art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
    
Note al comma 372
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui  giudici  di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57):
    «Art. 29 (Contingente  ad  esaurimento  dei  magistrati
onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere  confermati  a  domanda  sino  al   compimento   del
settantesimo anno di eta'.
    2. I  magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  che  non  accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata  presentazione
della domanda, quanto  in  quella  di  mancato  superamento
della  procedura  valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno
diritto, salva la facolta'  di  rifiuto,  ad  un'indennita'
pari,  rispettivamente,  ad  euro  2.500  al  lordo   delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  nel  corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
almeno ottanta giornate, e ad euro  1.500  al  lordo  delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del  quale  il  magistrato  sia  stato  impegnato  in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo  procapite  di  euro  50.000  al  lordo   delle
ritenute  fiscali.  Il  servizio   prestato   per   periodi
superiori a sei mesi, ai fini del  calcolo  dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia  natura  conseguente
al rapporto onorario cessato.
    3. Ai fini  della  conferma  di  cui  al  comma  1,  il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da  tenere  con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse  riguardano  i
magistrati onorari in servizio  che  rispettivamente,  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  abbiano
maturato:
      a) oltre 16 anni di servizio;
      b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
      c) meno di 12 anni di servizio.
    4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono
in un colloquio orale, della durata massima di  30  minuti,
relativo ad un caso pratico  vertente  sul  diritto  civile
sostanziale  e  processuale  ovvero  sul   diritto   penale
sostanziale e processuale, in base  al  settore  in  cui  i
candidati hanno esercitato, in  via  esclusiva  o  comunque
prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale.  La
commissione di valutazione e' composta dal  presidente  del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che  abbia
conseguito    almeno    la    seconda    valutazione     di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario  e  da
un avvocato iscritto  all'albo  speciale  dei  patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine.  Le  funzioni  di   segretario   di   ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo  in
servizio presso l'amministrazione della giustizia,  purche'
in possesso di qualifica  professionale  per  la  quale  e'
richiesta almeno la  laurea  triennale.  I  segretari  sono
designati dal presidente della corte d'appello  nell'ambito
del  cui  distretto  insistono  i   circondari   ove   sono
costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove  sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in  proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni  commissione
possa  esaminare  almeno  cinquanta  candidati.  Le  misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro  della
giustizia,   sentito   il   Consiglio    superiore    della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con  tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini  di
presentazione delle domande,  alla  data  di  inizio  delle
procedure, alle modalita' di sorteggio  per  l'espletamento
del colloquio  orale,  alla  pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi  di  esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19.  Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
    5.  La  domanda  di   partecipazione   alle   procedure
valutative di cui al comma  3  comporta  rinuncia  ad  ogni
ulteriore pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
rapporto   onorario    pregresso,    salvo    il    diritto
all'indennita' di  cui  al  comma  2  in  caso  di  mancata
conferma.
    6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di
trenta  giorni   dalla   comunicazione   dell'esito   della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare  per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In  tale
ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto  un
compenso parametrato  allo  stipendio  e  alla  tredicesima
mensilita', spettanti alla data del  31  dicembre  2021  al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in  funzione,  rispettivamente,  del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma  2,  in
applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
esclusione degli incrementi  previsti  per  tali  voci  dai
contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  successivi  al
triennio 2019-2021. E'  inoltre  corrisposta  un'indennita'
giudiziaria in misura pari  al  doppio  dell'indennita'  di
amministrazione  spettante  al   personale   amministrativo
giudiziario di cui al periodo precedente e non sono  dovute
le  voci  retributive   accessorie   connesse   al   lavoro
straordinario  e  quelle  alimentate  dalle   risorse   che
confluiscono nel fondo risorse decentrate.  Il  trattamento
economico di cui al presente comma non e' cumulabile con  i
redditi di pensione e da lavoro autonomo e  dipendente.  Ai
magistrati onorari confermati che optano per il  regime  di
esclusivita' delle funzioni onorarie non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  del  presente
decreto  e  si  applica  l'articolo   16   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
12.
    7. Ai magistrati onorari confermati che non  esercitano
l'opzione di cui al comma  6  e'  corrisposto  un  compenso
parametrato allo stipendio e alla  tredicesima  mensilita',
spettanti alla data  del  31  dicembre  2021  al  personale
amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,  del  numero  di
anni  di  servizio  maturati  di  cui  al   comma   2,   in
applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
richiamato al comma  6,  con  esclusione  degli  incrementi
previsti per tali voci dai contratti  collettivi  nazionali
di lavoro successivi  al  triennio  2019-2021.  E'  inoltre
corrisposta  un'indennita'  giudiziaria  in   misura   pari
all'indennita' di amministrazione  spettante  al  personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo  precedente  e
non sono dovute le voci retributive accessorie connesse  al
lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse  che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  1,
comma 3, del presente decreto,  con  esclusivo  riferimento
allo svolgimento dell'incarico in  modo  da  assicurare  il
contestuale espletamento di ulteriori attivita'  lavorative
o professionali.
    8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto
nella misura spettante  al  personale  dell'amministrazione
giudiziaria, per ogni  udienza  che  si  protragga  per  un
numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica
attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
    9. I  magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
qualora  non  presentino  domanda  di  partecipazione  alla
procedura valutativa di cui al comma 3.».
    - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26,  della
legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
    «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis
    26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
    Omissis.».

Note al comma 376
    - Il testo dell'articolo 35, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  e'
riportato nelle note al comma 369.

Note al comma 378
    - Si riporta il testo  dell'articolo  16,  del  decreto
legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n.  59)  come  modificato  dalla
presente legge:
    «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia  e
giustizia e il ministero di  grazia  e  giustizia  assumono
rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
giustizia e ministero della giustizia.
    2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e  i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle  leggi
e dai regolamenti  in  materia  di  giustizia  e  attivita'
giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
    3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
      a)  servizi  relativi  alla  attivita'   giudiziaria:
gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
      b)  organizzazione   e   servizi   della   giustizia:
organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative  alle  competenze  del  ministro  in   ordine   ai
magistrati; studio e proposta di interventi  normativi  nel
settore di competenza;
      c)   servizi   dell'amministrazione    penitenziaria:
gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della
amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
detenuti e degli internati;
    d)  servizi  relativi  alla  giustizia  minorile  e  di
comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al
ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento
dei compiti relativi alla esecuzione penale  esterna,  alla
messa alla prova e alle pene sostitutive;  svolgimento  dei
compiti assegnati dalla legge al Ministero della  giustizia
in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa
del personale e dei beni ad essi relativi;
      d-bis) servizi  per  la  transizione  digitale  della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione  dei  processi  e  delle  risorse  connessi   alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione  e  della
innovazione;  gestione  della  raccolta,  organizzazione  e
analisi dei  dati  relativi  a  tutti  i  servizi  connessi
all'amministrazione  della  giustizia;   attuazione   delle
procedure  di  raccolta   dei   dati   e   della   relativa
elaborazione statistica  secondo  criteri  di  completezza,
affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';   monitoraggio
dell'efficienza  del  servizio  giustizia  con  particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti  negli  uffici  giudiziari;
coordinamento della programmazione  delle  attivita'  della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
    3-bis. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10,  del  decreto-legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio  2010,  n.  24,  provvede  ad  effettuare
l'accesso diretto  ai  dati  relativi  a  tutti  i  servizi
connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
raccolti dagli uffici giudiziari.
    4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le disposizioni della legge  12  agosto  1962,  n.  1311  e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

Note al comma 382
    - Il testo dell'articolo 35, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  e'
riportato nelle note al comma 369.

