art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
    
Note al comma 87
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  634  a
636,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   recante
Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
    «Art. 1 1.-633. Omissis
    634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate  forme
di comunicazione tra il  contribuente  e  l'amministrazione
fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze
fiscali,  finalizzate  a  semplificare   gli   adempimenti,
stimolare  l'assolvimento  degli   obblighi   tributari   e
favorire  l'emersione  spontanea  delle  basi   imponibili,
l'Agenzia  delle   entrate   mette   a   disposizione   del
contribuente, ovvero del suo intermediario, anche  mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo  possesso  riferibili
allo  stesso   contribuente,   acquisiti   direttamente   o
pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai
redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a
lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o  detrazioni,
nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi  non
risultino  spettanti.  Il   contribuente   puo'   segnalare
all'Agenzia  delle  entrate  eventuali  elementi,  fatti  e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
    635. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  634
l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del
contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le
informazioni utili a quest'ultimo per  una  valutazione  in
ordine ai ricavi,  compensi,  redditi,  volume  d'affari  e
valore della produzione nonche'  relativi  alla  stima  dei
predetti elementi, anche in relazione ai beni  acquisiti  o
posseduti.
    636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' con cui gli  elementi
e le informazioni di cui ai commi 634 e 635  sono  messi  a
disposizione del contribuente e della Guardia  di  finanza.
Il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  indica,  in
particolare,  le  fonti  informative,   la   tipologia   di
informazioni da fornire al contribuente e le  modalita'  di
comunicazione   tra   quest'ultimo   e   l'amministrazione,
assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove
tecnologie, i livelli di  assistenza  e  i  rimedi  per  la
rimozione delle eventuali omissioni  e  per  la  correzione
degli eventuali errori commessi.
    Omissis.»

Note al comma 88
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   25,   del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
di competitivita' economica, come modificato dalla presente
legge:
    «Art. 25 (Contrasto di interessi). - 1. A decorrere dal
1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano
una  ritenuta  dell'11  per  cento  a  titolo  di   acconto
dell'imposta  sul  reddito  dovuta  dai  beneficiari,   con
obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito  dei  pagamenti
relativi  ai  bonifici  disposti   dai   contribuenti   per
beneficiare di oneri deducibili o per  i  quali  spetta  la
detrazione d'imposta.  Le  ritenute  sono  versate  con  le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio  1997,  n.  241.  Con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
pagamenti  nonche'  le  modalita'   di   esecuzione   degli
adempimenti   relativi   alla   certificazione    e    alla
dichiarazione delle ritenute operate.»

Note al comma 89
    - Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
recante disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi, come modificato  dalla  presente
legge:
    «Art. 25-bis (Ritenuta  sulle  provvigioni  inerenti  a
rapporti di commissione,  di  agenzia,  di  mediazione,  di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
- I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
le imprese  agricole,  i  quali  corrispondono  provvigioni
comunque denominate per le  prestazioni  anche  occasionali
inerenti  a  rapporti  di  commissione,  di   agenzia,   di
mediazione,   di   rappresentanza   di   commercio   e   di
procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  giuridiche  dovuta  dai  percipienti,   con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta  ritenuta  si
applica nella misura fissata  dall'articolo  11  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
successive  modificazioni,  per  il  primo   scaglione   di
reddito.
    La ritenuta  e'  commisurata  al  cinquanta  per  cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo  comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti  che  nell'esercizio  della  loro  attivita'  si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la  ritenuta  e'  commisurata  al  venti  per  cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
    La ritenuta di cui ai commi  precedenti  e'  scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di  competenza,
purche' gia' operata al momento della  presentazione  della
dichiarazione annuale,  o,  alternativamente,  dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata  operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la  stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
    Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente  trattenute  sull'ammontare
delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
ai   committenti,   preponenti   o    mandanti    l'importo
corrispondente alla  ritenuta.  Ai  fini  del  computo  dei
termini  per  il   relativo   versamento   da   parte   dei
committenti,  preponenti  o  mandanti,   la   ritenuta   si
considera operata nel mese successivo a quello  in  cui  le
provvigioni  sono  state  trattenute  dai  percipienti.   I
committenti, preponenti o mandanti possono tener  conto  di
eventuali errori nella  determinazione  dell'importo  della
ritenuta anche in occasione di successivi  versamenti,  non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
    Le disposizioni dei precedenti commi non  si  applicano
alle provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e
turismo,  dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti   di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti  che
esercitano  attivita'   di   distribuzione   di   pellicole
cinematografiche, dalle aziende ed istituti  di  credito  e
dalle societa' finanziarie e di locazione  finanziaria  per
le  prestazioni  rese  nell'esercizio  delle  attivita'  di
collocamento e di compravendita di titoli e valute  nonche'
di   raccolta   e   di   finanziamento,    dagli    agenti,
raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli  agenti
e commissionari di imprese petrolifere per  le  prestazioni
ad esse rese direttamente, dai mediatori  e  rappresentanti
di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti  la
pesca marittima, dai commissionari che operano nei  mercati
ortoflorofrutticoli, ittici  e  di  bestiame,  nonche'  dai
consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed
artigiane non aventi finalita' di lucro.
    Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114,  la  ritenuta  e'  applicata  a  titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a  titolo  di  deduzione
forfetaria delle spese di produzione del  reddito.  Per  le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
    Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
presentazione  della  dichiarazione  indicata  nel  secondo
comma. Tali  modalita'  devono  prevedere  la  trasmissione
anche tramite posta elettronica certificata della  predetta
dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti  di
tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione  della
comunicazione relativa alle variazioni  che  comportano  il
venir   meno    delle    predette    condizioni    comporta
l'applicazione delle sanzioni  previste  dall'articolo  11,
del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
successive modificazioni.
    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti."

