art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
    
Note al comma 331
    - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  59,  concernente  riordino,
adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
13 luglio 2015, n. 107:
    "Art. 16-ter  (Formazione  in  servizio  incentivata  e
valutazione   degli   insegnanti).   -    1.    Nell'ambito
dell'attuazione  del   Piano   nazionale   di   ripresa   e
resilienza, con  riferimento  alle  metodologie  didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, a decorrere  dall'anno  scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
comma  124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.   107,   e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali,  anche  con  riferimento  al  benessere
psicofisico degli allievi  con  disabilita'  e  ai  bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche  di  laboratorio  e
l'inclusione, e' introdotto  un  sistema  di  formazione  e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui  al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in  percorsi  di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante  di
detti   percorsi   di   formazione   anche   attivita'   di
progettazione, tutoraggio,  accompagnamento  e  guida  allo
sviluppo  delle  potenzialita'  degli  studenti,  volte   a
favorire  il   raggiungimento   di   obiettivi   scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione  alle  attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le  eventuali  ore
aggiuntive sono definite dalla  contrattazione  collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi  si
svolge al  di  fuori  dell'orario  di  insegnamento  ed  e'
retribuita anche a valere sul fondo  per  il  miglioramento
dell'offerta  formativa,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
    2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma
1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la  struttura
con  il   supporto   dell'INVALSI   e   dell'INDIRE   nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
      a)  accreditamento  delle  istituzioni  deputate   ad
erogare la formazione continua per le finalita' di  cui  al
presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l'accreditamento degli enti di formazione  gestita  dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di  cui
al comma 8;
      b) adozione delle linee di  indirizzo  sui  contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con  gli
standard europei;
      c)  raccordo  della  formazione  iniziale  abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
    3. Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  processi  di
innovazione  didattica  e   organizzativa   della   scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo  sviluppo
delle  figure  professionali  di   supporto   all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e  collegiale,  la  Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi  dei  programmi  per
percorsi di  formazione  in  servizio  strutturati  secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita'  di  progettazione,  tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo  delle  potenzialita'
degli  studenti,  rivolti  a  docenti  con   incarichi   di
collaborazione  a  supporto   del   sistema   organizzativo
dell'istituzione scolastica e della  dirigenza  scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria  e  puo'  essere   retribuita   con   emolumenti
nell'ambito del fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta
formativa,  prevedendo  compensi  in   misura   forfettaria
secondo criteri definiti dalla  contrattazione  collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni  di  innovazione  previsti  nel   Piano   triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di  autovalutazione  e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
    4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al  comma
1, nei limiti delle risorse di cui  al  comma  10,  avviene
dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene
obbligatorio per i docenti  immessi  in  ruolo  in  seguito
all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma
9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla
capacita' di incrementare il rendimento degli alunni,  alla
condotta professionale, alla promozione  dell'inclusione  e
delle  esperienze  extrascolastiche,  verifiche  intermedie
annuali, svolte sulla base di una relazione presentata  dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate  nel  corso
del periodo oggetto di valutazione,  nonche'  una  verifica
finale nella quale il docente da'  dimostrazione  di  avere
raggiunto un adeguato livello di formazione  rispetto  agli
obiettivi. Le verifiche intermedie  e  quella  finale  sono
effettuate dal comitato per la valutazione dei  docenti  di
cui all'articolo 11 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e,  in  particolare,
nella verifica  finale  il  comitato  e'  integrato  da  un
dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un  altro
istituto scolastico. In caso  di  mancato  superamento,  la
verifica annuale  o  finale  puo'  essere  ripetuta  l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale  sono
previste  anche  nel  caso   di   formazione   obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base  di
un  modello  di  valutazione  approvato  con  decreto   del
Ministro   dell'istruzione,   sentito   l'INVALSI,    avvia
dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio
e  valutazione  degli  obiettivi  formativi  specifici  per
ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori
di  performance,   che   sono   declinati   dalle   singole
istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano  triennale
dell'offerta formativa, anche al fine  di  valorizzare  gli
strumenti presenti  a  normativa  vigente.  Nella  verifica
finale, nella quale si determina l'eventuale  conseguimento
dell'incentivo salariale, il comitato  di  valutazione  dei
docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini
di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento  degli
indicatori  di  cui  al  presente  comma.  Resta  ferma  la
progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di
ruolo  di  ogni  ordine  e  grado  del  sistema  scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale  e
solo  in  caso  di  valutazione  individuale  positiva   e'
previsto un elemento retributivo una  tantum  di  carattere
accessorio,  stabilito  dalla   contrattazione   collettiva
nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del trattamento stipendiale in godimento,  nei
limiti delle risorse disponibili ai sensi  del  comma  5  e
secondo le modalita' ivi previste.
    4-bis. I docenti di ruolo che  abbiano  conseguito  una
valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre   percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al  comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e  comunque  delle  risorse  disponibili  ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente  incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9,  maturando  il  diritto  ad  un  assegno
annuale ad personam di importo pari a  5.650  euro  che  si
somma  al  trattamento  stipendiale  in   godimento.   Puo'
accedere al beneficio  di  cui  al  precedente  periodo  un
contingente di docenti definito con il decreto  di  cui  al
comma 5  e  comunque  non  superiore  a  8.000  unita'  per
ciascuno  degli  anni  scolastici   2032/2033,   2033/2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente  stabilmente  incentivato
e' tenuto  a  rimanere  nella  istituzione  scolastica  per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica  ai  docenti  in
servizio all'estero ai sensi  del  decreto  legislativo  13
aprile  2017,  n.  64.  I  criteri  in  base  ai  quali  si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile  incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9  e  le  modalita'  di  valutazione  sono  precisate   nel
regolamento previsto dal medesimo comma. Nel  caso  in  cui
detto regolamento non sia  emanato  per  l'anno  scolastico
2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal  comitato
di cui  al  comma  4  sono  definite  transitoriamente  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  da  adottarsi   di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
anche in deroga all'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. In sede di prima  applicazione,  nelle
more dell'aggiornamento contrattuale,  per  dare  immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di  cui
al primo  periodo,  si  applicano  i  seguenti  criteri  di
valutazione e selezione: 1) media  del  punteggio  ottenuto
nei tre percorsi formativi consecutivi per i  quali  si  e'
ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
punteggio diventano prevalenti la permanenza  come  docente
di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
svolta  la  valutazione  e,  in   subordine,   l'esperienza
professionale maturata nel corso  dell'intera  carriera,  i
titoli di studio posseduti e, ove necessario,  i  voti  con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo  periodo  sono  integrativi  di  quelli   stabiliti
dall'Allegato B,  annesso  al  presente  decreto.  Ai  fini
pensionistici e previdenziali le  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  operano  con  effetto   sulle   anzianita'
contributive maturate a partire dalla  data  di  decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del  presente
comma.
    4-ter. A decorrere dall'anno  scolastico  2036/2037  le
procedure per l'accesso alla  stabile  incentivazione  sono
soggette al regime autorizzatorio di cui  all'articolo  39,
comma 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  nei
limiti  delle  cessazioni  riferite  al  personale  docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di  cui  al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno  ad  personam
da attribuire ad  un  contingente  di  docente  stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
    5.  Al  fine  di  dare  attuazione  al   riconoscimento
dell'elemento   retributivo   una   tantum   di   carattere
accessorio di cui al comma 4 e al  beneficio  economico  di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione,  con  dotazione  pari  a  40  milioni  di  euro
nell'anno 2026, 85 milioni  di  euro  nell'anno  2027,  160
milioni  di  euro  nell'anno  2028,  236  milioni  di  euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno  2030  e  387
milioni  di   euro   a   decorrere   dall'anno   2031.   Il
riconoscimento  dell'elemento  retributivo  una  tantum  di
carattere  accessorio,  nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che  abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma  4,  in  base  ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale  ai
sensi del comma 9 e con  l'obiettivo  di  riconoscere  tale
elemento   retributivo   in   maniera   selettiva   e   non
generalizzata. L'indennita' una tantum e'  corrisposta  nel
limite di spesa di cui al presente comma,  con  riferimento
all'anno di  conseguimento  della  valutazione  individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno  2027,  118  milioni  di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di  euro  nell'anno  2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro  a
decorrere    dall'anno    2031,    mediante     adeguamento
dell'organico   dell'autonomia   del   personale    docente
conseguente all'andamento  demografico,  tenuto  conto  dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle  cessazioni  annuali,  con  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti  di  bilancio  dei  pertinenti  capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a  30  milioni  di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027,  42
milioni  di  euro  nell'anno  2028,  52  milioni  di   euro
nell'anno 2029, 61 milioni di  euro  nell'anno  2030  e  71
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  In
attuazione di quanto previsto  dal  periodo  precedente  le
consistenze  dell'organico  dell'autonomia  del   personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari  a
669.075 posti nell'anno  scolastico  2026/2027,  a  667.325
posti  nell'anno  scolastico  2027/2028,  a  665.575  posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825  posti  nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno  scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al  periodo  precedente
gli  Uffici  scolastici  regionali  comunicano  a  ciascuna
istituzione   scolastica   la   consistenza   dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente  annuale  di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle  situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente;  non
possono   essere   previsti   incrementi   per   compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della  disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica,  un  monitoraggio  annuale
dei posti non facenti  parte  dell'organico  dell'autonomia
anche al fine  di  valutare  il  rispetto  del  divieto  di
incremento di tali posti a  compensazione  della  riduzione
dei posti in applicazione  della  disposizione  di  cui  al
presente comma  e  ne  trasmette  gli  esiti  al  Ministero
dell'economia  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello  Stato  ai  fini   dell'adozione   del   decreto   di
accertamento  di  cui  al  decimo  periodo.  Per  eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente  scolastico
presenta   richiesta   motivata   all'Ufficio    scolastico
regionale   che   ne   da'   comunicazione   al   Ministero
dell'istruzione  ai  fini  del  predetto  monitoraggio.  Le
risorse del  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  sono  rese
disponibili e ripartite  annualmente  previa  adozione  del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335,  della  legge  30
dicembre 2021, n.  234,  con  il  quale,  tra  l'altro,  si
accertano    i    risparmi    realizzati    in    relazione
all'adeguamento   di   organico   effettuato   in    misura
corrispondente  alle   cessazioni   previste   annualmente.
Qualora,  sulla  base  degli  esiti  del  monitoraggio  del
Ministero dell'istruzione, emergano  incrementi  dei  posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al  quarto  periodo,  l'adeguamento
dell'organico  dell'autonomia  e'  riferito,  nella  misura
massima di cui al quarto periodo, al solo  contingente  del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e'  riferito  ai  soli  risparmi   realizzati   a   seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in  misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota  di  posti
non  ridotta  in   ciascun   anno   scolastico   incrementa
l'adeguamento  dell'organico  del  potenziamento  dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo  e'  incrementato  in  misura  corrispondente.   Il
Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  il
Fondo di cui al presente  comma  e  i  pertinenti  capitoli
stipendiali  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
    6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma  335,  lettera  a),  dopo  la   parola:
«titolo,» sono inserite le seguenti:  «distinto  per  posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»;
      b) al comma 335, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente:
        «b-bis) e' rilevato il numero di classi  in  deroga
attivate ai sensi del comma 344,  distinte  per  ordine  di
scuola e grado di istruzione»;
      c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
        «335-bis.  A  decorrere  dall'anno  2026,  con   il
medesimo decreto di cui  al  comma  335  sono  rilevati  il
numero  di  classi  e  il  numero  di  posti  dell'organico
dell'autonomia,  distinti  per  posti  comuni,  posti   del
potenziamento e posti di  sostegno,  che  sono  ridotti  in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13  aprile
2017, n. 59».
    7. Non necessitano di accreditamento  per  l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola    nazionale    dell'amministrazione,    tutte    le
universita',   le   istituzioni   AFAM,   le    istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca,  le  istituzioni
museali pubbliche e gli  enti  culturali  rappresentanti  i
Paesi le cui lingue sono incluse nei  curricoli  scolastici
italiani.
    8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2,
lettera  a),  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di
moralita',     idoneita'      professionale,      capacita'
economico-finanziaria e  tecnico-professionale  determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione.  Fermo
restando l'accreditamento dei  soggetti  gia'  riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per  la
formazione  del  personale  della  scuola,  sono  requisiti
minimi  di  accreditamento,  ai  quali  deve  attenersi  la
direttiva di cui al primo periodo, la  previsione  espressa
della  formazione  dei  docenti  tra  gli  scopi  statutari
dell'ente,   un'esperienza   almeno   quinquennale    nelle
attivita' di formazione in favore  dei  docenti  svolta  in
almeno tre regioni, la stabile  disponibilita'  di  risorse
professionali con esperienza  universitaria  pregressa  nel
settore  della  formazione  dei  docenti   e   di   risorse
strumentali  idonee   allo   svolgimento   dei   corsi   di
formazione. I costi della formazione  sono  allineati  agli
standard  utilizzati  per  analoghi  interventi   formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
    9. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e  sentite  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria maggiormente rappresentative,  sono  delineati  i
contenuti della formazione continua  di  cui  al  comma  1,
prevedendo per le verifiche intermedie e finale di  cui  al
comma 4 criteri specifici di  valutazione  degli  obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione  del
numero di ore aggiuntivo  e  dei  criteri  del  sistema  di
incentivazione e' rimessa alla  contrattazione  collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento  e  dell'aggiornamento  contrattuale  di   cui,
rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo   periodo,   la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto  a
promuovere  l'accesso  ai  detti  percorsi  di   formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i  vincoli  di  cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
    10. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1
relativi   all'erogazione   della   formazione,   pari    a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione  dei  docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023  e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la  formazione  dei
docenti delle scuole secondarie di primo e  secondo  grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle  scuole  del  primo  e  del
secondo ciclo di istruzione, per  gli  anni  2025  e  2026,
nonche'  a  euro  43.856.522  per  l'anno  2027  e  a  euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
      a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli  anni
2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione  4
- Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
      b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli  anni
2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044  per  gli  anni
2025 e 2026, a valere sulle risorse  di  cui  al  Programma
nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel  rispetto
delle  procedure  e  dei  criteri  di  ammissibilita'   dei
programmi delle politiche di coesione europee;
      c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
      d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre  1997,
n. 440;
      e)  quanto  a  euro  43.856.522  annui  a   decorrere
dall'anno   2028,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti):
    «Art. 1. - 1.-124. Omissis
    125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione
e per la realizzazione delle attivita' formative di cui  ai
commi da 121 a 124 nonche' per la formazione del  personale
amministrativo, tecnico  e  ausiliario  e'  autorizzata  la
spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
    Omissis.».
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente  istituzione
del sistema integrato di educazione e di  istruzione  dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107:
    «Art.  3  (Poli  per  l'infanzia).  -  1.  I  Poli  per
l'infanzia accolgono, in  un  unico  plesso  o  in  edifici
vicini, piu' strutture di educazione e  di  istruzione  per
bambine e bambini fino a sei anni di eta',  nel  quadro  di
uno stesso percorso educativo, in considerazione  dell'eta'
e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento  di
ciascuno. I Poli per  l'infanzia  si  caratterizzano  quali
laboratori    permanenti    di    ricerca,     innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al  fine  di
favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il
miglior  utilizzo  delle  risorse,   condividendo   servizi
generali, spazi collettivi e risorse professionali.
    2.  Per  potenziare  la  ricettivita'  dei  servizi   e
sostenere  la  continuita'   del   percorso   educativo   e
scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra
tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa  con  gli
Uffici scolastici regionali, tenuto  conto  delle  proposte
formulate dagli  Enti  Locali  e  ferme  restando  le  loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione
di  Poli  per  l'infanzia  definendone  le   modalita'   di
gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di  autonomia
scolastica.
    3. I Poli  per  l'infanzia  possono  essere  costituiti
anche presso direzioni didattiche  o  istituti  comprensivi
del sistema nazionale di istruzione e formazione.
    4. Al fine di favorire la  costruzione  di  edifici  da
destinare a  Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione
pubblica, l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli  obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad  un  massimo  di
150 milioni di euro per il triennio  2018-2020  comprensivi
delle risorse per l'acquisizione delle  aree,  rispetto  ai
quali i  canoni  di  locazione  che  il  soggetto  pubblico
locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a  carico
dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019.
    5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  «La  Buona
Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della  legge  13
luglio 2015, n. 107.
    6.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
Unificata, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  provvede  a  ripartire  le
risorse di cui al comma 4 tra  le  Regioni  e  individua  i
criteri per l'acquisizione  da  parte  delle  stesse  delle
manifestazioni di interesse degli Enti  locali  proprietari
delle  aree  oggetto  di  intervento  e  interessati   alla
costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
    7. Per i fini di cui al comma 4, le  Regioni,  d'intesa
con  gli  Enti   locali,   entro   novanta   giorni   dalla
ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono  a
selezionare gli interventi sul proprio territorio e a  dare
formale  comunicazione   della   selezione   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le  aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti  delle
risorse assegnate a ciascuna Regione.
    8.
    9. Nella programmazione unica  triennale  nazionale  di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
2013, n. 128, a  decorrere  dall'anno  2018,  sono  ammessi
anche gli interventi  di  ristrutturazione,  miglioramento,
messa    in     sicurezza,     adeguamento     antisismico,
efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di
proprieta' pubblica da destinare a Poli per  l'infanzia  ai
sensi del presente articolo.».

