art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
    
Note al comma 162
     -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   24,   del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
(Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici)  come  modificato  dalla
presente legge:
    «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo
sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli   impegni
internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di
bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema
pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa
previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'
dei seguenti principi e criteri:
      a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e
intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
      b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
della vita lavorativa;
      c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle
variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
    2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
    3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
      a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
      b) "pensione anticipata",  conseguita  esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
    4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
flessibilita'.
    5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148.
    6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
seguito indicati:
      a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122;
      b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
      c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
      d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
    7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente
rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole ", ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,"   sono
soppresse.
    8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
    9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli
adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo
periodo del presente comma. L'articolo  5  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
    10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e  con  riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione  anticipata  e'  consentito  se  risulta  maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e  10  mesi  per  gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento
pensionistico decorre trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di
maturazione dei requisiti  contributivi  di  cui  al  primo
periodo. Con riferimento ai soggetti  la  cui  pensione  e'
liquidata  a  carico  della  Cassa  per  le   pensioni   ai
dipendenti degli Enti locali (CPDEL) , della Cassa  per  le
pensioni ai sanitari (CPS), della  Cassa  per  le  pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari  parificate
(CPI)  e  della  Cassa  per  le  pensioni  agli   ufficiali
giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  ed   ai
coadiutori  (CPUG)  il  trattamento  pensionistico  decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
contributivi di cui al primo periodo  se  gli  stessi  sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro  mesi
dalla data di maturazione dei  medesimi  requisiti  se  gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre  2025,  trascorsi
cinque  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei   medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31  dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data  di  maturazione  dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il  31
dicembre  2027  e  trascorsi  nove  mesi  dalla   data   di
maturazione dei  medesimi  requisiti  se  gli  stessi  sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
    11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.
335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In
occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
    12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
      a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo  3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
anagrafica";
      b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
      c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
    13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente  comma.  A
partire dalla medesima data i riferimenti al  triennio,  di
cui  al  comma   12-ter   dell'articolo   12   del   citato
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
al biennio. Con riferimento agli  adeguamenti  biennali  di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa  al  biennio  di  riferimento  e'
computata in misura pari alla differenza tra la  media  dei
valori registrati nei singoli anni del biennio  medesimo  e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente  dal
1° gennaio 2021, in  riferimento  al  quale  la  variazione
della speranza di vita relativa  al  biennio  2017-2018  e'
computata,  ai  fini  dell'adeguamento  dei  requisiti   di
accesso al pensionamento, in misura  pari  alla  differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il  valore  registrato  nell'anno  2016.  Gli   adeguamenti
biennali di cui al primo periodo  del  presente  comma  non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi  adeguamenti  non  sono  effettuati  nel   caso   di
diminuzione della speranza di vita relativa al  biennio  di
riferimento, computata  ai  sensi  del  terzo  periodo  del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o  di
adeguamenti successivi.
    14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
dicembre 2011:
      a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
      b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
per effetto di accordi  collettivi  stipulati  entro  il  4
dicembre 2011;
      c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
      d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
volontaria della contribuzione;
      e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
      e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
modificazioni;
      e-ter) ai lavoratori che, nel corso  dell'anno  2011,
risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
    15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
al regime delle decorrenze disciplinato  dall'articolo  12,
comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012  trovano  comunque
applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
presente articolo.
    15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
sostitutive della medesima:
      a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
      b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
anni.
    16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento
triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal   1°   gennaio   2013   lo   stesso   coefficiente   di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,
della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
    17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1  della  legge  4  novembre
2010, n. 183, all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21
aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      al comma 5, le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
      al comma 4, la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
      al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
        "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'
di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero  di
giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
          a) sono incrementati rispettivamente di due  anni
e di  due  unita'  per  coloro  che  svolgono  le  predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
          b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
72 a 77.";
        al comma 7 le  parole  "comma  6"  sono  sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
    17-bis.
    18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre
1999, n. 488.
    19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2
febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
    20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165  (294),  anche  se   aventi   effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
    21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
    22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
raggiungere il livello del 24 per cento.
    23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
    24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
      a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
relative gestioni;
      b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
cento.
    25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
      a) nella misura del 100 per cento per  i  trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo
superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e
inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
limite maggiorato;
      b) nella misura del 40 per cento  per  i  trattamenti
pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
limite maggiorato;
      c) nella misura del 20 per cento  per  i  trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
limite maggiorato;
      d) nella misura del 10 per cento  per  i  trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
limite maggiorato;
      e)   non   e'   riconosciuta   per   i    trattamenti
pensionistici complessivamente superiori  a  sei  volte  il
trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
    25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013  come  determinata  dal
comma 25, con  riguardo  ai  trattamenti  pensionistici  di
importo complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
      a) negli anni 2014 e 2015 nella  misura  del  20  per
cento;
      b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
    25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
base della normativa vigente.
    26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
predetto Fondo.
    27-bis. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
    28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
settore della previdenza.
    29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
vigente.
    30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
reddito e della formazione continua.
    31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
tassazione separata di cui  all'articolo  19  del  medesimo
TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (295), le  disposizioni  di  cui  al  presente
comma si applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai
compensi  il  cui  diritto  alla  percezione  e'  sorto   a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
    31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
"e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".»

