art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
    
Note al comma 433
    - Si riporta il testo dell'articolo 6, 14-bis e 18  del
decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
(Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
    «Art.  6   (Ambito   di   applicazione   e   Commissari
straordinari). - 1. Le disposizioni del presente Capo  sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  di  cui
all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e del 28 dicembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019,  di  seguito  denominati
"eventi".
    2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa  con  i
Presidenti   delle   Giunte   regionali   competenti    per
territorio,  con  proprio  decreto,  nomina,  fino  al   31
dicembre  2021,  il  Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione nei territori dei comuni della  provincia  di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data  dal  16
agosto  2018  e  il  Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione  nei  territori  dei  comuni   della   Citta'
metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
decreto, analogamente a quanto disposto per il  Commissario
straordinario  del  Governo  di  cui  all'articolo  2   del
decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in
misura non superiore ai  limiti  di  cui  all'articolo  15,
comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
n. 111, e fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  34
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico
delle risorse disponibili sulle  contabilita'  speciali  di
cui all'articolo 8. La gestione straordinaria,  finalizzata
all'attuazione delle  misure  oggetto  del  presente  Capo,
cessa il 31 dicembre 2021.
    3. I Commissari  straordinari,  di  seguito  denominati
"Commissari",  assicurano  una  ricostruzione  unitaria   e
omogenea nei territori  colpiti  dagli  eventi,  attraverso
specifici piani di riparazione  e  di  ricostruzione  degli
immobili  privati  e  pubblici  e  di   trasformazione   e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati  alla
riduzione   delle   situazioni   di   rischio   sismico   e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e,  a  tal  fine,
programmano l'uso delle risorse finanziarie e  adottano  le
direttive necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione
degli  interventi,  nonche'  per  la   determinazione   dei
contributi  spettanti  ai   beneficiari   sulla   base   di
indicatori del  danno,  della  vulnerabilita'  e  di  costi
parametrici.
    4.   Gli   interventi    e    i    piani    discendenti
dall'applicazione  del  presente  Capo  sono  attuati   nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  nonche'  degli
strumenti di pianificazione e gestione delle aree  protette
nazionali e regionali, individuate ai sensi della  legge  6
dicembre 1991, n. 394.»
    «Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13  del  16  gennaio
2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania  indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con  contratti
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267,  e  ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di
personale  di   cui   all'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, nel limite  di  spesa  di  euro  830.000  per
l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro
1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori  unita'  di  personale
con     professionalita'     di     tipo     tecnico      o
amministrativo-contabile fino a 40 unita'  complessive  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Ai  relativi  oneri,  nel
limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di  euro  1.660.000
per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si  fa
fronte  con  le  risorse  disponibili  nella   contabilita'
speciale intestata  al  Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione  nei  territori  dei  comuni   della   citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
    2. Nei limiti delle risorse  finanziarie  previste  dal
comma 1  e  delle  unita'  di  personale  assegnate  con  i
provvedimenti di cui al comma  3,  i  comuni  della  citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli  anni
2019, 2020 e 2021, possono  incrementare  la  durata  della
prestazione lavorativa  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
parziale  gia'  in  essere  con  professionalita'  di  tipo
tecnico  o  amministrativo,  in  deroga   ai   vincoli   di
contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi  557  e  562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono
determinati i profili professionali  e  il  numero  massimo
delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato
ad assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  anche
stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento  e'
adottato sulla base delle richieste che i  comuni  avanzano
al Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare
contratti a tempo parziale  per  un  numero  di  unita'  di
personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata
l'assunzione,  nei   limiti   delle   risorse   finanziarie
corrispondenti   alle   assunzioni   autorizzate   con   il
provvedimento di cui al presente comma.
    4.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
individuabile   personale   del    profilo    professionale
richiesto, il comune puo' procedere  all'assunzione  previa
selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
    5.  Nelle  more   dell'espletamento   delle   procedure
previste dal comma 4 e limitatamente  allo  svolgimento  di
compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni  di
cui all'allegato 1, in deroga ai  vincoli  di  contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9,  comma  28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
autonomo di collaborazione coordinata  e  continuativa,  ai
sensi e per gli  effetti  dell'articolo  7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  durata  non
superiore   al   31   dicembre   2019.   I   contratti   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al
precedente  periodo  possono  essere  rinnovati,  anche  in
deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
durata non superiore al  31  dicembre  2020,  limitatamente
alle unita'  di  personale  che  non  sia  stato  possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
dei  contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione
coordinata e continuativa non puo' andare oltre,  anche  in
caso di rinnovo, l'immissione  in  servizio  del  personale
reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
    6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere
stipulati, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,
esclusivamente con  esperti  di  particolare  e  comprovata
specializzazione    anche     universitaria     di     tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
del comparto Funzioni locali, si  applicano  le  previsioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'  delle
vigenti tariffe professionali fisse o minime.
    7.   Le   assegnazioni   delle   risorse   finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 6, sono effettuate con provvedimento del  Commissario
straordinario,  assicurando  la  possibilita'  per  ciascun
comune  interessato  di  stipulare  contratti   di   lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.»
    «Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). -  1.
I  Commissari,  nell'ambito  delle  proprie  competenze   e
funzioni,  operano  con  piena  autonomia   amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle  strutture  di
cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in  relazione   alle
specificita' funzionali e di competenza.
    2.  Nei  limiti   delle   risorse   disponibili   sulle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,   ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta  alle  proprie
dirette   dipendenze.   La   Struttura    dei    Commissari
straordinari, e' composta da un  contingente  di  personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con esclusione  del  personale  docente
educativo  ed  amministrativo  tecnico   ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre  2018,  di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale,  e  di
15 unita' per l'emergenza  di  cui  alla  delibera  del  28
dicembre 2018, di cui due unita'  dirigenziali  di  livello
non generale. Al personale della struttura e'  riconosciuto
il  trattamento   economico   accessorio   corrisposto   al
personale dirigenziale e non dirigenziale della  Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui  il  trattamento
economico     accessorio     di     provenienza     risulti
complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Nell'ambito  del
menzionato  contingente  di  personale   non   dirigenziale
possono essere nominati un  esperto  o  un  consulente  per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui  alla  delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche  tra  soggetti  estranei
alla pubblica amministrazione, in  possesso  di  comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  il  cui
compenso e' definito con provvedimento  del  Commissario  e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
    3. Il trattamento economico fondamentale ed  accessorio
del  personale  pubblico  della  struttura   commissariale,
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127,  in  posizione  di  comando,  fuori
ruolo o altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti,  e'  anticipato   dalle   amministrazioni   di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
      a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
ordinamento autonomo  e  le  universita',  provvedono,  con
oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
      b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di  cui  alla   lettera   a)   il   trattamento   economico
fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
carico esclusivo del Commissario;
      c) ogni altro emolumento  accessorio  e'  corrisposto
con oneri a  carico  esclusivo  del  Commissario  il  quale
provvede direttamente ovvero mediante apposita  convenzione
con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero  con
altra amministrazione dello Stato o ente locale.
    4.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  dei   Commissari,
adottati ai sensi dell'articolo  7,  comma  2,  nei  limiti
delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
      a) al  personale  non  dirigenziale  delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  in  servizio  presso   le
strutture  di  cui  al  presente   articolo,   direttamente
impegnato  nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  6,   la
corresponsione  di  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
straordinario nel limite  massimo  di  trenta  ore  mensili
effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel  rispetto  della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
      b)  al   personale   dirigenziale   della   struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui  all'articolo
6, un  incremento  del  20  per  cento  della  retribuzione
mensile di posizione prevista al comma  3,  commisurato  ai
giorni di effettivo impiego.
    4-bis. In caso di assenza o di impedimento  temporaneo,
le funzioni del Commissario sono esercitate  dal  dirigente
in servizio presso la struttura  di  cui  al  comma  2  che
provvede  esclusivamente  al  compimento  degli   atti   di
ordinaria  amministrazione.  Per   lo   svolgimento   delle
funzioni espletate  quale  sostituto  del  Commissario,  al
dirigente non spetta alcun compenso.
    4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei
limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo  1,
comma 463, secondo periodo, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre  2022,  ciascun
Commissario  puo'  avvalersi  di   un'apposita   struttura,
costituita  all'interno   dell'amministrazione   regionale,
composta   da   personale   appartenente   alla    medesima
amministrazione o  ad  enti  strumentali  di  quest'ultima,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
    4-quater. Puo' essere  autorizzata  la  corresponsione,
nel limite massimo complessivo di trenta  ore  mensili  pro
capite, di compensi al  personale  non  dirigenziale  della
struttura di cui al comma  4-ter,  nel  numero  massimo  di
quattro unita', per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente rese, in deroga  ai  limiti  previsti  dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali  e
di posizione organizzativa della medesima struttura,  anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli  24  e  45
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   e'
attribuita,   nei   limiti   delle   risorse    finanziarie
disponibili, un'indennita' mensile pari  al  30  per  cento
della  retribuzione  mensile  di  posizione  o  di  rischio
prevista    dall'ordinamento    dell'amministrazione     di
appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
    5.  La  struttura  commissariale  cessa  alla  data  di
scadenza della gestione straordinaria, di cui  all'articolo
6, comma 2.
    6. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed  euro  850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per  il  Commissario
straordinario   per   la   ricostruzione    della    citta'
metropolitana di Catania, euro  128.000  per  l'anno  2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed  euro  616.500  per  l'anno
2021  e   per   il   Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione della provincia di Campobasso,  euro  214.000
per l'anno 2019, euro  233.500  per  l'anno  2020  ed  euro
233.500 per l'anno 2021, a valere  sulle  risorse  presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
    6-bis. Alle  spese  di  funzionamento  delle  strutture
commissariali,  diverse  da  quelle  indicate   nei   commi
precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro  45.000
per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
per l'anno 2021:
      a) quanto a euro 30.000 per  l'anno  2019  e  a  euro
60.000  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per   il
Commissario straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania;
      b) quanto a euro 15.000 per  l'anno  2019  e  a  euro
30.000  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per   il
Commissario  straordinario  per  la   ricostruzione   della
provincia di Campobasso.
    6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma
6-bis si provvede a valere  sulle  risorse  presenti  sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8.».