Note al comma 91
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
recante disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e
il consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
    «Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta  di  bollo
su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti  finanziari
nonche' su valori «scudati» e su  attivita'  finanziarie  e
immobili detenuti all'estero). -  1.  A  decorrere  dal  1º
gennaio 2012, all'articolo 13  della  tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
============================================================
|Articolo|   Indicazione degli      |Imposte|  Imposte     |
| della  |      atti soggetti       | dovute|   dovute     |
|Tariffa |       all'imposta        | fisse |proporzionali |
+========+==========================+=======+==============+
|        |2 -bis . Estratti conto,  |       |              |
|        |inviati dalle banche ai   |       |              |
|        |clienti ai sensi          |       |              |
|        |dell'articolo             |       |              |
|        |119 del decreto           |       |              |
|        |legislativo 1º settembre  |       |              |
|        |1993, n. 385,             |       |              |
|        |nonche' estratti di conto |       |              |
|        |corrente postale e        |       |              |
|        |rendiconti dei libretti di|       |              |
|        |risparmio anche postali:  |       |              |
|        |per ogni esemplare        |       |              |
|        |con periodicita' annuale:  |       |1 per         |
|        |a) se il cliente e' persona|       |mille         |
|        |fisica                    | euro  |annuo         |
|        |b) se il cliente e'        | 34,20 |per il        |
|  13    |soggetto diverso da       | euro  |2012          |
|        |persona fisica            |100,00 |1,5 per       |
|        |2 -ter . Comunicazioni    |       |mille a       |
|        |alla clientela relative   |       |decorrere     |
|        |ai prodotti  e agli       |       |dal           |
|        |strumenti finanziari,     |       |2013          |
|        |anche non soggetti        |       |              |
|        |ad obbligo di deposito, ad|       |              |
|        |esclusione dei fondi      |       |              |
|        |pensione                  |       |              |
|        |e dei fondi sanitari;     |       |              |
|        |per ogni esemplare, sul   |       |              |
|        |complessivo               |       |              |
|        |valore di mercato o, in   |       |              |
|        |mancanza, sul valore      |       |              |
|        |nominale o di rimborso    |       |              |
+--------+--------------------------+-------+--------------+
     2.  La  nota  3-bis  all'articolo  13  della   tariffa
allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente:
    «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano
in ogni caso inviati almeno una volta nel  corso  dell'anno
anche  quando  non  sussiste  un  obbligo  di  invio  o  di
redazione.   Se   gli   estratti   conto    sono    inviati
periodicamente nel  corso  dell'anno,  l'imposta  di  bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente
e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore
medio di giacenza annuo risultante  dagli  estratti  e  dai
libretti e' complessivamente non superiore a euro 5.000».
    3. Nella  nota  3-ter  all'articolo  13  della  tariffa
allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642:
      a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
comunicazione  relativa  agli  strumenti  e   ai   prodotti
finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi,  anche
non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in  ogni
caso inviata almeno una volta  nel  corso  dell'anno  anche
quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di  redazione.
L'imposta e'  comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla
chiusura del rapporto. Se  le  comunicazioni  sono  inviate
periodicamente nel  corso  dell'anno,  l'imposta  di  bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato»;
      b)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«L'imposta e' dovuta nella misura minima di euro  34,20  e,
limitatamente all'anno 2012, nella misura massima  di  euro
1.200. Sono comunque esenti i buoni postali  fruttiferi  di
valore di rimborso complessivamente non  superiore  a  euro
5.000».
    3-bis. Per le comunicazioni relative a quote  o  azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio,  per
le quali sussista uno stabile rapporto con  l'intermediario
in  assenza  di  un  formale  contratto   di   custodia   o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre  2011,
in caso di mancata provvista da parte del  cliente  per  il
pagamento dell'imposta di bollo  di  cui  all'articolo  13,
comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
l'intermediario     puo'     effettuare     i     necessari
disinvestimenti.
    4.  Per  le  comunicazioni  di  cui  al   comma   2-ter
dell'articolo 13 della  tariffa  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, la  percentuale  della  somma  da
versare entro il 30 novembre 2012  ai  sensi  dell'articolo
15-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
    5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da
1 a 3.
    6. Le attivita' finanziarie  oggetto  di  emersione  ai
sensi dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  e  degli
articoli 12 e 15 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, sono  soggette  a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per  mille.  Per
gli   anni   2012   e   2013   l'aliquota   e'   stabilita,
rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
    7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al  netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi  dei  commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della  tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni.
    8. Gli intermediari di cui all'articolo  11,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  350,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di  cui  al
comma  6  dal  conto  del  soggetto   che   ha   effettuato
l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente,
ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio  di
ciascun anno con  riferimento  al  valore  delle  attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno  precedente.  Nel
caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in
tutto o in parte la segretazione, l'imposta e'  dovuta  sul
valore delle attivita' finanziarie in ragione  del  periodo
in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il
versamento e' effettuato secondo le disposizioni  contenute
nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive  modificazioni.  Per  il  solo  versamento  da
effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate  e'
quello al 6 dicembre 2011.
    9.  Gli  intermediari  di  cui  al  comma  8  segnalano
all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti  dei
quali non e' stata applicata e  versata  l'imposta  con  le
modalita' di cui al medesimo comma  8.  Nei  confronti  dei
predetti  contribuenti  l'imposta  e'   riscossa   mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo  14  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
e successive modificazioni.
    10. Per l'omesso  versamento  dell'imposta  di  cui  al
comma 6  si  applica  una  sanzione  pari  all'importo  non
versato.
    11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di
cui al comma 6  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  imposta   sui
redditi.
    12. Per le attivita' finanziarie oggetto  di  emersione
che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data  del  6
dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal
rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
effetto  della  procedura  di  emersione  ovvero   comunque
dismesse, e' dovuta, per  il  solo  anno  2012,  un'imposta
straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario  presso
il  quale  il  prelievo  e'  stato  effettuato  provvede  a
trattenere l'imposta dai conti  comunque  riconducibili  al
soggetto che ha effettuato l'emersione o  riceve  provvista
dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione  del
rapporto acceso per effetto della procedura  di  emersione.
Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
    13. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
valore degli immobili situati all'estero, a  qualsiasi  uso
destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
    14. Soggetti passivi dell'imposta di cui  al  comma  13
sono i soggetti  indicati  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   1990,   n.   227,
proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro  diritto
reale  sullo  stesso.  Nei   casi   di   esonero   previsti
dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge  n.  167
del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare  e
versare  l'imposta  dovuta  dal   contribuente,   ricevendo
apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso  in  cui
il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari
sono  tenuti  a  effettuare  le   segnalazioni   nominative
all'Amministrazione finanziaria  attraverso  i  modelli  di
dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta
e' dovuta proporzionalmente alla quota  di  possesso  e  ai
mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si  e'  protratto
per almeno quindici giorni e' computato per intero.
    15. L'imposta di cui al comma  13  e'  stabilita  nella
misura dello 1,06 per  cento  del  valore  degli  immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come  determinato  ai
sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza,  secondo  il  valore  di  mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli
immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico  europeo   che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile e' situato ai fini  dell'assolvimento  di
imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
quello di cui al periodo precedente.
    15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica  al
possesso  dell'abitazione  principale  e  delle  pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge,  a
seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
civili  del   matrimonio,   ad   eccezione   delle   unita'
immobiliari che  in  Italia  risultano  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per  cento  e  la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,  di  euro
200 rapportati al periodo dell'anno  durante  il  quale  si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita ad abitazione principale da piu'  soggetti  passivi
la detrazione spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  medesima  si
verifica.
    15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis  e  per
gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui  al
comma 13 del presente articolo non  si  applica  l'articolo
70, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni.
    16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli  immobili
situati in Paesi appartenenti  alla  Unione  europea  o  in
Paesi  aderenti   allo   Spazio   economico   europeo   che
garantiscono un adeguato  scambio  di  informazioni,  dalla
predetta imposta si deduce un credito d'imposta  pari  alle
eventuali  imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale
gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai  sensi
dell'articolo  165  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i  rimborsi  nonche'  per  il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al  comma  13
si applicano le disposizioni  previste  per  l'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative
alle modalita' di versamento dell'imposta in  acconto  e  a
saldo.
    18. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti  correnti  e  dei
libretti  di  risparmio  detenuti  all'estero  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
parte  prima  della  tariffa  allegata   al   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  si
applica  un'imposta  sul  valore   delle   cripto-attivita'
detenute da soggetti residenti nel territorio  dello  Stato
senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis  del
presente articolo.
    18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui  al  comma
18 sono i soggetti indicati all'articolo 4,  comma  1,  del
decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
    19.  L'imposta  di  cui   al   comma   18   e'   dovuta
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
    20. L'imposta di cui al comma  18  e'  stabilita  nella
misura dell'1 per mille annuo, per il  2012,  dell'1,5  per
mille, per il 2013, e del 2  per  mille,  a  decorrere  dal
2014, del valore  dei  prodotti  finanziari.  Per  i  conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta  e'  stabilita
in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,
comma 2-bis, lettere a)  e  b),  della  tariffa,  parte  I,
allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle  persone
fisiche l'imposta e' dovuta nella misura  massima  di  euro
14.000. Il valore e'  costituito  dal  valore  di  mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, anche  utilizzando  la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
le singole attivita' e,  in  mancanza,  secondo  il  valore
nominale o di rimborso.
    20-bis. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura del 4 per mille annuo, a  decorrere  dal  2024,  del
valore  dei  prodotti  finanziari  detenuti  in   Stati   o
territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati
dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999.
    21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
nello Stato in cui sono detenuti i prodotti  finanziari,  i
conti correnti e i libretti di risparmio.
    22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i  rimborsi  nonche'  per  il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al  comma  18
si applicano le disposizioni previste per  le  imposte  sui
redditi, ivi comprese quelle  relative  alle  modalita'  di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
    23.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti   del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite  le  disposizioni
di attuazione dei commi da 6 a 22.
    23-bis. Nell'applicazione dell'articolo  14,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  350,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
2001,  n.  409,  alle  attivita'  finanziarie  oggetto   di
emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del
decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  degli
articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del  2001,
non e' comunque precluso  l'accertamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto.
    24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
febbraio  1995,  n.  35,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      a) il comma 5 e' abrogato;
      b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e  5»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»."