Note al comma 163
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   17   del
decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni) come modificato dalla presente legge:
    «Art. 17 (Abrogazione incrementi eta' pensionabile  per
effetto  dell'aumento  della  speranza  di   vita   per   i
lavoratori precoci). - 1. Per i  soggetti  che  maturano  i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  11
dicembre 2016, n. 232,  non  trovano  applicazione  dal  1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti  di
cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.  232
del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla  decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data
di maturazione dei requisiti stessi e, con  riferimento  ai
soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della  Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali  (CPDEL)  ,
della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa
per le pensioni  agli  insegnanti  di  asilo  e  di  scuole
elementari parificate (CPI) e della Cassa per  le  pensioni
agli  ufficiali   giudiziari,   agli   aiutanti   ufficiali
giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) ,  i  medesimi  soggetti
conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di  maturazione
dei predetti requisiti  contributivi  se  gli  stessi  sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro  mesi
dalla data di maturazione dei  medesimi  requisiti  se  gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre  2025,  trascorsi
cinque  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei   medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31  dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data  di  maturazione  dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il  31
dicembre  2027  e  trascorsi  nove  mesi  dalla   data   di
maturazione dei  medesimi  requisiti  se  gli  stessi  sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,
della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31  milioni
di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di  euro  per  l'anno
2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno  2023,
118,1 milioni di euro per l'anno  2024,  164,5  milioni  di
euro per l'anno 2025, 203,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

Note al comma 165
    - Il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  riportato  nelle
note al comma 162.
    - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
    «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
materia di personale). - 1. - 4. Omissis
    5.  L'articolo  24,  comma  4,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in  legge
22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i
lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  il
limite  ordinamentale,  previsto  dai  singoli  settori  di
appartenenza per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  e
vigente alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge
stesso, non e'  modificato  dall'elevazione  dei  requisiti
anagrafici  previsti  per  la  pensione  di   vecchiaia   e
costituisce  il  limite  non  superabile,  se  non  per  il
trattenimento in servizio o per consentire  all'interessato
di conseguire la prima decorrenza utile della pensione  ove
essa  non  sia  immediata,  al  raggiungimento  del   quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro  o
di impiego se il  lavoratore  ha  conseguito,  a  qualsiasi
titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
    Omissis.»

Note al comma 166
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
(Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
pubblica):
    «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
di illeciti edilizi) - 1.  Al  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
      a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre  2004"  e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
      b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  "30
giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre 2005";
      c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
    2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
abbiano dettato una diversa disciplina.
    3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
modificazioni, e' abrogato.
    4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
    5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»

Note al comma 168
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18,   del
decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  recante
misure  urgenti  per  il  sostegno  a   famiglie,   lavoro,
occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale:
    «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
Fondo aree sottoutilizzate:
      a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
CIPE alla formazione;
      b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
strategiche per la mobilita';
      b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
    2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
    3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
    3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6-quater   del
decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
cui al comma 3 del presente articolo.
    4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
disposizioni di cui all'articolo 20.
    4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma  1,  le  parole:  "d'intesa  con"  sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
      b) al comma 12  sono  premesse  le  seguenti  parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
      c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
        "12-bis. Per  il  tempestivo  avvio  di  interventi
prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano".
    4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
    4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
i seguenti periodi: "Alla  gestione  ordinaria  si  applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
carico del piano di rientro".
    4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
comma 4-quater del presente articolo.
    4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
seguente:
      "7-bis.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2009,   la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del  codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella  misura
dello 0,5 per cento alle finalita'  di  cui  alla  medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
presente articolo".
    4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  "dei  servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163".
    4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite  le
seguenti: "e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,".»
    - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni
per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
    «Art. 44 (Disposizioni  finali  e  transitorie).  -  1.
Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente   decreto   si   applicano   ai   trattamenti   di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data  di
entrata in vigore.
    2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola  parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
    3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto.
    4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,  si
applicano  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
    5.
    6. Per l'anno  2015  le  regioni  e  province  autonome
possono  disporre  la  concessione   dei   trattamenti   di
integrazione salariale e di mobilita', anche in  deroga  ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto  2014,  n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse  attribuite,  ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota
disponendo l'integrale copertura  degli  oneri  connessi  a
carico  delle  finanze  regionali  ovvero   delle   risorse
assegnate alla regione dell'ambito  di  piani  o  programmi
coerenti  con   la   specifica   destinazione,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti  trattamenti  non  possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
    6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione
salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di
rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori
devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza
del termine di durata della concessione o  dalla  data  del
provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al
precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni
2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'
oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome.
    6-ter. Per i trattamenti di integrazione  salariale  in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento  diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso  termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o  la  richiesta
di  rimborso.  Trascorso  inutilmente  tale   termine,   il
pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
    7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro  5.286.187  per  l'anno
2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
imprese del settore del call-center.
    8. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto  proposte  di  valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla  loro
ricollocazione.
    9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427,",  sono
aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,".
    10. All'articolo 37, comma 8, della  legge  n.  88  del
1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427," sono inserite
le  seguenti:  "e  al  decreto  legislativo   adottato   in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,".
    11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,  comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
      a)  al  primo  periodo,  le  parole   "sottoposte   a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31  maggio  1965,
n. 575, e successive modificazioni." sono sostituite  dalle
seguenti: "che, ai sensi della legge  31  maggio  1965,  n.
575,  e  successive  modificazioni,  siano   sottoposte   a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata  emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state  adottate  le  misure  di  cui  all'articolo  32  del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";
      b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "A
tale fine  l'amministratore  dei  beni  nominato  ai  sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto  coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo  al
curatore, al  liquidatore  e  al  commissario  nominati  in
relazione alle procedure concorsuali.".
    Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del  1991,  come  modificato  dal
presente comma, e' altresi' destinato per l'anno  2015,  in
via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso  articolo  3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni  di
euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo   sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
    11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
    11-ter. Per  fronteggiare,  nel  biennio  2022-2023,  i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta'  economica,  ai  datori  di   lavoro   di   cui
all'articolo  20  che  non  possono   piu'   ricorrere   ai
trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di  150
milioni  di  euro   per   l'anno   2023,   un   trattamento
straordinario di integrazione salariale per un  massimo  di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31  dicembre  2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
spesa  di  cui  al  primo  periodo.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del  predetto  limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande.
    11-quater.
    11-quinquies.   Per   fronteggiare,   nell'anno   2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai  datori
di lavoro di cui  all'articolo  10  che  non  possono  piu'
ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
per esaurimento dei limiti di  durata  nell'utilizzo  delle
relative  prestazioni  e'  riconosciuto,  in  deroga   agli
articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022, un trattamento ordinario  di  integrazione
salariale per un massimo  di  ventisei  settimane  fruibili
fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede  al  monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande.
    11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni
di particolare difficolta' economica, ai datori  di  lavoro
che occupano fino a 15 dipendenti di cui  ai  codici  Ateco
indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel
campo di applicazione degli articoli 26, 29 e  40  che  non
possono  piu'   ricorrere   all'assegno   di   integrazione
salariale   per   esaurimento   dei   limiti   di    durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni  e'  riconosciuto,
in deroga agli articoli 4, 29,  comma  3-bis  e  30,  comma
1-bis, nel limite di spesa di  77,5  milioni  di  euro  per
l'anno  2022,  un  ulteriore  trattamento  di  integrazione
salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
31 dicembre  2022.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo  periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande.
    11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione  delle
risorse disponibili, limitatamente all'anno  2022,  qualora
all'esito  dell'attivita'  di  monitoraggio  ivi   prevista
dovessero emergere economie rispetto alle  somme  stanziate
in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le  predette
risorse tra le misure di  cui  ai  citati  commi  11-ter  e
11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e l'importo  complessivo  di  300
milioni di euro per l'anno 2022.»

