art. 1 note (parte 15)

           	
				
 
    

Note al comma 536
    - Si riporta il testo degli articoli 2, 79  e  80,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
    «Art. 2 (Ambito di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
    2. Le norme sugli enti  locali  previste  dal  presente
testo  unico  si   applicano,   altresi',   salvo   diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,  con
esclusione  di  quelli  che  gestiscono  attivita'   aventi
rilevanza economica  ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto
dallo statuto, dei consorzi per  la  gestione  dei  servizi
sociali.»
    «Art. 79  (Permessi  e  licenze).  -  1.  I  lavoratori
dipendenti, pubblici e  privati,  componenti  dei  consigli
comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
montane e delle unioni  di  comuni,  nonche'  dei  consigli
circoscrizionali dei comuni  con  popolazione  superiore  a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal  servizio
per il tempo strettamente necessario per la  partecipazione
a  ciascuna  seduta  dei  rispettivi  consigli  e  per   il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento.  Nel  caso  in
cui i consigli si svolgano in  orario  serale,  i  predetti
lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro  prima
delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori
dei consigli si  protraggano  oltre  la  mezzanotte,  hanno
diritto di assentarsi dal servizio  per  l'intera  giornata
successiva.
    2.
    3. I lavoratori dipendenti facenti parte  delle  giunte
comunali,  provinciali,  metropolitane,   delle   comunita'
montane,  nonche'  degli  organi  esecutivi  dei   consigli
circoscrizionali, dei municipi, delle unioni  di  comuni  e
dei consorzi fra enti locali, ovvero  facenti  parte  delle
commissioni  consiliari  o   circoscrizionali   formalmente
istituite nonche' delle commissioni comunali  previste  per
legge, ovvero membri  delle  conferenze  dei  capogruppo  e
degli  organismi  di  pari  opportunita',  previsti   dagli
statuti e dai  regolamenti  consiliari,  hanno  diritto  di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.  Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
tempo per raggiungere il luogo della riunione  e  rientrare
al posto di lavoro.
    4. I componenti  degli  organi  esecutivi  dei  comuni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunita' montane e  dei  consorzi  fra  enti
locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali,   nonche'   i   presidenti   dei   gruppi
consiliari delle province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore  a  15.000  abitanti,  hanno  diritto,  oltre  ai
permessi di cui ai  precedenti  commi,  di  assentarsi  dai
rispettivi posti  di  lavoro  per  un  massimo  di  24  ore
lavorative al  mese,  elevate  a  48  ore  per  i  sindaci,
presidenti   delle   province,    sindaci    metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
    5. I lavoratori dipendenti di cui al presente  articolo
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino  ad
un massimo di 24 ore lavorative mensili  qualora  risultino
necessari per l'espletamento del mandato.
    6. L'attivita' ed i tempi di espletamento  del  mandato
per i quali i lavoratori chiedono  ed  ottengono  permessi,
retribuiti e non retribuiti, devono  essere  prontamente  e
puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.»
    «Art. 80 (Oneri  per  permessi  retribuiti).  -  1.  Le
assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore  dal  datore
di  lavoro.  Gli  oneri  per  i  permessi  retribuiti   dei
lavoratori  dipendenti  da  privati  o  da  enti   pubblici
economici sono a  carico  dell'ente  presso  il  quale  gli
stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche  di  cui
all'articolo  79.  L'ente,  su  richiesta  documentata  del
datore di lavoro,  e'  tenuto  a  rimborsare  quanto  dallo
stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni,  per
le ore o giornate di effettiva assenza del  lavoratore.  Il
rimborso viene effettuato  dall'ente  entro  trenta  giorni
dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
sul valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  8,  comma  35,
della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Note al comma 537
    - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 21-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica) come  modificato  dalla  presente
legge:
    «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
amministrativi). - 1. - 21-quinquies. Omissis.
    21-sexies.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2026,  ferme
restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo  48,
comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
dell'articolo  19,  comma   5-bis,   del   citato   decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
    Omissis.»