Note al comma 434
    - Il testo dell'articolo 14-bis, del  decreto-legge  n.
32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
55 del 2019, e' riportato nelle note al comma 433.
    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
    - Il testo degli articoli  19,  21  e  23  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' riportato  nelle  note
al comma 425.

Note al comma 435
    - Si riporta  il  testo  degli  articoli  20-quinquies,
20-sexies e 20-septies, del decreto- legge 1° giugno  2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023,  n.  100   (Interventi   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi
a partire dal 1° maggio 2023 nonche'  disposizioni  urgenti
per la ricostruzione nei  territori  colpiti  dai  medesimi
eventi):
    «Art. 20-quinquies  (Fondo  per  la  ricostruzione  nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e  Marche).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze e' istituito il Fondo per la  ricostruzione
dei  territori  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a  far
data dal 1° maggio 2023, con uno  stanziamento  complessivo
di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di  euro
per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno  2024  e
in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
    2. Al Fondo di cui al  comma  1  affluiscono  ulteriori
complessivi  1.500  milioni  di  euro,   rivenienti   dalla
riassegnazione  delle  risorse  affluite  all'entrata   del
bilancio dello Stato secondo  le  modalita'  e  il  profilo
temporale di cui al comma 3 per l'importo di  1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di  cui  al
comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
    3. Le somme disponibili  conservate  in  conto  residui
nell'anno 2023, indicate  nell'allegato  1-bis  annesso  al
presente  decreto,  gia'  attribuite  alle  amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e  dell'articolo  1,  comma  140,
della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono  revocate
rispetto  alle  finalita'  indicate,  rispettivamente,  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148
del 27 giugno  2017,  e  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del  27  settembre  2017,  e,
mediante apposita variazione di bilancio in conto  residui,
sono iscritte nei fondi da ripartire per  il  finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui alle predette leggi, per essere versate  all'entrata
del bilancio  dello  Stato  secondo  un  profilo  temporale
coerente con quello previsto a legislazione vigente per  le
risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni  di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024
e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di  cui  al
presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato  in
relazione al predetto profilo temporale. Le somme  iscritte
nell'anno 2023 nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  di  cui  alla  missione  29,
programma 3, e alla missione 7, programma  5,  soggette  al
piano approvato dal Ministro dell'economia e delle  finanze
per i contributi pluriennali, possono  essere  finalizzate,
anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
n.   111,   per   il   completamento    degli    interventi
infrastrutturali di edilizia  pubblica  e  prevenzione  del
rischio   sismico,   nonche'   di   quelli   destinati   al
potenziamento  delle  infrastrutture,  dei  mezzi  e  della
digitalizzazione.
    4. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
contabilita' speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello
Stato su cui sono  assegnate  le  risorse  provenienti  dal
Fondo di cui al comma 1 e  su  cui  confluiscono  anche  le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali  e  le  risorse
finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
alla  ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il  Commissario  e'
altresi'  autorizzato  all'apertura   di   apposito   conto
corrente bancario o postale limitatamente  all'esigenza  di
procedere  a  pagamenti  massivi   gia'   deliberati,   con
particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite
alla   gestione   commissariale   straordinaria,   di   cui
all'articolo 20-ter, comma  3,  agli  interventi  di  somma
urgenza posti in  essere  nelle  prime  fasi  emergenziali,
nonche' agli interventi di ricostruzione, di  ripristino  e
di riparazione per  le  piu'  urgenti  necessita',  di  cui
all'articolo 20-ter, comma 7, lettera  c),  numero  1).  Al
predetto conto e alle  risorse  ivi  esistenti  si  applica
l'articolo 27 del codice di cui al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1.
    5.  Le   risorse   derivanti   dalla   chiusura   della
contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili
al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma
11, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  ad
eccezione  di  quelle  derivanti  da   fondi   di   diversa
provenienza,   che   sono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza.
    6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni
di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro  per  l'anno
2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.
    7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989
euro per l' anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma  140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
relativamente alla quota affluita al  capitolo  7759  dello
stato di previsione del Ministero dell'  economia  e  delle
finanze, in  attuazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.»
    «Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1.  Ai  fini
del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
di  cui  all'articolo  20-bis,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  assegnate  e  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7,  lettera  e),
il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto, provvede a:
      a)  individuare   i   contenuti   del   processo   di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
        1)  interventi  di  immediata  riparazione  per  il
rafforzamento   locale   degli   edifici   residenziali   e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si  erogano  servizi
di cura e  assistenza  alla  persona  e  le  infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
        2) interventi  di  ripristino  o  di  ricostruzione
puntuale  degli  edifici  residenziali  e  produttivi,  ivi
compresi quelli  in  cui  si  erogano  servizi  di  cura  e
assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
        3) interventi di ricostruzione integrata dei centri
e  nuclei  storici  o  urbani  gravemente   danneggiati   o
distrutti;
      b)   definire   criteri   di   indirizzo    per    la
pianificazione, la progettazione e la  realizzazione  degli
interventi di ricostruzione degli edifici  distrutti  e  di
riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
da rendere compatibili gli interventi  strutturali  con  la
tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica.  Tali  criteri  sono  vincolanti  per  tutti  i
soggetti pubblici  e  privati  coinvolti  nel  processo  di
ricostruzione;
      c) individuare le tipologie di immobili e il  livello
di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
b)  sono   utilizzabili   per   interventi   immediati   di
riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
di attuazione;
      d) individuare le tipologie di immobili e il  livello
di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o  di
ricostruzione   puntuale   degli   edifici   destinati   ad
abitazione  o  attivita'   produttive   distrutti   o   che
presentano danni gravi e definire le procedure, i  tempi  e
le modalita' di attuazione;
      e) definire i criteri in base  ai  quali  le  regioni
interessate, su proposta  dei  comuni,  perimetrano,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni  commissariali,   i   centri   e   nuclei   di
particolare interesse,  o  parti  di  essi,  che  risultano
maggiormente  colpiti  e  nei  quali  gli  interventi  sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
      f) stabilire gli  eventuali  parametri  attuativi  da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici.
    2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di
ripristino di cui al presente articolo sono subordinati  al
rilascio  dell'autorizzazione  statica   o   sismica,   ove
richiesta.
    3. Con i provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai
sensi del comma 1 del presente  articolo,  sulla  base  dei
danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi,
fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei
limiti  delle  risorse   disponibili   sulla   contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per  far  fronte
alle  seguenti  tipologie  di   intervento   e   di   danno
direttamente conseguenti agli  eventi  alluvionali  di  cui
all'articolo  20-bis  nei  territori  di  cui  al  medesimo
articolo 20-bis:
      a)  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli
immobili di edilizia abitativa e a  uso  produttivo  e  per
servizi pubblici e  privati,  delle  infrastrutture,  delle
dotazioni  territoriali  e  delle  attrezzature   pubbliche
distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al    danno
effettivamente subito;
      b) gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali
alle   attivita'   produttive,    industriali,    agricole,
zootecniche,    commerciali,    artigianali,    turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli  enti  non
commerciali, ai soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine  solidaristico
o sindacale, e di  servizi,  compresi  i  servizi  sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di  perizia
asseverata;
      c) danni economici subiti da  prodotti  in  corso  di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e  alimentari,  previa  presentazione  di
perizia asseverata;
      d) danni alle strutture private adibite ad  attivita'
sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative,   sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
      e)  danni   agli   edifici   privati   di   interesse
storico-artistico;
      f) oneri, adeguatamente  documentati,  sostenuti  dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle  competenti
autorita', per l'autonoma  sistemazione,  per  traslochi  o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
      g)  delocalizzazione   temporanea   delle   attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo  scopo  di  favorire  la
ripresa  dell'attivita'  agricola   e   zootecnica   e   di
ottimizzare l'impiego delle risorse a  cio'  destinate,  la
delocalizzazione  definitiva  delle  attivita'  agricole  e
zootecniche  in  strutture  temporanee  che,  per  le  loro
caratteristiche,   possono   essere   utilizzate   in   via
definitiva  e'  assentita,  su   richiesta   del   titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
      h) interventi sociali e socio-sanitari,  attivati  da
soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
      i)  interventi  per  far  fronte  a  interruzioni  di
attivita'  sociali,  sociosanitarie  e  socio-educative  di
soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
fine  di  lucro,  direttamente  conseguenti   agli   eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
    4. Nei contratti per interventi  di  ricostruzione,  di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da  20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che   deve   essere   debitamente   accettata   ai    sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice  civile.  Con
detta clausola l'appaltatore assume  gli  obblighi  di  cui
alla  legge   13   agosto   2010,   n.   136.   L'eventuale
inadempimento  dell'obbligo  di  tracciamento   finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o  in  parte,
agli operatori economici  incaricati  o  ai  professionisti
abilitati per gli incarichi di  progettazione  e  direzione
dei lavori, delle somme percepite a  titolo  di  contributo
pubblico per la ricostruzione determina la  perdita  totale
del contributo erogato.  Nel  caso  in  cui  sia  accertato
l'inadempimento di uno  degli  ulteriori  obblighi  di  cui
all'articolo 6, comma 2, della  citata  legge  n.  136  del
2010, e' disposta la revoca  parziale  del  contributo,  in
misura   corrispondente   all'importo   della   transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
    5.    Al    ricorrere    dei    relativi    presupposti
giustificativi, i contributi  previsti  dagli  articoli  da
20-bis   a   20-duodecies   possono   essere   riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza  o  per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
    6. Per gli interventi  di  parte  corrente  di  cui  al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro  per  l'anno  2023.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte   della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo  unico
giustizia  di  cui   all'articolo   61,   comma   23,   del
decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma  6  e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023.  Le
risorse di  cui  al  primo  periodo  sono  prioritariamente
destinate  agli  interventi  di  cui   alle   lettere   a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino  o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e  g)
del comma 3.»
    «Art.  20-septies  (Procedura  per  la  concessione   e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione  privata).
- 1. L'istanza di concessione dei contributi e'  presentata
dai  soggetti  legittimati   al   comune   territorialmente
competente   unitamente   alla   richiesta    del    titolo
abilitativo, ove necessario  in  relazione  alla  tipologia
dell'intervento    progettato.    Alla     domanda     sono
obbligatoriamente  allegati,  oltre   alla   documentazione
eventualmente  necessaria  per  il  rilascio   del   titolo
edilizio:
      a) la scheda di rilevazione dei danni redatta  da  un
professionista abilitato, sulla base  di  apposito  modello
predisposto dal Commissario straordinario;
      b) la relazione tecnica asseverata rilasciata  da  un
professionista abilitato,  attestante  la  riconducibilita'
causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali
di cui all'articolo 20-bis;
      c)  il  progetto  degli  interventi   proposti,   con
l'indicazione  degli  interventi   di   ricostruzione,   di
ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo
metrico estimativo da cui risulti l'entita' del  contributo
richiesto.
    2.    All'esito    dell'istruttoria    relativa    alla
compatibilita' urbanistica  degli  interventi  richiesti  a
norma della vigente legislazione,  il  comune  rilascia  il
titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi  di  cui
agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  testo  unico.  La
conformita' urbanistica  e'  attestata  dal  professionista
abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli  edilizi
legittimi   dell'edificio   preesistente,   l'assenza    di
procedure  sanzionatorie  o  di  sanatoria   in   corso   e
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta.
    3. Il comune, verificati la spettanza del contributo  e
il  relativo  importo  nel  rispetto   delle   disposizioni
adottate  ai  sensi  dell'articolo  20-sexies,   comma   1,
trasmette  al  Commissario  straordinario  la  proposta  di
concessione  del  contributo  medesimo,  comprensivo  delle
spese tecniche.
    4.   Il   Commissario   straordinario    conclude    il
procedimento con l'adozione del decreto di concessione  del
contributo, al netto di eventuali indennizzi  assicurativi,
e  provvede  alla  sua  erogazione.  Gli  interventi   sono
identificati dal codice unico di progetto (CUP),  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della
deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  n.  63  del  26  novembre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  84  dell'8  aprile
2021.
    5.  Il  Commissario  straordinario,  avvalendosi  della
propria struttura di supporto, procede con cadenza  mensile
a verifiche a campione sugli interventi  per  i  quali  sia
stato adottato il decreto di concessione dei  contributi  a
norma  del  presente   articolo,   previo   sorteggio   dei
beneficiari in misura pari  almeno  al  10  per  cento  dei
contributi   complessivamente   concessi.   Qualora   dalle
predette verifiche  emerga  che  i  contributi  sono  stati
concessi  in  carenza   dei   necessari   presupposti,   il
Commissario  straordinario  dispone  l'annullamento  o   la
revoca, anche parziale,  del  decreto  di  concessione  dei
contributi e provvede a richiedere  la  restituzione  delle
eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei
contributi di cui al presente articolo prevede clausole  di
revoca espresse, anche parziali, per i casi  di  mancato  o
ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo  anche
solo in parte per finalita' o interventi diversi da  quelli
indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi  di
revoca o di annullamento, il beneficiario  e'  tenuto  alla
restituzione del contributo. In caso  di  inadempienza,  si
procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo
ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
    6. Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'articolo
20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e i termini per
la  presentazione  delle   domande   di   concessione   dei
contributi e per  l'istruttoria  delle  relative  pratiche,
prevedendo  la  dematerializzazione   con   l'utilizzo   di
piattaforme  informatiche.   Nei   medesimi   provvedimenti
possono essere  altresi'  indicati  ulteriori  documenti  e
informazioni  da  produrre  in  allegato   all'istanza   di
contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli
interventi  ricostruttivi,  nonche'  le  modalita'   e   le
procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche
di cui al comma 5.
    7. I contributi e i benefici  previsti  dalla  presente
sezione  sono  concessi  a  condizione  che  gli   immobili
danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi  calamitosi  siano
muniti del prescritto titolo abilitativo  e  realizzati  in
sua conformita' ovvero siano muniti di titolo  edilizio  in
sanatoria   conseguito   alla   data    di    presentazione
dell'istanza di cui al comma 1.
    8. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  8-bis,  i
comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste
dal presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica.
    8-bis. Gli enti locali  compresi  nei  territori  delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche  per  i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,  del  23  maggio
2023 e  del  25  maggio  2023,  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  disciplinate  dagli   articoli   da   20-bis   a
20-duodecies,  in  aggiunta  alle   facolta'   assunzionali
previste a legislazione vigente, tenuto conto  dell'impatto
degli eventi e del numero stimato di  procedimenti  facenti
capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo
determinato, per un periodo non  superiore  a  ventiquattro
mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti  di
concorsi gia' banditi, fino a un massimo complessivo di 250
unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico  o
amministrativo, di cui 6 dirigenti,  164  funzionari  e  80
istruttori.  La  ripartizione  delle  unita'  di   cui   al
precedente periodo  tra  gli  enti  locali  interessati  e'
operata dal Commissario straordinario con provvedimenti  di
cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con  le  regioni
interessate. A tale fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
2.859.500 per l'anno 2023, di euro  11.438.000  per  l'anno
2024 e di  euro  8.578.500  per  l'anno  2025.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  euro
2.859.500 per l'anno 2023, a  euro  11.438.000  per  l'anno
2024 e a euro  8.578.500  per  l'anno  2025,  si  provvede,
quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000  euro
per l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1,  comma  607,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Le
assunzioni di cui al presente  comma  sono  autorizzate  in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all'articolo 1, comma  557,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma  6,
del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267.».

