Art. 11 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                              giustizia 
 
  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma
5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai  corsi
di formazione per magistrati con funzioni direttive o  semidirettive,
e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere
all'attribuzione  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi,  sia
requirenti che giudicanti, sia di  primo  che  di  secondo  grado,  i
magistrati che abbiano frequentato il  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del  2006  o
che abbiano presentato domanda di partecipazione al  corso  medesimo,
nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine  finale  per
la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano
svolto  funzioni  direttive  o  semidirettive,  anche  solo  per  una
frazione del periodo indicato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  ai  bandi
per il  conferimento  di  funzioni  direttive  o  semidirettive  gia'
pubblicati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  I
magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono
tenuti a partecipare al  corso  di  formazione  entro  sei  mesi  dal
conferimento delle stesse,  salvo  che  lo  abbiano  frequentato  nei
cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche  solo
per una frazione del medesimo periodo. 
  3. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, quando il termine massimo di  permanenza  dei  magistrati
presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella
stessa  posizione  tabellare  o  nel  medesimo  gruppo   di   lavoro,
individuato dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  (CSM)  in
applicazione dell'articolo 19, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31  dicembre  2024,
esso e' prorogato fino a tale data. 
  4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo  non  superiore  a
sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n.  1,  e
il termine di sei mesi  di  cui  all'articolo  10-bis,  terzo  comma,
secondo  periodo,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,   n.   12,
concernenti l'assunzione  delle  funzioni  in  caso  di  tramutamenti
successivi, sono elevati a un anno. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, concernente la possibilita'  di  delegare  al  giudice  onorario
specifici  adempimenti  per  i  procedimenti  aventi  ad  oggetto  la
responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni,  le
parole: «Sino al 30 aprile  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino alla  data  di  cui  all'articolo  49,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». 
  6. Al  fine  di  garantire  la  durata  quadriennale  dei  Consigli
giudiziari prevista  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo  27
gennaio  2006  n.  25,  le  elezioni  dei  componenti  del  consiglio
giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di  cassazione,  di
cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio
2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre. 
  7. Il  termine  di  cui  all'articolo  94,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150,  in  materia  di  giudizi  di
impugnazione, e' prorogato al 30 giugno 2024. 
  8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
recante misure per la funzionalita'  degli  uffici  giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2024». 
  9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, relativo  al  termine  di  efficacia  della
modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila  e  Chieti,  le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026». 
  10. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  9  e'
autorizzata la spesa di  euro  1.520.000  per  l'anno  2025,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.