art. 1 (commi 301-400)
    

+-----------------------------------------+-------------------------|
|301. Alle finalita' dei commi 299 e 300  |                         |
|sono destinate le risorse disponibili,   |                         |
|sino a un massimo di 15 milioni di euro, |                         |
|nell'ambito di quelle che il decreto del |                         |
|Ministro dello sviluppo economico 23     |                         |
|aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta   |                         |
|Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021,     |                         |
|assegna alle aree di crisi industriale   |                         |
|non complessa.                           |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|302. Al fine di assicurare il            |Finanziamento di         |
|finanziamento di interventi urgenti di   |interventi per strutture |
|riqualificazione, ristrutturazione,      |e infrastrutture         |
|ammodernamento e ampliamento di strutture|pubbliche finalizzati al |
|e infrastrutture pubbliche, finalizzati  |riequilibrio             |
|al riequilibrio socioeconomico e allo    |socioeconomico e allo    |
|sviluppo dei territori, nello stato di   |sviluppo dei territori   |
|previsione del Ministero delle           |                         |
|infrastrutture e dei trasporti e'        |                         |
|istituito un fondo con una dotazione di  |                         |
|7,5 milioni di euro per ciascuno degli   |                         |
|anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del  |                         |
|Ministero delle infrastrutture e dei     |                         |
|trasporti, di concerto con il Ministero  |                         |
|dell'economia e delle finanze, da        |                         |
|adottare entro trenta giorni dalla data  |                         |
|di entrata in vigore della presente      |                         |
|legge, sono stabiliti le categorie di    |                         |
|beneficiari, i criteri e le modalita' di |                         |
|riparto del fondo di cui al presente     |                         |
|comma nonche' le modalita' di            |                         |
|assegnazione, erogazione e revoca dei    |                         |
|finanziamenti e di monitoraggio dei      |                         |
|corrispondenti interventi, prevedendo che|                         |
|gli stessi debbano essere identificati da|                         |
|un codice unico di progetto (CUP) e      |                         |
|corredati di cronoprogramma procedurale e|                         |
|di realizzazione.                        |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|303. All'articolo 1 della legge 30       |Modifiche alla normativa |
|dicembre 2018, n. 145, sono apportate le |concernente il Programma |
|seguenti modificazioni:                  |straordinario di         |
|  a) il comma 913 e' sostituito dal      |intervento per la        |
|seguente:                                |riqualificazione urbana e|
|    « 913. Le risorse finanziarie        |la sicurezza delle       |
|derivanti dalle eventuali economie di    |periferie delle citta'   |
|gestione o comunque realizzate in fase di|metropolitane e dei      |
|appalto, o in corso d'opera, purche'     |comuni capoluogo di      |
|determinatesi a seguito della conclusione|provincia, al fine di    |
|e del collaudo, ove previsto, dell'opera,|disciplinare le eventuali|
|nonche' quelle costituite dagli eventuali|economie di bilancio e   |
|ulteriori residui relativi ai            |fissare il termine di    |
|finanziamenti assegnati per la           |fine lavori nel caso in  |
|realizzazione dei progetti inseriti nel  |cui i progetti inseriti  |
|Programma straordinario di intervento per|nel citato Programma     |
|la riqualificazione urbana e la sicurezza|straordinario investano  |
|delle periferie delle citta'             |immobili di interesse    |
|metropolitane e dei comuni capoluogo di  |storico o artistico      |
|provincia, di cui all'articolo 1, commi  |ovvero alcune casistiche |
|da 974 a 978, della legge 28 dicembre    |di immobili trasferiti   |
|2015, n. 208, possono essere destinate,  |agli enti locali         |
|nel rispetto dei vincoli di finanza      |                         |
|pubblica, al finanziamento dei costi     |                         |
|derivanti da aumenti di prezzi degli     |                         |
|originari quadri economici dei progetti  |                         |
|ammessi a finanziamento relativamente ai |                         |
|lavori ancora non appaltati e nel limite |                         |
|del 40 per cento del finanziamento       |                         |
|concesso, oltre che di nuovi bandi       |                         |
|progettuali per le medesime finalita'. Le|                         |
|attivita' ammesse a finanziamento devono |                         |
|terminare entro il 31 dicembre 2027»;    |                         |
|  b) dopo il comma 913 e' inserito il    |                         |
|seguente:                                |                         |
|    « 913-bis. Nel caso in cui i progetti|                         |
|inseriti nel Programma straordinario di  |                         |
|intervento per la riqualificazione urbana|                         |
|e la sicurezza delle periferie delle     |                         |
|citta' metropolitane e dei comuni        |                         |
|capoluogo di provincia, di cui           |                         |
|all'articolo 1, commi da 974 a 978, della|                         |
|legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano|                         |
|immobili di interesse storico e artistico|                         |
|ovvero immobili trasferiti agli enti     |                         |
|locali, in casi circoscritti e motivati  |                         |
|che siano valutati positivamente dal     |                         |
|Nucleo per la valutazione dei progetti   |                         |
|per la riqualificazione urbana e la      |                         |
|sicurezza delle periferie, il termine di |                         |
|fine lavori e' prorogato al 31 dicembre  |                         |
|2026»;                                   |                         |
|  c) al comma 914 e' aggiunto, in fine,  |                         |
|il seguente periodo: « Il termine per la |                         |
|stipulazione delle convenzioni           |                         |
|nell'ambito del Programma di cui al comma|                         |
|913 e' prorogato nei limiti dei tempi di |                         |
|attuazione del Programma e delle economie|                         |
|di progetto maturate».                   |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|304. All'articolo 26 del decreto-legge 17|Rifinanziamento del Fondo|
|maggio 2022, n. 50, convertito, con      |per la prosecuzione delle|
|modificazioni, dalla legge 15 luglio     |opere Pubbliche          |
|2022, n. 91, sono apportate le seguenti  |                         |
|modificazioni:                           |                         |
|  a) al comma 6-bis:                     |                         |
|    1) al primo periodo, le parole: « dal|                         |
|1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono|                         |
|sostituite dalle seguenti: « dal 1°      |                         |
|gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»;       |                         |
|    2) al quinto periodo, le parole: «   |                         |
|per l'anno 2023» sono sostituite dalle   |                         |
|seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno     |                         |
|2024»;                                   |                         |
|    3) all'ultimo periodo, dopo le       |                         |
|parole: « data di entrata in vigore della|                         |
|presente disposizione» sono inserite le  |                         |
|seguenti: « per l'anno 2003 ed entro il  |                         |
|31 gennaio 2024 per l'anno 2024»;        |                         |
|  b) al comma 6-ter, primo periodo, le   |                         |
|parole: « 31 dicembre 2023» sono         |                         |
|sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre |                         |
|2024»;                                   |                         |
|  c) al comma 6-quater, le parole: « e di|                         |
|500 milioni per l'anno 2024» sono        |                         |
|sostituite dalle seguenti: «, di 700     |                         |
|milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 |                         |
|milioni di euro per l'anno 2025»;        |                         |
|  d) al comma 8:                         |                         |
|    1) al primo periodo, le parole: «    |                         |
|Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite|                         |
|dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre    |                         |
|2024»;                                   |                         |
|    2) al terzo periodo, le parole: « dal|                         |
|1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre    |                         |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «  |                         |
|dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre|                         |
|2024»;                                   |                         |
|  e) al comma 12, al secondo periodo, le |                         |
|parole: « 31 dicembre 2023» sono         |                         |
|sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre |                         |
|2024» ed e' aggiunto, in fine, il        |                         |
|seguente periodo: « La disposizione di   |                         |
|cui al secondo periodo non si applica    |                         |
|agli interventi di cui all'articolo 18,  |                         |
|comma 2, del decreto-legge 10 agosto     |                         |
|2023, n. 104, convertito, con            |                         |
|modificazioni, dalla legge 9 ottobre     |                         |
|2023, n. 136».                           |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|305. Al fine di incentivare forme        |Programmazione da parte  |
|alternative di provvista dello Stato     |delle pubbliche          |
|italiano mediante il ricorso a linee di  |amministrazioni degli    |
|finanziamento offerte dalle              |investimenti e operazioni|
|organizzazioni o dalle istituzioni       |finanziabili mediante    |
|internazionali o dell'Unione europea di  |mutui concessi dalle     |
|cui all'articolo 54, comma 13, della     |organizzazioni e         |
|legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede  |istituzioni              |
|di programmazione degli investimenti e di|internazionali e         |
|quantificazione degli appositi           |comunitarie a favore     |
|stanziamenti, sono valutati              |della Repubblica italiana|
|preliminarmente i progetti proposti dalle|                         |
|amministrazioni pubbliche che abbiano    |                         |
|espresso contestualmente alla richiesta  |                         |
|di finanziamento e per i medesimi        |                         |
|investimenti la propria disponibilita' a |                         |
|stipulare accordi di progetto con le     |                         |
|organizzazioni o istituzioni             |                         |
|internazionali o dell'Unione europea, per|                         |
|consentire al Ministero dell'economia e  |                         |
|delle finanze di sottoscrivere, in       |                         |
|rappresentanza della Repubblica italiana,|                         |
|mutui con le predette organizzazioni o   |                         |
|istituzioni internazionali o dell'Unione |                         |
|europea.                                 |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|306. Nell'ambito dei piani triennali     |Disciplina degli         |
|degli investimenti immobiliari, approvati|investimenti dell'INAIL  |
|con decreto del Ministro dell'economia e |in edilizia sanitaria    |
|delle finanze, di concerto con il        |                         |
|Ministro del lavoro e delle politiche    |                         |
|sociali ai sensi dell'articolo 8, comma  |                         |
|15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. |                         |
|78, convertito, con modificazioni, dalla |                         |
|legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto |                         |
|nazionale per l'assicurazione contro gli |                         |
|infortuni sul lavoro (INAIL) puo'        |                         |
|destinare parte delle risorse finanziarie|                         |
|alla realizzazione e all'acquisto di     |                         |
|immobili per le esigenze di              |                         |
|ammodernamento delle strutture sanitarie |                         |
|e di ampliamento della rete sanitaria    |                         |
|territoriale.                            |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|307. Le iniziative di investimento,      |                         |
|identificate dal codice unico di progetto|                         |
|(CUP), da inserire nei piani triennali di|                         |
|cui al comma 306 sono individuate con    |                         |
|decreto del Ministro della salute, di    |                         |
|concerto con il Ministro del lavoro e    |                         |
|delle politiche sociali e con il Ministro|                         |
|dell'economia e delle finanze, adottato  |                         |
|entro il 31 luglio di ciascun anno, su   |                         |
|proposta delle regioni e delle province  |                         |
|autonome di Trento e di Bolzano.         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|308. Per le medesime finalita' di cui    |Misure di sostegno per   |
|all'articolo 1, comma 310, lettere b) e  |gli Enti di ricerca non  |
|c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,|vigilati dal Ministero   |
|e' istituito, nello stato di previsione  |dell'universita' e della |
|del Ministero dell'economia e delle      |ricerca                  |
|finanze, un fondo con una dotazione      |                         |
|finanziaria pari a 35,32 milioni di euro |                         |
|annui a decorrere dall'anno 2024, da     |                         |
|ripartire in favore del personale in     |                         |
|servizio presso l'Istituto nazionale di  |                         |
|statistica (ISTAT), l'Istituto superiore |                         |
|per la protezione e la ricerca ambientale|                         |
|(ISPRA), l'Istituto superiore di sanita' |                         |
|(ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove  |                         |
|tecnologie, l'energia e lo sviluppo      |                         |
|sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale |                         |
|per l'analisi delle politiche pubbliche  |                         |
|(INAPP), l'Ispettorato nazionale per la  |                         |
|sicurezza nucleare e la radioprotezione  |                         |
|(ISIN), il Consorzio Laboratorio di      |                         |