Note al comma 437
    - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  7,  del
decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
(Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
    «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. - 6. Omissis.
    7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
      a) lo Stato, le regioni, gli enti  locali,  gli  enti
pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e),  o  al  fine  di
contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e  sulla
tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai
quali   l'Italia   ha   aderito,   tenuto    conto    della
sostenibilita'    economico-finanziaria     di     ciascuna
operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
cui all'articolo 22 della legge 11  agosto  2014,  n.  125,
possono essere  effettuate  anche  in  cofinanziamento  con
istituzioni   finanziarie    europee,    multilaterali    o
sovranazionali, nel limite  annuo  stabilito  con  apposita
convenzione stipulata tra  la  medesima  CDP  S.p.A.  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le  operazioni  di
cui alla presente lettera possono essere  effettuate  anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
      b) le opere, gli impianti, le  reti  e  le  dotazioni
destinati  a   iniziative   di   pubblica   utilita',   gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
funzione   di    promozione    del    turismo,    ambiente,
efficientamento  energetico  e  promozione  dello  sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti  i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti  creditizi  e
comunque, utilizzando fondi provenienti  dall'emissione  di
titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
    Omissis.»
    - Il testo dell'articolo 20-septies, del  decreto-legge
n. 61 del 2023, e' riportato nelle note al comma 435.
    - Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge  31
dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica):
    «Art. 31 (Garanzie statali).  -  1.  In  allegato  allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono  elencate  le  garanzie  principali  e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti  o  altri
soggetti.»

Note al comma 438
    - Il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 24.
    -   Il   testo    dell'articolo    20-quinquies,    del
decreto-legge n. 61 del 2023, e' riportato  nelle  note  al
comma 435.

Note al comma 440
    - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014.

Note al comma 445
    - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del  decreto
legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  recante  Interventi
finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
2003, n. 38:
    «Art.  7  (Disposizioni  relative  alle  operazioni  di
credito agrario). -  1.  Nelle  zone  delimitate  ai  sensi
dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione  degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b),  per
una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con  i  privilegi
previsti dalla legislazione in materia, le  scadenze  delle
rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e  di
miglioramento  e  di  credito  ordinario  effettuate  dalle
imprese agricole di cui all'articolo 5, comma  1.  Le  rate
prorogate sono assistite dal concorso nel  pagamento  degli
interessi.
    2. Gli istituti ed  enti  abilitati  all'esercizio  del
credito agrario sono autorizzati ad  anticipare,  anche  in
assenza di preventivo nulla osta,  le  provvidenze  di  cui
all'articolo  5,  a  richiesta  degli  interessati,  previa
presentazione  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti,  applicando  il  tasso  di   riferimento   delle
operazioni di credito  agrario.  La  eventuale  concessione
dell'agevolazione  del   concorso   nel   pagamento   degli
interessi su detti prestiti e mutui da parte delle  regioni
puo' intervenire entro il termine di  un  anno  dalla  data
della  delibera  di  concessione  del  prestito  o   mutuo.
L'agevolazione  deve  riferirsi   all'intera   durata   del
finanziamento  e  avviene  per  il  tramite   dell'istituto
concedente in forma attualizzata.
    3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
1 si applica il tasso di riferimento  delle  operazioni  di
credito agrario.»
    «Art. 8 (Disposizioni previdenziali). - 1. Alle imprese
agricole in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  5,
comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e'
concesso, a domanda, l'esonero parziale del  pagamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali  propri  e  per  i
lavoratori  dipendenti,  in  scadenza   nei   dodici   mesi
successivi alla data in cui si e' verificato  l'evento.  Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
autorizzato  a  determinare,  con   proprio   decreto,   la
percentuale dell'esonero fino ad  un  massimo  del  50  per
cento.
    2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento
nel secondo anno e per  gli  anni  successivi,  qualora  le
condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a
carico  della  stessa  azienda  per   due   o   piu'   anni
consecutivi.
    3.  L'esonero  e'  accordato  dall'ente  impositore  su
presentazione  di  apposita  domanda   degli   interessati,
corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli  effetti
della legislazione in materia.».

