art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
    
Note al comma 484
    - Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 244  del
decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.267  (Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
    «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
settembre 2011, n. 149.
    2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
dell'interno.
    3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
    4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
    5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
    5-bis. La durata  massima  del  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

===========================================================
|Rapporto passivita'/impegni   | Durata massima           |
|di cui al titolo I            | del piano di riequilibrio|
|                              | finanziario              |
|                              | pluriennale              |
+==============================+==========================+
|Fino al 20 per cento          | 4 anni                   |
+------------------------------+--------------------------+
|Superiore al 20 per cento     |                          |
|e fino al 60 per cento        | 10 anni                  |
+------------------------------+--------------------------+
|Superiore al 60 per cento     |                          |
|e fino al 100 per             |                          |
|cento per i comuni fino       |                          |
|a 60.000 abitanti             | 15 anni                  |
+------------------------------+--------------------------+
|Oltre il 60 per cento per     |                          |
|i comuni con popolazione      |                          |
|superiore a 60.000 abitanti   |                          |
|e oltre il 100 per cento      |                          |
|per tutti gli altri comuni    | 20 anni                  |
+------------------------------+--------------------------+

    6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
contenere:
      a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
dei conti;
      b)   la   puntuale   ricognizione,    con    relativa
quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
fuori bilancio;
      c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e
previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
piano;
      d) l'indicazione, per ciascuno degli anni  del  piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
    7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
    7-bis. Al fine  di  pianificare  la  rateizzazione  dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (1010)
    7-ter. Le disposizioni del  comma  7-bis  si  applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatoria.
    7-quater.   Le   modalita'   di   applicazione    delle
disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione.
    7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  rilasciare
apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter.
    8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
del piano, l'ente:
      a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei  tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
      b) e' soggetto ai controlli centrali  in  materia  di
copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
2;
      c) e' tenuto ad  assicurare,  con  i  proventi  della
relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani e del servizio acquedotto;
      d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
      e)   e'   tenuto   ad   effettuare   una    revisione
straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione;
      f) e' tenuto ad  effettuare  una  rigorosa  revisione
della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
del bilancio dell'ente;
      g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
di riequilibrio.
    9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
      a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
organiche;
      b) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
        1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
        2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
servizio di acquedotto;
        3) al servizio di trasporto pubblico locale;
        4) al servizio di illuminazione pubblica;
        5)   al   finanziamento   delle   spese    relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
convitto e semiconvitto;
      c) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
lirico-sinfoniche;
      c-bis)   ferma   restando   l'obbligatorieta'   delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
approvato;
      d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
    9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
    «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha  stato  di
dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
validamente fronte con le  modalita'  di  cui  all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo  194  per
le fattispecie ivi previste.
    2.  Le  norme  sul  risanamento   degli   enti   locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
     - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma  14-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  recante
misure urgenti di crescita economica e per  la  risoluzione
di specifiche situazioni di crisi:
    «Art.  3  (Contributi  ai  comuni  per  interventi   di
efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
sostenibile). - 1.-14. Omissis
    14-bis. Per stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei
comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche a beneficio  della  collettivita',  nonche'
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al  comma  3,  a  decorrere
dall'anno 2021 e' autorizzato, nello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'interno,  l'avvio  di   un   programma
pluriennale per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a  1.000  abitanti
un contributo di pari importo, nel limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2034. Il comune beneficiario  del  contributo  di
cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso  di
mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione  dei
lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del
contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto  o
in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno,  con  decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla  revoca
dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
il medesimo decreto  ivi  previsto,  ai  comuni  che  hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori in data  antecedente  alla
scadenza di cui  al  presente  comma,  dando  priorita'  ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei  lavori  meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a  iniziare
l'esecuzione dei lavori entro  il  15  ottobre  di  ciascun
anno.  Si  applicano  i  commi  110,   112,   113   e   114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
    Omissis.»

Note al comma 485
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 51,  della
legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
pluriennale per  il  triennio  2020-2022)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1. - 50. Omissis
    51.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti,   sono
assegnati agli enti locali,  per  spesa  di  progettazione,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a  rischio  idrogeologico,  di  messa   in   sicurezza   ed
efficientamento  energetico  delle  scuole,  degli  edifici
pubblici   e   del   patrimonio   comunale,   nonche'   per
investimenti di messa in sicurezza  di  strade,  contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro
per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di
320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in  sede
di  definizione  delle  procedure   di   assegnazione   dei
contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
    Omissis.»

Note al comma 488
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 420 e 422,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-20249):
    «Art. 1. - 1. - 419. Omissis
    420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo  della
Chiesa cattolica per il 2025, per la  pianificazione  e  la
realizzazione delle opere  e  degli  interventi  funzionali
all'evento, nonche' per la realizzazione  degli  interventi
di  cui  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3   del   Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ferma  restando  la
dotazione  pari  a  500  milioni  in  favore  del  predetto
investimento, e' istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   un   apposito
capitolo con una dotazione  di  285  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno  2025  e  di
140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato  di
previsione  e'  altresi'   istituito,   per   le   medesime
celebrazioni,  un  apposito  capitolo  per  assicurare   il
coordinamento operativo e le spese relativi  a  servizi  da
rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e  2024,
di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di  10  milioni  di
euro per l'anno  2026.  Le  dotazioni  di  cui  al  secondo
periodo relative agli anni 2022 e 2023  sono  erogate,  nei
limiti di spesa  previsti  per  i  rispettivi  anni,  quale
contributo  forfettario  per  l'avvio  delle  attivita'  di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa'
di cui al comma 427. Una quota  delle  risorse  di  cui  al
presente comma, nel limite massimo di 20  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2025,  puo'  essere
attribuita, anche provvedendo alle opportune  rimodulazioni
dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  422,
al  Commissario  straordinario  per  la  realizzazione   di
interventi  di  parte  corrente  connessi  alle   attivita'
giubilari.
    421. Omissis
    422. Il Commissario straordinario di cui al  comma  421
predispone, sulla base degli indirizzi e del piano  di  cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente a tale scopo destinate, la  proposta  di  programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025,  da  approvare
con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
proposta di programma include gli interventi relativi  alla
Misura di cui al comma 420, individuati in accordo  con  il
Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario
straordinario alla  stipula  di  specifici  accordi  con  i
soggetti attuatori.
    Omissis.»

