli Venezia Giulia  non  si  applica  l'addizionale  comunale  sui
diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui  all'articolo
2, comma 11, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successivi
incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione  Friuli  Venezia
Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui  alla  lettera  a)  del
medesimo comma 11 e la  regione  Friuli  Venezia  Giulia  provvede  a
ristorare annualmente i comuni interessati. 
  530. In relazione a quanto previsto dal comma 529 e  ai  sensi  del
decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a  decorrere  dall'anno
2024 la regione Friuli Venezia Giulia versa, entro il  30  aprile  di
ciascun anno, la somma di 2.500.000  euro  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  531.  A  decorrere  dall'anno  2024,  la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale,   costituito   ai   sensi   dell'articolo   1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,  e'  incrementata  di  1.925.000
euro annui. 
  532. A decorrere dall'anno 2024, alle finalita' di cui all'articolo
2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,
e' destinato l'importo di 575.000 euro annui. 
  533. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica
e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza  pubblica,
nelle more della definizione  delle  nuove  regole  della  governance
economica europea, i comuni, le province e  le  citta'  metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari
a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2028,  di
cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni  e  50  milioni  di
euro annui a carico delle  province  e  delle  citta'  metropolitane,
ripartito in proporzione agli impegni  di  spesa  corrente  al  netto
della spesa relativa alla missione  12,  Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali,  come
risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in  caso  di  mancanza,
dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto  conto  delle  risorse  del
PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre  2023,  cosi'
come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1,  comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso
di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario,
ai  sensi   dell'articolo   244   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio  finanziario,  ai
sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1°  gennaio
2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di  cui  all'articolo  1,
comma  572,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  e  di   cui
all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  534. Gli importi del contributo alla finanza  pubblica  di  cui  al
comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  In  caso  di
mancata intesa entro venti giorni  dalla  data  di  prima  iscrizione
all'ordine del giorno  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali della proposta di riparto delle riduzioni di  cui  al  periodo
precedente, il decreto e' comunque adottato. 
  535. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi
del comma 534, e' trattenuto  dal  Ministero  dell'interno  a  valere
sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarieta'  comunale  di
cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
per i comuni, e  sulle  somme  spettanti  a  titolo  di  fondo  unico
distinto  per  le  province  e  le  citta'   metropolitane   di   cui
all'articolo 1, comma 783, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
Fermo restando quanto  disposto  dal  periodo  precedente,  gli  enti
locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente,  per
i  comuni  a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'  comunale  di   cui
all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
per le province e le citta' metropolitane a titolo di fondo unico  di
cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e impegnano in spesa il concorso alla  finanza  pubblica  di  cui  al
comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la  quota  riferita
al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza
di entrata. In caso  di  incapienza  dei  fondi  di  cui  al  periodo
precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  536. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori  dipendenti
degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a  carico  dell'ente
presso il quale gli stessi esercitano le funzioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al  predetto  personale  si
applicano le modalita' di  rimborso  previste  dall'articolo  80  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
  537. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle  seguenti:
« al 2026 ». Rimangono ferme le previsioni  recate  dall'articolo  1,
comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  538. All'articolo 13, comma 2,  secondo  periodo,  della  legge  14
novembre 2016, n.  220,  le  parole:  «  e  comunque  in  misura  non
inferiore a 750  milioni  di  euro  annui  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di  euro
annui ». 
  539. Al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1-ter dell'articolo 16 e' abrogato; 
    b) all'articolo 248, comma 1, dopo le parole: « al saggio legale,
» sono inserite le seguenti: « e all'irrogazione  della  sanzione  di
cui all'articolo 16, comma 1-bis, ». 
  540. L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.  25,
e' abrogato. 
  541. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  i  commi
1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025. 
  542. All'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  543. All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,  il  comma
4-bis e' abrogato. 
  544. I programmi di spesa e  le  relative  consegne  del  Ministero
della difesa sono riprogrammati con una riduzione di  95  milioni  di
euro nell'anno 2024, di 1.546,78 milioni di euro nell'anno 2026 e  di
245,63 milioni di euro nell'anno 2028 e un aumento di  96,25  milioni
di euro nell'anno 2027 e di 1.791,16 milioni di euro  nell'anno  2029
in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il  Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro il  30  gennaio  2024,  ridetermina  i  programmi  dei
settori interessati e le relative consegne. Il  decreto  e'  adottato
previo  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,   fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  545. All'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, dopo le parole: « del presente articolo » sono  aggiunte
le seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ». 
  546. All'articolo  20,  comma  2-quinquies,  del  decreto-legge  22
aprile 2023, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74, dopo  le  parole:  «  Entro  il  termine  »  sono
inserite le seguenti: « del 30 giugno 2024  »  e  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti  periodi:  «  Nelle  more  del  perfezionamento  del
provvedimento  di  riorganizzazione  di  cui  al  primo  periodo,   a
decorrere  dal  1°  gennaio  2024  il  Dipartimento  della  giustizia
tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo,  al  fine  di
assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione  di
cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento
dei nuovi incarichi dirigenziali  relativi  agli  uffici  individuati
nella tabella di cui al periodo  precedente,  il  Dipartimento  della
giustizia  tributaria  opera  avvalendosi  dei  preesistenti   uffici
dirigenziali  della  Direzione   della   giustizia   tributaria   con
competenze  prevalenti  nel  rispettivo   settore   di   attribuzione
individuato nella medesima tabella nonche', sulla  base  di  apposita
intesa, delle attivita'  svolte  dagli  uffici  della  Direzione  del
sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento delle  finanze.