Note al comma 446
    - Si riporta il testo degli  articoli  1,  5  e  7  del
decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   102,   recante
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
marzo 2003, n. 38, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 1 (Finalita'). -  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per  far  fronte  ai  danni  alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed  alle  infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da  avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
calamita' naturali o eventi  di  portata  catastrofica,  da
epizoozie, da organismi  nocivi  ai  vegetali,  nonche'  ai
danni  causati  da  animali  protetti,  alle  condizioni  e
modalita' previste dalle disposizioni  comunitarie  vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle  risorse
disponibili  sul  Fondo  stesso.  Fermo   restando   quanto
previsto al primo periodo, il Fondo ha altresi' l'obiettivo
di promuovere interventi compensativi per contribuire a far
fronte   ai   danni   alle   produzioni   della   pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' alle strutture  aziendali,  agli
impianti produttivi e alle  infrastrutture  delle  relative
imprese  e  dei  relativi  consorzi,   nei   limiti   delle
disponibilita' del Fondo.
    2.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  sono
considerate  calamita'  naturali,  avversita'  atmosferiche
assimilabili  a  calamita'  naturali,  eventi  eccezionali,
eventi  di  portata  catastrofica,  eventi  di   diffusione
eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi
nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti  dagli
orientamenti e dai regolamenti  comunitari  in  materia  di
aiuti di Stato nel settore  agricolo,  nonche'  le  avverse
condizioni   atmosferiche   previste   dagli   orientamenti
comunitari.
    3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  FSN  prevede
le seguenti tipologie di intervento:
      a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi          prioritariamente          finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
del rischio;
      b) interventi compensativi, esclusivamente  nel  caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi  non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura,
finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
      c)  interventi  di  ripristino  delle  infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.
    3-bis. Gli interventi compensativi di cui al  comma  3,
lettera b), ove attivati a fronte di eventi i  cui  effetti
non sono limitati ad una sola  annualita',  possono  essere
compensati per un periodo non superiore a tre anni.»
    «Art.   5   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare  degli
interventi del presente articolo, le  imprese  agricole  di
cui all'articolo 2135 del codice civile,  ivi  comprese  le
cooperative  che   svolgono   l'attivita'   di   produzione
agricola,   iscritte   nel   registro   delle   imprese   o
nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai  sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori  al  30
per cento della produzione lorda  vendibile.  Nel  caso  di
danni alle produzioni vegetali, sono  escluse  dal  calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
    1-bis. Possono altresi'  beneficiare  degli  interventi
del  presente  articolo  le  imprese  e   i   consorzi   di
acquacoltura e della pesca.
    2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita'  del  danno,  accertato  nei
termini   previsti   dagli   orientamenti   e   regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei  settori  agricolo  e
della pesca, possono essere concessi i seguenti  aiuti,  in
forma singola o combinata, a scelta delle  regioni,  tenuto
conto  delle  esigenze  e  dell'efficacia  dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
      a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
fino al 90 per cento;
      b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale  per  le
esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
seguente tasso agevolato:
        1) 20 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
operazioni di credito agrario e  peschereccio  oltre  i  18
mesi per le aziende ricadenti nelle  zone  svantaggiate  di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
        2) 35 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
operazioni di credito agrario e  peschereccio  oltre  i  18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese  le  rate  delle  operazioni  di
credito in  scadenza  nei  12  mesi  successivi  all'evento
inerenti all'impresa agricola;
      c) proroga delle  operazioni  di  credito  agrario  e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
      d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
    3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013.
    4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
concessi dall'Unione europea.
    4-bis. Ai sensi della normativa europea  sono  altresi'
esclusi dagli aiuti:
      a) le grandi imprese;
      b) le imprese  in  difficolta',  ad  eccezione  degli
aiuti  destinati  a  indennizzare  le  perdite  causate  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'  naturali,
a condizione che  l'impresa  sia  diventata  un'impresa  in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
      c) i soggetti destinatari di un  ordine  di  recupero
pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
Commissione europea che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e
incompatibili con il mercato interno.
    4-ter. Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro
tre  anni  dal  verificarsi   dell'avversita'   atmosferica
assimilabile a una calamita'  naturale  e  gli  aiuti  sono
versati ai beneficiari entro quattro anni  a  decorrere  da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite  dell'importo
dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'avversita'
atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'   naturale   e
calcolati,   a    livello    di    singolo    beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
puo' essere calcolata:
      a) tenendo conto della somma delle componenti colture
e allevamenti qualora risultino danneggiate  entrambe  o  i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
      b)  limitatamente  alle  singole  componenti  qualora
risultino  danneggiate  solo  le   colture   o   solo   gli
allevamenti.
    4-quater. Gli aiuti e  gli  eventuali  altri  pagamenti
ricevuti a titolo di  indennizzo  delle  perdite,  compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre  misure  nazionali  o
unionali  sono  limitati  all'80  per   cento   dei   costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
    4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo  quando  sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato  una  polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50  per  cento  della
loro produzione media annua o del  reddito  ricavato  dalla
produzione e dei rischi climatici  compresi  nel  piano  di
gestione dei rischi in agricoltura.
    4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione  agricola  della  singola  impresa,  purche'  il
metodo di calcolo utilizzato  permetta  di  determinare  la
perdita  effettiva  dell'impresa  agricola   nell'anno   in
questione.
    5. Le domande di intervento debbono  essere  presentate
alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
    6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.»
    «Art.  7  (Disposizioni  relative  alle  operazioni  di
credito agrario e peschereccio). - 1. Nelle zone delimitate
ai   sensi   dell'articolo   6,   sono   prorogate,    fino
all'erogazione degli  interventi  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, lettera b), per una sola volta e per non  piu'  di
24 mesi, con i privilegi  previsti  dalla  legislazione  in
materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito
agrario e peschereccio di esercizio e di miglioramento e di
credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di  cui
all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate  sono  assistite
dal concorso nel pagamento degli interessi.
    2. Gli istituti ed  enti  abilitati  all'esercizio  del
credito  agrario  e  peschereccio   sono   autorizzati   ad
anticipare, anche in assenza di preventivo nulla  osta,  le
provvidenze  di  cui  all'articolo  5,  a  richiesta  degli
interessati,   previa   presentazione   di    dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti, applicando  il  tasso  di
riferimento  delle  operazioni   di   credito   agrario   e
peschereccio. La  eventuale  concessione  dell'agevolazione
del  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  su   detti
prestiti e mutui da parte delle  regioni  puo'  intervenire
entro il termine di un anno dalla data  della  delibera  di
concessione  del  prestito  o  mutuo.  L'agevolazione  deve
riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per
il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
    3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
1 si applica il tasso di riferimento  delle  operazioni  di
credito agrario e peschereccio.».

Note al comma 447
    - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  23
dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione  degli  interventi
nei settori  agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale  e
forestale):
    «Art. 4 (Finanziamento delle  attivita'  di  competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali).  -  1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per  ciascun  anno
la  spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'   di
competenza  del  Ministero  delle  politiche   agricole   e
forestali  concernenti  in   particolare   la   ricerca   e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e  laboratori  nazionali,  la  raccolta,   elaborazione   e
diffusione di informazioni e di dati, compreso  il  sistema
informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico  vegetale  e  del  bestiame,  svolto
dalle associazioni nazionali, la  tutela  e  valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli  e  la  prevenzione  e
repressione  delle  frodi,  nonche'   il   sostegno   delle
politiche  forestali   nazionali.   Una   quota   di   tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli  studi  e
da altri enti  pubblici  di  ricerca  nonche',  nei  limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di  competenza
del Ministero delle politiche agricole e  forestali  ed  al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e,  per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165.  Una
quota delle predette disponibilita' in conto capitale  puo'
essere destinata a favorire l'integrazione di  filiera  nel
sistema agricolo e agroalimentare e  il  rafforzamento  dei
distretti  agroalimentari,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
successive modificazioni. Con decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo.»

Note al comma 448
 - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  830,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente Disposizioni per
la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
Stato (legge finanziaria 2007):
    «Art. 1. - 1. - 829. Omissis
    830. Al fine di addivenire  al  completo  trasferimento
della spesa sanitaria a carico del bilancio  della  Regione
siciliana, la misura del  concorso  della  Regione  a  tale
spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al  47,05
per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento  per  l'anno
2009.
  Omissis.»

Note al comma 449

    - Si riporta il testo dell'articolo 75, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,   n.   670
(Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
Adige):
    «Art.  75.  -  1.  Sono  attribuite  alle  province  le
seguenti quote  del  gettito  delle  sottoindicate  entrate
tributarie dello Stato, percette nei  rispettivi  territori
provinciali:
      a) i nove decimi  delle  imposte  di  registro  e  di
bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
      b)
      c)  i  nove  decimi  dell'imposta  sul  consumo   dei
tabacchi per le vendite afferenti ai  territori  delle  due
province;
      d) gli otto decimi dell'imposta sul valore  aggiunto,
esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
successive modificazioni;
      e) i nove decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
relativa   all'importazione   determinata    assumendo    a
riferimento i consumi finali;
      f)  i  nove  decimi  del  gettito  dell'accisa  sulla
benzina, sugli oli  da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas
petroliferi  liquefatti  per  autotrazione  erogati   dagli
impianti di distribuzione situati nei territori  delle  due
province;
      g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
spettanza  regionale  o  di  altri  enti  pubblici;   nelle
predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla
raccolta di tutti i giochi con vincita in  denaro,  sia  di
natura tributaria, sia di natura non tributaria, in  quanto
costituite, al netto delle vincite e degli  aggi  spettanti
ai concessionari, da utile erariale.
    1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera  g),  non
e' compresa l'accisa sui prodotti  petroliferi  di  cui  al
comma  1,  lettera  f)  utilizzati  come  combustibili  per
riscaldamento.
    2.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2010):
    «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 108. Omissis
    109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386;  in
conformita' con quanto disposto dall'articolo 8,  comma  1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle  rate  di
ammortamento di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i
rapporti giuridici gia' definiti.
    Omissis.»