Note al comma 385
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   37,   del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
    «Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
crediti  certificati).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il
completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di  parte
corrente certi, liquidi ed esigibili per  somministrazioni,
forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi
restando gli altri strumenti previsti,  i  suddetti  debiti
delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati  al
31 dicembre 2013 e certificati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma
3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato  dal
momento dell'effettuazione  delle  operazioni  di  cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima  garanzia  dello  Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle  operazioni  di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
3, i suddetti debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed
esigibili  delle  predette  pubbliche  amministrazioni  non
ancora certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013,  a
condizione che:
      a)  i  soggetti  creditori  presentino   istanza   di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre  2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui  all'articolo
7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
      b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite
la  suddetta  piattaforma  elettronica,  da   parte   delle
pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
avvenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'istanza.   Il   diniego,   anche    parziale,    della
certificazione, sempre  entro  il  suddetto  termine,  deve
essere puntualmente motivato. Ferma restando  l'attivazione
da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge  n.
185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta
a carico del dirigente  responsabile  l'applicazione  delle
sanzioni di cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  predetto
decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui  al
primo  periodo  che  risultino  inadempienti  non   possono
procedere  ad   assunzioni   di   personale   o   ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
    2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di  cui  al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli  obiettivi
del patto di stabilita' interno.
    3. I soggetti creditori possono  cedere  pro-soluto  il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello  Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca  o  ad  un  intermediario
finanziario,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni
quadro. Per i crediti  assistiti  dalla  suddetta  garanzia
dello Stato non possono essere richiesti  sconti  superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma  4.  Avvenuta
la  cessione  del  credito,  la  pubblica   amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo'  chiedere,  in  caso  di
temporanee carenze di  liquidita',  una  ridefinizione  dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento,  a  norma  della
specifica disciplina applicabile a  ciascuna  tipologia  di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a  valere
sulle entrate di  bilancio.  Le  pubbliche  amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il  debito,  alle  condizioni  pattuite  nell'ambito  delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle  condizioni
di pagamento  del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
ripristino  della  normale   gestione   della   liquidita'.
L'operazione   di   ridefinizione,   le   cui    condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello  Stato,
puo'  essere  richiesta  dalla   pubblica   amministrazione
debitrice  alla  banca  o   all'intermediario   finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o  ad  altro
intermediario  finanziario  qualora  il   cessionario   non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in  tal
caso, previa corresponsione di quanto  dovuto,  il  credito
certificato e' ceduto di  diritto  alla  predetta  banca  o
intermediario finanziario. La  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),  del
decreto legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
nonche'  istituzioni  finanziarie  dell'Unione  Europea   e
internazionali, possono acquisire,  dalle  banche  e  dagli
intermediari finanziari,  sulla  base  di  una  convenzione
quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i  crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e
ceduti ai sensi  del  presente  comma,  anche  al  fine  di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e  delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle  quali  le  pubbliche
amministrazioni   debitrici   rilasciano   delegazione   di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di  pubblica  amministrazione,  o  altra
simile  garanzia  a  valere  sulle  entrate  di   bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
essere effettuato nei limiti di una  dotazione  finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato  di  cui  al
comma 1,  gia'  oggetto  di  ridefinizione  possono  essere
acquisiti dai soggetti cui  si  applicano  le  disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  alle
istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
internazionali.  Alle  operazioni  di   ridefinizione   dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti  di  cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per  le  regioni  a  statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,  n.
281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
    4. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito
presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato,  cui  sono  attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e  irrevocabile.
Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  La  gestione  del
Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19,  comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102.  Con
decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definiti  termini  e
modalita' tecniche di attuazione dei commi  1  e  3  ,  ivi
compresa  la  misura  massima  dei   tassi   di   interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di  pagamento  del  debito  derivante  dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma  3,
nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di
operativita' e di  escussione  della  garanzia  del  Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
    5. In caso di escussione della garanzia, e'  attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli  enti  debitori.  La
rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino  a
concorrenza della somme escusse e degli interessi  maturati
alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato. Con il decreto di cui al comma 4  sono  disciplinate
le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di  cui
al presente comma, anche al fine di garantire  il  recupero
delle somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
    6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
    7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
12-septies dell'articolo 11, del  decreto-legge  28  giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
    7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante  la
piattaforma elettronica  per  la  gestione  telematica  del
rilascio  delle  certificazioni   di   cui   al   comma   1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura  privata
e  possono  essere  effettuate  a  favore   di   banche   o
intermediari  finanziari  autorizzati,  ovvero  da   questi
ultimi  alla  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   o   a
istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
internazionali.   Le   suddette   cessioni   dei    crediti
certificati si intendono  notificate  e  sono  efficaci  ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data  di  comunicazione  della   cessione   alla   pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica,  che
costituisce data certa, qualora  queste  non  le  rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.
Non si applicano alle  predette  cessioni  dei  crediti  le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli  articoli
69 e 70 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7  della  legge
21 febbraio 1991,  n.  52,  e  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano anche alle cessioni  effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali  si
applicano le disposizioni della legge 30  aprile  1999,  n.
130.
    7-ter. Le verifiche  di  cui  all'articolo  48-bis  del
decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, sono  effettuate  dalle  pubbliche  amministrazioni
esclusivamente all'atto della  certificazione  dei  crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   per
somministrazioni, forniture ed appalti e  per  obbligazioni
relative a  prestazioni  professionali  alla  data  del  31
dicembre  2013,  tramite  la  piattaforma  elettronica  nei
confronti dei soggetti creditori.  All'atto  del  pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione,  le  pubbliche
amministrazioni   effettuano    le    predette    verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
    7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9
del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  sono
abrogati.
    7-quinquies. La regolarita'  contributiva  del  cedente
dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo  e'
definitivamente   attestata   dal   documento   unico    di
regolarita' contributiva di cui all'articolo  6,  comma  1,
del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso  di  validita',
allegato all'atto di cessione o  comunque  acquisito  dalla
pubblica amministrazione  ceduta.  All'atto  dell'effettivo
pagamento dei crediti certificati oggetto di  cessione,  le
pubbliche   amministrazioni   debitrici   acquisiscono   il
predetto  documento  esclusivamente   nei   confronti   del
cessionario.».

Note al comma 388
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 724, della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. - 1. - 723. Omissis
    724. Per la partecipazione dello Stato  italiano  quale
sottoscrittore del fondo multi-sovrano di  venture  capital
denominato NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa  di
8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo  e
le connesse  modalita'  di  gestione  della  partecipazione
italiana al citato fondo sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
delle imprese e del made in Italy.
    Omissis.».

Note al comma 389
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
decreto-legge 18  ottobre  2023,  n.  145,  recante  misure
urgenti in materia economica e  fiscale,  in  favore  degli
enti territoriali, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze
indifferibili, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 21 (Misure in materia di immigrazione,  sicurezza
e per prosecuzione delle  attivita'  emergenziali  connesse
alla crisi ucraina). - 1. Per il finanziamento delle misure
urgenti connesse  all'accoglienza  dei  migranti,  anche  a
sostegno dei  comuni  interessati  nonche'  in  favore  dei
minori non  accompagnanti  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'in-terno, un  fondo  con  una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri
e le modalita' di riparto delle risorse di cui al  presente
comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa previsto, con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza   Stato-citta'   e
autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Al
successivo riparto del fondo di cui  al  primo  periodo  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze.
    2. All'articolo 1, comma 683 della  legge  29  dicembre
2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole "per l'anno 2023" sono sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
      b) le parole «nel limite massimo di euro  37.259.690»
sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di euro
51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023  ed  euro
44.486.000 per l'anno 2024".
    3. In favore dei comuni  di  confine  con  altri  Paesi
europei e  dei  comuni  costieri,  interessati  dai  flussi
migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario  per
l'anno 2023. A tal fine,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
    4.  I  criteri  e  le  modalita'  di  concessione   del
contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al  medesimo  comma
3, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
    5. Al fine di assicurare la  funzionalita'  della  rete
dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo
14 del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e
l'effettivita'    delle    espulsioni    degli    stranieri
irregolarmente   presenti   nel    territorio    nazionale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma  3,
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  13  aprile  2017,  n.  46,  e'
incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
    6. Alla legge 5  febbraio  1992,  n.  91,  all'articolo
9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole ", per  la  meta',"  e  ",  per  l'altra
meta'," sono soppresse;
      b) dopo le parole "in materia di immigrazione,  asilo
e cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e ad interventi
assistenziali straordinari".
    7. Per  le  emergenze  assistenziali  straordinarie  di
primo soccorso e' autorizzata la spesa  di  euro  1.000.000
per l'anno 2023.
    8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1,
al comma 600, dopo le parole "corresponsione  dei  compensi
per prestazioni di lavoro straordinario del  personale  del
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti "e  delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
    9. Al fine del proseguimento delle  attivita'  connesse
allo  stato  di   emergenza,   relativo   all'esigenza   di
assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,
alla popolazione ucraina in conseguenza della  grave  crisi
internazionale  in  atto,  dichiarato  con   delibera   del
Consiglio   dei   ministri   del   28   febbraio   2022   e
successivamente  prorogato  da  ultimo  con  delibera   del
Consiglio dei ministri del 23  febbraio  2023  fino  al  31
dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di  180  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di  euro  per  l'anno
2024.
    10. All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge  25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole  "2022  e  2023"
sono aggiunte le seguenti "e di 2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2024".
    11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro  2,2
milioni   per   l'anno   2024,   si    provvede    mediante
corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
"Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale.
    12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2,  3,  5,  7,  9
pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro
44,486 milioni per il 2024 si provvede:
      a) quanto a euro 29,859 milioni di  euro  per  l'anno
2023,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  risorse
rinvenienti dalle modifiche di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 2;
      b) quanto a 210 milioni di euro  per  l'anno  2023  e
44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.».