Note al comma 489
    - Si riporta il  testo  degli  articoli  39  e  40  del
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
protezione civile):
    «Art.  39   (Strumenti   per   consentire   l'effettiva
partecipazione dei volontari alle attivita'  di  protezione
civile). - 1. Ai volontari  aderenti  a  soggetti  iscritti
nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati  in
attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione
degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta  del
sindaco o di altre autorita' amministrative  di  protezione
civile, vengono  garantiti,  mediante  l'autorizzazione  da
rendere  con  apposita  comunicazione  di  attivazione  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  per  i   soggetti
iscritti  nell'elenco  centrale,  ovvero  delle  Regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano,  per  i  soggetti
iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente
al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro  e'
tenuto a consentire, per un periodo non superiore a  trenta
giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
      a) il mantenimento del posto  di  lavoro  pubblico  o
privato;
      b)  il  mantenimento  del  trattamento  economico   e
previdenziale da parte del  datore  di  lavoro  pubblico  o
privato;
      c) la copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3  luglio
2017, n.  117,  anche  mediante  la  stipula  di  ulteriori
polizze  integrative  da  parte  del   Dipartimento   della
protezione civile o delle Regioni e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle  risorse  finanziarie
disponibili, da attivare in occasione della  partecipazione
del  volontariato  organizzato  ad  emergenze  di   rilievo
nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
    2. In occasione di situazioni di emergenza  di  rilievo
nazionale  e  per  tutta  la  durata   dello   stesso,   su
autorizzazione del Dipartimento della protezione civile,  e
per  i   casi   di   effettiva   necessita'   singolarmente
individuati, i limiti massimi previsti per  l'utilizzo  dei
volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono
essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a
centottanta giorni nell'anno.
    3.  Ai   volontari   aderenti   a   soggetti   iscritti
nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34  impegnati  in
attivita' di pianificazione, di addestramento e  formazione
teorico-pratica e  di  diffusione  della  cultura  e  della
conoscenza   della   protezione   civile,   preventivamente
promosse  o  autorizzate,  con  apposita  comunicazione  di
attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile,
per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero  dalle
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  per  i
soggetti iscritti nei rispettivi  elenchi  territoriali,  i
benefici di cui al comma 1, lettere a) e b),  si  applicano
per un periodo complessivo non  superiore  a  dieci  giorni
continuativi  e  fino  ad  un  massimo  di  trenta   giorni
nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle  suddette
iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche
alle   fasi   preparatorie   e   comunque   connesse   alla
realizzazione delle medesime iniziative.
    4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta,  viene
rimborsato, nei limiti delle risorse  finanziarie  all'uopo
disponibili,  l'equivalente  degli  emolumenti  versati  al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le
procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di  cui  al
presente comma possono essere alternativamente riconosciuti
con le modalita' del credito d'imposta ai sensi  di  quanto
previsto dall'articolo  38  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
    5.  Ai  volontari  lavoratori  autonomi,   aderenti   a
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo
34,  impiegati  nelle  attivita'  previste   dal   presente
articolo, e che  ne  fanno  richiesta,  e'  corrisposto  il
rimborso per  il  mancato  guadagno  giornaliero  calcolato
sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.  Il
limite di cui al presente comma e' aggiornato,  sulla  base
dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile  da  adottarsi  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative
ed attivita', svolte  all'estero,  purche'  preventivamente
autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.»
    «Art.  40  (Rimborso  al  volontariato  organizzato  di
protezione civile delle spese autorizzate per attivita'  di
pianificazione,  emergenza,  addestramento   e   formazione
teorico-pratica e diffusione  della  cultura  e  conoscenza
della protezione civile). - 1. Le istanze volte ad ottenere
il rimborso, da parte dei datori di lavoro  dei  volontari,
per le spese sostenute  in  occasione  di  attivita'  e  di
interventi autorizzati e relative agli  emolumenti  versati
ai propri dipendenti nonche',  da  parte  del  volontariato
organizzato di cui all'articolo 32, per le spese  sostenute
in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come
elencate al comma 2, devono essere presentate  al  soggetto
che  ha  reso  la  comunicazione   di   attivazione,   che,
effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad
effettuare  i  rimborsi   nei   limiti   delle   rispettive
disponibilita'   di   bilancio.    In    occasione    della
partecipazione ad attivita' di lunga durata o a  interventi
all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di  volontariato
possono anche essere  oggetto  di  anticipazione  da  parte
dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita'  stessa,  nei
limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze  di
cui all'articolo 25.
    2. Possono essere ammesse a rimborso,  anche  parziale,
sulla  base   di   idonea   documentazione   giustificativa
analitica le tipologie di spese sostenute in  occasione  di
attivita' e di interventi autorizzati ed individuate  nella
direttiva di cui al comma 5.
    3.  Le   richieste   di   rimborso   da   parte   delle
organizzazioni di  volontariato  e  dei  datori  di  lavoro
devono  pervenire  entro  i  due   anni   successivi   alla
conclusione  dell'intervento  o   dell'attivita'   e   sono
presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1,  secondo
periodo, mediante  apposita  dichiarazione  resa  ai  sensi
dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   che   attesti
l'attinenza delle spese sostenute con l'attivita' svolta in
occasione dell'evento emergenziale.
    4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente
articolo  possono  essere  estesi  dal  Dipartimento  della
protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che
non operano nel campo della protezione civile, in  caso  di
emergenze  di  rilievo  nazionale  e   a   condizione   che
l'intervento di tali soggetti sia ritenuto  essenziale  per
la migliore riuscita delle attivita' di  protezione  civile
in corso o in programma e limitato, nel  tempo,  alle  piu'
urgenti esigenze.
    5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15,
acquisito il parere del Comitato di  cui  all'articolo  42,
sono definite le modalita' e procedure per la presentazione
delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la
conseguente  erogazione  dei   rimborsi   spettanti.   Fino
all'entrata in vigore della direttiva di  cui  al  presente
comma,  restano  in  vigore  le  procedure   definite   dal
Dipartimento della  protezione  civile  e,  per  quanto  di
competenza, dalle Regioni e Province autonome di  Trento  e
di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli  9  e
10 del decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio
2001, n. 194.».

Note al comma 492
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
di federalismo Fiscale Municipale):
    «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni  inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte possono istituire, con deliberazione del  consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro  che  alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
al prezzo, sino  a  5  euro  per  notte  di  soggiorno.  Il
relativo gettito e' destinato a  finanziare  interventi  in
materia di turismo, ivi compresi quelli  a  sostegno  delle
strutture ricettive, nonche'  interventi  di  manutenzione,
fruizione e  recupero  dei  beni  culturali  ed  ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
    1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che,  in  base
all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano  avuto  presenze
turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati  dall'ISTAT  riguardanti  le
presenze   turistiche   medie   registrate   nel   triennio
precedente  all'anno  in  cui  viene  deliberato  l'aumento
dell'imposta. Per il triennio  2023-2025  si  considera  la
media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
    1-ter.  Il  gestore  della   struttura   ricettiva   e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo,  secondo
le   modalita'   approvate   con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione. La dichiarazione di cui  al  periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve  essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa  all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da  parte  del  responsabile  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
somma dal 100 al 200 per  cento  dell'importo  dovuto.  Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
soggiorno e del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
    2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
comunale.
    3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
    3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma  16,  del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica):
    «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. - 15. Omissis
    16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
      a) conformazione dei servizi resi dal Comune a  costi
standard unitari di maggiore efficienza;
      b) adozione di  pratiche  di  centralizzazione  degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
      c) razionalizzazione delle partecipazioni  societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
      d) riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
      e) introduzione  di  un  contributo  di  soggiorno  a
carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
della citta', da applicare secondo criteri  di  gradualita'
in proporzione alla loro classificazione  fino  all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
      f) contributo straordinario nella misura massima  del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
      f-bis)   maggiorazione   della   tariffa    di    cui
all'articolo  62,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale  che  il
limite del 25 per cento ivi indicato possa  essere  elevato
sino al 50 per cento;
      g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
      h) utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione
anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
dei cimiteri.
    Omissis.»
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1129,
della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
    «Art. 1. - 1. - 1128. Omissis
    1129. Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare,
per l'accesso, con o senza vettore, alla  Citta'  antica  e
alle altre isole minori della laguna, il contributo di  cui
all'articolo 4, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  14
marzo  2011,  n.  23,   alternativamente   all'imposta   di
soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi
fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma  16,
lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122.
    Omissis.»

Note al comma 493
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
di federalismo Fiscale Municipale)  come  modificato  dalla
presente legge:
    «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni  inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte possono istituire, con deliberazione del  consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro  che  alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
al prezzo, sino  a  5  euro  per  notte  di  soggiorno.  Il
relativo gettito e' destinato a  finanziare  interventi  in
materia di turismo, ivi compresi quelli  a  sostegno  delle
strutture ricettive, nonche'  interventi  di  manutenzione,
fruizione e  recupero  dei  beni  culturali  ed  ambientali
locali e dei relativi servizi pubblici  locali,  nonche'  i
costi relativi al servizio di raccolta  e  smaltimento  dei
rifiuti.
    1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che,  in  base
all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano  avuto  presenze
turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati  dall'ISTAT  riguardanti  le
presenze   turistiche   medie   registrate   nel   triennio
precedente  all'anno  in  cui  viene  deliberato  l'aumento
dell'imposta. Per il triennio  2023-2025  si  considera  la
media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
    1-ter.  Il  gestore  della   struttura   ricettiva   e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo,  secondo
le   modalita'   approvate   con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione. La dichiarazione di cui  al  periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve  essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa  all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da  parte  del  responsabile  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
somma dal 100 al 200 per  cento  dell'importo  dovuto.  Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
soggiorno e del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
    2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
comunale.
    3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
    3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.»

Note al comma 494
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
pluriennale per  il  triennio  2017-2019)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1.-447. Omissis
    448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui  al  comma  380-ter  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018  e  2019,  in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in  euro  6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022,  in
euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in  euro  7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 6.760.590.365 per  ciascuno  degli
anni dal 2025 al 2028, in  euro  7.980.590.365  per  l'anno
2029, in euro 7.908.608.365  per  l'anno  2030  e  in  euro
8.672.531.365 annui a  decorrere  dall'anno  2031,  di  cui
2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU,  di
spettanza  dei  comuni,  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
eventualmente   variata   della   quota   derivante   dalla
regolazione  dei  rapporti  finanziari  connessi   con   la
metodologia di riparto tra i comuni interessati  del  Fondo
stesso.
    Omissis.»