Note al comma 538
    - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  14
novembre  2016,   n.   220   (Disciplina   del   cinema   e
dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge:
    «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti  nel
cinema e nell'audiovisivo).  -  1.  A  decorrere  dall'anno
2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela  del
settore  dello  spettacolo"  della   missione   "Tutela   e
valorizzazione   dei   beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero,  e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli  investimenti  nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
il cinema e l'audiovisivo".
    2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'  destinato
al finanziamento degli interventi  previsti  dalle  sezioni
II, III, IV e  V  del  presente  capo,  nonche'  del  Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle  sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del  patrimonio  cinematografico  e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e  29.
Il  complessivo  livello  di  finanziamento  dei   predetti
interventi e'  parametrato  annualmente  all'11  per  cento
delle entrate effettivamente incassate dal  bilancio  dello
Stato,  registrate  nell'anno  precedente,  e  comunque  in
misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle  imposte  ai  fini  IRES  e  IVA,  nei
seguenti    settori     di     attivita':     distribuzione
cinematografica  di  video  e  di   programmi   televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni  e  trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di  accesso  a  internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
    3. Nell'anno 2017, previo  versamento  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  al   Fondo   per   il   cinema   e
l'audiovisivo  sono   conferite,   altresi',   le   risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata  ad  Artigiancassa  S.p.a.  alla
data di entrata in vigore della presente legge relative  al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo  12  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse  relative  alla
restituzione dei contributi erogati a valere  sul  medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
    4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e  le  quote  ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo  39,  comma  2,  da
destinare agli  interventi  di  cui  alla  sezione  II  del
presente capo, da trasferire al  programma  "Interventi  di
sostegno  tramite  il  sistema  della   fiscalita'»   della
missione «Competitivita' e sviluppo  delle  imprese"  dello
stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
    5. Con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando  che  l'importo  complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
    6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare, su  proposta  del  Ministro,  con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini  di
residui, competenza e cassa tra gli  stanziamenti  iscritti
in bilancio ai sensi  del  presente  capo  negli  stati  di
previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo e  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.   Detti   decreti   sono   trasmessi   alle
Commissioni parlamentari competenti.»

Note al comma 539
    - Si riporta il testo  degli  articoli  16  e  248  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
115  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia)  come
modificato dalla presente legge:
    «Art.  16  (Omesso  o   insufficiente   pagamento   del
contributo  unificato).  -  1.  In   caso   di   omesso   o
insufficiente  pagamento  del   contributo   unificato   si
applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII
del presente testo unico e nell'importo  iscritto  a  ruolo
sono calcolati gli interessi al saggio  legale,  decorrenti
dal deposito  dell'atto  cui  si  collega  il  pagamento  o
l'integrazione del contributo.
    1-bis. In caso  di  omesso  o  parziale  pagamento  del
contributo  unificato,  si  applica  la  sanzione  di   cui
all'articolo  71  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa
la detrazione ivi prevista.
    1-ter. (abrogato).»
    «Art. 248 (Invito al pagamento). - 1. Nei casi  di  cui
all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto
cui  si  collega  il   pagamento   o   l'integrazione   del
contributo,  l'ufficio  notifica  alla  parte,   ai   sensi
dell'articolo 137 del codice di procedura civile,  l'invito
al  pagamento  dell'importo  dovuto,  quale   risulta   dal
raffronto tra il valore della causa  ed  il  corrispondente
scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che  si
procedera'  ad  iscrizione  a  ruolo,  con  addebito  degli
interessi  al  saggio  legale,  e   all'irrogazione   della
sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis,  in  caso  di
mancato pagamento entro un mese.
    2. Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  367,
della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   l'invito   e'
notificato, a  cura  dell'ufficio  e  anche  tramite  posta
elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata  elezione  di  domicilio,  e'   depositato   presso
l'ufficio.
    3. Nell'invito sono indicati il termine e le  modalita'
per il pagamento ed e' richiesto al debitore di  depositare
la ricevuta di versamento entro dieci giorni  dall'avvenuto
pagamento.»