|monitoraggio e modellistica ambientale   |                         |
|per lo sviluppo sostenibile (LAMMA),     |                         |
|l'Istituto nazionale per l'assicurazione |                         |
|contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), |                         |
|limitatamente al personale ex ISPESL,    |                         |
|l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il   |                         |
|Consiglio per la ricerca in agricoltura e|                         |
|l'analisi dell'economia agraria (CREA).  |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|309. Le risorse di cui al comma 308 sono |                         |
|destinate, quanto a 14,52 milioni di     |                         |
|euro, per la promozione dello sviluppo   |                         |
|professionale di ricercatori e tecnologi |                         |
|di ruolo di terzo livello in servizio    |                         |
|alla data di entrata in vigore della     |                         |
|presente legge. A tal fine gli enti      |                         |
|pubblici di ricerca possono indire       |                         |
|procedure selettive riservate a          |                         |
|ricercatori e tecnologi di terzo livello |                         |
|professionale per l'accesso al secondo   |                         |
|livello, nei limiti delle risorse        |                         |
|assegnate con il decreto di cui al comma |                         |
|310. I restanti 20,80 milioni di euro    |                         |
|sono finalizzati alla valorizzazione del |                         |
|personale tecnico-amministrativo in      |                         |
|ragione delle specifiche attivita' svolte|                         |
|nonche' del raggiungimento di piu'       |                         |
|elevati obiettivi nell'ambito della      |                         |
|ricerca pubblica. Con il decreto del     |                         |
|Presidente del Consiglio dei ministri di |                         |
|cui al comma 310 sono individuati i      |                         |
|principi generali per la definizione     |                         |
|degli obiettivi e l'attribuzione delle   |                         |
|predette risorse al personale            |                         |
|tecnico-amministrativo. Gli enti         |                         |
|provvedono all'assegnazione delle risorse|                         |
|al personale tecnico-amministrativo in   |                         |
|ragione della partecipazione dello stesso|                         |
|ad appositi progetti finalizzati al      |                         |
|raggiungimento di piu' elevati obiettivi |                         |
|nell'ambito della ricerca, nel limite    |                         |
|massimo pro capite del 15 per cento del  |                         |
|trattamento tabellare annuo lordo,       |                         |
|secondo criteri stabiliti mediante la    |                         |
|contrattazione collettiva integrativa,   |                         |
|nel rispetto di quanto previsto dal      |                         |
|decreto di cui al comma 310.             |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|310. Le risorse del fondo di cui al comma|                         |
|308 sono ripartite fra gli enti          |                         |
|beneficiari con decreto del Presidente   |                         |
|del Consiglio dei ministri, da adottare  |                         |
|entro novanta giorni dalla data di       |                         |
|entrata in vigore della presente legge.  |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|311. Al fine di favorire la              |Finanziamento di alcune  |
|partecipazione di universita', enti      |attivita' connesse       |
|pubblici di ricerca e istituzioni        |all'esposizione EXPO 2025|
|dell'alta formazione artistica, musicale |di Osaka                 |
|e coreutica italiani alle esposizioni    |                         |
|mondiali EXPO, a partire da EXPO 2025    |                         |
|Osaka, nonche' di promuovere l'effettiva |                         |
|implementazione del progetto definito dal|                         |
|Commissariato generale per EXPO 2025 e la|                         |
|realizzazione di programmi di            |                         |
|investimento afferenti all'esposizione,  |                         |
|e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro|                         |
|per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai  |                         |
|relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per|                         |
|ciascuno degli anni 2024 e 2025, si      |                         |
|provvede mediante corrispondente         |                         |
|riduzione dell'autorizzazione di spesa di|                         |
|cui all'articolo 1, comma 606, della     |                         |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232.          |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|312. Nello stato di previsione del       |Misure di sostegno alle  |
|Ministero dell'universita' e della       |borse di studio per      |
|ricerca e' istituito il Fondo per        |l'Erasmus italiano       |
|l'Erasmus italiano, con una dotazione di |                         |
|3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7    |                         |
|milioni di euro per l'anno 2025,         |                         |
|finalizzato all'erogazione di borse di   |                         |
|studio in favore degli studenti iscritti |                         |
|ai corsi di laurea o di laurea           |                         |
|magistrale, che partecipano a programmi  |                         |
|di mobilita' sulla base di convenzioni   |                         |
|stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma|                         |
|5-bis, del regolamento di cui al decreto |                         |
|del Ministro dell'istruzione,            |                         |
|dell'universita' e della ricerca 22      |                         |
|ottobre 2004, n. 270.                    |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|313. I contributi di cui al comma 312    |                         |
|sono esenti da ogni imposizione fiscale. |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|314. Con decreto del Ministero           |                         |
|dell'universita' e della ricerca,        |                         |
|adottato previa intesa in sede di        |                         |
|Conferenza permanente per i rapporti tra |                         |
|lo Stato, le regioni e le province       |                         |
|autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi|                         |
|dell'articolo 3 del decreto legislativo  |                         |
|28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti   |                         |
|l'ammontare degli importi erogabili per  |                         |
|la singola borsa di studio, le modalita' |                         |
|per la richiesta del beneficio e per     |                         |
|l'erogazione delle borse di studio       |                         |
|nonche' il valore dell'indicatore della  |                         |
|situazione economica equivalente (ISEE)  |                         |
|per l'accesso alla borsa di studio.      |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|315. All'articolo 1 della legge 26       |Modifiche alla disciplina|
|ottobre 2016, n. 198, sono apportate le  |del Fondo per il         |
|seguenti modificazioni:                  |pluralismo e             |
|  a) al comma 1, le parole: « il Fondo   |l'innovazione            |
|per il pluralismo e l'innovazione        |dell'informazione:       |
|dell'informazione» sono sostituite dalle |ridenominazione del fondo|
|seguenti: « il Fondo unico per il        |e delega al Governo al   |
|pluralismo e l'innovazione digitale      |fine di ridefinire e     |
|dell'informazione e dell'editoria»;      |integrare con Regolamento|
|  b) dopo il comma 6 e' inserito il      |i criteri per            |
|seguente:                                |l'erogazione dei         |
|    « 6-bis. Con decreto del Presidente  |contributi a sostegno del|
|del Consiglio dei ministri, da adottare  |settore dell'editoria    |
|di concerto con il Ministro dell'economia|dell'informazione        |
|e delle finanze e il Ministro del lavoro |                         |
|e delle politiche sociali, e' altresi'   |                         |
|annualmente stabilita, per una           |                         |
|percentuale non superiore al 5 per cento,|                         |
|la quota del Fondo di cui al comma 1 a   |                         |
|carico della Presidenza del Consiglio dei|                         |
|ministri da destinare a misure di        |                         |
|risoluzione di situazioni di crisi       |                         |
|occupazionale a vantaggio delle imprese  |                         |
|operanti nel settore dell'informazione e |                         |
|dell'editoria».                          |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|316. Al fine di razionalizzare l'impiego |                         |
|delle risorse finanziarie del Fondo unico|                         |
|per il pluralismo e l'innovazione        |                         |
|digitale dell'informazione e             |                         |
|dell'editoria, di cui all'articolo 1,    |                         |
|comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. |                         |
|198, come modificato dal comma 315 del   |                         |
|presente articolo, anche in ragione della|                         |
|trasformazione tecnologica digitale e dei|                         |
|nuovi contenuti informativi, con         |                         |
|regolamento da adottare ai sensi         |                         |
|dell'articolo 17, comma 2, della legge 23|                         |
|agosto 1988, n. 400, su proposta del     |                         |
|Presidente del Consiglio dei ministri, di|                         |
|concerto con i Ministri dell'economia e  |                         |
|delle finanze e degli affari esteri e    |                         |
|della cooperazione internazionale, si    |                         |
|provvede alla ridefinizione e            |                         |
|all'integrazione dei criteri per         |                         |
|l'erogazione dei contributi a sostegno   |                         |
|del settore dell'editoria e              |                         |
|dell'informazione, nel rispetto delle    |                         |
|seguenti previsioni generali regolatrici |                         |
|della materia:                           |                         |
|  a) previsione tra i requisiti per      |                         |
|l'accesso ai contributi, anche per le    |                         |
|testate digitali, della dotazione di una |                         |
|struttura redazionale con almeno quattro |                         |
|giornalisti assunti a tempo indeterminato|                         |
|per le imprese editrici di quotidiani e  |                         |
|di almeno due giornalisti per le imprese |                         |
|editrici di periodici, quale garanzia di |                         |
|un'informazione di qualita';             |                         |
|  b) valorizzazione delle voci di costo  |                         |
|legate a modelli imprenditoriali         |                         |
|orientati a un'offerta editoriale        |                         |
|innovativa;                              |                         |
|  c) ammissione ai contributi a fronte   |                         |
|della corresponsione ai giornalisti di   |                         |
|una retribuzione non inferiore alla      |                         |
|soglia minima stabilita dal contratto    |                         |
|collettivo nazionale di lavoro del       |                         |
|comparto giornalistico;                  |                         |
|  d) previsione di criteri premianti per |                         |
|l'assunzione di giornalisti e di         |                         |
|professionisti in possesso di qualifica  |                         |
|professionale nel campo della            |                         |
|digitalizzazione editoriale,             |                         |
|comunicazione e sicurezza informatica    |                         |
|finalizzata anche al contrasto del       |                         |
|fenomeno delle fake news, con un'eta'    |                         |
|anagrafica non superiore a trentacinque  |                         |
|anni;                                    |                         |
|  e) previsione di incentivi o criteri   |                         |
|premiali a fronte della comprovata       |                         |
|disponibilita' delle imprese             |                         |
|all'assunzione di giornalisti a seguito  |                         |
|di operazioni di ristrutturazione        |                         |
|aziendale;                               |                         |
|  f) previsione, per le testate locali   |                         |
|espressione delle realta' territoriali,  |                         |
|di percentuali, limiti massimi al        |                         |
|contributo erogabile e criteri premiali  |                         |
|differenziati anche in proporzione ai    |                         |
|giornalisti assunti a tempo indeterminato|                         |
|in misura superiore al numero minimo     |                         |
|richiesto come requisito di accesso;     |                         |
|  g) valorizzazione, con riferimento alle|                         |
|edizioni su carta, delle voci di costo   |                         |
|per la produzione della testata che hanno|                         |
|subito incrementi in ragione di eventi   |                         |
|eccezionali;                             |                         |
|  h) applicazione di criteri premiali per|                         |
|l'edizione digitale, anche in parallelo  |                         |
|con l'edizione in formato cartaceo;      |                         |
|  i) revisione e razionalizzazione di    |                         |
|norme procedimentali anche in un'ottica  |                         |
|di semplificazione delle procedure.      |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|317. Con il regolamento di cui al comma  |                         |
|316 sono individuate le disposizioni del |                         |
|decreto legislativo 15 maggio 2017, n.   |                         |
|70, da abrogare.                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|318. A decorrere dall'anno 2024, agli    |Copertura degli oneri per|
|oneri derivanti dall'articolo 25-bis del |il pensionamento         |
|decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,      |anticipato dei           |
|convertito, con modificazioni, dalla     |giornalisti              |
|legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a|professionisti           |
|valere sulle risorse del Fondo unico per |                         |
|il pluralismo e l'innovazione digitale   |                         |
|dell'informazione e dell'editoria, di cui|                         |
|all'articolo 1, comma 2, lettera c),     |                         |
