501. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500. 502. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili; c) indice di vulnerabilita' sociale e materiale superiore alla media nazionale. 503. Il fondo di cui al comma 502 e' ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024. 504. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione, all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi e' dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 ». 505. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 506. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro ». 507. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ». 508. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilita' residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' da individuare con il medesimo decreto. 509. Le risorse di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027. 510. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027. 511. In coerenza con le finalita' del PNRR, ai fini del potenziamento della capacita' amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitivita' della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating. A tal fine e' assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 512. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del rapporto sulla sussidiarieta', per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e' concesso alla Fondazione per la Sussidiarieta' un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita'. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 513. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 514. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 515. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024. 516. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 490.828 euro per l'anno 2024, di 1.011.854 euro per l'anno 2025, di 1.211.854 euro per l'anno 2026, di 10.316.301 euro per l'anno 2027, di 12.116.301 euro per l'anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 12.816.301 euro a decorrere dall'anno 2031. 517. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche mediante l'accordo di programma tra l'universita' del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento. 518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. 519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 520. E' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali e' prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). All'attuazione del presente comma si procede, anche sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni, emolumenti, rimborsi di spese ne' altre utilita' comunque denominate. 521. All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ». 522. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024. 523. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. 524. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, e' possibile modificare in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. 525. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 526. Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalita' e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale puo' richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 524 del presente articolo, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523 del presente articolo. 527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente e' effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario ») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. 528. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche', dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 ». 529. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Friuli Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. 530. In relazione a quanto previsto dal comma 529 e ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a decorrere dall'anno 2024 la regione Friuli Venezia Giulia versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato. 531. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 1.925.000 euro annui. 532. A decorrere dall'anno 2024, alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di 575.000 euro annui. 533. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle citta' metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, cosi' come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto e' comunque adottato. 535. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, e' trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le citta' metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 536. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalita' di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 537. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 538. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui ». 539. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-ter dell'articolo 16 e' abrogato; b) all'articolo 248, comma 1, dopo le parole: « al saggio legale, » sono inserite le seguenti: « e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, ». 540. L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e' abrogato. 541. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025. 542. All'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo periodo e' soppresso. 543. All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-bis e' abrogato. 544. I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nell'anno 2024, di 1.546,78 milioni di euro nell'anno 2026 e di 245,63 milioni di euro nell'anno 2028 e un aumento di 96,25 milioni di euro nell'anno 2027 e di 1.791,16 milioni di euro nell'anno 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto e' adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 545. All'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ». 546. All'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « Entro il termine » sono inserite le seguenti: « del 30 giugno 2024 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonche', sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria ». 547. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo l'allegato 8 e' aggiunta la tabella I di cui all'allegato VII annesso alla presente legge. 548. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « del turismo, » sono inserite le seguenti: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, »; b) al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: « generale » sono inserite le seguenti: « , da due unita' di personale dirigenziale di livello non generale », dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata del numero di unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma » e, al terzo periodo, le parole: « dell'incarico dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « degli incarichi dirigenziali ». 549. Agli oneri derivanti dal comma 548, pari a euro 352.937 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 550. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. 551. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura. 552. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilita' e di riqualificazione ambientale. 553. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 554. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino all'anno 2024. 555. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024. 556. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato « Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare », con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. 557. Il Fondo di cui al comma 556 e' destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 556, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. 558. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. 559. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso la Cooperfidi S.c. di Trento e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo e' destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non puo' essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato. 560. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilita' intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. 561. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Trento Capitale europea del volontariato 2024 » e' stanziata a favore del comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024.