Note al comma 92
    - Si riporta il testo degli articoli 9 e 67  e  68  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917  (Testo  Unico  delle  Imposte  sui  Redditi),  come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 9 (Determinazione dei redditi e  delle  perdite).
1. I redditi e le  perdite  che  concorrono  a  formare  il
reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
capi, in base al risultato complessivo  netto  di  tutti  i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
    2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti  o  apporti
in societa' o in  altri  enti  si  considera  corrispettivo
conseguito  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono  negoziati
in  mercati  regolamentati   italiani   o   esteri   e   il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale  determinato  a
norma del successivo comma 4, lettera a).
    3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
4 per i beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a  disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
    4. Il valore normale e' determinato:
      a)  per  le  azioni,  obbligazioni  e  altri   titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani  o  esteri,  in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati  nell'ultimo
mese;
      b) per le altre azioni, per le quote di societa'  non
azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
      c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi  da
quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
valore normale dei titoli aventi  analoghe  caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e,  in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili  in  modo
obiettivo.
    5. Ai fini delle imposte sui redditi,  laddove  non  e'
previsto  diversamente,  le  disposizioni   relative   alle
cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per  gli  atti  a
titolo oneroso che importano costituzione  o  trasferimento
di diritti reali di  godimento  e  per  i  conferimenti  in
societa'.»
    «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
lavoratore dipendente:
      a)   le   plusvalenze    realizzate    mediante    la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
      b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
parte del donante;
      c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
        1) cessione di strumenti  finanziari  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
        2) cessione dei contratti di cui all'articolo  109,
comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
valore dell'apporto;
        3)  cessione  dei  contratti  di  cui   al   numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
      c-bis) le plusvalenze, diverse da  quelle  imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
        1) cessione dei  contratti  di  cui  all'art.  109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
        2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
dell'articolo 47;
      c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui  alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
estere dal deposito o conto corrente;
      c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
      c-quinquies)  le  plusvalenze  ed   altri   proventi,
diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
di un evento incerto;
      c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli   altri   proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a  titolo  oneroso,
permuta  o   detenzione   di   cripto-attivita',   comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai  fini  della  presente  lettera,  per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti  che  possono  essere  trasferiti  e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia  di
registro  distribuito  o  una   tecnologia   analoga.   Non
costituisce  una  fattispecie  fiscalmente   rilevante   la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali  caratteristiche
e funzioni;
      d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a  premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
      e) i redditi di natura  fondiaria  non  determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
per usi non agricoli;
      f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
      g) i redditi derivanti  dall'utilizzazione  economica
di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
dell'articolo 53;
      h)  i  redditi   derivanti   dalla   concessione   in
usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali  di
godimento  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
reddito complessivo come redditi diversi;
      h-bis)  le  plusvalenze   realizzate   in   caso   di
successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
      h-ter) la differenza tra il valore di  mercato  e  il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
      i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non
esercitate abitualmente;
      l)  i  redditi  derivanti  da  attivita'  di   lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
obblighi di fare, non fare o permettere;
      m) le indennita' di trasferta, i  rimborsi  forfetari
di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
      n)   le   plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
lettere precedenti.
    1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
    1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
almeno sette giorni lavorativi continui.
    1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
collettivo.»
    «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  67   sono
costituite dalla differenza tra i  corrispettivi  percepiti
nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o  il  costo
di costruzione del bene ceduto,  aumentato  di  ogni  altro
costo inerente al bene medesimo. Per gli  immobili  di  cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti  per
donazione si assume come prezzo  di  acquisto  o  costo  di
costruzione quello sostenuto dal donante.
    2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
dell'articolo  67  acquistati  oltre  cinque   anni   prima
dell'inizio della lottizzazione o  delle  opere  si  assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel  quinto  anno
anteriore.  Il   costo   dei   terreni   stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su  terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto  del
valore normale  del  terreno  alla  data  di  inizio  della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione.   Il   costo    dei    terreni    suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui  alla  lettera  b)  del
comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche'  dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli  immobili.  Per  i
terreni acquistati per effetto di successione  o  donazione
si assume come prezzo  di  acquisto  il  valore  dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati,  od  in  seguito
definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro   costo
successivo   inerente,   nonche'   dell'imposta    comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
    3.
    4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
alle lettere c) e  c-bis)  del  comma  1  dell'articolo  67
realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  e  contratti  di
cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  emessi  o
stipulati da imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
salvo la  dimostrazione,  anche  a  seguito  dell'esercizio
dell'interpello secondo le  modalita'  del  comma  3  dello
stesso  articolo  47-bis,  del  rispetto  della  condizione
indicata  nella  lettera  b)  del  comma  2  del   medesimo
articolo, concorrono a  formare  il  reddito  per  il  loro
intero ammontare. La disposizione  del  periodo  precedente
non si  applica  alle  partecipazioni,  ai  titoli  e  agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui  titoli  sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di  cui
ai periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente  alle
relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
alle plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b)  del
comma 2  dell'articolo  47-bis,  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla  cessione  di  partecipazioni  in  imprese   o   enti
residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere  segnalata  nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi   di   mancata   o   incompleta   indicazione    nella
dichiarazione  dei   redditi   si   applica   la   sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai  fini  del
presente  comma,  la  condizione   indicata   nell'articolo
47-bis,   comma   2,   lettera   b),    deve    sussistere,
ininterrottamente,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta  e  oggetto  di  realizzo  con  controparti  non
appartenenti  allo  stesso  gruppo  del  dante  causa,   e'
sufficiente     che     tale      condizione      sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra  i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del  comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da  parte  di  altro
soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
Stato.
    4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
in imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera  a),  del
medesimo articolo, al cedente controllante,  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello
Stato,  ovvero  alle  cedenti  residenti  sue  controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo  165  in
ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso  della  partecipazione,   in   proporzione   delle
partecipazioni cedute e nei  limiti  dell'imposta  italiana
relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del  credito
d'imposta  di  cui  al  periodo   precedente   spetta   per
l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale  ammontare,  ai  soli
fini  dell'applicazione  dell'imposta,  e'   computato   in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione  e'
stato omesso soltanto il computo del credito  d'imposta  in
aumento del  reddito  complessivo,  si  puo'  procedere  di
ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
    5. Le plusvalenze di cui  alle  lettere  c)  e  c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter)  del  comma  1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle  relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1  dello  stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze
e delle  perdite  e'  superiore  all'ammontare  complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi,  l'eccedenza  puo'
essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  dalle
plusvalenze e dagli altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  e  le  perdite
sono state realizzate.
    6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato  o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel  periodo
d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
stabiliti per le plusvalenze.
    6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla  cessione  di
partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'articolo
5,  escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  ad  esse
equiparati,  e  all'articolo  73,  comma  1,  lettera   a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute  da  almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti  finanziari
e dei contratti indicati nelle  disposizioni  di  cui  alle
lettere  c)  e  c-bis)  relativi  alle  medesime  societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno  tre  anni,
non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile  in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite  in  societa'  di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera  a),
che   svolgono   la   medesima   attivita',   mediante   la
sottoscrizione  del  capitale  sociale  o   l'acquisto   di
partecipazioni al capitale delle  medesime,  sempreche'  si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
    6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
sviluppo.
    7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
e minusvalenze:
      a)  dal  corrispettivo  percepito   o   dalla   somma
rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
      b);
      c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
      d) per le cessioni di metalli preziosi,  in  mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
sono determinate in  misura  pari  al  corrispettivo  della
cessione;
      e) per le cessioni a titolo oneroso poste  in  essere
in  dipendenza  dei   rapporti   indicati   nella   lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67,  il  corrispettivo
e'  costituito  dal  prezzo  di   cessione,   eventualmente
aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o  riscossi  su
opzioni;
      f) nei casi di dilazione o rateazione  del  pagamento
del  corrispettivo  la  plusvalenza  e'   determinata   con
riferimento alla parte  del  costo  o  valore  di  acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme  percepite  nel
periodo d'imposta.
    8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o   riscossi
concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze, ai sensi della lettera e)  del  comma  7.  Le
plusvalenze  e  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a
titolo  oneroso  di  merci  non  concorrono  a  formare  il
reddito, anche  se  la  cessione  e'  posta  in  essere  in
dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
    9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
lettera c-quinquies) del comma  1  dell'articolo  67,  sono
costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
    9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite  dalla  differenza
tra il corrispettivo percepito  ovvero  il  valore  normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore  di
acquisto. Le plusvalenze  di  cui  al  primo  periodo  sono
sommate algebricamente alle relative  minusvalenze;  se  le
minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze,  per   un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente  dall'ammontare  delle  plusvalenze
dei  periodi  successivi,  ma  non  oltre  il   quarto,   a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel  quale  le  minusvalenze
sono  state  realizzate.   Nel   caso   di   acquisto   per
successione, si assume come costo il valore definito o,  in
mancanza, quello dichiarato agli  effetti  dell'imposta  di
successione. Nel caso di acquisto per donazione  si  assume
come costo il costo del  donante.  Il  costo  o  valore  di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari  a  zero.  I
proventi derivanti  dalla  detenzione  di  cripto-attivita'
percepiti  nel  periodo  di  imposta  sono  assoggettati  a
tassazione senza alcuna deduzione."