Note al comma 334
    - Si riporta il testo degli articoli  101  e  117,  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
    "Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
    2. Si intende per:
      a) «museo», una struttura permanente che  acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
finalita' di educazione e di studio;
      b)  «biblioteca»,  una   struttura   permanente   che
raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
      c)   «archivio»,   una   struttura   permanente   che
raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
finalita' di studio e di ricerca;
      d) «area archeologica», un sito caratterizzato  dalla
presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
strutture preistorici o di eta' antica;
      e)  «parco  archeologico»,  un  ambito   territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
      f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
    3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
    4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
privato di utilita' sociale."
    "Art.  117  (Servizi  per  il  pubblico).  -  1.  Negli
istituti e nei luoghi della cultura  indicati  all'articolo
101  possono  essere  istituiti   servizi   di   assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico.
    2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
      a) il servizio editoriale e di vendita riguardante  i
cataloghi  e  i  sussidi   catalografici,   audiovisivi   e
informatici,  ogni  altro  materiale  informativo,   e   le
riproduzioni di beni culturali;
      b) i servizi riguardanti beni librari e  archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
      c)  la  gestione  di   raccolte   discografiche,   di
diapoteche e biblioteche museali;
      d) la gestione dei punti  vendita  e  l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
      e) i servizi di accoglienza, ivi  inclusi  quelli  di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i  centri
di incontro;
      f) i servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione,  di
guardaroba;
      g)  l'organizzazione  di  mostre   e   manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
    3. I servizi di cui al comma 1 possono  essere  gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di  biglietteria.   Qualora   l'affidamento   dei   servizi
integrati abbia ad oggetto una concessione  di  servizi  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera  vv),  del  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  l'integrazione  puo'
essere realizzata anche  indipendentemente  dal  rispettivo
valore economico dei servizi  considerati.  E'  ammessa  la
stipulazione di contratti di  appalto  pubblico  aventi  ad
oggetto uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma  1  e
uno o piu' tra i servizi di  pulizia,  di  vigilanza  e  di
biglietteria.
    4. La gestione dei servizi medesimi  e'  attuata  nelle
forme previste dall'articolo 115.
    5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'articolo 110.".
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
dell'amministrazione digitale):
    «Art.  5  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
carta.
    2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione  dei
soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione
del processo di pagamento.
    2-bis.
    2-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
    2-quater.  I  prestatori  di   servizi   di   pagamento
abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
di cui al comma 2.
    2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma  2,
le informazioni sui pagamenti  sono  messe  a  disposizione
anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
    2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma  2
puo'   essere   utilizzata   anche   per    facilitare    e
automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127. (77)
    2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
    3. - 3-ter.
    4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
relative al pagamento medesimo.
    5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.».