|della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come|                         |
|modificato dall'articolo 1, comma 616,   |                         |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178.    |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|319. Il credito d'imposta in favore delle|Credito d'imposta per    |
|imprese editrici di quotidiani e di      |l'acquisto della carta   |
|periodici di cui all'articolo 188 del    |dei giornali             |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,     |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e'          |                         |
|riconosciuto anche per gli anni 2024 e   |                         |
|2025 nella misura del 30 per cento delle |                         |
|spese sostenute, rispettivamente negli   |                         |
|anni 2023 e 2024, entro il limite di 60  |                         |
|milioni di euro per ciascun anno, che    |                         |
|costituisce limite massimo di spesa. Si  |                         |
|applicano, in quanto compatibili, le     |                         |
|disposizioni del citato articolo 188 del |                         |
|decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse |                         |
|destinate al riconoscimento del credito  |                         |
|d'imposta medesimo sono trasferite nella |                         |
|contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia  |                         |
|delle entrate - fondi di bilancio» per le|                         |
|necessarie regolazioni contabili.        |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|320. Il comma 389 dell'articolo 1 della  |Contributo alle scuole   |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'       |per l'acquisto di        |
|sostituito dal seguente:                 |abbonamenti a quotidiani,|
|  « 389. A decorrere dall'anno scolastico|periodici e riviste      |
|2024/2025, alle istituzioni scolastiche  |scientifiche e di settore|
|statali e paritarie di ogni ordine e     |                         |
|grado, che acquistano uno o piu'         |                         |
|abbonamenti a quotidiani, periodici,     |                         |
|riviste scientifiche e di settore, anche |                         |
|in formato digitale, e' attribuito,      |                         |
|previa istanza diretta al Dipartimento   |                         |
|per l'informazione e l'editoria della    |                         |
|Presidenza del Consiglio dei ministri, un|                         |
|contributo fino al 90 per cento della    |                         |
|spesa. Con decreto del capo del          |                         |
|Dipartimento per l'informazione e        |                         |
|l'editoria della Presidenza del Consiglio|                         |
|dei ministri e' emanato annualmente il   |                         |
|bando per l'assegnazione del contributo  |                         |
|di cui al presente comma, sulla base dei |                         |
|criteri stabiliti dal decreto di cui al  |                         |
|comma 392».                              |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|321. A decorrere dall'anno scolastico    |                         |
|2024/2025, le disposizioni di cui        |                         |
|all'articolo 1, commi 390 e 391, della   |                         |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono     |                         |
|abrogate.                                |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|322. Restano fermi i criteri di          |Ripartizione del Fondo   |
|ripartizione delle risorse del Fondo di  |unico per il pluralismo e|
|cui ai commi da 315 a 321 tra la         |l'innovazione digitale   |
|Presidenza del Consiglio dei ministri e  |dell'informazione e      |
|il Ministero delle imprese e del made in |dell'editoria fra        |
|Italy destinate, rispettivamente, alle   |Presidenza del Consiglio |
|diverse forme di sostegno all'editoria,  |dei ministri e Ministero |
|quotidiana e periodica, e all'emittenza  |delle imprese e del made |
|radiofonica e televisiva.                |in Italy                 |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|323. All'articolo 1, comma 712, della    |Estensione dell'accesso  |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, al       |al Fondo per la          |
|secondo periodo, dopo le parole: «       |promozione della ricerca |
|settore navale» sono inserite le         |industriale e dello      |
|seguenti: «, incluso quello subacqueo,»  |sviluppo sperimentale del|
|e, al quarto periodo, dopo le parole: «  |settore navale           |
|trasformazione e revisione di navi,      |                         |
|motori,» sono inserite le seguenti: «    |                         |
|sistemi elettronici,».                   |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|324. L'autorizzazione di spesa di cui    |                         |
|all'articolo 1, comma 659, della legge 29|                         |
|dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di|                         |
|1 milione di euro per ciascuno degli anni|                         |
|2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti  |                         |
|dal presente comma, pari a 1 milione di  |                         |
|euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e|                         |
|2026, si provvede mediante corrispondente|                         |
|riduzione del Fondo per interventi       |                         |
|strutturali di politica economica, di cui|                         |
|all'articolo 10, comma 5, del            |                         |
|decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 27 dicembre 2004, n. 307.          |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|325. Al fine di assicurare l'operativita'|Contributo all'Istituto  |
|della fondazione « Istituto di Ricerche  |di Ricerche Tecnopolo    |
|Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo   |Mediterraneo per lo      |
|Sostenibile», di cui all'articolo 1,     |Sviluppo sostenibile     |
|commi da 732 a 734, della legge 30       |                         |
|dicembre 2018, n. 145, alla stessa e'    |                         |
|concesso un contributo pari a 1 milione  |                         |
|di euro per l'anno 2024.                 |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|326. All'articolo 21 del decreto-legge 22|Proroga degli incarichi  |
|giugno 2023, n. 75, convertito, con      |temporanei di personale  |
|modificazioni, dalla legge 10 agosto     |ATA nell'ambito degli    |
|2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 e'   |organici PNRR e Agenda   |
|inserito il seguente:                    |Sud                      |
|  « 4-bis.2. I contratti per gli         |                         |
|incarichi temporanei di personale        |                         |
|ausiliario a tempo determinato attivati, |                         |
|ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle|                         |
|istituzioni scolastiche statali del primo|                         |
|e del secondo ciclo di istruzione sono   |                         |
|prorogati fino al 15 aprile 2024».       |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|327. Per le finalita' di cui al comma    |                         |
|326, il fondo di cui all'articolo 21,    |                         |
|comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno |                         |
|2023, n. 75, convertito, con             |                         |
|modificazioni, dalla legge 10 agosto     |                         |
|2023, n. 112, e' rifinanziato di 50,33   |                         |
|milioni di euro per l'anno 2024.         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|328. Per le finalita' di cui all'articolo|Interventi a supporto    |
|10, comma 2, del decreto-legge 15        |delle istituzioni        |
|settembre 2023, n. 123, convertito, con  |scolastiche del          |
|modificazioni, dalla legge 13 novembre   |Mezzogiorno              |
|2023, n. 159, e' autorizzata, per l'anno |                         |
|scolastico 2024/ 2025, la spesa di       |                         |
|3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10   |                         |
|milioni di euro per l'anno 2025.         |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|329. Per le finalita' di cui all'articolo|                         |
|10, comma 3, del decreto-legge 15        |                         |
|settembre 2023, n. 123, convertito, con  |                         |
|modificazioni, dalla legge 13 novembre   |                         |
|2023, n. 159, e' autorizzata la spesa di |                         |
|40 milioni di euro per l'anno 2025.      |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|330. Ai fini della valorizzazione dei    |Incremento del fondo per |
|docenti impegnati nelle attivita' di     |la valorizzazione dei    |
|tutor, orientamento, coordinamento e     |docenti tutor e          |
|sostegno della ricerca                   |orientatori              |
|educativo-didattica e valutativa,        |                         |
|funzionali ai processi di innovazione e  |                         |
|al miglioramento dei livelli di          |                         |
|apprendimento, il fondo di cui           |                         |
|all'articolo 1, comma 561, della legge 29|                         |
|dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di|                         |
|42 milioni di euro per ciascuno degli    |                         |
|anni 2024 e 2025. Le modalita' e i       |                         |
|criteri di utilizzo delle risorse di cui |                         |
|al presente comma sono definiti in sede  |                         |
|di contrattazione collettiva integrativa |                         |
|nazionale, in un'apposita sessione       |                         |
|contrattuale che disciplina l'utilizzo   |                         |
|anche delle ulteriori risorse individuate|                         |
|nell'ambito della contrattazione         |                         |
|collettiva del comparto istruzione e     |                         |
|ricerca, ovvero derivanti da altre fonti |                         |
|di finanziamento europee. Tra i criteri  |                         |
|di cui al secondo periodo e' assegnata   |                         |
|priorita' alle attivita' di cui al primo |                         |
|periodo svolte nelle istituzioni         |                         |
|scolastiche individuate nell'ambito del  |                         |
|piano « Agenda Sud», di cui al decreto   |                         |
|del Ministro dell'istruzione e del merito|                         |
|n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei|                         |
|dati relativi alla fragilita' negli      |                         |
|apprendimenti, come risultanti dalle     |                         |
|rilevazioni nazionali dell'Istituto      |                         |
|nazionale per la valutazione del sistema |                         |
|educativo di istruzione e di formazione  |                         |
|(INVALSI).                               |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|331. In coerenza con gli obiettivi della |Sostegno alla formazione |
|missione 4, componente 1, riforma 2.2,   |del personale scolastico |
|del PNRR, e in conformita' con le linee  |e finanziamento della    |
|di indirizzo sui contenuti della         |retribuzione di posizione|
|formazione del personale scolastico di   |di parte variabile dei   |
|cui alla lettera b) del comma 2          |dirigenti scolastici     |
|dell'articolo 16-ter del decreto         |                         |
|legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per   |                         |
|l'integrazione del Piano nazionale di    |                         |
|formazione del personale docente e per la|                         |
|formazione del personale amministrativo, |                         |
|tecnico e ausiliario, di cui all'articolo|                         |
|1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,|                         |
|n. 107, e' autorizzata la spesa di 39,4  |                         |
|milioni di euro per ciascuno degli anni  |                         |
|2024 e 2025. Ai relativi oneri si        |                         |
|provvede:                                |                         |
|  a) quanto a 8 milioni di euro per      |                         |
|l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per |                         |
|l'anno 2025, a valere sulle risorse del  |                         |
|Programma operativo complementare « Per  |                         |
|la scuola» 2014/2020;                    |                         |
|  b) quanto a 8,6 milioni di euro per    |                         |
|l'anno 2024, a valere sulle risorse di   |                         |
|cui alla missione 4, componente 1,       |                         |
|riforma 2.2, del PNRR, per le quali      |                         |
|restano ferme le finalita' e le          |                         |
|limitazioni gia' previste in relazione   |                         |
|alla misura;                             |                         |
|  c) quanto a 2,8 milioni di euro per    |                         |
|l'anno 2024, mediante corrispondente     |                         |
|riduzione delle risorse di cui           |                         |
|all'articolo 3, comma 4, del decreto     |                         |
|legislativo 13 aprile 2017, n. 65;       |                         |
|  d) quanto a 20 milioni di euro per     |                         |
|ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere|                         |
|sulle risorse del Programma nazionale PN |                         |
|« Scuola e competenze» 2021-2027, per le |                         |
|quali restano fermi i criteri e le       |                         |
|modalita' di riparto alle istituzioni    |                         |
|scolastiche previsti dal Programma       |                         |
|medesimo.                                |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|332. Al fine di adeguare la retribuzione |                         |
|di posizione di parte variabile dei      |                         |
|dirigenti scolastici, il fondo unico     |                         |
|nazionale per la retribuzione di         |                         |
|posizione e risultato, di cui            |                         |
|all'articolo 4 del contratto collettivo  |                         |
|nazionale di lavoro relativo al personale|                         |
|dell'Area V della dirigenza per il       |                         |
|secondo biennio economico 2008-2009,     |                         |
|sottoscritto in data 15 luglio 2010,     |                         |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   |                         |
|179 del 3 agosto 2010, e' incrementato di|                         |
|700.000 euro per l'anno 2024 e di        |                         |
|3.000.000 di euro annui a decorrere      |                         |
|dall'anno 2025, al lordo degli oneri a   |                         |
|carico dello Stato. I predetti importi   |                         |
|sono destinati alla retribuzione di      |                         |
|posizione di parte variabile dei         |                         |
