art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
    

Avvertenza:

Si omettono gli «Allegati e Tabelle»,  gia'  pubblicati
nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023.
                        N O T E

Note all'art. 1:
Note al comma 1
    - Si riporta il testo dell'articolo  21,  comma  1-ter,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
    «Art. 21  (Bilancio  di  previsione).  -  1.  -  1-bis.
Omissis.
    1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
bilancio contiene esclusivamente:
      a) la determinazione del livello massimo del  ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da  finanziare  in
termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
      b) norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa  che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
nuovi interventi;
      c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto  e  la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
contributivi;
      d)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
      e)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
ciascun anno del triennio di riferimento,  al  rinnovo  dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
provvedimenti negoziali;
      f) eventuali norme recanti  misure  correttive  degli
effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
      g) le norme eventualmente necessarie a  garantire  il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
    Omissis.»

Note al comma 2
    - Si riporta il testo del comma  450  dell'articolo  1,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1 1. - 449. Omissis
    450.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste, un fondo, con una dotazione di  600  milioni
di euro per l'anno 2023, destinato  all'acquisito  di  beni
alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in
alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del
trasporto  pubblico  locale,  da  parte  dei  soggetti   in
possesso  di  un  indicatore  della  situazione   economica
equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
    Omissis.»

Note al comma 3
    - Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies,  comma
7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,
recante misure urgenti a sostegno dei  settori  industriali
in crisi, nonche' disposizioni  in  materia  di  produzione
lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
lattiero-caseario:
    «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1.-6. Omissis
    7. Le risorse versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire  sul  fondo  per  gli  interventi  previsti
dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
essere  destinate  annualmente  ad  apposita   contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni  successivi,  per  essere  destinate
agli interventi previsti a legislazione vigente.
    Omissis.»

Note al comma 5
    - Si riporta il testo del comma 451-bis,  dell'articolo
1, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1 1. - 451. Omissis
    451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari
di cui al comma 451, il Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi  delle
procedure  previste  dall'articolo   58,   comma   6,   del
decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126.  Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo  e'
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per
l'anno 2023 a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  al
comma 450.
    Omissis.»

Note al comma 6
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  recante
misure urgenti per la crescita del Paese:
    «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
    2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma
annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di
prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di
soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
    3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono
destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al
comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi
si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
    4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui
al comma 2.
    5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di
economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,
alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea."

Note al comma 7
    - Si riporta il testo dell'articolo 64,  comma  3,  del
decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
territoriali:
    «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa  di
abitazione ed in materia  di  prevenzione  e  contrasto  al
disagio giovanile). - 1.-2. Omissis
    3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino  al  30  giugno  2023  (453),  alle  categorie  aventi
priorita' per l'accesso al credito di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che  hanno  un  valore  dell'indicatore  della   situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
per i finanziamenti con limite di  finanziabilita',  inteso
come rapporto tra l'importo del finanziamento e  il  prezzo
d'acquisto   dell'immobile,   comprensivo    degli    oneri
accessori,  superiore  all'80%,  la  misura  massima  della
garanzia concedibile dal Fondo  e'  elevata  all'80%  della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al
30  giugno  2023  (453),  che  rispettino  i  requisiti  di
priorita'  e  le  condizioni  di  cui  al  primo   periodo,
l'elevazione della garanzia fino  all'80  per  cento  della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il
tasso  effettivo  globale  (TEG)  sia  superiore  al  tasso
effettivo globale medio (TEGM)  pubblicato  trimestralmente
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  nella
misura massima del differenziale, se positivo, tra la media
del tasso  interest  rate  swap  a  dieci  anni  pubblicato
ufficialmente, calcolata nel mese  precedente  al  mese  di
erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base  del
quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui
il differenziale risulti negativo, i soggetti  finanziatori
sono  tenuti  ad  applicare  le  condizioni  economiche  di
maggior favore  rispetto  al  TEGM  in  vigore  e  a  darne
indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis.
    Omissis."

Note al comma 8
    - Si riporta il testo del comma  48,  dell'articolo  1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
    «Art. 1 1.-47. Omissis
    48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e  delle  imprese,  del
piu' efficiente utilizzo delle risorse  pubbliche  e  della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti  sulla
finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema  nazionale  di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e  strumenti  di
garanzia:
      a) il Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
      b) la  Sezione  speciale  di  garanzia  «Progetti  di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
fondi strutturali comunitari;
      c) il Fondo di garanzia per la  prima  casa,  per  la
concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'.  Gli  interventi
del Fondo di garanzia per  la  prima  casa  sono  assistiti
dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza. La dotazione del Fondo  puo'  essere  incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni  e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con  l'intervento
della Cassa depositi e prestiti  Spa,  anche  a  valere  su
risorse di soggetti terzi e anche al fine  di  incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o  piu'
decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabilite le norme  di  attuazione  del  Fondo,
comprese  le  condizioni  alle  quali  e'  subordinato   il
mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima  casa.
La Concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)
Spa   presenta   una   relazione   scritta   al    Ministro
dell'economia e delle finanze,  al  Ministro  per  le  pari
opportunita'   e   la   famiglia,   al    Ministro    delle
infrastrutture  e   dei   trasporti   e   alle   competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di  ogni  anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali  delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di  cui  alla
presente lettera, e che illustra  l'avvenuta  attivita'  di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei  confronti  dei  beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
      c-bis)  la  sezione  speciale,   che   e'   istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
della sezione speciale.
    Omissis.»