Note al comma 495
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449  della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
pluriennale per  il  triennio  2017-2019)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1. - 448. Omissis
    449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
448 e':
      a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000   sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere  dall'anno
2020, tra i  comuni  interessati  sulla  base  del  gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante  dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e  54  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
      b) ripartito, nell'importo massimo di 66  milioni  di
euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
      c)    destinato,    per    euro     1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
b) non distribuita e della  quota  dell'imposta  municipale
propria di spettanza dei comuni connessa  alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a  statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
i criteri di cui al primo periodo;
      d) destinato, per euro 464.091.019,18,  eventualmente
incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
solidarieta' comunale complessivo;
      d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
euro annui, tra i comuni  che  presentano,  successivamente
all'attuazione del correttivo di  cui  al  comma  450,  una
variazione  negativa   della   dotazione   del   Fondo   di
solidarieta' comunale  per  effetto  dell'applicazione  dei
criteri perequativi di  cui  alla  lettera  c),  in  misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
      d-ter)  destinato,  nel  limite   massimo   di   euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
valore negativo del  fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
      d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
      d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
923.000 euro per l'anno 2023  e,  a  345.923.000  euro  per
l'anno  2024,  quale  quota  di  risorse   finalizzata   al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  anche  in
osservanza  del  livello   essenziale   delle   prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
raggiunto,  alla  luce  dell'istruttoria   condotta   dalla
predetta  Commissione,  l'obiettivo  di  servizio   di   un
rapporto  tra  assistenti  sociali  impiegati  nei  servizi
sociali territoriali e popolazione residente  pari  a  1  a
6.500. Per le medesime finalita' di cui al  primo  periodo,
il Fondo di solidarieta'  comunale  e'  destinato,  per  un
importo di 44 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di  52
milioni di euro per l'anno 2023 e, di 60  milioni  di  euro
per  l'anno  2024,  in  favore  dei  comuni  della  Regione
siciliana  e  della   regione   Sardegna,   ripartendo   il
contributo,  entro  il  31  marzo  di   ciascun   anno   di
riferimento, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica condotta dalla  Commissione  tecnica
per i fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
rappresentanti della  Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Agli  esperti
di cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti
comunque  denominati.  Con   il   medesimo   decreto   sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le  modalita'  di.
Per  l'anno  2022,   nelle   more   dell'approvazione   dei
fabbisogni standard per la funzione "Servizi  sociali"  dei
comuni della regione Sardegna da  parte  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con
i  rappresentanti  della  medesima  regione,  ai  fini  del
riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,  non  si
tiene conto  dei  fabbisogni  standard.  Gli  obiettivi  di
servizio e le modalita' di monitoraggio,  per  definire  il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle  risorse  da
destinare al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
sociali,  sono  stabiliti  entro  il  30  giugno   2021   e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
di cui  al  quinto  e  settimo  periodo,  risultassero  non
destinate ad assicurare il  livello  dei  servizi  definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al  quinto  e
settimo periodo, sono recuperate  a  valere  sul  fondo  di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228;
      d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023 e, a 230 milioni di euro per l'anno
2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare  in
percentuale,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a),  del
decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  sino   al
raggiungimento di un livello minimo che  ciascun  comune  o
bacino territoriale  e'  tenuto  a  garantire.  Il  livello
minimo  da  garantire  di  cui  al  periodo  precedente  e'
definito  quale  numero  dei  posti  dei  predetti  servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini  di  costo
standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione
alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a  36
mesi, ed e' fissato  su  base  locale  nel  33  per  cento,
inclusivo del servizio  privato.  In  considerazione  delle
risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma  singola
o  associata,  garantiscono,   secondo   una   progressione
differenziata per fascia demografica tenendo  anche  conto,
ove istituibile, del bacino territoriale  di  appartenenza,
il raggiungimento del livello essenziale della  prestazione
attraverso obiettivi di servizio  annuali.  Dall'anno  2022
l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del  comune
o del bacino territoriale di appartenenza, e'  fissato  con
il decreto di cui al  sesto  periodo,  dando  priorita'  ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e  tenendo  conto  di
una soglia massima del  28,88  per  cento,  valida  sino  a
quando  anche  tutti  i  comuni  svantaggiati  non  abbiano
raggiunto un pari livello di  prestazioni.  L'obiettivo  di
servizio e' progressivamente incrementato annualmente  sino
al  raggiungimento,  nell'anno  2027,  del  livello  minimo
garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso
il servizio privato. Il contributo di cui al primo  periodo
e' ripartito con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
Ministro dell'istruzione, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione  territoriale  e   il   Ministro   per   le   pari
opportunita' e  la  famiglia,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  su  proposta
della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni   standard,
tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard  per  la
funzione "Asili nido" approvati dalla  stessa  Commissione.
Con il decreto  di  cui  al  sesto  periodo  sono  altresi'
disciplinati gli obiettivi di potenziamento  dei  posti  di
asili nido da conseguire, per ciascuna  fascia  demografica
del bacino territoriale di  appartenenza,  con  le  risorse
assegnate, e le  modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo
delle  risorse   stesse.   I   comuni   possono   procedere
all'assunzione  del  personale  necessario   alla   diretta
gestione dei servizi educativi per  l'infanzia  utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle
stesse. Si applica  l'articolo  57,  comma  3-septies,  del
decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
      d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a
decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
aprile 2018;
      d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario,  della  Regione  siciliana   e   della   regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023 e, a 80 milioni di euro per
l'anno  2024,  quale  quota  di   risorse   finalizzata   a
incrementare, nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
ciascun anno e dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
(LEP), il  numero  di  studenti  disabili  frequentanti  la
scuola  dell'infanzia,  la  scuola  primaria  e  la  scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di  cui  al  primo  periodo  e'  ripartito,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
dell'istruzione, il Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, il Ministro per le disabilita' e il  Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su
proposta  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,   dei   costi
standard relativi alla componente trasporto disabili  della
funzione  "Istruzione  pubblica"  approvati  dalla   stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
incremento   della   percentuale   di   studenti   disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate,  e  le
modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
stesse.
      d-novies) destinato, a decorrere dal 2029,  per  euro
1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto  ordinario,
della Regione siciliana e della  regione  Sardegna  per  il
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
relativi gli asili nido;
      d-decies) destinato, a decorrere dal 2029,  per  euro
120.000.000 ai comuni delle regioni  a  statuto  ordinario,
della Regione siciliana e della  regione  Sardegna  per  il
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
relativi al trasporto degli alunni con disabilita';
      d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro
763.923.000 ai comuni delle regioni  a  statuto  ordinario,
della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna,  in
proporzione  ai   fabbisogni   standard   approvati   dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
settembre dell'anno precedente  per  la  funzione  "servizi
sociali".
      d-duodecies)   a   decorrere   dall'anno   2030,   le
assegnazioni in favore di ciascun comune,  come  risultanti
dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte  in  misura
pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19,  comma
8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
2023, n. 162.
    Omissis.»