|dirigenti scolastici.                    |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|333. Al fine di sostenere la             |Misure in materia di beni|
|realizzazione di una campagna nazionale  |culturali nonche' di sale|
|di scavi archeologici a Pompei e negli   |cinematografiche e       |
|altri parchi archeologici nazionali, di  |polifunzionali           |
|interventi per la sicurezza e la         |                         |
|conservazione nonche' di attivita'       |                         |
|finalizzate alla tutela delle aree e     |                         |
|delle zone di interesse archeologico, e' |                         |
|autorizzata la spesa di 4 milioni di euro|                         |
|annui a decorrere dall'anno 2024.        |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|334. Al fine di favorire la              |                         |
|valorizzazione dei beni culturali di     |                         |
|appartenenza pubblica, i pagamenti       |                         |
|effettuati dai visitatori per i servizi  |                         |
|per il pubblico, di cui all'articolo 117 |                         |
|del codice dei beni culturali e del      |                         |
|paesaggio di cui al decreto legislativo  |                         |
|22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma |                         |
|diretta dagli istituti e luoghi della    |                         |
|cultura di cui all'articolo 101 del      |                         |
|citato codice di cui al decreto          |                         |
|legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,      |                         |
|possono essere effettuati anche mediante |                         |
|strumenti diversi da quelli messi a      |                         |
|disposizione dalla piattaforma di cui    |                         |
|all'articolo 5, comma 2, del codice      |                         |
|dell'amministrazione digitale, di cui al |                         |
|decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|335. All'articolo 2, comma 8, del        |                         |
|decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,      |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le     |                         |
|parole: « ordinari stanziamenti di       |                         |
|bilancio,» sono inserite le seguenti: «  |                         |
|ivi inclusi quelli gia' autorizzati da   |                         |
|espressa disposizione legislativa,» e    |                         |
|sono aggiunte, in fine, le seguenti      |                         |
|parole: « nonche' per il sostegno, la    |                         |
|valorizzazione e la tutela dei settori   |                         |
|dello spettacolo dal vivo, del cinema e  |                         |
|dell'audiovisivo e della ricerca,        |                         |
|educazione e formazione in materia di    |                         |
|beni e attivita' culturali».             |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|336. Al fine di assicurare la tutela e la|                         |
|valorizzazione degli istituti e dei      |                         |
|luoghi della cultura nazionali, in       |                         |
|particolare delle aree e dei parchi      |                         |
|archeologici, attraverso un processo     |                         |
|virtuoso di manutenzione ordinaria e     |                         |
|programmata, e' autorizzata la spesa di  |                         |
|10 milioni di euro annui a decorrere     |                         |
|dall'anno 2024.                          |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|337. All'articolo 28 della legge 14      |                         |
|novembre 2016, n. 220, sono apportate le |                         |
|seguenti modificazioni:                  |                         |
|  a) al comma 1, alinea:                 |                         |
|    1) dopo le parole: « territorio      |                         |
|nazionale» sono inserite le seguenti: « e|                         |
|di stimolare gli investimenti per        |                         |
|l'adeguamento funzionale e tecnologico   |                         |
|delle sale cinematografiche attive,      |                         |
|tenuto conto anche delle esigenze delle  |                         |
|persone con disabilita',»;               |                         |
|    2) dopo le parole: « di 30 milioni di|                         |
|euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e|                         |
|2019, di 20 milioni di euro per l'anno   |                         |
|2020 e di 10 milioni di euro per l'anno  |                         |
|2021» sono inserite le seguenti: « fino a|                         |
|20 milioni di euro annui a decorrere     |                         |
|dall'anno 2024»;                         |                         |
|  b) al comma 2, le parole: « Presidente |                         |
|del Consiglio dei ministri, su proposta  |                         |
|del Ministro» sono sostituite dalle      |                         |
|seguenti: « Ministro della cultura»;     |                         |
|  c) alla rubrica, la parola: «          |                         |
|straordinario» e' soppressa.             |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|338. Il Ministro della cultura puo'      |                         |
|disporre con propri decreti che una quota|                         |
|dei proventi conseguiti in occasione di  |                         |
|concerti, mostre, manifestazioni         |                         |
|culturali e altri eventi dagli uffici del|                         |
|Ministero della cultura dotati di        |                         |
|autonomia o, in accordo con i soggetti   |                         |
|interessati, dagli enti controllati o    |                         |
|vigilati dal medesimo Ministero, incluse |                         |
|le fondazioni lirico-sinfoniche e i      |                         |
|teatri nazionali, nonche' dai teatri di  |                         |
|tradizione, dalle istituzioni            |                         |
|concertistico-orchestrali e dai musei    |                         |
|accreditati al sistema museale, al netto |                         |
|dei relativi oneri, sia versata          |                         |
|all'entrata del bilancio dello Stato e   |                         |
|riassegnata, nel corrispondente esercizio|                         |
|finanziario, con decreti del Ragioniere  |                         |
|generale dello Stato, allo stato di      |                         |
|previsione della spesa del Ministero     |                         |
|della cultura per essere destinata alla  |                         |
|tutela e alla valorizzazione dei beni e  |                         |
|delle attivita' culturali.               |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|339. Il Consiglio dei ministri conferisce|Modalita' di conferimento|
|annualmente il titolo di « Capitale      |del titolo di Capitale   |
|italiana dell'arte contemporanea» ad una |italiana dell'arte       |
|citta' italiana, sulla base di           |contemporanea            |
|un'apposita procedura di selezione       |                         |
|definita con decreto del Ministro della  |                         |
|cultura, previa intesa in sede di        |                         |
|Conferenza unificata di cui all'articolo |                         |
|8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,|                         |
|n. 281. Alla citta' assegnataria del     |                         |
|titolo e' attribuita la somma di 1       |                         |
|milione di euro per interventi di        |                         |
|realizzazione e riqualificazione di aree |                         |
|e spazi destinati alla fruizione         |                         |
|dell'arte contemporanea. Ai fini         |                         |
|dell'attuazione del presente comma e'    |                         |
|autorizzata una spesa pari a 1 milione di|                         |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024.   |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|340. Al fine di favorire la tutela del   |Incremento del Fondo per |
|patrimonio culturale, l'autorizzazione di|la tutela del patrimonio |
|spesa di cui all'articolo 1, comma 9,    |culturale                |
|della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' |                         |
|incrementata di 1,694 milioni di euro    |                         |
|annui a decorrere dall'anno 2024.        |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|341. Al fine di sostenere e garantire la |Rifinanziamento del Fondo|
|tutela del patrimonio culturale, il fondo|per la tutela, la        |
|di cui all'articolo 1, comma 632, della  |valorizzazione e il      |
|legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'       |sostegno del patrimonio  |
|rifinanziato per un importo di 6,794     |culturale e del settore  |
|milioni di euro per ciascuno degli anni  |cinema e spettacolo dal  |
|2024, 2025 e 2026.                       |vivo                     |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|342. Al fine di sostenere e garantire la |Misure per la            |
|prosecuzione del concorso delle Forze    |prosecuzione del concorso|
|armate nel controllo del territorio,     |delle Forze armate nel   |
|anche in relazione alle esigenze di      |controllo del territorio |
|prevenzione e di contrasto della         |                         |
|criminalita' e del terrorismo, di cui    |                         |
|all'articolo 24, commi 74 e 75, del      |                         |
|decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,     |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' a   |                         |
|quelle di cui all'articolo 3, comma 2,   |                         |
|del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.   |                         |
|136, convertito, con modificazioni, dalla|                         |
|legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'          |                         |
|prorogato, limitatamente ai servizi di   |                         |
|vigilanza di siti e obiettivi sensibili, |                         |
|l'impiego di un contingente di 6.000     |                         |
|unita' di personale delle Forze armate   |                         |
|fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le|                         |
|disposizioni dell'articolo 7-bis, commi  |                         |
|1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio    |                         |
|2008, n. 92, convertito, con             |                         |
|modificazioni, dalla legge 24 luglio     |                         |
|2008, n. 125.                            |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|343. Per l'attuazione del comma 342 e'   |                         |
|autorizzata la spesa complessiva di euro |                         |
|190.899.776 per l'anno 2024, con         |                         |
|specifica destinazione, per l'anno 2024, |                         |
|di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552  |                         |
|rispettivamente per il personale di cui  |                         |
|al comma 74 e per il personale di cui al |                         |
|comma 75 dell'articolo 24 del            |                         |
|decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,     |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 3 agosto 2009, n. 102.             |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|344. Al fine di rafforzare i dispositivi |                         |
|di controllo e sicurezza dei luoghi ove  |                         |
|insistono le principali infrastrutture   |                         |
|ferroviarie del Paese, il contingente di |                         |
|personale delle Forze armate di cui al   |                         |
|comma 342 e' incrementato di ulteriori   |                         |
|800 unita' per l'anno 2024. Si applicano |                         |
|le disposizioni di cui all'articolo      |                         |
|7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge |                         |
|23 maggio 2008, n. 92, convertito, con   |                         |
|modificazioni, dalla legge 24 luglio     |                         |
|2008, n. 125.                            |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|345. Per l'attuazione del comma 344 e'   |                         |
|autorizzata la spesa complessiva di euro |                         |
|34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro  |                         |
|18.024.237 per gli oneri connessi con il |                         |
|personale ed euro 16.147.172 per gli     |                         |
|oneri connessi con il funzionamento.     |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|346. Nello stato di previsione del       |Istituzione del Fondo per|
|Ministero dell'interno e' istituito un   |il potenziamento e       |
|fondo di conto capitale da ripartire per |l'ammodernamento di      |
|le necessita' di potenziamento e         |mezzi, sistemi,          |
|ammodernamento di mezzi, sistemi,        |dispositivi di protezione|
|dispositivi di protezione individuale,   |individuale, attrezzature|
|attrezzature e infrastrutture del        |e infrastrutture del     |
|Ministero medesimo, del Corpo nazionale  |Ministero dell'interno,  |
|dei vigili del fuoco e della Polizia di  |Corpo nazionale dei      |
|Stato, con una dotazione pari a euro 20  |vigili del fuoco e       |
|milioni per l'anno 2024, a euro 40       |Polizia di Stato         |
|milioni per l'anno 2025, a euro 50       |                         |
|milioni per l'anno 2026, a euro 60       |                         |
|milioni per l'anno 2027, a euro 60       |                         |
|milioni per l'anno 2028 e a euro 40      |                         |
|milioni per ciascuno degli anni 2029,    |                         |
|2030 e 2031. Le predette risorse sono    |                         |
|ripartite con decreto del Ministro       |                         |
|dell'interno, di concerto con il Ministro|                         |
|dell'economia e delle finanze.           |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|347. In relazione alla specificita' della|Istituzione di un Fondo  |
|funzione e del ruolo del personale di cui|da destinare alla        |
|all'articolo 19 della legge 4 novembre   |disciplina degli istituti|
|2010, n. 183, e' istituito un fondo nello|normativi nonche' ai     |
|stato di previsione del Ministero        |trattamenti economici    |
|dell'economia e delle finanze con una    |accessori del personale  |
|dotazione di 32 milioni di euro per gli  |delle Forze armate, delle|
|anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro |Forze di polizia e del   |
|annui a decorrere dall'anno 2026 da      |Corpo nazionale dei      |
|destinare, nell'ambito dei rispettivi    |vigili del fuoco         |
|provvedimenti negoziali relativi al      |                         |
|triennio 2022-2024, alla disciplina degli|                         |
|istituti normativi nonche' ai trattamenti|                         |
|economici accessori del personale delle  |                         |
|Forze armate, delle Forze di polizia e   |                         |
|del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,|                         |