Note al comma 93
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria   e
finanziaria, come modificato dalla presente legge:
    «Art.  1  (Accertamento,  contrasto   all'evasione   ed
all'elusione      fiscale,      nonche'       potenziamento
dell'Amministrazione  economico-finanziaria).  -   1.   Con
determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane,  da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita'  per
la presentazione esclusivamente in forma telematica:
      a)  dei  dati  relativi   alle   contabilita'   degli
operatori,   qualificati   come   depositari   autorizzati,
operatori   professionali,   rappresentanti   fiscali    ed
esercenti  depositi  commerciali,  concernenti  l'attivita'
svolta nei settori dei prodotti energetici,  dell'alcole  e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti  e  bitumi
di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29,  61  e
62  del  testo  unico  delle  accise  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
      b) del documento di accompagnamento previsto  per  la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre  imposizioni  indirette  previste  dal  testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
      c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e
l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del  testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
    1-bis. Indipendentemente dall'applicazione  delle  pene
previste per le  violazioni  che  costituiscono  reato,  la
omessa, incompleta o tardiva presentazione  dei  dati,  dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ovvero
la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
punita con la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
50, comma 1, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
504.
    2. All'articolo  50-bis  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente:
      «2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di  cui  al
comma 1, anteriormente all'avvio della  operativita'  quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione  alla
movimentazione complessiva delle merci.».
    3.  In  applicazione  del  disposto  dell'articolo  11,
paragrafo  1  del  regolamento  (CE)   n.   1383/2003   del
Consiglio,  del  22   luglio   2003,   l'ufficio   doganale
competente, previo consenso del  titolare  del  diritto  di
proprieta' intellettuale e  del  dichiarante,  detentore  o
proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese
del  titolare  del  diritto,  la  distruzione  delle  merci
medesime. E' fatta salva la conservazione  di  campioni  da
utilizzare a fini giudiziari.
    4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
sviluppo economico, sono definite modalita' e  tempi  della
procedura di cui al comma 3.
    4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Al fine del contenimento dei costi  necessari
al mantenimento dei reperti,  l'amministrazione  competente
alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso  un  anno  dal
momento  del  sequestro,  procede  alla   distruzione   dei
prodotti,  previa  campionatura   da   effettuare   secondo
modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente norma».
    5. All'articolo  34,  comma  4,  del  decreto-legge  23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 22 marzo 1995, n.  85,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a)  nell'ultimo   periodo,   le   parole:   «di   cui
all'articolo 52» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui
agli articoli 51 e 52»;
      b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
autorizzazioni per le richieste di cui al numero  6-bis)  e
per l'accesso  di  cui  al  numero  7)  del  secondo  comma
dell'articolo  51  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  rilasciate,  per
l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale».
    6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'  aggiunto  il
seguente:
      «12-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  10  e  11  si
applicano  anche  alle  prestazioni  di  servizi  rese  dai
professionisti  domiciliati  in  Stati  o   territori   non
appartenenti  all'Unione  europea  aventi  regimi   fiscali
privilegiati.».
    7. All'articolo 35, comma 35-bis, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a) al  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «e  dei  contratti  di  sponsorizzazione
stipulati dagli atleti medesimi in relazione  ai  quali  la
societa' percepisce somme per il  diritto  di  sfruttamento
dell'immagine»;
      b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita'  ed  i  termini  delle
trasmissioni telematiche.».
    8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
      «2.  Qualora  siano   state   contestate   ai   sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.  472,  nel  corso  di  un  quinquennio,   tre   distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
lo scontrino fiscale, anche  se  non  sono  state  irrogate
sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni  del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta  la
sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'attivita'    ovvero    dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad  un
mese. In deroga all'articolo  19,  comma  7,  del  medesimo
decreto legislativo n. 472 del 1997,  il  provvedimento  di
sospensione  e'  immediatamente  esecutivo.  Se   l'importo
complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di  contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la sospensione  e'  disposta
per un periodo da un mese a sei mesi».
    8-bis. Dopo il comma 2  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come  sostituito  dal
comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e'  disposta
dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
e' stata contestata la terza violazione.
      2-ter.  L'esecuzione  e  la  verifica  dell'effettivo
adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      2-quater. L'esecuzione della sospensione  di  cui  al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
altro mezzo idoneo a indicare il  vincolo  imposto  a  fini
fiscali».
    8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da
2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
471, come modificate o introdotte dai commi 8 e  8-bis  del
presente articolo, si applicano alle violazioni  constatate
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Per  le  violazioni  gia'
constatate alla medesima data si applicano le  disposizioni
previgenti.
    9. Ai fini  dell'immatricolazione  o  della  successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,  anche
nuovi,  oggetto  di  acquisto  intracomunitario  a   titolo
oneroso, la relativa richiesta e' corredata  di  copia  del
modello  F24  per  il  versamento  unitario   di   imposte,
contributi e altre somme,  a  norma  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e  successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto,  il
numero  di  telaio  e  l'ammontare  dell'IVA   assolta   in
occasione della prima cessione interna. A  tale  fine,  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  al
modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
    9-bis. La sussistenza delle  condizioni  di  esclusione
dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
verificata dall'Agenzia delle  entrate.  Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  stabiliti  i
termini e le modalita' della predetta verifica.  Gli  esiti
del  controllo  sono  trasmessi  al  Dipartimento   per   i
trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere  b)  e
c), del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.
    9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,  anche
nuovi,  introdotti  nel   territorio   dello   Stato   come
provenienti dal territorio degli Stati di cui  all'articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai  commi
9 e 9-bis. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e  i  termini  di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
    10. Per i  veicoli  di  cui  al  comma  9,  oggetto  di
importazione,  l'immatricolazione   e'   subordinata   alla
presentazione  della  certificazione  doganale   attestante
l'assolvimento  dell'IVA  e   contenente   il   riferimento
all'eventuale  utilizzazione,  da  parte  dell'importatore,
della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nei limiti ivi stabiliti.
    11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate e' fissata la  data  a  decorrere  dalla  quale  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9  e  10  e  sono
individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai medesimi commi.
    12. Nel  comma  380  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con  la  convenzione»
a:  «e'  definita»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La
convenzione prevista  dall'articolo  1,  comma  1-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  2000,
n. 358, e' gratuita e definisce anche».
    13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
sono  soppresse  le  parole:  «mediante  posta  elettronica
certificata».
    14. Gli organismi preposti all'attivita' di  controllo,
accertamento  e  riscossione  dei  tributi  erariali   sono
impegnati ad  orientare  le  attivita'  operative  per  una
significativa riduzione della base imponibile evasa  ed  al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare,  del  gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari  e  con
Paesi esterni al mercato comune europeo.  Una  quota  parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato  a  finanziare,
nei   confronti    del    personale    dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per  meta'  delle  risorse,  nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta'  delle
risorse,  la  concessione  di   incentivi   all'esodo,   la
concessione  di  incentivi  alla  mobilita'   territoriale,
l'erogazione  di  indennita'  di  trasferta,  nonche'   uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le  modalita'  di  attuazione  del  presente   comma   sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.
    15. Con il regolamento di organizzazione del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare,  ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  Governo  procede,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche  al
riordino  delle  Agenzie  fiscali  e   dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine  di  razionalizzare
l'ordinamento  dell'Amministrazione  economico-finanziaria,
potenziando gli strumenti di analisi della  spesa  e  delle
entrate nei bilanci pubblici, di  valutazione  e  controllo
della spesa pubblica e l'azione di contrasto  dell'evasione
e dell'elusione fiscale, con  il  predetto  regolamento  si
dispone, in particolare, anche  la  fusione,  soppressione,
trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
    16. Lo schema di regolamento  previsto  dal  comma  15,
corredato di relazione  tecnica  sugli  effetti  finanziari
delle disposizioni in esso  contenute,  e'  trasmesso  alle
Camere per  l'acquisizione  dei  pareri  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, le quali  rendono  il  parere  entro
trenta  giorni  dall'assegnazione.  Decorso   il   predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
di  rispettiva  competenza,  il  regolamento  puo'   essere
comunque emanato.
    17.  Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  derivanti   dal
funzionamento  degli  organismi  collegiali  la   struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma  1,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato  di
coordinamento  del   Servizio   consultivo   ed   ispettivo
tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico  della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze  nonche'  la
Commissione consultiva per la riscossione  sono  soppressi.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52,  comma
37, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni,  e'  soppressa.  L'autorizzazione  di  spesa
prevista   per   l'attivita'   della    Scuola    superiore
dell'economia e delle finanze dall'articolo  4,  comma  61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.  350,  e'
ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta'  delle  risorse
finanziarie  previste  dall'anzidetta   autorizzazione   di
spesa, come  ridotta  dal  presente  periodo,  puo'  essere
utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze  per
l'affidamento,   anche   a   societa'   specializzate,   di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il  riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria e,  fino  al  31
dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
e  di  ricerca  connesse  al  completo  svolgimento   delle
attivita' indicate nella legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
nella legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  le  esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino  della  spesa
pubblica  e  miglioramento  della  qualita'   dei   servizi
pubblici di cui all'articolo 49-bis  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 9 agosto 2013,  n.  98,  nonche'  per  assicurare  la
formazione specialistica nonche' la formazione  linguistica
di base dei dipendenti  del  Ministero  previa  stipula  di
apposite  convenzioni  anche   con   primarie   istituzioni
universitarie italiane ed europee.
    18. All'articolo 67 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed  il
terzo periodo del comma 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«Meta'  dei  componenti  sono  scelti  tra   i   professori
universitari e i dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale  attinente  ai
settori nei quali opera l'agenzia.  I  restanti  componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
    19. In sede di prima applicazione della disposizione di
cui al comma  18  i  comitati  di  gestione  delle  agenzie
fiscali in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  cessano  automaticamente  il  trentesimo
giorno successivo."