Note al comma 169
    - Il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
     - La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a  favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle  acque
interne) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  5  aprile
1958, n. 83.

Note al comma 170
    - Il testo dell'articolo 44, del decreto legislativo 14
settembre  2015,  n.  148,  recante  disposizioni  per   il
riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  e'  riportato  nelle
note al comma 168.
    - Il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  53-ter,   del
decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo:
    «Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per  i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  44,  comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
come ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014,  del  trattamento  di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
complessa,  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.»

Note al comma 171
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
legislativo 18  maggio  2018,  n.  72  (Tutela  del  lavoro
nell'ambito  delle  imprese  sequestrate  e  confiscate  in
attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.
161):
    «Art. 1 (Sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro). - 1.  Quando  non  sia  possibile  il  ricorso  ai
trattamenti previsti dal decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148,  per  superamento  dei  limiti  soggettivi  e
oggettivi ivi previsti o per difetto  delle  condizioni  di
applicabilita',  per  gli  anni  2018,  2019  e  2020,   ai
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto,
dipendenti da aziende sequestrate e  confiscate  sottoposte
ad  amministrazione  giudiziaria  per  le  quali  e'  stato
approvato  il  programma  di  prosecuzione  o  di   ripresa
dell'attivita'  di  cui   all'articolo   41   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  fino  alla  loro
assegnazione o destinazione,  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  concede,  nel   rispetto   dello
specifico limite di spesa come definito dal decreto di  cui
all'articolo 7, comma 2, su  richiesta  dell'amministratore
giudiziario,  previa  autorizzazione  scritta  del  giudice
delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito,
pari   al   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi
nel triennio. Per i  periodi  di  sospensione  o  riduzione
dell'orario di lavoro per i quali e' ammesso il trattamento
di sostegno al reddito  e'  riconosciuta  la  contribuzione
figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario  specifica  i
nominativi  dei  lavoratori  per  i   quali   richiede   il
riconoscimento del trattamento.
    2. Il trattamento di cui al comma 1 e'  concesso  anche
ai lavoratori dipendenti per i quali il  datore  di  lavoro
non ha adempiuto in tutto  o  in  parte  agli  obblighi  in
materia di lavoro e legislazione sociale, il  cui  rapporto
di lavoro e' riconosciuto con il  decreto  di  approvazione
del programma di prosecuzione o di  ripresa  dell'attivita'
di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.  159  del
2011  o  con  altri  provvedimenti  anche  precedenti   del
tribunale o del giudice delegato.
    3. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in  via
provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario  e
previa  autorizzazione  scritta  del  giudice  delegato   a
decorrere dal provvedimento emesso ai  sensi  dell'articolo
41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n.  159  del
2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando  la
richiesta non e' reiterata dall'amministratore  giudiziario
dopo l'approvazione del  programma  di  prosecuzione  o  di
ripresa  dell'attivita'  di  cui  all'articolo  41,   comma
1-sexies, del medesimo decreto legislativo.
    4.  L'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
criminalita' organizzata puo' richiedere,  per  le  imprese
poste sotto la propria gestione, il trattamento di  cui  al
comma 1, previo nulla osta del giudice  delegato  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo  n.  159
del 2011.
    5. Il trattamento di cui al comma  1  non  puo'  essere
richiesto per:
      a) i lavoratori indagati, imputati o  condannati  per
il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati  ai
sensi dell'articolo  416-bis.1,  primo  comma,  del  codice
penale o per reati ad essi connessi;
      b) il proposto, il coniuge del proposto  o  la  parte
dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone  con
essi conviventi ove risulti che il rapporto di  lavoro  sia
fittizio o che gli stessi si siano  concretamente  ingeriti
nella gestione dell'azienda;
      c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato
alla gestione  dell'azienda  prima  del  sequestro  e  fino
all'esecuzione di esso.
    6. Il trattamento di cui al comma  1  cessa  di  essere
corrisposto nel momento in cui le condizioni di  esclusione
di cui al comma 5 si realizzano ed e' revocato, con effetto
retroattivo,  quando   tali   condizioni   sono   accertate
successivamente.
    7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
politiche  sociali,  di  concerto  con  i  Ministri   dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della giustizia,  da  emanarsi  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  definite  le  modalita'   applicative   del
presente articolo.»
     - Il testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 172
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   44   del
decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,
recante disposizioni urgenti per la citta'  di  Genova,  la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture  e  dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e
le altre emergenze:
    «Art. 44  (Trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per le imprese in crisi). -  1.  In  deroga  agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per gli anni 2019 e  2020,  puo'  essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi  complessivi,
previo accordo stipulato  in  sede  governativa  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
presenza del Ministero dello  sviluppo  economico  e  della
Regione  interessata,  il  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale   per   crisi   aziendale   qualora
l'azienda abbia cessato o cessi  l'attivita'  produttiva  e
sussistano concrete prospettive di cessione  dell'attivita'
con conseguente riassorbimento  occupazionale,  secondo  le
disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonche'   in
alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
dell'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, e  non  utilizzate,  anche  in  via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di  euro  per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.  Per
l'anno 2020, fermo restando  il  limite  complessivo  delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata  una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da  stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di  cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento  e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita'  finanziaria  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale e  nell'accordo  e'
indicato  il  relativo  onere  finanziario.  Al  fine   del
monitoraggio della  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
trasmessi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa
relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.  Qualora  dal
monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto   o   sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere  stipulati
altri accordi.
    1-bis. In  via  eccezionale  al  fine  di  sostenere  i
lavoratori nella  fase  di  ripresa  delle  attivita'  dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una  proroga  di  sei  mesi,  previo  ulteriore
accordo  da  stipulare  in  sede  governativa   presso   il
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  la
partecipazione del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
della Regione  interessata,  per  le  aziende  che  abbiano
particolare rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni,  necessarie  al  suo   completamento   e   per   la
salvaguardia  occupazionale,  abbiano  incontrato  fasi  di
particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente  comma  si
provvede a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di  euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per  l'anno  2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
    - Il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 173
    -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
    «Art. 1-bis  (Integrazione  del  trattamento  di  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  per  dipendenti  del
gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare  il  trattamento
economico dei dipendenti impiegati presso gli  stabilimenti
produttivi del gruppo  ILVA  per  i  quali  sia  avviato  o
prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla  cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata,  anche
ai fini della  formazione  professionale  per  la  gestione
delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di  euro,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da  effettuare  nell'anno  2017,  di  una  quota  di
corrispondente importo delle disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E'  corrispondentemente
ridotta di 24 milioni  di  euro  la  quota  di  risorse  da
destinare, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4-bis,  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   alla
gestione a stralcio separata  istituita  nell'ambito  dello
stesso  Fondo  di  rotazione  per   essere   destinata   al
finanziamento di iniziative  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali.»
    - Il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 174
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-2024),  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1.-128. Omissis
    129. La disposizione di  cui  all'articolo  22-bis  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,   n.   148,   e'
ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024  nel
limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro  per
l'anno 2022, 100 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  100
milioni di euro per l'anno 2024. Gli  oneri  derivanti  dal
primo periodo del presente comma, pari  a  130  milioni  di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e
50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al  comma
122.
    Omissis.»
    - Il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 175
    - Si riporta il testo degli articoli 4, 22, 24 e 25 del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia  di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
    «Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e   quello
straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
superare la durata massima complessiva di  24  mesi  in  un
quinquennio   mobile,   fatto   salvo    quanto    previsto
all'articolo 22, comma 5.
    2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento   ordinario   e   quello    straordinario    di
integrazione  salariale  non  possono  superare  la  durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.»
    «Art.  22.  (Durata).  -   1.   Per   la   causale   di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna  unita'  produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
    2.  Per  la  causale  di   crisi   aziendale   di   cui
all'articolo 21, comma 1, lettera  b),  e  relativamente  a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di  12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
    3. Per la causale di contratto di solidarieta'  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettera  c),  e  relativamente  a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
mesi, anche continuativi, in un  quinquennio  mobile.  Alle
condizioni previste dal comma 5,  la  durata  massima  puo'
raggiungere 36 mesi, anche  continuativi,  nel  quinquennio
mobile.
    4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale,  possono  essere  autorizzate  sospensioni   del
lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
    5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all'articolo 4, comma 1, la durata  dei  trattamenti
per la causale di contratto di solidarieta' viene computata
nella misura della meta' per la parte non  eccedente  i  24
mesi e per intero per la parte eccedente.
    6. La disposizione di cui al comma  5  non  si  applica
alle imprese edili e affini.»
    «Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa  che
intende  richiedere   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per le causali di  cui  all'articolo
21, comma 1, lettere a), e  b),  e'  tenuta  a  comunicare,
direttamente o tramite l'associazione  imprenditoriale  cui
aderisce  o   conferisce   mandato,   alle   rappresentanze
sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
rappresentative  a   livello   nazionale,   le   cause   di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e  la  durata  prevedibile,  il   numero   dei   lavoratori
interessati.
    2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al  comma  1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa,  ai  fini  della  convocazione  delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione  del
territorio di riferimento, qualora  l'intervento  richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola  regione,  o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  qualora
l'intervento riguardi unita'  produttive  ubicate  in  piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede,  comunque,  il
parere delle regioni interessate.
    3.  Costituiscono  oggetto  dell'esame   congiunto   da
tenersi anche in via telematica il programma che  l'impresa
intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei
lavoratori interessati  alla  sospensione  o  riduzione  di
orario e delle ragioni che rendono  non  praticabili  forme
alternative di riduzioni di orario,  nonche'  delle  misure
previste per  la  gestione  delle  eventuali  eccedenze  di
personale,  i  criteri  di   scelta   dei   lavoratori   da
sospendere, che devono essere coerenti con le  ragioni  per
le quali e' richiesto l'intervento, e  le  modalita'  della
rotazione    tra    i    lavoratori    o     le     ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di  meccanismi
di rotazione.
    4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
da imprese edili e affini, le  parti  devono  espressamente
dichiarare  la  non  percorribilita'   della   causale   di
contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma  1,
lettera c).
    5. L'intera procedura di consultazione, attivata  dalla
richiesta di esame  congiunto,  si  esaurisce  entro  i  25
giorni successivi a quello in  cui  e'  stata  avanzata  la
richiesta  medesima,  ridotti  a  10  per  le  imprese  che
occupano fino a 50 dipendenti.
    6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle  modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.»
    «Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
di trattamento straordinario di integrazione  salariale  e'
presentata entro sette giorni  dalla  data  di  conclusione
della procedura di consultazione sindacale o dalla data  di
stipula  dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo   al
ricorso all'intervento e deve essere corredata  dell'elenco
nominativo dei lavoratori interessati dalle  sospensioni  o
riduzioni  di  orario.  Tali  informazioni   sono   inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
    2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
    3. In caso di presentazione tardiva della  domanda,  il
trattamento decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla
presentazione della domanda medesima.
    4. Qualora dalla omessa o tardiva  presentazione  della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
percepita.
    5.  La   domanda   di   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
presentata in unica soluzione contestualmente al  Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  alle  Direzioni
territoriali  del  lavoro  competenti  per  territorio.  La
concessione del predetto trattamento  avviene  con  decreto
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
l'intero   periodo   richiesto.   Fatte   salve   eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si  rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al  secondo
periodo e' adottato entro  90  giorni  dalla  presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
    6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti  per
territorio,  nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione
dell'intervento di integrazione salariale,  procedono  alle
verifiche  finalizzate   all'accertamento   degli   impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa  al
competente  ufficio  ministeriale  entro  30  giorni  dalla
conclusione dell'intervento straordinario  di  integrazione
salariale autorizzato. Nel  caso  in  cui  dalla  relazione
ispettiva emerga il mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in
parte,   del   programma   presentato   dall'impresa,    il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90  giorni  con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
    7.  L'impresa,  sentite  le  rappresentanze   sindacali
aziendali o la  rappresentanza  sindacale  unitaria,  o  in
mancanza le articolazioni territoriali  delle  associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
nazionale, puo' chiedere una  modifica  del  programma  nel
corso del suo svolgimento.».