|privilegiando quelli finalizzati a       |                         |
|valorizzare i servizi di natura operativa|                         |
|di ciascuna amministrazione. In caso di  |                         |
|mancato perfezionamento dei predetti     |                         |
|provvedimenti negoziali alla data del 10 |                         |
|gennaio 2025, l'importo annuale di cui al|                         |
|primo periodo e' destinato, con decreto  |                         |
|dei Ministri per la pubblica             |                         |
|amministrazione e dell'economia e delle  |                         |
|finanze, sentiti i Ministri dell'interno,|                         |
|della difesa e della giustizia,          |                         |
|all'incremento delle risorse dei fondi   |                         |
|per i servizi istituzionali del personale|                         |
|del comparto sicurezza-difesa e dei fondi|                         |
|per il trattamento accessorio del        |                         |
|personale del Corpo nazionale dei vigili |                         |
|del fuoco.                               |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|348. In relazione alla specificita'      |Risorse da destinare alla|
|prevista dall'articolo 19 della legge 4  |stipula di polizze       |
|novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle |assicurative per la      |
|iniziative per il benessere del personale|copertura sanitaria e    |
|delle Forze di polizia, delle Forze      |infortunistica           |
|armate e del Corpo nazionale dei vigili  |complementare e          |
|del fuoco e' autorizzata la spesa di     |integrativa in favore del|
|38.299.275 euro per ciascuno degli anni  |personale delle Forze di |
|dal 2024 al 2026, da destinare alla      |polizia, delle Forze     |
|stipulazione di polizze assicurative per |armate e del Corpo       |
|la copertura sanitaria e infortunistica  |nazionale dei vigili del |
|complementare e integrativa rispetto a   |fuoco                    |
|quanto gia' previsto dalla vigente       |                         |
|normativa.                               |                         |
+-----------------------------------------|                         |
|349. Le risorse di cui al comma 348 sono |                         |
|ripartite tra le amministrazioni         |                         |
|interessate secondo quanto previsto dalla|                         |
|seguente tabella:                        |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |                     |(Importi      |  |                         |
| |                     |in euro)      |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Esercito italiano    |6.948.600     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Marina militare      |2.217.525     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Aeronautica militare |2.981.475     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Capitanerie di porto |775.125       |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Arma dei carabinieri |8.000.550     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Guardia di finanza   |4.449.000     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Polizia di Stato     |7.426.200     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Polizia penitenziaria|2.855.400     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
| |Vigili del fuoco     |2.645.400     |  |                         |
| +---------------------+--------------+  |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|350. All'articolo 1, comma 96, della     |Incremento del Fondo per |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono     |la progressiva           |
|apportate le seguenti modificazioni:     |perequazione del regime  |
|  a) all'alinea, dopo le parole: «       |previdenziale del        |
|l'introduzione,» sono inserite le        |personale delle Forze    |
|seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio   |armate, delle Forze di   |
|2022,»;                                  |polizia e del Corpo      |
|  b) alla lettera a), le parole: « in    |nazionale dei vigili del |
|servizio il giorno precedente la data di |Fuoco                    |
|entrata in vigore del relativo           |                         |
|provvedimento normativo» sono sostituite |                         |
|dalle seguenti: « che cessa dal          |                         |
|servizio».                               |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|351. Per le finalita' di cui all'articolo|                         |
|1, comma 96, lettera a), della legge 30  |                         |
|dicembre 2021, n. 234, come modificato   |                         |
|dal comma 350 del presente articolo, il  |                         |
|fondo di cui all'articolo 1, comma 95,   |                         |
|della medesima legge e' incrementato di 5|                         |
|milioni di euro per l'anno 2024 e di 10  |                         |
|milioni di euro per l'anno 2025.         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|352. Al fine di rafforzare l'operativita'|Riconfigurazione della   |
|dell'Amministrazione dell'interno        |dotazione organica della |
|mediante un riassetto organizzativo delle|carriera prefettizia     |
|strutture centrali e periferiche, la     |                         |
|dotazione organica del personale         |                         |
|appartenente alla carriera prefettizia e'|                         |
|rideterminata, senza nuovi o maggiori    |                         |
|oneri a carico della finanza pubblica:   |                         |
|  a) in riduzione di 50 posti nella      |                         |
|qualifica di viceprefetto e in incremento|                         |
|di 72 posti nella qualifica di           |                         |
|viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1°|                         |
|gennaio 2024;                            |                         |
|  b) in riduzione di ulteriori 20 posti  |                         |
|nella qualifica di viceprefetto e in     |                         |
|incremento di ulteriori 29 posti nella   |                         |
|qualifica di viceprefetto aggiunto, a    |                         |
|decorrere dal 1° gennaio 2025;           |                         |
|  c) in riduzione di ulteriori 30 posti  |                         |
|nella qualifica di viceprefetto e in     |                         |
|incremento di ulteriori 43 posti nella   |                         |
|qualifica di viceprefetto aggiunto, a    |                         |
|decorrere dal 1° dicembre 2025.          |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|353. La riduzione dei posti di           |                         |
|viceprefetto e il conseguente incremento |                         |
|di quelli di viceprefetto aggiunto di cui|                         |
|al comma 352, lettera c), relativamente  |                         |
|agli incarichi eventualmente in corso    |                         |
|alla data del 1° dicembre 2025, decorre  |                         |
|dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla |                         |
|cessazione dall'incarico, anche per      |                         |
|effetto del collocamento a riposo del    |                         |
|titolare.                                |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|354. All'articolo 46, commi 5 e 6, del   |Proroga a tutto il 2024  |
|decreto legislativo 29 maggio 2017, n.   |della disapplicazione    |
|95, le parole: « al 2023» sono sostituite|dell'ordinario meccanismo|
|dalle seguenti: « al 2024».              |dell'area negoziale per i|
+-----------------------------------------+dirigenti delle Forze di |
|355. In aggiunta a quanto previsto       |polizia e delle Forze    |
|dall'articolo 20, comma 1, del           |armate, con correlativa  |
|decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  |destinazione di risorse  |
|convertito, con modificazioni, dalla     |aggiuntive               |
|legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'         |                         |
|autorizzata la spesa di 18 milioni di    |                         |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024,   |                         |
|destinata al personale di cui            |                         |
|all'articolo 46 del decreto legislativo  |                         |
|29 maggio 2017, n. 95, come modificato   |                         |
|dal comma 354 del presente articolo, per |                         |
|i provvedimenti ivi previsti. Le predette|                         |
|risorse aggiuntive incrementano quelle di|                         |
|ciascuna Forza di polizia e delle Forze  |                         |
|armate in misura proporzionale alla      |                         |
|ripartizione operata, per l'anno 2020,   |                         |
|dall'articolo 3 del decreto del          |                         |
|Presidente del Consiglio dei ministri 21 |                         |
|marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta    |                         |
|Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018,     |                         |
|adottato ai sensi dell'articolo 1, comma |                         |
|680, della legge 27 dicembre 2017, n.    |                         |
|205.                                     |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|356. All'articolo 1, comma 7, del decreto|Incremento del Fondo di  |
|legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le|assistenza dei finanzieri|
|parole: « 15 milioni» sono sostituite    |                         |
|dalle seguenti: « 30 milioni».           |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|357. Fino all'emanazione del decreto con |Disposizioni relative    |
|il quale il Ministro per la pubblica     |alle Associazioni        |
|amministrazione, sentiti i Ministri della|professionali a carattere|
|difesa e dell'economia e delle finanze,  |sindacale tra militari   |
|provvede alla ripartizione del           |                         |
|contingente dei distacchi e dei permessi |                         |
|retribuiti tra le associazioni           |                         |
|professionali a carattere sindacale tra  |                         |
|militari (APCSM) previste dall'articolo  |                         |
|1475, comma 2, del codice                |                         |
|dell'ordinamento militare, di cui al     |                         |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,|                         |
|e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla|                         |
|data di entrata in vigore della presente |                         |
|legge, ai rappresentanti delle APCSM     |                         |
|delle Forze armate e delle Forze di      |                         |
|polizia a ordinamento militare iscritte  |                         |
|nei rispettivi albi istituiti presso i   |                         |
|Ministeri competenti ai sensi delle      |                         |
|vigenti disposizioni in materia di APCSM |                         |
|puo' essere concessa, compatibilmente con|                         |
|le esigenze di servizio, una licenza     |                         |
|speciale per lo svolgimento delle        |                         |
|attivita' delle rispettive associazioni, |                         |
|nel limite mensile di nove giorni per    |                         |
|ciascun rappresentante e fino a un       |                         |
|massimo di sette rappresentanti per      |                         |
|ciascuna associazione, secondo modalita' |                         |
|definite dalle competenti                |                         |
|Amministrazioni. Per l'anno 2023, il     |                         |
|termine per la determinazione della      |                         |
|rappresentativita' a livello nazionale   |                         |
|delle APCSM e' fissato al 31 gennaio     |                         |
|2024. A tal fine e' autorizzata la spesa |                         |
|di euro 1.710.980 per l'anno 2024.       |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|358. Alla compensazione degli effetti    |Copertura dell'incremento|
|finanziari in termini di fabbisogno e di |del Fondo di assistenza  |
|indebitamento netto derivanti dal comma  |per i finanzieri         |
|356, pari a 15 milioni di euro annui a   |                         |
|decorrere dall'anno 2024, si provvede    |                         |
|mediante corrispondente riduzione del    |                         |
|Fondo per la compensazione degli effetti |                         |
|finanziari non previsti a legislazione   |                         |
|vigente conseguenti all'attualizzazione  |                         |
|di contributi pluriennali, di cui        |                         |
|all'articolo 6, comma 2, del             |                         |
|decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,    |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 4 dicembre 2008, n. 189.           |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|359. Per l'installazione di colonnine per|Risorse per              |
|chiamate di emergenza collegate con le   |l'installazione di       |
|centrali operative delle Forze di polizia|colonnine per le chiamate|
|e di pronto intervento nelle aree ad alta|di emergenza collegate   |
|frequentazione di pubblico che presentino|con le centrali operative|
|criticita' dal punto di vista della      |delle Forze di polizia e |
|sicurezza, come piazze e vie di citta',  |di pronto intervento     |
|parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di|                         |
|metropolitane, fermate di autobus,       |                         |
|impianti sportivi, campus universitari,  |                         |
|autostrade, strade extraurbane, e'       |                         |
|autorizzata la spesa di 250.000 euro per |                         |
|ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.   |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|360. Con decreto del Ministro            |                         |
|dell'interno, sentita la Conferenza      |                         |
|Stato-citta' ed autonomie locali, sono   |                         |
|determinate le modalita' attuative delle |                         |
|disposizioni di cui al comma 359 nonche' |                         |
|quelle concernenti la presentazione delle|                         |
|richieste da parte dei comuni interessati|                         |
|e i criteri di ripartizione delle somme  |                         |
|stanziate dal medesimo comma 359.        |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|361. Per il finanziamento delle misure   |Rifinanziamento del Fondo|
|urgenti connesse all'accoglienza dei     |per l'immigrazione       |
|migranti, anche a sostegno dei comuni    |                         |
|interessati, nonche' in favore dei minori|                         |
|non accompagnati, il fondo di cui        |                         |
|all'articolo 21, comma 1, del            |                         |
|decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,   |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 15 dicembre 2023, n. 191, e'       |                         |
|rifinanziato nella misura di 172.739.236 |                         |
|euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro|                         |
|per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro |                         |