Note al comma 451
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22,  della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025)
    «Art. 1. - 1.- 21. Omissis
    22. Per le finalita' di cui al comma 20 e'  autorizzata
la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023,
di cui 15 milioni di euro annui destinati  alle  misure  di
compensazione di  cui  all'articolo  4,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2003,  n.  368.  Le
risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici
e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.
    Omissis.»

Note al comma 452
    - Per il testo dell'articolo 44, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  come  modificato  dalla
presente legge, si veda nelle note al comma 418.

Note al comma 458
    - Si riporta il  testo  degli  articoli  19  e  24  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
    «Art. 19 (Gestione del personale). -  1.  Salvo  quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
    2. Le societa' a controllo pubblico  stabiliscono,  con
propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso
di  mancata  adozione  dei  suddetti  provvedimenti,  trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
    3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
    4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del  codice
civile,  ai  fini  retributivi,  i  contratti   di   lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
procedure di reclutamento del personale.
    5. Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con
propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
    6. Le societa' a  controllo  pubblico  garantiscono  il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
    7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e  6
sono pubblicati sul sito  istituzionale  della  societa'  e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,  comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
    8.   Le   pubbliche   amministrazioni    titolari    di
partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
della    societa'    interessata    dal     processo     di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
condizione che:
      a) in corrispondenza del trasferimento alla  societa'
della funzione sia  stato  trasferito  anche  il  personale
corrispondente alla funzione  medesima,  con  le  correlate
risorse stipendiali;
      b)  la  dotazione  organica   dell'ente   sia   stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
      c) siano  state  adottate  le  necessarie  misure  di
riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
integrativa;
      d) l'aggregato di  spesa  complessiva  del  personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
alla societa'.
    9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  565
a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  continuano  ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del  decreto  di
cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2017.
    9-bis. Al personale di cui al presente  articolo  e  al
personale dipendente di enti pubblici non economici,  anche
per  esigenze  strettamente  collegate  all'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  Restano  fermi,  per  le
amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi  stabiliti
dall'articolo   30,   comma   1-quinquies,   del    decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
cui al presente articolo non possono eccedere la durata  di
un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il
31 dicembre 2026.»
    «Art.     24     (Revisione     straordinaria     delle
partecipazioni).   -   1.   Le   partecipazioni   detenute,
direttamente  o   indirettamente,   dalle   amministrazioni
pubbliche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto in  societa'  non  riconducibili  ad  alcuna  delle
categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non  soddisfano
i requisiti di cui all'articolo 5,  commi  1  e  2,  o  che
ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma
2, sono  alienate  o  sono  oggetto  delle  misure  di  cui
all'articolo 20, commi 1 e 2.  A  tal  fine,  entro  il  30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica  effettua
con provvedimento motivato  la  ricognizione  di  tutte  le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando  quelle  che  devono  essere
alienate.  L'esito  della  ricognizione,  anche   in   caso
negativo,  e'  comunicato   con   le   modalita'   di   cui
all'articolo  17  del  decreto-legge  n.   90   del   2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla  sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo  5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
    2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento
di cui al  comma  1  costituisce  aggiornamento  del  piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del  comma
612 dello stesso articolo, fermi  restando  i  termini  ivi
previsti.
    3. Il provvedimento di  ricognizione  e'  inviato  alla
sezione  della  Corte  dei  conti   competente   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 4, nonche'  alla  struttura  di  cui
all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale  adempimento
degli obblighi di cui al presente articolo.
    4. L'alienazione, da effettuare ai sensi  dell'articolo
10,  avviene  entro  un  anno   dalla   conclusione   della
ricognizione di cui al comma 1.
    5. In caso di mancata  adozione  dell'atto  ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti  dal
comma 4, il socio pubblico non puo'  esercitare  i  diritti
sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni  caso
il potere di alienare la  partecipazione,  la  medesima  e'
liquidata  in  denaro  in   base   ai   criteri   stabiliti
all'articolo  2437-ter,  secondo  comma,  e   seguendo   il
procedimento di cui  all'articolo  2437-quater  del  codice
civile.
    5-bis. A tutela del patrimonio pubblico  e  del  valore
delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre  2021
le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano  nel  caso
in  cui  le  societa'  partecipate  abbiano   prodotto   un
risultato medio  in  utile  nel  triennio  precedente  alla
ricognizione. L'amministrazione  pubblica  che  detiene  le
partecipazioni  e'  conseguentemente  autorizzata   a   non
procedere all'alienazione.
    5-ter. Le disposizioni del  comma  5-bis  si  applicano
anche  per  l'anno  2022  nel  caso  in  cui  le   societa'
partecipate abbiano prodotto un risultato  medio  in  utile
nel triennio 2017-2019.
    6. Nei  casi  di  cui  al  sesto  e  al  settimo  comma
dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in  caso
di  estinzione  della  partecipazione   in   una   societa'
unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.
    7. Gli obblighi  di  alienazione  di  cui  al  comma  1
valgono  anche  nel  caso  di   partecipazioni   societarie
acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative,
statali o regionali.
    8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui  al  comma
1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n.
190 del 2014.
    9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui  al
presente articolo, in occasione della prima gara successiva
alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a
controllo  pubblico  interessata  da  tali   processi,   il
rapporto   di   lavoro   del   personale   gia'   impiegato
nell'appalto  o   nella   concessione   continua   con   il
subentrante  nell'appalto  o  nella  concessione  ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice civile.».

Note al comma 460
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 859, della
legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
    «Art. 1. - 1. - 858. Omissis
    859.  A  partire  dall'anno  2021,  le  amministrazioni
pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, applicano:
      a) le misure di cui alla lettera a) dei commi  862  o
864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  rilevato
alla fine dell'esercizio  precedente  non  si  sia  ridotto
almeno del 10 per  cento  rispetto  a  quello  del  secondo
esercizio precedente. In ogni caso le medesime  misure  non
si applicano se il debito commerciale residuo  scaduto,  di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non  e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute
nel medesimo esercizio;
      b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se  rispettano
la condizione di cui alla  lettera  a),  ma  presentano  un
indicatore di  ritardo  annuale  dei  pagamenti,  calcolato
sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,  non
rispettoso  dei  termini  di  pagamento  delle  transazioni
commerciali,  come  fissati  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo  dell'articolo  73,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42):
    «Art. 73  (Riconoscimento  di  legittimita'  di  debiti
fuori bilancio delle Regioni). - 1. Il Consiglio  regionale
riconosce con  legge,  la  legittimita'  dei  debiti  fuori
bilancio derivanti da:
      a) sentenze esecutive;
      b) copertura  dei  disavanzi  di  enti,  societa'  ed
organismi  controllati,  o,  comunque,   dipendenti   dalla
Regione, purche' il disavanzo derivi da fatti di gestione;
      c)  ricapitalizzazione,  nei  limiti  e  nelle  forme
previste dal codice  civile  o  da  norme  speciali,  delle
societa' di cui alla lettera b);
      d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
per opere di pubblica utilita';
      e) acquisizione di beni  e  servizi  in  assenza  del
preventivo impegno di spesa.
    2. Per il pagamento la Regione  puo'  provvedere  anche
mediante un piano di rateizzazione,  della  durata  di  tre
esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con
i creditori.
    3. Qualora il  bilancio  della  Regione  non  rechi  le
disponibilita' finanziarie sufficienti  per  effettuare  le
spese  conseguenti  al  riconoscimento  dei  debiti   fuori
bilancio, la Regione e' autorizzata a  deliberare  aumenti,
sino   al   limite   massimo   consentito   dalla   vigente
legislazione,  dei  tributi,   delle   addizionali,   delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni  di  aliquote  ad  essa
attribuite, nonche'  ad  elevare  ulteriormente  la  misura
dell'imposta regionale di cui all' art. 17,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  fino  a  un
massimo di cinque centesimi per litro,  ulteriori  rispetto
alla misura massima consentita.
    4. Al  riconoscimento  della  legittimita'  dei  debiti
fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il  Consiglio
regionale o la Giunta  regionale  provvedono  entro  trenta
giorni dalla ricezione  della  relativa  proposta.  Decorso
inutilmente tale termine, la legittimita' di  detto  debito
si intende riconosciuta.».

Note al comma 469
    - Il riferimento al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, e' riportato nelle note al comma 293.