Note al comma 542
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 494, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-20249)  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. - 1.-493. Omissis
    494. Al fine di  contribuire  al  raggiungimento  degli
obiettivi del Fondo italiano per  il  clima,  affiancandone
l'operativita' e potenziandone la capacita'  d'impatto,  la
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  puo'   intervenire   sia
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni   di   istituzione
abilitata a svolgere compiti  di  esecuzione  dei  fondi  e
delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi
multilaterali, sia mediante l'impiego delle  risorse  della
gestione separata di  cui  all'articolo  5,  comma  8,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  con
interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma,  inclusi
l'assunzione di capitale di  rischio  e  di  debito  ed  il
rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento  di
singole iniziative.
    Omissis.»

Note al comma 543
    - Si riporta il testo dell'articolo 22 della  legge  11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale  per  lo  sviluppo)  come  modificato  dalla
presente legge:
    «Art. 22 (Istituzione finanziaria per  la  cooperazione
internazionale  allo  sviluppo).  -  1.  Nell'ambito  delle
finalita' della presente legge, la societa' Cassa  depositi
e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere  ai  compiti  di
istituzione finanziaria per la cooperazione  internazionale
allo sviluppo.
    2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8,  21
e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale  e  l'Agenzia  possono  stipulare   apposita
convenzione con la societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa
al fine di avvalersi della medesima  e  delle  societa'  da
essa  partecipate  per  l'istruttoria  e  la  gestione  dei
profili finanziari delle iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo, per le finalita' di cui  all'articolo  8  nonche'
per  la  strutturazione  di  prodotti  di  finanza  per  lo
sviluppo  nell'ambito   di   accordi   con   organizzazioni
finanziarie europee o internazionali o della partecipazione
a programmi dell'Unione europea.
    3. Gli oneri derivanti  dalla  convenzione  di  cui  al
comma 2 sono a carico del  bilancio  dell'Agenzia  italiana
per la cooperazione allo sviluppo.
    4. La societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  puo'
destinare,  nel  limite  annuo   stabilito   con   apposita
convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   risorse   proprie   ad
iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge,
anche in regime di cofinanziamento  con  soggetti  privati,
pubblici o internazionali,  previo  parere  favorevole  del
Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
    4-bis. (abrogato).
    5. Con la convenzione di cui al comma 2  sono  definite
le modalita' di attuazione del presente articolo.»

Note al comma 544
    - Si riporta il testo dell'articolo 536-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (codice  dell'ordinamento
militare):
    «Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo  di  stato
maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi  e  degli
indirizzi definiti  dal  Ministro  della  difesa  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferma restando la necessita' di salvaguardare
le esigenze operative prioritarie e  quelle  derivanti  dal
processo di definizione della politica europea di difesa  e
sicurezza, procede  alla  verifica  della  rispondenza  dei
programmi di  ammodernamento  e  rinnovamento  dei  sistemi
d'arma e propone al Ministro della difesa la  rimodulazione
dei programmi relativi a linee di sviluppo  capacitive  che
risultino  non  piu'  adeguate,  anche  in  ragione   delle
disponibilita'  finanziarie  autorizzate   a   legislazione
vigente. La predetta  verifica  tiene  altresi'  conto  dei
risultati  conseguiti  nell'attuazione  del   processo   di
riconfigurazione dello  strumento  militare  riportati  nel
documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244.
    2.  Gli   schemi   dei   decreti   che   approvano   la
rimodulazione di programmi sui quali e' stato  espresso  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti  ai  sensi
dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono  sottoposti  a
tale parere.
    3. Dalle rimodulazioni di cui al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, anche in termini di indebitamento netto.
    4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti  a
seguito  delle  rimodulazioni  di  cui  al  comma  1   sono
destinate, previa verifica  dell'invarianza  sui  saldi  di
finanza pubblica da parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato, alle finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»