Note al comma 94
    - Si riporta il testo dell'articolo  37,  comma  49-bis
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,
per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
contrasto  all'evasione  fiscale,  come  modificato   dalla
presente legge:
    «Art.  37  (Disposizioni  in  tema   di   accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
1.-49. Omissis
    49-bis.  I  soggetti  che   intendono   effettuare   la
compensazione  prevista  dall'articolo   17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del  credito  annuale  o
relativo a  periodi  inferiori  all'anno  dell'imposta  sul
valore aggiunto ovvero dei crediti  relativi  alle  imposte
sui redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive  delle   imposte   sul   reddito,   all'imposta
regionale sulle attivita' produttive,  ovvero  dei  crediti
maturati in qualita' di sostituto d'imposta e  dei  crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi nonche' dei crediti maturati a titolo di contributi
e  premi  nei  confronti,  rispettivamente,   dell'Istituto
nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate
secondo modalita' tecniche definite con  provvedimento  del
direttore  della  medesima  Agenzia  delle  entrate   entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente comma.
    Omissis.»
    - Il testo dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il  rilancio
economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale,
e' riportato nella Gazzetta Ufficiale  4  luglio  2006,  n.
153.

Note al comma 95
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti
per  la  competitivita'  e  la  giustizia   sociale,   come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione  fiscale).
- 1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione  delle
condizioni,   incluse   quelle   di   remunerazione   delle
riscossioni dei versamenti unitari di cui  all'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da
parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di
accoglimento  delle  deleghe  di  pagamento,  in  modo   da
assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al
30 per cento e, per ciascun  anno  successivo,  al  40  per
cento di quella  sostenuta  nel  2013;  conseguentemente  i
trasferimenti alla predetta  Agenzia  sono  ridotti  di  75
milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2015.
    2. A decorrere dal 1° ottobre 2014,  fermi  restando  i
limiti gia'  previsti  da  altre  disposizioni  vigenti  in
materia, i versamenti di cui all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
      a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi
a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in  cui
siano effettuate delle compensazioni;
      b) (abrogata);
      c).
    3."

Note al comma 97
    - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997  n.  241,  recante  norme   di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
gestione  delle  dichiarazioni,   come   modificato   dalla
presente legge:
    «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
il credito emerge.
    1-bis.  La  compensazione  dei  crediti  di   qualsiasi
importo maturati  a  titolo  di  contributi  nei  confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori  di  lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la  trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il  credito
emerge  o  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla  data  di  notifica
delle note di rettifica passive; b) dai  datori  di  lavoro
che versano la  contribuzione  agricola  unificata  per  la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza  del
versamento  relativo  alla  dichiarazione   di   manodopera
agricola da  cui  il  credito  emerge;  c)  dai  lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti  alla  Gestione  separata  presso  l'INPS  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a  quello  di
presentazione della dichiarazione dei  redditi  da  cui  il
credito emerge.  Resta  impregiudicata  la  verifica  sulla
correttezza  sostanziale  del  credito   compensato.   Sono
escluse dalle compensazioni le aziende  committenti  per  i
compensi  assoggettati  a   contribuzione   alla   suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
    1-ter.  La  compensazione  dei  crediti  di   qualsiasi
importo  per  premi  e  accessori  maturati  nei  confronti
dell'INAIL puo'  essere  effettuata  a  condizione  che  il
credito certo, liquido ed esigibile  sia  registrato  negli
archivi del predetto Istituto.
    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
      a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
      b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
soggetti di cui all'Art. 74;
      c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
      d)  all'imposta  prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
      e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
      f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
      g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
      h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
      h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
n. 85;
      h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
con i Ministri competenti per settore;
      h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
esercenti sale cinematografiche;
      h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
successive modificazioni;
      h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
      h-septies) alle tasse scolastiche.
    2-bis.
    2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
al soggetto interessato.
    2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la  facolta'
di  avvalersi,  a  partire  dalla  data  di  notifica   del
provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
    2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
    2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
mediante apposita ricevuta."

