art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
    
Note al comma 282
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
    «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
    2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
      a) esprime parere:
        1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
di legge collegati;
        2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria;
        3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
      b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
      c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
collaborazione attivita' di interesse comune;
      d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
      e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
      f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
      g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
    3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
dei comuni e delle comunita' montane.
    4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
    5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
compiti di:
      a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
autonomie locali;
      b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
province e comuni e comunita' montane.
    6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
      a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
attinenti;
      b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
      c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
    7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
inoltre il compito di favorire:
      a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
      b) la promozione di accordi o contratti di  programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.
498;
      c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
celebrare in ambito nazionale.»
    - Si riporta il testo  dell'articolo  28-quinquies  del
decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto   2023,   n.   112
(Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per l'anno 2025):
    «Art.  28-quinquies  (Rafforzamento   della   capacita'
amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  per   il
coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione
e dismissione del patrimonio immobiliare  pubblico).  -  1.
Allo scopo di favorire  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni  in  materia
di valorizzazione e dismissione del patrimonio  immobiliare
pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle
direttive in materia di valorizzazione  e  dismissione  del
patrimonio  immobiliare  pubblico,  di  seguito  denominata
"Cabina di regia". Dall'ambito di competenza  della  Cabina
di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero
della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo  delegato  ed  e'
composta da rappresentanti del Ministero dell'interno,  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del
Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
coesione e  il  PNRR,  del  Ministero  della  cultura,  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del  Ministero  della
giustizia, del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
del Ministero dell'istruzione e del merito,  del  Ministero
del turismo, della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  dell'Agenzia
del demanio e dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
criminalita'  organizzata.  Possono   essere   invitati   a
partecipare ai lavori della Cabina di regia  rappresentanti
di enti, organismi o associazioni  portatori  di  specifici
interessi.
    2. Per le finalita' di cui al comma  1,  la  Cabina  di
regia  esercita  funzioni  di  impulso,   coordinamento   e
controllo in  materia  di  programmazione  e  realizzazione
degli  interventi  necessari  alla  valorizzazione  e  alla
dismissione  del  patrimonio   immobiliare   pubblico.   In
particolare, la Cabina di regia:
      a)  adotta  il  programma  nazionale  pluriennale  di
valorizzazione e  dismissione  del  patrimonio  immobiliare
pubblico, che definisce  i  principi,  gli  strumenti  e  i
criteri  per  l'attuazione  degli   interventi;   ne   cura
l'aggiornamento  annuale  e  ne  monitora   lo   stato   di
avanzamento, promuovendo il  coordinamento  tra  i  diversi
livelli  di  governo,  gli  enti   pubblici   nazionali   e
territoriali e  ogni  altro  soggetto  pubblico  e  privato
competente;
      b) elabora linee guida in attuazione del programma di
cui alla lettera a);
      c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del
programma di cui alla lettera a) i piani di investimento  e
gli   atti   di   programmazione   degli   interventi    di
valorizzazione e  dismissione  del  patrimonio  immobiliare
pubblico, allo  scopo  di  condurre  monitoraggi  periodici
sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
    3. La Cabina  di  regia  si  avvale  di  una  struttura
tecnica composta da  un  dirigente  generale  e  da  cinque
unita' di  personale  non  dirigenziale  di  supporto  alle
attivita',  da  inquadrare  nell'area  dei  funzionari  del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Funzioni centrali, individuate tra il personale  dei  ruoli
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ovvero,  con
trattamento     economico     complessivo     a      carico
dell'amministrazione di destinazione, tra il personale  dei
ruoli  delle  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o  in  posizione
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma  14,
della  legge  15  maggio  1997,  n.   127.   All'atto   del
collocamento fuori ruolo del predetto  personale,  e'  reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione
di provenienza, per tutta la durata del collocamento  fuori
ruolo, un numero di posti equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale  di
cui al primo periodo non si applicano i limiti  percentuali
previsti dall'articolo 19,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. A  supporto  della  Cabina  di
regia e' altresi' assegnato un  contingente  di  esperti  o
consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, con  un  compenso  nel
limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023
e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per  le
spese di funzionamento e' autorizzata la spesa  di  100.000
euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024.
    4.  Ai  componenti  della  Cabina   di   regia   e   ai
partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi,  gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque
denominati.
    5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
407.241 euro per l'anno 2023 e a  1.348.958  euro  annui  a
decorrere   dall'anno   2024,    si    provvede    mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
bilancio.»
    - Il libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36   (Codice   dei   contratti   pubblici   in   attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,  recante
delega  al  Governo  in  materia  di  contratti   pubblici)
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo  2023,  n.  77,  S.O.,
tratta   «Del   partenariato   pubblico-privato   e   delle
concessioni».

