Art. 3 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, relativo alla disciplina  dei  contratti  di  locazione
passiva stipulati  dalle  Amministrazioni  statali,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  2 All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
relativo al termine per la presentazione  di  specifiche  istanze  di
liquidazione di  crediti  derivanti  da  obbligazioni  contratte  dal
comune di Roma, le parole:  «sessanta  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «settantadue mesi». 
  3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica  per
gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2023 e 2024,». 
  4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di
un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  prorogati  di  due
anni». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  a  1,64  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83  milioni
di  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  6. I termini  per  la  notifica  degli  atti  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e
il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga  all'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di  garantire
il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti  de
minimis  non   subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
concessione ovvero subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti  di
concessione o di autorizzazione alla fruizione  comunque  denominati,
il cui importo non e' determinabile nei  predetti  provvedimenti,  ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione  resa  a  fini
fiscali nella  quale  sono  dichiarati,  per  i  quali  le  Autorita'
responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione  dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti  dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo  periodo,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,  n.  100,  in  materia  di
giochi, trovano applicazione altresi'  nell'anno  2024.  Le  maggiori
entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le
disposizioni  ivi  previste  continuano  ad  applicarsi  fino  al  31
dicembre 2024. 
  9. In considerazione dell'attacco subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Molise, ai fini del computo dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del  30  gennaio  2024.  Le  disposizioni  del
presente  comma  non  si  applicano  ai  procedimenti   relativi   al
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di
ripresa e resilienza approvato con decisione  del  Consiglio  del  13
luglio 2021, nonche'  a  quelli  relativi  alla  realizzazione  degli
interventi  previsti  dal  piano  nazionale  complementare   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  10. La Regione Molise e  i  suoi  enti  strumentali  adottano  ogni
misura organizzativa idonea ad  assicurare  comunque  la  ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui  al  comma  9,
con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base  di
motivate istanze degli interessati. 
  11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della
Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il  medesimo  periodo
di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', i servizi
informatici  del  Sistema  Tessera  Sanitaria  e  dell'Infrastruttura
nazionale per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari  elettronici
(INI), anche per le finalita' degli specifici interventi previsti dal
PNRR,  nelle  more  del  definitivo   perfezionamento   della   nuova
Convenzione, e comunque non oltre il  31  marzo  2024,  continuano  a
prodursi gli effetti  giuridici  delle  disposizioni  previste  dalla
Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle  finanze,  Agenzia
delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e  dei  relativi  Accordi
Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.