art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
    
Note al comma 252
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici  e  umanitari
della crisi ucraina):
    «Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione  dei  mutui
agrari).  -  1.  Al  fine  di  sostenere   la   continuita'
produttiva  delle   imprese   agricole,   della   pesca   e
dell'acquacoltura, in forma individuale  o  societaria,  le
esposizioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  concesse  dalle  banche  e  dagli  altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito e  destinate
a finanziare le attivita' delle imprese  medesime,  possono
essere  rinegoziate  e  ristrutturate  per  un  periodo  di
rimborso fino a venticinque anni.
    2.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite   dal
regolamento (UE) n. 1408/2013, della  Commissione,  del  18
dicembre 2013 e dal regolamento  (UE)  n.  717/2014,  della
Commissione del 27 giugno 2014,  relativi  all'applicazione
degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione Europea agli aiuti  "de  minimis"  nei  settori
agricolo e della pesca e dell'acquacoltura,  le  operazioni
di rinegoziazione e ristrutturazione  di  cui  al  comma  1
possono essere assistite dalla  garanzia  gratuita  fornita
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) ai sensi dell'articolo  17,  comma  2  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle
predette garanzie e' autorizzata, in favore  di  ISMEA,  la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede,  quanto  a
10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  515
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a  10  milioni
di     euro,     mediante     corrispondente      riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
    3-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  dopo
l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
2009, n. 33, e' inserito il seguente:
    «Art.  8-quinquies.1  (Ulteriori  disposizioni  per  la
rateizzazione in materia  di  debiti  relativi  alle  quote
latte). - 1. Successivamente  all'iscrizione  a  ruolo,  il
produttore interessato puo'  presentare  all'AGEA,  per  il
tramite   dell'Agenzia   delle   entrate-Riscossione,    la
richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater,  a
pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da
parte della stessa Agenzia, del primo atto  di  riscossione
utile,  inclusi  quelli   della   procedura   cautelare   o
esecutiva, eventualmente intrapresa.
    2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al
comma  1,   soltanto   se   tempestiva,   l'Agenzia   delle
entrate-Riscossione:
      a) sospende immediatamente ogni ulteriore  iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
      b) trasmette in via telematica  la  predetta  istanza
all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi  alla
data della relativa ricezione.
    3.  L'AGEA,  mediante  posta  elettronica   certificata
ovvero mediante raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
comunica al produttore l'esito dell'esame  della  richiesta
di rateizzazione e:
      a) in caso di accoglimento,  il  produttore  rinuncia
espressamente  ad  ogni  azione  giudiziaria  eventualmente
pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
e ordinari e sono sospese  le  procedure  di  recupero  per
compensazione. In tal  caso,  la  stessa  AGEA  dispone  la
sospensione della riscossione  con  proprio  provvedimento,
trasmesso      telematicamente      all'Agenzia       delle
entrate-Riscossione;
      b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in
via telematica all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  per
la ripresa dell'attivita' di riscossione coattiva.
    4. Il pagamento delle rate e'  effettuato  direttamente
all'AGEA,  che  provvede,   con   cadenza   annuale,   alle
conseguenti  operazioni  di   regolazione   contabile   con
l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione.  Tale  pagamento  e'
effettuato dal produttore con  le  modalita'  indicate  nel
provvedimento di accoglimento.
    5. Il versamento della prima rata, comunicato  mediante
posta elettronica certificata dall'AGEA  all'Agenzia  delle
entrate-Riscossione,  determina  la   cancellazione   delle
cautele iscritte e l'estinzione delle  procedure  esecutive
precedentemente avviate.
    6.  Il  mancato  versamento  anche  di  una  sola  rata
comporta la decadenza dal beneficio della  rateizzazione  e
la revoca della sospensione della  riscossione,  comunicata
in   via    telematica    dall'AGEA    all'Agenzia    delle
entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto
a  ruolo  ancora  dovuto,  previa   immediata   regolazione
contabile ai sensi  del  comma  4,  e'  automaticamente  ed
immediatamente  riscuotibile  in  unica   soluzione,   sono
riprese le procedure di recupero  per  compensazione  e  le
somme eventualmente corrisposte al produttore  in  costanza
di rateizzazione sono iscritte a registro debitori  sino  a
concorrenza del debito residuo.
    7.  Restano   ferme   le   disposizioni   dell'articolo
8-quinquies del presente decreto  e  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602».
    3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  hanno
ricevuto  la  notifica  di  un  atto   dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione possono esercitare la facolta'  di  cui
all'articolo 8-quinquies.1 del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente
articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni  dalla
stessa data.
    3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista  dai
commi 3-bis e 3-ter  resta  subordinata  all'assenso  della
Commissione  europea   nell'ambito   delle   procedure   di
adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018  nella  causa
C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio
della decorrenza dei predetti termini.».
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.   225
(Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
finanziamento di esigenze indifferibili):
    «Art. 13 (Rifinanziamento Fondo PMI  e  misure  per  il
microcredito,   per   la   promozione   e    lo    sviluppo
dell'agroalimentare  nonche'  in   materia   di   contratti
dell'ISMEA). - 1. La dotazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
incrementata di  895  milioni  di  euro  per  l'anno  2016.
Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a
valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale
"Imprese e  competitivita'  2014-2020"  a  titolarita'  del
Ministero dello sviluppo economico.
    1-bis. Al fine di garantire  un'adeguata  qualita'  dei
servizi  ausiliari  di  assistenza   e   monitoraggio   del
microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso  all'apposita
sezione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese  di  cui  al  comma  7-bis  dell'articolo  39   del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
nonche' al fine di  garantire  la  verifica  qualitativa  e
quantitativa  dei  servizi  effettivamente  prestati,  come
previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e'
istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito,  che
ne cura la tenuta  e  l'aggiornamento,  l'elenco  nazionale
obbligatorio degli  operatori  in  servizi  non  finanziari
ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.
Sono iscritti  nell'elenco  i  soggetti  che  possiedono  i
requisiti  minimi  stabiliti  dall'Ente  nazionale  per  il
microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente
stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco e'
pubblicato  nel  sito  internet   istituzionale   dell'Ente
nazionale per il microcredito ed e' accessibile all'utenza.
L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i  soggetti
che  prestano  servizi  ausiliari  per   finanziamenti   di
microcredito gia' concessi e in via di ammortamento,  fatta
salva la successiva verifica  del  possesso  dei  requisiti
minimi stabiliti ai  sensi  del  secondo  periodo.  Per  le
finalita' previste dal presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa annua di euro 300.000  a  decorrere  dall'anno  2016.
All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero dello sviluppo economico.
    1-ter. L'Ente nazionale per il  microcredito  trasmette
semestralmente alla Banca d'Italia un  rapporto  contenente
informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei
servizi ausiliari  obbligatori  da  parte  degli  operatori
iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di
assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi  operatori,
anche  a  fini  di  supporto  dell'attivita'  di  vigilanza
esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che  si  avvale
delle valutazioni effettuate  dall'Ente  nazionale  per  il
microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito  svolge,
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attivita'
di  formazione,   supporto   nell'attuazione   di   modelli
operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti
nell'elenco. Le modalita' attuative del comma 1-bis  e  del
presente  comma  sono  definite  mediante   un   protocollo
d'intesa sottoscritto  dalla  Banca  d'Italia  e  dall'Ente
nazionale per il microcredito entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto.
    2. Al fine  di  favorire  l'accesso  al  credito  delle
imprese agricole, e' autorizzata la spesa di 30 milioni  di
euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per  la  concessione
da  parte  del  medesimo  Istituto  di  garanzie  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa  a  titolo
gratuito nei  limiti  previsti  dai  regolamenti  (UE)  nn.
717/2014,  1407/2013  e  1408/2013  della   Commissione   e
successive modifiche e integrazioni.
    2-bis. Al fine di  favorire  la  copertura  dei  rischi
climatici e di mercato da parte delle imprese  agricole,  a
valere sulle risorse finanziarie previste per i  contributi
di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, e con le modalita' ivi  previste,  una  quota
fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e'  destinata  ai
contributi sui premi assicurativi per polizze innovative  a
copertura del rischio inerente alla variabilita' del ricavo
aziendale nel settore del grano.
    3. All'articolo 2,  comma  132,  primo  periodo,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
le   parole:   «che   operano   nella   trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli» sono  sostituite
dalle   seguenti:   «che    operano    nella    produzione,
trasformazione   e   commercializzazione    dei    prodotti
agricoli».
    4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n.  154,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA
e'  autorizzato  ad  utilizzare  le  risorse  residue   per
l'attuazione del regime di aiuti di  cui  all'articolo  66,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
    4-bis.   Con   riferimento   ai   contratti   stipulati
dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del  codice  civile,
l'Istituto,  nella  persona  di   un   suo   rappresentante
autorizzato ai sensi di legge, puo' rilasciare dinnanzi  ad
un  notaio,  in  base  alle  risultanze   delle   scritture
contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore
relativo al pagamento delle rate,  tale  da  integrare  gli
estremi  della  risoluzione  di   diritto   dei   contratti
medesimi.  Il  processo  verbale  notarile,  nel  quale  e'
recepita tale attestazione,  costituisce  titolo  esecutivo
per il rilascio dell'immobile  oggetto  del  contratto,  ai
sensi dell'articolo 608 del  codice  di  procedura  civile,
nonche'  titolo  per  ottenere  l'annotazione,   ai   sensi
dell'articolo  2655  del  codice  civile,  dell'intervenuta
risoluzione   a   margine    della    trascrizione    della
compravendita ai sensi del citato articolo 1523.  L'imposta
di registro per il predetto processo  verbale  notarile  e'
dovuta in misura fissa.
    4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio  1965,  n.
590, le parole: «acquistati dalla Cassa per  la  formazione
della proprieta' contadina» sono sostituite dalle seguenti:
«acquistati o  venduti  dall'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
    4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA e'
effettuata  tramite  procedura  competitiva   ad   evidenza
pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione
di interesse all'acquisto a  seguito  di  avviso  pubblico,
anche  mediante  il   ricorso   agli   strumenti   di   cui
all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero,
in caso di  esito  infruttuoso  della  predetta  procedura,
tramite trattativa privata. In caso  di  aggiudicazione  da
parte di giovani imprenditori  agricoli  e'  consentito  il
pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale,  ai
sensi dell'articolo  2817  del  codice  civile.  L'Istituto
utilizza le risorse  derivanti  dalle  vendite  di  cui  al
presente comma esclusivamente per interventi a  favore  dei
giovani imprenditori agricoli.
    4-quinquies.    Le    iscrizioni     o     trascrizioni
pregiudizievoli sui terreni  di  proprieta'  dell'ISMEA  in
favore dei creditori del compratore ai sensi  dell'articolo
1523 del codice civile sono da considerarsi  nulle  e  sono
cancellate  dalla  competente  conservatoria  dei  registri
immobiliari su semplice  richiesta  dell'Istituto  e  senza
oneri per lo stesso.
    4-sexies.  Gli  oneri  a  qualsiasi  titolo  dovuti  ai
consorzi  di  bonifica,  con  riferimento  alle  proprieta'
vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523  del  codice
civile, non possono essere richiesti all'Istituto,  neanche
a titolo  solidale,  intendendosi  obbligato  al  pagamento
esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.».