Note al comma 391
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
crisi ucraina):
    «Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle
persone richiedenti la  protezione  temporanea  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28
marzo 2022). - 1. Nell'ambito  delle  misure  assistenziali
previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del  decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore  delle  persone
richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  marzo
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei ministri  28  febbraio  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  58
del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste  dal
comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
      a) incrementare  le  disponibilita'  delle  ulteriori
forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31,  comma
1, lettera a), del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
n. 51, per un massimo di ulteriori 7.000 unita';
      b)  incrementare  i  destinatari   delle   forme   di
sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera  b),
del  decreto-legge  n.  21  del   2022,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per  un  massimo
di ulteriori 20.000 unita';
      c) integrare,  nel  limite  di  euro  27.000.000  per
l'anno 2022, il contributo forfetario di  cui  all'articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del  2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del  2022,
per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale da riconoscere alle regioni e  province  autonome
di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori  20.000
unita';
      c-bis) corrispondere  al  Ministero  dell'interno  un
contributo    di     euro     50.500.000,00     finalizzato
all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000  posti
nel  Sistema  di  accoglienza  e   integrazione,   di   cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio 1990,  n.  39,  a  partire  da  quelli  gia'  resi
disponibili  dai  Comuni  e  non  ancora   finanziati,   ad
integrazione di  quanto  previsto  dell'articolo  5-quater,
comma  3,  del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  2022,
n. 28.
    2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato  a
disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  51  del  2022,  l'estensione
dell'applicazione delle  misure  di  cui  all'articolo  31,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n.  21
del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo,
e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi
indicate, sulla  base  delle  effettive  esigenze  e  delle
risorse impiegate al raggiungimento delle predette  unita',
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai  sensi
dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge  n.  21
del 2022  e  del  comma  1  del  presente  articolo,  fermi
restando i termini temporali di applicazione  delle  misure
medesime.
    3.  Per  far  fronte  alle  eccezionali   esigenze   di
accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in
Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma  1,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  aprile  2022,  n.  28,  sono
incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
    3-bis. L'incremento della disponibilita' di  posti  per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9  e  11  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e  nel  Sistema
di   accoglienza    e    integrazione    (SAI)    derivante
dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, come  integrato  ai  sensi  del
presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare  le  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205.
    4.  Allo  scopo  di  rafforzare,  in  via   temporanea,
l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni  ospitanti
un significativo numero di persone richiedenti il  permesso
di protezione temporanea di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da  definire  sia
in  termini  percentuali  che  assoluti  in  considerazione
dell'impatto  sulla  gestione  dei  servizi   sociali,   il
Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e'  autorizzato  ad  assegnare,  nel
limite di euro 40.000.000 per l'anno  2022,  un  contributo
forfetario una tantum in favore dei predetti comuni,  anche
per  il  tramite  dei  Commissari  delegati  nominati   con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
e di Bolzano interessati. Alla definizione  dei  criteri  e
modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo
si provvede con ordinanze di protezione civile adottate  in
attuazione della deliberazione del Consiglio  dei  ministri
28 febbraio 2022.
    5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4,
nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022,
si provvede  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali, di cui  all'articolo  44  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente
incrementate per l'anno 2022.
    6. Agli oneri  derivanti  dai  commi  3  e  5,  pari  a
301.699.000 euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58.».
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
decreto-legge  2  marzo  2023,  n.  16,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21   aprile   2023,   n.   46
(Disposizioni  urgenti  di  protezione  temporanea  per  le
persone provenienti dall'Ucraina):
    «Art.  1  (Proroga  delle  attivita'  di  assistenza  e
accoglienza  a  seguito  della   crisi   ucraina).   -   1.
Nell'ambito    delle    misure    assistenziali    previste
dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore  delle  persone
richiedenti la protezione temporanea  o  gia'  beneficiarie
della stessa ai sensi della decisione  di  esecuzione  (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo  2022,  e'  autorizzata
fino al  31  dicembre  2023  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie previste dal presente comma:
      a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di
7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023,
delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo  31,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, anche  mediante  convenzioni,  aventi  valenza
territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati
con ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai  Presidenti  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e  le
associazioni di cui  al  predetto  articolo  31,  comma  1,
lettera a),  del  decreto-legge  n.  21  del  2022,  e  con
soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei servizi  e
dei limiti  di  importo  gia'  previsti  dalle  convenzioni
sottoscritte a livello  nazionale  dal  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri e previo nulla osta del medesimo  Dipartimento  ai
fini del rispetto dei predetti limiti;
      b) la prosecuzione delle misure di  sostentamento  di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 21 del  2022,  nel  limite  delle  risorse  a  tal  fine
disponibili a legislazione vigente;
      c) l'assegnazione anche per l'anno 2023,  nel  limite
di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo  forfetario
una  tantum  per  il  rafforzamento,  in  via   temporanea,
dell'offerta  dei  servizi  sociali  da  parte  dei  comuni
ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il
permesso di protezione temporanea di cui  all'articolo  44,
comma  4,  del  decreto-legge  17  maggio  2022,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si
provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1,  comma
2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile n. 927 del  3  ottobre  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo
aggiornamento del  censimento  previsto  dal  comma  3  del
medesimo articolo 1, da  realizzarsi  entro  quarantacinque
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. In base  alle  risultanze
dell'aggiornamento  del  censimento  di  cui   al   periodo
precedente, il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per
gli affari interni e territoriali - Direzione centrale  per
la finanza locale provvede esclusivamente al  trasferimento
pro quota delle relative  risorse  in  favore  dei  singoli
comuni beneficiari. A tale fine, le risorse  assegnate  per
le finalita' di cui  alla  presente  lettera  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno.
    2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  attivita'  e
delle  misure  di  cui  ai  commi  1  e  6  garantendo   la
continuita' della gestione emergenziale, ai sensi di quanto
previsto  dall'articolo  1,  comma  671,  della  legge   29
dicembre 2022, n. 197,  il  Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai  sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  sulla  base
delle effettive esigenze,  la  rimodulazione  delle  misure
previste nei commi  1  e  6,  individuando  il  numero  dei
soggetti coinvolti nel  limite  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
    3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel
limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno  2023,  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le  emergenze
nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
    4. Al fine di assicurare, fino  al  31  dicembre  2023,
l'accoglienza nei centri e  nelle  strutture  di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
142, dei  profughi  provenienti  dall'Ucraina,  le  risorse
iscritte  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno relative  all'attivazione,  alla  locazione  e
alla gestione dei centri di trattenimento e di  accoglienza
sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
    5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  4,  le
risorse del Fondo nazionale per le politiche  e  i  servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono  incrementate  di
52.295.898 euro per l'anno 2023.
    6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della  salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
avvalendosi  dei  dati  resi  disponibili   dal   Ministero
dell'interno e dal  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  dei  dati
aggregati delle prestazioni risultanti nel Sistema  tessera
sanitaria del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti
per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale, per far fronte ai quali sono stati  riconosciuti
i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma  1,
lettera  c),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
n.  51,  dall'articolo  44,  comma  1,  lettera   c),   del
decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  e  da
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671,  della  legge
29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza  sanitaria
sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1,
a parita' di trattamento rispetto  ai  cittadini  italiani,
nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per
l'anno 2023.
    7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e  5  del  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