Note al comma 176
    - Il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e' riportato nelle note al comma 168.

Note al comma 177
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 355. Con riferimento ai nati a decorrere dal
1º gennaio 2016, per il pagamento di  rette  relative  alla
frequenza di asili nido pubblici  e  privati,  nonche'  per
l'introduzione di  forme  di  supporto  presso  la  propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre  anni,
affetti da gravi  patologie  croniche,  e'  attribuito,  un
buono  di  importo  pari  a  1.000  euro  su  base   annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e  2018,
elevato a 1.500 euro su base annua  a  decorrere  dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al  primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013, e di  1.000  euro  per  i  nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino  a  40.000  euro;
l'importo del buono spettante a  decorrere  dall'anno  2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  il  30  settembre  2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo
periodo del presente  comma.  Con  riferimento  ai  nati  a
decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei  familiari  con
un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai  sensi
dell'articolo 7 del medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia  gia'
presente almeno un figlio di eta' inferiore ai dieci  anni,
l'incremento del buono di cui al secondo periodo e' elevato
a 2.100 euro. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore
richiedente, previa presentazione di idonea  documentazione
attestante  l'iscrizione  e  il  pagamento  della  retta  a
strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi
tre periodi del presente comma e' riconosciuto  nel  limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530  milioni  di
euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno  2022,
552 milioni di euro per l'anno 2023, 563  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno  2025,  585
milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 609 milioni di euro  per  l'anno  2028  e  621
milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2029.  Con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro con delega in  materia  di  politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite, entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   le
disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del   presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei  maggiori  oneri
derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma
inviando relazioni mensili alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente  comma,  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti,
anche in via  prospettica,  rispetto  al  limite  di  spesa
programmato, l'INPS non prende in esame  ulteriori  domande
finalizzate ad usufruire del beneficio di cui  al  presente
comma. Il  beneficio  di  cui  al  presente  comma  non  e'
cumulabile con  la  detrazione  prevista  dall'articolo  1,
comma  335,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008,  n.
203; il beneficio di cui al presente comma non e'  altresi'
fruibile contestualmente con il beneficio di cui  ai  commi
356 e 357 del presente articolo.»

Note al comma 178
    - Il testo dell'articolo 1, comma 355, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
triennio 2017-2019) e' riportato nelle note al comma 177.

Note al comma 179
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
della maternita' e della paternita'), come modificato dalla
presente legge:
    «Art. 34 (Trattamento economico e normativo). - 1.  Per
i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino
al dodicesimo anno di vita del figlio, a  ciascun  genitore
lavoratore  spetta  per   tre   mesi,   non   trasferibili,
un'indennita' pari al  30  per  cento  della  retribuzione,
elevata, in alternativa  tra  i  genitori,  per  la  durata
massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di  vita
del  bambino,  alla  misura   dell'80   per   cento   della
retribuzione nel limite massimo di un mese  e  alla  misura
del 60 per cento della retribuzione nel limite  massimo  di
un ulteriore mese, elevata all'80 per  cento  per  il  solo
anno  2024.  I  genitori   hanno   altresi'   diritto,   in
alternativa tra loro, ad un ulteriore  periodo  di  congedo
della durata complessiva di tre mesi, per  i  quali  spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione.  Nel
caso  vi  sia  un  solo  genitore,   allo   stesso   spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della  retribuzione  per
un  periodo  massimo  di  nove  mesi.  Qualora  sia   stato
disposto, ai  sensi  dell'articolo  337-quater  del  Codice
civile, l'affidamento  esclusivo  del  figlio  ad  un  solo
genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva  anche  la
fruizione    del    congedo    indennizzato    riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale.  L'indennita'  e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.
    2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di
cui  all'articolo  33  e'  dovuta  alle  lavoratrici  e  ai
lavoratori  un'indennita'  pari  al  30  per  cento   della
retribuzione.
    3.  Per  i  periodi  di  congedo   parentale   di   cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto  a  quanto  previsto  ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita  del
bambino,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5  volte  l'importo  del
trattamento minimo di pensione a carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i
criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
l'integrazione al minimo.
    4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di  cui
all'articolo 22, comma 2.
    5.  I  periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
nell'anzianita' di servizio e non comportano  riduzione  di
ferie,   riposi,   tredicesima   mensilita'   o   gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
all'effettiva   presenza   in   servizio,   salvo    quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
    6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
6 e 7.»
    - Il Capo III e IV, del decreto  legislativo  26  marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita', a norma dell'articolo 15 della  legge  8  marzo
2000,  n.  53),  trattano  rispettivamente  di  congedo  di
maternita' e congedo di paternita'.