Note al comma 335
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2011,   n.   75
(Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo) come  modificato
dalla presente legge:
    «Art.  2  (Potenziamento  delle  funzioni   di   tutela
dell'area  archeologica  di  Pompei).  -  1.  Al  fine   di
rafforzare l'efficacia delle azioni e degli  interventi  di
tutela  nell'area  archeologica  di  Pompei  e  nei  luoghi
ricadenti    nella    competenza     territoriale     della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita'  culturali
adotta, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, un programma  straordinario  e
urgente  di   interventi   conservativi   di   prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza  ed
e' proposto  dal  Direttore  generale  per  le  antichita',
previo parere del Consiglio superiore per i beni  culturali
e paesaggistici.
    2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse  derivanti
dal fondo per le  aree  sottoutilizzate  (F.A.S.),  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni, destinati alla regione  Campania,
nonche' di una quota dei  fondi  disponibili  nel  bilancio
della Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici  di
Napoli e di Pompei, determinata con  decreto  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali. La quota da  destinare
al programma straordinario di manutenzione da  parte  della
regione Campania  e'  individuata  dalla  Regione  medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
(PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.
    3. Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  per  la
realizzazione  del  programma  di  cui  al   comma   1   e'
autorizzata l'assunzione, in deroga  alle  disposizioni  di
cui  all'articolo  2,   commi   8-bis   e   8-quater,   del
decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  e  di
cui all'articolo 1, commi  3  e  4,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148,  mediante  l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale  di  III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa  di  euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio  della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di  Pompei  per  almeno  un  quinquennio  dalla   data   di
assunzione.  E'  altresi'  autorizzata,  in   deroga   alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato,  anche  dirigenziale,
mediante  l'utilizzazione  di  graduatorie  in   corso   di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno  2011  dalla  normativa  vigente,  da
destinare  all'espletamento  di  funzioni  di  tutela   del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri  derivanti
dal presente comma si provvede,  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali  del  predetto  Ministero,  nell'ambito  degli
stanziamenti di bilancio previsti  a  legislazione  vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i  beni
e  le  attivita'  culturali  e  nel  rispetto  dei   limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni.  Al
fine di procedere alle assunzioni di  personale  presso  la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo  delle  graduatorie  regionali  in
corso di validita' ai fini di  quanto  previsto  dal  terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun  candidato
nelle  graduatorie  regionali  in   corso   di   validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio  della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica  nazionale  e'
elaborata anche al  fine  di  consentire  ai  candidati  di
esprimere  la  propria  accettazione  e  non  comporta   la
soppressione  delle  singole   graduatorie   regionali.   I
candidati che non accettano mantengono la  collocazione  ad
essi spettante nella  graduatoria  della  regione  per  cui
hanno concorso. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente  comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
pubblica ed al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  le
assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i
relativi oneri.
    4. La Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici
di  Napoli  e  di  Pompei,  ai  fini  dell'attuazione   del
programma di cui al comma 1, puo' altresi'  avvalersi,  nel
rispetto  dei  principi  e  delle  disposizioni  di   fonte
comunitaria,  della  societa'  ALES   S.p.A.,   interamente
partecipata dallo Stato, mediante  stipula  di  un'apposita
convenzione, nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  per
l'affidamento diretto di servizi tecnici,  anche  afferenti
alla fase di realizzazione degli interventi  in  attuazione
del programma di cui al comma 1.
    5. Al fine della realizzazione del programma di cui  al
comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70,  71,
72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e
successive modificazioni, sono  ridotti  della  meta'.  Per
l'affidamento  dei  lavori  compresi   nel   programma   e'
sufficiente il livello  di  progettazione  preliminare,  in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis,  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile  del
procedimento  ritenga  motivatamente   la   necessita'   di
acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
    6. Gli interventi previsti  dal  programma  di  cui  al
comma 1 ricadenti  all'esterno  del  perimetro  delle  aree
archeologiche  sono  dichiarati   di   pubblica   utilita',
indifferibili e urgenti e possono  essere  realizzati,  ove
occorra, in  deroga  alle  previsioni  degli  strumenti  di
pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,  sentiti
la Regione e il Comune territorialmente competente.
    7.  Allo  scopo  di  favorire  l'apporto   di   risorse
provenienti  da  soggetti  privati  per  l'esecuzione   dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui  al  comma  1,
gli obblighi  di  pubblicita',  imparzialita',  parita'  di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti  dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni,  per   i   contratti   di   sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla
realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel  programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  ove  occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  nonche'  su
due quotidiani a diffusione nazionale,  per  almeno  trenta
giorni,  contenente   un   elenco   degli   interventi   da
realizzare,  con  l'indicazione  dell'importo  di   massima
stimato  previsto  per  ciascuno  intervento.  In  caso  di
presentazione   di   una   pluralita'   di   proposte    di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici  interventi,  definendo  le
correlate  modalita'  di  valorizzazione  del   marchio   o
dell'immagine  aziendale  dello  sponsor,  secondo   quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o   insufficiente   presentazione   di   candidature,    il
Soprintendente  puo'  ricercare  ulteriori  sponsor,  senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
    8. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma
3, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  maggio
2003,  n.  240,  al   fine   di   assicurare   l'equilibrio
finanziario  delle  Soprintendenze  speciali  ed  autonome,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di  bilancio  dello
stato di previsione della spesa del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro per  i
beni e le attivita' culturali, con  proprio  decreto,  puo'
disporre trasferimenti di  risorse  tra  le  disponibilita'
depositate sui  conti  di  tesoreria  delle  Soprintendenze
medesime,   in   relazione   alle    rispettive    esigenze
finanziarie,  comunque  assicurando  l'assolvimento   degli
impegni gia' presi su dette  disponibilita',  o  versamenti
all'entrata del bilancio dello  Stato,  anche  degli  utili
conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota
destinata alla riserva legale,  per  i  quali  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  con  propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio,
ai  fini  della  loro  riassegnazione,  in  aggiunta   agli
ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli  gia'
autorizzati  da  espressa  disposizione  legislativa,  allo
stato di previsione della spesa del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita'  di
tutela e valorizzazione del patrimonio  culturale,  nonche'
per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei  settori
dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo,  della
ricerca, educazione e  formazione  in  materia  di  beni  e
attivita' culturali.».

