Art. 2 
 
         Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali 
 
  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  per  i
contribuenti titolari di un  reddito  complessivo  superiore  a  euro
50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per
l'anno 2024 in relazione ai  seguenti  oneri,  determinato  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' diminuito di un importo pari a euro 260: 
    a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del  19
per cento dal citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  o  da
qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione  per  le  spese
sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera  c)  del  predetto
testo unico; 
    b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici  di  cui
all'articolo  11  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 
    c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di  cui
all'articolo 119, comma  4,  quinto  periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto  al  netto
del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo  10,  comma
3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'articolo 15, comma  1,  lettera
          c), e comma 3-bis, del D.P.R. n. 917 del  1986,  vedi  note
          alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del  decreto-legge  28
          dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 13, e' il seguente: 
                «Art. 11 (Detrazioni per le  erogazioni  liberali  in
          denaro in favore di partiti politici).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate
          dalle  persone  fisiche  in  favore  dei  partiti  politici
          iscritti  nella  prima  sezione   del   registro   di   cui
          all'articolo  4  del  presente  decreto  sono   ammesse   a
          detrazione per oneri,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche disciplinata dal testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del
          presente  articolo.  L'agevolazione  di  cui  al   presente
          articolo si applica anche alle  erogazioni  in  favore  dei
          partiti  o  delle  associazioni   promotrici   di   partiti
          effettuate  prima  dell'iscrizione  al  registro  ai  sensi
          dell'articolo 4 e  dell'ammissione  ai  benefici  ai  sensi
          dell'articolo  10,  a  condizione   che   entro   la   fine
          dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al  registro
          e ammessi ai benefici. 
                2.  Dall'imposta  lorda  sul  reddito  si  detrae  un
          importo delle erogazioni liberali di cui al comma  1,  pari
          al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro  e  30.000
          euro annui. 
                3. - 4. 
                4-bis.  A  partire  dall'anno  di  imposta  2007   le
          erogazioni  in  denaro  effettuate  a  favore  di   partiti
          politici,  esclusivamente  tramite  bonifico   bancario   o
          postale  e  tracciabili  secondo   la   vigente   normativa
          antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
          sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917.  Le  medesime   erogazioni   continuano   a
          considerarsi detraibili ai sensi del  citato  articolo  15,
          comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente  articolo,  anche
          quando i relativi  versamenti  sono  effettuati,  anche  in
          forma di donazione,  dai  candidati  e  dagli  eletti  alle
          cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari
          o statutarie deliberate dai partiti  o  movimenti  politici
          beneficiari delle erogazioni medesime. 
                5. 
                6. A decorrere dall'anno 2014, ai  fini  dell'imposta
          sul reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza  dell'ammontare
          dell'imposta  lorda,  un  importo  pari  al  26  per  cento
          dell'onere per le erogazioni liberali in denaro  effettuate
          in favore dei partiti  politici  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000
          euro annui limitatamente alle societa' e agli enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  medesimo
          testo unico, diversi  dagli  enti  nei  quali  vi  sia  una
          partecipazione pubblica o i cui titoli siano  negoziati  in
          mercati regolamentati  italiani  o  esteri,  nonche'  dalle
          societa'  ed   enti   che   controllano,   direttamente   o
          indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o
          sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla
          i soggetti medesimi, nonche' dalle societa'  concessionarie
          dello Stato o di enti pubblici, per la durata del  rapporto
          di concessione. 
                7. Le detrazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          consentite a condizione che il versamento delle  erogazioni
          liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee
          a garantire la tracciabilita'  dell'operazione  e  l'esatta
          identificazione   del   suo   autore   e    a    consentire
          all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere stabilite con regolamento  da
          emanare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
                8. 
                9.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi da 1 a  7,  valutate  in
          27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
          utilizzo  di  quota  parte  dei  risparmi  che  si  rendono
          disponibili   per   effetto   delle   disposizioni   recate
          dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e  2,  del  presente
          decreto. 
                10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate  provvede
          al monitoraggio delle minori entrate  di  cui  al  presente
          articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia  e
          delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o  siano  in
          procinto  di   verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
          previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
          196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
          necessaria alla copertura finanziaria delle minori  entrate
          risultanti  dall'attivita'  di  monitoraggio,  dell'importo
          delle  risorse  disponibili  iscritte  nel  fondo  di   cui
          all'articolo 12, comma 4, del  presente  decreto,  mediante
          corrispondente rideterminazione della  quota  del  due  per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  da
          destinare a  favore  dei  partiti  politici  ai  sensi  del
          medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          riferisce senza ritardo alle Camere con apposita  relazione
          in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
          misure di cui al secondo periodo del presente comma. 
                11. Qualora dal  monitoraggio  di  cui  al  comma  10
          risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le
          risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate  di
          un  importo  corrispondente  alla  differenza  tra  l'onere
          indicato al comma 9 e quello effettivamente  sostenuto  per
          le finalita' di cui al presente  articolo,  come  accertato
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.» 
              -  Il   testo   dell'articolo   119,   comma   4,   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  «Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19» convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' il seguente: 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - Omissis. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente  disposizione.  Per  gli  acquirenti
          delle unita' immobiliari che alla data del 30  giugno  2022
          abbiano sottoscritto un contratto  preliminare  di  vendita
          dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano  versato
          acconti mediante il meccanismo dello sconto  in  fattura  e
          maturato  il  relativo  credito  d'imposta,   che   abbiano
          ottenuto  la  dichiarazione  di  ultimazione   dei   lavori
          strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
          e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
          raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
          l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
          definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
          oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
          2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio  2022,
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
          caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
          di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
          polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
          detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
          fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  spetta  nella  misura  del  90  per   cento.   Le
          disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
          applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 10, comma  3-bis,  del  citato
          D.P.R. n. 917 del 1986, e' il seguente: 
                «Art. 10 (Oneri deducibili). - Omissis. 
                3-bis. Se alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono il reddito dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione principale e quello delle  relative  pertinenze,
          si deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della  rendita
          catastale dell'unita' immobiliare stessa e  delle  relative
          pertinenze, rapportato  al  periodo  dell'anno  durante  il
          quale sussiste tale destinazione  ed  in  proporzione  alla
          quota  di  possesso  di  detta  unita'  immobiliare.   Sono
          pertinenze le cose immobili di  cui  all'articolo  817  del
          codice civile, classificate o classificabili  in  categorie
          diverse  da  quelle  ad   uso   abitativo,   destinate   ed
          effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
          unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  delle
          persone  fisiche.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella nella quale la persona fisica,  che  la  possiede  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. Non si tiene  conto  della
          variazione della dimora abituale se dipendente da  ricovero
          permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
          che l'unita' immobiliare non risulti locata.».