Note al comma 183
    - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo
unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito pubblico):
    «Art.  3  (Emissione  e  gestione).  -  1.  Nel  limite
annualmente  stabilito  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  di  previsione  dello  Stato,  il   Ministro   e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad  emanare  decreti
cornice che consentano al Tesoro:
      a) di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul
mercato  interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e
strumenti  finanziari  a  breve,  medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua  determinazione,  la  durata,  l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
altra caratteristica e modalita', ivi compresa la  facolta'
di stipulare convenzioni con  la  Banca  d'Italia,  con  le
societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato  e  con
intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
competente  e  la  legge  applicabile  nelle   controversie
derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
      b)  di  disporre,  per  promuovere  l'efficienza  dei
mercati finanziari, l'emissione temporanea di  tranches  di
prestiti vigenti attraverso il  ricorso  ad  operazioni  di
pronti contro termine od altre in  uso  nei  mercati;  tali
operazioni,   in   considerazione   del   loro    carattere
transitorio, non modificano  la  consistenza  dei  relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di  un  apposito
conto  di  tesoreria;  i  conseguenti  effetti   finanziari
vengono imputati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
ovvero gravano sugli oneri del debito  fluttuante.  Con  le
stesse modalita' si provvede sul mercato  interbancario  ad
operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui  alla
lettera a);
      b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti
vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di  titoli
di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
contro termine o  altre  in  uso  nei  mercati  finanziari,
finalizzate  a  promuovere  l'efficienza  dei  medesimi.  I
titoli emessi per essere  destinati  al  detto  portafoglio
concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito
con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
soltanto nel momento in  cui  sono  collocati  sul  mercato
mediante le suddette operazioni. Al portafoglio  attivo  si
applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5;
      c) di procedere, ai fini della  ristrutturazione  del
debito pubblico interno ed estero, al  rimborso  anticipato
dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni  di
scambio nonche' a sostituzione  tra  diverse  tipologie  di
titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei  mercati
finanziari internazionali.
    1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi  di
garanzia  bilaterale  in  relazione  alle   operazioni   in
strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli  di
Stato di  Paesi  dell'area  dell'euro  denominati  in  euro
oppure  da  disponibilita'   liquide   gestite   attraverso
movimentazioni di conti  di  tesoreria  o  di  altri  conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti  e
depositi, di titoli o liquidita',  intestati  al  Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione
delle garanzie si applicano le  disposizioni  del  comma  6
dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le
modalita' applicative del presente comma.
    2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei  decreti
del Ministro puo' derogare alle norme  di  contabilita'  di
Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati  nel
comma 1.»

Note al comma 184
    - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento  concernente   la
revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  19
del 24 gennaio 2014.
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
recante disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e
il consolidamento dei conti pubblici:
    «Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la  concessione  di
agevolazioni  fiscali   e   benefici   assistenziali,   con
destinazione  dei  relativi   risparmi   a   favore   delle
famiglie). - 1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
assistenziale che, a decorrere dal  1º  gennaio  2013,  non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione  del  nuovo  modello  di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE,  attuative  del
decreto di cui al  periodo  precedente,  sono  abrogati  il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  7  maggio  1999,  n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  definite  le  modalita'   con   cui   viene
rafforzato  il  sistema  dei  controlli  dell'ISEE,   anche
attraverso la condivisione degli archivi  cui  accedono  la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici  e  prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate,  condizionate   all'ISEE,   attraverso   l'invio
telematico all'INPS, da parte  degli  enti  erogatori,  nel
rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
beneficiari e sulle prestazioni  concesse.  Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione  del  presente  articolo  a  favore   del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati  al  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  di  politiche
sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  a
determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione.»

Note al comma 185
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
legislativo  29  dicembre   2021,   n.   230   (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli  a  carico,  in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
    «Art. 6 (Modalita' di presentazione  della  domanda  ed
erogazione  del  beneficio).  -  1.  La  domanda   per   il
riconoscimento  dell'assegno  di  cui  all'articolo  1   e'
presentata, annualmente, a  decorrere  dal  1°  gennaio  di
ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese
di marzo dell'anno di presentazione della domanda e  quello
di febbraio dell'anno successivo. La domanda e'  presentata
in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152,
secondo le modalita' indicate dall'INPS  sul  proprio  sito
istituzionale entro venti giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto.
    2. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  4  e  5,  la
domanda di cui al comma 1  e'  presentata  da  un  genitore
ovvero da  chi  esercita  la  responsabilita'  genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in  cui  e'
presentata entro il 30  giugno  dell'anno  di  riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo  anno.  Ferma  restando  la   decorrenza,   l'INPS
provvede  al  riconoscimento  dell'assegno  entro  sessanta
giorni dalla domanda.
    3. Nel caso di nuove  nascite  in  corso  di  fruizione
dell'assegno, la  modifica  alla  composizione  del  nucleo
familiare e' comunicata con apposita  procedura  telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti  di  patronato  di  cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152  entro  centoventi  giorni
dalla  nascita  del  nuovo   figlio,   con   riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
    4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato  al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in  pari
misura  tra  coloro  che  esercitano   la   responsabilita'
genitoriale. In caso di  affidamento  esclusivo,  l'assegno
spetta, in mancanza di accordo,  al  genitore  affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario  ai  sensi
della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   l'assegno   e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del  tutelato  ovvero
del minore in affido familiare.
    5. I figli maggiorenni di cui  all'articolo  2  possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
    6. L'erogazione  avviene  mediante  accredito  su  IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato,  fatto  salvo  quanto
previsto  all'articolo  7  in  caso  di  nuclei   familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
    7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno,  si  fa  riferimento  all'ISEE  in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
    8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7,  comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per  l'anno  2023,  18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni  di  euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno  2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0  milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al  monitoraggio  dei  relativi  oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e  comunica  mensilmente  i  risultati  di  tale
attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche
sociali, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero
dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese
successivo al periodo di monitoraggio,  la  rendicontazione
degli oneri, anche a carattere prospettico,  relativi  alle
domande accolte.»