Note al comma 496
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  797,
alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
    «Art. 1. - 1. - 796. Omissis
    797. Al fine  di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
sociali comunali, gestiti in forma singola o associata,  e,
contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma  1,
del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  nella
prospettiva del raggiungimento, nei  limiti  delle  risorse
disponibili  a  legislazione   vigente,   di   un   livello
essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito
da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente  pari  a  1  a
5.000 in ogni ambito territoriale di  cui  all'articolo  8,
comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
dell'ulteriore obiettivo di servizio  di  un  rapporto  tra
assistenti   sociali   impiegati   nei   servizi    sociali
territoriali e popolazione residente pari a 1 a  4.000,  e'
attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base  del  dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
      a) un contributo pari a 40.000 euro  annui  per  ogni
assistente   sociale   assunto   a   tempo    indeterminato
dall'ambito, ovvero dai  comuni  che  ne  fanno  parte,  in
termini di equivalente a tempo pieno, in  numero  eccedente
il rapporto di 1 a  6.500  e  fino  al  raggiungimento  del
rapporto di 1 a 5.000;
      b) un contributo pari a 20.000 euro  annui  per  ogni
assistente   sociale   assunto   a   tempo    indeterminato
dall'ambito, ovvero dai  comuni  che  ne  fanno  parte,  in
termini di equivalente a tempo pieno, in  numero  eccedente
il rapporto di 1 a  5.000  e  fino  al  raggiungimento  del
rapporto di 1 a 4.000.
    Omissis.»
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65  concernente  Istituzione
del sistema integrato di educazione e di  istruzione  dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107:
    «Art.  2  (Organizzazione  del  Sistema  integrato   di
educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
    2. Il Sistema integrato di educazione e  di  istruzione
accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
    3. I servizi educativi per l'infanzia  sono  articolati
in:
      a) nidi e micronidi che  accolgono  le  bambine  e  i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
      b) sezioni primavera, di cui  all'articolo  1,  comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
      c) servizi integrativi che concorrono  all'educazione
e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e  soddisfano  i
bisogni delle famiglie in modo flessibile  e  diversificato
sotto il profilo  strutturale  ed  organizzativo.  Essi  si
distinguono in:
        1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini  da
dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
        2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono
bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
        3.  servizi  educativi  in  contesto   domiciliare,
comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
        4. I servizi educativi per l'infanzia sono  gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o  indiretta,  da  altri
enti pubblici o da soggetti privati; le  sezioni  primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
        5. La scuola dell'infanzia, di cui  all'articolo  1
del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
    -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   57,   comma
3-septies,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 (Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio
dell'economia):
    «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 3-sexies. Omissis
    3-septies. A  decorrere  dall'anno  2021  le  spese  di
personale riferite  alle  assunzioni,  effettuate  in  data
successiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, finanziate  integralmente
da risorse provenienti  da  altri  soggetti,  espressamente
finalizzate a  nuove  assunzioni  e  previste  da  apposita
normativa, e le corrispondenti  entrate  correnti  poste  a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della  verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
n. 58, per il periodo  in  cui  e'  garantito  il  predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale,  ai  fini
del predetto valore soglia  non  rilevano  l'entrata  e  la
spesa di personale per un importo corrispondente.
    Omissis.»

Note al comma 498
    - Il testo dell'articolo 1, comma 449, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' riportato  nelle  note  al  comma
495.

Note al comma 500
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228  recante  Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
    «Art. 1. - 1. - 127. Omissis
    128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a  debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti  ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche'  commi  da
40  a  45  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.   262,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2006, n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su  richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che  attesta  la
necessita'  di  rateizzare   l'importo   dovuto   per   non
compromettere la stabilita' degli  equilibri  di  bilancio,
procede all'istruttoria  ai  fini  della  concessione  alla
rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
    129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
    Omissis.»

Note al comma 504
    - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
2006/70/CE  che  ne  reca  misure   di   esecuzione)   come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 17  (Disposizioni  generali).  -  1.  I  soggetti
obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
titolare effettivo  con  riferimento  ai  rapporti  e  alle
operazioni   inerenti   allo   svolgimento   dell'attivita'
istituzionale o professionale:
      a) in occasione  dell'instaurazione  di  un  rapporto
continuativo   o   del   conferimento   dell'incarico   per
l'esecuzione di una prestazione professionale;
      b)  in  occasione  dell'esecuzione  di  un'operazione
occasionale,  disposta  dal  cliente,   che   comporti   la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di  pagamento  di
importo pari o superiore a 15.000  euro,  indipendentemente
dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
piu'  operazioni  che  appaiono  collegate  per  realizzare
un'operazione  frazionata  ovvero  che   consista   in   un
trasferimento di  fondi,  come  definito  dall'articolo  3,
paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847  del
Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
      c) con riferimento ai prestatori di servizi di  gioco
di  cui  all'articolo  3,  comma  6),  in   occasione   del
compimento  di  operazioni  di  gioco,  anche  secondo   le
disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
    2.  I  soggetti  obbligati  procedono,  in  ogni  caso,
all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
      a)  quando  vi  e'  sospetto  di  riciclaggio  o   di
finanziamento   del   terrorismo,   indipendentemente    da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
      b)  quando  vi  sono  dubbi   sulla   veridicita'   o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai  fini
dell'identificazione.
    3. I soggetti obbligati  adottano  misure  di  adeguata
verifica  della  clientela  proporzionali  all'entita'  dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo  e
dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma  2,
lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e  basate
su informazioni  aggiornate,  ai  sensi  dell'articolo  18,
comma 1, lettera d). Nel graduare l'entita' delle misure  i
soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti
criteri generali:
      a) con riferimento al cliente:
        1) la natura giuridica;
        2) la prevalente attivita' svolta;
        3)  il  comportamento   tenuto   al   momento   del
compimento   dell'operazione   o   dell'instaurazione   del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
        4)  l'area  geografica  di  residenza  o  sede  del
cliente o della controparte;
      b)   con   riferimento    all'operazione,    rapporto
continuativo o prestazione professionale:
        1)   la   tipologia    dell'operazione,    rapporto
continuativo o prestazione professionale posti in essere;
        2) le  modalita'  di  svolgimento  dell'operazione,
rapporto continuativo o prestazione professionale;
        3) l'ammontare dell'operazione;
        4) la frequenza e il volume delle operazioni  e  la
durata  del  rapporto  continuativo  o  della   prestazione
professionale;
        5) la ragionevolezza dell'operazione, del  rapporto
continuativo o della prestazione professionale, in rapporto
all'attivita'  svolta  dal  cliente  e  all'entita'   delle
risorse economiche nella sua disponibilita';
        6) l'area geografica di destinazione del prodotto e
l'oggetto  dell'operazione,  del  rapporto  continuativo  o
della prestazione professionale.
    4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni  di
cui al  presente  capo  nei  confronti  dei  nuovi  clienti
nonche' dei  clienti  gia'  acquisiti,  rispetto  ai  quali
l'adeguata verifica si renda  opportuna  in  considerazione
del  mutato  livello  di  rischio  di  riciclaggio   o   di
finanziamento del terrorismo associato al cliente. In  caso
di clienti gia' acquisiti, i soggetti  obbligati  adempiono
alle predette disposizioni in  occasione  dell'assolvimento
degli obblighi prescritti dalla  direttiva  2011/16/UE  del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che   abroga   la
direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale
di recepimento in materia  di  cooperazione  amministrativa
nel settore fiscale.
    5. Gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela
sono osservati altresi' nei casi  in  cui  le  banche,  gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e
Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano  comunque
parte nel trasferimento di  denaro  contante  o  titoli  al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a  qualsiasi
titolo tra soggetti diversi,  di  importo  complessivamente
pari o superiore a 15.000 euro.
    6.  Nella  prestazione  di  servizi  di   pagamento   e
nell'emissione  e  distribuzione  di   moneta   elettronica
effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria  di  cui
all'articolo  3,  comma  3,  lettera  c),  ovvero   tramite
soggetti convenzionati e  agenti  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera nn), le banche, Poste  italiane  Spa,  gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica,
ivi compresi quelli aventi sede  centrale  in  altro  Stato
membro, nonche' le succursali di questi  ultimi,  osservano
gli obblighi di adeguata verifica della  clientela  per  le
operazioni occasionali di qualsiasi importo;  nel  servizio
di prelievo di contante, l'osservanza di tali  obblighi  e'
dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo
complessivo di 250 euro al  giorno.  Nei  casi  in  cui  la
prestazione  di  servizi  di  cui  al  presente  comma  sia
effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  nn),  restano  ferme  le
disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.
    7. Gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela
non   si   osservano   in   relazione   allo    svolgimento
dell'attivita' di mera redazione e trasmissione  ovvero  di
sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali e degli adempimenti in materia  di  amministrazione
del personale di cui all'articolo 2, comma 1,  della  legge
11 gennaio 1979, n. 12.»