Note al comma 283
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
    «Art.  34  (Accordi  di  programma).  -   1.   Per   la
definizione e l'attuazione di opere,  di  interventi  o  di
programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la   loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra  i
soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
competenza  primaria  o  prevalente  sull'opera   o   sugli
interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
adempimento.
    2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
    3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
l'accordo di programma, il presidente della  regione  o  il
presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
    4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
presidente della regione, del presidente  della  provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve
essere   sottoscritto   entro   sessanta    giorni    dalla
comunicazione dell'esito positivo della conferenza  di  cui
al comma 3 ed e' approvato con atto formale del  presidente
della regione  o  del  presidente  della  provincia  o  del
sindaco  e  pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della
regione.  L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto   del
presidente della regione, produce gli  effetti  dell'intesa
di cui all'articolo 81 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,   determinando   le
eventuali  e   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
urbanistici e sostituendo i permessi di  costruire,  sempre
che vi sia l'assenso del comune interessato.
    5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
pena di decadenza.
    6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
    7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
nazionali.
    8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.»
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   26   del
decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
    «Art. 26 (Misure urgenti per  la  valorizzazione  degli
immobili pubblici inutilizzati).  -  1.  In  considerazione
dell'eccezionalita' della situazione  economico-finanziaria
del Paese, al  fine  di  contribuire  alla  stabilizzazione
finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione e di promuovere iniziative  di  valorizzazione
del patrimonio pubblico volte  allo  sviluppo  economico  e
sociale,  l'accordo  di  programma  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente  ad  oggetto  il
recupero  di  immobili  non   utilizzati   del   patrimonio
immobiliare  pubblico,  costituisce  variante  urbanistica.
Allo scopo  di  individuare  i  contenuti  dell'accordo  di
programma,  il  Comune,  fermo  restando,   nel   caso   di
insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011,  n.  214,   presenta   una   proposta   di   recupero
dell'immobile anche attraverso il  cambio  di  destinazione
d'uso all'Agenzia del demanio, che e' tenuta  a  valutarla,
entro trenta giorni dalla  ricezione  della  stessa,  salvo
opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o  in  corso
di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione.
    1-bis. Hanno priorita' di  valutazione  i  progetti  di
recupero  di  immobili  a  fini  di  edilizia  residenziale
pubblica,  da  destinare  a  nuclei   familiari   utilmente
collocati  nelle  graduatorie  comunali  per  l'accesso  ad
alloggi  di  edilizia  economica  e  popolare  e  a  nuclei
sottoposti  a  provvedimenti  di  rilascio  per   morosita'
incolpevole,  nonche'  gli   immobili   da   destinare   ad
autorecupero,    affidati    a     cooperative     composte
esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi
differenti sono valutati, in sede di accordo di  programma,
in relazione agli interventi di cui al periodo  precedente,
finalizzati alla riduzione del  disagio  abitativo,  ovvero
alla dimostrazione che non sussistano le  necessita'  o  le
condizioni per tali progetti.
    2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e
l'Agenzia del demanio, nonche' il Ministero  della  difesa,
quando  le  operazioni  di   cui   al   presente   articolo
comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e  non
piu' utili alle sue finalita' istituzionali, effettuano  la
prima individuazione degli  immobili  entro  quarantacinque
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Il  provvedimento  di
individuazione degli  immobili  dell'Amministrazione  della
difesa non piu' utilizzati e'  comunicato  alle  competenti
Commissioni parlamentari.  Sono  esclusi  dall'applicazione
della presente disposizione gli immobili  per  i  quali  e'
stata  accolta  la  domanda   di   trasferimento   di   cui
all'articolo 56-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, nonche' quelli per i  quali  e'  in  corso  la
richiesta di riesame, per i quali si continua ad  applicare
la disciplina ivi prevista fino al trasferimento  del  bene
all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
    3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti  di
individuazione di cui al comma 2,  l'Agenzia  del  demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa  limitatamente  agli
immobili in uso al medesimo  e  non  piu'  utili  alle  sue
finalita' istituzionali di cui al comma 2,  puo'  formulare
all'amministrazione  comunale,  una  proposta  di  recupero
dell'immobile a  diversa  destinazione  urbanistica,  fermo
restando, nel  caso  di  insediamenti  commerciali,  quanto
disposto dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
anche previa pubblicazione  di  un  avviso  di  ricerca  di
mercato per sollecitare la presentazione della proposta  da
parte di privati.
    4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta
di    cui     ai     commi     precedenti,     sottoscritto
dall'amministrazione  comunale  interessata,  d'intesa  con
l'Agenzia del demanio e  con  il  Ministero  della  difesa,
limitatamente a immobili in uso  al  medesimo  e  non  piu'
utili alle sue finalita' istituzionali di cui al  comma  2,
costituisce variante di destinazione  d'uso  ai  sensi  del
decreto  legislativo  del  18  agosto  2000,  n.   267   da
concludere entro 90 giorni  dal  ricevimento  della  citata
proposta. Entro 30 giorni dalla sua  conclusione  l'accordo
e' ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
    5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
adottano le misure  necessarie  a  garantire,  in  base  ai
principi di  proporzionalita',  adeguatezza,  efficacia  ed
efficienza  dell'azione  della  pubblica   amministrazione,
nonche'  per   l'applicazione   omogenea   sul   territorio
nazionale   del   presente    articolo,    le    occorrenti
semplificazioni  documentali  e  procedimentali,   relative
anche alla pubblicazione  degli  atti,  per  l'approvazione
delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di
strumenti  di  pianificazione  sovraordinati,   discendenti
dagli accordi di programma di cui al comma 4.
    6. Approvata la  variante  urbanistica,  l'Agenzia  del
demanio  e  il  Ministero  della  difesa,  limitatamente  a
immobili in uso al medesimo  e  non  piu'  utili  alle  sue
finalita' istituzionali  di  cui  al  comma  2,  procedono,
secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione
e  alla  costituzione  del  diritto  di  superficie   degli
immobili.
    7. Qualora  non  sia  data  attuazione  all'accordo  di
programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90  giorni
dalla sua conclusione, il Ministro competente puo' proporre
al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  nominare,
previa diffida, un commissario ad acta  che  provvede  alle
procedure necessarie per  la  variante  urbanistica,  ferme
restando le volumetrie e le superfici esistenti.  Nel  caso
di nomina del commissario  ad  acta  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 8. Al commissario  di  cui  al
periodo precedente non sono corrisposti gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
    8. A seguito della valorizzazione o  alienazione  degli
immobili la cui destinazione  d'uso  sia  stata  modificata
anche ai sensi del presente articolo,  e'  attribuita  agli
enti territoriali che hanno contribuito, nei  limiti  delle
loro   rispettive   competenze,   alla   conclusione    del
procedimento,  una  quota  parte  dei   proventi,   secondo
modalita'   determinate   con    decreto    del    Ministro
dell'economia e delle finanze  da  adottare,  limitatamente
agli  immobili  dell'Amministrazione   della   difesa,   di
concerto con il Ministro della difesa.
    8-bis.   Il   comma   12   dell'articolo   3-ter    del
decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  e'
abrogato.»

Note al comma 286
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 461, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197(Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. - 1.-460. Omissis
    461. Ai fini di cui al comma 460, e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, il  Fondo  per  le  infrastrutture  ad  alto
rendimento  (FIAR),  con  una  dotazione  iniziale  di  100
milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per
l'anno 2024. In sede di prima attuazione dei commi da 459 a
470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  con
uno  o  piu'  decreti,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
giugno  2023,  provvede  alla  revisione  degli   strumenti
destinati alla  pianificazione  e  al  finanziamento  delle
infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine  di
perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento,
nonche' alla revoca delle risorse  destinate  a  interventi
che non rispondono ai requisiti di  rendimento  di  cui  al
comma 460, lettere a) e b), per i  quali  non  siano  stati
adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla
base  dei  dati  risultanti  nei  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  non
siano state assunte obbligazioni giuridicamente  vincolanti
come definite ai sensi dell'articolo 44, comma  7-bis,  del
decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Le
risorse revocate, per le annualita' e per gli importi  gia'
autorizzati, affluiscono al FIAR per la  loro  destinazione
agli interventi con le modalita' di cui al comma  462.  Per
le medesime finalita', entro il 30 giugno di ogni  anno,  a
decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori
decreti di cui al presente comma.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1. - 1.-391. Omissis
    392. Al fine di  contribuire  al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui al pacchetto di  misure  presentato  dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita'  di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte  dell'Unione  europea,  di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili e' istituito un  apposito  fondo  denominato  «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile»,  con  una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2027 e 2028, 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal  2031  al  2034.  Con  decreto  del
Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al  rinnovo
del  parco   autobus   del   trasporto   pubblico   locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle  linee  ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane  e
turistiche, allo sviluppo del trasporto  merci  intermodale
su  ferro,  all'adozione  di  carburanti  alternativi   per
l'alimentazione di navi ed aerei e  al  rinnovo  dei  mezzi
adibiti all'autotrasporto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate  con  il  decreto  di  cui  al  secondo
periodo, gli interventi ammissibili a  finanziamento  e  il
relativo soggetto attuatore,  con  indicazione  dei  codici
unici  di  progetto,  le  modalita'  di  monitoraggio,   il
cronoprogramma  procedurale  con  i   relativi   obiettivi,
determinati in coerenza con  gli  stanziamenti  di  cui  al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in  caso  di
mancata alimentazione dei  sistemi  di  monitoraggio  o  di
mancato rispetto dei termini  previsti  dal  cronoprogramma
procedurale. Le informazioni  necessarie  per  l'attuazione
degli interventi di cui al  presente  comma  sono  rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e   i   sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
bilancio.  Al  predetto  finanziamento  accedono  anche  le
province autonome di Trento e di Bolzano.
    Omissis.»

Note al comma 287
    - Il testo dell'articolo 1, comma 461, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
triennio 2023-2025) e' riportato nelle note al comma 286.

Note al comma 288
    - Il testo dell'articolo 1, comma 461, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
triennio 2023-2025) e' riportato nelle note al comma 286.

Note al comma 289
    - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
(Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
    «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
    Omissis.»

Note al comma 290
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 473, della
legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. - 1. - 472. Omissis
    473.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   del
collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla  delibera
del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica n.  26  del  25  giugno  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa  intesa  con
il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' nominato un Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
2019,  n.  55,  per  l'espletamento  delle   attivita'   di
programmazione,   progettazione   e    affidamento    degli
interventi, da realizzare anche per  fasi  funzionali,  nel
limite  delle  risorse  che  si   rendono   disponibili   a
legislazione vigente. Con il medesimo decreto e'  stabilito
l'eventuale  compenso  del  Commissario  straordinario,  in
misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
n. 111,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  del  quadro
economico degli interventi da realizzare.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
(Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
    «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. - 4. Omissis
    5. Con i medesimi decreti  di  cui  al  comma  1  sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
percentuale di cui al primo periodo.
    Omissis.»