Gli  incarichi   dirigenziali   relativi   ai   preesistenti   uffici
dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria  cessano  con
il conferimento dei nuovi  incarichi  dirigenziali  del  Dipartimento
della giustizia tributaria ». 
  547. Al decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo  l'allegato  8
e' aggiunta la  tabella  I  di  cui  all'allegato  VII  annesso  alla
presente legge. 
  548. Al fine di concorrere alla semplificazione e al  potenziamento
delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico,
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «  del  turismo,  »
sono inserite le  seguenti:  «  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, »; 
    b) al comma 3, al primo periodo, dopo la  parola:  «  generale  »
sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  da  due  unita'   di   personale
dirigenziale di livello non generale »,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: « Conseguentemente la  dotazione  organica  del
Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata del numero di
unita' di personale dirigenziale e non  dirigenziale  individuate  ai
sensi del presente  comma  »  e,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «
dell'incarico dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: «  degli
incarichi dirigenziali ». 
  549. Agli oneri derivanti dal comma 548, pari a euro 352.937  annui
a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  550. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento  autorizzato  dal  Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  sono
valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di  euro
per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni  di
euro per l'anno 2027, 597  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  656
milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030,
731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro  per  l'anno
2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2034,   che   aumentano,   ai   fini   della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a  291
milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025,
617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro  per  l'anno
2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni  di  euro  per
l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro
per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2034. 
  551.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un  apposito  fondo  da  trasferire  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  con
una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli  anni  2024,
2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di  misure  in  favore  degli
enti locali e alla realizzazione di interventi in materia  sociale  e
di infrastrutture, sport e cultura. 
  552.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale  da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, con una dotazione di  4.655.172  euro  annui  per  ciascuno
degli anni  2024,  2025  e  2026,  per  investimenti  in  materia  di
infrastrutture  stradali,  sportive,  scolastiche,  ospedaliere,   di
mobilita' e di riqualificazione ambientale. 
  553. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei
fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli  interventi  di  conto  capitale
oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice  unico
di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  554. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la
societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai  sensi  dell'articolo
1, commi 397 e  398,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'
prorogato fino all'anno 2024. 
  555. Per lo svolgimento del servizio  di  trasmissione  radiofonica
delle sedute parlamentari  e'  autorizzata  la  spesa  massima  di  8
milioni di euro per l'anno 2024. 
  556. E' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
salute un fondo denominato « Fondo  per  i  test  di  Next-Generation
Sequencing per la diagnosi delle malattie rare », con  una  dotazione
pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. 
  557. Il Fondo di cui al comma 556 e' destinato al potenziamento dei
test di Next-Generation  Sequencing  di  profilazione  genomica  come
indagine di prima scelta o  come  approfondimento  diagnostico  nelle
malattie  rare  per   le   quali   sono   riconosciute   evidenza   e
appropriatezza,  o  nei  casi   sospetti   di   malattia   rara   non
identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministro della salute, con  proprio  decreto
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
individua i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
comma 556, nonche' il  sistema  di  monitoraggio  dell'impiego  delle
somme. 
  558.  Nelle  more  dell'aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e al fine  di  consentire
l'accesso e il potenziamento dei test di  Next-Generation  Sequencing
di profilazione genomica dei tumori  per  i  quali  sono  disponibili
farmaci  prescrivibili  con  significativi  livelli  di  evidenza   e
appropriatezza, il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  684,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2024. 
  559. Per  il  finanziamento  del  fondo  di  rotazione  immobiliare
istituito presso la Cooperfidi S.c. di Trento e' autorizzata la spesa
di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata  ai  sensi  del
primo periodo e' destinata al riscatto dei beni  immobili  ceduti  al
fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai  piani
di cui all'articolo 67 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.
L'importo riconosciuto a ciascuna  cooperativa  ai  sensi  del  primo
periodo e nel limite della spesa dallo stesso  autorizzata  non  puo'
essere superiore al 10 per cento  del  patrimonio  netto,  risultante
dall'ultimo bilancio approvato. 
  560. I fabbricati ad uso  abitativo,  ubicati  nel  territorio  del
comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9  marzo  2023,
purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di  sgombero,  in
quanto   inagibili   totalmente   o   parzialmente,    sono    esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  per
l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva  ricostruzione  o  agibilita'
dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilita'
intervengano prima del 31 dicembre 2024.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti  i  criteri  per  il
ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui  al  presente
comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. 
  561. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Trento Capitale
europea del volontariato 2024 » e' stanziata a favore del  comune  di
Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024.