Note al comma 505
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2007,   n.   127
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria):
    «Art. 6  (Fondo  speciale  tabella  A  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa
e    finanziamento    di    interventi    vari).    -    1.
All'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo
speciale" di parte corrente come determinato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' apportata la seguente  variazione
in aumento:

===========================================================
|                              |  2007  |  2008  |  2009  |
===============================+========+========+========+
|                              |   -    |   -    |   -    |
+------------------------------+--------+--------+--------+
|                   (migliaia di euro)                    |
+------------------------------+--------+--------+--------+
|Ministero dell'economia       |        |        |        |
| e delle finanze              | 68.300 |   -    |   -    |
+------------------------------+--------+--------+--------+

    2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468,  relativo  al  Fondo  di
riserva  per  le  autorizzazioni  di  spesa   delle   leggi
permanenti  di  natura  corrente,  come  determinata  dalla
tabella  C  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
    3. Per consentire l'erogazione del contributo  italiano
al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi
e la malaria, e' autorizzata la spesa  di  260  milioni  di
euro per l'anno 2007.
    4.
    5.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione   e   il
completamento di interventi infrastrutturali in materia  di
viabilita', i pagamenti per spese di investimento  di  ANAS
S.p.a.,  ivi  compresi  quelli  a  valere   sulle   risorse
derivanti  dall'accensione  dei   mutui,   possono   essere
effettuati fino al limite di  4.200  milioni  di  euro  per
l'anno 2007.
    6. All'articolo 1, comma 153, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, le parole: "5 milioni" sono sostituite  dalle
seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo  periodo  del  medesimo
comma, le parole da: "con priorita"  fino  alla  fine  sono
sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti  con
le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  quelle
confinanti con la  Confederazione  elvetica  e  per  quelle
nelle quali oltre il sessanta per cento dei  comuni  ricade
nella zona climatica F prevista dal regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
412, e  successive  modificazioni,  con  priorita'  per  le
province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.".
    7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
Ministri il Fondo per la  valorizzazione  e  la  promozione
delle aree  territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di  euro  per
l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto  Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con  le
regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,   sentite   la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281,  e  le   competenti   Commissioni   parlamentari.   Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali
provvede a finanziare  direttamente,  in  applicazione  dei
criteri  stabiliti  con  il  predetto  decreto,  i   comuni
interessati.
    8.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  della   edilizia
universitaria, ed in particolare agli  impegni  assunti  in
base ai contratti di programma stipulati con le universita'
in attuazione dell'articolo 5,  comma  6,  della  legge  24
dicembre 1993,  n.  537,  e  finalizzati  a  interventi  di
edilizia universitaria,  e'  autorizzata  la  spesa  di  65
milioni di euro per l'anno 2007 e 5  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2008  e  2009.  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del   bilancio   triennale   2007-2009,   nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  «Fondo
speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,  allo  scopo
utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008  e
2009.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»

Note al comma 506
    -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   106,   del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art.  106  (Fondo  per  l'esercizio   delle   funzioni
fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
ad assicurare  ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'
metropolitane  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento
delle funzioni fondamentali,  per  l'anno  2020,  anche  in
relazione  alla  possibile  perdita  di  entrate   connessa
all'emergenza COVID-19, e' istituito  presso  il  Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi  di
euro per il medesimo anno, di cui 3  miliardi  di  euro  in
favore dei comuni e 0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
province e citta' metropolitane. Con decreto del  Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020,  previa
intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti  di
ciascun comparto del fondo  di  cui  al  presente  articolo
sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza  COVID-19   sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto  delle
minori spese, e tenendo conto  delle  risorse  assegnate  a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori  entrate  e
delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui  al  comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  periodo
precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, una quota pari al 30 per  cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto  e'
erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel  medesimo
comparto, a titolo di acconto  sulle  somme  spettanti,  in
proporzione alle entrate al 31  dicembre  2019  di  cui  al
titolo I e alle tipologie  1  e  2  del  titolo  III,  come
risultanti   dal   SIOPE.   Con   decreto   del    Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa
intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono individuati i criteri e le  modalita'  per  la
verifica  a  consuntivo  della   perdita   di   gettito   e
dell'andamento  delle  spese,   provvedendo   all'eventuale
regolazione  dei  rapporti  finanziari  tra  comuni  e  tra
province e citta' metropolitane, ovvero tra i due  predetti
comparti,  mediante  apposita  rimodulazione   dell'importo
assegnato nel biennio 2020 e  2021.  Le  eventuali  risorse
ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni  2024,
2025, 2026  e  2027,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
decreto di cui al periodo  precedente.  In  ogni  caso  per
l'anno  2027   deve   essere   assicurato   un   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  non  inferiore  a  70
milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, pari a
3,5 miliardi di euro per il  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
    2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
COVID-19 con riferimento  alla  tenuta  delle  entrate  dei
comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane,  ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello  Stato  o
da un suo delegato,  composto  da  due  rappresentanti  del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da   due
rappresentanti   del   Ministero   dell'interno,   da   due
rappresentanti  dell'ANCI,  di  cui  uno  per   le   citta'
metropolitane,  da  un  rappresentante   dell'UPI   e   dal
Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
all'emergenza Covid-19 per  l'espletamento  delle  funzioni
fondamentali, con riferimento  alla  possibile  perdita  di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo  si  avvale,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni  per  il
Sistema Economico S.p.A..  Ai  componenti  del  tavolo  non
spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
altri emolumenti comunque denominati.
    3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche  con  l'ausilio
dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
presso  Comuni,  Province  e   Citta'   metropolitane,   da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento  degli
equilibri  di  bilancio,  ai  fini  dell'applicazione   del
decreto di cui al comma 1  e  della  quantificazione  della
perdita  di   gettito,   dell'andamento   delle   spese   e
dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
    3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle  risorse  disponibili  per  gli  enti
locali, all'articolo 107, comma  2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:  "31  luglio"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre",  la  parola:
"contestuale" e' soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "e  il  termine  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267  del  2000
e' differito al 30 settembre 2020.  Limitatamente  all'anno
2020, le date del 14  ottobre  e  del  28  ottobre  di  cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762  e  767,
della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,
rispettivamente, al  31  ottobre  e  al  16  novembre.  Per
l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021".»

Note al comma 507
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese  e  agli
operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
nel  settore  elettrico,  come  modificato  dalla  presente
legge:
    «Art.  13  (Utilizzo  nell'anno  2022   delle   risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma  822,  della
legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  vincolate  alla
finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e  le
maggiori spese,  al  netto  delle  minori  spese,  connesse
all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  anche  nell'anno
2022 e le risorse assegnate per  la  predetta  emergenza  a
titolo di ristori specifici di spesa  che  rientrano  nelle
certificazioni di cui  all'articolo  1,  comma  827,  della
suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
sono state assegnate. Le risorse di cui  al  primo  periodo
non utilizzate alla fine dell'esercizio  2022  confluiscono
nella quota vincolata del risultato  di  amministrazione  e
non possono essere svincolate ai sensi  dell'articolo  109,
comma 1-ter,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.
Le eventuali risorse ricevute  in  eccesso  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato in quote  costanti  in
ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
    2. All'articolo 1, comma 823, della legge  n.  178  del
2020, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le
eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato.".
    3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui  al
comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a  inviare,  utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del  31  maggio  2023,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione  della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto  delle  minori  spese  e  delle  risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e  delle  maggiori  spese  connesse  alla  predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo  24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.  La
certificazione di cui  al  primo  periodo  non  include  le
riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di  certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni  in
materia di finanza locale in via  esclusiva,  sono  assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
    4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
cui al comma 3 oltre il termine perentorio  del  31  maggio
2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati  a  una
riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi dell'articolo  1,  comma  822,
primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in  cui
la certificazione di cui  al  comma  3  sia  trasmessa  nel
periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la  riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio,  dei  trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 90  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in  tre
annualita' a decorrere dall'anno  2024.  La  riduzione  del
fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei   trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in  tre
annualita' a decorrere dall'anno  2024,  qualora  gli  enti
locali non trasmettano la certificazione di cui al comma  3
entro la data del 31  luglio  2023.  A  seguito  dell'invio
tardivo della certificazione, le riduzioni di  risorse  non
sono soggette a restituzione. In caso di  incapienza  delle
risorse, si applicano le procedure di cui  all'articolo  1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
    5. All'articolo 106,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole  "31  ottobre  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023".
    5-bis. In caso di  approvazione  delle  delibere  delle
aliquote e delle tariffe relative ai tributi di  competenza
degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo o per  effetto  di  norme  di
legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad   effettuare   le
conseguenti   modifiche   al   bilancio    di    previsione
eventualmente gia'  approvato,  in  occasione  della  prima
variazione utile.
    5-ter.   All'articolo   3,    comma    5-sexies,    del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di
cui al periodo precedente si  applicano,  per  il  triennio
2022-2024,  limitatamente  agli   enti   territoriali   non
soggetti alla disciplina assunzionale di  cui  all'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.".
    6. All'articolo 109,  comma  2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "limitatamente  agli
esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle  seguenti:  "limitatamente  agli  esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022". Per l'anno 2022, le  risorse
di cui al presente articolo  possono  essere  utilizzate  a
copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'incremento
della spesa per energia elettrica e  gas,  non  coperti  da
specifiche   assegnazioni    statali,    riscontrati    con
riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
    6.1. In relazione a quanto previsto  dal  comma  6,  la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo.
    6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 897 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
capitale del debito";
      b) al comma 898 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
capitale del debito".
    6-ter. In considerazione delle cause di forza  maggiore
sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il
rispetto dei termini prescritti, i  contributi  di  cui  ai
commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
2019, n. 160, destinati al  comune  di  Codogno  ricompreso
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli anni  2020  e  2021,
soggetti a revoca  per  mancato  rispetto  del  termine  di
inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al  comma  32  del
medesimo articolo 1 della legge  n.  160  del  2019  o  per
parziale  utilizzo  del  contributo,   sono   erogati   dal
Ministero dell'interno per il 50 per  cento  congiuntamente
al contributo previsto per il 2022 e per il  50  per  cento
congiuntamente al contributo previsto per il 2023,  purche'
l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il  31  maggio
2022.»

