Art. 3 
 
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale  e  comunale
  all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
 
  1.  Al   fine   di   garantire   la   coerenza   della   disciplina
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1,  il  termine
di cui  all'articolo  50,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni  e
le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, e'  differito  al
15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalita'  degli  enti
territoriali, entro lo  stesso  termine  le  regioni  e  le  province
autonome  possono  determinare,  per  il  solo  anno  2024,  aliquote
differenziate  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito  previsti
dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni  e  le
province autonome non approvano entro il suddetto  termine  la  legge
modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno  2024
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
si applica sulla base degli scaglioni e delle  aliquote  vigenti  per
l'anno 2023. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione  dei  dati  rilevanti
per la  determinazione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche prevista  dall'articolo  50,  comma  3,
quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446,  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,
n. 360. 
  3.   Al   fine   di   garantire   la   coerenza   degli   scaglioni
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo  1,  comma
169,  primo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   e
all'articolo 172, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria
delibera, entro il 15  aprile  2024,  gli  scaglioni  e  le  aliquote
dell'addizionale  comunale  al  fine  di   conformarsi   alla   nuova
articolazione  prevista  per  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche.  Nelle  more  del  riordino  della  fiscalita'  degli   enti
territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono  determinare,
per  il  solo  anno  2024,  aliquote  differenziate  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  sulla  base
degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11,  comma  1,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  vigenti  per
l'anno 2023. 
  4. Nel caso in cui i comuni non adottano  la  delibera  di  cui  al
comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo
14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno
2024, l'addizionale comunale all'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  50,  comma  3,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  vedi  note
          alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  11,  comma  1,  del
          citato D.P.R. n. 917 del 1986, vedi note alle premesse. 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360 «Istituzione  di  una
          addizionale comunale all'IRPEF, a norma  dell'articolo  48,
          comma 10, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  come
          modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
          1998, n. 191», e' il seguente: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                3.  I  comuni,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446, e successive  modificazioni,  possono  disporre  la
          variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
          dell'addizionale di cui al comma  2  con  deliberazione  da
          pubblicare nel sito individuato con decreto  del  capo  del
          Dipartimento  per  le  politiche  fiscali   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 31  maggio  2002,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno   2002.
          L'efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico. La  variazione
          dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  non
          puo' eccedere complessivamente 0,8  punti  percentuali.  La
          deliberazione puo' essere  adottata  dai  comuni  anche  in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 169, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007», e' il seguente: 
                «Omissis. 
                169. Gli enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1º
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo  172,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali», e' il seguente: 
                «Art. 172 (Altri allegati al bilancio di previsione).
          - 1. Al bilancio di previsione sono  allegati  i  documenti
          previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo  23
          giugno 2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  e  i
          seguenti documenti: 
                  a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di
          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio
          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio
          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di
          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle
          unioni di comuni e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo
          "amministrazione pubblica" di cui  al  principio  applicato
          del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
          giugno 2011, n. 118, e successive  modificazioni,  relativi
          al penultimo esercizio antecedente quello cui  il  bilancio
          si riferisce. Tali documenti  contabili  sono  allegati  al
          bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
          nei siti internet indicati nell'elenco; 
                  b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
          dell'approvazione del  bilancio,  con  la  quale  i  comuni
          verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati  da
          destinarsi alla  residenza,  alle  attivita'  produttive  e
          terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
          ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
          essere ceduti in proprieta' od in  diritto  di  superficie;
          con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
          di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
                  c) le deliberazioni con le quali sono  determinati,
          per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,   le   aliquote
          d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
          dei limiti di reddito per i tributi locali e per i  servizi
          locali, nonche', per i servizi  a  domanda  individuale,  i
          tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
          servizi stessi; 
                  d) la tabella relativa ai  parametri  di  riscontro
          della situazione  di  deficitarieta'  strutturale  prevista
          dalle disposizioni vigenti in materia; 
                  e) il prospetto della concordanza tra  bilancio  di
          previsione  e  obiettivo   programmatico   del   patto   di
          stabilita' interno.». 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  14,  comma  8,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  vedi  note  alle
          premesse.