Note al comma 292
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018  e  bilancio  pluriennale
per il triennio 2018-2020):
    «Art. 1. - 1. - 522. Omissis
    523. Nelle more della definizione del  Piano  nazionale
di cui  al  comma  516,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   e'
adottato un piano straordinario per la realizzazione  degli
interventi urgenti in stato  di  progettazione  definitiva,
con  priorita'  per  quelli  in  stato   di   progettazione
esecutiva,  riguardanti  gli  invasi  multiobiettivo  e  il
risparmio  di  acqua  negli  usi  agricoli  e  civili.   Il
contenuto del  piano  straordinario  confluisce  nel  Piano
nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti  nel
piano straordinario sono realizzati  dai  concessionari  di
derivazione o dai gestori  delle  opere  mediante  apposite
convenzioni con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.  I  soggetti   realizzatori   possono   altresi'
avvalersi di  enti  pubblici  e  societa'  in  house  delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
competenza  tecnica.  Per  la   realizzazione   del   piano
straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
    Omissis."
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 405,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249):
    «Art. 1. - 1.-396. Omissis
    397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per
l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028 e di 400  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal  2029  al  2036  per  il  finanziamento  del
contratto di programma 2021-2025  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa.
    398. - 404. Omissis
    405. Per il finanziamento degli interventi  relativi  a
programmi  straordinari  di  manutenzione  straordinaria  e
adeguamento  funzionale   e   resilienza   ai   cambiamenti
climatici della viabilita' stradale, anche con  riferimento
a varianti di percorso, di competenza di regioni,  province
e citta' metropolitane, e'  autorizzata  la  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 200 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025, 300 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2036.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
particolari settori) convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73:
    «Art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della  domanda
in particolari settori). - 1. - 5-ter. Omissis
    6.   E'   istituito,   presso   il   Ministero    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   il   "Fondo   per   le
infrastrutture portuali", destinato a finanziare  le  opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi  nazionali
di riparto, e  con  le  singole  regioni  interessate,  per
finanziamenti  specifici  riguardanti  i   singoli   porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito,  con
il decreto di cui al comma 8, una quota  non  superiore  al
cinquanta    per    cento    delle    risorse     destinate
all'ammortamento  del  finanziamento  statale  revocato  ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da  utilizzare  come
spesa ripartita in  favore  delle  Autorita'  portuali  che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre  2009,  una  quota
superiore  almeno  all'80  per  cento   dei   finanziamenti
ottenuti fino a tale  data.  Inoltre  le  predette  risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di  opere  immediatamente  cantierabili,
finalizzate a rendere  le  strutture  operative  funzionali
allo sviluppo dei traffici.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 89,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2014):
    «Art. 1. - 1.-88. Omissis
    89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro  per
l'anno  2014  per  interventi   in   favore   del   settore
dell'autotrasporto. Al relativo  riparto  si  provvede  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    Omissis.»

Note al comma 293
    - Il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
recante attuazione dell'articolo 30, comma 9,  lettere  e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
    - Il  testo  dell'articolo  10,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n.  307  (Disposizioni  urgenti  in
materia fiscale e di finanza pubblica) e'  riportato  nelle
note al comma 166.

Note al comma 294
    - Il decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
degli interventi per Expo 2015) e' pubblicato  nella  Gazz.
Uff. 26 aprile 2013, n. 97.

Note al comma 295
    - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
decreto-legge 19 settembre 2023, n.  124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.   162
(Disposizioni urgenti in materia di politiche di  coesione,
per il rilancio dell'economia nelle  aree  del  Mezzogiorno
del  Paese,  nonche'  in  materia  di  immigrazione)   come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 19 (Rafforzamento della capacita'  amministrativa
degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri). -
1. A decorrere dall'anno 2024, al  fine  di  promuovere  il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle  regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
Sicilia, delle citta' metropolitane, delle province,  delle
unioni dei comuni e dei comuni appartenenti  alle  predette
regioni,   nonche'   per   rafforzare   le   funzioni    di
coordinamento nazionale del Dipartimento per  le  politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le
predette amministrazioni, in deroga alle  vigenti  facolta'
assunzionali, sono autorizzate ad assumere,  con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale
da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari
prevista  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo  al  personale  del  comparto  funzioni  locali  -
Triennio 2019-2021, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio  2023,  ovvero
della categoria A del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nel
limite massimo complessivo di  duemiladuecento  unita',  di
cui settantuno unita' riservate al  predetto  Dipartimento.
Le assunzioni delle unita' di personale  di  cui  al  primo
periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti  dotazioni
organiche di ciascuna amministrazione, ad  eccezione  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  la  cui  dotazione
organica e' incrementata in misura corrispondente.
    Omissis.»

Note al comma 296
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
decreto-legge 23 settembre  2022  n.  144,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica  energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza:
    «Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore  del
trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti  economici
derivanti  dagli  aumenti  eccezionali   dei   prezzi   dei
carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro
per l'anno 2022, da destinarsi:
      a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento  di
un  contributo  straordinario,  sotto  forma   di   credito
d'imposta, a favore delle  imprese  aventi  sede  legale  o
stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita'  di
trasporto indicate all'articolo 24-ter,  comma  2,  lettera
a),  numero  2)  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto
contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28  per
cento della spesa sostenuta nel primo  trimestre  dell'anno
2022, e comunque nel limite massimo di  spesa  indicato  al
precedente periodo, per l'acquisto  del  gasolio  impiegato
dai medesimi soggetti in veicoli, di  categoria  euro  5  o
superiore,  utilizzati  per  l'esercizio   delle   predette
attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
comprovato mediante  le  relative  fatture  d'acquisto.  Le
eventuali   risorse   che   residuino   a    seguito    del
riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei  periodi
precedenti possono essere utilizzate per il  riconoscimento
di un contributo, sotto forma di credito  d'imposta,  nella
misura massima del 12 per cento della spesa  sostenuta  nel
secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale
o stabile organizzazione in Italia esercenti  le  attivita'
di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), numero 1), del citato testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  per  l'acquisto  del
gasolio  impiegato  in  veicoli,  di  categoria  euro  5  o
superiore,  utilizzati  per  l'esercizio   delle   predette
attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
      b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento  di
un  contributo  straordinario,  sotto  forma   di   credito
d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di
trasporto di persone su strada resi  ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  285,
ovvero  sulla  base  di   autorizzazioni   rilasciate   dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  21  ottobre  2009,  ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di  attuazione  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'  dei  servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
11  agosto  2003,  n.  218.  Il  predetto   contributo   e'
riconosciuto nella misura massima del 12  per  cento  della
spesa sostenuta nel  secondo  semestre  dell'anno  2022,  e
comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente
periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai  medesimi
soggetti in veicoli,  di  categoria  euro  5  o  superiore,
utilizzati per l'esercizio  delle  predette  attivita',  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante
le relative fatture d'acquisto.
    1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma  1,  lettere
a) e b) sono utilizzabili esclusivamente  in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Essi
non concorrono alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'
della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  I  predetti  crediti
d'imposta  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni   che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
superamento del  costo  sostenuto.  I  crediti  di  imposta
possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
    2. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano nel rispetto della normativa europea  in  materia
di aiuti di Stato.  Ai  relativi  adempimenti  provvede  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto
del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1  e  1-bis,  con  particolare
riguardo alle  procedure  di  concessione  dei  contributi,
sotto  forma  di  credito  d'imposta,  anche  ai  fini  del
rispetto  dei  limiti  di  spesa  previsti,  nonche'   alla
documentazione  richiesta,  alle  condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli.
    3. Agli oneri derivanti  dalla  presente  disposizione,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  ai
sensi dell'articolo 43.»
    - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  2008,  n.  189  (Disposizioni  urgenti   per   il
contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 255.

