Art. 5 
 
        Proroga di termini in materia di istruzione e merito 
 
  1. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  della
Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  riguardante   interventi
finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla  predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2024. Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. 
  2.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  4-ter,  recante  disciplina  in  deroga
delle procedure di  istituzione  di  graduatorie  e  conferimento  di
supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»  e  le  parole:  «il  successivo
aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti:  «i
successivi aggiornamenti e rinnovi biennali». 
    b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione
del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  3.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  alla  riforma   R.   1.3
«Riorganizzazione  del  sistema  scolastico»  della  Missione   4   -
Componente  1  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e   resilienza,
all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il  comma
83-bis sono inseriti i seguenti: 
    «83-ter. In deroga ai termini previsti  dall'articolo  19,  comma
5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre  2011,  n.
111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni  provvedono  al
dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio
2024, con le modalita' previste dal presente comma. Fermi restando il
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le
regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,  dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,  le
Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono  attivare  un
ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore  al
2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti  di  dirigente
scolastico e di  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi
definito, per ciascuna  Regione,  per  il  medesimo  anno  scolastico
2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali  attribuire
solo reggenze e senza un  corrispondente  incremento  delle  facolta'
assunzionali. La facolta' di cui al presente  comma  e'  esercitabile
anche dalle Regioni che  hanno  gia'  provveduto  al  dimensionamento
della rete scolastica ai sensi dell'articolo  19,  commi  5-quater  e
5-quinquies del decreto-legge n. 98 del  2011.  In  ogni  Regione  il
numero di autonomie scolastiche attivate in misura non  superiore  al
2,5 per cento di cui al secondo periodo  non  rileva  ai  fini  della
mobilita' e delle nomine in ruolo  dei  dirigenti  scolastici  e  dei
direttori  dei  servizi  generali  ed  amministrativi.   Per   l'anno
scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle
Regioni in cui non viene esercitata la facolta' di  cui  al  presente
comma sono messe  a  disposizione  le  risorse  conseguentemente  non
utilizzate, individuate dal decreto di cui  al  secondo  periodo  del
comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni
di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del  medesimo
comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di  euro
per il 2025. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
    83-quater.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2024/2025,   la
facolta' di richiesta  della  concessione  dell'esonero  o  del  semi
esonero dall'insegnamento di cui  al  comma  83-bis  e'  riconosciuta
anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a  seguito
del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  definiti  parametri,  criteri  e  modalita'  per
l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di
cui al primo  periodo,  ovvero  affidate  in  reggenza,  che  possono
avvalersi della predetta facolta', nel rispetto del limite  di  spesa
di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32
milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari  a
1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede,  mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione  «Fondi  da  ripartire»,  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.».