Note al comma 253
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   43,   del
decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
    «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e  di  sviluppo  d'impresa).  -  1.  Per
favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di  progetti  di  sviluppo  di  impresa  rilevanti  per  il
rafforzamento della struttura  produttiva  del  Paese,  con
particolare riferimento  alle  aree  del  Mezzogiorno,  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
      a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,   le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
all'agevolazione;
      b) affidare, con le modalita' stabilite  da  apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
funzionali all'investimento privato;
      c) stabilire le  modalita'  di  cooperazione  con  le
Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
funzionali all'investimento privato;
      d) disciplinare una procedura accelerata che  preveda
la possibilita' per l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A.  di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico  l'indizione
di conferenze  di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
predetta conferenza;
      e) le agevolazioni di  cui  al  presente  comma  sono
cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
    2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
effetto degli investimenti realizzati.
    3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
dotazione del Fondo.
    4. Per l'utilizzo del Fondo  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
    5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
articolo.
    6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, e dell'articolo 6, commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del
decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
n. 35 del 2005.
    7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
    7-bis. Il termine di cui  all'articolo  1,  comma  862,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».

Note al comma 255
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
(Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
autonomie locali):
    «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
    1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
    1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
comma 1.
    1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
    2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
alla Corte dei conti.».

Note al comma 256
    - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  recante  disposizioni  urgenti
per il rilancio dell'economia:
    «Art.  2  (Finanziamenti  per   l'acquisto   di   nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
e  medie  imprese).  -  1.  Al  fine   di   accrescere   la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole   e   medie   imprese,   come   individuate   dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6  maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e  ai  contributi  a
tasso  agevolato  per  gli  investimenti,  anche   mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi   di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
    2. I finanziamenti di cui al  comma  1  sono  concessi,
entro  il  31  dicembre  2016,   dalle   banche   e   dagli
intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli  altri
intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  statutariamente
operano  nei  confronti  delle  piccole  e  medie  imprese,
purche' garantiti da banche aderenti  alla  convenzione  di
cui al comma 7,  a  valere  su  un  plafond  di  provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo  3,  comma
4-bis,  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
    3. I finanziamenti di  cui  al  comma  1  hanno  durata
massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
superiore  a  4  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal
decreto di cui al comma 5.
    4. Alle imprese di cui al comma 1  il  Ministero  dello
sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni
prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione
dell'investimento,  in  piu'  quote  determinate   con   il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di  importo  non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel  rispetto  della  disciplina
comunitaria   applicabile   e,   comunque,    nei    limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  8,  secondo
periodo.
    5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
cui al comma 2.
    6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere
assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
garanzie del citato Fondo.
    7.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
prestiti  S.p.A.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
in particolare:
      a) delle condizioni e  dei  criteri  di  attribuzione
alle banche e agli intermediari  di  cui  al  comma  2  del
plafond di provvista di cui  al  comma  2,  anche  mediante
meccanismi  premiali  che  favoriscano  il  piu'   efficace
utilizzo delle risorse;
      b) dei contratti tipo di finanziamento e di  cessione
del credito in  garanzia  per  l'utilizzo  da  parte  delle
banche e  degli  intermediari  di  cui  al  comma  2  della
provvista di cui al comma 2;
      c) delle attivita'  informative,  di  monitoraggio  e
rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
    8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
    8-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
del settore della pesca.
    8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si  provvede  a  valere  su  di  un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n.  134.  Alla  predetta  contabilita'
sono versate le risorse  stanziate  dal  comma  8,  secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'.».