Note al comma 298
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  375  a
377, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249):
    «Art. 1. - 1.-374. Omissis
    375. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il
"Fondo  straordinario  per  gli  interventi   di   sostegno
all'editoria", con una dotazione pari a 90 milioni di  euro
per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.
    376. Il Fondo di  cui  al  comma  375  e'  destinato  a
incentivare  gli  investimenti  delle  imprese  editoriali,
anche  di  nuova  costituzione,  orientati  all'innovazione
tecnologica e alla transizione  digitale,  all'ingresso  di
giovani professionisti  qualificati  nel  campo  dei  nuovi
media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali  e
gli ammortizzatori sociali e a sostegno  della  domanda  di
informazione.
    377. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  ovvero  del  sottosegretario   di   Stato   alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  con  delega  per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da  adottare
entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  dei  datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
nel settore delle  imprese  editrici  e  delle  agenzie  di
stampa, e'  definita,  previa  ricognizione  annuale  delle
specifiche esigenze,  la  ripartizione  delle  risorse  del
Fondo di cui al comma 375.
    Omissis.»
    - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  2008,  n.  189  (Disposizioni  urgenti   per   il
contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 255.

Note al comma 299
    - Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181
(Misure  di  sostegno   e   di   reindustrializzazione   in
attuazione del piano di risanamento  della  siderurgia)  e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77.
    - Il regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014
del 17 giugno 2014, della Commissione, che dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato,  e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
    - Il regolamento (UE) n. 2023/2831  della  Commissione,
del  13  dicembre  2023,  relativo  all'applicazione  degli
articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e'  pubblicato
nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023.

Note al comma 300
    - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
amministrativi):
    «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
    2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
commi 2 e 3.
    2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»

Note al comma 303
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 914, della
legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1. - 913-bis. Omissis
    914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma
di cui al  comma  913  e  concluse  sulla  base  di  quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 29  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere
del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017  e  n.  72/2017  del  7
agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma  141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel
corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916  del  presente
articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute  e
certificate   dagli   enti   beneficiari   in    base    al
cronoprogramma.  Il  termine  per  la  stipulazione   delle
convenzioni nell'ambito del Programma di cui al  comma  913
e'  prorogato  nei  limiti  dei  tempi  di  attuazione  del
Programma e delle economie di progetto maturate.
    Omissis.»

Note al comma 304
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
    «Art. 26 (Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
pubblici di lavori). -  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti
eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da   costruzione,
nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in
relazione agli appalti pubblici  di  lavori,  ivi  compresi
quelli affidati a contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione  entro
il 31 dicembre 2021, lo stato  di  avanzamento  dei  lavori
afferente alle lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal
direttore   dei   lavori   ovvero   annotate,   sotto    la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'  adottato,
anche in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
applicando i prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2
ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  quelli
previsti  dal  comma  3.  I  maggiori   importi   derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
    3.  Nelle  more  della  determinazione   dei   prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
prezzario aggiornato.
    4. Per i soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
copertura degli oneri, si provvede:
      a) in relazione agli interventi finanziati, in  tutto
o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)   2021/241   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
risorse;
      b) in relazione agli interventi diversi da quelli  di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi  della  presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
svolge controlli, anche a campione.
    5. Per le finalita' di cui al comma 4:
      a) la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
2023;
      b)  la  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
31 gennaio 2023.
    5-bis.  In  relazione  all'organizzazione  dei   Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  4,
lettera b), del presente  articolo,  ai  fini  dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,
limitatamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore  dei
lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
di cui al  citato  articolo  1-septies,  comma  8,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in  luogo
della copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  il
prospetto di calcolo del maggiore importo  dello  stato  di
avanzamento dei lavori emesso ai  sensi  del  comma  1  del
presente  articolo  rispetto  all'importo  dello  stato  di
avanzamento  dei   lavori   determinato   alle   condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei  lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento.
    6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
    6-bis. Dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti
pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli   affidati   a
contraente generale, nonche' agli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di  presentazione
entro il 31 dicembre 2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e' adottato,  anche  in
deroga alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando  i
prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi  dell'articolo  23,  comma  16,  terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. I  maggiori  importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
sono riconosciuti dalla stazione  appaltante  nella  misura
del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al  quarto
periodo,  nonche'  di  quelle  trasferite   alla   stazione
appaltante  ai  sensi  del  quinto  periodo.  Il   relativo
certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello  stato  di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le  stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite  del  50  per  cento,  le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli  impegni  contrattuali  gia'  assunti;  le   eventuali
ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
stesso intervento; le somme derivanti  da  ribassi  d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione  sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative  ad
altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima
stazione appaltante e per i quali siano  stati  eseguiti  i
relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare
esecuzione, nel rispetto delle  procedure  contabili  della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui  al  quarto  periodo,
per l'anno 2023 e l'anno 2024 le  stazioni  appaltanti  che
non abbiano avuto accesso ai  Fondi  di  cui  al  comma  4,
lettere a) e b), del presente  articolo  per  l'anno  2022,
accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  al  medesimo
assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno
2003 e entro il 31  gennaio  2024  per  l'anno  2024,  sono
stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i  criteri  di
assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
    6-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  del
presente articolo, in deroga  all'articolo  106,  comma  1,
lettera  a),  quarto  periodo,  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, si applicano anche agli  appalti  pubblici  di  lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati  sulla  base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022  e  il  30  giugno  2023,  nonche'  alle
concessioni  di  lavori  in  cui  e'  parte  una   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un  termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non  abbiano  accesso  al  Fondo  di  cui   al   comma   7,
relativamente alle lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate
dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle  misure,
dal 1° gennaio 2023 al  31  dicembre  2024.  Per  i  citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui  al
comma 6-bis, secondo  periodo,  del  presente  articolo  e'
rideterminata  nella  misura  dell'80  per  cento.  Per  le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di  cui  al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per  cento  della  sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli  articoli
180 e 183 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
    6-quater. Per le finalita' di  cui  ai  commi  6-bis  e
6-ter del  presente  articolo  sono  utilizzate,  anche  in
termini  di  residui,  le  risorse   del   Fondo   per   la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui  all'articolo  7,
comma  1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120, che e'  ulteriormente  incrementato  con  una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di  700
milioni di euro per l'anno 2024 e di 100  milioni  di  euro
per l'anno 2025, che costituisce limite massimo  di  spesa.
Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse
sono  assegnate  e  trasferite  alle  stazioni   appaltanti
secondo  l'ordine  cronologico   di   presentazione   delle
richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa  e
su tali richieste il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti svolge controlli, anche a campione.
    6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari
di cui al comma 6-bis, le  stazioni  appaltanti  utilizzano
l'ultimo   prezzario   adottato,   ivi   compreso    quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione,  si  provvede  in  occasione  del
pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori  afferenti
alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso,   nel   libretto    delle    misure    a    seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
    6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
6-ter  del  presente   articolo   non   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1,  lettera  b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
2022, n. 25.
    7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
«Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
terzo periodo:
      a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
      b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
decreto-legge n. 16 del 2020;
      c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
    7-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
criteri:
      a) fissazione di  un  termine  per  la  presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
      b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati
necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato;
      c) l'assegnazione delle risorse  avviene  sulla  base
del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
affidamento delle opere pubbliche;
      d)  effettuazione  dei   trasferimenti   secondo   le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
      e) determinazione  delle  modalita'  di  restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
      f) fermo restando l'integrale  soddisfacimento  delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
    7-ter. Per gli interventi degli enti locali  finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE)  2021/240  e  dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di  cui  al  comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici,  un  contributo  per
fronteggiare i maggiori costi di cui al  comma  7,  tenendo
conto dei cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo  effettivamente  spettante,  anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
    7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro
per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,  125
milioni di euro per l'anno 2024, 55  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 65 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli  interventi
del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma
7-bis e relativamente  alle  procedure  di  affidamento  di
lavori delle opere avviate  successivamente  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
dicembre 2022 la cui  realizzazione  deve  essere  ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali  risorse  eccedenti
l'importo finalizzato  agli  interventi  di  cui  al  primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
    8. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli  accordi
quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
2016, con  termine  finale  di  presentazione  dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai  fini
della esecuzione di  detti  accordi  secondo  le  modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2024, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto.
    9. All'articolo 29 del decreto-legge  n.  4  del  2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
    10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
    11. Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
    12.  Le  disposizioni   del   presente   articolo,   ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
dicembre 2024. La disposizione di cui  al  secondo  periodo
non si applica agli  interventi  di  cui  all'articolo  18,
comma  2,  del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,
n. 136.
    12-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208.
    13.  In  considerazione  delle  istanze  presentate   e
dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun  anno  del  triennio
2022-2024  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
pubblica.
    14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,  quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di
euro per l'anno  2023  e  in  1.500  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.»