Note al comma 470
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   43,   del
decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
crisi ucraina):
    «Art. 43 (Misure per  il  riequilibrio  finanziario  di
province,  citta'  metropolitane  e  comuni  capoluogo   di
provincia  e  di  citta'  metropolitane  nonche'   per   il
funzionamento della Commissione tecnica  per  i  fabbisogni
standard).  -  1.  Al  fine  di  favorire  il  riequilibrio
finanziario delle province e delle citta' metropolitane per
le quali e' in  corso  l'applicazione  della  procedura  di
riequilibrio ai sensi  dell'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  o  che  si  trovano  in
stato di dissesto finanziario ai  sensi  dell'articolo  244
del medesimo  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e'
istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 30  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 15 milioni  di  euro  per  l'anno
2023. Il fondo di cui al primo periodo e'  ripartito  entro
il 30 giugno 2022 con decreto del  Ministero  dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie  locali,   in   proporzione   al   disavanzo   di
amministrazione    risultante    dall'ultimo     rendiconto
definitivamente approvato inviato  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "BDAP", di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
entro il 31 maggio 2022, al netto del  contributo  ricevuto
ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n.  106.  La  nettizzazione  del  contributo  non  e'
effettuata  per  il  disavanzo  di  amministrazione  al  31
dicembre 2021. Il contributo complessivamente  riconosciuto
a  ciascun  ente  in  attuazione  del  presente  comma   e'
prioritariamente   destinato    alla    riduzione,    anche
anticipata, del disavanzo di amministrazione.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
    2. Al fine di favorire il riequilibrio  finanziario,  i
Sindaci  dei  comuni  capoluogo  di  provincia  che   hanno
registrato  un  disavanzo  di  amministrazione   pro-capite
superiore a 500 euro, sulla base del  disavanzo  risultante
dal rendiconto 2020 definitivamente approvato  e  trasmesso
alla  BDAP  al  30  giugno  2022,  ridotto  dei  contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, eventualmente ricevuti a  titolo  di  ripiano
del  disavanzo,  entro  il   15   ottobre   2022,   possono
sottoscrivere un accordo per il ripiano del  disavanzo  con
il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  in
cui il comune si impegna,  per  il  periodo  nel  quale  e'
previsto il ripiano del disavanzo, a porre  in  essere,  in
tutto o in parte, le misure di cui  all'articolo  1,  comma
572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione
delle  misure  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma   572
dell'articolo 1 della legge n. 234 del  2021,  l'incremento
dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche non  puo'  essere  superiore  a  0,4  punti
percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aeroportuale non puo' essere superiore a 3  euro
per passeggero.
    3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2  e'
subordinata alla verifica delle misure di cui  al  medesimo
comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio
2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso  il
Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al  primo  periodo
e' istituito con decreto del Ministro  dell'interno  ed  e'
composto da rappresentanti del Ministero dell'interno,  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione. Alle riunioni  del  tavolo  sono
invitati  esperti  indicati   dall'Associazione   nazionale
comuni italiani con funzioni di  supporto  all'istruttoria.
Il  tavolo,  considerata   l'entita'   del   disavanzo   da
ripianare,   individua   anche   l'eventuale    variazione,
quantitativa  e  qualitativa,  delle  misure  proposte  dal
comune  interessato  per   l'equilibrio   strutturale   del
bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di
accordo presentate dai comuni entro il 30  settembre  2022.
Ai componenti  del  Tavolo  tecnico  non  sono  corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese  ed  altri
emolumenti comunque denominati.
    4. Le  maggiori  entrate  derivanti  o  correlate  alle
misure  di  cui  al  comma  2  devono   essere   destinate,
prioritariamente e fino a concorrenza della  quota  annuale
del  disavanzo  da  ripianare,  al  ripiano  del  disavanzo
stesso.
    5. Per il periodo  di  due  anni  dalla  sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese  le  misure  di
cui all'articolo 6, comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di
dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel
caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro
i termini stabiliti nell'accordo.
    5-bis. I termini di presentazione o riformulazione  dei
piani  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  previsti
dall'articolo  243-bis  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  nonche'  quelli  di
presentazione   dell'ipotesi   di   bilancio    stabilmente
riequilibrato,  prevista  dall'articolo  259  del  medesimo
testo unico, in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sono prorogati di  centoventi  giorni  per
gli enti che abbiano sottoscritto gli  accordi  di  cui  al
comma 2 del presente articolo e al comma 572  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31  marzo
2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui
al  comma  3  del  presente   articolo,   senza   che   sia
successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo.
I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del
primo periodo del presente comma tengono conto delle misure
previste dall'accordo.
    6.  Ai  fini  della   verifica   e   del   monitoraggio
dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi  577  e
578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
    7. Ai comuni che  sottoscrivono  l'accordo  di  cui  al
comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
    8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e  6  puo'  essere
attivata  anche  da  parte  dei  comuni  sede   di   citta'
metropolitana, diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  567
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e  dai  comuni
capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2
del presente articolo, con un debito pro  capite  superiore
ad euro 1.000 sulla  base  del  rendiconto  dell'anno  2020
definitivamente approvato  e  trasmesso  alla  BDAP  al  30
giugno  2022,  che  intendano  avviare   un   percorso   di
riequilibrio strutturale.
    9. Ai fini della realizzazione delle attivita' connesse
alla  "Riforma  1.14   -   Riforma   del   quadro   fiscale
subnazionale"   prevista    nel    PNRR,    correlata    al
raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  per   le   regioni
(M1C1-119) e per le  province  e  le  citta'  metropolitane
(M1C1-120) e in relazione alle  nuove  attivita'  assegnate
alla  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni   standard
dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  al  Presidente  della
medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022
al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste  dalla
normativa vigente in materia di  trattamento  di  missione,
nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di  euro
10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
    10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  9,
pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e  ad  euro  10.000  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
Ministero.
    11.   All'articolo   3,    comma    5-quinquies,    del
decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui
il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione
sia prorogato a una data successiva al 30 aprile  dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di
cui  al  primo  periodo  coincide   con   quello   per   la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  In  caso  di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi  alla
TARI  o  alla  tariffa  corrispettiva  in  data  successiva
all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione,  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti  modifiche  in
occasione della prima variazione utile.».

Note al comma 473
 - Il testo dell'articolo 43, del decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di  politiche
energetiche  nazionali,  produttivita'  delle   imprese   e
attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia   di
politiche sociali e di crisi ucraina)  e'  riportato  nelle
note al comma 470.

Note al comma 474
    - Si riporta il testo  dell'articolo  155  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
    «Art. 155 (Commissione per la finanza  e  gli  organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
      a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
in   relazione   alla   verifica    della    compatibilita'
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui  provvedimenti
di assunzione di personale degli enti  dissestati  e  degli
enti strutturalmente  deficitari,  ai  sensi  dell'articolo
243;
      b) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
estinzione delle passivita', ai  sensi  dell'articolo  256,
comma 7;
      c)  proposta  al  Ministro  dell'interno  di   misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
dell'articolo 256, comma 12;
      d) parere da rendere  in  merito  all'assunzione  del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
      e) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi  dell'articolo
261;
      f) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  adozione
delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
prescrizioni   poste   a   carico   dell'ente,   ai   sensi
dell'articolo 268;
      g) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo  254,
comma 8;
      h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
dell'articolo 259, comma 7.
    2. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 577, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249):
    «Art. 1. - 1.-576. Omissis
    577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al
comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate  ai  fini
della ripresa degli investimenti e  del  corretto  utilizzo
delle risorse di cui al comma  567  sono  effettuati  dalla
Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria  degli   enti
locali, operante  presso  il  Ministero  dell'interno,  con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto  delle  misure
di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione, che ne  da'  comunicazione  alla
Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria  degli   enti
locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche,
la  Commissione  individua  le  misure  da   assumere   per
l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto
dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione accerti  nuovamente  la
mancata  attuazione  degli  impegni   e   degli   obiettivi
intermedi,  trasmette  gli  esiti  delle   verifiche   alla
competente  sezione  regionale  della  Corte  dei  conti  e
propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   la
sospensione del contributo per le annualita' successive. La
prima verifica dell'attuazione dell'accordo  e'  effettuata
con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.
    Omissis.»

