Art. 3 
 
Disposizioni in materia di  individuazione  degli  uffici  giudiziari
  penali e delle tipologie di atti del procedimento  penale  per  cui
  possono  essere  adottate  anche  modalita'  non   telematiche   di
  deposito. Termini di transizione al nuovo regime 
 
  1. Fermo  quanto  disposto  dai  commi  7  e  8,  a  decorrere  dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del   presente
regolamento, durante la fase delle indagini preliminari  il  deposito
di atti, documenti,  richieste  e  memorie  ha  luogo  con  modalita'
telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del  codice  di  procedura
penale nei seguenti uffici giudiziari penali: 
    a) procura della Repubblica presso il tribunale; 
    b) Procura europea; 
    c) tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per
le indagini preliminari; 
    d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente  al
procedimento di avocazione. 
  2. Fermo quanto disposto dal comma  8,  a  decorrere  dal  medesimo
termine indicato al comma 1, il deposito da parte  dei  difensori  di
atti,  documenti,  richieste  e  memorie  ha  luogo   con   modalita'
telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del  codice  di  procedura
penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti
uffici giudiziari penali: 
    a) corte di appello 
    b) tribunale ordinario; 
    c) giudice di pace; 
    d) procura generale presso la corte di appello. 
    e) procura della Repubblica presso il tribunale; 
    f) Procura europea. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli
uffici giudiziari diversi da  quelli  indicati,  ai  procedimenti  in
materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X
e XI del codice di procedura penale. 
  4. Fermo  quanto  disposto  dal  comma  2,  il  deposito  di  atti,
documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con  modalita'
telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del  codice  di  procedura
penale anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1: 
    a)  negli  uffici  della  procura  della  Repubblica  presso   il
tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere  dal  1°
gennaio 2025; 
    b) negli  uffici  della  procura  generale  presso  la  corte  di
appello, della corte di appello, della  Procura  generale  presso  la
Corte di cassazione e della Corte di cassazione a  decorrere  dal  30
giugno 2025. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il deposito di atti, documenti,
richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche
ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura  penale  anche
negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni,  del  tribunale  per  i  minorenni  e  del  tribunale   di
sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche ai procedimenti in materia di misure  di  prevenzione  ed  alle
fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 
  6. Fermo quanto disposto dal comma 2, la  disposizione  di  cui  al
comma 5 si applica anche al deposito di atti, documenti, richieste  e
memorie negli uffici del giudice di pace. 
  7. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e  sino
al 31 dicembre 2024, negli  uffici  giudiziari  penali  indicati  dal
comma 1, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti,
documenti,  richieste  e  memorie,  diversi  da  quelli  relativi  ai
procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411
e 415 del codice di procedura penale nonche'  alla  riapertura  delle
indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo'
avere luogo anche con modalita' non telematiche. 
  8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e  sino
al 31 dicembre 2024, negli  uffici  giudiziari  penali  indicati  dal
comma 2, il deposito da  parte  dei  difensori  di  atti,  documenti,
richieste  e  memorie  puo'  avere  luogo  anche  con  modalita'  non
telematiche, ad esclusione dei depositi  nella  fase  delle  indagini
preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli  articoli
408, 409, 410, 411  e  415  del  codice  di  procedura  penale  e  di
riapertura delle indagini di  cui  all'articolo  414  del  codice  di
procedura penale nonche' della nomina del difensore e della  rinuncia
o revoca  del  mandato  indicate  dall'articolo  107  del  codice  di
procedura penale.  Il  deposito  da  parte  dei  difensori  di  atti,
documenti, richieste e memorie puo', altresi', avere luogo anche  con
modalita' non telematiche nei procedimenti relativi  all'impugnazione
dei provvedimenti in materia di misura  cautelare  o  in  materia  di
sequestro  probatorio  emessi  durante   la   fase   delle   indagini
preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica
certificata  come  disciplinato  dall'articolo  87-bis  del   decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150  per  tutti  i  casi  in  cui  il
deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche. 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 10/01/2024,  n.
7 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il
testo originario accedendo alla versione pdf della relativa  Gazzetta
di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano gli articoli  107,  111-bis,  408,  409,
          410, 411, 414 e 415 del codice di procedura penale: 
                «Art. 107 (Non accettazione, rinuncia  o  revoca  del
          difensore). - 1. Il difensore che  non  accetta  l'incarico
          conferitogli o vi  rinuncia  ne  da'  subito  comunicazione
          all'autorita' procedente e a chi lo ha nominato. 
