Note al comma 433 - Si riporta il testo dell'articolo 6, 14-bis e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 6 (Ambito di applicazione e Commissari straordinari). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati "eventi". 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021. 3. I Commissari straordinari, di seguito denominati "Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. 4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.» «Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della citta' metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8. 2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta' metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma. 4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4. 6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.» «Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). - 1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza. 2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, e' composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di 15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario; c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale. 4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego. 4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso. 4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario puo' avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021: a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania; b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso. 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.». Note al comma 434 - Il testo dell'articolo 14-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, e' riportato nelle note al comma 433. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il testo degli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' riportato nelle note al comma 425. Note al comma 435 - Si riporta il testo degli articoli 20-quinquies, 20-sexies e 20-septies, del decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi): «Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro. 3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale. Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonche' di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. 4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.» «Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a: a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo: 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi; 2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi; 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione; e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi; f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici. 2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis: a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata; d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei; g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale; h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; i) interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa' Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto e' risolto di diritto. 5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi. 6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e' incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3.» «Art. 20-septies (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata). - 1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato, sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario; b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto. 2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. 3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1. 6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. 7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformita' ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». Note al comma 437 - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni). - 1. - 6. Omissis. 7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e), o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilita', gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Omissis.» - Il testo dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023, e' riportato nelle note al comma 435. - Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.» Note al comma 438 - Il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 24. - Il testo dell'articolo 20-quinquies, del decreto-legge n. 61 del 2023, e' riportato nelle note al comma 435. Note al comma 440 - Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014. Note al comma 445 - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: «Art. 7 (Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario). - 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.» «Art. 8 (Disposizioni previdenziali). - 1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento. 2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi. 3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.». Note al comma 446 - Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresi' l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.» «Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 1-bis. Possono altresi' beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e' possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese; b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita' regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua puo' essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura. 4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione. 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.» «Art. 7 (Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio). - 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario e peschereccio di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario e peschereccio sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio.». Note al comma 447 - Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): «Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo' essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.» Note al comma 448 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «Art. 1. - 1. - 829. Omissis 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009. Omissis.» Note al comma 449 - Si riporta il testo dell'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): «Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b) c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. 1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento. 2.» - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 108. Omissis 109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti. Omissis.» Note al comma 451 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) «Art. 1. - 1.- 21. Omissis 22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno. Omissis.» Note al comma 452 - Per il testo dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 418. Note al comma 458 - Si riporta il testo degli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla societa'. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.» «Art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti. 3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.». Note al comma 460 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1. - 858. Omissis 859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): «Art. 73 (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni). - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.». Note al comma 469 - Il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' riportato nelle note al comma 293. Note al comma 470 - Si riporta il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina): «Art. 43 (Misure per il riequilibrio finanziario di province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane nonche' per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard). - 1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle citta' metropolitane per le quali e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "BDAP", di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non e' effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e' previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non puo' essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non puo' essere superiore a 3 euro per passeggero. 3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo e' istituito con decreto del Ministro dell'interno ed e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entita' del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati. 4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso. 5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo. 5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo. 6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021. 7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. 9. Ai fini della realizzazione delle attivita' connesse alla "Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale" prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.». Note al comma 473 - Il testo dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) e' riportato nelle note al comma 470. Note al comma 474 - Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243; b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249): «Art. 1. - 1.-576. Omissis 577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualita' successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022. Omissis.» Note al comma 475 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 567, 572 e 580 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1. - 566. Omissis 567. Ai comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. 568. - 571. Omissis 572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo: a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero; b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 1) in presenza di delibera che attribuisce l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima; 2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili; d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019; e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico; f) misure volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei contingenti di personale assegnati ad attivita' strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle entrate; 2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali; 5) all'incremento della qualita', della quantita' e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale; g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente. 573. - 579. Omissis 580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attivita' sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi: «Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al comma 1, le province e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le citta' metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali" sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali". 2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.» Note al comma 476 - Il testo del comma 567, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma 475. Note al comma 477 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 846 e 850, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 845. Omissis 846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pieta' dei defunti, in relazione alle criticita' rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della citta' di Palermo, il sindaco di Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2024, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848. 846. - 849. omissis 850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi da 846 a 849, e' autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura delle predette attivita', anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846, nel limite massimo di 5 unita' ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023 e a titolo gratuito per l'anno 2024. Omissis.» Note al comma 479 - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di eta'. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. 8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.".» Note al comma 482 - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191): «Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 6. 7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali"; b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249): «Art. 1. - 1.-571. Omissis 572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo: a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero; b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 1) in presenza di delibera che attribuisce l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima; 2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili; d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019; e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico; f) misure volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei contingenti di personale assegnati ad attivita' strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle entrate; 2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali; 5) all'incremento della qualita', della quantita' e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale; g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente. Omissis.» Note al comma 483 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1. - 1.-574. Omissis 575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022 (176), propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianita' dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianita' inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. Omissis.»