Art. 4 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  gli
articoli 4, comma 1, 18, 19, 27, comma 4, 30, commi 3, 4, 5 e  6  del
decreto 21 febbraio 2011, n. 44 sono abrogati. 
  2. Dalla medesima data di cui al comma 1, i decreti  del  Ministero
della giustizia del 4 luglio  2023  recante  «Portale  deposito  atti
penali (PDP)» e del 18 luglio 2023  recante  «Portale  deposito  atti
penali - Avvio fase di sperimentazione» sono abrogati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 dicembre 2023 
 
                                  Il Ministro della giustizia: Nordio 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3406 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  l'articolo  4  del  citato  decreto  del
          Ministro della giustizia 21  febbraio  2011,  n.  44,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Gestore della posta elettronica  certificata
          del Ministero della giustizia). - 1. Abrogato. 
              2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli
          uffici giudiziari e degli UNEP,  da  utilizzare  unicamente
          per i servizi di cui al presente decreto,  sono  pubblicati
          sul  portale  dei  servizi  telematici  e   rispettano   le
          specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
              3.  Il  Ministero   della   giustizia   garantisce   la
          conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il
          proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque
          anni.» 
              - Per gli articoli 27 e 30  del  decreto  del  Ministro
          della giustizia 21 febbraio 2011, n.  44,  come  modificati
          dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 2.