Note al comma 392
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
legislativo  7  aprile  2003,  n.  85   (Attuazione   della
direttiva  2001/55/CE  relativa  alla   concessione   della
protezione temporanea in  caso  di  afflusso  massiccio  di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario):
    «Art. 4  (Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma  1,
stabilisce:
      a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
      b) le categorie di sfollati ammessi  alla  protezione
temporanea;
      c)  la  disponibilita'  ricettiva  per  l'accoglienza
degli sfollati;
      d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il
rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b),  degli
eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;
      e)  le  procedure  per  il  rilascio  agli   sfollati
individuati dalla lettera b),  del  permesso  di  soggiorno
esteso allo  studio  e  al  lavoro,  quelle  relative  alla
disciplina degli  eventuali  ricongiungimenti  familiari  e
alla registrazione dei dati personali degli  sfollati.  Del
numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene  conto
nell'adozione del  decreto  di  programmazione  annuale  ai
sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo
unico;
      f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa  con  gli  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea
e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;
      g)  le  misure   assistenziali,   d'intesa   con   la
Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  anche  mediante  il
coinvolgimento delle associazioni ed enti di  volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza  sociale,  per
le cure  mediche,  per  il  sostentamento  e  l'accesso  al
sistema educativo per i minori alla pari  con  i  cittadini
italiani,   nonche'   per   l'accesso    alla    formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le  categorie  di  persone
con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati  e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
      h) gli interventi, anche  con  la  collaborazione  di
associazioni    od    organizzazioni    internazionali    o
intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
      i) gli altri interventi  necessari  per  l'attuazione
della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi  al
trasferimento della persona  protetta  temporaneamente  fra
Stati   membri   e   quelli   inerenti   la    cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
      l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione
di  una  domanda  di  asilo  da  parte   di   una   persona
temporaneamente protetta.
    2.  Nei  confronti  dei  minori  non  accompagnati   si
applicano  le  norme  di  cui  all'articolo  33  del  testo
unico.».
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
civile):
    «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per  il
coordinamento   dell'attuazione   degli    interventi    da
effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
motivate.
    2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
      a)  all'organizzazione  ed  all'effettuazione   degli
interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
interessata dall'evento;
      b) al  ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
temporanea;
      c) all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di
immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
      d)   alla   realizzazione   di   interventi,    anche
strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
      e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
ordinanza;
      f) all'attuazione delle misure per  far  fronte  alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
all'articolo 28.
    3. Le ordinanze di protezione civile non sono  soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
modificazioni.
    4. Le ordinanze di protezione civile, la cui  efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
    5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
    6. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
vigente.
    7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
    8. Per l'esercizio delle  funzioni  attribuite  con  le
ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
della Corte di cassazione.
    9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
del processo amministrativo.
    10. Con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
    11. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31,   del
decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici  e  umanitari
della crisi ucraina):
    «Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza e
accoglienza  a  seguito  della   crisi   ucraina).   -   1.
Nell'ambito    delle    misure    assistenziali    previste
dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
legislativo 7 aprile 2003, n.  85,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10  marzo  2022,  e  nel
limite delle risorse previste al comma 4,  e'  autorizzato,
nel  rispetto   del   principio   di   accoglienza   e   di
programmazione degli ingressi, a:
      a) definire ulteriori forme di  accoglienza  diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle  strutture  di
accoglienza di  cui  agli  articoli  9  e  11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare  mediante  i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i  Centri  di  servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo  42  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di  accoglienza,
per  un  massimo  di  15.000  unita'.   Le   attivita'   di
accoglienza diffusa  di  cui  alla  presente  lettera  sono
realizzate, nei limiti delle  risorse  stanziate  per  tale
finalita' ai sensi del presente articolo e  fermo  restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica  dal  Dipartimento  della
protezione  civile,  dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni  e  delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei  comuni
italiani con soggetti  che  dimostrino,  oltre  agli  altri
requisiti previsti, l'insussistenza in  capo  alle  persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in  nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche'  dei  componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna  o  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
procedura penale per  delitti  non  colposi  o  di  decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili  per  delitti  non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati  o  consumati,  previsti  dall'articolo  80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro  II,  titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di  cui  all'articolo  583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  613-bis   del
codice penale, nonche' delle cause di divieto,  sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
      b) definire  ulteriori  forme  di  sostentamento  per
l'assistenza  delle  persone  titolari   della   protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma  sistemazione,  per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale per un massimo di 60.000 unita';
      c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per
l'anno 2022, alle regioni e province autonome di  Trento  e
di Bolzano, in relazione al numero  delle  persone  accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso  alle  prestazioni  del
Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da   definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per i  richiedenti  e  titolari  della  protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
    2. Con le ordinanze di protezione  civile  adottate  in
attuazione della deliberazione del Consiglio  dei  ministri
28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo  2022,  si  provvede
alla   disciplina   delle   diverse   forme   di   supporto
all'accoglienza di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e  di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma  1,
tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia  delle
persone assistite che svolgeranno attivita'  lavorative  in
attuazione   di    quanto    previsto    dall'articolo    7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile del 4 marzo 2022, n. 872.
    3. Nei limiti temporali di cui al  comma  1,  anche  al
fine di incrementare le capacita' delle  strutture  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  n.  142  del
2015, le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno,  relative  all'attivazione,   alla
locazione e alla gestione dei centri di  accoglienza,  sono
incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
    4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel
limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno  2022,
si provvede  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali, di  cui  all'articolo  44  del  codice
della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente  incrementate
per l'anno 2022.
    5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
355.533.750 euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 38.»
    - Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge  2  marzo
2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
aprile 2023, n.  46  (Disposizioni  urgenti  di  protezione
temporanea per  le  persone  provenienti  dall'Ucraina)  e'
riportato nelle note al comma 391.
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
decreto-legge 29 settembre 2023, n.  132,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2023,  n.   170
(Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
normativi e versamenti fiscali):
    «Art.  13   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
prosecuzione delle  attivita'  emergenziali  connesse  alla
crisi ucraina). - 1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri e' autorizzato a garantire la  prosecuzione  delle
forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni
in qualita' di commissari delegati e dai  presidenti  delle
province autonome di Trento e di Bolzano in  attuazione  di
quanto previsto dall'ordinanza del  capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022,  e  delle
ulteriori  attivita'  emergenziali  connesse   alla   crisi
ucraina, nel limite di spesa di  36  milioni  di  euro,  da
erogare alle amministrazioni interessate  nel  corso  della
predetta annualita'.
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36  milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  2  marzo
2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
aprile 2023, n. 46.».

Note al comma 393
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
decreto-legge  2  marzo  2023,  n.  16,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21   aprile   2023,   n.   46
(Disposizioni  urgenti  di  protezione  temporanea  per  le
persone provenienti dall'Ucraina):
    «Art. 1-bis  (Proroga  dello  stato  di  emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza degli  accadimenti  in
atto  nel  territorio  dell'Ucraina).  -  1.  Lo  stato  di
emergenza per intervento all'estero  in  conseguenza  degli
accadimenti in atto nel  territorio  dell'Ucraina,  di  cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri  25  febbraio
2022, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  58  del  10
marzo 2022, e' ulteriormente prorogato,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a  legislazione  vigente,  fino  al  31
dicembre 2023.».

Note al comma 394
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
civile):
    «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). -  1.  Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
    2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
risorse   finanziarie   del   "Fondo   per   le   emergenze
nazionali".».

Note al comma 395
    - La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20  luglio
2001,  sulle  norme  minime  per   la   concessione   della
protezione temporanea in  caso  di  afflusso  massiccio  di
sfollati e sulla promozione  dell'equilibrio  degli  sforzi
tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e  subiscono
le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e' pubblicato
nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212.