Note al comma 337
    - Si riporta il testo dell'articolo 28, della legge  14
novembre  2016,   n.   220   (Disciplina   del   cinema   e
dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge:
    «Art. 28 (Piano per il potenziamento del circuito delle
sale cinematografiche e polifunzionali). - 1.  Al  fine  di
consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione  delle
sale  cinematografiche  sul  territorio  nazionale   e   di
stimolare gli investimenti per l'adeguamento  funzionale  e
tecnologico  delle  sale  cinematografiche  attive,  tenuto
conto anche delle esigenze delle persone  con  disabilita',
e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, con dotazione di  30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  di  20  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2024, per la concessione di  contributi  a  fondo  perduto,
ovvero contributi in conto interessi sui mutui o  locazioni
finanziarie, finalizzati:
      a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse
o   dismesse,   con   particolare   riguardo   alle    sale
cinematografiche  presenti  nei  comuni   con   popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e con  priorita'  per  le  sale
dichiarate di interesse culturale ai sensi del  codice  dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
      b) alla realizzazione di nuove sale,  anche  mediante
acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per  i
servizi connessi;
      c)  alla  trasformazione  delle  sale   o   multisale
esistenti in ambito cittadino finalizzata  all'aumento  del
numero degli schermi;
      d)   alla    ristrutturazione    e    all'adeguamento
strutturale e tecnologico  delle  sale;  all'installazione,
alla   ristrutturazione,   al    rinnovo    di    impianti,
apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
    2. Le disposizioni  applicative  e  in  particolare  la
definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di
intensita' di aiuto e delle altre condizioni per  l'accesso
al beneficio e la sua gestione, sono adottate  con  decreto
del Ministro della cultura,  da  emanare  entro  centoventi
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previo parere della Conferenza unificata.
    3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la  priorita'
nella concessione del contributo alle sale che, oltre  alla
fruizione  cinematografica  e  audiovisiva,   garantiscano,
anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione
di  altri  eventi  culturali,  creativi,   multimediali   e
formativi  in  grado  di  contribuire  alla  sostenibilita'
economica della struttura ovvero  alla  valenza  sociale  e
culturale dell'area di insediamento. Il decreto di  cui  al
comma   2   riconosce   altresi'   particolari   condizioni
agevolative nella  concessione  del  contributo  alle  sale
presenti nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti.
    4. Il decreto di cui al comma  2  puo'  subordinare  la
concessione  dei  contributi  a   obblighi   del   soggetto
beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali  e
alla programmazione di  specifiche  attivita'  culturali  e
creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere
cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
    5. Nel quadro delle iniziative per la  riqualificazione
urbana e la rigenerazione  delle  periferie  e  delle  aree
urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni  di  cui
al comma 1, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano possono introdurre  previsioni  urbanistiche  ed
edilizie  dirette,   anche   in   deroga   agli   strumenti
urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la
ristrutturazione  di   sale   cinematografiche   e   centri
culturali multifunzionali,  anche  mediante  interventi  di
demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento
di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente
come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie
per  l'armonizzazione  architettonica  con  gli   organismi
edilizi esistenti, in attuazione  dei  principi  introdotti
dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.».

Note al comma 339
    - Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo  28
agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note al comma 187.

Note al comma 340
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  9,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015):
    «Art. 1. - 1.-8. Omissis
    9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al
fine  di  assicurare  risorse  stabili  alla   tutela   del
patrimonio  culturale,  e'   istituito   nello   stato   di
previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali  e  del  turismo  il  Fondo  per  la  tutela  del
patrimonio culturale, con una  dotazione  iniziale  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
    Omissis.».

Note al comma 341
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632, della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. - 1.-631. Omissis
    632. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
cultura  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  con   una
dotazione di 100 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro  per
l'anno 2025 e di 40  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono  definiti  i  criteri  di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo.
    Omissis.».

Note al comma 342
    - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e  75,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
    «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
Stato). - 1. - 73. Omissis
    74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
    75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    Omissis.».
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   febbraio   2014,   n.   6
(Disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze
ambientali e industriali ed a favorire  lo  sviluppo  delle
aree interessate):
    «Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti).  -  1.  Dopo
l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente:
      «Art. 256-bis. (Combustione illecita di  rifiuti).  -
1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque appicca il  fuoco  a  rifiuti  abbandonati  ovvero
depositati  in  maniera  incontrollata  e'  punito  con  la
reclusione da due a  cinque  anni.  Nel  caso  in  cui  sia
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena
della reclusione da tre a  sei  anni.  Il  responsabile  e'
tenuto  al  ripristino   dello   stato   dei   luoghi,   al
risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche  in
via di regresso, delle spese per la bonifica.
      2. Le stesse pene si applicano a colui che  tiene  le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256  e  259  in  funzione  della
successiva combustione illecita di rifiuti.
      3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto  di
cui al comma 1 e' commesso  nell'ambito  dell'attivita'  di
un'impresa  o  comunque  di  un'attivita'  organizzata.  Il
titolare  dell'impresa  o  il  responsabile  dell'attivita'
comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo
profilo dell'omessa  vigilanza  sull'operato  degli  autori
materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa  o
all'attivita' stessa;  ai  predetti  titolari  d'impresa  o
responsabili  dell'attivita'  si  applicano   altresi'   le
sanzioni previste dall'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
    4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di  cui
al comma 1 e' commesso in territori che, al  momento  della
condotta e comunque nei cinque  anni  precedenti,  siano  o
siano  stati  interessati  da  dichiarazioni  di  stato  di
emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della  legge  24
febbraio 1992, n. 225.
      5. I mezzi utilizzati per  il  trasporto  di  rifiuti
oggetto del reato di cui al comma 1 del presente  articolo,
inceneriti in aree o  in  impianti  non  autorizzati,  sono
confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2,  salvo  che
il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui
al citato comma 1  del  presente  articolo  e  che  non  si
configuri concorso di persona nella commissione del  reato.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  consegue
la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato,  se
di proprieta' dell'autore  o  del  concorrente  nel  reato,
fatti salvi gli obblighi di  bonifica  e  ripristino  dello
stato dei luoghi.
      6. Si applicano le sanzioni di cui  all'articolo  255
se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i  rifiuti
di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».
    2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  disposizioni
vigenti, i Prefetti delle province della regione  Campania,
nell'ambito delle operazioni di sicurezza  e  di  controllo
del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti  di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati  ad
avvalersi,   nell'ambito    delle    risorse    finanziarie
disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di  850
unita' di personale militare delle Forze  armate,  posto  a
loro disposizione dalle competenti  autorita'  militari  ai
sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
    2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma  2  i
militari delle Forze armate agiscono  con  le  funzioni  di
agenti di pubblica sicurezza.
    2-ter. Il personale di  cui  al  comma  2  e'  posto  a
disposizione dei prefetti interessati fino al  31  dicembre
2014.
    2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e  militari  di
truppa delle Forze armate compresi nel contingente  di  cui
al comma 2  e'  attribuita  un'indennita'  onnicomprensiva,
determinata con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
difesa, nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili
di cui al comma 2. La predetta indennita'  onnicomprensiva,
aggiuntiva  al  trattamento   stipendiale   o   alla   paga
giornaliera, non puo'  superare  il  trattamento  economico
accessorio  previsto  per  il  personale  delle  Forze   di
polizia.
    2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto,   il   Ministero
dell'interno, di concerto con il  Ministero  della  difesa,
trasmette al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  un
programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui
all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
    2-sexies. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto  nonche'  di
garantire adeguati livelli di  tutela  agroambientale,  con
particolare  riferimento  al  monitoraggio  del  territorio
rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree  a
vocazione agricola anche attraverso l'impiego della  flotta
aerea  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  il   programma
"Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso  civile"
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2014.   All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1,  comma  263,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-bis,   del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125  (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica):
    «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel  controllo
del territorio). -1. Per specifiche ed eccezionali esigenze
di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
    1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
    2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
    3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  1,
1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26  marzo
2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
"Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
affari esteri.
    5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Note al comma 343
    - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e  75,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
    «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
Stato). - 1.-73. Omissis.
    74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
    75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    Omissis.»

Note al comma 344
    - Il testo dell'articolo 7-bis,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia  di
sicurezza pubblica) e' riportato nelle note al comma 342.

Note al comma 347
    - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
    «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
1. Ai  fini  della  definizione  degli  ordinamenti,  delle
carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
impieghi in attivita' usuranti.
    2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
    3.  Le  associazioni  riconosciute  rappresentative   a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478  del  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   partecipano,   in
rappresentanza  del  personale  militare,  alle   attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita'  di  cui  al
comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo
personale.».

Note al comma 348
    - Il testo dell'articolo  19  della  legge  4  novembre
2010, n. 183 (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori
usuranti,  di  riorganizzazione  di   enti,   di   congedi,
aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro)  e'  riportato  nelle
note al comma 347.

Note al comma 350
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96,  della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-20249)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1.-95. Omissis
    96.  Il  fondo  di  cui  al  comma  95   e'   destinato
all'adozione  di   provvedimenti   normativi   volti   alla
progressiva perequazione del relativo regime previdenziale,
attraverso l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
nell'ambito degli istituti gia' previsti  per  il  medesimo
personale, di misure:
      a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla
liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale
che cessa dal servizio;
      b)    integrative    delle    forme    pensionistiche
complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  per  il  personale  immesso  nei
ruoli delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  relativo  provvedimento
normativo.
    Omissis.».

Note al comma 351
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95,  della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-20249)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1.-94. Omissis
    95. In relazione alla specificita' del personale  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
19 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di  euro
per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno  2023  e  60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
    Omissis.».