Note al comma 508
    - Il testo  dell'articolo  106,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e'  riportato  nelle  note  al
comma 506.

Note al comma 509
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   30-ter   del
decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito   con
modificazioni dalla legge 28 giugno  2019  n.  58,  recante
misure urgenti di crescita economica e per  la  risoluzione
di specifiche situazioni di crisi:
    «Art.   30-ter   (Agevolazioni   per   la    promozione
dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento
di attivita' commerciali, artigianali e di servizi).  -  1.
Il  presente  articolo   disciplina   la   concessione   di
agevolazioni in favore dei  soggetti,  esercenti  attivita'
nei  settori   di   cui   al   comma   2,   che   procedono
all'ampliamento di esercizi commerciali  gia'  esistenti  o
alla riapertura di esercizi  chiusi  da  almeno  sei  mesi,
situati nei territori di  comuni  con  popolazione  fino  a
20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo  non
costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista
dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  e  dalle
leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
    2. Sono ammesse a fruire  delle  agevolazioni  previste
dal  presente  articolo  le  iniziative  finalizzate   alla
riapertura  di  esercizi  operanti  nei  seguenti  settori:
artigianato, turismo, fornitura di servizi  destinati  alla
tutela ambientale, alla fruizione di beni  culturali  e  al
tempo libero, nonche' commercio al dettaglio, limitatamente
agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed
e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa
la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
    3. Sono comunque escluse  dalle  agevolazioni  previste
dal presente articolo l'attivita' di compro  oro,  definita
ai sensi del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  92,
nonche' le sale per  scommesse  o  che  detengono  al  loro
interno    apparecchi    da    intrattenimento     previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e  b),  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
    4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal
presente  articolo  i  subentri,  a  qualunque  titolo,  in
attivita' gia' esistenti precedentemente  interrotte.  Sono
altresi' escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente
articolo le aperture di nuove attivita'  e  le  riaperture,
conseguenti a  cessione  di  un'attivita'  preesistente  da
parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza
o, comunque, di un  soggetto,  anche  costituito  in  forma
societaria, che sia ad esso direttamente  o  indirettamente
riconducibile.
    5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo
consistono nell'erogazione di  contributi  per  l'anno  nel
quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi  di
cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La  misura  del
contributo di cui al periodo precedente e' rapportata  alla
somma  dei  tributi  comunali   dovuti   dall'esercente   e
regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale
e' presentata la richiesta di concessione, fino al 100  per
cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
    6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito
del  proprio  bilancio,  un   fondo   da   destinare   alla
concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale  fine,
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con  una  dotazione  annuale  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di  euro  per
l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il  fondo
e' ripartito tra  i  comuni  beneficiari  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni  caso,  la  spesa
complessiva per i contributi  erogati  ai  beneficiari  non
puo' superare la  dotazione  annua  del  fondo  di  cui  al
secondo periodo.
    7. I contributi di cui ai commi 5 e 6  sono  erogati  a
decorrere dalla data  di  effettivo  inizio  dell'attivita'
dell'esercizio,  attestata  dalle  comunicazioni   previste
dalla normativa vigente.
    8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5
i soggetti esercenti,  in  possesso  delle  abilitazioni  e
delle autorizzazioni richieste  per  lo  svolgimento  delle
attivita' nei settori di cui al comma 2 che, ai  sensi  del
comma  1,  procedono  all'ampliamento  di   esercizi   gia'
esistenti o alla riapertura di esercizi  chiusi  da  almeno
sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento  comporta  la
riapertura di ingressi o  di  vetrine  su  strada  pubblica
chiusi da almeno sei mesi  nell'anno  per  cui  e'  chiesta
l'agevolazione, il contributo e' concesso per la sola parte
relativa all'ampliamento medesimo.
    9.   I   soggetti   che   intendono   usufruire   delle
agevolazioni di cui al presente articolo devono  presentare
al comune nel quale e' situato l'esercizio di cui ai  commi
1 e 2, dal 1° gennaio al  28  febbraio  di  ogni  anno,  la
richiesta, redatta in base a un apposito  modello,  nonche'
la  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di   notorieta'
attestante il possesso dei requisiti prescritti. Per l'anno
2020 la richiesta di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
presentata fino al  30  settembre.  Il  comune,  dopo  aver
effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al  primo
periodo, determina  la  misura  del  contributo  spettante,
previo  riscontro  del  regolare   avvio   e   mantenimento
dell'attivita'. I contributi sono concessi, nell'ordine  di
presentazione delle richieste, fino  all'esaurimento  delle
risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi  del  comma
6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi
in misura proporzionale al  numero  dei  mesi  di  apertura
dell'esercizio nel quadriennio considerato,  che  non  puo'
comunque essere inferiore a sei mesi.
    10. I contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono
erogati  nell'ambito  del  regime  de  minimis  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento
per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.  Essi  non  sono
cumulabili con altre  agevolazioni  previste  dal  presente
decreto o da altre normative  statali,  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
    11. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2020.
    12. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2023,  si   provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
decreto.»

Note al comma 510
    -  Il  testo  dell'articolo  30,  comma   14-bis,   del
decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e'
riportato nelle note al comma 484.

Note al comma 512
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante
disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
pubblica:
    «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
      a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre  2004"  e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
      b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  "30
giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre 2005";
      c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
    2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
abbiano dettato una diversa disciplina.
    3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
modificazioni, e' abrogato.
    4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
    5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»

Note al comma 513
    - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
recante modifiche al titolo V  della  parte  seconda  della
Costituzione, e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
ottobre 2001, n. 248.

Note al comma 514
    - Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al  comma
1.

Note al comma 515
    -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   214,   del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
    «Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
minori  incassi  dell'ANAS  e   delle   imprese   esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A  seguito  della
riduzione della circolazione autostradale conseguente  alle
misure  di  contenimento   e   prevenzione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la  spesa  di  25
milioni di euro annui dal 2021  al  2034  quale  contributo
massimo  al  fine  di  compensare  A.N.A.S.  S.p.A.   della
riduzione delle entrate relative  all'anno  2020  derivanti
dalla riscossione dei  canoni  previsti  dall'articolo  10,
comma  3,  della  legge   24   dicembre   1993,   n.   537,
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122.
    2. La misura della compensazione di cui al comma 1  del
presente  articolo  e'  determinata,   nei   limiti   degli
stanziamenti annuali di cui al comma  1,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro  il  15
marzo 2021, di una rendicontazione  di  ANAS  S.p.A.  della
riduzione delle entrate di cui  al  comma  1  riferita,  in
relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, al differenziale del  livello  della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e  il  31
dicembre 2020 e lo stesso  periodo  dell'anno  2019  e,  in
relazione all'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come  integrato  dall'articolo
15, comma 4, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, agli importi previsti dal  Contratto  di  programma
tra Anas S.p.A. e lo Stato.
    2-bis.   Al   fine   di   garantire    l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo  svolgimento  dei  Giochi
olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10
milioni di  euro  per  l'anno  2020  per  la  realizzazione
dell'intervento    denominato    "SS    42    -    variante
Trescore-Entratico".  All'onere  derivante   dal   presente
comma, pari a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
    2-ter.   Al   fine   di   garantire    l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo  svolgimento  dei  Giochi
olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A.  e'  assegnata  la
somma di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  per  la
realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento  tra
la strada statale n. 11 - tangenziale  ovest  di  Milano  -
variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate
- tratta B riqualificazione della strada provinciale 114  -
tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante
dal presente comma, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
    3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al  2034
al fine di sostenere le imprese che effettuano  servizi  di
trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti  a
obblighi di servizio pubblico  per  gli  effetti  economici
subiti  direttamente  imputabili   all'emergenza   COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio  2020  e  fino  al  31
luglio 2020.
    4.  Le  imprese  di  cui  al  comma   3   procedono   a
rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
di cui al medesimo comma 3 secondo  le  modalita'  definite
con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
    5. Le risorse  complessivamente  stanziate  di  cui  al
comma  3  sono  assegnate  alle  imprese  beneficiarie,   a
compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi
del comma 4, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
    5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma  3,
non assegnate con il  decreto  di  cui  al  comma  5,  sono
destinate alle imprese che effettuano servizi di  trasporto
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti  a  obblighi
di servizio  pubblico  per  gli  effetti  economici  subiti
direttamente   imputabili   all'emergenza    da    COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e  al  31  dicembre
2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo  precedente
procedono a  rendicontare  entro  il  15  maggio  2021  gli
effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31  dicembre
2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di
cui al comma 4. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro il 15 giugno 2021.
    6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei  commi
5  e   5-bis   e'   subordinata   alla   dichiarazione   di
compatibilita' da parte della Commissione europea ai  sensi
dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
    7. Agli oneri di cui  ai  commi  1  e  3  del  presente
articolo, pari a 70 milioni di euro  per  il  2020,  e  105
milioni di euro annui dal 2021  al  2034,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265.»

