Art. 6 
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286,  relativo  alla  nomina  dei  componenti  dell'organo  direttivo
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della  ricerca  (ANVUR),  al  primo  periodo  la  parola:  «due»,  e'
sostituita dalla seguente: «tre». 
  2. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per
interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e  prestiti
Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,  relativo  allo
svolgimento degli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio  di
talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione
di cui al primo periodo non  si  applica  alle  professioni  indicate
all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a  coloro
che hanno conseguito una  delle  lauree  professionalizzanti  di  cui
all'articolo 2 della medesima legge. 
  4.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2024». 
  5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14,  relativo  al  termine  per  la  conclusione  dei  lavori   delle
Commissioni nazionali per l'abilitazione  scientifica  nazionale,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
febbraio 2024». 
  6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n.  128,  relativo  alle  graduatorie  nazionali  AFAM,  le   parole:
«2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti:  «2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025». 
  7. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
relativo  al  reclutamento  di  personale  docente  e  di   personale
amministrativo  e  tecnico  del  comparto  AFAM,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026». 
  8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, relativo al reclutamento di  personale  docente  del  comparto
AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»; 
    b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b),  c)  ed
e), e 35-bis», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  35,
comma 3, lettere a), b), c)  ed  e)  e  comma  5-bis  e  all'articolo
35-bis».