Note al comma 186
    - Si riporta il testo dell'articolo  127,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309
(Testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
    «Art. 127 ( (Legge 26 giugno  1990,  n.  162,  art.  32,
commi 1 e 2) Fondo nazionale di  intervento  per  la  lotta
alla  droga).  -  1.  Il  decreto  del  Ministro   per   la
solidarieta' sociale di  cui  all'articolo  59,  comma  46,
della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  in   sede   di
ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata  al  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al
finanziamento  dei  progetti  triennali  finalizzati   alla
prevenzione  e  al  recupero  dalle   tossicodipendenze   e
dall'alcoldipendenza  correlata,   secondo   le   modalita'
stabilite dal presente articolo.  Le  dotazioni  del  Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate
ai sensi del presente comma non possono essere inferiori  a
quelle dell'anno precedente,  salvo  in  presenza  di  dati
statistici inequivocabili che  documentino  la  diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
    2. La quota del Fondo nazionale di  intervento  per  la
lotta alla droga di cui al comma  1  e'  ripartita  tra  le
regioni  in  misura  pari  al  75  per  cento   delle   sue
disponibilita'. Alla ripartizione si  provvede  annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero  degli  abitanti  e
della diffusione delle tossicodipendenze,  sulla  base  dei
dati  raccolti  dall'Osservatorio  permanente,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7.
    3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali,  gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le  organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e  loro  consorzi,
possono presentare alle regioni progetti  finalizzati  alla
prevenzione  e  al  recupero  dalle   tossicodipendenze   e
dall'alcoldipendenza   correlata   e    al    reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da  finanziare  a  valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
    4. Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge  8  giugno  1990,  n.
142, nonche' le organizzazioni rappresentative  degli  enti
ausiliari, delle organizzazioni del  volontariato  e  delle
cooperative  sociali  che  operano  sul  territorio,   come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per  la  presentazione  delle  domande,
nonche' la procedura per la erogazione  dei  finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica  dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del  danno  nei  quali  siano
utilizzati i farmaci  sostitutivi.  Le  regioni  provvedono
altresi' ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per  la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati  ai  sensi
del  presente  testo  unico,   anche   ai   fini   previsti
dall'articolo 131.
    5. Il 25  per  cento  delle  disponibilita'  del  Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato  al  finanziamento
dei progetti finalizzati alla  prevenzione  e  al  recupero
dalle tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza  correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per gli  affari  sociali,  d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,  della
difesa, della pubblica  istruzione,  della  sanita'  e  del
lavoro e  della  previdenza  sociale  (186)  .  I  progetti
presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
      a)  alla  promozione  di  programmi  sperimentali  di
prevenzione sul territorio nazionale;
      b)    alla    realizzazione    di    iniziative    di
razionalizzazione  dei  sistemi   di   rilevazione   e   di
valutazione dei dati;
      c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con  le
iniziative assunte dall'Unione europea;
      d) allo sviluppo di iniziative di informazione  e  di
sensibilizzazione;
      e) alla  formazione  del  personale  nei  settori  di
specifica competenza;
      f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
      g) al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni
centrali e locali.
    6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
connesse ai progetti di  cui  al  comma  5  possono  essere
disposte le visite  ispettive  previste  dall'articolo  65,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29, e successive modificazioni.
    7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,  previo  parere  delle   commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, e la  Consulta  degli  esperti  e  degli  operatori
sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti  i  criteri
generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti
di cui al  comma  3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le
seguenti finalita':
      a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e  terziaria,  compresi
quelli volti alla riduzione del danno  purche'  finalizzati
al recupero psicofisico della persona;
      b) promozione di progetti personalizzati adeguati  al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
      c) diffusione sul territorio  di  servizi  sociali  e
sanitari di primo intervento, come le unita' di  strada,  i
servizi a bassa soglia ed i  servizi  di  consulenza  e  di
orientamento telefonico;
      d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli  interventi  e  dei  risultati  relativi  al
recupero dei tossicodipendenti;
      e)  in  particolare,  trasferimento  dei   dati   tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di  ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici   e
amministrazioni centrali;
      f)  trasferimento  e  trasmissione  dei  dati  tra  i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza  a
livello regionale;
      g)  realizzazione  coordinata  di  programmi   e   di
progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
correlata,  orientati  alla   strutturazione   di   sistemi
territoriali di intervento a rete;
      h) educazione alla salute.
    8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del  comma  7
non possono prevedere la  somministrazione  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e  II  di
cui all'articolo 14 e delle  sostanze  non  inserite  nella
Farmacopea ufficiale,  fatto  salvo  l'uso  dei  medicinali
oppioidi prescrivibili.
    9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il  Ministro
per  la  solidarieta'   sociale,   promuove,   sentite   le
competenti  commissioni  parlamentari,  l'elaborazione   di
linee guida per la verifica dei progetti di  riduzione  del
danno di cui al comma 7, lettera a).
    10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti  di
cui al comma 4 e  all'impegno  contabile  delle  quote  del
Fondo nazionale di cui al comma 1  ad  esse  assegnate,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    11. Per l'esame  istruttorio  dei  progetti  presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al  Comitato  nazionale  di
coordinamento per l'azione  antidroga,  e'  istituita,  con
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
commissione presieduta da un  esperto  o  da  un  dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi  della  prevenzione  e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
psicologico,    sociale,    sociologico,     riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione  e'  preposto  un  funzionario
della carriera direttiva dei  ruoli  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.  Gli  oneri  per  il  funzionamento
della commissione sono valutati in  euro  103.291,98  (lire
200 milioni) annui.
    12. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Comitato
nazionale di  coordinamento  per  l'azione  antidroga  sono
disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle  decisioni  del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per gli affari  sociali  attraverso
un'apposita  conferenza  dei   dirigenti   generali   delle
amministrazioni interessate, disciplinata con  il  medesimo
decreto.»

Note al comma 187
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  105-bis,  del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
    «Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per  le
donne vittime di violenza). - 1. Al  fine  di  contenere  i
gravi   effetti   economici,    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  in  particolare  per  quanto
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita',
nonche' di favorire, attraverso  l'indipendenza  economica,
percorsi  di  autonomia  e  di  emancipazione  delle  donne
vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo  di
cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni  di  euro
per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai  sensi  del  primo
periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la  famiglia,  di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281.
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del  presente
decreto.»
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
contrasto all'evasione fiscale):
    «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al  fine  di  promuovere  e
realizzare interventi per  la  tutela  della  famiglia,  in
tutte  le   sue   componenti   e   le   sue   problematiche
generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
«Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale  e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
    2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla
formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale  e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
    3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
"Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2007.»
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
    «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
Stato-regioni.
    2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
Ministro dell'interno.»