Note al comma 354
    - Si riporta il testo  dell'articolo  46,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni  in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche, come modificato  dalla  presente
legge:
    «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e  degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  istituita
un'area negoziale,  limitata  agli  istituti  normativi  in
materia di rapporto di lavoro e ai  trattamenti  accessori,
di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  del   principio   di
sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
    1-bis.  Per  i  dirigenti  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze  armate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
comma, sono istituite le relative aree negoziali,  limitate
agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro  e
ai trattamenti accessori, di cui al comma 2,  nel  rispetto
del principio di sostanziale perequazione  dei  trattamenti
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di  polizia,
ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
    2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per  il
personale dirigente civile e militare sono:
      a) il trattamento accessorio:
      b)  le  misure  per  incentivare   l'efficienza   del
servizio;
      c) il congedo ordinario, il congedo  straordinario  o
le licenze;
      d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
      e) i permessi brevi per esigenze personali;
      f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
      g) il trattamento di missione e di trasferimento;
      h)  i  criteri  di  massima  per  la   formazione   e
l'aggiornamento professionale;
      i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
    3. L'accordo  sindacale  relativo  ai  dirigenti  delle
Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
al comma  2  e'  stipulato  da  una  delegazione  di  parte
pubblica,   composta   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
pubblica amministrazione in conformita'  alle  disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di  accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto  del
dato associativo e del dato elettorale, anche ai  fini  del
riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
e  di  permessi  per  motivi  sindacali;  le  modalita'  di
espressione del  dato  elettorale,  le  relative  forme  di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
apposito accordo,  recepito,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica.
    3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti  delle
Forze di polizia a ordinamento militare per le  materie  di
cui al comma 2 e' stipulato da  una  delegazione  di  parte
pubblica,   composta   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, che la  presiede,  e  dai  Ministri  della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
giustizia o dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
delegati,  alla  quale   partecipano,   nell'ambito   delle
delegazioni dei Ministri della  difesa  e  dell'economia  e
delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza,   e   da   una
delegazione  sindacale,  composta  dai  rappresentanti   di
livello dirigenziale  delle  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari rappresentative a  livello
nazionale anche del  personale  dirigente  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare,  individuate  con  decreto
del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  secondo  i
criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66,  riferendo  le  misure  percentuali  ivi
previste  al  solo  personale  dirigente.  Le  associazioni
professionali a carattere sindacale interforze  partecipano
alla delegazione sindacale di cui  al  presente  comma  con
rappresentanti di livello  dirigenziale  appartenenti  alla
Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare  di  cui  sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con il  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3,  concernente
il personale delle Forze di polizia.
    3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti  delle
Forze armate per le materie di cui al comma 2 e'  stipulato
da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai
Ministri della difesa e dell'economia e  delle  finanze,  o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati,  alla
quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
Ministro della difesa, il  Capo  di  stato  maggiore  della
difesa o un suo rappresentante, accompagnato  dai  Capi  di
stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti,  e
da una delegazione sindacale, composta  dai  rappresentanti
di livello dirigenziale delle associazioni professionali  a
carattere sindacale tra militari rappresentative a  livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate,
individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo  le
misure  percentuali  ivi   previste   al   solo   personale
dirigente.  Le  associazioni  professionali   a   carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente  comma  con  rappresentanti  di  livello
dirigenziale appartenenti alla Forza  armata  di  cui  sono
rappresentative. L'accordo  e'  recepito  con  decreto  del
Presidente della Repubblica.
    4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della
giustizia e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  il
Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
di  quanto  previsto  dai  commi  2,  3,  3-bis  e   3-ter,
attraverso l'applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 195, con  esclusione  della  negoziazione  decentrata  e
delle modalita' di  accertamento  della  rappresentativita'
sindacale.
    5.  All'attuazione  dei  commi  3,  3-bis  e  3-ter  si
provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  civile,  ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della  legge  23  dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in  attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  nonche'  dell'articolo  1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  gli
anni dal 2018 al 2024 non si applicano le  disposizioni  di
cui al precedente periodo.
    6. Fino all'adozione dei decreti del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di cui ai commi  3-bis  e  3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione,
della difesa e dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  i
Ministri dell'interno e  della  giustizia,  possono  essere
estese al personale dirigente delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e a quello delle forze  armate,  anche
attraverso  eventuali  adattamenti   tenuto   conto   delle
peculiarita'  funzionali,  le  disposizioni   adottate   in
attuazione di quanto previsto  dal  comma  3,  al  fine  di
assicurare  la  sostanziale  perequazione  dei  trattamenti
economici  accessori  e  degli   istituti   normativi   dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare  e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze  di
polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del  presente
comma si provvede nei limiti della quota parte  di  risorse
destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
personale dirigente delle Forze di  polizia  a  ordinamento
militare e delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  dell'articolo  20,
comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2024 non si  applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo.
    7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero  del  primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di  polizia
ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle  Forze  armate  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti.».

Note al comma 355
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   20,   del
decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
(Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
    «Art.  20  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
accessori e istituti normativi per i dirigenti delle  Forze
di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al  limite
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dal   2022,   per
l'incremento delle risorse  previste  dall'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10
maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  680,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  da   destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3
e 6, del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95.  Le
predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
Forza  di  polizia  e  delle   Forze   armate   in   misura
proporzionale alla ripartizione  operata  per  l'anno  2020
dall'articolo 3  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede:
      a) quanto a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo   di   parte
corrente iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
      b) quanto a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  5
milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
    - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  marzo   2018
(Riparto delle risorse di cui all'articolo  1,  comma  680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205):
    «Art. 3 (Attuazione di quanto  previsto  dall'art.  46,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95).  -  1.  In
attuazione di quanto  previsto  dall'art.  46  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse  destinate  a
tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite:
===========================================================
|                      |    2018   |    2019   | dal 2020 |
=======================+===========+===========+==========+
|Polizia di Stato      |   605.651 | 1.055.948 | 1.506.245|
+----------------------+-----------+-----------+----------+
|Arma dei CC           |   504.300 | 1.033.391 | 1.562.483|
+----------------------+-----------+-----------+----------+
|Guardia di finanza    |   297.113 |   610.532 |   923.952|
+----------------------+-----------+-----------+----------+
|Polizia penitenziaria |    83.148 |   150.410 |   217.671|
+----------------------+-----------+-----------+----------+
|Forze armate          | 1.592.515 | 3.315.174 | 5.037.832|
+----------------------+-----------+-----------+----------+
|Effetti indotti       |           |           |          |
|su carriera           |           |           |          |
|dirigenziale          |           |           |          |
|penitenziaria         |    58.065 |   116.130 |   174.194|
+----------------------+-----------+-----------+----------+
|Totale                | 3.140.792 | 6.281.585 | 9.422.378|
+----------------------+-----------+-----------+----------+
     2. In fase di prima  attuazione,  qualora,  a  seguito
della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del  decreto
legislativo   29   maggio   2017,   n.    95,    risultasse
significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione
dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  sulla  base
della valutazione delle  Amministrazioni  interessate,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma  680  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al  comma  1  sono
appositamente rimodulate tra le stesse.».
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018  e  bilancio  pluriennale
per il triennio 2018-2020):
    «Art. 1. - 1.-679. Omissis
    680. Al  fine  di  riconoscere  la  specificita'  della
funzione e del ruolo del personale delle Forze armate,  dei
Corpi di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi  Fondi
per i servizi  istituzionali  del  personale  del  comparto
sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento  accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
la rivalutazione delle misure orarie per  il  compenso  del
lavoro straordinario, nonche' per  l'attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro  per  l'anno
2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni  di
euro a decorrere  dall'anno  2020,  ad  un  apposito  fondo
istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
Ministri   della   semplificazione   e    della    pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i
Ministri dell'interno, della difesa e della  giustizia.  Le
risorse destinate  a  incrementare  le  disponibilita'  dei
citati fondi devono essere attribuite  con  riferimento  ai
trattamenti economici accessori relativi  allo  svolgimento
dei servizi operativi per la  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
    Omissis.».

