Art. 5 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2023, e' abrogato l'articolo  1  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei  relativi  effetti,
continuano ad applicarsi le  disposizioni  relative  all'importo  del
rendimento nozionale  eccedente  il  reddito  complessivo  netto  del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. 
 
          Note all'art. 5: 
              - L'articolo 1 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, abrogato dal presente decreto,  conteneva  la
          disciplina della agevolazione fiscale «Aiuto alla  crescita
          economica (ACE)».