Note al comma 305
    - Si riporta il testo dell'articolo 54, della legge  27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
finanza pubblica):
    «Art.  54  (Disposizioni  in  materia   finanziaria   e
contabile). - 1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
      "36. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con i Ministri  degli
affari esteri e del commercio con l'estero,  puo'  altresi'
autorizzare e disciplinare,  a  fronte  dei  crediti  della
SACE, propri o di terzi, ivi  compreso  lo  Stato,  gestiti
dalla stessa SACE, nonche' dei crediti  concessi  a  valere
sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge  26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei  debiti
dei  Paesi  per  i  quali  sia  intervenuta  in  tal  senso
un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di
cui al presente comma possono essere convertiti, anche  per
un valore inferiore a quello nominale,  ed  utilizzati  per
realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo
socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono
essere    attuate    anche    attraverso     finanziamenti,
cofinanziamenti  e   contributi   a   fondi   espressamente
destinati alla realizzazione delle suddette  attivita'.  Le
disponibilita' finanziarie derivanti  dalle  operazioni  di
conversione,  qualora  non  utilizzate  con  le   modalita'
predette,  confluiscono  nei  conti  correnti   presso   la
Tesoreria centrale dello Stato intestati,  rispettivamente,
alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e  possono  essere
utilizzate per le finalita' indicate  nel  presente  comma,
nonche' per le attivita' previste  dalla  legge  24  maggio
1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del  richiamato
fondo rotativo".
    2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del  codice  civile,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12  agosto
1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico"  sono
sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato".
    3. Il fondo  di  cui  all'articolo  58,  comma  4,  del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,  e'  soppresso.
Le relative disponibilita'  sono  trasferite  ad  un  fondo
destinato a concorrere alla  copertura  degli  impegni  del
Fondo nazionale di  garanzia,  previsti  dall'articolo  62,
comma 4, del predetto decreto legislativo.
    4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il seguente:
      "In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo
Stato puo' esigere gli utili ed  intervenire  in  assemblea
dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la
Tesoreria  centrale  dello  Stato,  mediante  dichiarazione
scritta a firma del tesoriere".
    5. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla
pari e cessano di fruttare interessi i titoli del  prestito
nazionale  Rendita  5   per   cento,   emesso   con   regio
decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito  dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al
precedente periodo,  purche'  non  prescritti,  di  importo
inferiore a lire due  milioni,  con  esclusione  di  quelli
sottoposti   a   vincolo   cauzionale,   sono    rimborsati
all'esibitore senza che  occorra  alcuna  documentazione  o
formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi
di debito pubblico, anche se annotati di  ipoteca  o  altro
vincolo, se non reclamato nel corso di  cinque  anni  dalla
data di rimborsabilita'.
    6. Dopo il comma 3  dell'articolo  40  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e' inserito il seguente:
      "3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino  all'emanazione
del testo unico previsto dall'articolo 8,  comma  1,  della
legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  nelle  materie  di  cui
all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
dalla normativa vigente relativi alle  comunicazioni  delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente".
    7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge  26  novembre
1993, n. 489, e' sostituito dal seguente:
      "3. L'oggetto sociale previsto  negli  statuti  delle
societa' per  azioni  derivanti  dalla  trasformazione  del
Mediocredito centrale e della Cassa  per  il  credito  alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita'
degli  enti  originari,  operando   l'una   prevalentemente
nell'interesse delle piccole e medie imprese e  degli  enti
locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture,
le esportazioni e la cooperazione economica internazionale,
e  l'altra  esclusivamente  nell'interesse  delle   imprese
artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
    8.  Fino  al  31  dicembre  1999  ai  consorzi  di  cui
all'articolo 36 della legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 66, comma 14,  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
    9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
"nonche' dell'intervento di cui al  presente  articolo  nei
limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".
    10. - 11.
    12. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1998,  ogni  rinvio
normativo o contrattuale all'indice del  costo  della  vita
calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori  dell'industria  (cosiddetto  indice  sindacale)
deve intendersi riferito all'indice dei prezzi  al  consumo
per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto
nazionale di  statistica  e  pubblicato  mensilmente  sulla
Gazzetta Ufficiale.  La  Commissione  centrale  che  svolge
funzioni di controllo  sulla  elaborazione  ed  il  calcolo
dell'indice sindacale e' soppressa.
    13.  Sono  abrogate  le  norme   che   autorizzano   la
contrazione di  mutui  da  parte  del  Tesoro  destinati  a
specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui  al  comma
12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662  ad
eccezione  dei  mutui  con  organizzazioni  ed  istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale  o  fondo  lo
Stato partecipi, vincolate per statuto  a  concedere  mutui
solo per finalita' specifiche di interesse  pubblico;  alle
relative  spese  pluriennali   si   provvede   nei   limiti
risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.
    14. In relazione all'esigenza di definire  i  risultati
dei conti pubblici per il 1997 in  vista  della  Conferenza
intergovernativa per l'ammissione al sistema  della  moneta
unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano  al
Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
economica i dati consuntivi della  gestione  di  cassa  per
l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
    15.  Ai  fini   della   verifica   degli   impegni   di
riequilibrio  assunti  in  sede   comunitaria,   gli   enti
territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge
23 dicembre 1994,  n.  724,  comunicano  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  le
caratteristiche delle emissioni deliberate.
    16. Le  spese  del  bilancio  dello  Stato  relative  a
regolazioni contabili,  a  regolazioni  debitorie  mediante
titoli di Stato e ad assegni alle categorie  protette  sono
imputate alla  competenza  dell'esercizio  in  cui  vengono
disposti  i  relativi  pagamenti.  Le  spese  relative   ad
annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio
a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio  del
periodo di  ammortamento,  sono  eliminate  dal  conto  dei
residui  per  essere  reiscritte  nella  competenza   degli
esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di
ammortamento, sempreche' l'impegno  formale  avvenga  entro
l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio.   Tali   spese,   limitatamente   agli   esercizi
finanziari 2002 e 2003, sono  reiscritte  nella  competenza
degli esercizi successivi a  quello  terminale,  sempreche'
l'impegno formale venga assunto entro il secondo  esercizio
finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.»

Note al comma 306
    - Si riporta il testo dell'articolo 8,  comma  15,  del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica):
    «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
amministrazioni pubbliche). - 1. - 14. Omissis
    15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da
parte degli enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme
obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
    Omissis.»