Note al comma 99
    - Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
(Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 35  (Disposizione  regolamentare  concernente  le
dichiarazioni   di   inizio,   variazione   e    cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
    2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
risultare:
      a) per le persone fisiche,  il  cognome  e  nome,  il
luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
      b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche,  la
natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
      c)  per  i  soggetti  residenti   all'estero,   anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
      d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i
luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
      e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
identificativi dell'internet service provider;
        e-bis) per  i  soggetti  che  intendono  effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
volonta' di effettuare dette operazioni;
      f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
    3. In caso di variazione di alcuno  degli  elementi  di
cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
    4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per
la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo  6,  per
le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
dell'imposta.
    5.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
    6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
    7.  L'ufficio  rilascia   o   invia   al   contribuente
certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
    7-bis. L'opzione di cui al  comma  2,  lettera  e-bis),
determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo  17  del  regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;  fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume  che  un
soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
    7-ter.
    8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle
imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
entrate.
    9. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
disposizioni di cui ai commi successivi.
    10. Le dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo
possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
3, commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
stesse.
    11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3,  commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
contribuente.
    12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
    13. I soggetti di cui al comma 3  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
    14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni  si
applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
    15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
    15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita   IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
    15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui
al  comma  15-bis,   l'Agenzia   delle   entrate   effettua
specifiche analisi del  rischio  connesso  al  rilascio  di
nuove  partite  IVA,  all'esito   delle   quali   l'ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate  invita  il   contribuente   a
comparire di persona presso il medesimo ufficio,  ai  sensi
dell'articolo  32  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  per  esibire  la
documentazione di cui agli articoli 14 e  19  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, ove  obbligatoria,
per consentire in  ogni  caso  la  verifica  dell'effettivo
esercizio dell'attivita' di cui agli articoli  4  e  5  del
presente  decreto  e  per   dimostrare,   sulla   base   di
documentazione idonea, l'assenza  dei  profili  di  rischio
individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui  documenti  eventualmente  esibiti,   l'ufficio   emana
provvedimento di cessazione della partita IVA.
    15-bis.2.  Ferma  restando  la  disciplina  applicabile
nelle ipotesi  in  cui  la  cessazione  della  partita  IVA
comporti l'esclusione della stessa  dalla  banca  dati  dei
soggetti che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  in
caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
partita  IVA  puo'  essere  successivamente  richiesta  dal
medesimo   soggetto,   come    imprenditore    individuale,
lavoratore autonomo o rappresentante  legale  di  societa',
associazione o ente, con o  senza  personalita'  giuridica,
costituiti successivamente al provvedimento  di  cessazione
della  partita  IVA,  solo  previo  rilascio   di   polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata  di  tre
anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
a 50.000 euro. In  caso  di  eventuali  violazioni  fiscali
commesse antecedentemente all'emanazione del  provvedimento
di cessazione, l'importo  della  fideiussione  deve  essere
pari alle somme, se  superiori  a  50.000  euro,  dovute  a
seguito di dette violazioni  fiscali,  sempreche'  non  sia
intervenuto il versamento delle stesse.
    15-bis.3. I medesimi effetti di cui al  comma  15-bis.2
si producono anche in conseguenza della notifica  da  parte
dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza
dei presupposti per la cessazione  della  partita  IVA,  in
relazione al periodo  di  attivita',  ai  sensi  dei  commi
15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti  che  nei
dodici mesi precedenti  abbiano  comunicato  la  cessazione
dell'attivita' ai sensi del comma 3.  Si  applica  in  ogni
caso la sanzione di cui all'articolo  11,  comma  7-quater,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
    15-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
      a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
      b)   tipologie   di   contribuenti   per   i    quali
l'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  e
successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
inferiore a 50.000 euro.
    15-quater.
    15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
alla chiusura delle partite IVA  dei  soggetti  che,  sulla
base dei dati e degli elementi in suo  possesso,  risultano
non  aver  esercitato  nelle  tre   annualita'   precedenti
attivita'  di  impresa  ovvero   attivita'   artistiche   o
professionali. Sono fatti salvi i  poteri  di  controllo  e
accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
preventiva al contribuente."

Note al comma 101
    - Si riporta il testo degli articoli 2188 e  2424,  del
codice civile:
    «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito  il
registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
legge.
    Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
presidente del tribunale.
    Il registro e' pubblico."
    «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale).  -  Lo
stato patrimoniale deve essere redatto  in  conformita'  al
seguente schema.
    Attivo:
    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
    B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
    I - Immobilizzazioni immateriali:
    1) costi di impianto e di ampliamento;
    2) costi di sviluppo;
    3)  diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti   di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
    5) avviamento;
    6) immobilizzazioni in corso e acconti;
    7) altre.
    Totale.
    II - Immobilizzazioni materiali:
    1) terreni e fabbricati;
    2) impianti e macchinario;
    3) attrezzature industriali e commerciali;
    4) altri beni;
    5) immobilizzazioni in corso e acconti.
    Totale.
    III  -  Immobilizzazioni  finanziarie,   con   separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
    1) partecipazioni in:
    a) imprese controllate;
    b) imprese collegate;
    c) imprese controllanti;
    d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
    d-bis) altre imprese;
    2) crediti:
    a) verso imprese controllate;
    b) verso imprese collegate;
    c) verso controllanti;
    d)  verso  imprese  sottoposte   al   controllo   delle
controllanti;
    d-bis) verso altri;
    3) altri titoli;
    4) strumenti finanziari derivati attivi;
    Totale.
    Totale immobilizzazioni (B);
    C) Attivo circolante:
    I - Rimanenze:
    1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
    3) lavori in corso su ordinazione;
    4) prodotti finiti e merci;
    5) acconti.
    Totale.
    II - Crediti, con separata  indicazione,  per  ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
    1) verso clienti;
    2) verso imprese controllate;
    3) verso imprese collegate;
    4) verso controllanti;
    5)  verso  imprese  sottoposte   al   controllo   delle
controllanti;
    5-bis) crediti tributari;
    5-ter) imposte anticipate;
    5-quater) verso altri.
    Totale.
    III  -  Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
immobilizzazioni:
    1) partecipazioni in imprese controllate;
    2) partecipazioni in imprese collegate;
    3) partecipazioni in imprese controllanti;
    3-bis)  partecipazioni   in   imprese   sottoposte   al
controllo delle controllanti;
    4) altre partecipazioni;
    5) strumenti finanziari derivati attivi;
    6) altri titoli.
    Totale.
    IV - Disponibilita' liquide:
    1) depositi bancari e postali;
    2) assegni;
    3) danaro e valori in cassa.
    Totale.
    Totale attivo circolante (C).
    D) Ratei e risconti.
    Passivo:
    A) Patrimonio netto:
    I - Capitale.
    II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
    III - Riserve di rivalutazione.
    IV - Riserva legale.
    V - Riserve statutarie.
    VI - Altre riserve, distintamente indicate.
    VII - Riserva per operazioni di  copertura  dei  flussi
finanziari attesi.
    VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
    IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
    X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
    Totale.
    B) Fondi per rischi e oneri:
    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
    2) per imposte, anche differite;
    3) strumenti finanziari derivati passivi;
    4) altri.
    Totale.
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
    D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
    1) obbligazioni;
    2) obbligazioni convertibili;
    3) debiti verso soci per finanziamenti;
    4) debiti verso banche;
    5) debiti verso altri finanziatori;
    6) acconti;
    7) debiti verso fornitori;
    8) debiti rappresentati da titoli di credito;
    9) debiti verso imprese controllate;
    10) debiti verso imprese collegate;
    11) debiti verso controllanti;
    11-bis) debiti verso imprese  sottoposte  al  controllo
delle controllanti;
    12) debiti tributari;
    13) debiti verso istituti di previdenza e di  sicurezza
sociale;
    14) altri debiti.
    Totale.
    E) Ratei e risconti.
    Se un elemento dell'attivo o del passivo  ricade  sotto
piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
    E'   fatto   salvo   quanto   disposto    dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e  rapporti  giuridici
compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi  della  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo
2447-bis."

Note al comma 110
    - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  14,  del
decreto-legge n. 23 del  2020,  convertito  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti  in  materia  di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
interventi in materia di salute e  lavoro,  di  proroga  di
termini amministrativi e processuali:
    «Art.  1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno   alla
liquidita' delle imprese). - 1.-13. Omissis
    14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6,  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
    Omissis.»