|per l'anno 2026. I criteri e le modalita'|                         |
|di riparto delle risorse di cui al       |                         |
|presente comma sono stabiliti, anche ai  |                         |
|fini del rispetto del limite di spesa    |                         |
|previsto, con decreto del Ministro       |                         |
|dell'interno, di concerto con il Ministro|                         |
|dell'economia e delle finanze, previa    |                         |
|intesa in sede di Conferenza Stato-citta'|                         |
|ed autonomie locali. Al successivo       |                         |
|riparto del fondo di cui al primo periodo|                         |
|si provvede con decreto del Ministro     |                         |
|dell'interno, sentito il Ministro        |                         |
|dell'economia e delle finanze.           |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|362. Al fine di potenziare l'attivita' di|Contributo in favore     |
|prevenzione e assistenza sanitaria e     |dell'Istituto nazionale  |
|sociosanitaria in favore dei soggetti che|per la promozione della  |
|versano in condizioni di vulnerabilita'  |salute in favore delle   |
|sociale ed economica, e' autorizzato in  |popolazioni migranti     |
|favore dell'Istituto nazionale per la    |                         |
|promozione della salute delle popolazioni|                         |
|migranti ed il contrasto delle malattie  |                         |
|della poverta' (INMP), ente del Servizio |                         |
|sanitario nazionale (SSN), il contributo |                         |
|di 1 milione di euro annui a decorrere   |                         |
|dall'anno 2024, a valere sul Fondo       |                         |
|sanitario nazionale, da destinare tra    |                         |
|l'altro alle iniziative destinate        |                         |
|dall'INMP alla promozione delle          |                         |
|conoscenze e delle competenze del        |                         |
|personale sanitario e sociosanitario del |                         |
|SSN nonche' dei medici di medicina       |                         |
|generale e dei pediatri di libera scelta |                         |
|sulle tematiche preventive e             |                         |
|assistenziali relative alla salute dei   |                         |
|migranti e dei rifugiati in              |                         |
|collaborazione con l'Organizzazione      |                         |
|mondiale della sanita'.                  |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|363. All'articolo 12-bis, comma 6, primo |                         |
|periodo, del decreto legislativo 30      |                         |
|dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « |                         |
|dall'Agenzia per i servizi sanitari      |                         |
|regionali,» sono inserite le seguenti: « |                         |
|dall'Istituto nazionale per la promozione|                         |
|della salute delle popolazioni migranti  |                         |
|ed il contrasto delle malattie della     |                         |
|poverta',».                              |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|364. Al fine di potenziare l'azione del  |Reclutamento di personale|
|Ministero dell'interno per corrispondere |presso il Ministero      |
|alle maggiori esigenze sopravvenute, in  |dell'interno             |
|particolare delle Commissioni            |                         |
|territoriali per il riconoscimento della |                         |
|protezione internazionale e delle loro   |                         |
|sezioni, il Ministero dell'interno e'    |                         |
|autorizzato a reclutare, per gli anni    |                         |
|2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti    |                         |
|facolta' assunzionali e nei limiti della |                         |
|dotazione organica, centodiciotto unita' |                         |
|dell'area dei funzionari, prevista dal   |                         |
|contratto collettivo nazionale di lavoro |                         |
|relativo al personale dell'area del      |                         |
|comparto funzioni centrali - Triennio    |                         |
|2019-2021, pubblicato nella Gazzetta     |                         |
|Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con |                         |
|contratto di lavoro subordinato a tempo  |                         |
|indeterminato, senza il previo           |                         |
|svolgimento delle procedure di mobilita',|                         |
|mediante l'indizione di procedure        |                         |
|concorsuali pubbliche o lo scorrimento   |                         |
|delle vigenti graduatorie di concorsi    |                         |
|pubblici. Per garantire il reclutamento  |                         |
|del predetto personale, il Ministero     |                         |
|dell'interno puo' altresi' avvalersi     |                         |
|della procedura di cui all'articolo 1,   |                         |
|comma 4, lettera b), del decreto-legge 22|                         |
|aprile 2023, n. 44, convertito, con      |                         |
|modificazioni, dalla legge 21 giugno     |                         |
|2023, n. 74. Alle procedure concorsuali  |                         |
|di cui al presente comma si applicano le |                         |
|disposizioni di cui all'articolo         |                         |
|35-quater, comma 3-bis, del decreto      |                         |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165.       |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|365. Ai fini dell'attuazione del comma   |                         |
|364 e' autorizzata la spesa di euro      |                         |
|1.766.559 per l'anno 2024 e di euro      |                         |
|5.299.676 annui a decorrere dall'anno    |                         |
|2025 per gli oneri assunzionali, di euro |                         |
|89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 |                         |
|annui a decorrere dall'anno 2025 per il  |                         |
|compenso del lavoro straordinario e di   |                         |
|euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro    |                         |
|198.240 annui a decorrere dall'anno 2025 |                         |
|per i buoni pasto. E' altresi'           |                         |
|autorizzata la spesa di euro 250.000 per |                         |
|l'anno 2024 per lo svolgimento delle     |                         |
|procedure concorsuali nonche' di euro    |                         |
|88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997  |                         |
|annui a decorrere dall'anno 2025 per i   |                         |
|maggiori oneri di funzionamento derivanti|                         |
|dal reclutamento del contingente di      |                         |
|personale di cui al primo periodo del    |                         |
|comma 364.                               |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|366. Al fine di sopperire con urgenza    |Sessione straordinaria   |
|alla carenza di segretari comunali       |del corso concorso di    |
|iscritti nella fascia iniziale di accesso|accesso alla carriera di |
|in carriera, per rafforzare la capacita' |segretario comunale e    |
|amministrativa degli enti locali, il     |provinciale              |
|Ministero dell'interno organizza, in     |                         |
|riferimento alla procedura per           |                         |
|l'ammissione di 448 borsisti al          |                         |
|corsoconcorso selettivo di formazione per|                         |
|il conseguimento dell'abilitazione       |                         |
|richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 |                         |
|segretari comunali nella fascia iniziale |                         |
|dell'Albo nazionale dei segretari        |                         |
|comunali e provinciali, bandita con il   |                         |
|decreto del Ministero dell'interno 28    |                         |
|ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta  |                         |
|Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9|                         |
|novembre 2021, una sessione straordinaria|                         |
|del corso-concorso di cui all'articolo   |                         |
|13, comma 2, del regolamento di cui al   |                         |
|decreto del Presidente della Repubblica 4|                         |
|dicembre 1997, n. 465.                   |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|367. Alla sessione straordinaria sono    |                         |
|ammessi i candidati che abbiano          |                         |
|conseguito il punteggio minimo di        |                         |
|idoneita', previsto dal bando di concorso|                         |
|di cui al comma 366, ai fini             |                         |
|dell'ammissione alla sessione ordinaria e|                         |
|non collocati in posizione utile secondo |                         |
|l'ordine della relativa graduatoria. Alla|                         |
|sessione straordinaria, da svolgere      |                         |
|contestualmente a quella ordinaria, si   |                         |
|applica quanto previsto dall'articolo 13,|                         |
|comma 6, del regolamento di cui al       |                         |
|decreto del Presidente della Repubblica 4|                         |
|dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione      |                         |
|all'Albo dei vincitori della sessione    |                         |
|straordinaria e' comunque subordinata al |                         |
|conseguimento della relativa             |                         |
|autorizzazione all'assunzione, rilasciata|                         |
|in conformita' alla disciplina vigente.  |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|368. Per l'attuazione dei commi 366 e 367|                         |
|e' autorizzata la spesa nella misura     |                         |
|massima di euro 256.928 per l'anno 2024. |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|369. Per le amministrazioni di cui       |Disciplina delle         |
|all'articolo 143 del testo unico di cui  |Commissioni esaminatrici |
|al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.|RIPAM relative al        |
|267, le commissioni esaminatrici dei     |reclutamento del         |
|concorsi di cui all'articolo 35 del      |personale per le         |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n.    |amministrazioni dei      |
|165, organizzati dal Dipartimento della  |consigli comunali o      |
|funzione pubblica della Presidenza del   |provinciali di cui sia   |
|Consiglio dei ministri anche attraverso  |stato disposto lo        |
|la Commissione per l'attuazione del      |scioglimento per fenomeni|
|Progetto di Riqualificazione delle       |di infiltrazione mafiosa |
|Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono   |                         |
|individuate con delibera della medesima  |                         |
|Commissione RIPAM.                       |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|370. Per l'attuazione di interventi di   |Misure in materia di     |
|riforma della magistratura onoraria di   |magistratura onoraria:   |
|cui al decreto legislativo 13 luglio     |istituzione di un fondo  |
|2017, n. 116, anche con riferimento al   |per la magistratura      |
|trattamento economico e previdenziale, al|onoraria, al fine di dare|
|fine di garantire la continuita' delle   |attuazione alla riforma  |
|funzioni medesime e di accrescerne       |della medesima e         |
|l'efficienza, nello stato di previsione  |destinato a coprire anche|
|del Ministero della giustizia e'         |gli oneri di natura      |
|istituito un fondo con una dotazione di  |economica e previdenziale|
|euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di  |connessi con l'esercizio |
|euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro|della funzione onoraria  |
|157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 |                         |
|milioni per l'anno 2027, di euro 151     |                         |
|milioni per l'anno 2028, di euro 146     |                         |
|milioni per l'anno 2029, di euro 145     |                         |
|milioni per l'anno 2030, di euro 138     |                         |
|milioni per l'anno 2031, di euro 136     |                         |
|milioni per l'anno 2032 e di euro 124    |                         |
|milioni annui a decorrere dall'anno 2033.|                         |
+-----------------------------------------+                         |
|371. Nell'ambito del limite massimo di   |                         |
|spesa di cui al comma 370, sono          |                         |
|apportate, con legge, le necessarie      |                         |
|modifiche al capo XI del decreto         |                         |
|legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo |                         |
|scopo di prevedere la costituzione di un |                         |
|ruolo a esaurimento dei magistrati       |                         |
|onorari in servizio per coloro che optano|                         |
|per il regime di esclusivita' delle      |                         |
|funzioni onorarie e per coloro che       |                         |
|esercitano tali funzioni in via non      |                         |
|esclusiva.                               |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|372. Ai fini della tutela previdenziale e|                         |
|assistenziale, i magistrati onorari      |                         |
|confermati ai sensi dell'articolo 29 del |                         |
|decreto legislativo 13 luglio 2017, n.   |                         |
|116, che abbiano optato per il regime di |                         |
|esclusivita' delle funzioni onorarie,    |                         |
|sono iscritti al Fondo pensioni          |                         |
|lavoratori dipendenti dell'assicurazione |                         |
|generale obbligatoria dell'INPS e quelli |                         |
|che optano per tali funzioni in via non  |                         |
|esclusiva sono iscritti alla Gestione    |                         |
|separata di cui all'articolo 2, comma 26,|                         |
|della legge 8 agosto 1995, n. 335.       |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|373. Il compenso corrisposto ai sensi di |                         |
|quanto previsto dai commi da 370 a 372,  |                         |
|da definire con le modifiche previste ai |                         |
|sensi del comma 371, e' assimilato, ai   |                         |
|fini fiscali, al reddito da lavoro       |                         |
|dipendente.                              |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|374. Al fine di incrementare il livello  |Riorganizzazione e       |
|di efficacia ed efficienza dell'azione   |rideterminazione della   |
|del Ministero della giustizia in materia |dotazione organica del   |
|informatica e di transizione digitale    |Dipartimento per la      |
|assicurando il potenziamento dei servizi |transizione digitale     |
|del Dipartimento per la transizione      |della giustizia,         |
|digitale della giustizia, l'analisi      |l'analisi statistica e le|