Note al comma 308
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1. - 1.-309. Omissis
    310. Il fondo ordinario per gli enti e  le  istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
      a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024 e  a  40  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2025  e'  ripartita  tra  gli  enti  pubblici  di
ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca,  ad  eccezione  del  Consiglio   nazionale   delle
ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui  al  periodo
precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022
sono vincolati  alla  copertura  dei  costi  connessi  alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio   2017,   n.   75.   Con   decreto   del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono individuati i criteri di riparto tra  gli  enti
pubblici di ricerca delle  risorse  di  cui  alla  presente
lettera;
      b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
destinati alla promozione dello sviluppo  professionale  di
ricercatori e  tecnologi  di  ruolo  di  terzo  livello  in
servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca sono stabiliti i criteri di riparto  delle  risorse
di cui alla presente  lettera  tra  gli  enti  pubblici  di
ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  possono  indire
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi  di
terzo  livello  professionale  per  l'accesso  al   secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il  decreto
di cui al secondo periodo. I componenti  delle  commissioni
per le procedure selettive di  cui  alla  presente  lettera
sono  scelti  esclusivamente   tra   esperti   di   elevata
qualificazione  nelle  aree  scientifiche  e  nei   settori
tecnologici di  riferimento,  esterni  all'ente.  Gli  enti
pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite  di
10 milioni di euro, ripartiti con le modalita'  di  cui  al
secondo periodo, anche le procedure selettive  riservate  a
ricercatori  e  tecnologi  di  ruolo   di   terzo   livello
professionale per l'accesso al secondo livello avviate  tra
il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello;
      c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
finalizzati    alla    valorizzazione     del     personale
tecnico-amministrativo  degli  enti  pubblici  di   ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca  in
ragione  delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della
ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti  pubblici  di
ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
i principi generali per la definizione  degli  obiettivi  e
l'attribuzione  delle   predette   risorse   al   personale
tecnico-amministrativo.  Gli  enti  pubblici   di   ricerca
provvedono all'assegnazione delle risorse al  personale  in
ragione  della  partecipazione  dello  stesso  ad  appositi
progetti finalizzati  al  raggiungimento  di  piu'  elevati
obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
capite del 15 per cento  del  trattamento  tabellare  annuo
lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto  dal
decreto di cui al secondo periodo.
    Omissis.»

Note al comma 311
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 606, della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
    «Art. 1. - 1.-605. Omissis
    606. Per la partecipazione  italiana  ai  programmi  di
ricerca  e  sviluppo   dell'Unione   europea   e   per   il
rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia  e
della climatologia,  nonche'  per  la  realizzazione  delle
infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto
di localizzazione, e'  autorizzata  una  spesa  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di  euro  per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno  2019  e  a  2
milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020.  Con
decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per  la
realizzazione  delle  infrastrutture  di  cui  al   periodo
precedente  e  sono  definiti  gli   ulteriori   interventi
previsti dal medesimo periodo.
    Omissis.»

Note al comma 312
    -  Si  riporta  il  testo  del  dall'articolo  5,   del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
270 (Modifiche al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica):
    «Art. 5  (Crediti  formativi  universitari).  -  1.  Al
credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato
credito, corrispondono 25 ore di  impegno  complessivo  per
studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o  in  diminuzione  delle
predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.
    2.  La  quantita'  media  di  impegno  complessivo   di
apprendimento svolto in un anno da  uno  studente  a  tempo
pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
    3.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo  determinano,
altresi',  per  ciascun  corso  di   studio   la   frazione
dell'impegno orario complessivo che deve  essere  riservata
allo studio personale o ad  altre  attivita'  formative  di
tipo individuale.
    4.  I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna   attivita'
formativa sono acquisiti dallo studente con il  superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto e' effettuata  con
le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
    5. Il riconoscimento  totale  o  parziale  dei  crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione  degli
studi in altro corso della stessa universita' ovvero  nello
stesso o altro corso di  altra  universita',  compete  alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
e  criteri   predeterminati   stabiliti   nel   regolamento
didattico di ateneo.
    5-bis. I regolamenti didattici di  ateneo  disciplinano
inoltre le modalita' di acquisizione di parte  dei  crediti
in altri atenei  italiani  sulla  base  di  convenzioni  di
mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate.
    6. I regolamenti didattici di ateneo possono  prevedere
forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al  fine
di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
e il numero minimo di crediti da acquisire da  parte  dello
studente in tempi determinati, diversificato  per  studenti
impegnati  a  tempo  pieno  negli  studi   universitari   o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
    7. Le  universita'  possono  riconoscere  come  crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati,  le
conoscenze e abilita' professionali  certificate  ai  sensi
della  normativa  vigente   in   materia,   nonche'   altre
conoscenze e abilita' maturate in  attivita'  formative  di
livello   postsecondario   alla   cui    progettazione    e
realizzazione l'universita' abbia concorso.»

Note al comma 314
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
    «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
Stato-regioni.
    2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
    3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
con deliberazione motivata.
    4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».

Note al comma 315
    - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  26
ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo  e  multimediale)
come modificato dalla presente legge:
    «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
assicurare  la  piena  attuazione  dei  principi   di   cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di  diritti,
liberta',  indipendenza  e  pluralismo   dell'informazione,
nonche'   di   incentivare    l'innovazione    dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e  di  vendita,
la capacita' delle imprese del settore di  investire  e  di
acquisire  posizioni  di  mercato  sostenibili  nel  tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove  imprese  editrici  anche  nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
il Fondo unico per il pluralismo e  l'innovazione  digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui  all'articolo  1,
comma 160,  primo  periodo,  lettera  b),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'articolo  10,
comma  1,  della  presente  legge,  di  seguito  denominato
«Fondo».
    2. Nel Fondo confluiscono:
      a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
2013, n. 147;
      b)  le  risorse   statali   destinate   all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  162,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208;
      c) una quota, fino  ad  un  importo  massimo  di  100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori
entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
televisione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  160,  primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
legge;
      d) le somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo  unico  delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
        1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
        2) societa' operanti nel settore  dell'informazione
e della comunicazione che svolgano  raccolta  pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
        3) altri soggetti  che  esercitino  l'attivita'  di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
internet.
    3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
al Fondo.
    4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
    5.
    6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
    6-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  da  adottare  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita,
per una percentuale non superiore al 5 per cento, la  quota
del Fondo di cui al comma 1 a carico della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione
di situazioni di  crisi  occupazionale  a  vantaggio  delle
imprese   operanti   nel   settore   dell'informazione    e
dell'editoria.
    7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».

Note al comma 316
    - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
    «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
      a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
      b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
regionale;
      c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
      d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
dalla legge;
      e).
    2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
    3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
    4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale.
    4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
criteri che seguono:
      a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
e l'amministrazione;
      b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
duplicazioni funzionali;
      c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
      d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
consistenza elle piante organiche;
      e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
generali.
    4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note al comma 317
    -  Il  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.   70
(Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici,  in  attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,
n. 198) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  maggio
2017, n. 123.

Note al comma 318
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25-bis,   del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla  legge
3 luglio 2023,  n.  85  (Misure  urgenti  per  l'inclusione
sociale e l'accesso al mondo del lavoro):
    «Art.    25-bis    (Disposizioni    in    materia    di
prepensionamento per i giornalisti  dipendenti  da  imprese
del settore dell'editoria). - 1. Per le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n.
160,  e  in  aggiunta  alle  risorse   ivi   previste,   e'
autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per  l'anno  2023,
di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al  2027
e di euro 2,8 milioni  per  l'anno  2028,  che  costituisce
tetto  di  spesa,   alle   medesime   condizioni   previste
dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del  decreto  legislativo
15 maggio 2017, n. 69.
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni
di euro per l'anno 2023, 4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027  e  2,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo  1  della  legge  26  ottobre
2016, n. 198, come incrementato ai sensi  dell'articolo  1,
comma 616, lettera a), della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, con riferimento alla quota spettante  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri.».
    - Il testo dell'articolo  1,  della  legge  26  ottobre
2016, n. 198, e' riportato nelle note al comma 315.

Note al comma 319
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   188   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
    «Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta
dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese  editrici
di quotidiani e di periodici  iscritte  al  registro  degli
operatori  di  comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito
d'imposta pari  al  10  per  cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di  30  milioni
di euro per l'anno 2020, che costituisce  tetto  di  spesa.
Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi  182,  183,  184,
185 e 186 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2004, n. 318.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non e' cumulabile con il contributo  diretto
alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26  ottobre  2016,
n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.  Si
applicano,  ove  compatibili,  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere  finanziario
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto
Fondo e' incrementato di 30  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. Le risorse destinate al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte  nel  pertinente  capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per  le
necessarie regolazioni contabili. (611)
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.».