Note al comma 257
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   23   del
decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
    «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). -  1.  Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
aree territoriali del Paese.
    2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito  Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto   dei   vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi  e  interventi  con  un  impatto
significativo  in  ambito  nazionale  sulla  competitivita'
dell'apparato produttivo,  con  particolare  riguardo  alle
seguenti finalita':
      a) la promozione di progetti di ricerca,  sviluppo  e
innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
sviluppo  delle  imprese,  ad  eccezione  dei  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i  settori  del
petrolio, del carbone e del gas naturale;
      b) il rafforzamento della  struttura  produttiva,  il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
programma;
      c) la promozione della presenza internazionale  delle
imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
      c-bis) interventi in favore di imprese  in  crisi  di
grande dimensione;
      c-bis) la definizione e  l'attuazione  dei  piani  di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
criminalita' organizzata;
      c-ter)    interventi    diretti    a    salvaguardare
l'occupazione e  a  dare  continuita'  all'esercizio  delle
attivita' imprenditoriali.
    3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
2009, n. 102.
    3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
precedenti.
    3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
    3-quater. Per le finalita' di cui al comma  2,  lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui   titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o  in  affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  sulla  base  di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico sono stabiliti,  nel  rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'erogazione  e  il  rimborso
dei predetti finanziamenti.
    4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
    5.
    6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
    7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 11 del presente articolo.
    8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
    9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
    10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
    11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge.
    12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Note al comma 260
    - Il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce il programma InvestEU  e  che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 marzo 2021, n. L 107.
    - Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 25  giugno  2015,  relativo  al  Fondo
europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di
consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti  di
investimento europei e che modifica i regolamenti  (UE)  n.
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo  europeo  per  gli
investimenti strategici, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  1°
luglio 2015, n. L 169.

Note al comma 267
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
processuali):
    «Art.  1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno   alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
S.p.A.  concede  fino  al  30  giugno  2022  garanzie,   in
conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
    1-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
applicano, in quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di
crediti con o  senza  garanzia  di  solvenza  prestata  dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche  e  a  intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  I
limiti di importo del prestito di cui al comma  2,  lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui  al
comma  2,  lettera  d),  sono  riferiti   all'importo   del
corrispettivo  pagato  al  cedente  per  la  cessione   dei
crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti  integrativi  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui al presente  comma.  La  procedura  e  la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente  comma  sono  ulteriormente  specificate
dalla SACE S.p.A.
    1-ter. Dalle  garanzie  per  finanziamenti  di  cui  al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
dell'articolo  2359  del  codice   civile,   una   societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
fini fiscali, ovvero che sono controllate,  direttamente  o
indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile, da una societa' residente  in  un  Paese  o  in  un
territorio non cooperativo a  fini  fiscali.  Per  Paesi  o
territori non cooperativi a fini fiscali  si  intendono  le
giurisdizioni individuate nell'allegato  I  alla  lista  UE
delle  giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che  il  soggetto  non  residente  svolge
un'attivita' economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di
personale, attrezzature,  attivi  e  locali.  Ai  fini  del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
    2.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
      a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno 2022,
per finanziamenti di durata non superiore a 6  anni  ovvero
al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis),
con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
preammortamento di durata fino a 36 mesi;
      a-bis)  previa  notifica   e   autorizzazione   della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1  e  1-bis.1  del  presente  decreto  e'
innalzata  a  10  anni.  Su   richiesta   delle   parti   i
finanziamenti aventi una durata non  superiore  a  6  anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli  1  e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima  di  10  anni  o  sostituiti  con  nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a  10  anni  ai  sensi
della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni  annuali
dovute  dalle  imprese   per   il   rilascio   ovvero   per
l'estensione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto  e  la  durata  effettiva  delle  garanzie
medesime   saranno   determinate   in   conformita'    alla
Comunicazione della Commissione europea recante un  "Quadro
temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  previa
notifica e autorizzazione della Commissione  europea,  come
specificato sul piano procedurale  e  documentale  da  SACE
S.p.A.;
      b) al 31 dicembre  2019  l'impresa  beneficiaria  non
rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
finanziatore;
      b-bis) nella definizione del rapporto  tra  debito  e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  per  somministrazione,  forniture  e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
certificazioni  richiamate  al  citato  articolo  9,  comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse  mediante  l'apposita  piattaforma
elettronica;
      c) l'importo del prestito assistito da  garanzia  non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
        1) 25 per cento del  fatturato  annuo  dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
        2) il doppio dei costi del  personale  dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
legale dell'impresa;
      d)   la   garanzia,   in   concorso   paritetico    e
proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
percentuali:
        1) 90 per cento per imprese con non  piu'  di  5000
dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
miliardi di euro;
        2)  80  per  cento  per  imprese  con  valore   del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
        3) 70 per cento  per  le  imprese  col  valore  del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
      e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
rilascio della garanzia sono le seguenti:
        1) per i finanziamenti di piccole e  medie  imprese
sono corrisposti, in  rapporto  all'importo  garantito,  25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante  il
secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
quinto e sesto anno;
        2) per i finanziamenti  di  imprese  diverse  dalle
piccole e  medie  imprese  sono  corrisposti,  in  rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno,  200  punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
      f) la  garanzia  e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
mitigazione del rischio;
      g) la garanzia  copre  nuovi  finanziamenti  concessi
all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
      h) le commissioni devono essere limitate al  recupero
dei costi  e  il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla
garanzia deve essere inferiore al costo che  sarebbe  stato
richiesto  dal  soggetto  o  dai  soggetti   eroganti   per
operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
      i) l'impresa  che  beneficia  della  garanzia  assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
richiesta;
      l) l'impresa  che  beneficia  della  garanzia  assume
l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
accordi sindacali;
      m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad
esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
      n)  il  finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
      n-bis) il finanziamento di cui alla lettera  n)  deve
essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    3. Ai fini dell'individuazione del  limite  di  importo
garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
garanzia di  cui  al  presente  articolo  ovvero  da  altra
garanzia pubblica, gli importi di  detti  finanziamenti  si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero  il  medesimo
gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
di cui al comma 1, gli importi di  detti  finanziamenti  si
cumulano.
    4. Ai fini  dell'individuazione  della  percentuale  di
garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
ammortamento progressivo del finanziamento.
    5. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera  con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
SACE S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
dal presente articolo.
    6.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.A.,  fermo
quanto previsto dal comma 9:
      a)  l'impresa  interessata   all'erogazione   di   un
finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.A.  presenta  a  un
soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
      b) in  caso  di  esito  positivo  della  delibera  di
erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina  la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
garanzia;
      c) il soggetto finanziatore procede al  rilascio  del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
S.p.A.
    7. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.A.,  tenendo  in
considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
Italia:
      a) contributo allo sviluppo tecnologico;
      b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
rifornimenti;
      c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
strategiche;
      d) impatto sui livelli occupazionali  e  mercato  del
lavoro;
      e)  peso  specifico  nell'ambito   di   una   filiera
produttiva strategica.
    8. Con il decreto di cui  al  comma  7  possono  essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
profili di cui al comma 7.
    9. I soggetti  finanziatori  forniscono  un  rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza  e  le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.A.  ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
    10. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
commi da 1 a 9.
    11. In caso  di  modifiche  della  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
dello sviluppo economico.
    12. L'efficacia dei commi  da  1  a  9  e'  subordinata
all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
dell'Unione Europea.
    13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
assunte o da assumere da Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
(CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie,
anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima  perdita,   su
portafogli di finanziamenti concessi, in  qualsiasi  forma,
da banche e da altri soggetti abilitati  all'esercizio  del
credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
da  assicurare  la  concessione  da  parte   dei   soggetti
finanziatori   di   nuovi   finanziamenti    in    funzione
dell'ammontare  del  capitale  regolamentare  liberato  per
effetto delle garanzie  stesse.  La  garanzia  e'  a  prima
richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
    14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6,  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
    14-bis. Al fine di assicurare la necessaria  liquidita'
alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A.,  fino  al
30 giugno  2022,  concede  garanzie,  in  conformita'  alla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti  nel
presente  articolo,  in  favore  di   banche,   istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia  prestiti  obbligazionari  o  altri
titoli di debito emessi dalle suddette imprese  a  cui  sia
attribuita da parte di una primaria agenzia di  rating  una
classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
quelli assunti ai sensi del comma 1,  non  devono  superare
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
    14-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma
14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
mantenere una quota pari almeno al quindici per  cento  del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
    14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti,  la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
previsti.
    14-quinquies.  Alle  obbligazioni  della  SACE   S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
Italia. La  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
presente articolo. (12)
    14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui  ai  commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.,   tenendo    anche    in
considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
      a) contributo allo sviluppo tecnologico;
      b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
rifornimenti;
      c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
strategiche;
      d) impatto sui livelli occupazionali  e  sul  mercato
del lavoro;
      e) rilevanza specifica  nell'ambito  di  una  filiera
produttiva strategica.
    14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie  di  cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono  concesse,
alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai  maggiori  costi  derivanti  dagli  aumenti  dei  prezzi
dell'energia.».

