(Allegato)
 
                                                (articolo 4, comma 5) 
 
                             ALLEGATO 1 
 
        Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela 
 
    lavoratori molto svantaggiati ai sensi  dell'articolo  2,  numero
99), del regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, e successive modificazioni; 
    persone con disabilita' ai sensi dell'articolo 1 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi  dell'articolo  4
della legge 8 novembre 1991, n.  381,  gli  ex  degenti  di  ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  eta'
lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le   persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354 e successive modificazioni; 
    donne di qualsiasi eta' con almeno due figli di  eta'  minore  di
diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei  mesi  residenti  in   regioni   ammissibili   ai   finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di
cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, annualmente individuate con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    donne vittime di violenza, inserite nei  percorsi  di  protezione
debitamente certificati dai centri antiviolenza di  cui  all'articolo
5-bis del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  da  cui  sia
derivata la deformazione o lo sfregio permanente del  viso  accertato
dalle competenti commissioni mediche di verifica; 
    giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile  di  cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
    lavoratori con sede di lavoro situata in  regioni  che  nel  2018
presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per
cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento  e  il
90 per  cento,  e  un  tasso  di  occupazione  inferiore  alla  media
nazionale; 
    gia' beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli
da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che  siano  decaduti
dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi  313  e  318,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino  i  requisiti  per
l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e  seguenti
del  decreto-legge  4   maggio   2023,   n.   48,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.