Note al comma 323
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 712, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-20249)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1.-711. Omissis
    712.  Al  fine  di  promuovere,  nel  limite  di  spesa
autorizzato ai sensi del presente comma, la  competitivita'
del   sistema   produttivo   nazionale,    attraverso    la
valorizzazione della ricerca industriale e  dello  sviluppo
sperimentale, e' istituito  un  apposito  fondo  presso  il
Ministero dello sviluppo economico con una dotazione  di  1
milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del  Ministero
dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministero  della
difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica
nel  settore  navale,incluso   quello   subacqueo   rivolti
all'innovazione   tecnologica    e    digitale    e    alla
sostenibilita' ambientale. Per tali  progetti  il  Ministro
dello  sviluppo  economico  concede  finanziamenti  con  le
modalita' di cui alla  legge  24  dicembre  1985,  n.  808.
Possono  accedere  ai  benefici  di   cui   alla   presente
disposizione  le  imprese  la  cui   attivita'   principale
riguarda la  costruzione,  trasformazione  e  revisione  di
navi,  motori,  sistemi  elettronici,   equipaggiamenti   e
materiali navali nonche' di parti degli stessi.
    Omissis.».

Note al comma 324
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 659, della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. - 1.-658. Omissis
    659.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   658   e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dal  2023.  Al  relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione  di
funzioni svolte presso infrastrutture in uso  al  Ministero
della  difesa,  previsto  all'articolo   619   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
    Omissis.».
    - Il  testo  dell'articolo  10,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n.  307  (Disposizioni  urgenti  in
materia fiscale e di finanza pubblica) e'  riportato  nelle
note al comma 166.

Note al comma 325
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 732, 733 e
734, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
    «Art. 1. -1.-731. Omissis
    732. Per  l'istituzione  e  l'inizio  dell'operativita'
della fondazione denominata «Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo  Sviluppo  Sostenibile»,  con  sede  in
Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, da iscrivere  nello  stato
di    previsione     del     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
    733. La fondazione «  Istituto  di  Ricerche  Tecnopolo
Mediterraneo per lo  Sviluppo  Sostenibile  »,  di  seguito
denominata « Tecnopolo », e' istituita per  lo  svolgimento
delle funzioni  e  dei  compiti  conoscitivi,  di  ricerca,
tecnico-scientifici,  di  trasferimento  tecnologico  e  di
valorizzazione  delle  innovazioni   e   della   proprieta'
intellettuale  generata,   nel   campo   dello   studio   e
dell'utilizzo  delle   tecnologie   pulite,   delle   fonti
energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia
circolare,  strumentali  alla  promozione  della   crescita
sostenibile   del   Paese   e   al   miglioramento    della
competitivita' del sistema  produttivo  nazionale.  Per  le
finalita' di cui al presente comma, il  Tecnopolo  instaura
rapporti    con    organismi    omologhi,    nazionali    e
internazionali,  e  assicura   l'apporto   di   ricercatori
italiani e stranieri operanti  presso  istituti  esteri  di
eccellenza.
    734. Lo statuto del Tecnopolo definisce  gli  obiettivi
della fondazione e il modello organizzativo, individua  gli
organi, stabilendone la composizione, ed e'  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  sentiti  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  svolge
compiti di vigilanza sul Tecnopolo.
    Omissis.».

Note al comma 326
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto   2023,   n.   112
(Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per l'anno 2025) come modificato  dalla  presente
legge:
    «Art. 21 (Rafforzamento della capacita'  amministrativa
del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito).  -  1.  La
vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione  e
del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di
livello  generale  e   di   otto   posizioni   dirigenziali
amministrative di livello non  generale.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023  e  di
euro 1.571.133  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Alla
conseguente riorganizzazione si provvede  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto.
    2. Il Ministero dell'istruzione e del  merito,  per  le
medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato,  nei
limiti della vigente dotazione organica, a  reclutare,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  un
contingente pari a 40 unita'  di  personale  da  inquadrare
nell'Area  dei  funzionari  del  CCNL   Comparto   Funzioni
Centrali  2019-2021  mediante  l'indizione   di   procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento  di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023  e  di
euro  1.783.937  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.   E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero,  per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754,  di  cui  euro
300.000  per   la   gestione   delle   predette   procedure
concorsuali e di euro 167.754  per  le  maggiori  spese  di
funzionamento   connesse    all'istituzione    dei    posti
dirigenziali  di  cui  al  comma  1  e  all'assunzione  del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere  dall'anno  2024,  per  le  medesime   spese   di
funzionamento.
    3. La consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata,  in
deroga ai limiti e ai  termini  finanziari  previsti  dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di  9  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
    4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3,
pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023,  a  euro  10.888.621
per l'anno 2024 e  a  euro  12.388.621  annui  a  decorrere
dall'anno  2025,  si   provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione  e
del merito. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
    4-bis.    Le    istituzioni    scolastiche    impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al  PNRR  possono
attingere alle graduatorie di istituto per  lo  svolgimento
di  attivita'  di  supporto   tecnico,   finalizzate   alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la  diretta  responsabilita'  in   qualita'   di   soggetti
attuatori. Per le finalita' di  cui  al  primo  periodo  le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti  delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo,  ad  attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al  31  dicembre  2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione e  del  merito  e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di  euro
per l'anno 2023, da ripartire  tra  gli  uffici  scolastici
regionali con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  50
milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui  all'articolo  2-bis,  comma  7,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
    4-bis.1.  Al  fine  di   contrastare   la   dispersione
scolastica  e  ridurre  i  divari  territoriali   e   negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione  delle  regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
Sicilia sono autorizzate ad attivare  incarichi  temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo
determinato fino al 31  dicembre  2023,  nel  limite  delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita'  di  cui
al presente comma, il fondo istituito ai  sensi  del  comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni  scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud"  sulla  base
dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come
risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI,  e  da
ripartire tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito.  Agli  oneri  di
cui al secondo periodo, pari  a  12  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo  5,
comma  1,  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,   n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,
n.  100  e,  quanto  ad  euro  2.174.736,  del  Fondo   per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
per gli  interventi  perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440.
    4-bis.2 I contratti per  gli  incarichi  temporanei  di
personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi
dei commi 4-bis e 4-bis.1,  dalle  istituzioni  scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di  istruzione,  sono
prorogati fino al 15 aprile 2024.
    4-ter.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del   merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e  la  realizzazione
della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale  unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo  e  dalle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali. La piattaforma e' costituita da  un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi  esistenti  e  funzionali  alle  attivita'  del
predetto Ministero, al fine di  semplificare  l'accesso  ad
essi  e  il  loro  utilizzo.  I  servizi   digitali   della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e  delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice  in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   e   del   codice
dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82.   Il   Ministero
dell'istruzione e del merito e le  istituzioni  scolastiche
ed educative  statali  utilizzano  i  dati  presenti  nella
piattaforma  limitatamente  ai   trattamenti   strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il  perseguimento
delle rispettive finalita'  istituzionali.  L'accesso  alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al  comma
2-quater dell'articolo 64  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
    4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali  a  sostegno
del  diritto  allo  studio,   al   fine   di   semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore  delle  famiglie  e
degli studenti, di ottimizzare le attivita'  del  Ministero
dell'istruzione  e   del   merito   e   delle   istituzioni
scolastiche  ed  educative  statali  e  di  alimentare   la
piattaforma  di  cui   al   comma   4-ter,   il   Ministero
dell'istruzione e del merito e'  autorizzato  ad  acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata  e  privi  degli  elementi  identificativi,
suddivisi  per   fasce,   relativi   all'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE) delle  famiglie  di
cui fanno parte studenti  iscritti  presso  le  istituzioni
suddette, al  fine  di  ripartire  le  risorse  tra  queste
ultime, privilegiando quelle  con  un  maggiore  numero  di
studenti appartenenti a famiglie bisognose.  Le  operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
nonche' del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al  fine  di  poter  ricevere  i  dati  dell'ISEE,  il
Ministero dell'istruzione e del  merito  e'  autorizzato  a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i  dati  necessari  a  individuare   gli   studenti   delle
istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  adottando
misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire  un
livello  di  sicurezza  adeguato  al  rischio,   ai   sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE)  2016/679.  Le
istituzioni scolastiche ed educative statali,  in  qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di  cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli  sul  sistema  informativo   dell'ISEE   previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis,  lettera  f-quinquies),  del
codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla  veridicita'
delle  dichiarazioni   sostitutive   concernenti   i   dati
dell'ISEE  delle  famiglie   che   abbiano   richiesto   il
riconoscimento del contributo, ai  sensi  dell'articolo  71
del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.
    4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del  merito,
sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con
i  quali  definisce  i  servizi  digitali  compresi   nella
piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici
e  i  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilita',   di
disponibilita'  e  di  interoperabilita',  i  limiti  e  le
condizioni di accesso  volti  ad  assicurare  il  corretto,
lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie  per
i diritti e le  liberta'  degli  interessati,  i  tempi  di
conservazione dei dati e le misure di sicurezza di  cui  al
regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
    4-sexies.  Le  attivita'  previste  dai  commi   4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
vigente.
    4-septies. All'articolo 1, comma 560,  della  legge  29
dicembre  2022,  n.  197,   dopo   le   parole:   "Ministro
dell'istruzione e del merito," sono inserite  le  seguenti:
"previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281,".
    4-octies.  Le  disposizioni  dell'articolo  11,   comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,  n.  123,  si
applicano  anche  negli  anni  2023  e  2024.  Agli   oneri
derivanti dal presente  comma,  pari  a  500.000  euro  per
ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
    4-novies. All'articolo 1, comma  125,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121  a  124"  sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  la  formazione  del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario".».