              2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui e'
          comunicata all'autorita' procedente. 
              3. La rinuncia non ha  effetto  finche'  la  parte  non
          risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da  un
          difensore  di  ufficio  e  non  sia  decorso   il   termine
          eventualmente concesso a norma dell'articolo 108. 
              4. La disposizione del comma 3  si  applica  anche  nel
          caso di revoca.» 
              «Art. 111-bis (Deposito telematico). - 1. Salvo  quanto
          previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e  grado  del
          procedimento, il deposito di  atti,  documenti,  richieste,
          memorie ha luogo esclusivamente con modalita'  telematiche,
          nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione degli atti e dei documenti informatici. 
              2. Il deposito telematico assicura la  certezza,  anche
          temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione,  nonche'
          l'identita' del mittente e del destinatario,  nel  rispetto
          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli atti e  ai  documenti  che,  per  loro  natura  o  per
          specifiche  esigenze  processuali,   non   possono   essere
          acquisiti in copia informatica. 
              4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono
          essere depositati anche con modalita' non telematiche.» 
              «Art. 408 (Richiesta di archiviazione per  infondatezza
          della notizia di reato). - 1. Quando gli elementi acquisiti
          nel corso delle  indagini  preliminari  non  consentono  di
          formulare una  ragionevole  previsione  di  condanna  o  di
          applicazione di  una  misura  di  sicurezza  diversa  dalla
          confisca,  il  pubblico  ministero,  presenta  al   giudice
          richiesta di archiviazione. Con la richiesta  e'  trasmesso
          il  fascicolo  contenente   la   notizia   di   reato,   la
          documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
          degli atti compiuti davanti  al  giudice  per  le  indagini
          preliminari. 
              2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso
          della  richiesta  e'  notificato,  a  cura   del   pubblico
          ministero, alla persona offesa che, nella notizia di  reato
          o successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato
          di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 
              3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine  di  venti
          giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli  atti
          e  presentare  opposizione  con   richiesta   motivata   di
          prosecuzione  delle  indagini   preliminari.   La   persona
          sottoposta alle indagini e la persona offesa sono  altresi'
          informate  della  facolta'  di  accedere  ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
              3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona
          e per il reato  di  cui  all'articolo  624-bis  del  codice
          penale, l'avviso della richiesta  di  archiviazione  e'  in
          ogni caso notificato, a cura del pubblico  ministero,  alla
          persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a
          trenta giorni.» 
              «Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
          archiviazione). - 1.  Fuori  dei  casi  in  cui  sia  stata
          presentata l'opposizione  prevista  dall'articolo  410,  il
          giudice,  se  accoglie  la  richiesta   di   archiviazione,
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico   ministero.   Il   provvedimento   che    dispone
          l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta  alle
          indagini se nel corso del procedimento e'  stata  applicata
          nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. 
              2. Se non accoglie la richiesta, il giudice  entro  tre
          mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
          fa  dare  avviso  al  pubblico  ministero,   alla   persona
          sottoposta alle indagini e alla persona offesa  dal  reato.
          La persona sottoposta alle indagini  e  la  persona  offesa
          sono altresi'  informate  della  facolta'  di  accedere  ai
          programmi  di  giustizia  riparativa.  Il  procedimento  si
          svolge nelle forme  previste  dall'articolo  127.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia. 
              3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre
          comunicazione al procuratore generale presso  la  corte  di
          appello. 
              4. A  seguito  dell'udienza,  il  giudice,  se  ritiene
          necessarie ulteriori indagini, le indica con  ordinanza  al
          pubblico ministero, fissando il termine indispensabile  per
          il compimento di esse, altrimenti provvede entro  tre  mesi
          sulle richieste. 
              5. Fuori del caso previsto dal  comma  4,  il  giudice,
          quando non accoglie la richiesta di archiviazione,  dispone
          con  ordinanza  che,  entro  dieci  giorni,   il   pubblico
          ministero formuli l'imputazione.  Entro  due  giorni  dalla
          formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
          l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
          le disposizioni degli articoli 418 e 419. 
              6.» 
              «Art.    410    (Opposizione    alla    richiesta    di
          archiviazione). - 1. Con l'opposizione  alla  richiesta  di
          archiviazione  la  persona  offesa  dal  reato  chiede   la
          prosecuzione delle indagini preliminari indicando,  a  pena
          di   inammissibilita',   l'oggetto   della   investigazione
          suppletiva e i relativi elementi di prova. 
              2. Se l'opposizione e' inammissibile e  la  notizia  di
          reato e' infondata, il giudice dispone l'archiviazione  con
          decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al   pubblico
          ministero. 