Note al comma 545
    - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 2-quater,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74,  recante
disposizioni urgenti per il rafforzamento  della  capacita'
amministrativa  delle   amministrazioni   pubbliche,   come
modificato dalla presente legge:
    «Art.  20  (Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la
funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze).
- 1.- 2-ter. Omissis
    2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento
del Dipartimento della giustizia tributaria  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
decreto, si provvede alla nomina del capo del  Dipartimento
della giustizia tributaria,  che  si  avvale  degli  uffici
dirigenziali di  livello  generale  e  non  generale  della
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera  f),  del
regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  26  giugno   2019,   n.   103,   individuati
dall'articolo  4,  numero  7,  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266  dell'8  novembre  2021,  e
dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto  2022,  n.
130, degli uffici di segreteria delle  corti  di  giustizia
tributaria di primo e di  secondo  grado  del  Dipartimento
delle  finanze,  individuati  dal  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 31  maggio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonche',
sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli
uffici  della  Direzione  del  sistema  informativo   della
fiscalita' del Dipartimento delle finanze, nelle more della
riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze  ai  sensi  del  comma  2-quinquies  del   presente
articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
    Omissis.»

Note al comma 546
    Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20,   comma
2-quinquies, del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni dalla legge 21  giugno  2023,
n. 74, recante disposizioni urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
pubbliche, come modificato dalla presente legge:
    «Art.  20  (Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la
funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze).
- 1.- 2-quater. Omissis
    2-quinquies. Entro il termine del 30 giugno 2024 e  con
le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo,
si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle  finanze,  alla  ridefinizione  della
dotazione organica, con espressa ripartizione del personale
dirigenziale e delle aree tra  i  differenti  Dipartimenti,
nonche' all'organizzazione del Dipartimento della giustizia
tributaria.   Nelle   more    del    perfezionamento    del
provvedimento di riorganizzazione di cui al primo  periodo,
a decorrere dal  1°  gennaio  2024  il  Dipartimento  della
giustizia tributaria di cui al  comma  2-ter,  al  fine  di
assicurarne  il  suo  immediato  funzionamento,  opera  con
l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente
decreto.  Fino  al   conferimento   dei   nuovi   incarichi
dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella
di  cui  al  periodo  precedente,  il  Dipartimento   della
giustizia tributaria  opera  avvalendosi  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  della   Direzione   della   giustizia
tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore
di attribuzione individuato nella medesima tabella nonche',
sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli
uffici  della  Direzione  del  sistema  informativo   della
fiscalita' del Dipartimento delle  finanze.  Gli  incarichi
dirigenziali relativi ai preesistenti  uffici  dirigenziali
della Direzione della giustizia tributaria cessano  con  il
conferimento   dei   nuovi   incarichi   dirigenziali   del
Dipartimento della giustizia tributaria.
    Omissis.»