Note al comma 269
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   64,   del
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
(Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale):
    «Art.  64  (Semplificazioni  per  il   rilascio   delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti  del  green
new deal). - 1. Le garanzie e  gli  interventi  di  cui  al
all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, possono riguardare, tenuto conto degli  indirizzi  che
il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno  e
conformemente  alla  Comunicazione  della  Commissione   al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  economico  e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640  dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
      a) progetti tesi ad agevolare  la  transizione  verso
un'economia pulita e  circolare  e  ad  integrare  i  cicli
produttivi  con  tecnologie  a  basse  emissioni   per   la
produzione di beni e servizi sostenibili;
      b) progetti tesi ad accelerare la  transizione  verso
una mobilita' sostenibile e intelligente,  con  particolare
riferimento a progetti volti  a  favorire  l'avvento  della
mobilita' multimodale automatizzata e  connessa,  idonei  a
ridurre  l'inquinamento   e   l'entita'   delle   emissioni
inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo   di   sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
    2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte  da  SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e,  per  gli  anni  successivi,  nei  limiti   di   impegno
assumibili fissati annualmente  dalla  legge  di  bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini  e  alle  condizioni  previsti  nella   convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
SACE  S.p.A.  e  approvata  con   delibera   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione   economica   da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
      a)  lo  svolgimento   da   parte   di   SACE   S.p.A.
dell'attivita'  istruttoria  delle  operazioni,  anche  con
riferimento  alla  selezione  e  alla   valutazione   delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di  cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione  ai
medesimi obiettivi;
      b) le procedure per  il  rilascio  delle  garanzie  e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.  anche
al fine di escludere  che  da  tali  garanzie  e  coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
      c) la gestione delle  fasi  successive  al  pagamento
dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
recupero dei crediti;
      d)  le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5  e  le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli  impegni  assunti   da   SACE   S.p.A.,   nonche'   la
remunerazione della garanzia stessa;
      e) ogni altra modalita' operativa rilevante  ai  fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
      f)  le  modalita'  con  cui  SACE  S.p.A.   riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e  delle  finanze
degli  esiti   della   rendicontazione   cui   i   soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di  SACE  S.p.A.,  ai
fini della verifica della permanenza  delle  condizioni  di
validita' ed efficacia della garanzia.
    3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A.  delle  garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
    4. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata  da  SACE  S.p.A.  con
gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
le medesime garanzie.
    5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono interamente  destinate  alla  copertura  delle
garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante  versamento
sull'apposito conto di  tesoreria  centrale,  istituito  ai
sensi dell'articolo  1,  comma  88,  terzo  periodo,  della
citata legge n. 160  del  2019.  Sul  medesimo  conto  sono
versati i premi riscossi da  SACE  S.p.A.  al  netto  delle
commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
svolte ai sensi del presente articolo  e  risultanti  dalla
contabilita' di SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio  all'esito
dell'approvazione   del   bilancio.   Per   gli    esercizi
successivi, le risorse del predetto  fondo  destinate  alla
copertura delle  garanzie  concesse  da  SACE  S.p.A.  sono
determinate con la legge  di  bilancio,  tenuto  conto  dei
limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
    5-bis.  All'articolo  1,  comma  86,  della  legge   27
dicembre  2019,  n.  160,  dopo  le  parole:  "partenariato
pubblico-privato"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  anche
realizzati con  l'intervento  di  universita'  e  organismi
privati di ricerca".
    6. All'articolo 1, comma 88, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole ", il primo dei quali da adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' individuato l'organismo competente  alla
selezione degli interventi coerenti con  le  finalita'  del
comma  86,  secondo  criteri  e  procedure  conformi   alle
migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti   i
possibili  interventi,  i  criteri,  le  modalita'   e   le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui  al  comma
86," sono soppresse;
      b) dopo le parole: "in quote di capitale  di  rischio
e/o di debito  di  cui  al  comma  87,"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e' stabilita".
    7. Per l'anno 2020, le  garanzie  di  cui  al  comma  1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato   interministeriale    per    la    programmazione
economica.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 88,  della
legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
    «Art. 1. - 1. - 87. Omissis
    88. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo  economico  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e  di
sostegno alla politica industriale  gestiti  dal  Ministero
dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in
quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al  comma
87, e' stabilita  la  ripartizione  dell'intervento  tra  i
diversi strumenti di supporto agli investimenti privati  di
cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche  al
fine di escludere che da tali interventi  possano  derivare
oneri non previsti in termini di indebitamento netto  delle
amministrazioni  pubbliche.  Per  le   attivita'   connesse
all'attuazione  dei   commi   86   e   87,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  operare  attraverso
societa' in house o attraverso il Gruppo  BEI  quale  banca
dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai
commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di  un  apposito
conto  corrente  di  tesoreria  centrale.   Le   specifiche
iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono
definite con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
dello sviluppo economico.
    Omissis.»

Note al comma 271
    - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  58,  legge  28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in  materia  ambientale
per  promuovere  misure  di  green   economy   e   per   il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali):
    «Art.  58  (Disposizioni  in  materia  ambientale   per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali). - 1.  A  decorrere
dall'anno 2016 e' istituito presso la Cassa conguaglio  per
il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, un Fondo di garanzia per  gli  interventi
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture  idriche,
ivi comprese le reti di fognatura e depurazione,  in  tutto
il territorio nazionale, e a garantire  un'adeguata  tutela
della   risorsa   idrica   e   dell'ambiente   secondo   le
prescrizioni dell'Unione europea  e  contenendo  gli  oneri
gravanti sulle tariffe. Il Fondo e' alimentato tramite  una
specifica componente  della  tariffa  del  servizio  idrico
integrato, da indicare  separatamente  in  bolletta,  volta
anche alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del  Fondo
medesimo,   determinata   dall'Autorita'   per    l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico  nel  rispetto  della
normativa vigente. Gli interventi  del  Fondo  di  garanzia
sono assistiti dalla garanzia dello Stato,  quale  garanzia
di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e  modalita'
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato  e'
inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione  del
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   ai   sensi
dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
    2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico,  da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, e successive modificazioni,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,  sono
definiti  gli  interventi  prioritari,  i  criteri   e   le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1  del
presente articolo, con priorita' di utilizzo delle relative
risorse per interventi gia'  pianificati  e  immediatamente
cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di  monitoraggio
e  verifica  del  rispetto  dei  principi  e  dei   criteri
contenuti nel decreto. I criteri di cui  al  primo  periodo
sono definiti tenendo  conto  dei  fabbisogni  del  settore
individuati  sulla  base  dei   piani   d'ambito   di   cui
all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e delle necessita' di tutela dell'ambiente e dei corpi
idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione  sociale
e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti  locali
e gli enti  d'ambito  a  una  programmazione  efficiente  e
razionale delle opere idriche necessarie.
    3. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico disciplina, con  proprio  provvedimento,  le
modalita' di gestione del Fondo di  cui  al  comma  1,  nel
rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di
cui al comma 2.
    4.   Al   fine   di   assicurare   la   trasparenza   e
l'accessibilita' alle informazioni concernenti le modalita'
di gestione del Fondo, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e  il  sistema  idrico  pubblica  nel  proprio  sito
istituzionale il provvedimento di cui al comma  3,  nonche'
lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018  e  bilancio  pluriennale
per il triennio 2018-2020):
    «Art. 1. - 1. - 515. Omissis
    516. Per la programmazione  e  la  realizzazione  degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche  al  fine
di  aumentare  la  resilienza   dei   sistemi   idrici   ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni  di  risorse
idriche, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, di  concerto  con  i  Ministri
della  transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, della  cultura  e  dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30
giugno 2022 e' adottato il Piano  nazionale  di  interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.  Il
Piano  nazionale  e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  con  le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di  avanzamento  degli  interventi,  come  risultante   dal
monitoraggio di cui al comma 524.  Il  Piano  nazionale  e'
attuato attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto
dello  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e   della
disponibilita'  delle  risorse  economiche,  approvati  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili,   sentiti   i   Ministri   della   transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   previa
acquisizione dell'intesa in sede di  Conferenza  unificata.
Eventuali   modifiche,   resesi   necessarie   nel    corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica.
    Omissis.»