Note al comma 188
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   26-bis   del
decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
    «Art.  26-bis  (Implementazione  dei  centri   per   il
recupero  degli  uomini  autori  di  violenza).  -  1.   In
considerazione dell'estensione del fenomeno della  violenza
di   genere    anche    in    conseguenza    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela
dalla violenza di genere e la prevenzione  della  stessa  e
specificamente per contrastare tale fenomeno  favorendo  il
recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo  per  le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',  di
cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a
decorrere  dall'anno  2020.  Le   predette   risorse   sono
destinate, nel limite di spesa autorizzato,  esclusivamente
all'istituzione  e   al   potenziamento   dei   centri   di
riabilitazione per uomini maltrattanti.
    2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a 1 milione di euro  a  decorrere  dall'anno
2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114,
comma 4, del presente decreto.»
    - Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale)
e' riportato nelle note al comma 187.

Note al comma 189
    - Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale)
e' riportato nelle note al comma 187.
     -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5-bis,   del
decreto-legge  14  agosto  2013,   n.93,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge   15   ottobre   2013,   n.119
(Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
protezione civile e di commissariamento delle province):
    «Art. 5-bis (Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le
case-rifugio). - 1. Al fine di  dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente
decreto, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e
alle pari opportunita', di cui all'articolo  19,  comma  3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 61, comma 22,  del  decreto-legge
25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e a 10 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
      a) della programmazione regionale e degli  interventi
gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti
delle donne;
      b) del numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e
privati gia' esistenti in ogni regione;
      c) del numero delle case-rifugio pubbliche e  private
gia' esistenti in ogni regione;
      d) della necessita' di riequilibrare la presenza  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
    3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
      a) enti locali, in forma singola o associata;
      b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in
materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una
metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
donne, con personale specificamente formato;
      c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
    4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono
violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi
specialistici.
    5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento
adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli
operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure
professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio
promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della
violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a
livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione
degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle
case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
    6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di
riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a
valere sulle risorse medesime.
    7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi
del presente articolo.»

Note al comma 190
    - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
novembre 2023, n.168 (Disposizioni per il  contrasto  della
violenza sulle donne e della violenza domestica):
    «Art. 6 (Iniziative formative in materia  di  contrasto
della violenza sulle donne e della violenza  domestica).  -
1. In conformita'  agli  obiettivi  della  Convenzione  del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta  contro  la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11  maggio  2011,  ratificata  ai  sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita',  anche  con  il
supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio
sul fenomeno della violenza nei  confronti  delle  donne  e
sulla    violenza    domestica,     sentita     l'assemblea
dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in
materia  di   formazione   degli   operatori   di   polizia
dall'articolo  5  della  legge  19  luglio  2019,  n.   69,
predispone  apposite  linee  guida  nazionali  al  fine  di
orientare  una  formazione  adeguata   e   omogenea   degli
operatori che a diverso titolo entrano in contatto  con  le
donne vittime di violenza.
    2. Nella definizione delle linee  programmatiche  sulla
formazione  proposte   annualmente   dal   Ministro   della
giustizia alla  Scuola  superiore  della  magistratura,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo  30
gennaio 2006, n. 26,  sono  inserite  iniziative  formative
specifiche in materia di  contrasto  della  violenza  sulle
donne e della violenza domestica.»
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
decreto-legge  14  agosto  2013,   n.93,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge   15   ottobre   2013,   n.119
(Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
protezione civile e di commissariamento delle province):
    «Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la  violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   o   l'Autorita'
politica  delegata  per   le   pari   opportunita',   anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate,  delle
associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
violenza  e  dei  centri  antiviolenza,  e  adotta,  previa
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un
Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, di seguito  denominato
"Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con  gli
obiettivi della Convenzione del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
maggio 2011 e ratificata ai sensi  della  legge  27  giugno
2013, n. 77.
    2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
omogenee sul territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di  cui  al
comma 3:
      a) prevenire il fenomeno  della  violenza  contro  le
donne  attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando  la  consapevolezza  degli
uomini e dei ragazzi nel  processo  di  eliminazione  della
violenza contro le donne e nella  soluzione  dei  conflitti
nei rapporti interpersonali;
      b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
genere e, in particolare,  della  figura  femminile,  anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
parte degli operatori medesimi;
      c) promuovere un'adeguata  formazione  del  personale
della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
tematica nei libri di testo;
      d) potenziare le forme di assistenza  e  di  sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro  figli  attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
assistenza alle donne vittime di violenza;
      e)   garantire   la   formazione    di    tutte    le
professionalita' che  entrano  in  contatto  con  fatti  di
violenza di genere o con atti persecutori;
      f) accrescere la protezione delle vittime  attraverso
il  rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le
istituzioni coinvolte;
      g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione,  in  tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate  su  metodologie
consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
recidiva;
      h)   prevedere    una    raccolta    strutturata    e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale,  dei
dati del fenomeno, ivi compreso il  censimento  dei  centri
antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
banche di dati gia' esistenti;
      i) prevedere specifiche azioni positive  che  tengano
anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
      l) definire un sistema strutturato di governance  tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
reti locali e sul territorio.
    2-bis. Al fine di definire un  sistema  strutturato  di
governance tra tutti i livelli di governo,  sono  istituiti
presso il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina  di  regia
interistituzionale e un  Osservatorio  sul  fenomeno  della
violenza  nei  confronti  delle  donne  e  sulla   violenza
domestica. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  delegata
per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
il funzionamento e  i  compiti  della  Cabina  di  regia  e
dell'Osservatorio di cui al primo  periodo.  Ai  componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui  al  primo
periodo  non  spettano  compensi,  gettoni   di   presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
    3. Per il finanziamento del  Piano,  il  Fondo  per  le
politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  di
cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni  di  euro
per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'   politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e  regionale  previste  dal  Piano,  fatte  salve
quelle  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  presente
articolo. Le risorse destinate alle  azioni  a  titolarita'
regionale  ai  sensi  del  presente  comma  sono  ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica  delegata  per  le  pari
opportunita',  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, con  il  medesimo
provvedimento di cui al comma  2  dell'articolo  5-bis  del
presente decreto.
    4.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
    5.»
    - Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale)
e' riportato nelle note al comma 187.

Note al comma 191
    - Il testo dell'articolo 105-bis, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante  misure  urgenti  in
materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  e'  riportato  nelle  note  al
comma 187.