Art. 4 
 
            Maggiorazione del costo ammesso in deduzione 
                   in presenza di nuove assunzioni 
 
  1. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2023, in attesa della completa attuazione  dell'articolo  6,
comma 1, lettera a) della legge  14  agosto  2023,  n.  111  e  della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici,  per
i  titolari  di  reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti   e
professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e'  maggiorato,  ai  fini
della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per  cento
del costo  riferibile  all'incremento  occupazionale  determinato  ai
sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di  cui
al presente articolo. L'agevolazione di cui al primo  periodo  spetta
ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023 per almeno  trecentosessantacinque  giorni.
L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti  in  liquidazione
ordinaria,  assoggettati  a  liquidazione  giudiziale  o  agli  altri
istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. 
  2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero
dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31  dicembre  2023  e'  superiore  al
numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente  occupato  del
periodo   d'imposta   precedente.   L'incremento   occupazionale   va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi  in
societa' controllate o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo
stesso soggetto. 
  3. Il costo riferibile  all'incremento  occupazionale  e'  pari  al
minor importo tra il costo effettivo  relativo  ai  nuovi  assunti  e
l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto
economico ai sensi  dell'articolo  2425,  primo  comma,  lettera  B),
numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio
in corso al 31  dicembre  2023.  Per  i  soggetti  che,  in  sede  di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di  conto
economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si  assumono  le
corrispondenti voci di costo del personale.  I  costi  riferibili  al
personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle  regole
applicabili  ai   fini   della   determinazione   del   reddito   del
contribuente. 
  4. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso
in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2023, il numero  dei  lavoratori  dipendenti,  inclusi
quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero  degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2023. 
  5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1,  al  fine  di
incentivare l'assunzione di particolari  categorie  di  soggetti,  il
costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche  ai
fini della determinazione dell'incremento complessivo del  costo  del
personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425,
primo  comma,  lettera  B),  numero  9),  del   codice   civile,   e'
moltiplicato per  coefficienti  di  maggiorazione  laddove  il  nuovo
assunto rientra in una delle categorie di  lavoratori  meritevoli  di
maggiore tutela di cui all'Allegato 1. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disciplina, sono stabilite  le  disposizioni  attuative  del
presente articolo, con particolare riguardo alla  determinazione  dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie  di  lavoratori
svantaggiati in modo da garantire che  la  complessiva  maggiorazione
non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto  per  dette
categorie. 
  7. Nella determinazione  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi
dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2023, non si tiene conto  delle  disposizioni  del  presente
articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2024  si  assume,  quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni del presente articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera a),  della
          legge 14 agosto 2023, n. 111  «Delega  al  Governo  per  la
          riforma fiscale», e' il seguente: 
                «Art.  6  (Principi  e  criteri  direttivi   per   la
          revisione del sistema  di  imposizione  sui  redditi  delle
          societa' e degli enti). - 1. Nell'esercizio della delega di
          cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici per la revisione del
          sistema di imposizione sui redditi delle societa'  e  degli
          enti: 
                  a) riduzione dell'aliquota dell'IRES  nel  caso  in
          cui  sia  impiegata  in   investimenti,   con   particolare
          riferimento  a  quelli  qualificati,  o  anche   in   nuove
          assunzioni ovvero in schemi stabili di  partecipazione  dei
          dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto  o
          in  parte,  al  reddito  entro  i  due  periodi   d'imposta
          successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica
          al reddito corrispondente  agli  utili  che,  nel  predetto
          biennio, sono distribuiti o destinati a finalita'  estranee
          all'esercizio dell'attivita'  d'impresa.  La  distribuzione
          degli  utili  stessi  si  presume  avvenuta   qualora   sia
          accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non
          contabilizzati  o  di  componenti   negativi   inesistenti;
          coordinamento di tale disciplina con le altre  disposizioni
          in materia di reddito d'impresa; 
                  Omissis.». 
              - Il testo  degli  articoli  2359  e  2425  del  codice
          civile, e' il seguente: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.» 
                «Art. 2425 (Contenuto  del  conto  economico).  -  Il
          conto economico  deve  essere  redatto  in  conformita'  al
          seguente schema: 
                  A) Valore della produzione: 
                    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
                    2) variazioni  delle  rimanenze  di  prodotti  in
          corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 
                    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
                    4)  incrementi  di  immobilizzazioni  per  lavori
          interni; 
                    5)  altri  ricavi  e   proventi,   con   separata
          indicazione dei contributi in conto esercizio. 
                    Totale. 
                  B) Costi della produzione: 
                    6) per materie prime, sussidiarie, di  consumo  e
          di merci; 
                    7) per servizi; 
                    8) per godimento di beni di terzi; 
                    9) per il personale: 
                    a) salari e stipendi; 
                    b) oneri sociali; 
                    c) trattamento di fine rapporto; 
                    d) trattamento di quiescenza e simili; 
                    e) altri costi; 
                    10) ammortamenti e svalutazioni: 
                    a)    ammortamento     delle     immobilizzazioni
          immateriali; 
                    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
                    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
                    d) svalutazioni dei crediti compresi  nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide; 
                    11) variazioni delle rimanenze di materie  prime,
          sussidiarie, di consumo e merci; 
                    12) accantonamenti per rischi; 
                    13) altri accantonamenti; 
                    14) oneri diversi di gestione. 
                    Totale. 
                    Differenza tra valore e costi della produzione (A
          - B) 
                  C) Proventi e oneri finanziari: 
                    15)  proventi  da  partecipazioni,  con  separata
          indicazione di quelli relativi  ad  imprese  controllate  e
          collegate e di quelli relativi a controllanti e  a  imprese
          sottoposte al controllo di quest'ultime; 
                    16) altri proventi finanziari: 
                    a) da crediti  iscritti  nelle  immobilizzazioni,
          con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
          collegate  e  di  quelli  da  controllanti  e  da   imprese
          sottoposte al controllo di queste ultime; 
                    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  che
          non costituiscono partecipazioni; 
                    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  che
          non costituiscono partecipazioni; 
                    d) proventi diversi dai precedenti, con  separata
          indicazione di quelli da imprese controllate e collegate  e
          di quelli  da  controllanti  e  da  imprese  sottoposte  al
          controllo di queste ultime; 
                    17)  interessi  e  altri  oneri  finanziari,  con
          separata indicazione di quelli verso imprese controllate  e
          collegate e verso controllanti; 
                    17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16
          - 17+ - 17 bis). 
                  D) Rettifiche di valore di attivita'  e  passivita'
          finanziarie: 
                    18) rivalutazioni: 
                    a) di partecipazioni; 
                    b)  di  immobilizzazioni  finanziarie   che   non
          costituiscono partecipazioni; 
                    c) di titoli iscritti all'attivo  circolante  che
          non costituiscono partecipazioni; 
                    d) di strumenti finanziari derivati; 
                    19) svalutazioni: 
                    a) di partecipazioni; 
                    b)  di  immobilizzazioni  finanziarie   che   non
          costituiscono partecipazioni; 
                    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  che
          non costituiscono partecipazioni; 
                    d) di strumenti finanziari derivati; 
                    Totale delle rettifiche (18 - 19). 
                    Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 
                    20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
          differite e anticipate; 
                    21) utile (perdite) dell'esercizio.».