Note al comma 516
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015):
    «Art. 1. - 1. - 199. Omissis
    200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
bilancio.
    Omissis.»

Note al comma 518
    - Il  testo  dell'articolo  10,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni  dalla
legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  recante  disposizioni
urgenti in  materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica,  e'
riportato nelle note al comma 512.

Note al comma 521
    - Si riporta il testo  degli  articoli  15  e  17,  del
decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni) come modificato dalla presente legge:
    «Art. 15 (Riduzione anzianita' contributiva per accesso
al   pensionamento   anticipato   indipendente    dall'eta'
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali). -  1.  Il
comma 10 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:  "10.  A
decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle
forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'
della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione
anticipata e' consentito se risulta maturata  un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41  anni
e 10  mesi  per  le  donne.  Il  trattamento  pensionistico
decorre trascorsi tre mesi dalla data  di  maturazione  dei
predetti requisiti".
    2. Al requisito contributivo di  cui  all'articolo  24,
comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti  alla  speranza
di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122.
    3. In sede di prima applicazione i soggetti  che  hanno
maturato i requisiti dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  conseguono  il
diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
    4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al
personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
entro il 28 febbraio 2019, il relativo  personale  a  tempo
indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
scolastico o accademico.»
    «Art. 17 (Abrogazione incrementi eta' pensionabile  per
effetto  dell'aumento  della  speranza  di   vita   per   i
lavoratori precoci). - 1. Per i  soggetti  che  maturano  i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  11
dicembre 2016, n. 232,  non  trovano  applicazione  dal  1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024 gli adeguamenti  di
cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.  232
del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla  decorrenza
del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data
di  maturazione  dei  requisiti  stessi.  Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,
della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31  milioni
di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di  euro  per  l'anno
2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno  2023,
118,1 milioni di euro per l'anno  2024,  164,5  milioni  di
euro per l'anno 2025, 203,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

Note al comma 522
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
    «Art. 1. - 1. - 202. Omissis
    203. Il beneficio dell'anticipo  del  pensionamento  ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
predette risorse finanziarie.
    Omissis.»

Note al comma 524
    - Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge  31
dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica):
    «Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. Ai fini  della
definizione del disegno di legge di bilancio,  in  sede  di
formulazione degli schemi degli stati di  previsione  della
seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto
delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare
dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  i  Ministri,
anche sulla base  delle  proposte  dei  responsabili  della
gestione dei programmi e in  relazione  agli  obiettivi  di
ciascun Dicastero definiti ai sensi  dell'articolo  22-bis,
comma  1,   indicano   le   risorse   necessarie   per   il
raggiungimento  dei  medesimi  obiettivi   anche   mediante
proposte di rimodulazione delle stesse risorse.
    1-bis.   Al    fine    di    garantire    tempestivita'
nell'erogazione delle risorse a decorrere  dall'anno  2017,
con il disegno di legge di bilancio di previsione,  possono
essere iscritte negli stati di previsione  della  spesa  di
ciascuna amministrazione e in quello  dell'entrata  importi
corrispondenti a  quote  di  proventi  che  si  prevede  di
incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
per  legge  al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da  iscrivere  in
bilancio  e'  commisurato  all'andamento   dei   versamenti
registrati nei singoli esercizi del triennio  precedente  a
quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
alla data di entrata in vigore della legge che  dispone  la
destinazione delle entrate al  finanziamento  di  specifici
interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti  in  bilancio  alle   effettive   somme   riscosse
nell'esercizio di riferimento, possono essere  previste  le
necessarie variazioni con  il  disegno  di  legge  ai  fini
all'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio  di   cui
all'articolo 33, comma 1.
    1-ter.  Ai  fini  della  predisposizione  per  ciascuna
unita' elementare di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
della  rendicontazione  delle   proposte   da   parte   dei
responsabili della gestione dei  programmi,  le  previsioni
pluriennali  di  competenza  e  di  cassa,  sono  formulate
mediante  la   predisposizione   di   un   apposito   piano
finanziario  dei  pagamenti  (Cronoprogramma),   il   quale
contiene  dettagliate  indicazioni  sui  pagamenti  che  si
prevede  di  effettuare   nel   periodo   di   riferimento,
distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al
pagamento delle somme iscritte in conto residui  da  quella
destinata al pagamento delle somme da  iscrivere  in  conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si
adeguano  a  tale   piano,   fermo   restando   l'ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle  leggi  in
vigore.
    2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  valuta
successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra   gli
obiettivi perseguiti da  ciascun  Ministero  e  le  risorse
richieste per la loro realizzazione,  tenendo  anche  conto
dello stato di attuazione dei  programmi  in  corso  e  dei
risultati conseguiti negli anni precedenti  in  termini  di
efficacia  e  di  efficienza  della  spesa  nonche'   della
coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in
sede di formazione del bilancio e gli  effettivi  risultati
della gestione. A tal  fine  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate
nella nota integrativa al rendiconto  di  cui  all'articolo
35, comma 2, delle risultanze delle  attivita'  di  analisi
dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.
    3. Con la seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
bilancio,  nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza  pubblica
programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
stato di previsione, possono essere:
      a)  rimodulate  in  via  compensativa  le   dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
previste  a  legislazione  vigente,  relative  ai   fattori
legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
ivi  incluse  le  dotazioni   finanziarie   relative   alle
autorizzazioni di spesa in  conto  capitale  rimodulate  ai
sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  nonche'  alle   altre
autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle
medesime dotazioni  di  competenza  e  di  cassa  a  quanto
previsto nel piano finanziario  dei  pagamenti  di  cui  al
comma  1-ter  del  presente  articolo   restando   comunque
precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  conto  capitale
per finanziare spese correnti;
      b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo   temporale   anche   pluriennale,   le   dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
previste  a  legislazione  vigente  relative   ai   fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
    3-bis. Con la seconda sezione del disegno di  legge  di
bilancio  possono   essere   disposte   anche   regolazioni
meramente quantitative  rinviate  alla  legge  di  bilancio
dalle leggi vigenti.
    3-ter. In appositi allegati conoscitivi al  disegno  di
legge di bilancio sono indicati, per  ciascun  Ministero  e
per ciascun programma,  le  autorizzazioni  legislative  di
spesa di cui si propone la modifica ai sensi  del  presente
articolo e i corrispondenti  importi.  Tali  allegati  sono
aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge  di
bilancio tra i due rami del Parlamento.
    4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto  previsto  al  comma  2,
formano il disegno di legge  del  bilancio  a  legislazione
vigente predisposto  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.
    5.
    5-bis.   Il    Piano    finanziario    dei    pagamenti
(Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato  sulla
base degli stanziamenti previsti dalla  legge  di  bilancio
approvata.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
    «Art. 1. - 1.-139. Omissis
    140.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
materie di competenza regionale o delle province  autonome,
e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
    Omissis.»
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1072,
della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
    «Art. 1. - 1. - 1071. Omissis
    1072. Il fondo da  ripartire  di  cui  all'articolo  1,
comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
entro il 31 ottobre 2018.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95,  della
legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
    «Art. 1. - 1. - 94. Omissis
    95.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14,  della
legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
pluriennale per  il  triennio  2020-2022)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1. - 13. Omissis
    14.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
ripartire con una dotazione di  435  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni  di  euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno  2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513  milioni
di euro per l'anno 2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
    Omissis.»
    Note al comma 526
    - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
pubblica):
    «Art. 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi  tra
Ministeri). - 1. Nell'ambito  del  contributo  dello  Stato
alla definizione della manovra di finanza  pubblica,  sulla
base degli obiettivi programmatici indicati  nel  Documento
di economia e finanza di cui all'articolo 10, e  di  quanto
previsto dal  cronoprogramma  delle  riforme  indicato  nel
suddetto documento programmatico, entro  il  31  maggio  di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,
sono definiti obiettivi di  spesa  per  ciascun  Ministero.
Tali obiettivi riferiti  al  successivo  triennio,  possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi  anche  eventuali  risorse  aggiuntive  rispetto  a
quelle previste a legislazione vigente, e  di  risparmi  da
conseguire, anche tenendo conto delle  eventuali  ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
    2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di  spesa
di  cui  al  comma  1,  i  Ministri,   sulla   base   della
legislazione  vigente  e  degli   obiettivi   programmatici
indicati nel Documento di economia  e  finanza,  propongono
gli interventi da adottare  con  il  disegno  di  legge  di
bilancio.
    3. Dopo l'approvazione  della  legge  di  bilancio,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  ciascun  Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita'  e
i termini  per  il  monitoraggio  del  conseguimento  degli
obiettivi  di  spesa,  anche  in  termini  di  quantita'  e
qualita' di beni e  servizi  erogati.  A  tal  fine,  negli
accordi sono indicati gli interventi che si  intende  porre
in  essere  per  la  loro  realizzazione  e   il   relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun  anno  con  appositi  decreti  interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia  e
delle  finanze.   I   medesimi   accordi   possono   essere
aggiornati,   anche   in   considerazione   di   successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi  oggetto
dei medesimi accordi.
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il
Consiglio dei ministri  sullo  stato  di  attuazione  degli
accordi di cui al comma 3 sulla  base  di  apposite  schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente  del  Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia  e  delle  finanze
entro il 15 luglio.
    5.  Ciascun  Ministro  invia  entro  il  1°  marzo   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere  nell'esercizio  precedente,  una  relazione  che
illustra il  grado  di  raggiungimento  dei  risultati  ivi
previsti   e   le   motivazioni   dell'eventuale    mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche  di  quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai  sensi  dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza.»