Note al comma 548
    - Si riporta il testo  dell'articolo  28-quinquies  del
decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto   2023,   n.   112
(Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per l'anno 2025), come modificato dalla  presente
legge:
    «Art.  28-quinquies  (Rafforzamento   della   capacita'
amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  per   il
coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione
e dismissione del patrimonio immobiliare  pubblico).  -  1.
Allo scopo di favorire  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni  in  materia
di valorizzazione e dismissione del patrimonio  immobiliare
pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle
direttive in materia di valorizzazione  e  dismissione  del
patrimonio  immobiliare  pubblico,  di  seguito  denominata
"Cabina di regia". Dall'ambito di competenza  della  Cabina
di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero
della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo  delegato  ed  e'
composta da rappresentanti del Ministero dell'interno,  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del
Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
coesione e  il  PNRR,  del  Ministero  della  cultura,  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del  Ministero  della
giustizia, del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
del Ministero dell'istruzione e del merito,  del  Ministero
del turismo, del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, del Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
agosto  1997,  n.   281,   dell'Agenzia   del   demanio   e
dell'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
criminalita'  organizzata.  Possono   essere   invitati   a
partecipare ai lavori della Cabina di regia  rappresentanti
di enti, organismi o associazioni  portatori  di  specifici
interessi.
    2. Per le finalita' di cui al comma  1,  la  Cabina  di
regia  esercita  funzioni  di  impulso,   coordinamento   e
controllo in  materia  di  programmazione  e  realizzazione
degli  interventi  necessari  alla  valorizzazione  e  alla
dismissione  del  patrimonio   immobiliare   pubblico.   In
particolare, la Cabina di regia:
      a)  adotta  il  programma  nazionale  pluriennale  di
valorizzazione e  dismissione  del  patrimonio  immobiliare
pubblico, che definisce  i  principi,  gli  strumenti  e  i
criteri  per  l'attuazione  degli   interventi;   ne   cura
l'aggiornamento  annuale  e  ne  monitora   lo   stato   di
avanzamento, promuovendo il  coordinamento  tra  i  diversi
livelli  di  governo,  gli  enti   pubblici   nazionali   e
territoriali e  ogni  altro  soggetto  pubblico  e  privato
competente;
      b) elabora linee guida in attuazione del programma di
cui alla lettera a);
      c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del
programma di cui alla lettera a) i piani di investimento  e
gli   atti   di   programmazione   degli   interventi    di
valorizzazione e  dismissione  del  patrimonio  immobiliare
pubblico, allo  scopo  di  condurre  monitoraggi  periodici
sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
    3. La Cabina  di  regia  si  avvale  di  una  struttura
tecnica composta da un dirigente generale, da due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale e da  cinque
unita' di  personale  non  dirigenziale  di  supporto  alle
attivita',  da  inquadrare  nell'area  dei  funzionari  del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Funzioni centrali, individuate tra il personale  dei  ruoli
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ovvero,  con
trattamento     economico     complessivo     a      carico
dell'amministrazione di destinazione, tra il personale  dei
ruoli  delle  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o  in  posizione
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma  14,
della legge 15 maggio 1997,  n.  127.  Conseguentemente  la
dotazione organica  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' incrementata del numero di unita'  di  personale
dirigenziale e non dirigenziale individuate  ai  sensi  del
presente comma. All'atto del collocamento fuori  ruolo  del
predetto personale, e' reso indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la
durata del collocamento fuori ruolo,  un  numero  di  posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si
applicano i limiti percentuali previsti  dall'articolo  19,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.  A
supporto della Cabina di regia  e'  altresi'  assegnato  un
contingente di  esperti  o  consulenti  nominati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto  legislativo  n.  165
del 2001, con un compenso nel limite di  spesa  complessivo
di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento  e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023  e  di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
    4.  Ai  componenti  della  Cabina   di   regia   e   ai
partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi,  gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque
denominati.
    5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
407.241 euro per l'anno 2023 e a  1.348.958  euro  annui  a
decorrere   dall'anno   2024,    si    provvede    mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
bilancio.»

Note al comma 549
    - Il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190  recante   disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato,
e' riportato nelle note al comma 516.

Note al comma 550
    - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
    «Art.   6    (Eventi    eccezionali    e    scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
    2.  Ai  fini   della   presente   legge,   per   eventi
eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
      a) periodi di  grave  recessione  economica  relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
      b) eventi straordinari, al  di  fuori  del  controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
    3. Il Governo, qualora, al  fine  di  fronteggiare  gli
eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
    4. Le risorse eventualmente  reperite  sul  mercato  ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
medesimo comma.
    5. Il piano di rientro puo' essere  aggiornato  con  le
modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
apportarvi modifiche.
    6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento  per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie  al
fine di fronteggiare gli  eventi  straordinari  di  cui  al
comma 2, lettera b).»