Note al comma 111
    - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  codice
civile:
    «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
animali e attivita' connesse.
    Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
    Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge."
    - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  commi  515  e
seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024:
    «Art. 1 1.-514. Omissis
    515. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
lettera  f),  e  76  del  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno  2022  e'  destinata  alla
copertura delle  spese  amministrative  di  costituzione  e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per  le  attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione    dei    sistemi    informatici    e     per
l'implementazione delle procedure  finanziarie  di  cui  al
comma  517.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui  al  comma  516  la  relativa  dotazione   finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  supporta
le  attivita'  di  sperimentazione  per  la  definizione  e
implementazione delle procedure di competenza. Con  decreto
del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali   sono   definite   le   disposizioni   per    il
riconoscimento, la  costituzione,  il  finanziamento  e  la
gestione del Fondo. I criteri e le  modalita'  d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano  di  gestione
dei rischi  in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
    516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo  di  cui
al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi  per  il
mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  che,  al  fine   di
assicurare  l'adempimento  delle  normative   speciali   in
materia di redazione dei  conti  annuali  e  garantire  una
separazione dei patrimoni, e'  autorizzato  ad  esercitarle
attraverso una societa' di  capitali  dedicata.  La  SIN  -
Sistema   informativo    nazionale    per    lo    sviluppo
dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
all'esito  della  trasformazione   prevista   dall'articolo
15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74,  e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata.  Al  fine
di  promuovere  e  di   assicurare   l'applicazione   della
normativa  in  materia  di  autorizzazione,  erogazione   e
contabilizzazione  degli  aiuti   e   dei   contributi   in
agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  e'
autorizzata  a  partecipare  alla  societa'  dedicata.   Lo
statuto  della  societa'   dedicata   e'   conseguentemente
modificato. I sistemi informatici necessari  alla  gestione
del Fondo sono realizzati mediante il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN) con  l'acquisizione  dei  servizi
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  1,  comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
    517. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  e'  autorizzata
l'apertura di un  conto  corrente  di  tesoreria  centrale,
intestato alla societa' di  capitali  dedicata  di  cui  al
comma 516, sul quale confluiscono  le  somme  destinate  al
finanziamento del Fondo di cui  al  comma  515.  L'AGEA  e'
individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni  finanziarie  in  favore  degli   agricoltori
partecipanti  sulla  base  degli  elenchi  di  liquidazione
trasmessi dal soggetto  gestore  del  Fondo,  nonche'  alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto  di
un cumulo degli interventi del Fondo con  altri  regimi  di
gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
attivita'  di  sperimentazione   per   la   definizione   e
implementazione delle procedure di competenza.
    518.   Nelle   more   dell'emanazione    del    decreto
ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  5
maggio 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.
    519. Al fine di garantire  la  copertura  del  maggiore
fabbisogno finanziario relativo  all'attuazione  del  Fondo
mutualistico di cui al comma 515, nonche'  della  misura  «
assicurazioni  agevolate  in  agricoltura»   prevista   dal
Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento
statale a carico del fondo di rotazione di cui  alla  legge
16 aprile 1987, n.  183,  e'  incrementato  di  complessivi
178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro  riservati
alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura»,  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
    Omissis.»

Note al comma 112
    - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5  giugno  2020,  n.  40  (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
come modificato dalla presente legge:
    «Art.  2  (Misure  per  il  sostegno  all'esportazione,
all'internazionalizzazione  e   agli   investimenti   delle
imprese)
    1. - 5. Omissis
    6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' riassicurato dallo Stato  il  novanta  per  cento  degli
impegni in essere  a  tale  data  assunti  da  SACE  S.p.A.
derivanti dall'attivita' assicurativa  e  di  garanzia  dei
rischi definiti non di mercato dalla normativa  dell'Unione
Europea, ad esclusione di quelli per i quali e' gia'  stata
presentata la richiesta di indennizzo  o  per  i  quali  e'
stato  comunicato  a  SACE  S.p.A.  il  verificarsi,  o  la
minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro
o un rischio incombente di sinistro, nonche' di quelli  per
i quali e' stata  rilasciata  garanzia  dello  Stato  prima
dell'entrata in vigore  del  presente  decreto-  ovvero  ai
sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in
cui sono investite le riserve  tecniche  e'  trasferito  da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.  La
gestione di tali attivi e' affidata a SACE  S.p.A.  che  si
attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e  delle
finanze,  al  netto  dei  costi  sostenuti  dalla  predetta
societa' per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi
del presente comma,  risultanti  dalla  contabilita'  della
medesima societa'. Entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore   del   presente   decreto-legge,    il    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  SACE  S.p.A.   possono
procedere ad una verifica della  coerenza  tra  l'ammontare
delle riserve  tecniche  trasferite  e  la  riassicurazione
dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione  di
questa.
    Omissis.».

Note al comma 114
    - Si riporta il testo  dell'articolo  113  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
assicurazioni  private)  come  modificato  dalla   presente
legge:
    «Art. 113 (Cancellazione).  -  1.  L'Organismo  per  la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a
titolo   accessorio,   e   riassicurativi   provvede   alla
cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del
registro in caso di:
      a) radiazione;
      b) rinunzia all'iscrizione;
      c)   mancato    esercizio    dell'attivita',    senza
giustificato motivo, per oltre tre anni;
      d) perdita di almeno uno dei requisiti  di  cui  agli
articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
      e) mancato versamento del contributo di vigilanza  di
cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida  disposta
dall'IVASS;
      f)  limitatamente  agli  intermediari  iscritti  alle
sezioni del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
lettere a), b) ed f), perdita di efficacia  delle  garanzie
assicurative di cui agli articoli  110,  comma  3,  e  112,
comma 3;
      g) limitatamente  agli  intermediari  iscritti  nella
sezione del registro di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
lettera b), mancato versamento del contributo al  Fondo  di
garanzia previsto dall'articolo 115.
    g-bis)   limitatamente   agli   intermediari   di   cui
all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di
garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso.
    2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma
1,  lettere  b)  e  c),  relativa  ai  produttori   diretti
dell'impresa  o  ai  soggetti  iscritti  alla  sezione  del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera  e),  e'
presentata      dall'impresa      o,       rispettivamente,
dall'intermediario iscritto alla sezione  del  registro  di
cui all'articolo 109, comma 2, lettere a),  b)  e  d).  Nel
caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
ovvero con il soggetto iscritto alla sezione  del  registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa  o,
rispettivamente,  l'intermediario  sono  tenuti   a   darne
comunicazione  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
riassicurativi. L'intermediario iscritto alla  sezione  del
registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  a),
comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente
i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo  109,  comma  2,
lettera e).
    3.».

Note al comma 115
    - Si riporta il testo dell'articolo  242,  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
assicurazioni  private)  come  modificato  dalla   presente
legge:
    «Art.  242   (Revoca   dell'autorizzazione   rilasciata
all'impresa di assicurazione).  -  1.  L'autorizzazione  e'
revocata quando l'impresa di assicurazione:
      a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita',  ai
limiti  imposti  nel  provvedimento  di  autorizzazione   o
previsti nel programma di attivita';
      b) non  soddisfa  piu'  alle  condizioni  di  accesso
all'attivita' assicurativa;
      c) e' gravemente inadempiente alle  disposizioni  del
presente codice;
      d) non rispetta il Requisito Patrimoniale  Minimo  ed
ha  presentato,  a  giudizio  dell'IVASS,   un   piano   di
finanziamento  manifestamente  inadeguato  ovvero  non   ha
rispettato  il  piano  approvato  entro  tre   mesi   dalla
rilevazione dell'inosservanza  del  Requisito  Patrimoniale
Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza  di
gruppo, non ha realizzato  entro  i  termini  stabiliti  le
misure previste dall'articolo 227;
      e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e'
dichiarato   lo   stato   di   insolvenza    dall'autorita'
giudiziaria.
      e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo
dei rami vita o e' esclusa da esso.
    2.  L'autorizzazione  all'esercizio  del   ramo   della
responsabilita'  civile   per   i   danni   causati   dalla
circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti,  fermo
quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata  nel  caso
di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a
contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso  di
ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni  sulle
procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli
148 e 149.
    3. La revoca puo' riguardare tutti  i  rami  esercitati
dall'impresa di assicurazione o solo  alcuni  di  essi.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi  4
e 5.
    4.  La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta   con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, su  proposta
dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami  esercitati,
l'impresa e' contestualmente posta in  liquidazione  coatta
con il medesimo  provvedimento  e  l'IVASS  ne  dispone  la
cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione.  Il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta  dell'IVASS,
puo'  tuttavia  consentire  che  l'impresa  si   ponga   in
liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando
il provvedimento di revoca sia stato adottato per i  motivi
indicati al comma 1, lettere a) e b).
    5. Il Ministro dello sviluppo  economico,  su  proposta
dell'IVASS,  dispone  inoltre  la  liquidazione  coatta  se
l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata  ad
alcuni  rami,  non   osserva   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  240,  commi  4  e   5,   ovvero   quando   la
deliberazione di scioglimento e la nomina  dei  liquidatori
non sono iscritte nel registro delle  imprese  nel  termine
assegnato ai sensi del comma 4.
    6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,  sono  riprodotti  nel
Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle  autorita'  di
vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da  parte
di tali Autorita' di misure idonee a  impedire  all'impresa
di  assicurazione  di  esercitare  l'attivita'   sul   loro
territorio.
    6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di
autorizzazione  ai  fini  della  pubblicazione  nell'elenco
dalla stessa tenuto.».