Note al comma 528
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante  disposizioni  in
materia di federalismo Fiscale Municipale, come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 8 (Imposta municipale propria).  -  1.  L'imposta
municipale propria e'  istituita,  e  sostituisce,  per  la
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute  in  relazione  ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati,  e  l'imposta
comunale sugli immobili, fatto salvo  quanto  disposto  nel
successivo  articolo  9,  comma  9,   terzo   periodo.   Le
disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano,  dal
periodo  d'imposta  2014,  anche   all'imposta   municipale
immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,  istituita
dalla  legge  provinciale  19  aprile  2014,   n.   3,   ed
all'imposta immobiliare semplice della  provincia  autonoma
di Trento, istituita dalla legge  provinciale  30  dicembre
2014,  n.  14,  nonche',  dal   periodo   d'imposta   2023,
all'imposta  locale  immobiliare  autonoma  della   regione
Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della  regione
Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.
    2. - 7.»

Note al comma 529
    - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2004):
    «Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1.- 10.
Omissis
    11. E' istituita  l'addizionale  comunale  sui  diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale  e'
pari a 1  euro  per  passeggero  imbarcato  ed  e'  versata
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un  apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
modalita'  regolate  dal  contratto  di  servizio  di   cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per  i
costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire  la  sicurezza
ai propri impianti e per garantire la  sicurezza  operativa
e,  quanto  alla  residua  quota,  in  un  apposito   fondo
istituito presso  il  Ministero  dell'interno  e  ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale  secondo  i
seguenti criteri:
      a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti  secondo  la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto  aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie  totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
      b) al fine di pervenire ad efficaci misure di  tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte  alla
prevenzione  e  al  contrasto  della  criminalita'   e   al
potenziamento della sicurezza nelle strutture  aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.
    Omissis.»

Note al comma 530
    - Il decreto legislativo  25  novembre  2019,  n.  154,
recante norme di attuazione dello  Statuto  speciale  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia   di
coordinamento della finanza pubblica, e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299.

Note al comma 531
    - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
5 ottobre 2004,  n.  249,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291(Interventi  urgenti  in
materia di politiche del lavoro e sociali):
    «Art. 1-ter. - 1. E' istituito,  presso  l'INPS,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  fondo
speciale per il sostegno del reddito e  dell'occupazione  e
della riconversione e  riqualificazione  professionale  del
personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la
finalita' di favorire il mutamento ovvero  il  rinnovamento
delle  professionalita'  ovvero  di  realizzare   politiche
attive di  sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  dei
lavoratori del settore, mediante:
      a)   finanziamento   di   programmi   formativi    di
riconversione o  riqualificazione  professionale  anche  in
concorso con gli appositi  fondi  nazionali,  territoriali,
regionali o comunitari;
      b) erogazione di specifici trattamenti a  favore  dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui  al  citato
decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da  sospensioni
temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o  da  processi  di
mobilita' secondo modalita' da concordare  tra  azienda  ed
organizzazioni sindacali.
    2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
un contributo sulle retribuzioni a  carico  dei  datori  di
lavoro di tutto il settore del trasporto  aereo  pari  allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei  lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e'  inoltre  alimentato
da contributi del sistema aeroportuale  che  gli  operatori
stessi converranno direttamente tra di loro  per  garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
    3. I criteri e le modalita' di gestione del  fondo,  le
cui prestazioni  sono  erogate  nei  limiti  delle  risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti  dagli
operatori  del  settore  del   trasporto   aereo   con   le
organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria
comparativamente piu' rappresentative.»

Note al comma 532
    - Il testo dell'articolo 2, comma 11,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' riportato  nelle  note  al  comma
529.

Note al comma 533
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1043,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
    «Art. 1. - 1. - 1042. Omissis
    1043. Le amministrazioni e gli organismi  titolari  dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
disponibile un apposito sistema informatico.
    Omissis.»
    - Il testo degli articoli 243-bis e 244 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  riportato
nelle note al comma 484.
    - Il testo dell'articolo 1, comma 572, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' riportato  nelle  note  al  comma
482.
    - Il  testo  dell'articolo  43,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in  materia  di
politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina) e' riportato nelle
note al comma 470.

Note al comma 535
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2013):
    «Art. 1. - 1. - 379. Omissis
    380. Al fine di assicurare la spettanza ai  Comuni  del
gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214:
      a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
2011;
      b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
      c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
      d) con il medesimo D.P.C.M. di cui  alla  lettera  b)
sono stabiliti i criteri di formazione  e  di  riparto  del
Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i
singoli comuni:
        1)  degli  effetti   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
        2) della definizione dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard;
        3) della dimensione demografica e territoriale;
        4)  della  dimensione  del   gettito   dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
        5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse
di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
        6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo
16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
        7) dell'esigenza  di  limitare  le  variazioni,  in
aumento ed in diminuzione,  delle  risorse  disponibili  ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di  un'appropriata
clausola di salvaguardia;
      e)  sono   soppressi   il   fondo   sperimentale   di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i  trasferimenti  erariali  a
favore dei comuni della Regione Siciliana e  della  Regione
Sardegna, limitatamente  alle  tipologie  di  trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
      f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
successive modificazioni;
      g) i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti
percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
      h) sono abrogati il comma  11  dell'articolo  13  del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano;
      i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 783, della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023)
    «Art. 1. - 1.-782. Omissis
    783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi
di parte corrente attribuiti alle province  e  alle  citta'
metropolitane   delle   regioni   a    statuto    ordinario
confluiscono in due specifici fondi  da  ripartire  tenendo
progressivamente conto della differenza  tra  i  fabbisogni
standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di  cui  all'articolo  1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    Omissis.»
    - Il testo dell'articolo 1,  commi  128  e  129,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' riportato nelle note  al
comma 500.