Note al comma 475
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 567, 572 e
580 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1. - 1. - 566. Omissis
    567.  Ai   comuni   sede   di   capoluogo   di   citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e'  riconosciuto  per  gli  anni  2022-2042  un  contributo
complessivo di euro 2.670 milioni, di cui  150  milioni  di
euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2023 e 2024, 240 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2026  al
2042, da ripartire, in proporzione  all'onere  connesso  al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di  ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al  netto  della
quota capitale  delle  anticipazioni  di  liquidita'  e  di
cassa, sulla base di specifica  attestazione  da  parte  di
ciascun   ente   beneficiario,   a   firma    del    legale
rappresentante dell'ente.
    568. - 571. Omissis
    572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e'
subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022,
di un accordo  per  il  ripiano  del  disavanzo  e  per  il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e  il  sindaco,  in  cui  il
comune si impegna per  tutto  il  periodo  in  cui  risulta
beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma  567   ad
assicurare,  per  ciascun  anno  o  con  altra  cadenza  da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie  pari  ad
almeno un quarto del  contributo  annuo,  da  destinare  al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti  finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
      a) istituzione, con apposite delibere  del  Consiglio
comunale,  di  un  incremento   dell'addizionale   comunale
all'IRPEF, in deroga al limite  previsto  dall'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e  di  un'addizionale  comunale  sui  diritti  di   imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
      b)  valorizzazione  delle  entrate,   attraverso   la
ricognizione del patrimonio,  l'incremento  dei  canoni  di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi  produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo  di  enti  ed
istituti pubblici e privati;
      c)  incremento  della   riscossione   delle   proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
        1)  in  presenza  di   delibera   che   attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette  entrate  a
soggetti    terzi,    ivi    compresa    l'Agenzia    delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi,  almeno
trenta mesi prima del decorso del termine  di  prescrizione
del relativo  diritto,  dei  carichi  relativi  ai  crediti
maturati  e   esigibili   a   decorrere   dalla   data   di
sottoscrizione dell'accordo previsto  dal  presente  comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere  effettuato  almeno  venti
mesi prima;
        2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo
52 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute,
fissandone la durata massima in 24 rate mensili,  anche  in
deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata  legge
n.  160  del  2019  e  all'articolo  19  del  decreto   del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  Nei
primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima
della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili;
      d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo  degli
impegni  di  spesa  di  parte  corrente  della  missione  1
"Servizi  istituzionali,  generali  e  di   gestione",   ad
esclusione dei programmi 04, 05 e  06,  rispetto  a  quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
      e)    completa    attuazione    delle    misure    di
razionalizzazione previste nel piano  delle  partecipazioni
societarie adottato ai sensi  dell'articolo  24  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  e
integrale  attuazione  delle  prescrizioni  in  materia  di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del  medesimo
testo unico;
      f) misure volte:
        1) alla riorganizzazione e allo  snellimento  della
struttura amministrativa, ai fini  prioritari  di  ottenere
una  riduzione  significativa  degli  uffici   di   livello
dirigenziale  e  delle  dotazioni  organiche,  nonche'  dei
contingenti   di   personale   assegnati    ad    attivita'
strumentali,  e  di   potenziare   gli   uffici   coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo  complementare
e  nell'attivita'  di  accertamento  e  riscossione   delle
entrate;
        2)  al  conseguente   riordino   degli   uffici   e
organismi,   al   fine   di   eliminare   duplicazioni    o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
        3) al rafforzamento  della  gestione  unitaria  dei
servizi strumentali attraverso la  costituzione  di  uffici
comuni;
        4) al contenimento della spesa per il personale  in
servizio, ivi incluse le risorse destinate  annualmente  al
trattamento accessorio  del  personale,  anche  di  livello
dirigenziale,   in   misura   proporzionale   all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto  delle  spese
per i rinnovi contrattuali;
        5) all'incremento della qualita', della quantita' e
della  diffusione  su  tutto  il  territorio  comunale  dei
servizi   erogati   alla   cittadinanza;   a    tal    fine
l'amministrazione  e'  tenuta  a  predisporre   un'apposita
relazione annuale;
      g)  razionalizzazione   dell'utilizzo   degli   spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di  conseguire  una
riduzione della spesa per locazioni passive;
      h) incremento  degli  investimenti  anche  attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del  Fondo  complementare  e
degli altri  fondi  nazionali  ed  europei,  garantendo  un
incremento  dei  pagamenti  per  investimenti  nel  periodo
2022-2026, rispetto alla  media  del  triennio  precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui  richiamati
fondi, incrementate del 5  per  cento  e,  per  il  periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media  del  triennio  precedente,  al  netto  dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
      i) ulteriori interventi di riduzione  del  disavanzo,
di  contenimento  e  di   riqualificazione   della   spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente.
    573. - 579. Omissis
    580.   Al   fine   di   consentire   il   potenziamento
dell'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi  e
la gestione e valorizzazione del patrimonio  con  specifici
profili professionali, i comuni di cui al  comma  567,  nel
periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  a
valere sul contributo annuo assegnato ai  sensi  del  comma
570, assumere personale con contratto a  tempo  determinato
con qualifica non dirigenziale da destinare  alle  predette
specifiche attivita'  sino  ad  una  spesa  aggiuntiva  non
superiore ad una percentuale, individuata negli accordi  di
cui al  comma  572,  della  media  delle  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato
nel bilancio di previsione. La predetta spesa di  personale
non rileva ai fini dell'articolo 33  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    Omissis.»
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   33,   del
decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  recante
misure urgenti di crescita economica e per  la  risoluzione
di specifiche situazioni di crisi:
    «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
percentuali massime annuali di incremento del personale  in
servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
    1-bis. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
    1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato.
    2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
percentuali massime annuali di incremento del personale  in
servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
    2-bis. Al comma 366  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali"
sono soppresse;
      b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle  assunzioni
del personale educativo degli enti locali".
    2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita'  sia
stata  prorogata  ai  sensi  del  comma  362  del  medesimo
articolo 1.
    2-quater.  Il  comma   2   dell'articolo   14-ter   del
decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
abrogato.»

Note al comma 476
    - Il testo del comma 567, dell'articolo 1, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al  comma
475.

Note al comma 477
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 846 e 850,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025),  come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1. - 845. Omissis
    846. Al  fine  di  garantire  la  tutela  della  salute
pubblica e della pieta'  dei  defunti,  in  relazione  alle
criticita' rilevate nella gestione dei servizi  cimiteriali
nel territorio della  citta'  di  Palermo,  il  sindaco  di
Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al 31  dicembre
2024,  Commissario  di  Governo  per  il  coordinamento   e
l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma
848.
    846. - 849. omissis
    850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per
l'espletamento delle attivita' di cui ai  commi  da  846  a
849, e' autorizzato a conferire  incarichi  individuali  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato  e  a  ricorrere  ad  altre  forme  di   lavoro
flessibile ai sensi dell'articolo 36 del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del  2001,  in  favore  di  soggetti  di
comprovata  esperienza  e  professionalita'  connessa  alla
natura  delle  predette  attivita',   anche   inseriti   in
graduatorie    concorsuali    vigenti    approvate    dalle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del
medesimo decreto legislativo n. 165  del  2001,  fino  alla
scadenza del termine  di  cui  al  comma  846,  nel  limite
massimo di 5 unita' ed entro il limite di spesa complessivo
di 200.000 euro per l'anno 2023 e  a  titolo  gratuito  per
l'anno 2024.
    Omissis.»

Note al comma 479
    - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,  recante  disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e  della  politica  agricola  comune,
come modificato dalla presente legge:
    «Art.  5  (Disposizioni  in  materia  di  controllo   e
monitoraggio dell'attuazione  degli  interventi  realizzati
con risorse nazionali ed europee). - 1. Per  assicurare  il
monitoraggio dello stato di attuazione degli  interventi  e
per lo svolgimento dei controlli previsti  dalla  normativa
europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del  PNC,  e  delle
politiche di  investimento  nazionali,  le  amministrazioni
competenti alimentano i  sistemi  informativi  gestiti  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  con  i
dati del codice fiscale, della partita IVA e con  eventuali
altri  dati  personali,  necessari  per   l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari o  aggiudicatari  o  degli
altri soggetti che, a qualsiasi titolo,  ricevano  benefici
economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo  periodo
puo' comprendere anche i  dati  relativi  alla  salute,  ai
minori d'eta' e agli appartenenti  alle  categorie  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso  in  cui  l'acquisizione  si  renda
strettamente necessaria per la  rilevazione  di  specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
e con modalita' rigorosamente proporzionate alla  finalita'
perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per  la
protezione dei dati personali, sono stabilite le  modalita'
di attuazione del presente comma.
    2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione  dei  dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e  al  codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua
le attivita' di trattamento dei dati  di  monitoraggio  dei
progetti PNRR e delle politiche di coesione  comunitarie  e
nazionali,  nonche'  del   PNC   e   delle   politiche   di
investimento nazionali, necessarie ai  fini  di  controllo,
ispezione, valutazione  e  monitoraggio,  ivi  comprese  le
attivita' di incrocio e raffronto con i  dati  detenuti  da
altre  pubbliche  amministrazioni.  Il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di
cui al primo periodo alle  Amministrazioni  centrali  dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche e  dei
singoli fondi o titolari degli interventi  e  dei  progetti
PNRR,  nonche'  agli  organismi  di  gestione  e  controllo
nazionali  ed   europei,   nell'ambito   delle   rispettive
competenze  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia di tutela dei dati personali.
    3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
      a)  ai   sensi   del   regolamento   (UE)   2021/241,
nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
      b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza
delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di  cui
all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno  2021,
e  all'articolo  115,  paragrafo   1,   lettera   b),   del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013.
    4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di
cui all'articolo 9, paragrafo  1,  e  all'articolo  10  del
predetto  regolamento  (UE)  2016/679,  dei  dati  di   cui
all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
eta'.
    5. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, per consentire l'acquisizione  automatica
dei dati e delle informazioni  necessari  all'attivita'  di
monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per  gli
affidamenti  superiori  a   cinquemila   euro   e'   sempre
richiesta, anche ai fini del  trasferimento  delle  risorse
relative  all'intervento,  l'acquisizione  di   un   codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.
    6. A partire dal 1° giugno  2023  le  fatture  relative
all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi
pubblici alle attivita'  produttive,  erogati  a  qualunque
titolo   e   in   qualunque   forma   da    una    Pubblica
Amministrazione, anche per il  tramite  di  altri  soggetti
pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
(CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,
n. 3, riportato nell'atto di concessione  o  comunicato  al
momento di assegnazione  dell'incentivo  stesso  ovvero  al
momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo  non  si
applica  per  le  istanze  di  concessione   di   incentivi
presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
    7. L'obbligo di cui al comma  6  non  si  applica  alle
fatture emesse da soggetti  che  non  siano  stabiliti  nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, nonche'  alle  fatture  emesse  prima
della corretta attribuzione del codice  unico  di  progetto
(CUP),  nell'ambito  delle  procedure  di  assegnazione  di
incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive
o della disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  ove
applicabile,  ammettono   il   sostenimento   delle   spese
anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di  cui  al
periodo precedente, le amministrazioni  pubbliche  titolari
delle misure,  anche  nell'ambito  delle  disposizioni  che
disciplinano  il  funzionamento  delle   medesime   misure,
impartiscono ai beneficiari le  necessarie  istruzioni  per
garantire  la  dimostrazione,   anche   attraverso   idonei
identificativi da riportare nella documentazione di  spesa,
ivi comprese le quietanze di pagamento, della  correlazione
tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
pubbliche.
    8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio
della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati  delle
fatture  elettroniche   oggetto   del   presente   articolo
confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Tali  dati  sono  messi  a
disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli
incentivi di cui  al  comma  6  anche  per  semplificare  i
processi  di  concessione,  assegnazione  e  gestione   dei
medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al
regolamento (UE) 2016/679 e al codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    9. All'articolo 1, comma 780, della legge  29  dicembre
2022, n. 197, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In alternativa all'assegnazione delle  risorse  in  favore
dei singoli  Comuni,  il  supporto  tecnico  potra'  essere
assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
natura  pubblica  e   privata,   ordini   professionali   o
Associazioni  di  categoria,  ovvero  societa'  partecipate
dallo  Stato,  sulla  base  di   Convenzioni,   Accordi   o
Protocolli in essere o da stipulare.".»