Note al comma 272
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
decreto-legge  31  marzo  2023,  n.  35,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge   28   maggio   2023,   n.   58
(Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento
stabile tra la Sicilia e la Calabria):
    «Art. 3 (Riavvio delle attivita'  di  programmazione  e
progettazione  dell'opera).  -  1.  In  coerenza   con   la
qualificazione di cui  all'articolo  1,  comma  487,  della
legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  l'opera  e'  inserita
nell'Allegato infrastrutture del Documento  di  economia  e
finanza,  con  l'indicazione  del  costo   stimato,   delle
coperture finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,
ovvero  accordate  dai  soggetti  e  dalle  amministrazioni
pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.
    2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai  sensi
del  decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190,   ed
approvato dal Consiglio di amministrazione  della  societa'
concessionaria il 29  luglio  2011,  e'  integrato  da  una
relazione del progettista,  attestante  la  rispondenza  al
progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni  dettate
in sede  di  approvazione  dello  stesso,  con  particolare
riferimento   alla   compatibilita'   ambientale   e   alla
localizzazione dell'opera. Nella  relazione  sono  altresi'
indicate  le  ulteriori  prescrizioni  da  sviluppare   nel
progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
      a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di
cui al decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  17  gennaio  2018,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n.  8  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio  2018,   e   alle   conseguenti   modifiche   alla
modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;
      b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
      c) alle regole di progettazione specifiche di cui  ai
manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;
      d) alla compatibilita' ambientale;
      e) agli eventuali ulteriori  adeguamenti  progettuali
ritenuti indispensabili anche in  relazione  all'evoluzione
tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
      f)  alle  prove  sperimentali  richieste  dal  parere
espresso dal Comitato scientifico di  cui  all'articolo  4,
comma 6,  della  legge  17  dicembre  1971,  n.  1158,  sul
progetto   definitivo   approvato    dal    Consiglio    di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.
    3. La relazione di cui  al  comma  2,  corredata  degli
eventuali    elaborati    grafici    necessari    per    il
perfezionamento  del  procedimento  di   approvazione   del
progetto in relazione  alle  prescrizioni  contenute  nella
medesima, e' trasmessa per l'approvazione al  Consiglio  di
amministrazione della societa' concessionaria  che,  previo
parere del Comitato  scientifico  di  cui  all'articolo  4,
comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime  entro  i
successivi trenta giorni.
    4. All'esito del procedimento di cui  al  comma  3,  la
societa'  concessionaria   trasmette   tempestivamente   il
progetto definitivo e la relazione di cui  al  comma  2  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e
presiede una conferenza di servizi alla  quale  partecipano
le  amministrazioni  statali  e   gli   enti   territoriali
interessati dalla  realizzazione  dell'opera.  La  predetta
documentazione  e'  contestualmente  trasmessa,  unitamente
alla documentazione di cui all'articolo 23,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione  di
quella  prevista  dalla  lettera  g)  del  medesimo  comma,
all'autorita' competente,  ai  fini  della  valutazione  di
impatto ambientale, che  si  svolge  nei  tempi  e  con  le
modalita' di cui al comma 6 del presente articolo.
    5. La conferenza di cui al comma 4, primo  periodo,  ha
finalita'  istruttorie  e  a  essa  non  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Con la  convocazione  sono  altresi'
trasmessi gli atti  e  i  documenti  gia'  acquisiti  dalla
conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  conferenza
di  cui  al  comma  4,   primo   periodo,   acquisisce   le
osservazioni dei  soggetti  interessati,  nonche'  motivate
proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per  il
progetto o di varianti migliorative che non  modificano  la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
nel rispetto dei limiti di spesa  e  delle  caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati  in
sede di progetto preliminare e di progetto  definitivo.  Le
valutazioni  istruttorie  di  cui  al  terzo  periodo  sono
limitate  ai  contenuti   progettuali   interessati   dalle
prescrizioni di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo.  Sui
contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di
cui al comma  2,  secondo  periodo,  sono  fatte  salve  le
osservazioni, le proposte di adeguamento e le richieste  di
prescrizioni  o  varianti  migliorative   acquisite   nella
conferenza indetta ai sensi del citato decreto  legislativo
n. 190 del 2002, ferma  restando  la  possibilita'  per  le
amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano  gia'
espressi, di sottoporre alla conferenza di cui al comma  4,
primo periodo, le proprie  valutazioni  o  pareri  su  tali
contenuti.  Per  la  tutela  dei  beni  archeologici,  sono
acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi  alla
valutazione di assoggettabilita' alla  verifica  preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo  48,  comma
5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108.  La
conferenza si conclude nel  termine  di  cui  al  comma  6,
quinto  periodo,  decorso  il  quale  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e' in ogni caso  autorizzato
a procedere ai sensi del comma 7.
    6. Ai fini  della  valutazione  di  impatto  ambientale
l'autorita' competente provvede con le  modalita'  previste
per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo n. 152  del  2006.  La  valutazione  e'
limitata  ai  contenuti   progettuali   interessati   dalle
prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo.  La
valutazione  sugli  ulteriori  contenuti   progettuali   e'
limitata agli aspetti che non siano stati valutati o  siano
stati oggetto  di  valutazioni  negative  nel  procedimento
attivato sul  progetto  definitivo  redatto  ai  sensi  del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i  cui  effetti
sono fatti salvi. Nel corso del  procedimento,  l'autorita'
competente puo'  richiedere  una  sola  volta  integrazioni
documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione.  Il  procedimento  ha
rilevanza prioritaria rispetto ad ogni  altro  procedimento
di competenza dell'autorita' di cui al primo periodo ed  e'
in ogni caso concluso nel termine di novanta  giorni  dalla
ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione
sono trasmessi al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
    7. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
verifica la compatibilita'  delle  valutazioni  istruttorie
acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma  5
anche alla  luce  delle  risultanze  della  valutazione  di
impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette al Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
per l'approvazione i seguenti atti e documenti:
      a)  le   osservazioni,   richieste   e   prescrizioni
acquisite  nella   conferenza   di   servizi   e   ritenute
assentibili  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti;
      b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito  del
procedimento di valutazione di impatto ambientale;
      c) il progetto definitivo e la relazione  di  cui  al
comma 2;
      d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo
2, comma 8;
      e)  la  relazione  istruttoria  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  che  indichi  l'integrale
copertura   finanziaria   dei   costi   di    realizzazione
dell'intervento.
    8. L'approvazione  richiesta  ai  sensi  del  comma  7,
adottata con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
componenti    il    CIPESS,    sostituisce    ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
consente  la  realizzazione   e,   per   gli   insediamenti
produttivi  strategici,  l'esercizio  di  tutte  le  opere,
prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
    9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui  ai
commi  7  e  8  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 48, comma 5-quater, quinto,  sesto  e  settimo
periodo, del citato decreto-legge  n.  77  del  2021.  Alle
procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 14, commi 6  e  7,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41.
    10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui
ai commi 7 e 8 sono autorizzate le  prestazioni  anticipate
rispetto  alla  cantierizzazione  dell'opera  definite  nel
programma anticipato di  opere  e  servizi  predisposto  ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).
    11. All'approvazione del  progetto  esecutivo  e  delle
relative varianti si provvede  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 3, della legge n. 1158 del 1971.»