Note al comma 396
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero):
    «Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).   -   1.   Possono
soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo  4,  che  siano
muniti di carta di soggiorno o  di  permesso  di  soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente
testo unico o che siano in possesso della proroga del visto
ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di  soggiorno  o
titolo equipollente rilasciato dalla  competente  autorita'
di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed
alle condizioni previsti da specifici accordi.
    1-bis. Nei casi di  cui  all'articolo  38-bis,  possono
soggiornare  nel  territorio  dello  Stato   gli   studenti
stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
di presenza.
    2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
    2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
    2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e  del  permesso   di   soggiorno   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25.
    3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
essere:
      a)  superiore  a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
turismo;
      b);
      c)  inferiore  al   periodo   di   frequenza,   anche
pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
dall'articolo 39-bis.1;
      d);
      e)   superiore   alle    necessita'    specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
    3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
superare:
      a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
      b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
      c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato,  la  durata  di  due  anni.  Ciascun
rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.
    3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
Italia almeno una volta  nei  cinque  anni  precedenti  per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
    3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non  puo'  superare
la durata di tre anni.
    3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
    3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni. Ciascun  rinnovo  non
puo' superare la durata di tre anni.
    4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
    4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
fotodattiloscopici.
    5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
territorio nazionale.
    5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
    5-ter. lI permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
    6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto  salvo  il
rispetto degli  obblighi  costituzionali  o  internazionali
dello Stato italiano.
    7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o  di
altra  autorizzazione   che   conferisce   il   diritto   a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
    7-bis. Allo straniero di cui al  comma  7,  che  si  e'
trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
    7-ter. Nei confronti dello  straniero  che  ha  violato
l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
territorio dell'Unione europea.
    7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  in  possesso  di  un   permesso   di
soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
    8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.
    8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
    8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
applica:
      a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
      b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
      c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
      d) agli stranieri di cui all'articolo  27,  comma  1,
lettere a), g), h), i) e r);
      e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
protezione temporanea e nei casi di cui agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,  e  del  permesso  di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a  tale  titolo  e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
      f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
richiesta;
      g) agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di
studio o formazione;
      g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
    8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
ingresso o reingresso, la  comunicazione  del  rilascio  di
un'autorizzazione ai viaggi,  una  proroga  del  visto,  un
permesso di soggiorno, un  contratto  di  soggiorno  o  una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di  ingresso  o
di  reingresso,  di  un'autorizzazione  ai  viaggi,   della
proroga del visto, di  un  permesso  di  soggiorno,  di  un
contratto di soggiorno o di una carta di  soggiorno  oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati,  e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino  a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci  anni.  La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso  da  un  pubblico
ufficiale.
    9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
unico.
    9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
      a) che la richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
stesso;
      b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».

Note al comma 397
    - Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
    «Art. 152 (Contingente e durata del  contratto).  -  Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
categoria,  gli  istituti  italiani   di   cultura   e   le
delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
limite di un contingente complessivo pari a  3.150  unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
    Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
risoluzione del contratto.
    Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di
quello di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge
17 febbraio 2017, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

Note al comma 398
    - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  26-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
    «Art. 14 (Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
enti ed organismi pubblici). - 1.-26-bis. Omissis
    26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
Fondo  di  cui  al  comma  19  e'  determinata   ai   sensi
dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  ed  e'  destinata  all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per  il  finanziamento
delle   attivita'   di   promozione   all'estero    e    di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A  decorrere
dall'anno  2012  e'  altresi'  iscritto  nello   stato   di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 e di  un  apposito  capitolo  per  il
finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della
medesima   Agenzia.   Il   contributo   erogato   per    il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  non  puo'
essere utilizzato a copertura  delle  spese  fisse  per  il
personale dipendente.
    Omissis.».
    - Si riporta il testo dell'articolo 157 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
    «Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua  base
e' fissata dal contratto individuale sulla base  del  costo
della vita, delle  retribuzioni,  comprensive  di  tutti  i
benefici  aggiuntivi,  corrisposte  nella  stessa  sede  da
organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in
primo luogo dell'Unione europea, nonche'  delle  condizioni
del mercato del lavoro  locale,  pubblico  e  privato,  per
mansioni lavorative  assimilabili  a  quelle  svolte  dagli
impiegati di cui al presente  titolo.  Il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  a  tale
fine si avvale, ove possibile, di agenzie  specializzate  a
livello  internazionale.  Si  tiene  altresi'  conto  delle
indicazioni  fornite   annualmente   dalle   organizzazioni
sindacali, anche  sulla  scorta  delle  risultanze  fornite
dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve  comunque
essere congrua e adeguata a  garantire  l'assunzione  degli
elementi piu' qualificati.
    La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle variazioni dei termini di riferimento  di
cui al primo comma.
    La retribuzione  annua  base  e'  determinata  in  modo
uniforme per Paese e per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere
consentita in via  eccezionale,  nello  stesso  Paese,  una
retribuzione diversa per le sedi che presentino un  divario
particolarmente sensibile nel costo della vita.
    La retribuzione e' di norma fissata  e  corrisposta  in
valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad  altra
valuta in presenza di particolari motivi. Agli  effetti  di
cui al presente titolo,  il  corrispettivo  in  lire  della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.».

Note al comma 402
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
(Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
civile):
    «Art. 11 (Interventi per  la  prevenzione  del  rischio
sismico). - 1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per  la
prevenzione del rischio sismico. A tal fine e'  autorizzata
la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro  145,1
milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, di  euro  145,1  milioni  per
l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
    2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
bilancio.».

Note al comma 403
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 465, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-20249)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1. - 464. Omissis
    465. Al fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  b),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
n. 101,  e'  autorizzata  la  spesa  di  800.000  euro  per
ciascuno degli anni dal  2022  al  2026,  da  destinare  al
supporto tecnico-operativo e alle attivita'  connesse  alla
definizione,  attuazione  e  valutazione  degli  interventi
nonche' alle attivita' connesse al contrasto  del  dissesto
idrogeologico e alla mitigazione del  rischio  sismico.  Le
risorse di  cui  al  presente  comma  sono  ripartite,  con
provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia" della
Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro  il
31 gennaio 2022,  in  esito  alla  puntuale  individuazione
degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra  il
Commissario  straordinario   per   la   ricostruzione   dei
territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  2016,   la
Struttura di missione per il coordinamento dei processi  di
ricostruzione e sviluppo dei territori  colpiti  dal  sisma
del 6 aprile 2009 e il Dipartimento "Casa Italia".
    Omissis.».

Note al comma 404
    - Si riporta il testo dell'articolo  2-bis,  comma  38,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
    «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 37. Omissis
    38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare  le
attivita'  finalizzate  alla  fase  di  ricostruzione   del
tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  dei  territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni  del  cratere
sismico sono autorizzati  a  prorogare  o  rinnovare,  alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche,  i  contratti
stipulati  ai  sensi  dell'articolo  5  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3784 del 25  giugno  2009,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3881  dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in  materia
di vincoli alle assunzioni a tempo  determinato  presso  le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai  rinnovi  dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge  non  sono
applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a    tempo    indeterminato.    Agli    oneri     derivanti
dall'applicazione del presente comma,  quantificati,  sulla
base   delle   esigenze   effettive    documentate    dalle
amministrazioni   centrali   e   locali   istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel  limite  di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di  servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
    Omissis.».
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 773, della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. - 1. - 772. Omissis
    773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo
2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  prorogata  fino
all'anno 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  1,45
milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023, 2024  e
2025.
    Omissis.».

Note al comma 405
    - Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, comma  1,
del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.   156
(Disposizioni   urgenti   per    l'accelerazione    e    il
completamento delle ricostruzioni in  corso  nei  territori
colpiti da eventi sismici) come modificato  dalla  presente
legge:
    «Art.  9-sexies   (Deroghe   alla   disciplina   recata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). -
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma  28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il
Comune dell'Aquila, secondo le  disposizioni  dell'articolo
4, comma 14, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, puo' avvalersi di personale  a  tempo  determinato,
nel limite massimo di spesa  di  1  milione  di  euro,  per
l'anno 2026, a valere  sulle  disponibilita'  del  bilancio
comunale,  fermo  restando  il  rispetto  dei  vincoli   di
bilancio  e  della  vigente   normativa   in   materia   di
contenimento della spesa complessiva di personale.».