Note al comma 356
    - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
decreto legislativo  24  settembre  2015,  n.  157  recante
Misure    per     la     revisione     della     disciplina
dell'organizzazione delle agenzie  fiscali,  in  attuazione
dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11  marzo
2014, n. 23, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 1 (Disposizioni in  materia  di  riorganizzazione
delle agenzie fiscali). - 1. Le agenzie  fiscali  procedono
alla riorganizzazione delle proprie strutture  in  funzione
del contenimento delle  spese  di  funzionamento  ai  sensi
dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e del riassetto dei  servizi  di  assistenza,
consulenza e controllo con l'obiettivo  di  facilitare  gli
adempimenti tributari anche grazie all'impiego di  nuove  e
piu' avanzate forme di comunicazione con  il  contribuente,
contribuendo a una maggiore  competitivita'  delle  imprese
italiane e favorendo l'attrattivita' degli investimenti  in
Italia per le imprese  estere  che  intendono  operare  nel
territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione  le
agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni  loro
assegnate,  perseguono,   inoltre,   la   riduzione   della
invasivita'  dei  controlli  e  dei  connessi   adempimenti
secondo il principio del  controllo  amministrativo  unico,
sviluppando ulteriormente tecniche di analisi  dei  rischi.
Le  agenzie  orientano,   in   funzione   degli   obiettivi
istituzionali e della missione prioritaria di facilitare  e
promuovere  l'assolvimento  degli  obblighi  tributari,   i
programmi di formazione e sviluppo del personale, nonche' i
criteri di determinazione dei  compensi  incentivanti,  nel
quadro della revisione del sistema  delle  convenzioni  fra
Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di
cui all'articolo 59, comma 2, del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300.
    2.  Al  fine  di  potenziare  l'efficienza  dell'azione
amministrativa   e   favorire   l'emersione   delle    basi
imponibili, le convenzioni stipulate ai  sensi  del  citato
articolo 59, comma 2, stabiliscono per le  agenzie  fiscali
specifici  obiettivi   di   incremento   del   livello   di
adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello
di  efficacia  dell'azione  di  prevenzione   e   contrasto
dell'evasione  fiscale,  delle  frodi  e   degli   illeciti
tributari, anche mediante l'attuazione  delle  disposizioni
dell'articolo 1, commi 634,  635  e  636,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti  introdotti  in
attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.
    3. Per la misurazione degli obiettivi di cui  al  comma
2, le convenzioni  di  cui  al  comma  1  definiscono,  per
ciascuna agenzia fiscale:
      a)  indicatori  della   produttivita',   qualita'   e
tempestivita'   dell'attivita'   svolta   nelle   aree   di
operativita';
      b)   indicatori   della   complessiva   efficacia   e
efficienza gestionale.
    4. Gli indicatori di cui al comma 3  sono  definiti  in
base ai seguenti criteri generali:
      a) rispetto dei principi di cui alla legge 27  luglio
2000,  n.  212,  anche  con  riguardo  alla  richiesta   di
documentazione  gia'   in   possesso   dell'amministrazione
finanziaria;
      b) preponderanza di peso degli indicatori espressione
delle  attivita'  volte  a   facilitare   gli   adempimenti
tributari, a  contribuire  a  una  maggiore  competitivita'
delle imprese italiane e a favorire  l'attrattivita'  degli
investimenti in Italia per le imprese estere che  intendono
operare nel territorio nazionale, nonche'  delle  attivita'
di prevenzione  e  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
fiscale, di erogazione dei servizi  al  contribuente  e  di
tempestiva esecuzione dei provvedimenti di  rimborso  e  di
sgravio;
      c) tempestivita' delle direttive adottate  a  seguito
di  mutamenti  legislativi  e   della   giurisprudenza   di
legittimita' che possano incidere sui rapporti pendenti  ai
fini dell'autotutela, acquiescenza  a  sentenze,  adesioni,
mediazioni e conciliazioni giudiziali.
    5. Le convenzioni di  cui  al  comma  1  definiscono  i
criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e
per la definizione  degli  indicatori  di  rischio  di  non
conformita' di ciascuna agenzia fiscale.
    6. Le disposizioni del presente decreto  relative  alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2016.
    7. All'esito positivo delle  verifiche  effettuate  dal
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior  gettito
incassato  con  riferimento  all'ultimo  anno  consuntivato
connesso al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nelle
convenzioni di cui al comma 1, sulla base di  strumenti  di
monitoraggio e di riscontro del  suddetto  maggior  gettito
derivante dall'attivita' volta a  promuovere  l'adempimento
spontaneo  degli  obblighi  fiscali  e  dell'attivita'   di
controllo fiscale,  ivi  compreso,  ove  disponibile  e  in
relazione  ai  dati  pertinenti,   il   rapporto   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge  11  marzo
2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei  risparmi
di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di  rimborsi
o di  crediti  d'imposta,  gli  stanziamenti  iscritti  nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono integrati  con  apposito
provvedimento  in  corso   di   gestione   per   la   quota
incentivante di cui all'articolo 59, comma 4,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nel
rispetto   del   vincolo   di    neutralita'    finanziaria
relativamente al  previgente  sistema.  In  forza  di  tale
vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno  2016
l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media
degli importi assegnati nel triennio precedente a  ciascuna
agenzia in applicazione del citato articolo  59,  comma  4,
lettera c), del decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e
dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge  28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma
165, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni.  In  relazione  al  vincolo  di  neutralita'
finanziaria   relativamente   al   previgente   sistema   e
subordinatamente  alla  realizzazione  degli  strumenti  di
monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di
avere applicazione per le agenzie fiscali, con  riferimento
all'attivita' svolta a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79
del 1997  riguardanti  l'assegnazione  di  risorse  per  il
potenziamento dell'amministrazione economica e  finanziaria
e  per  la  corresponsione   di   compensi   al   personale
dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita'  delle
agenzie fiscali destinata al  fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri, al fondo di previdenza  per  il  personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  al  potenziamento
ed    alla     copertura     di     oneri     indifferibili
dell'Amministrazione  economico-finanziaria  e  del   Corpo
della  Guardia  di  Finanza  nonche'  quanto  previsto  dal
medesimo  articolo  in  relazione  all'incentivazione   del
personale del Ministero dell'economia e delle  finanze  cui
continua   a   provvedersi    annualmente    con    decreto
ministeriale. Con il  medesimo  decreto  ministeriale  puo'
essere altresi' stabilita un'ulteriore quota,  eccedente  i
vigenti limiti di spesa, di ammontare non  superiore  a  30
milioni di euro annui, da destinare al fondo  di  cui  alla
legge 20 ottobre  1960,  n.  1265.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 5, commi da 11 a  11-quinquies,  del
decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more  dei
rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6  del  decreto
legislativo  1°  agosto  2011,  n.  141,   i   sistemi   di
misurazione e  valutazione  della  performance  individuale
adottati dalle agenzie fiscali e  i  criteri  selettivi  da
esse   stabiliti   per   l'attribuzione   del   trattamento
accessorio  collegato  alla   performance   del   personale
dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni  di
cui al comma 1.
    8. Ai fini  del  contenimento  dei  costi,  le  agenzie
fiscali riducono di non meno del 10 per cento  il  rapporto
tra  personale  dirigenziale  di  livello  non  generale  e
personale    non    dirigente    previsto     dall'articolo
23-quinquies,  comma  1,  lettera  a),   numero   2),   del
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in  modo
da  diminuire  ulteriormente  le   posizioni   dirigenziali
rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.
    9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di
almeno il 10 per  cento  delle  posizioni  dirigenziali  di
livello generale, computata con riferimento alla  dotazione
organica cumulativa delle agenzie stesse  relativa  a  tali
posizioni.
    10. A seguito dell'applicazione delle  disposizioni  di
cui ai commi 8 e 9, i fondi per il  trattamento  accessorio
del personale dirigente di  prima  e  seconda  fascia  sono
corrispondentemente  ridotti  in   proporzione   ai   posti
dirigenziali effettivamente soppressi.
    11.  In  coerenza  con   il   processo   d'integrazione
operativa tra le attivita'  dell'Agenzia  delle  entrate  e
quelle dell'incorporata Agenzia del territorio  cessano  di
avere  effetto  le  limitazioni  per   specifiche   materie
introdotte   dall'articolo   23-quater,   comma   7,    del
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori,
fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.
    Omissis.».

Note al comma 357
    - Si riporta il testo dell'articolo  1475,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
    «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio  del  diritto  di
associazione e divieto di sciopero). - 1.  La  costituzione
di associazioni o circoli fra militari  e'  subordinata  al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
    2. In deroga al comma 1, i militari possono  costituire
associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   per
singola Forza armata  o  Forza  di  polizia  a  ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
capo III del titolo IX del presente libro, e  dal  relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n 400.
    3. I  militari  non  possono  aderire  ad  associazioni
considerate  segrete  a  norma  di   legge   e   a   quelle
incompatibili  con  i  doveri  derivanti   dal   giuramento
prestato.
    4. I militari non  possono  esercitare  il  diritto  di
sciopero.».

Note al comma 358
    - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  2008,  n.  189  (Disposizioni  urgenti   per   il
contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 255.