Note al comma 273
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 177 e 178,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
    «Art. 1. - 1. - 176. Omissis.
    177. In attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
    178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177  e'
destinato a  sostenere  esclusivamente  interventi  per  lo
sviluppo, ripartiti nella  proporzione  dell'80  per  cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per  cento  nelle  aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000  milioni  di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2030. Al completamento delle  risorse  da  destinare
alla  suddetta  programmazione   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027  e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti  generali
delle politiche  di  coesione,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni:
      a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo
e  la  coesione  e'  impiegata  per  iniziative  e   misure
afferenti alle politiche di  coesione,  come  definite  dal
Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli  Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d).  La  dotazione
finanziaria  e'  altresi'  impiegata  in  coerenza  con  le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie  dei
fondi strutturali europei  del  periodo  di  programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e  di  riforma
previste  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR),  secondo  principi   di   complementarita'   e   di
addizionalita';
      b)   con   una   o   piu'   delibere   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS),  adottate  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di  regia  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione  istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  25  febbraio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  67  del  21  marzo
2016, sono imputate in  modo  programmatico,  nel  rispetto
delle percentuali previste dal  primo  periodo  dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle  assegnazioni  gia'
disposte:
        1) le risorse  del  Fondo  eventualmente  destinate
alle  Amministrazioni  centrali,   con   l'indicazione   di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita'  delle
risorse  per  ciascuna  di  esse,  assicurando  una   quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
        2) le risorse  del  Fondo  eventualmente  destinate
alle regioni e alle province  autonome,  con  l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
      c) sulla base della delibera di cui alla lettera  b),
numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli  di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione  e  il  PNRR  e  ciascun  Ministro
interessato definiscono d'intesa  un  accordo,  sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con  il  quale  vengono  individuati  gli
obiettivi  di  sviluppo   da   perseguire   attraverso   la
realizzazione  di  specifici  interventi,  anche   con   il
concorso di piu' fonti di  finanziamento.  In  particolare,
ciascun Accordo  per  la  coesione  di  cui  alla  presente
lettera contiene:
        1)  la  specificazione  degli  interventi  e  delle
eventuali linee  d'azione  suscettibili  di  finanziamento,
selezionati    all'esito    dell'istruttoria     espletata,
congiuntamente al Ministero interessato,  dal  Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale,  nonche'  l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
        2) il cronoprogramma procedurale e  finanziario  di
ciascun intervento o linea d'azione;
        3)  l'indicazione  del  contenuto   degli   impegni
reciprocamente assunti;
        4)  il  piano  finanziario  dell'Accordo   per   la
coesione,   articolato   per   annualita',   definito    in
considerazione dei  cronoprogrammi  finanziari  di  cui  al
numero 2);
        5) i principi per la  definizione  del  sistema  di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di  monitoraggio
dello stesso;
        6) l'indicazione degli interventi gia'  finanziati,
a valere sulla dotazione finanziaria  del  Fondo,  mediante
anticipazioni  o  assegnazioni  specifiche   disposte   con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera  di  assegnazione,  a  detti  interventi  si
applicano le modalita'  di  attuazione  e  di  monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
      d) sulla base della delibera di cui alla lettera  b),
numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli  di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente  di
regione o di provincia  autonoma  definiscono  d'intesa  un
accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale
vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire
attraverso la realizzazione di specifici interventi,  anche
con il concorso  di  piu'  fonti  di  finanziamento.  Sullo
schema di Accordo per la coesione e'  sentito  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei  suddetti
Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e  il
ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate,
con  particolare  riferimento  al  tema  degli   interventi
infrastrutturali e alla loro coerenza  con  gli  interventi
nazionali,    nell'ottica     di     una     collaborazione
interistituzionale   orientata    alla    verifica    della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le
priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate
dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la  coesione
di cui alla presente lettera contiene:
        1)  la  specificazione  degli  interventi  e  delle
eventuali linee  d'azione  suscettibili  di  finanziamento,
selezionati    all'esito    dell'istruttoria     espletata,
congiuntamente  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai  fini  della
loro coerenza con i documenti di programmazione  europea  e
nazionale nonche'  l'indicazione  delle  diverse  fonti  di
finanziamento previste;
        2) il cronoprogramma procedurale e  finanziario  di
ciascun intervento o linea d'azione;
        3) in caso di presenza di citta' metropolitane  nel
territorio  regionale,  l'entita'  delle  risorse  ad  esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo  53  del
decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
        4)  l'indicazione  del  contenuto   degli   impegni
reciprocamente assunti;
        5) l'entita' delle risorse del Fondo  eventualmente
destinate  al  finanziamento  della  quota   regionale   di
cofinanziamento  dei  programmi  regionali  e   provinciali
europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  presente
legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,  comma  1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
        6)  il  piano  finanziario  dell'Accordo   per   la
coesione   articolato   per    annualita'    definito    in
considerazione   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi;
        7) i principi per la  definizione  del  sistema  di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione,  nonche'
di monitoraggio dello stesso;
        8) l'indicazione degli interventi gia'  finanziati,
a valere sulla dotazione finanziaria  del  Fondo,  mediante
anticipazioni  o  assegnazioni  specifiche   disposte   con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera  di  assegnazione,  a  detti  interventi  si
applicano le modalita'  di  attuazione  e  di  monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
      e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in  favore
di ciascuna Amministrazione  centrale  ovvero  di  ciascuna
regione o provincia  autonoma,  sulla  base  degli  accordi
definiti e sottoscritti ai sensi delle  lettere  c)  o  d),
delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del
Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  per  il  periodo  di
programmazione  2021-2027;  con  delibera  del  CIPESS,  si
provvede,  altresi',  all'assegnazione,  a   valere   sulle
disponibilita' del citato Fondo,  delle  risorse  afferenti
alle iniziative e alle misure relative  alle  politiche  di
coesione di cui alla lettera a);
      f) a  seguito  della  registrazione  da  parte  degli
organi  di  controllo  della   delibera   del   CIPESS   di
assegnazione  delle   risorse,   ciascuna   Amministrazione
assegnataria delle risorse e'  autorizzata  ad  avviare  le
attivita'  occorrenti  per  l'attuazione  degli  interventi
ovvero   delle   linee   d'azione   strategiche    previste
nell'Accordo per  la  coesione,  nonche'  per  l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
      g) il Ministro per gli affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati  con  le  risorse  del
Fondo,  di  valore  complessivo  non  inferiore  a   quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo
31 maggio 2011, n.  88,  ovvero,  a  prescindere  dal  loro
valore complessivo, per quelli di notevole  complessita'  o
per quelli di sviluppo  integrati  relativi  a  particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per  gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
      h) il Ministro per gli affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR presenta al  CIPESS,  entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato  di
avanzamento degli interventi relativi  alla  programmazione
2021-2027,  ai  fini  della  definizione  della   Nota   di
aggiornamento del Documento di economia  e  finanza  e  del
disegno di legge del bilancio di previsione;
      i) le risorse assegnate ai  sensi  della  lettera  e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le  risorse
trasferite  alla  suddetta  contabilita'  in  favore  delle
amministrazioni  di  cui  agli  Accordi  per  la  coesione,
secondo l'articolazione  temporale  indicata  dai  medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a  valere  sulle  medesime
risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  nonche'  da  altre
disposizioni  di  legge,   sulla   base   delle   richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche di coesione.  Ai  fini  della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni  titolari  degli
interventi  comunicano  i  relativi  dati  al  sistema   di
monitoraggio unitario di cui  all'articolo  1,  comma  245,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sulla  base  di  un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo  31
maggio 2011, n. 88,  assegnate  per  un  intervento  e  non
ancora  utilizzate,  possono  essere  riassegnate  per   un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la  cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In  tal  caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le  politiche  di  coesione,  d'intesa  con   l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   dispone   la
riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo  intervento,
sentita    l'amministrazione    titolare    dell'intervento
definanziato;
      l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui  alla
lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo  di  programmazione  2021-2027
assegnate a diverso titolo, nonche' le  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per
i precedenti periodi di programmazione,  che  sono  gestite
secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i).
    Omissis.»