Note al comma 406
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 255, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2014):
    «Art. 1. - 1. - 254. Omissis
    255.  Nella   ripartizione   delle   risorse   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge,
il CIPE, sulla base delle esigenze  rilevate  dagli  uffici
speciali per la ricostruzione, puo' destinare  quota  parte
delle  risorse  stesse   anche   al   finanziamento   degli
interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione
degli  immobili  pubblici  e  la  copertura   delle   spese
obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere
nei territori della regione Abruzzo, colpiti  dagli  eventi
sismici del 6 aprile 2009, nonche'  la  prosecuzione  degli
interventi  di   riparazione   e   ricostruzione   relativi
all'edilizia privata e pubblica nei  comuni  della  regione
Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
    Omissis.».
    - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma  12,  del
decreto-legge  19  giugno  2015  n.  78,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
emissioni industriali):
    «Art.  11  (Misure  urgenti  per   la   legalita',   la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali). - 1. - 11-quater. Omissis
    12.  A  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, come  rifinanziata  dalla  legge  27  dicembre
2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n.  190,  una
quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti annuali di bilancio,  e'  destinata,  per  gli
importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un
programma di sviluppo volto ad assicurare effetti  positivi
di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse
territoriali,  produttive  e  professionali  endogene,   di
ricadute occupazionali dirette e indirette,  di  incremento
dell'offerta di beni e servizi connessi  al  benessere  dei
cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle  aree  di  localizzazione
produttiva;  b)  attivita'  e   programmi   di   promozione
turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione
tecnologica e alta formazione; d) azioni di  sostegno  alle
attivita'  imprenditoriali;  e)  azioni  di  sostegno   per
l'accesso al credito delle imprese,  comprese  le  micro  e
piccole imprese; f) interventi e servizi di  connettivita',
anche attraverso la banda larga, per cittadini  e  imprese.
Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma
di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di  cui
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   11
settembre  2014,  n.  211.  Il  programma  di  sviluppo  e'
sottoposto al  CIPE  per  l'approvazione  e  l'assegnazione
delle  risorse.  Il  programma   individua   tipologie   di
intervento,  amministrazioni  attuatrici,  disciplina   del
monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere
ed ex post, della eventuale revoca  o  rimodulazione  delle
risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.
    Omissis.».
    - La legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2021-2023)   e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
322, S.O.
    - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti  in  favore
delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   nella
regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
interventi urgenti di protezione civile):
    «Art. 3 (Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
private e di immobili ad uso non  abitativo;  indennizzi  a
favore delle imprese). -  1.  Per  soddisfare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile  2009  nei
territori  individuati  ai  sensi  dell'articolo   1   sono
disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
      a) la concessione  di  contributi  a  fondo  perduto,
anche con le modalita', su  base  volontaria,  del  credito
d'imposta e, sempre su base  volontaria,  di  finanziamenti
agevolati garantiti dallo Stato,  per  la  ricostruzione  o
riparazione di immobili adibiti ad  abitazione  considerata
principale ai sensi del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati
ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni  sostitutive
dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di  cui
alla presente lettera e' determinato in ogni caso  in  modo
tale da coprire integralmente le spese  occorrenti  per  la
riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di  un  alloggio
equivalente.  L'equivalenza   e'   attestata   secondo   le
disposizioni   dell'autorita'   comunale,   tenendo   conto
dell'adeguamento   igienico-sanitario   e   della   massima
riduzione del rischio sismico. Nel caso  di  ricostruzione,
l'intervento e'  da  realizzare  nell'ambito  dello  stesso
comune. L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta  il
contestuale   trasferimento    al    patrimonio    comunale
dell'abitazione distrutta ovvero  dei  diritti  di  cui  al
quarto comma dell'articolo 1128 del codice  civile.  Se  la
volumetria  dell'edificio   ricostruito,   in   conseguenza
dell'acquisto  dell'abitazione  equivalente  da  parte   di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto  a  quella  del
fabbricato demolito, i  diritti  di  cui  al  quarto  comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente
trasferiti di diritto agli  altri  condomini;  se  tuttavia
l'edificio e' ricostruito  con  l'originaria  volumetria  a
spese dei condomini, i diritti  di  cui  al  citato  quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono  trasferiti
a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti  pubblici
e  le  scritture  private   autenticate   ricognitivi   dei
trasferimenti al  patrimonio  comunale  ovvero  agli  altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli  con
i  quali  vengono  comunque  riassegnate  pro  diviso  agli
originari  condomini  o  loro  aventi   causa   le   unita'
immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,
costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'
di cui al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del  codice
civile,  le  ipoteche  e  le  trascrizioni  pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono  soggetti
all'imposta  di  successione  ne'  alle  imposte  e   tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti  o  dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;
      b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda  del  soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella  stipula
del contratto di finanziamento di cui  alla  lettera  a)  e
nella gestione del rapporto contrattuale;
      c);
      d)  l'esenzione  da  ogni  tributo,  con   esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto  degli  atti  e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui  alla  lettera  a)  inclusi  quelli  concernenti  la
prestazione delle eventuali  garanzie  personali  o  reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli  atti  di
cui alla lettera c),  con  la  riduzione  dell'ottanta  per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
      e)  la  concessione  di  contributi,  anche  con   le
modalita' del credito di imposta, per  la  ricostruzione  o
riparazione  di  immobili  diversi  da  quelli  adibiti  ad
abitazione principale,  nonche'  di  immobili  ad  uso  non
abitativo distrutti o danneggiati;
      e-bis)   nel   caso   di    immobili    condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per  riparare  le  parti
comuni direttamente all'amministratore che sara'  tenuto  a
preventivare, gestire e rendicontare in  modo  analitico  e
con contabilita' separata  tutte  le  spese  relative  alla
ricostruzione. In  tali  fasi  l'amministratore  si  avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino  almeno  il  35
per cento delle quote condominiali;
      f)  la  concessione  di  indennizzi  a  favore  delle
attivita'   produttive   che   hanno   subito   conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
      g)  la  concessione,  previa  presentazione  di   una
perizia giurata, di indennizzi  a  favore  delle  attivita'
produttive per la riparazione e la  ricostruzione  di  beni
mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle  scorte
andate distrutte o il  ristoro  di  danni  derivanti  dalla
perdita di  beni  mobili  strumentali  all'esercizio  delle
attivita' ivi espletate;
      h) la concessione di indennizzi  per  il  ristoro  di
danni ai beni mobili anche non registrati;
      i) la concessione di  indennizzi  per  i  danni  alle
strutture  adibite   ad   attivita'   sociali,   culturali,
ricreative, sportive e religiose;
      l)  la  non  concorrenza  dei  contributi   e   degli
indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma
ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.
    1-bis.  Ferma  l'integrale  spettanza  del   contributo
diretto o del credito  di  imposta  previsti  dal  presente
articolo, lo Stato, a domanda  del  soggetto  debitore  non
moroso, subentra per un importo  non  superiore  a  150.000
euro nel debito  derivante  da  finanziamenti  preesistenti
garantiti da  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale
distrutti, con la contestuale cessione alla  Fintecna  spa,
ovvero alla societa' controllata e da  essa  indicata,  dei
diritti di proprieta'  sui  predetti  immobili.  Il  prezzo
della cessione e'  versato  direttamente  al  soggetto  che
aveva erogato il finanziamento per la parziale  estinzione,
senza penali, del debito ed  e'  conseguentemente  detratto
dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro
avviene a valere sulle risorse stanziate dal  comma  6  del
presente  articolo.  Il  soggetto  debitore   che   intenda
avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda
a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e  da  essa
indicata.  Il  prezzo  della  cessione   dei   diritti   di
proprieta' sui predetti immobili e' stabilito  dall'Agenzia
del territorio. Al fine dell'attuazione delle  disposizioni
contenute  nel  presente  comma  si  fa  riferimento   alla
convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero  dell'economia
e delle finanze prevista  ai  sensi  del  comma  3,  ultimo
periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
decreto,  i  comuni   approvano   piani   di   recupero   e
riutilizzazione  delle  aree  acquisite  da  Fintecna  spa,
ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata,  allo
scopo di favorire la ripresa delle attivita'  economiche  e
sociali. Entro tre  anni  dalla  medesima  data,  i  comuni
possono acquistare da Fintecna spa, ovvero  dalla  societa'
controllata e da essa indicata,  i  diritti  di  proprieta'
delle  aree  oggetto  della  cessione  stessa  non   ancora
edificate; il prezzo e' pari  a  quello  corrisposto  dalla
societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali.
    1-ter. Il saldo  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo, limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili
distrutti e  alla  riparazione  degli  immobili  dichiarati
inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che
gli  interventi  sono  stati  realizzati   ai   sensi   del
decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
    2. Per  l'individuazione  dell'ambito  di  applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo resta  fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
    3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
nazionale di cui alla lettera a)  del  comma  1  le  banche
operanti  nei  territori  di  cui  all'articolo  1  possono
contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 5,  comma  7,  lettera  a),
secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  assistiti
da garanzia dello Stato, a favore di persone  fisiche,  per
la ricostruzione  o  riparazione  di  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale  ovvero  per  l'acquisto  di   nuove
abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta
nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e'
concessa dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  con
uno o piu' decreti dirigenziali,  per  l'adempimento  delle
obbligazioni principali ed accessorie assunte in  relazione
a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e'
stato concesso il credito ai sensi del presente  comma.  La
garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le  modalita'
di concessione della garanzia, il termine  entro  il  quale
puo'  essere  concessa,  nonche'   la   definizione   delle
caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi  del
comma 1, sono stabiliti con i decreti di  cui  al  presente
comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del presente comma  si  provvede
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero  2),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
con imputazione all'unita' previsionale di  base  [3.2.4.2]
«garanzie dello Stato», iscritta nello stato di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Al  fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2009,
2010, 2011 e 2012 per la stipula  di  una  convenzione  tra
Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
    3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai  sensi
del comma 3 sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,
incondizionata,   esplicita,   irrevocabile   e   a   prima
richiesta, che resta  in  vigore  fino  alla  scadenza  del
termine di rimborso di ciascun finanziamento.  Con  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' concessa la garanzia dello  Stato
di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
modalita' di operativita' della stessa. La  garanzia  dello
Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi  dell'articolo  31  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.
    4. La  realizzazione  di  complessi  residenziali  puo'
essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n. 133, e successive modificazioni.
    5. Il contributo  e  ogni  altra  agevolazione  per  la
ricostruzione o la riparazione degli immobili non  spettano
per i beni alienati  dopo  il  6  aprile  2009  a  soggetti
privati diversi dal coniuge, dai  parenti  o  dagli  affini
entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione  civile
o dal convivente di fatto ai sensi della  legge  20  maggio
2016, n. 76.
    5-bis. In deroga  agli  articoli  1120,  1121  e  1136,
quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
terzo del valore dell'edificio.
    6. Al fine dell'attuazione  dei  commi  1,  esclusa  la
lettera b), e 2, con esclusione  dei  contributi  che  sono
concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo  14,
comma 1, e' autorizzata la spesa  di  euro  88.500.000  per
l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011,  di  euro
265.500.000  per  l'anno  2012,  di  euro  295.000.000  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro  240.300.000  per
l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno  2016,  di
130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal  2018  al  2029,  di  78,9
milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1  milioni  di  euro
per l'anno 2031 e  di  11,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2032.».