|statistica e le politiche di coesione, e |politiche di coesione del|
|quindi la sua piena operativita' e il    |Ministero della Giustizia|
|compiuto svolgimento delle specifiche    |                         |
|attribuzioni, con decorrenza non         |                         |
|anteriore al 1° febbraio 2024, sono      |                         |
|istituiti un'apposita struttura di       |                         |
|livello dirigenziale generale per la     |                         |
|gestione infrastrutturale e un ufficio di|                         |
|livello dirigenziale non generale.       |                         |
|Conseguentemente, la dotazione organica  |                         |
|del personale dirigenziale del Ministero |                         |
|della giustizia - Dipartimento per la    |                         |
|transizione digitale della giustizia,    |                         |
|l'analisi statistica e le politiche di   |                         |
|coesione e' aumentata di una posizione di|                         |
|livello generale e di una posizione di   |                         |
|livello non generale.                    |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|375. Al fine di dare attuazione a quanto |                         |
|disposto dal comma 374, a decorrere dalla|                         |
|data di entrata in vigore della presente |                         |
|legge ed entro il 30 giugno 2024, il     |                         |
|regolamento di organizzazione del        |                         |
|Ministero della giustizia e' adottato con|                         |
|decreto del Presidente del Consiglio dei |                         |
|ministri, su proposta del Ministro della |                         |
|giustizia, di concerto con il Ministro   |                         |
|per la pubblica amministrazione e con il |                         |
|Ministro dell'economia e delle finanze,  |                         |
|previa deliberazione del Consiglio dei   |                         |
|ministri. Sullo stesso regolamento il    |                         |
|Presidente del Consiglio dei ministri ha |                         |
|facolta' di richiedere il parere del     |                         |
|Consiglio di Stato.                      |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|376. Per la copertura della dotazione    |                         |
|organica conseguente a quanto disposto   |                         |
|dal comma 374, il Ministero della        |                         |
|giustizia e' autorizzato ad assumere, con|                         |
|contratto di lavoro subordinato a tempo  |                         |
|indeterminato, una unita' di personale   |                         |
|dirigenziale di livello non generale, in |                         |
|deroga a quanto previsto dall'articolo   |                         |
|35, comma 4, del decreto legislativo 30  |                         |
|marzo 2001, n. 165, anche tramite        |                         |
|procedure di mobilita' tra               |                         |
|amministrazioni e scorrimento delle      |                         |
|graduatorie in corso di validita' alla   |                         |
|data di entrata in vigore della presente |                         |
|legge, in aggiunta alle ordinarie        |                         |
|facolta' assunzionali                    |                         |
|dell'amministrazione per il Dipartimento |                         |
|per la transizione digitale della        |                         |
|giustizia, l'analisi statistica e le     |                         |
|politiche di coesione, previste dalla    |                         |
|normativa vigente. L'amministrazione     |                         |
|comunica alla Presidenza del Consiglio   |                         |
|dei ministri - Dipartimento della        |                         |
|funzione pubblica e al Ministero         |                         |
|dell'economia e delle finanze -          |                         |
|Dipartimento della Ragioneria generale   |                         |
|dello Stato, entro trenta giorni dalle   |                         |
|assunzioni, i dati concernenti le unita' |                         |
|di personale effettivamente assunte ai   |                         |
|sensi dei commi 374 e 375 e i relativi   |                         |
|oneri sostenuti.                         |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|377. Per l'attuazione delle disposizioni |                         |
|di cui ai commi da 374 a 376 e'          |                         |
|autorizzata la spesa di euro 403.096 per |                         |
|l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a    |                         |
|decorrere dall'anno 2025.                |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|378. Al fine di incrementare il livello  |Rafforzamento            |
|di efficacia ed efficienza dell'azione   |organizzativo in materia |
|del Ministero della giustizia in materia |di giustizia riparativa e|
|di giustizia riparativa e per potenziare |potenziamento dei servizi|
|l'azione dei servizi del Dipartimento per|per la giustizia minorile|
|la giustizia minorile e di comunita',    |                         |
|assicurandone la piena operativita' e il |                         |
|compiuto svolgimento delle specifiche    |                         |
|attribuzioni, all'articolo 16, comma 3,  |                         |
|del decreto legislativo 30 luglio 1999,  |                         |
|n. 300, la lettera d) e' sostituita dalla|                         |
|seguente:                                |                         |
|  « d) servizi relativi alla giustizia   |                         |
|minorile e di comunita': svolgimento dei |                         |
|compiti assegnati dalla legge al         |                         |
|ministero della giustizia in materia di  |                         |
|minori; svolgimento dei compiti relativi |                         |
|all'esecuzione penale esterna, alla messa|                         |
|alla prova e alle pene sostitutive;      |                         |
|svolgimento dei compiti assegnati dalla  |                         |
|legge al Ministero della giustizia in    |                         |
|materia di giustizia riparativa; gestione|                         |
|amministrativa del personale e dei beni  |                         |
|ad essi relativi».                       |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|379. Per le medesime finalita' di cui al |                         |
|comma 378, con decorrenza non anteriore  |                         |
|al 1° febbraio 2024, nell'ambito del     |                         |
|Dipartimento per la giustizia minorile e |                         |
|di comunita' sono istituiti una struttura|                         |
|di livello dirigenziale generale per i   |                         |
|servizi minorili e per la giustizia      |                         |
|riparativa e due uffici aggiuntivi di    |                         |
|livello dirigenziale non generale.       |                         |
|Conseguentemente la dotazione organica   |                         |
|del personale dirigenziale del Ministero |                         |
|della giustizia - Dipartimento per la    |                         |
|giustizia minorile e di comunita' e'     |                         |
|aumentata di una posizione di livello    |                         |
|generale e di due posizioni di livello   |                         |
|non generale.                            |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|380. Per le medesime finalita' di cui al |                         |
|comma 378, con decorrenza non anteriore  |                         |
|al 1° febbraio 2024, la dotazione        |                         |
|organica del Ministero della giustizia - |                         |
|Dipartimento per la giustizia minorile e |                         |
|di comunita' e' aumentata di 54 unita' di|                         |
|personale dell'area funzionari del       |                         |
|comparto funzioni centrali.              |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|381. Al fine di dare attuazione a quanto |                         |
|disposto dai commi da 378 a 380, a       |                         |
|decorrere dalla data di entrata in vigore|                         |
|della presente legge ed entro il 30      |                         |
|giugno 2024, il regolamento di           |                         |
|organizzazione del Ministero della       |                         |
|giustizia e' adottato con decreto del    |                         |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su|                         |
|proposta del Ministro della giustizia, di|                         |
|concerto con il Ministro per la pubblica |                         |
|amministrazione e con il Ministro        |                         |
|dell'economia e delle finanze, previa    |                         |
|deliberazione del Consiglio dei ministri.|                         |
|Sullo stesso regolamento il Presidente   |                         |
|del Consiglio dei ministri ha facolta' di|                         |
|richiedere il parere del Consiglio di    |                         |
|Stato.                                   |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|382. Per la copertura della dotazione    |                         |
|organica conseguente a quanto disposto   |                         |
|dai commi 379 e 380, il Ministero della  |                         |
|giustizia e' autorizzato ad assumere, con|                         |
|contratto di lavoro subordinato a tempo  |                         |
|indeterminato, 2 unita' di personale     |                         |
|dirigenziale di livello non generale e 54|                         |
|unita' di personale non dirigenziale,    |                         |
|appartenenti all'area funzionari del     |                         |
|comparto funzioni centrali, mediante     |                         |
|l'espletamento di procedure concorsuali, |                         |
|in deroga a quanto previsto dall'articolo|                         |
|35, comma 4, del decreto legislativo 30  |                         |
|marzo 2001, n. 165, anche tramite        |                         |
|procedure di mobilita' tra               |                         |
|amministrazioni e scorrimento delle      |                         |
|graduatorie in corso di validita' alla   |                         |
|data di entrata in vigore della presente |                         |
|legge, in aggiunta alle ordinarie        |                         |
|facolta' assunzionali                    |                         |
|dell'amministrazione per la giustizia    |                         |
|minorile e di comunita' previste dalla   |                         |
|normativa vigente. L'amministrazione     |                         |
|comunica alla Presidenza del Consiglio   |                         |
|dei ministri - Dipartimento della        |                         |
|funzione pubblica e al Ministero         |                         |
|dell'economia e delle finanze -          |                         |
|Dipartimento della Ragioneria generale   |                         |
|dello Stato, entro trenta giorni dalle   |                         |
|assunzioni, i dati concernenti le unita' |                         |
|di personale effettivamente assunte ai   |                         |
|sensi dei commi 379 e 380 e i relativi   |                         |
|oneri sostenuti.                         |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|383. Per l'attuazione delle disposizioni |                         |
|di cui ai commi da 378 a 382 e'          |                         |
|autorizzata la spesa di euro 2.756.976   |                         |
|per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per   |                         |
|l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno|                         |
|2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, |                         |
|di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di    |                         |
|euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro  |                         |
|3.018.860 per l'anno 2030, di euro       |                         |
|3.019.182 per l'anno 2031, di euro       |                         |
|3.022.718 per l'anno 2032 e di euro      |                         |
|3.023.040 annui a decorrere dall'anno    |                         |
|2033. E' altresi' autorizzata la spesa di|                         |
|euro 500.000 per l'anno 2024 per         |                         |
|l'espletamento delle procedure           |                         |
|concorsuali e di euro 275.868 per l'anno |                         |
|2024 ed euro 30.249 annui a decorrere    |                         |
|dall'anno 2025 per i maggiori oneri di   |                         |
|funzionamento derivanti dal reclutamento |                         |
|del contingente di personale di cui ai   |                         |
|commi 379, 380 e 382.                    |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|384. In adesione all'iniziativa          |Partecipazione dello     |
|temporanea assunta dalla Banca europea   |Stato italiano al        |
|per gli investimenti denominata EU for   |programma della Banca    |
|Ukraine Fund (EU4U), nell'ambito del     |europea per gli          |
|Pacchetto di sostegno all'Ucraina        |investimenti a supporto  |
|(Ukraine Support package) adottato dalla |dell'Ucraina             |
|medesima Banca, il Ministero             |                         |
|dell'economia e delle finanze e'         |                         |
|autorizzato a porre in essere tutti gli  |                         |
|atti e accordi necessari per la          |                         |
|partecipazione dello Stato italiano al   |                         |
|programma e al relativo rilascio della   |                         |
|garanzia dello Stato, per un importo     |                         |
|complessivo massimo di euro 100.000.000  |                         |
|per l'anno 2024, per la copertura, nei   |                         |
|limiti della quota di spettanza dello    |                         |
|Stato italiano, dei potenziali rischi    |                         |
|correlati.                               |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|385. Agli oneri derivanti dal comma 384, |                         |
|pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, |                         |
|si provvede a valere sulle somme         |                         |
|disponibili sulla contabilita' speciale  |                         |
|istituita ai sensi dell'articolo 37,     |                         |
|comma 6, del decreto-legge 24 aprile     |                         |
|2014, n. 66, convertito, con             |                         |
|modificazioni, dalla legge 23 giugno     |                         |
|2014, n. 89.                             |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|386. Per il pagamento delle commissioni  |                         |
|spettanti alla Banca europea per gli     |                         |
|investimenti per le attivita' di gestione|                         |
|svolte per l'attuazione dell'iniziativa  |                         |
|di cui al comma 384, e' autorizzata la   |                         |
|spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno  |                         |
|2024 e di 1 milione di euro annui a      |                         |
|decorrere dall'anno 2025.                |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|387. Il contributo allo strumento europeo|Rifinanziamento della    |
|per la pace e' incrementato di           |European Peace Facility e|
|203.000.000 di euro per l'anno 2024, di  |del NATO Innovation Fund |
|258.889.134 euro per l'anno 2025, di     |                         |
|265.680.411 euro per l'anno 2026 e di    |                         |
|273.980.862 euro per l'anno 2027.        |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|388. Al fine di far fronte agli impegni  |                         |
|derivanti dalla sottoscrizione del fondo |                         |
|previsto dall'articolo 1, comma 724,     |                         |
|della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' |                         |
|autorizzata la spesa di 1 milione di euro|                         |
|per l'anno 2024. Restano ferme le linee  |                         |
|di indirizzo e le modalita' di gestione  |                         |
|della partecipazione italiana al citato  |                         |
|fondo, stabilite con il decreto del      |                         |
|Ministro della difesa di cui al medesimo |                         |
|comma 724 dell'articolo 1 della legge n. |                         |
|197 del 2022.                            |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|389. All'articolo 21, comma 9, del       |Proroga dello stato di   |
|decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,   |emergenza e attivita' di |
|convertito, con modificazioni, dalla     |assistenza sul territorio|
|legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le  |nazionale connesse alla  |
|parole: « per l'anno 2023» sono aggiunte |protezione temporanea    |
|le seguenti: « e di 274 milioni di euro  |delle persone in fuga    |
|per l'anno 2024».                        |dalla guerra in Ucraina  |
+-----------------------------------------+                         |
|390. Lo stato di emergenza dichiarato con|                         |
|la delibera del Consiglio dei ministri   |                         |
|del 28 febbraio 2022, pubblicata nella   |                         |
|Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo    |                         |
|2022, relativo all'esigenza di assicurare|                         |
|soccorso ed assistenza, sul territorio   |                         |
|nazionale, alla popolazione ucraina in   |                         |
|conseguenza della grave crisi            |                         |
|internazionale in atto, e' ulteriormente |                         |
|prorogato fino al 31 dicembre 2024.      |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|391. E' autorizzata l'assegnazione, fino |                         |
|al 31 dicembre 2024, nel limite di euro  |                         |
|40.000.000, del contributo forfetario una|                         |
|tantum per il rafforzamento, in via      |                         |
|temporanea, dell'offerta dei servizi     |                         |
|sociali da parte dei comuni ospitanti un |                         |
|significativo numero di persone          |                         |
|richiedenti il permesso di protezione    |                         |
|temporanea di cui all'articolo 44, comma |                         |
|4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  |                         |
|50, convertito, con modificazioni, dalla |                         |
|legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto  |                         |
|del contributo di cui al primo periodo e |                         |
|al conseguente trasferimento delle       |                         |
|relative risorse pro quota assegnate si  |                         |
|provvede con i criteri e le modalita'    |                         |
|previsti dall'articolo 1, comma 1,       |                         |
|lettera c), del decreto-legge 2 marzo    |                         |
|2023, n. 16, convertito, con             |                         |
|modificazioni, dalla legge 21 aprile     |                         |
|2023, n. 46. Ai relativi oneri si        |                         |
|provvede a valere sulle risorse di cui al|                         |
|comma 389 del presente articolo.         |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|392. Fatto salvo quanto previsto al comma|                         |
|391, nell'ambito delle misure            |                         |
|assistenziali previste dall'articolo 4,  |                         |
|comma 1, lettera g), del decreto         |                         |
|legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in     |                         |
|favore delle persone richiedenti la      |                         |
|protezione temporanea o gia' beneficiarie|                         |
|della stessa ai sensi delle decisioni di |                         |
|esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del|                         |
|Consiglio, rispettivamente del 4 marzo   |                         |
|2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base   |                         |
|delle effettive esigenze e nei limiti    |                         |
|delle risorse allo scopo finalizzate con |                         |
|ordinanze da adottare ai sensi           |                         |
|dell'articolo 25 del codice della        |                         |
|protezione civile, di cui al decreto     |                         |
|legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si     |                         |
|provvede a ripartire e rimodulare le     |                         |
|risorse disponibili, cui concorrono le   |                         |
|risorse previste dall'ordinanza del Capo |                         |
|del Dipartimento della protezione civile |                         |
|n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 |                         |
|milioni di euro, tra le seguenti misure, |                         |
|prorogate fino al 31 dicembre 2024:      |                         |
|  a) forme di accoglienza diffusa di cui |                         |
|all'articolo 31, comma 1, lettera a), del|                         |
|decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,      |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini,|                         |
|e' prorogata, nel limite massimo di 7.000|                         |
|unita', fino al 31 dicembre 2024, agli   |                         |
|stessi patti e condizioni, l'efficacia   |                         |
|delle convenzioni in essere alla data del|                         |
|31 dicembre 2023, nonche' delle          |                         |
|convenzioni aventi valenza territoriale  |                         |
|di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  |                         |
|a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n.   |                         |
|16, convertito, con modificazioni, dalla |                         |
|legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga  |                         |
|opera previa comunicazione del           |                         |
|Dipartimento della protezione civile     |                         |
|della Presidenza del Consiglio dei       |                         |
|ministri ai soggetti convenzionati e     |                         |
|trasmissione dell'accettazione da parte  |                         |
|di questi ultimi;                        |                         |
|  b) misure di sostentamento di cui      |                         |
|all'articolo 31, comma 1, lettera b), del|                         |
|citato decreto-legge n. 21 del 2022;     |                         |
|  c) contributo forfetario di cui        |                         |
|all'articolo 31, comma 1, lettera c), del|                         |
|citato decreto-legge n. 21 del 2022, per |                         |
|l'accesso, a parita' di trattamento      |                         |
|rispetto ai cittadini italiani, alle     |                         |
|prestazioni del Servizio sanitario       |                         |
|nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024|                         |
|e fino al 31 dicembre 2024;              |                         |
|  d) forme di assistenza coordinate dai  |                         |
|presidenti delle regioni in qualita' di  |                         |
|commissari delegati e dai presidenti     |                         |
|delle province autonome di Trento e di   |                         |
|Bolzano, di cui all'articolo 13 del      |                         |
|decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 27 novembre 2023, n. 170.          |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|393. Lo stato di emergenza per intervento|Proroga stato emergenza  |
|all'estero in conseguenza degli          |all'estero per Ucraina   |
|accadimenti in atto nel territorio       |                         |
|dell'Ucraina, di cui alla delibera del   |                         |
|Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, |                         |
|pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58|                         |
|del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato   |                         |
|dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2  |                         |
|marzo 2023, n. 16, convertito, con       |                         |
|modificazioni, dalla legge 21 aprile     |                         |
|2023, n. 46, e' ulteriormente prorogato, |                         |
|senza ulteriori oneri a carico della     |                         |
|finanza pubblica, fino al 31 dicembre    |                         |
|2024.                                    |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|394. Il Fondo per le emergenze nazionali,|Rifinanziamento del Fondo|
|di cui all'articolo 44 del codice di cui |per le emergenze         |
|al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.|nazionali                |
|1, e' rifinanziato in misura pari a euro |                         |
|26.000.000 per l'anno 2024.              |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|395. I permessi di soggiorno in scadenza |Proroga della validita'  |
|al 31 dicembre 2023, rilasciati ai       |dei permessi di soggiorno|
|beneficiari di protezione temporanea ai  |rilasciati ai profughi   |
|sensi della decisione di esecuzione (UE) |provenienti dall'Ucraina |
|2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022,|in conseguenza al        |
|che accerta l'esistenza di un afflusso   |riconoscimento agli      |
|massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai   |stessi da parte          |
|sensi dell'articolo 5 della direttiva    |dell'Unione europea della|
|2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio  |protezione temporanea    |
|2001, conservano la loro validita' fino  |                         |
|al 31 dicembre 2024. I permessi di       |                         |
|soggiorno di cui al primo periodo perdono|                         |
|efficacia e sono revocati, anche prima   |                         |
|della scadenza, in conseguenza           |                         |
|dell'adozione, da parte del Consiglio    |                         |
|dell'Unione europea, della decisione di  |                         |
|cessazione della protezione temporanea.  |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|396. I permessi di soggiorno di cui al   |                         |
|comma 395 possono essere convertiti, a   |                         |
|richiesta dell'interessato, in permessi  |                         |
|di soggiorno per lavoro, per l'attivita' |                         |
|effettivamente svolta, e si applicano le |                         |
|disposizioni di cui all'articolo 5, comma|                         |
|2-ter, del testo unico di cui al decreto |                         |
|legislativo 25 luglio 1998, n. 286.      |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|397. E' autorizzata la spesa di 2 milioni|Adeguamento retribuzioni |
|di euro annui a decorrere dall'anno 2024 |MAECI e ICE-Agenzia per  |
|per adeguare le retribuzioni del         |la promozione all'estero |
|personale di cui all'articolo 152 del    |e                        |
|decreto del Presidente della Repubblica 5|l'internazionalizzazione |
|gennaio 1967, n. 18, ai parametri di     |delle imprese italiane   |
|riferimento di cui all'articolo 157 del  |                         |
|medesimo decreto.                        |                         |
+-----------------------------------------+                         |
|398. Le risorse di cui all'articolo 14,  |                         |
|comma 26-ter, secondo periodo, del       |                         |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,      |                         |
|convertito, con modificazioni, dalla     |                         |
|legge 15 luglio 2011, n. 111, sono       |                         |
|incrementate di 2 milioni di euro annui a|                         |
|decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai |                         |
|parametri di cui all'articolo 157 del    |                         |
|decreto del Presidente della Repubblica 5|                         |
|gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del |                         |
|personale locale da impiegare presso gli |                         |
|uffici della rete estera dell'ICE-Agenzia|                         |
|per la promozione all'estero e           |                         |
|l'internazionalizzazione delle imprese   |                         |
|italiane.                                |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|399. Al fine di rafforzare la diplomazia |Incremento delle risorse |
|culturale che favorisca il dialogo, la   |da destinare a borse di  |
|formazione di una nuova classe dirigente |studio destinate a favore|
|nel Continente africano e la costruzione |di giovani studenti      |
|di partenariati su basi paritarie, sono  |provenienti da Paesi     |
|incrementate di 5 milioni di euro annui a|africani                 |
|decorrere dall'anno 2024 le risorse da   |                         |
|destinare alle borse di studio a favore  |                         |
|dei giovani studenti dei Paesi africani, |                         |
|inclusi quelli di cittadinanza o di      |                         |
|origine italiana.                        |                         |
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|400. E' istituito nello stato di         |Programma di mitigazione |
|previsione del Ministero dell'economia e |strutturale della        |
|delle finanze, per il successivo         |vulnerabilita' sismica   |
|trasferimento al bilancio autonomo della |degli edifici pubblici   |
|Presidenza del Consiglio dei ministri, un|                         |
|Fondo per il finanziamento di un         |                         |
|programma di mitigazione strutturale     |                         |
|della vulnerabilita' sismica degli       |                         |
|edifici pubblici, con una dotazione pari |                         |
|a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a |                         |
|60 milioni di euro per ciascuno degli    |                         |
|anni 2025, 2026, 2027 e 2028.            |                         |
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