              3. Fuori dei casi previsti  dal  comma  2,  il  giudice
          provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e  5,  ma,
          in caso di piu' persone offese, l'avviso per  l'udienza  e'
          notificato al solo opponente.» 
              «Art. 411  (Altri  casi  di  archiviazione).  -  1.  Le
          disposizioni degli articoli 408,  409,  410  e  410-bis  si
          applicano anche quando risulta che manca una condizione  di
          procedibilita', che la persona sottoposta alle indagini non
          e' punibile  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice
          penale per particolare tenuita' del fatto, che il reato  e'
          estinto o che il fatto non e'  previsto  dalla  legge  come
          reato. 
              1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per  particolare
          tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso
          alla  persona  sottoposta  alle  indagini  e  alla  persona
          offesa,  precisando  che,  nel  termine  di  dieci  giorni,
          possono  prendere   visione   degli   atti   e   presentare
          opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le
          ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.  Il  giudice,
          se l'opposizione non e'  inammissibile,  procede  ai  sensi
          dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti,
          se  accoglie  la  richiesta,  provvede  con  ordinanza.  In
          mancanza di opposizione, o quando questa e'  inammissibile,
          il giudice procede  senza  formalita'  e,  se  accoglie  la
          richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei
          casi  in  cui  non  accoglie  la   richiesta   il   giudice
          restituisce gli atti al pubblico  ministero,  eventualmente
          provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.» 
              «Art. 414 (Riapertura delle indagini).  -  1.  Dopo  il
          provvedimento  di  archiviazione  emesso  a   norma   degli
          articoli  precedenti,  il  giudice  autorizza  con  decreto
          motivato la riapertura  delle  indagini  su  richiesta  del
          pubblico  ministero  motivata  dalla  esigenza   di   nuove
          investigazioni. La richiesta di riapertura  delle  indagini
          e' respinta quando non e'  ragionevolmente  prevedibile  la
          individuazione di nuove fonti  di  prova  che,  da  sole  o
          unitamente a quelle  gia'  acquisite,  possono  determinare
          l'esercizio dell'azione penale. 
              2. Quando e' autorizzata la riapertura delle  indagini,
          il pubblico ministero procede a nuova  iscrizione  a  norma
          dell'articolo 335. 
              2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza  di  un
          provvedimento    di    riapertura    del    giudice    sono
          inutilizzabili.» 
              «Art. 415 (Reato commesso  da  persone  ignote).  -  1.
          Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico  ministero,
          entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia
          di reato, presenta al giudice  richiesta  di  archiviazione
          ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 
              2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero
          di autorizzazione a  proseguire  le  indagini,  il  giudice
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico ministero. 
              2-bis. 
              3.  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  altre
          disposizioni di cui al presente titolo. 
              4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta
          di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie  la
          richiesta sono pronunciati cumulativamente con  riferimento
          agli  elenchi  trasmessi  dagli  organi  di   polizia   con
          l'eventuale  indicazione  delle  denunce  che  il  pubblico
          ministero    o    il    giudice    intendono     escludere,
          rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.». 
              - Il libro X  del  codice  di  procedura  penale  reca:
          «Esecuzione». 
              - Il libro XI del  codice  di  procedura  penale  reca:
          «Rapporti giurisdizionali con autorita' straniere». 
              - Si  riporta  l'articolo  87-bis  del  citato  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: 
                «Art. 87-bis (Disposizioni transitorie in materia  di
          semplificazione  delle  attivita'  di  deposito  di   atti,
          documenti e istanze). -  1.  Sino  al  quindicesimo  giorno
          successivo alla pubblicazione dei  regolamenti  di  cui  ai
          commi 1 e  3  dell'articolo  87,  ovvero  sino  al  diverso
          termine previsto dal regolamento di  cui  al  comma  3  del
          medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le  tipologie
          di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e
          le istanze comunque denominati diversi da  quelli  previsti
          nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli  individuati  ai
          sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, e'  consentito
          il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo
          di posta  elettronica  certificata  inserito  nel  registro
          generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo  7
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
          giustizia 21 febbraio 2011,  n.  44.  Il  deposito  con  le
          modalita'  di  cui  al  periodo  precedente   deve   essere
          effettuato  presso  gli  indirizzi  di  posta   elettronica
          certificata degli uffici giudiziari  destinatari,  indicati
          in apposito provvedimento  del  Direttore  generale  per  i
          sistemi informativi automatizzati, pubblicato  nel  portale
          dei servizi telematici del Ministero della  giustizia.  Con
          il  medesimo  provvedimento  sono  indicate  le  specifiche
          tecniche  relative   ai   formati   degli   atti   e   alla
          sottoscrizione digitale e le ulteriori modalita' di  invio.
          Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
          la  dimensione  massima  stabilita  nel  provvedimento  del
          Direttore generale per i sistemi informativi  automatizzati
          di cui al presente comma, il deposito puo' essere  eseguito
          mediante l'invio di  piu'  messaggi  di  posta  elettronica
          certificata. Il deposito e' tempestivo quando  e'  eseguito
          entro le ore 24 del giorno di scadenza. 
              2. Ai fini dell'attestazione del  deposito  degli  atti
          dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata
          ai sensi del comma 1,  il  personale  di  segreteria  e  di
          cancelleria degli uffici giudiziari  provvede  ad  annotare
          nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto  nel
          fascicolo  telematico.  Ai  fini  della  continuita'  della
          tenuta  del  fascicolo  cartaceo,  il  medesimo   personale
          provvede altresi' all'inserimento nel predetto fascicolo di
          copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della
          data  di  ricezione  nella  casella  di  posta  elettronica
          certificata dell'ufficio e dell'intestazione della  casella
          di posta elettronica certificata di provenienza. 
              3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha  ad  oggetto
          un'impugnazione, l'atto in forma di  documento  informatico
          e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita'  indicate
          con il provvedimento del Direttore generale per  i  sistemi
          informativi automatizzati di cui al comma 1 e  contiene  la
          specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in
          copia informatica per immagine,  sottoscritta  digitalmente
          dal difensore per conformita' all'originale. 
              4. L'atto di impugnazione e'  trasmesso  tramite  posta
          elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
          certificata del difensore  a  quello  dell'ufficio  che  ha
          emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del
          comma 1, con le modalita' e nel rispetto  delle  specifiche
          tecniche ivi indicate. 
              5. I motivi nuovi  e  le  memorie  sono  proposti,  nei
          termini  rispettivamente  previsti,  secondo  le  modalita'
          indicate nei commi 3 e 4, con atto in  formato  elettronico
          trasmesso    tramite    posta    elettronica    certificata
          dall'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del
          difensore    a    quello    dell'ufficio    del     giudice
          dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. 
              6. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5  si
          applicano  a  tutti  gli  atti  di  impugnazione   comunque
          denominati e, in quanto compatibili,  alle  opposizioni  di
          cui agli articoli  461  e  667,  comma  4,  del  codice  di
          procedura penale  e  ai  reclami  giurisdizionali  previsti
          dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso  di  richiesta
          di riesame o di appello  contro  ordinanze  in  materia  di
          misure   cautelari,   personali   o   reali,   l'atto    di
          impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma  3,  e'
          trasmesso all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
          del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del  codice
          di procedura penale. 
              7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del
          codice  di  procedura  penale,  nel  caso  di  proposizione
          dell'atto ai  sensi  del  comma  3  del  presente  articolo
          l'impugnazione e' altresi' inammissibile: 
                a) quando l'atto di impugnazione non e'  sottoscritto
          digitalmente dal difensore; 
                b) quando l'atto e'  trasmesso  da  un  indirizzo  di
          posta elettronica  certificata  che  non  e'  presente  nel
          registro generale degli indirizzi  elettronici  di  cui  al
          comma 1; 
                c) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta
          elettronica  certificata  non  riferibile,  secondo  quanto
          indicato dal provvedimento del  Direttore  generale  per  i
          sistemi  informativi  automatizzati  di  cui  al  comma  1,
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel
          caso  di  richiesta  di  riesame  o   di   appello   contro
          provvedimenti  resi  in  materia   di   misure   cautelari,
          personali o reali, a  un  indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata non riferibile,  secondo  quanto  indicato  dal
          provvedimento  del  Direttore  generale   per   i   sistemi
          informativi automatizzati di cui al  comma  1,  all'ufficio
          competente a decidere il riesame o l'appello. 
              8. Nei casi previsti dal comma 7,  il  giudice  che  ha
          emesso   il   provvedimento   impugnato   dichiara,   anche
          d'ufficio,      con      ordinanza       l'inammissibilita'
          dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del  provvedimento
          impugnato. 
              9. Ai fini dell'attestazione del  deposito  degli  atti
          trasmessi tramite posta elettronica  certificata  ai  sensi
          dei commi da 4 a 6 e della  continuita'  della  tenuta  del
          fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede  ai  sensi  del
          comma 2.»