Note al comma 407
    - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  11-bis,
del decreto-legge 19 giugno 2015  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
emissioni  industriali)  come  modificato  dalla   presente
legge:
    «Art.  11  (Misure  urgenti  per   la   legalita',   la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali). - 1. - 11. Omissis
    11-bis. Le attivita'  di  riparazione  o  ricostruzione
finanziate con  risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli
edifici destinati alle attivita' di  cui  all'articolo  16,
lettera a), della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti  del
codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163. La  scelta  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  di
ricostruzione o riparazione  delle  chiese  o  degli  altri
edifici di  cui  al  periodo  precedente,  che  siano  beni
culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e'  effettuata
dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo,  che  assumono  la
veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
33, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
del 2006, con le modalita'  di  cui  all'articolo  197  del
medesimo  codice.  Per  i   lavori   di   ricostruzione   o
riparazione delle chiese o degli altri edifici  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, la  funzione  di  stazione
appaltante di cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai
competenti  uffici  territoriali  del  Provveditorato  alle
opere pubbliche.  Al  fine  della  redazione  del  progetto
preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei   lavori,   si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice  di  cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni  caso,  nel
procedimento di approvazione del progetto,  e'  assunto  il
parere,  obbligatorio  e  non  vincolante,  della   diocesi
competente.  La  stazione  appaltante  puo'   acquisire   i
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e  depositati  presso  gli
uffici competenti, verificandone la  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  valutarne  la
compatibilita' con i principi della tutela, anche  ai  fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42,  nonche'  la   rispondenza   con   le   caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al
comma  9  del  presente  articolo,  e  l'idoneita',   anche
finanziaria, alla ristrutturazione  e  ricostruzione  degli
edifici. Ogni eventuale ulteriore  revisione  dei  progetti
che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza  maggiori
oneri a carico della stazione  appaltante.  Dall'attuazione
delle suddette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con  le
risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. Allo scopo di accelerare il  processo
di ricostruzione e riparazione delle chiese o  degli  altri
edifici di cui al  primo  periodo  del  presente  comma,  i
competenti uffici territoriali del Ministero della  cultura
possono altresi' delegare attraverso accordi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni
di stazione appaltante ai competenti uffici periferici  del
provveditorato interregionale per le opere pubbliche,  agli
Uffici speciali per la  ricostruzione,  ai  comuni  e  alle
diocesi.
    Omissis.».

Note al comma 408
    - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che  hanno
interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
il 29 maggio 2012):
    «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  27  luglio
2000, n. 212.
    2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
qualita' di Commissari delegati.
    3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
    4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
citata legge.
    5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 2.
    5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
deroga.».

Note al comma 410
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   3-bis,   del
decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
territorio):
    «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni  colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). -  1.  All'articolo  1,
comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
"30  giugno  2016"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
settembre 2016".
    2.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento   delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale  prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,  i  commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
nominati  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  74  del  2012  e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio  Emilia  e  Ferrara  sono  autorizzati  ad  assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga  ai
vincoli di cui ai commi 557 e  562  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  di  cui  al  comma  28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, per le annualita' 2017,  2018,  2019  e  2020,  per
poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi  livelli  qualitativi   delle   prestazioni,   nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015  e
2016 e con le modalita' di cui  al  comma  8  dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con
il seguente riparto  percentuale:  il  78  per  cento  alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni;  il  16
per  cento  alla  struttura  commissariale  della   regione
Emilia-Romagna;   il    4    per    cento    alle    citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto  ai  sensi
del   presente   comma   dalla   Soprintendenza,    nonche'
all'ulteriore personale di cui  essa  si  avvalga  mediante
convenzione, anche con la societa' ALES  -  Arte  lavoro  e
servizi Spa e  con  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  possono
essere affidate  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
procedimento. Agli oneri derivanti dal  presente  comma  si
provvede mediante utilizzo delle risorse  gia'  disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare  interventi   e   risorse   finanziarie   gia'
programmati e da programmare  di  cui  al  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122.».

Note al comma 411
    -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   1,   del
decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e'
riportato nelle note al comma 408.
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2,  del  citato
decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
    «Art.  2  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
previste dal presente decreto.
    2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
Regioni.
    3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane.  L'articolo  1,  comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
    4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
attraverso separata contabilizzazione.
    5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
      a) con le risorse eventualmente rivenienti dal  Fondo
di solidarieta' dell'Unione Europea di cui  al  regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002,  nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
      b) con quota parte delle risorse di cui  all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
      c) per un miliardo di euro per  ciascuno  degli  anni
2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora  necessario
ai fini del concorso al  raggiungimento  dell'ammontare  di
risorse autorizzato di  cui  al  periodo  precedente,  puo'
provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24  febbraio
1992,  n.  225.  In  tale  ultimo  caso,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le  voci
di spesa  interessate,  nonche'  le  conseguenti  modifiche
degli obiettivi del patto di stabilita'  interno,  tali  da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento  netto
delle pubbliche amministrazioni. Lo schema  di  decreto  di
cui  al  precedente  periodo,  corredato  della   relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  e'
trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione,  entro   venti
giorni, del  parere  delle  Commissioni  competenti  per  i
profili di carattere finanziario.  Decorso  inutilmente  il
termine per  l'espressione  del  parere,  il  decreto  puo'
essere comunque adottato.
    6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
siti internet delle rispettive regioni.».