Note al comma 553
    - Il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
recante attuazione dell'articolo 30, comma 9,  lettere  e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
opere e del Fondo progetti, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.

Note al comma 554
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 398,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
    «Art. 1. - 1.-396. Omissis
    397. Per  espletamento  del  servizio  di  trasmissione
radiofonica delle sedute  parlamentari  e'  autorizzata  la
spesa fino ad un massimo di 8 milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
    398.   Fino   all'espletamento   della   procedura   di
affidamento del servizio di cui al comma 397,  indetta  dal
Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il
30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il
Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo  1,  comma
1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso  il  termine
di cui al periodo precedente, il regime  convenzionale  con
il Centro di produzione Spa si intende risolto  di  diritto
salvo che a tale data la procedura  non  sia  stata  ancora
conclusa.
    Omissis.»

Note al comma 558
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 684, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1. - 1.-683. Omissis
    684.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test
di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari  a  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
    Omissis.»

Note al comma 559
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  67,  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina  del  fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
    «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,  garanzie).
- Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
      1) gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti  nell'anno
anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
o promesso;
      2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti  ed
esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
dichiarazione di fallimento;
      3) i pegni, le anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
      4) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o
volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
    Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
dichiarazione di fallimento.
    Non sono soggetti all'azione revocatoria:
      a)  i  pagamenti  di  beni   e   servizi   effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
      b)  le  rimesse  effettuate  su  un  conto   corrente
bancario,  purche'   non   abbiano   ridotto   in   maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del  fallito
nei confronti della banca;
      c) le vendite ed i preliminari di vendita  trascritti
ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice  civile,  i  cui
effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
      d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione  di
un piano che appaia  idoneo  a  consentire  il  risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere  a)  e  b)
deve attestare la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e  la
fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve   essere   in   possesso   dei   requisiti    previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e  non  deve,  neanche
per il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  e'  unito  in
associazione professionale,  avere  prestato  negli  ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  in
favore del  debitore  ovvero  partecipato  agli  organi  di
amministrazione  o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere
pubblicato nel registro  delle  imprese  su  richiesta  del
debitore;
      e) gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in
essere   in   esecuzione   del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
      f) i pagamenti dei corrispettivi per  prestazioni  di
lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
      g)  i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed   esigibili
eseguiti alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di
servizi strumentali all'accesso alle procedure  concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
    Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
delle leggi speciali.»