Note al comma 274
    - Il testo dell'articolo 1, comma 178, lettera c) della
legge  30  dicembre   2020,   n.   178,   come   modificato
dall'articolo 1 del decreto-legge  19  settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, e' riportato nelle note al comma 273.

Note al comma 276
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  94-bis,   del
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge di conversione 24  aprile  2020,
n. 27  (Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19):
    «Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di
Savona a seguito degli eccezionali eventi  atmosferici  del
mese di novembre 2019).  -  1.  Al  fine  di  mitigare  gli
effetti economici derivanti dalla diffusione  del  contagio
da COVID-19 e di consentire la ripresa economica  dell'area
della Provincia di Savona, la Regione Liguria,  nel  limite
delle risorse disponibili destinate alla  medesima  regione
ai  sensi  dell'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo'  erogare  negli
anni 2020 e 2021, nel limite di spesa  di  1,5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  un'indennita'
pari   al   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   comprensiva   della   relativa   contribuzione
figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore
dei lavoratori dipendenti  da  imprese  del  territorio  di
Savona impossibilitati a prestare attivita'  lavorativa  in
tutto o in parte a seguito della frana  verificatasi  lungo
l'impianto  funiviario  di  Savona  in   concessione   alla
societa' Funivie S.p.a. in  conseguenza  degli  eccezionali
eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura  di
cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
di integrazione salariale, compresi  quelli  a  carico  dei
fondi di solidarieta' di  cui  al  titolo  II  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
    2.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal
comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
    3. Al fine di contribuire alla ripresa economica  nelle
zone  colpite  dalle   misure   urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti  di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario  di
Savona in concessione  alla  societa'  Funivie  S.p.a.,  il
provveditore interregionale alle  opere  pubbliche  per  le
regioni Piemonte,  Valle  d'Aosta  e  Liguria  e'  nominato
Commissario straordinario  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
    4. Il Commissario straordinario provvede, con i  poteri
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  14  giugno  2019,   n.   55,   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari
per  il  ripristino   della   funzionalita'   dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla  societa'  Funivie
S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.
    5.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo, al Commissario straordinario non  spetta
alcun compenso, gettone di  presenza,  indennita'  comunque
denominata o rimborso di spese.
    6. Il Commissario  straordinario,  per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui al  presente  articolo,  si  avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' di  societa'  dallo
stesso controllate.
    7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 4.000.000 di euro per l'anno  2020  e  di  300.000
euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse  iscritte
nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  del
potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
    7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre  2022
della concessione Funivia Savona - San Giuseppe  di  Cairo,
al  fine  di  eseguire  gli  interventi  necessari  per  il
recupero  della  piena  funzionalita'  tecnica   di   detta
funivia, di garantire  la  continuita'  dell'esercizio  dei
servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale  e
di  traffico   e   di   mantenere   gli   attuali   livelli
occupazionali e nelle more dell'individuazione di un  nuovo
concessionario, il  Presidente  dell'Autorita'  di  sistema
portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,  in  qualita'   di
Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011,  n.  111,  provvede,  per  un  periodo   massimo   di
ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per
il recupero della  piena  funzionalita'  tecnica  di  detta
funivia,   nonche'   all'individuazione   di    un    nuovo
concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18  aprile
2016, n.  50.  Il  termine  di  cui  al  primo  periodo  e'
prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre  2024,
ove  strettamente   necessario   al   completamento   delle
procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle
more dell'individuazione di  un  nuovo  concessionario,  il
Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
Ligure  occidentale  provvede,  altresi',   alla   gestione
diretta   dell'impianto    funiviario.    Il    Commissario
straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita'  di
esecuzione di lavori, anche  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, di servizi e di forniture,  dei  servizi  di
ingegneria  e   architettura,   compresa   l'attivita'   di
progettazione e di  acquisizione  di  servizi  di  supporto
tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del
servizio a un nuovo concessionario e per  l'esecuzione  dei
relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione  di
legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
derivanti   dall'appartenenza   all'Unione   europea,   ivi
compresi  quelli  derivanti  dalle  direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   26   febbraio   2014.   Al   Commissario
straordinario  non  spetta  alcun  compenso,   gettone   di
presenza, indennita', rimborso di spese o altro  emolumento
comunque denominato.
    7-ter. Qualora non sia stato possibile  individuare  un
nuovo concessionario all'esito della procedura  di  cui  al
comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato,  quale
titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  previo  accordo
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita'  sostenibili  e  la  regione  Liguria,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15  marzo
1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento  e
all'attribuzione alla regione Liguria,  a  decorrere  dalla
data di effettivo trasferimento  dell'impianto  funiviario,
delle risorse di cui al comma 7-quater.
    7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  ai
commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico,  il
presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori
oneri   per   la    finanza    pubblica,    di    strutture
dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
nonche'   di   societa'    controllate    direttamente    o
indirettamente  dallo  Stato,  dalle  regioni  o  da  altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse  di
cui al comma 7-quinquies nel limite  massimo  di  spesa  di
70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024.
    7-quinquies. Agli oneri derivanti  dai  commi  7-bis  e
7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000  per
l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023,
si provvede:
      a) quanto ad euro 700.000 per  l'anno  2022  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili;
      b) quanto ad euro  5.600.000  a  decorrere  dall'anno
2023 a  valere  sulle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente  nello  stato   di   previsione   del
Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
sostenibili destinate alle sovvenzioni per  l'esercizio  di
ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e  ascensori  in
servizio pubblico  e  autolinee  non  di  competenza  delle
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221.
    7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi  necessari
per  il  recupero   della   piena   funzionalita'   tecnica
dell'impianto  funiviario  di  Savona,  di   garantire   la
continuita'  dell'esercizio  dei   servizi   di   trasporto
portuale a basso impatto ambientale  e  di  traffico  e  di
mantenere gli  attuali  livelli  occupazionali  nelle  more
dell'individuazione  di   un   nuovo   concessionario,   e'
autorizzata l'apertura di  apposita  contabilita'  speciale
intestata al Commissario  straordinario  di  cui  al  comma
7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai  commi
7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al  termine
del commissariamento di cui al comma 7-bis.
    7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono
sottoposti alle procedure  di  monitoraggio  ai  sensi  del
decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229.   Il
Commissario straordinario di cui al comma 7-bis,  entro  il
30 giugno 2023, effettua una ricognizione,  da  trasmettere
al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  degli
interventi  in  corso  di   realizzazione   e   quelli   da
realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici
unici di progetto, e  provvede  all'aggiornamento  di  tali
informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e
finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
(Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
    «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - Omissis.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi  ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   il   Commissario
straordinario, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  di  individuare
la regione  quale  autorita'  competente  allo  svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale  (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a  VIA.  Entro  e  non
oltre i successivi quindici giorni, il  competente  ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e  alla
regione   la   determinazione   in   merito   all'autorita'
competente.
    2-bis. Relativamente ai progetti  delle  infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto  anche  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione  che  detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
di cui  all'articolo  48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In  tal
caso, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  la
stazione appaltante pone a base  di  gara  direttamente  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
regioni territorialmente competenti.
    3. Per  l'esecuzione  degli  interventi,  i  Commissari
straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
adempimento.
    Omissis.»
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
    «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
servizio sanitario nazionale.
    1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
    2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
    3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
erariale.
    4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
della salute.
    5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
riconoscibili al commissario unico.
    5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza  delle
regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano.
La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  disposta  con
deliberazione  della  rispettiva   giunta,   che   provvede
altresi' alla  nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.»