Note al comma 412
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
(Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
dagli  eventi  sismici  del  2016)  come  modificato  dalla
presente legge:
    «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).  -
1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
    2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
    3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
    4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
del 31 dicembre 2018.
    4-bis.   Lo   stato   di   emergenza   prorogato    con
deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  16-sexies,
comma  2,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,   n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede,  nel  limite  complessivo  di  euro  300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma  3,  del
presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
Dipartimento della protezione civile.
    4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
per le emergenze nazionali previsto  dall'articolo  44  del
codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  360
milioni di euro per l'anno 2019.
    4-quater. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre  2020.  Con  delibere  del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi  dell'articolo  24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  si  provvede
all'assegnazione   delle   risorse   per   le   conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui  all'articolo  44  del  medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
    4-quinquies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al  comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo  44
del codice della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  300
milioni di euro per l'anno 2021.
    4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre  2022.  Con  delibere  del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi  dell'articolo  24
del citato codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse  per
le attivita' conseguenti  alla  proroga  di  cui  al  primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno  2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo  n.
1 del 2018.
    4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo
per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del
codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  150
milioni di euro per l'anno 2023.
    4-octies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del
Codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  130
milioni di euro per l'anno 2024.
    5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente.
    6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente.
    7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».

Note al comma 413
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 990, della
legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
pluriennale per  il  triennio  2019-2021)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1. - 989. Omissis
    990.  Allo  scopo  di  assicurare  il  proseguimento  e
l'accelerazione del processo di ricostruzione,  il  termine
della gestione straordinaria di cui all'articolo  1,  comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato  fino  al  31  dicembre  2024,  ivi  incluse   le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
annui previsti per l'anno 2023. Dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
prorogato fino alla data  di  cui  al  periodo  precedente,
salva espressa rinunzia degli interessati.
    Omissis.».

Note al comma 414
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   50,   del
decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
(Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016):
    «Art. 50 (Struttura  del  Commissario  straordinario  e
misure   per   il   personale   impiegato   in    attivita'
emergenziali).   -   1.   Il   Commissario   straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera  con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile  in
relazione   alle    risorse    assegnate    e    disciplina
l'articolazione interna della struttura  anche  in  aree  e
unita' organizzative con  propri  atti  in  relazione  alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura  e'   riconosciuto   il   trattamento   economico
accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
nel caso in cui  il  trattamento  economico  accessorio  di
provenienza   risulti   complessivamente   inferiore.    Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'  di
amministrazione  della   Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri.
    2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale  gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  a
supporto di regioni e comuni  ovvero  presso  la  struttura
commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
cui all'articolo 2, comma 2.
    3.  Nell'ambito  del  contingente   dirigenziale   gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di  cui  una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
limiti  percentuali  ivi  previsti.  Alla   struttura   del
Commissario  straordinario   e'   altresi'   assegnata   in
posizione di comando un'ulteriore unita' di  personale  con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai   ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, per un importo massimo  di  40.000  euro  per
ciascun  incarico.   Le   duecentoventicinque   unita'   di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
      a) tra il personale delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  delle  quali  dieci   unita'   sono
individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio
speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.  134.  Il  personale  di  cui  alla
presente lettera e' collocato, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in  posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai   rispettivi   ordinamenti.   Per   non    pregiudicare
l'attivita' di  ricostruzione  nei  territori  del  cratere
abruzzese, l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per  il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di  dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle
risorse  rimborsate   dalla   struttura   del   Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente  di  personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle  procedure  concorsuali  bandite  e
gestite in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo
67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, per  le  quali  e'  disposta  la  proroga  di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il  termine  di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che  l'amministrazione  di  appartenenza  abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di  comando,  lo
stesso si intende  assentito  qualora  sia  intervenuta  la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
      b) sulla base di apposite convenzioni  stipulate  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
organi di amministrazione;
      c) sulla base di apposite convenzioni  stipulate  con
Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
    3-bis.  Il  trattamento   economico   fondamentale   ed
accessorio   del   personale   pubblico   della   struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
      a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al  pagamento  del  trattamento
economico   fondamentale,   nonche'   dell'indennita'    di
amministrazione. Qualora  l'indennita'  di  amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
      b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di  cui  alla   lettera   a)   il   trattamento   economico
fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
      c) ogni altro emolumento  accessorio  e'  corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
il quale provvede  direttamente  ovvero  mediante  apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
    3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute  una  retribuzione  di  posizione  in   misura
equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
determinata    con    provvedimento     del     Commissario
straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del
comma   7.   Il   trattamento   economico   del   personale
dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al
rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni
statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
    3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al  personale  di  cui  all'articolo  2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
del 29 settembre 2016.
    3-quinquies. Alle  spese  per  il  funzionamento  della
struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
    4.  Per  la  risoluzione   di   problematiche   tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto
di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o
maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
    5. Per la definizione dei criteri di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera b),  il  commissario  straordinario  si
avvale di  un  comitato  tecnico  scientifico  composto  da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria  sismica,  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
culturali e di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici  unita'.
La  costituzione  e  il  funzionamento  del  comitato  sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
2, comma 2.  Per  la  partecipazione  al  comitato  tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di  gettoni  di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque  denominati.
Agli  oneri  derivanti  da  eventuali  rimborsi  spese  per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di  cui  al
comma 8.
    6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,
ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,  puo'
essere disposto il  collocamento  fuori  ruolo  nel  numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il
Commissario straordinario nomina con proprio  provvedimento
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
    7.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2  comma  2,
nei limiti delle risorse disponibili:
      a) al  personale  non  dirigenziale  delle  pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente
impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
essere  riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite  massimo  di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'
autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°
ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore
mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
2018;
      b)  al  personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di
incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
essere attribuito un incremento  del  30  per  cento  della
retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del  20  per  cento  della
retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto
riguarda il personale  dirigenziale,  all'articolo  24  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      c) al personale di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto  dei
risultati   conseguiti   su   specifici   progetti   legati
all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati
semestralmente  dal   Commissario   straordinario,   previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte  degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari.  Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma  6
sono riconosciute, ai sensi  della  vigente  disciplina  in
materia e comunque nel limite complessivo  di  euro  80.000
per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le  spese
di viaggio,  vitto  e  alloggio  connesse  all'espletamento
delle attivita' demandate, nell'ambito delle  risorse  gia'
previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
    7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7,  lettere  a),
b)  e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti   pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
    8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno  2016  e  15  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2017  e  2018.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
Commissario straordinario, adottati ai sensi  dell'articolo
2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle  amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
    9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di  strutture  e  personale  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.  Il  Commissario  straordinario  puo'   stipulare
apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e
specifiche attivita' istruttorie, con  l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e  specifiche
attivita'  di  controllo  sulla  ricostruzione  pubblica  e
privata, con il Corpo della guardia di  finanza  e  con  il
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Agli  eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
    9-bis. Anche al fine di finanziare  specifici  progetti
di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa
della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per
l'anno 2016.
    9-ter. All'onere di cui al  comma  9-bis  si  provvede,
quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 187, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e,
quanto  a  euro  7,3   milioni,   mediante   corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della  legge
6 giugno 2016, n. 106.
    9-quater.  Al  fine  di  accelerare  il   processo   di
ricostruzione,  il  Commissario  straordinario  puo',   con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo  2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di  personale  per  gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e  la
struttura   commissariale,   mediante   ampliamento   delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel  limite
di spesa di 7,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,  gia'
finalizzate a spese di personale  e  non  utilizzate.  Alla
compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
indebitamento  netto  e  fabbisogno  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».