Note al comma 560
    - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  commi  738  e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
    «Art. 1. - 1.-737. Omissis
    738.  A  decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta   unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge  27
dicembre 2013, n.  147,  e'  abolita,  ad  eccezione  delle
disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti   (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU)  e'  disciplinata  dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
    739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in  tutti
i comuni del territorio nazionale, ferma  restando  per  la
regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di
Trento e di Bolzano  l'autonomia  impositiva  prevista  dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi  le  norme  di
cui  alla  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
relativa  all'Imposta  immobiliare  semplice  (IMIS)  della
provincia autonoma di Trento, e alla legge  provinciale  23
aprile 2014,  n.  3,  sull'imposta  municipale  immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per  la  regione
Friuli Venezia  Giulia  si  applica,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022,  n.  17,
recante   istituzione   dell'imposta   locale   immobiliare
autonoma (ILIA).
    740. Il presupposto  dell'imposta  e'  il  possesso  di
immobili.  Il   possesso   dell'abitazione   principale   o
assimilata, come definita alle lettere b) e  c)  del  comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle  categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
    741.  Ai  fini   dell'imposta   valgono   le   seguenti
definizioni e disposizioni:
      a) per fabbricato  si  intende  l'unita'  immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta  nel  catasto  edilizio
urbano   con    attribuzione    di    rendita    catastale,
considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato   l'area
occupata dalla costruzione  e  quella  che  ne  costituisce
pertinenza  esclusivamente  ai  fini  urbanistici,  purche'
accatastata   unitariamente;   il   fabbricato   di   nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione  dei   lavori   di   costruzione   ovvero,   se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
      b) per abitazione principale si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
unica unita' immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e  la
residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
territorio comunale o in comuni  diversi,  le  agevolazioni
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare  si  applicano  per  un  solo
immobile, scelto dai componenti del nucleo  familiare.  Per
pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
      c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
        1)  le   unita'   immobiliari   appartenenti   alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite  ad
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
assegnatari;
        2)  le   unita'   immobiliari   appartenenti   alle
cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa  destinate  a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
        3) i fabbricati di civile abitazione  destinati  ad
alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,  adibiti  ad
abitazione principale;
        4)  la  casa  familiare   assegnata   al   genitore
affidatario dei  figli,  a  seguito  di  provvedimento  del
giudice   che   costituisce   altresi',   ai   soli    fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
        5) un solo immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel
catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
posseduto e non concesso  in  locazione  dal  personale  in
servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
abituale e della residenza anagrafica;
        6)  su  decisione  del  singolo  comune,   l'unita'
immobiliare   posseduta   da   anziani   o   disabili   che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero   o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non  risulti  locata.  In  caso  di  piu'  unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
      d)  per   area   fabbricabile   si   intende   l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in  base  agli  strumenti
urbanistici generali  o  attuativi,  ovvero  in  base  alle
possibilita' effettive di edificazione determinate  secondo
i  criteri  previsti  agli   effetti   dell'indennita'   di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
36, comma 2, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248. Sono considerati,  tuttavia,  non  fabbricabili,  i
terreni posseduti e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e
dagli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99,  iscritti  nella  previdenza  agricola,   comprese   le
societa' agricole di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
citato decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  sui  quali
persiste   l'utilizzazione   agrosilvo-pastorale   mediante
l'esercizio di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
fondo,   alla   silvicoltura,    alla    funghicoltura    e
all'allevamento di animali. Il  comune,  su  richiesta  del
contribuente,  attesta  se   un'area   sita   nel   proprio
territorio e' fabbricabile in  base  ai  criteri  stabiliti
dalla presente lettera;
      e)  per  terreno  agricolo  si  intende  il   terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi  uso  destinato,  compreso
quello non coltivato.
    742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il  comune  con
riferimento  agli  immobili  la  cui  superficie   insiste,
interamente o prevalentemente, sul  territorio  del  comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili  di  cui  il
comune e' proprietario ovvero  titolare  di  altro  diritto
reale  di  godimento  quando  la  loro  superficie  insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.  In  caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del  cui
territorio risultano ubicati gli  immobili  al  1°  gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
    743. I soggetti passivi dell'imposta sono i  possessori
di immobili, intendendosi per tali il  proprietario  ovvero
il  titolare  del  diritto   reale   di   usufrutto,   uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto
passivo dell'imposta il genitore  assegnatario  della  casa
familiare  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che
costituisce altresi' il diritto di abitazione  in  capo  al
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione  di
aree demaniali, il soggetto passivo e'  il  concessionario.
Per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto
passivo e'  il  locatario  a  decorrere  dalla  data  della
stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di
piu'  soggetti  passivi  con  riferimento  ad  un  medesimo
