Art. 15. 
 
          (Stato di previsione del Ministero della cultura 
                      e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni  compensative  di
bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  tra  i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione  e  tutela
del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione «
Tutela  e  valorizzazione  dei   beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici  »  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2024, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati su proposta del  Ministro  della  cultura,  comunicati  alle
competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei  conti
per  la  registrazione,  le  occorrenti  variazioni  compensative  di
bilancio, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli
iscritti nei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   della   cultura,   relativi   agli   acquisti   ed   alle
espropriazioni per pubblica utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili  di  interesse
archeologico e monumentale e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e  storico,  nonche'
su  materiale  archivistico  pregevole  e  materiale   bibliografico,
raccolte   bibliografiche,   libri,    documenti,    manoscritti    e
pubblicazioni   periodiche,   ivi   comprese   le   spese   derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di  acquisto
delle cose denunciate per  l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato « cedolino unico  »,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
per l'anno finanziario 2024, con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della cultura, le variazioni compensative  di  bilancio,  in
termini di competenza e di cassa, su appositi  piani  gestionali  dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.