Note al comma 361
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
decreto-legge 18  ottobre  2023,  n.  145,  recante  misure
urgenti in materia economica e  fiscale,  in  favore  degli
enti territoriali, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze
indifferibili, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2023, n. 191:
    «Art. 21 (Misure in materia di immigrazione,  sicurezza
e per prosecuzione delle  attivita'  emergenziali  connesse
alla crisi ucraina). - 1. Per il finanziamento delle misure
urgenti connesse  all'accoglienza  dei  migranti,  anche  a
sostegno dei  comuni  interessati  nonche'  in  favore  dei
minori non  accompagnanti  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'in-terno, un  fondo  con  una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri
e le modalita' di riparto delle risorse di cui al  presente
comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa previsto, con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza   Stato-citta'   e
autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Al
successivo riparto del fondo di cui  al  primo  periodo  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze.
    2. All'articolo 1, comma 683 della  legge  29  dicembre
2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
      b) le parole «nel limite massimo di euro  37.259.690»
sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro
51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023  ed  euro
44.486.000 per l'anno 2024».
    3. In favore dei comuni  di  confine  con  altri  Paesi
europei e  dei  comuni  costieri,  interessati  dai  flussi
migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario  per
l'anno 2023. A tal fine,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
    4.  I  criteri  e  le  modalita'  di  concessione   del
contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al  medesimo  comma
3, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
    5. Al fine di assicurare la  funzionalita'  della  rete
dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo
14 del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e
l'effettivita'    delle    espulsioni    degli    stranieri
irregolarmente   presenti   nel    territorio    nazionale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma  3,
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  13  aprile  2017,  n.  46,  e'
incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
    6. Alla legge 5  febbraio  1992,  n.  91,  all'articolo
9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole «, per  la  meta',»  e  «,  per  l'altra
meta',» sono soppresse;
      b) dopo le parole «in materia di immigrazione,  asilo
e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi
assistenziali straordinari».
    7. Per  le  emergenze  assistenziali  straordinarie  di
primo soccorso e' autorizzata la spesa  di  euro  1.000.000
per l'anno 2023.
    8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1,
al comma 600, dopo le parole «corresponsione  dei  compensi
per prestazioni di lavoro straordinario del  personale  del
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e  delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
    9. Al fine del proseguimento delle  attivita'  connesse
allo  stato  di   emergenza,   relativo   all'esigenza   di
assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,
alla popolazione ucraina in conseguenza della  grave  crisi
internazionale  in  atto,  dichiarato  con   delibera   del
Consiglio   dei   ministri   del   28   febbraio   2022   e
successivamente  prorogato  da  ultimo  con  delibera   del
Consiglio dei ministri del 23  febbraio  2023  fino  al  31
dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di  180  milioni  di
euro per l'anno 2023.
    10. All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge  25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole  «2022  e  2023»
sono aggiunte le seguenti «e di 2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2024».
    11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro  2,2
milioni   per   l'anno   2024,   si    provvede    mediante
corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale.
    12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2,  3,  5,  7,  9
pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro
44,486 milioni per il 2024 si provvede:
      a) quanto a euro 29,859 milioni di  euro  per  l'anno
2023,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  risorse
rinvenienti dalle modifiche di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 2;
      b) quanto a 210 milioni di euro  per  l'anno  2023  e
44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.».

Note al comma 363
    - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato  dalla
presente legge:
    «Art. 12-bis  (Ricerca  sanitaria).  -  1.  La  ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno  conoscitivo  e  operativo
del Servizio sanitario nazionale e  ai  suoi  obiettivi  di
salute, individuato con un apposito  programma  di  ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
    2.  Il  Piano  sanitario   nazionale   definisce,   con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario  nazionale
e tenendo conto  degli  obiettivi  definiti  nel  Programma
nazionale per la ricerca di cui al  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i  settori  principali
della ricerca del Servizio sanitario  nazionale,  alla  cui
coerente   realizzazione    contribuisce    la    comunita'
scientifica nazionale.
    3. Il Ministero della Sanita', sentita  la  Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo  2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
elabora  il  programma  di  ricerca  sanitaria  e   propone
iniziative da inserire nella programmazione  della  ricerca
scientifica nazionale, di  cui  al  decreto  legislativo  5
giugno  1998,  n.  204,  e   nei   programmi   di   ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e'  adottato  dal
Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed  e'  finanziato  dalla
quota di cui all'articolo 12, comma 2.
    4. Il Programma di ricerca sanitaria:
      a)  individua  gli  obiettivi   prioritari   per   il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
      b)  favorisce  la  sperimentazione  di  modalita'  di
funzionamento,  gestione  e  organizzazione   dei   servizi
sanitari nonche' di pratiche  cliniche  e  assistenziali  e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto  sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori  dei
servizi;
      c)   individua   gli   strumenti    di    valutazione
dell'efficacia,  dell'appropriatezza  e  della   congruita'
economica delle procedure  e  degli  interventi,  anche  in
considerazione  di  analoghe  sperimentazioni  avviate   da
agenzie internazionali e con particolare  riferimento  agli
interventi  e  alle  procedure  prive   di   una   adeguata
valutazione di efficacia;
      d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte  a
migliorare  la   integrazione   multiprofessionale   e   la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni   sociosanitarie   ad   elevata    integrazione
sanitaria;
      e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta  a
migliorare la comunicazione  con  i  cittadini  e  con  gli
utilizzatori   dei   servizi   sanitari,    a    promuovere
l'informazione corretta e sistematica  degli  utenti  e  la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
      f) favorisce la ricerca e  la  sperimentazione  degli
interventi appropriati per la implementazione  delle  linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici,  per
l'autovalutazione  dell'attivita'   degli   operatori,   la
verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
    5. Il programma di ricerca sanitaria si articola  nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.  La
ricerca   corrente   e'   attuata   tramite   i    progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di  cui  al  comma
seguente  nell'ambito   degli   indirizzi   del   programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli  obiettivi  prioritari,  biomedici  e
sanitari, del Piano  sanitario  nazionale.  I  progetti  di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati  dal  Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica,  allo  scopo  di
favorire il loro coordinamento.
    6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata  sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore  di  sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,
dall'Istituto nazionale  per  la  promozione  della  salute
delle  popolazioni  migranti  e  per  il  contrasto   delle
malattie della poverta', dagli Istituti di ricovero e  cura
a carattere scientifico pubblici e  privati  nonche'  dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali.  Alla  realizzazione
dei progetti possono concorrere, sulla  base  di  specifici
accordi,  contratti  o  convenzioni,  le  universita',   il
Consiglio nazionale delle ricerche  e  gli  altri  enti  di
ricerca pubblici e privati,  nonche'  imprese  pubbliche  e
private.
    7. Per l'attuazione del programma  il  Ministero  della
sanita', anche su iniziativa  degli  organismi  di  ricerca
nazionali, propone al  Ministero  per  l'universita'  e  la
ricerca scientifica e tecnologica e  agli  altri  ministeri
interessati le aree di ricerca  biomedica  e  sanitaria  di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'  di
finanziamento e i  criteri  di  valutazione  dei  risultati
delle ricerche.
    8. Il Ministero  della  sanita',  nell'esercizio  della
funzione  di  vigilanza   sull'attuazione   del   programma
nazionale,     si     avvale      della      collaborazione
tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
ricerca sanitaria di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
delle regioni, sulla base di metodologie di  accreditamento
qualitativo.
    9. Anche ai  fini  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
dei  Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna   azienda
sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e 18 marzo 1998, pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  28
maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e  dei
requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un
registro dei Comitati  etici  operanti  nei  propri  ambiti
territoriali.
    10. Presso il Ministero della sanita' e'  istituito  il
Comitato  etico  nazionale  per  la  ricerca   e   per   le
sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
      a) segnala, su richiesta  della  Commissione  per  la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi  o  strutture  del
Ministero   della   sanita'   o    di    altre    pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico  dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
      b) comunica a organi o strutture del Ministero  della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti  di  ricerca
biomedica e sanitaria;
      c)  coordina  le  valutazioni  etico-scientifiche  di
sperimentazioni  cliniche   multicentriche   di   rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a  dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
      d)    esprime    parere     su     ogni     questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la  materia  della
ricerca di cui al comma 1 e della  sperimentazione  clinica
dei medicinali e  dei  dispositivi  medici  che  gli  venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
    11.   Le   regioni   formulano    proposte    per    la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria  di  cui
al presente articolo, possono assumere  la  responsabilita'
della realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati,  e
assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
conseguenti risultati nell'ambito  del  Servizio  sanitario
regionale.».

Note al comma 364
    - Si riporta il testo dell' articolo 1,  comma  4,  del
decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74,  recante
disposizioni urgenti per il rafforzamento  della  capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche:
    «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
1. - 3-bis. Omissis
    4.  Per  garantire   la   necessaria   speditezza   del
reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
dell'allegato 2:
      a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
procedura di reclutamento;
      b) il Ministero  dell'interno  puo'  richiedere  alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
dell'interno  mediante  concorso  pubblico  per  titoli  ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
      b-bis)  le  amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
      b-ter) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.
    Omissis.».
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35-quater,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche):
    «Art.  35-quater  (Procedimento  per  l'assunzione  del
personale  non  dirigenziale).  -   1.   I   concorsi   per
l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
      a) l'espletamento di almeno una prova scritta,  anche
a  contenuto  teorico-pratico,  e  di  una   prova   orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
      b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali  e,
facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della
prova orale, garantendo comunque  l'adozione  di  soluzioni
tecniche    che    ne    assicurino     la     pubblicita',
l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
vigente;
      c) che le prove di esame possano essere precedute  da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in  selezione  di  personale,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,  e
possano riguardare l'accertamento  delle  conoscenze  o  il
possesso delle competenze di cui alla lettera a),  indicate
nel bando;
      d)  che  i  contenuti   di   ciascuna   prova   siano
disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  responsabili
dello  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo, le quali adottano  la  tipologia  selettiva  piu'
conferente con la tipologia dei  posti  messi  a  concorso,
prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
oltre  alle  competenze,  siano  valutate   le   esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso  la  stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
      e) per i profili qualificati  dalle  amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
successive fasi concorsuali;
      f)   che   i   titoli   e   l'eventuale    esperienza
professionale,  inclusi  i  titoli  di  servizio,   possano
concorrere, in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
formazione del punteggio finale.
    2. Le procedure di reclutamento di cui al  comma  1  si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni  non  contestuali  le
amministrazioni  assicurano  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
partecipanti.
    3. Le commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente.
    3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma  1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili  non  apicali
possono  prevedere  lo   svolgimento   della   sola   prova
scritta.».