Note al comma 278
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18,   del
decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre   2023,   n.   136
(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia  di
attivita'   economiche   e   finanziarie   e   investimenti
strategici) come modificato dalla presente legge:
    «Art. 18 (Misure urgenti  per  la  realizzazione  degli
interventi del  PNRR  di  competenza  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti). - 1. Al  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in  fine,
i seguenti periodi: "Per  gli  interventi  infrastrutturali
ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal
PNC o dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  cui  si  applica
l'articolo 44, la stazione appaltante e' altresi' abilitata
a svolgere la conferenza di  servizi  di  cui  al  presente
articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta  e
autorizzazioni   necessari,    anche    ai    fini    della
localizzazione   e   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione
delle  interferenze  di  reti   o   servizi   con   l'opera
ferroviaria qualora non approvati  unitamente  al  progetto
dell'infrastruttura   ferroviaria.   Gli   effetti    della
determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi  di
cui  al  primo  periodo  si  producono  anche   a   seguito
dell'approvazione  del  progetto   di   risoluzione   delle
interferenze da  parte  della  stazione  appaltante,  ferma
restando  l'attribuzione  del   potere   espropriativo   al
soggetto gestore";
      b) all'articolo 48-bis, comma 1:
        1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Per gli interventi infrastrutturali ferroviari  finanziati
con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,  le
procedure autorizzatorie di  cui  agli  articoli  44  e  48
possono applicarsi anche nel caso in  cui  il  progetto  di
modifica, potenziamento, rifacimento totale  o  parziale  o
nuova realizzazione di infrastrutture  lineari  energetiche
connesse e funzionali all'infrastruttura  ferroviaria,  ivi
incluso  il  progetto  di   risoluzione   delle   eventuali
interferenze esistenti tra le predette infrastrutture,  non
siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi  di
cui ai predetti articoli convocata per  l'approvazione  del
progetto ferroviario.";
        2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "I
medesimi effetti si producono anche  nel  caso  in  cui  la
determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  in
conformita' a quanto stabilito dal terzo periodo,  disponga
l'approvazione del  progetto  di  modifica,  potenziamento,
rifacimento totale o  parziale  o  nuova  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche  connesse  e  funzionali
all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto  di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti  tra  le
predette infrastrutture.".
    2. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  realizzazione
degli interventi finanziati anche in parte a  valere  sulle
risorse previste dal PNRR, affidati a  contraente  generale
dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e  in  corso
di esecuzione alla data del 1° giugno  2021,  si  provvede,
nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e
841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle  somme,
anche nel conto dei residui, del Fondo per la  prosecuzione
delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma  1,  del
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  fino
a concorrenza delle  somme  ivi  stanziate  a  legislazione
vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei  trasporti  dell'effettivo  fabbisogno
aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di  cui  al  primo
periodo, al netto di quanto stabilito  al  quarto  periodo,
sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a
specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei
prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate  entro
il 31 dicembre 2024,  tenuto  conto  anche  dell'incremento
delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonche' per
le  modifiche  dei  contratti  di  cui  al  terzo  periodo,
stipulate entro il 30 giugno 2024. Al fine di garantire  il
rispetto degli impegni connessi  all'attuazione  del  PNRR,
per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto
attuatore e' autorizzato  a  negoziare  con  il  contraente
generale,   anche   in   deroga   a   specifiche   clausole
contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al  secondo
periodo   derivanti   dal   recepimento   di   disposizioni
legislative o specifiche tecniche sopravvenute o  da  cause
di forza maggiore e sorpresa geologica nel  limite  massimo
di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro
per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli
oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422
milioni di euro per l'anno 2023,  a  valere  sulle  risorse
disponibili gia' finalizzate all'intervento nell'ambito del
vigente contratto di programma, parte investimenti, di Rete
Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai  sensi
del primo periodo. Gli importi riconosciuti  ai  sensi  del
presente  comma  sono   inseriti   nell'aggiornamento   del
contratto di programma  parte  investimenti  con  specifica
evidenza.
    3. E' autorizzata la spesa di euro  45.000  per  l'anno
2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni  dal  2024  al
2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da  parte
dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti  sull'avanzamento  fisico  e  procedurale   degli
interventi finanziati a valere  sul  medesimo  Piano.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro  45.000  per
l'anno 2023 ed euro 180.000 per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
l'anno   2023,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Al fine di consentire la continuita' nella
gestione   delle    attivita'    amministrative    connesse
all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il  termine
di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge  17
giugno 2022, n. 71, e' aumentato a due  anni  in  relazione
agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo  articolo  20
assunti  presso  amministrazioni  titolari  di   interventi
previsti nel PNRR.
    3-bis. Al decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) all'articolo 1, comma 1, le parole:  "31  dicembre
2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";
      b)  all'articolo  9-bis,  dopo  il  comma  1-bis   e'
aggiunto il seguente:
        "1-ter. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, al Commissario straordinario di  cui
all'articolo  1  sono  attribuiti  i  compiti  relativi  al
coordinamento  e  al  monitoraggio  delle   attivita'   dei
soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale  e  alla
Diga foranea di Genova. Per le finalita' di  cui  al  primo
periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1
opera con i poteri di cui al presente decreto.  Dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Commissario straordinario per la realizzazione della  nuova
Diga foranea di Genova, nominato ai sensi  dell'articolo  4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa  le
proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i
rapporti giuridici  sorti  antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione   il   Commissario   straordinario   per    la
realizzazione della nuova Diga foranea di Genova  trasmette
al Commissario straordinario  di  cui  all'articolo  1  una
relazione circa lo stato di attuazione degli interventi  di
competenza   e    degli    impegni    finanziari    assunti
nell'espletamento dell'incarico. Per lo  svolgimento  delle
funzioni  di  cui  al  presente   comma,   il   Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  1  si  avvale   della
struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".
    3-ter. Agli oneri derivanti dal  comma  3-bis,  pari  a
euro 1.500.000 per l'anno  2025  e  a  euro  1.000.000  per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Note al comma 279
    - Il  testo  dell'articolo  18,  del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 136 (Disposizioni urgenti a tutela
degli  utenti,  in  materia  di  attivita'   economiche   e
finanziarie e investimenti strategici) e'  riportato  nelle
note al comma 278.
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 394, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1. - 1.-393. Omissis
    394. Per l'accelerazione degli  interventi  finalizzati
alla promozione del trasporto con caratteristiche  di  alta
velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea  ferroviaria
adriatica,  anche  al  fine  dell'inserimento  nella   rete
centrale  (Core  Network)  della   Rete   transeuropea   di
trasporto  (TEN-T),  e'  autorizzata,  in  favore  di  Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI),  la  spesa  complessiva  di
5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023,  150  milioni  di
euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno  2025,
250 milioni di euro per ciascuno degli anni  2026  e  2027,
400 milioni di euro per l'anno 2028, 410  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno  2030,  450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di  euro
per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente  comma  sono
immediatamente  disponibili,  ai  fini  dell'assunzione  di
impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata  in
vigore della presente legge.
    Omissis.»

Note al comma 280
    -  Il  testo  dell'articolo  4,  commi  2  e   3,   del
decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
(Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
ricostruzione a seguito di  eventi  sismici)  e'  riportato
nelle note al comma 276.

Note al comma 281
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
    «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune.
    2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.»