Note al comma 327
    - Il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge  10
agosto 2023, n. 112 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,    di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno  2025)   e'
riportato nelle note al comma 326.

Note al comma 328
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
decreto-legge 15 settembre 2023,  n.  123  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (Misure
urgenti di contrasto al disagio  giovanile,  alla  poverta'
educativa e alla  criminalita'  minorile,  nonche'  per  la
sicurezza dei minori in ambito digitale):
    "Art.  10  (Interventi  a  supporto  delle  istituzioni
scolastiche  del  Mezzogiorno  -  «Agenda   Sud»).   -   1.
All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni dalla legge 10  agosto  2023,
n. 112, dopo il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione  scolastica
e ridurre i divari territoriali e negli  apprendimenti,  le
istituzioni scolastiche statali del  primo  e  del  secondo
ciclo di  istruzione  delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono
autorizzate ad attivare incarichi temporanei  di  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo  determinato
fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse  di  cui
al presente comma. Per le  finalita'  di  cui  al  presente
comma, il fondo istituito  ai  sensi  del  comma  4-bis  e'
incrementato di 12 milioni  di  euro  per  l'anno  2023  da
destinare  prioritariamente  alle  istituzioni  scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud"  sulla  base
dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come
risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI,  e  da
ripartire tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito.  Agli  oneri  di
cui al secondo periodo, pari  a  12  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo  5,
comma  1,  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,   n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,
n.  100  e,  quanto  ad  euro  2.174.736,  del  Fondo   per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
per gli  interventi  perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440.».
    2. Al fine di potenziare  l'organico  dei  docenti  per
l'accompagnamento dei progetti  pilota  del  piano  «Agenda
Sud», e' autorizzata per  l'anno  scolastico  2023/2024  la
spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e  10.000.000  euro
per l'anno  2024.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
per gli  interventi  perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440.
    3.  Al  fine  di   ridurre   i   divari   territoriali,
contrastare  la  dispersione   scolastica   e   l'abbandono
precoce,  nonche'  prevenire  processi   di   emarginazione
sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni  di  euro  a
valere sulle risorse del Programma operativo  complementare
POC «Per la Scuola» 2014-2020  destinata  alle  istituzioni
scolastiche statali, anche  per  progetti  di  rete,  delle
regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati
relativi  alla   fragilita'   negli   apprendimenti,   come
risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le
finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  adottate  le
seguenti azioni e iniziative:
      a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
      b) promuovere misure  di  mobilita'  studentesca  per
esperienze fuori contesto di origine;
      c) promuovere l'apprendimento in  una  pluralita'  di
contesti    attraverso    modalita'     piu'     flessibili
dell'organizzazione  scolastica  e   strategie   didattiche
innovative;
      d) promuovere il supporto socio-educativo.
    4. All'articolo  16-ter,  comma  10,  lettera  b),  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  le  parole:  «a
valere  sulle  risorse  di  cui  al   Programma   operativo
complementare  POC  "Per   la   Scuola"   2014-2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse  di  cui
al Programma nazionale PN "Scuola e competenze"  2021-2027,
nel   rispetto   delle   procedure   e   dei   criteri   di
ammissibilita' dei programmi delle  politiche  di  coesione
europee».
    5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto  Istruzione  e
Ricerca  per  il  triennio  2016-2018  e'  incrementato,  a
decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6  milioni  di
euro per le seguenti finalita':
      a) contenere  e  prevenire  fenomeni  di  dispersione
nelle istituzioni scolastiche in aree a  forte  rischio  di
abbandono, individuate sulla base dei  dati  relativi  alla
fragilita'  negli  apprendimenti,  come  risultanti   dalle
rilevazioni nazionali dell'INVALSI,  e  ampliare  l'offerta
formativa delle medesime istituzioni  scolastiche  mediante
l'attivazione  di  progetti  specifici,  anche  in   ambito
extracurricolare,  con  l'eventuale  coinvolgimento   degli
attori sociali e istituzionali dei territori interessati;
      b) valorizzare la professionalita' dei docenti  delle
istituzioni  scolastiche  di  cui  alla  lettera   a)   che
garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla
continuita' didattica. Per la finalita'  di  cui  al  primo
periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del
Fondo di cui al presente comma e' riservata  ai  docenti  a
tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli
anni di permanenza nella stessa istituzione  scolastica.  I
docenti  in  sovrannumero  negli   anni   di   riferimento,
destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato
domanda di  mobilita'  condizionata,  non  rientrano  nella
esclusione dalla valorizzazione. Ai  medesimi  soggetti  di
cui al secondo periodo, nel caso di  mancata  presentazione
di domanda di mobilita' territoriale  o  professionale,  di
assegnazione  provvisoria,  di  utilizzazione  e  che   non
abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero
anno scolastico per altra tipologia o classe  di  concorso,
e' altresi' attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti,
a  conclusione  del  triennio,  effettivamente  svolto,   e
ulteriori 2 punti per  ogni  anno  di  permanenza  dopo  il
triennio,  ai  fini  delle  graduatorie  per  la  mobilita'
volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni  provvisorie  e
le  utilizzazioni,  nonche'  ai  fini   delle   graduatorie
d'istituto.
    6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse  di  cui
al comma  5  sono  oggetto,  in  via  eccezionale,  di  una
specifica   e    separata    sessione    negoziale    della
Contrattazione   Collettiva   Nazionale   Integrativa   per
l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri,
pari a 6 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2023,  si
provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi
da ripartire»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero  dell'istruzione  e  del  merito.  Il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Note al comma 329
    - Il  testo  dell'articolo  10,  del  decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 159, e' riportato nelle note  al
comma 328.

Note al comma 330
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 561, della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. - 1.-560. Omissis
    561.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una
dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno  2023,
finalizzato alla valorizzazione del  personale  scolastico,
con particolare riferimento alle attivita' di orientamento,
di inclusione e di contrasto della dispersione  scolastica,
ivi   comprese   quelle   volte   a    definire    percorsi
personalizzati per gli studenti, nonche' di  quelle  svolte
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza.
Con decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,
sentite le  organizzazioni  sindacali,  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti i criteri di  utilizzo  delle
risorse di cui al presente comma.
    Omissis.».
    - Il decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito
n.  176  del  20  agosto  2023,  e'  pubblicato  sul   sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.