immobile, ognuno e' titolare  di  un'autonoma  obbligazione
tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene  conto
degli elementi soggettivi ed  oggettivi  riferiti  ad  ogni
singola quota di possesso, anche nei casi  di  applicazione
delle esenzioni o agevolazioni.
    744.  E'  riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  dello  0,76  per
cento; tale riserva non si applica  agli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
dai comuni e che insistono sul  rispettivo  territorio.  Le
attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai  quali  spettano  le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
    745. La base imponibile dell'imposta e' costituita  dal
valore  degli  immobili.  Per  i  fabbricati  iscritti   in
catasto,  il  valore  e'  costituito  da  quello   ottenuto
applicando  all'ammontare  delle  rendite   risultanti   in
catasto, vigenti al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3,  comma
48, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i  seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i  fabbricati  classificati  nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,  C/6  e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b)  140
per i fabbricati classificati  nel  gruppo  catastale  B  e
nelle categorie catastali C/3, C/4  e  C/5;  c)  80  per  i
fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;  d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria  catastale
A/10; e)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria  catastale  D/5;   f)   55   per   i   fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1.  Le  variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi  sul  fabbricato,  producono  effetti
dalla data di ultimazione dei  lavori  o,  se  antecedente,
dalla data di utilizzo.
    746.  Per  i  fabbricati  classificabili   nel   gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al  momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita  il  valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno  solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma   3
dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
n.  359,  applicando  i  coefficienti  ivi   previsti,   da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il  valore  e'
determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili   del
locatore, il quale e' obbligato a  fornire  tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per  le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data  dall'adozione  degli  strumenti  urbanistici,
avendo  riguardo  alla  zona  territoriale  di  ubicazione,
all'indice  di  edificabilita',  alla  destinazione   d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di  adattamento
del terreno necessari per la costruzione,  ai  prezzi  medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi  analoghe
caratteristiche.  In  caso  di  utilizzazione  edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di  interventi  di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e
f),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la  base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale  e'
considerata fabbricabile, senza  computare  il  valore  del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di  ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito,  ricostruito   o   ristrutturato   e'   comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli  non
coltivati, il  valore  e'  costituito  da  quello  ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale  risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
    747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei
seguenti casi:
      a) per i fabbricati di interesse storico o  artistico
di cui  all'articolo  10  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
      b)  per   i   fabbricati   dichiarati   inagibili   o
inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti  la
dichiarazione  di   inagibilita'   o   inabitabilita'   del
fabbricato da parte di un  tecnico  abilitato,  rispetto  a
quanto   previsto   dal   periodo   precedente.   Ai   fini
dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla  presente
lettera, i comuni possono disciplinare  le  caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,  non  superabile
con interventi di manutenzione;
      c) per le unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
registrato e che il comodante possieda una sola  abitazione
in  Italia  e  risieda   anagraficamente   nonche'   dimori
abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
anche nel caso in  cui  il  comodante,  oltre  all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio  di  cui
alla presente lettera si estende,  in  caso  di  morte  del
comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
figli minori.
    748. L'aliquota di  base  per  l'abitazione  principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo  0,5  per  cento  e  il
comune, con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  puo'
aumentarla di  0,1  punti  percentuali  o  diminuirla  fino
all'azzeramento.
    749.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare
adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
nonche' per le relative pertinenze si  detraggono,  fino  a
concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica  agli  alloggi  regolarmente
assegnati dagli istituti  autonomi  per  le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad  uso
strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma  3-bis,   del
decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1994,  n.  133,  e'
pari allo 0,1 per cento e i  comuni  possono  solo  ridurla
fino all'azzeramento.
    751. Fino all'anno  2021,  l'aliquota  di  base  per  i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1  per  cento.  I
comuni possono  aumentarla  fino  allo  0,25  per  cento  o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice   alla   vendita,   finche'   permanga    tale
destinazione e non siano in ogni caso locati,  sono  esenti
dall'IMU.
    752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'  pari
allo 0,76 per cento  e  i  comuni,  con  deliberazione  del
consiglio comunale, possono aumentarla  sino  all'1,06  per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
    753. Per gli immobili ad  uso  produttivo  classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari  allo  0,76  per  cento  e'
riservata allo Stato, e i  comuni,  con  deliberazione  del
consiglio comunale, possono aumentarla  sino  all'1,06  per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
    754.   Per   gli   immobili   diversi   dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai  commi  da  750  a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86  per  cento  e  i
comuni, con deliberazione del consiglio  comunale,  possono
aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla  fino
all'azzeramento.
    Omissis.»