Note al comma 482
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione  di  una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma  dell'articolo  48,
comma 10, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191):
    «Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1°  gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche.
    2. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da  emanare  entro
il   15    dicembre,    e'    stabilita    l'aliquota    di
compartecipazione dell'addizionale da applicare  a  partire
dall'anno successivo ed  e'  conseguentemente  determinata,
con i medesimi  decreti,  la  equivalente  riduzione  delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
nonche'   eventualmente   la    percentuale    dell'acconto
dell'imposta   sul   reddito    delle    persone    fisiche
relativamente al periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la
suddetta   riduzione   delle   aliquote.   L'aliquota    di
compartecipazione dovra' cumulare la  parte  specificamente
indicata per i comuni  e  quella  relativa  alle  province,
quest'ultima finalizzata  esclusivamente  al  finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
    3.  I  comuni,  con  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, e successive  modificazioni,  possono  disporre  la
variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma  2  con  deliberazione  da
pubblicare nel sito individuato con decreto  del  capo  del
Dipartimento  per  le  politiche  fiscali   del   Ministero
dell'economia e delle finanze 31  maggio  2002,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno   2002.
L'efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La  variazione
dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  non
puo' eccedere complessivamente 0,8  punti  percentuali.  La
deliberazione puo' essere  adottata  dai  comuni  anche  in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
    3-bis. Con il medesimo regolamento di cui  al  comma  3
puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
    4. L'addizionale e' determinata applicando  al  reddito
complessivo determinato ai fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta  l'aliquota  stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del
credito di cui  all'articolo  165  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio  dell'anno
cui  si  riferisce  l'addizionale  stessa,  per  le   parti
spettanti.  Il  versamento  dell'addizionale  medesima   e'
effettuato  in  acconto  e  a  saldo  unitamente  al  saldo
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2  e  3  al
reddito  imponibile  dell'anno  precedente  determinato  ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai  fini  della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  sono  assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
    5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  e  ai
redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
agli articoli 49 e 50 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
l'acconto  dell'addizionale  dovuta  e'   determinato   dai
sostituti d'imposta di  cui  agli  articoli  23  e  29  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il  relativo  importo
e' trattenuto in un numero massimo di  nove  rate  mensili,
effettuate  a  partire  dal  mese  di   marzo.   Il   saldo
dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto   delle
operazioni  di  conguaglio  e  il   relativo   importo   e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate,  a  partire
dal periodo di paga successivo a quello in  cui  le  stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente  al  quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In  caso  di
cessazione del rapporto  di  lavoro  l'addizionale  residua
dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo  da
trattenere  e  quello  trattenuto   sono   indicati   nella
certificazione unica dei redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati  di  cui  all'articolo  4,  comma   6-ter,   del
regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
    6.
    7. A decorrere dal primo  anno  di  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione  tra  i
comuni e le  province  delle  somme  versate  a  titolo  di
addizionale   e'   effettuata,   salvo   quanto    previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno,  a  titolo  di
acconto sull'intero importo delle somme  versate  entro  lo
stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla  base
dei dati statistici  piu'  recenti  forniti  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio  fiscale  nei  singoli   comuni.   Entro   l'anno
successivo  a  quello  in  cui  e'  stato   effettuato   il
versamento,    il    Ministero    dell'interno     provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno  precedente,  forniti
dal Ministero dell'economia e delle  finanze  entro  il  30
giugno, ed effettua gli  eventuali  conguagli  anche  sulle
somme dovute per l'esercizio  in  corso.  Con  decreto  del
Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere  stabilite
ulteriori   modalita'   per   eseguire   la   ripartizione.
L'accertamento  contabile  da  parte  dei  comuni  e  delle
province   dei   proventi    derivanti    dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
    8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale,  le
province  ed  i   comuni   forniscono   all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed  i
comuni  provvedono,  altresi',  agli   eventuali   rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite  con
decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sentita la  Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto  non
disciplinato  dal  presente  decreto,   si   applicano   le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche.
    9. Al termine delle  attivita'  di  liquidazione  e  di
accertamento,  le  maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con  il
decreto di cui al comma 6.
    10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti  la  dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema  di
gestione delle dichiarazioni, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a) nella lettera a), dopo le  parole:  "alle  imposte
sui redditi" sono inserite le seguenti:  ",  alle  relative
addizionali";
      b) la lettera d-bis),  introdotta  dall'articolo  50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
concernente   l'istituzione   dell'addizionale    regionale
all'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche,   e'
soppressa.
    11. I decreti di cui  ai  commi  6  e  7  sono  emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali  di
cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 572, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-20249):
    «Art. 1. - 1.-571. Omissis
    572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e'
subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022,
di un accordo  per  il  ripiano  del  disavanzo  e  per  il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e  il  sindaco,  in  cui  il
comune si impegna per  tutto  il  periodo  in  cui  risulta
beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma  567   ad
assicurare,  per  ciascun  anno  o  con  altra  cadenza  da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie  pari  ad
almeno un quarto del  contributo  annuo,  da  destinare  al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti  finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
      a) istituzione, con apposite delibere  del  Consiglio
comunale,  di  un  incremento   dell'addizionale   comunale
all'IRPEF, in deroga al limite  previsto  dall'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e  di  un'addizionale  comunale  sui  diritti  di   imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
      b)  valorizzazione  delle  entrate,   attraverso   la
ricognizione del patrimonio,  l'incremento  dei  canoni  di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi  produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo  di  enti  ed
istituti pubblici e privati;
      c)  incremento  della   riscossione   delle   proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
        1)  in  presenza  di   delibera   che   attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette  entrate  a
soggetti    terzi,    ivi    compresa    l'Agenzia    delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi,  almeno
trenta mesi prima del decorso del termine  di  prescrizione
del relativo  diritto,  dei  carichi  relativi  ai  crediti
maturati  e   esigibili   a   decorrere   dalla   data   di
sottoscrizione dell'accordo previsto  dal  presente  comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere  effettuato  almeno  venti
mesi prima;
        2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo
52 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute,
fissandone la durata massima in 24 rate mensili,  anche  in
deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata  legge
n.  160  del  2019  e  all'articolo  19  del  decreto   del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  Nei
primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima
della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate mensili;
      d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo  degli
impegni  di  spesa  di  parte  corrente  della  missione  1
"Servizi  istituzionali,  generali  e  di   gestione",   ad
esclusione dei programmi 04, 05 e  06,  rispetto  a  quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
      e)    completa    attuazione    delle    misure    di
razionalizzazione previste nel piano  delle  partecipazioni
societarie adottato ai sensi  dell'articolo  24  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  e
integrale  attuazione  delle  prescrizioni  in  materia  di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del  medesimo
testo unico;
      f) misure volte:
        1) alla riorganizzazione e allo  snellimento  della
struttura amministrativa, ai fini  prioritari  di  ottenere
una  riduzione  significativa  degli  uffici   di   livello
dirigenziale  e  delle  dotazioni  organiche,  nonche'  dei
contingenti   di   personale   assegnati    ad    attivita'
strumentali,  e  di   potenziare   gli   uffici   coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo  complementare
e  nell'attivita'  di  accertamento  e  riscossione   delle
entrate;
        2)  al  conseguente   riordino   degli   uffici   e
organismi,   al   fine   di   eliminare   duplicazioni    o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
        3) al rafforzamento  della  gestione  unitaria  dei
servizi strumentali attraverso la  costituzione  di  uffici
comuni;
        4) al contenimento della spesa per il personale  in
servizio, ivi incluse le risorse destinate  annualmente  al
trattamento accessorio  del  personale,  anche  di  livello
dirigenziale,   in   misura   proporzionale   all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto  delle  spese
per i rinnovi contrattuali;
        5) all'incremento della qualita', della quantita' e
della  diffusione  su  tutto  il  territorio  comunale  dei
servizi   erogati   alla   cittadinanza;   a    tal    fine
l'amministrazione  e'  tenuta  a  predisporre   un'apposita
relazione annuale;
      g)  razionalizzazione   dell'utilizzo   degli   spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di  conseguire  una
riduzione della spesa per locazioni passive;
      h) incremento  degli  investimenti  anche  attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del  Fondo  complementare  e
degli altri  fondi  nazionali  ed  europei,  garantendo  un
incremento  dei  pagamenti  per  investimenti  nel  periodo
2022-2026, rispetto alla  media  del  triennio  precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui  richiamati
fondi, incrementate del 5  per  cento  e,  per  il  periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media  del  triennio  precedente,  al  netto  dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
      i) ulteriori interventi di riduzione  del  disavanzo,
di  contenimento  e  di   riqualificazione   della   spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente.
    Omissis.»

Note al comma 483
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 575, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1. - 1.-574. Omissis
    575. Valutato l'importo complessivo di tutti  i  debiti
censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma
574, i comuni, entro il 15 giugno  2022  (176),  propongono
individualmente ai creditori, compresi quelli  che  vantano
crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine  cronologico
delle fatture di pagamento  o  delle  note  di  debito,  la
definizione transattiva del credito offrendo  il  pagamento
di una somma variabile tra il  40  e  l'80  per  cento  del
debito, in relazione alle seguenti anzianita' dello stesso:
a) 40 per cento per i debiti  con  anzianita'  maggiore  di
dieci anni; b) 50 per cento per  i  debiti  con  anzianita'
maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i  debiti  con
anzianita' maggiore di tre anni; d)  80  per  cento  per  i
debiti con anzianita' inferiore a tre anni. La transazione,
da accettare entro un termine prefissato  non  superiore  a
trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa  e
la  liquidazione  obbligatoria  entro  venti  giorni  dalla
conoscenza dell'accettazione della transazione.
    Omissis.»