Art. 4 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 4, comma 1, 18, 19, 27, comma 4, 30, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 sono abrogati. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, i decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali (PDP)» e del 18 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali - Avvio fase di sperimentazione» sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 dicembre 2023 Il Ministro della giustizia: Nordio Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3406
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia). - 1. Abrogato. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni.» - Per gli articoli 27 e 30 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, come modificati dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 2.