Note al comma 119
    - Si riporta il testo  dell'articolo  76,  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
assicurazioni private):
    «Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali e dei  soggetti  che
svolgono  funzioni  fondamentali).  -  1.  I  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione,  di  direzione  e  di
controllo  e  coloro  che  svolgono  funzioni  fondamentali
presso le imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione
devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
    1-bis. L'impresa di assicurazione o di  riassicurazione
dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni  di
amministrazione,  di  direzione,  di  controllo  nonche'  i
soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso
dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter,  1-quater  e
1-quinquies.
    1-ter. Ai fini del comma  1,  gli  esponenti  aziendali
devono    possedere    requisiti    di    professionalita',
onorabilita'  e   indipendenza,   soddisfare   criteri   di
competenza e  correttezza,  dedicare  il  tempo  necessario
all'efficace  espletamento   dell'incarico   in   modo   da
garantire la  sana  e  prudente  gestione  dell'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione.
    1-quater. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
regolamento adottato  sentito  l'IVASS,  in  conformita'  a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
      a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
      b) i requisiti di  professionalita'  ed  indipendenza
graduati secondo  principi  di  proporzionalita'  e  tenuto
conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
      c) i criteri di competenza coerenti con la carica  da
ricoprire  e  con  le   caratteristiche   dell'impresa   di
assicurazione  o  di   riassicurazione,   e   di   adeguata
composizione dell'organo;
      d)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
l'altro,  alle  relazioni  d'affari  dell'esponente,   alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate,  ai
provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
professionali  svolte,  nonche'  ad  ogni  altro   elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
      e) i limiti al cumulo di incarichi per gli  esponenti
delle  imprese  di  assicurazione  o  di   riassicurazione,
graduati secondo principi di proporzionalita';
      f) le cause che comportano la sospensione  temporanea
dalla carica e la sua durata.
    1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater
sono altresi' determinati i casi in cui  tali  requisiti  e
criteri di idoneita' si applicano  a  coloro  che  svolgono
funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione  o  di
riassicurazione.
    1-sexies. Gli organi  di  amministrazione  e  controllo
delle  imprese  di  assicurazione  o   di   riassicurazione
valutano l'idoneita' dei propri esponenti  e  l'adeguatezza
complessiva  dell'organo,  documentando  il   processo   di
analisi   e   motivando   opportunamente   l'esito    della
valutazione. In  caso  di  specifiche  e  limitate  carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del  comma  1-quater,
lettera c),  i  medesimi  organi  possono  adottare  misure
necessarie a colmarle. La valutazione riguarda  altresi'  i
titolari delle funzioni fondamentali.
    2. Il difetto di idoneita', iniziale o  sopravvenuto  o
la  violazione  al  cumulo  degli  incarichi  determina  la
decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata  dall'organo  di
appartenenza entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
sono componenti di un organo la valutazione e la  pronuncia
della decadenza  sono  effettuate  dall'organo  che  li  ha
nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.
    2-bis. L'IVASS, secondo modalita'  e  termini  da  esso
stabiliti, anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
gravanti sui soggetti vigilati,  valuta  l'idoneita'  degli
esponenti  e  il  rispetto  dei  limiti  al  cumulo   degli
incarichi  e  l'idoneita'  dei  titolari   delle   funzioni
fondamentali  tenendo  conto  anche  dell'analisi  compiuta
dalle imprese e delle eventuali misure  adottate  ai  sensi
del  comma  1-sexies.  In  caso  di  difetto  o  violazione
pronuncia la decadenza dalla carica.
    3. Nel caso di difetto dei  requisiti  di  indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi  2
e 2-bis.
    4.  Il  regolamento  di  cui  ai   commi   1-quater   e
1-quinquies  stabilisce  le   cause   che   comportano   la
sospensione temporanea dalla carica e  la  sua  durata.  La
sospensione e' dichiarata con  le  modalita'  indicate  nel
comma 2.».

Note al comma 123
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   41,   del
decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo:
    «Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione  delle
attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici).  -
1.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  necessari  a
seguito degli eventi sismici del 2016 e  2017  previsti  ai
successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e
46, e' stanziata la somma di  1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
    2.  Al  fine  di   permettere   l'accelerazione   delle
attivita' di ricostruzione a seguito degli  eventi  sismici
del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
Fondo da ripartire con una dotazione di  461,5  milioni  di
euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
e 669,7 milioni di euro per  l'anno  2019.  L'utilizzo  del
fondo e' disposto con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta  del  Commissario
per  la  ricostruzione  ovvero  del  Dipartimento  di   cui
all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.
8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile
2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze  si  provvede  all'eventuale  rimodulazione   delle
risorse destinate annualmente  alle  finalita'  di  cui  al
comma  3,  nell'ambito   dello   stanziamento   complessivo
annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
    3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
      a) interventi di  ricostruzione  nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229:
        1)  per  il  finanziamento   delle   verifiche   di
vulnerabilita'   degli   edifici    scolastici    di    cui
dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, e per la conseguente  realizzazione  di
progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
        2)  per  il  finanziamento   delle   verifiche   di
vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e  per  la
conseguente  realizzazione  di  progetti  di  ripristino  e
adeguamento antisismico;
        3)  per  il  finanziamento  degli   interventi   di
ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
      b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico
1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006,  diversi  da
quelli di cui alla lettera a):
        1)  per  il  finanziamento   delle   verifiche   di
vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei  Comuni
delle zone a rischio sismico 1, diversi da  quelli  di  cui
alla lettera a) e per i relativi progetti  di  adeguamento.
Il  Dipartimento   di   cui   all'articolo   18   bis   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita', previa intesa con il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
interventi  di  cui  al  presente  comma  con  quelli  gia'
previsti a legislazione vigente;
        2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici
privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento  di
cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, provvede alle relative attivita'.
      c)  incentivare  piani  sperimentali  per  la  difesa
sismica degli edifici pubblici attraverso il  finanziamento
di dieci cantieri pilota per un importo fino a  25  milioni
di  euro  per  l'anno  2017.   Il   Dipartimento   di   cui
all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio  2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile  2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'.
    4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a  50
milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2018  e  2019,  puo'  essere  destinata
all'acquisto e manutenzione dei  mezzi  occorrenti  per  le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'  di
impiego e la ripartizione delle risorse.
    4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma
2, fino a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2017  al  2019,  puo'  essere  destinata  con  le  medesime
modalita'   all'Istituto   nazionale   di    geofisica    e
vulcanologia per le attivita'  di  sorveglianza  sismica  e
vulcanica sul territorio nazionale.».