Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Il  Fondo  per  l'attuazione  della  delega  fiscale   di   cui
all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto  2023,
n. 111 e' incrementato di 3.482,3 milioni di euro  per  l'anno  2025,
2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro  per
l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2028. 
  2. Agli oneri derivanti dagli  articoli  1,  2  e  4,  valutati  in
4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.706,4 milioni di euro  per
l'anno 2025 e 135,7 milioni di euro per l'anno 2026 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 3.482,3 milioni di euro  per  l'anno  2025,
2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro  per
l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2028, si provvede: 
    a) quanto a 4.064 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per  la  riduzione
della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge
29 dicembre 2022, n. 197; 
    b) quanto a 216,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo  per  l'attuazione
degli interventi in materia di riforma del  sistema  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    c) quanto a 5.188,7 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  2.817,6
milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro  per  l'anno
2027 e 2.853,6 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 1, 2 e 5.