Note al comma 366
    - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.   465
(Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo
17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127):
    «Art. 13 (Accesso in  carriera).  -  1.  Sono  iscritti
all'albo nazionale, nella  prima  fascia  professionale,  i
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
politiche, in  possesso  dell'abilitazione  concessa  dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17,  comma  77,  della
legge.
    2. L'abilitazione di cui al comma 1  e'  rilasciata  al
termine del corso-concorso di formazione  della  durata  di
diciotto mesi, seguito da tirocinio  pratico  di  sei  mesi
presso uno o piu' comuni.
    3. Al corso si accede mediante  concorso  pubblico  per
esami  bandito  per  un  numero  di  posti  preventivamente
determinato dal consiglio nazionale di amministrazione,  in
relazione alle esigenze di immissione  nell'albo  stabilite
dall'articolo 17, comma 77, della legge.
    4.  Gli  esami  di  concorso  sono  preceduti  da   una
selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
una  serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica,   la   cui
valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
di strumenti automatizzati. Le procedure di  concorso  sono
espletate da apposite commissioni.
    5. Gli esami  del  concorso  consistono  in  tre  prove
scritte  ed  una   orale.   Il   consiglio   nazionale   di
amministrazione determina le materie  oggetto  delle  prove
che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le  seguenti:
diritto   costituzionale   e/o   diritto    amministrativo,
legislazione   amministrativa,   statale   e/o   regionale,
ordinamento finanziario e contabile degli enti  locali  e/o
diritto tributario e/o  scienza  delle  finanze  e  diritto
finanziario,  ragioneria  applicata   agli   enti   locali,
politica di bilancio  e  gestione  delle  risorse,  tecnica
normativa e tecniche di  direzione.  Determina  inoltre  il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
    6. Al corso e' ammesso un numero di  candidati  pari  a
quello predeterminato ai sensi del comma 3,  maggiorato  di
una percentuale del 30%. Durante il  corso  sono  previste,
con  cadenza  semestrale,  verifiche  volte  ad   accertare
l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli  organi  della
Scuola di cui  all'art.  17,  comma  77,  della  legge.  Al
termine  del  corso,  si  provvede  alla  verifica   finale
dell'apprendimento  ed  alla  conseguente   predisposizione
della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata  dal
consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione  nella
graduatoria da' diritto all'iscrizione  all'albo  nazionale
nella fascia iniziale.
    7.   Il   consiglio   nazionale   di    amministrazione
disciplina, inoltre, i casi di  esclusione  dal  corso  per
mancato   superamento   della   verifica   semestrale    di
apprendimento prevista dal comma 6.
    8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di
studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento
economico corrispondente alla prima fascia professionale in
relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'articolo
17, comma 80, della legge.
    9. Il consiglio nazionale  di  amministrazione  assegna
alle sezioni regionali, secondo l'ordine della  graduatoria
approvata e sulla  base  delle  preferenze  espresse  dagli
interessati, coloro che  hanno  conseguito  l'abilitazione,
tenendo conto delle esigenze  di  personale  delle  singole
sezioni regionali.
    10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
automaticamente   la   cancellazione   dall'albo    e    la
restituzione di  una  percentuale  della  borsa  di  studio
percepita,   fissata    dal    consiglio    nazionale    di
amministrazione   secondo   le   modalita'   dallo   stesso
stabilite.».

Note al comma 367
    - Il testo dell'articolo 13, del decreto del Presidente
della Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465  (Regolamento
recante  disposizioni  in  materia   di   ordinamento   dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17,
comma 78, della L. 15 maggio 1997,  n.  127)  e'  riportato
nelle note al comma 366.

Note al comma 369
    - Si riporta il testo  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
    «Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli   comunali   e
provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai  casi  previsti
dall'articolo 141, i consigli comunali e  provinciali  sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati
a norma  dell'articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
univoci e rilevanti  elementi  su  collegamenti  diretti  o
indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un'alterazione del procedimento  di  formazione
della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
    2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,  del
decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
conclusioni.
    3. Entro il termine di quarantacinque giorni (504)  dal
deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del  codice  di  procedura  penale,   comunica   tutte   le
informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
le esigenze del procedimento.
    4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
dei ministri entro tre mesi (505) dalla trasmissione  della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
    5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
competente.
    6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
dalla commissione straordinaria  di  cui  all'articolo  144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
    7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
con proprio decreto.
    7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma  7,  qualora  dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo  ad  uno  o  piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite   gravi   e   reiterate,   tali   da   determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere  il  buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni  comunali
o  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
servizi ad esse affidati, il  prefetto,  sulla  base  delle
risultanze  dell'accesso,  al  fine  di  far   cessare   le
situazioni riscontrate  e  di  ricondurre  alla  normalita'
l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,   fatti
salvi  i  profili  di  rilevanza   penale,   i   prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti  da  assumere,
con la  fissazione  di  un  termine  per  l'adozione  degli
stessi,     e     fornisce     ogni     utile      supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri  uffici.  Decorso
inutilmente  il  termine  fissato,  il   prefetto   assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a  20  giorni,
per la loro adozione,  scaduto  il  quale  si  sostituisce,
mediante   commissario   ad    acta,    all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali  provvedono
con le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci.
    8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
    9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
    10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
in  occasione  del   turno   annuale   ordinario   di   cui
all'articolo 1  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata  dello  scioglimento  cada  nel   secondo   semestre
dell'anno,  le   elezioni   si   svolgono   in   un   turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della  citata  legge  n.  182  del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato  non
oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
    11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per  il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
circoscrizionali, in  relazione  ai  due  turni  elettorali
successivi  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la   loro
incandidabilita'   sia   dichiarata    con    provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione  d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente  per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con  riferimento  agli  amministratori  indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II,  capo  VI,  del
codice di procedura civile.
    12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
data del provvedimento di sospensione.
    13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
situazioni previste dall'articolo 141.».
    - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche):
    «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
contratto individuale di lavoro:
      a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi
del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
dall'esterno;
      b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di
collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
professionalita'.
    2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale     della     Polizia     municipale     deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
diretta nominativa.
    3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
      a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'
di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
preselezione;
      b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
ricoprire;
      c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
      d) decentramento delle procedure di reclutamento;
      e) composizione delle commissioni esclusivamente  con
esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
professionali;
      e-bis);
      e-ter) possibilita' di richiedere,  tra  i  requisiti
previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo  22  della  legge  30  dicembre
2010,  n.  240.  In  tali  casi,   nelle   procedure   sono
individuate,     tra     le      aree      dei      settori
scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
di secondo  livello  o  al  contratto  di  ricerca,  quelle
pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o   livello   di
inquadramento.
    3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
      a) con riserva dei posti, nel limite massimo  del  40
per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
che emana il bando;
      b) per titoli ed esami,  finalizzati  a  valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
    3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
    3-quater.
    4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
pubblici non economici.
    4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
dall'articolo 36.
    5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
dall'Associazione Formez PA,  che  puo'  essere  utilizzato
anche per la costituzione dei  comitati  di  vigilanza  dei
concorsi di cui al presente comma.
    5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
    5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
di concerto con il Ministero della salute.
    5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
cinque  anni,  ad  eccezione  dei  direttori  dei   servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche  ed
educative che permangono nella sede di  prima  destinazione
per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni.  La  presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
    5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione  di
quelli banditi per il reclutamento del personale  sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso  quello
impiegato   nei   servizi   educativo-scolastici    gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni  di  comuni,  e  dei
ricercatori, nonche' del personale di cui  all'articolo  3,
sono  considerati  idonei  i  candidati   collocati   nella
graduatoria finale dopo l'ultimo  candidato  vincitore,  in
numero non superiore al 20 per  cento  dei  posti  messi  a
concorso. In caso di rinuncia  all'assunzione,  di  mancato
superamento del  periodo  di  prova  o  di  dimissioni  del
dipendente  intervenute  entro  sei  mesi  dall'assunzione,
l'amministrazione puo'  procedere  allo  scorrimento  della
graduatoria degli idonei non vincitori entro il  limite  di
cui al quarto periodo. La disposizione del  quarto  periodo
non si applica alle  procedure  concorsuali  bandite  dalle
regioni, dalle province, dagli enti  locali  o  da  enti  o
agenzie da questi controllati o partecipati  che  prevedano
un numero di posti messi a concorso non superiore  a  venti
unita' e per i comuni con  popolazione  inferiore  a  3.000
abitanti  e  per  l'effettuazione  di  assunzioni  a  tempo
determinato.  Con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
amministrazione,  adottato  previa  intesa   in   sede   di
Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del
presente comma.
    6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
in giudizio dello Stato, si  applica  il  disposto  di  cui
all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
    7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

Note al comma 370
    -  Il  decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116
(Riforma  organica  della  magistratura  onoraria  e  altre
disposizioni  sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in  servizio,  a
norma della legge 28 aprile  2016,  n.  57)  e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017, n. 177.

Note al comma 371
    - Il capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, recita: «Disposizioni relative ai  magistrati  onorari
in servizio».