Note al comma 9
    - Il testo dell'articolo 1, comma 48,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.
    - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento  concernente   la
revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  19
del 24 gennaio 2014.

Note al comma 10
    - Il testo dell'articolo 1, comma 48,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.

Note al comma 12
    - Il testo dell'articolo 1, comma 48,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.
    -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  35-bis,   del
decreto-legge 23 settembre  2022  n.  144,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica  energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza:
    «Art.   35-bis   (Modifiche   all'articolo    64    del
decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  in
materia di garanzie su mutui per l'acquisto della  casa  di
abitazione).  -  1.   All'articolo   64,   comma   3,   del
decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono
aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  le  domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 31  dicembre  2022,  che
rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di  cui
al primo periodo, l'elevazione della garanzia  fino  all'80
per cento della quota capitale, tempo per tempo  in  essere
sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta  anche
nei casi in  cui  il  tasso  effettivo  globale  (TEG)  sia
superiore  al  tasso   effettivo   globale   medio   (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7  marzo
1996, n. 108, nella misura massima  del  differenziale,  se
positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
anni   pubblicato   ufficialmente,   calcolata   nel   mese
precedente al mese di erogazione,  e  la  media  del  tasso
interest rate swap a dieci  anni  pubblicato  ufficialmente
del trimestre sulla base del quale e'  stato  calcolato  il
TEGM in vigore. Nel caso in cui  il  differenziale  risulti
negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad  applicare
le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
in vigore  e  a  darne  indicazione  secondo  le  modalita'
stabilite nel comma 3-bis».
    2. All'articolo 64, comma 3-bis, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in  sede  di
richiesta  della  garanzia»  sono  inserite  le   seguenti:
«nonche' nel contratto di finanziamento stipulato»."

Note al comma 13
    - Il testo dell'articolo 1, comma 48,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8.

Note al comma 14
     -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n.  56,  recante
misure urgenti a sostegno delle famiglie  e  delle  imprese
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'
in materia di salute e adempimenti fiscali:
    «Art.  3  (Disposizioni  in   materia   di   contributo
straordinario per  il  quarto  trimestre  2023).  -  1.  Ai
clienti domestici titolari di bonus  sociale  elettrico  e'
riconosciuto, per i mesi di ottobre,  novembre  e  dicembre
2023, un contributo straordinario, crescente con il  numero
di componenti del nucleo  familiare  secondo  le  tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
    2.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente  (ARERA)  definisce  la  misura   del   contributo
ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3
in base ai consumi attesi.
    3. Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'
autorizzata la spesa di 300  milioni  di  euro  per  l'anno
2023."

Note al comma 16
     - Si riporta il testo degli articoli 12 e 51, comma 3,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi:
    «Art. 12 (Detrazioni per carichi  di  famiglia).  -  1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
seguenti importi:
      a) per il coniuge non  legalmente  ed  effettivamente
separato:
        1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro  e
l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
supera 15.000 euro;
        2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
        3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.  La  detrazione  spetta
per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
80.000 euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  40.000
euro;
      b) la detrazione spettante ai sensi della lettera  a)
e' aumentata di un importo pari a:
        1) 10 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
        2) 20 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
        3) 30 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
        4) 20 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
        5) 10 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
      c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del  matrimonio  riconosciuti,  i  figli  adottivi  o
affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
l'importo   di   95.000   euro,   diminuito   del   reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu'  figli  che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro  e'
aumentato  per  tutti  di  15.000  euro  per  ogni   figlio
successivo al  primo.  La  detrazione  e'  ripartita  nella
misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli
stessi,  spetta  al  genitore  che  possiede   un   reddito
complessivo  di  ammontare  piu'  elevato.   In   caso   di
separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio (106)  e  il
contribuente non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'
successivamente  legalmente  ed  effettivamente   separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati  del
solo  contribuente  e  questi  non  e'  coniugato   o,   se
coniugato,   si   e'    successivamente    legalmente    ed
effettivamente separato, per il primo figlio si  applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni  previste  alla  lettera
a);
      d) 750 euro, da ripartire pro quota  tra  coloro  che
hanno diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra  persona
indicata nell'articolo 433 del codice  civile  che  conviva
con il contribuente o  percepisca  assegni  alimentari  non
risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,
esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi  non
spetti  la  detrazione  ai  sensi  della  lettera  c).   La
detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del   reddito
complessivo, e 80.000 euro.
    1-bis.
    2.  Le  detrazioni  di  cui  al  comma  1  spettano   a
condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di  eta'
non superiore a ventiquattro  anni  il  limite  di  reddito
complessivo di cui al primo  periodo  e'  elevato  a  4.000
euro.
    3.  Le  detrazioni  per  carichi   di   famiglia   sono
rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
richieste.
    4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura  di
690 euro. Se i rapporti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
numeri 1) e 3), sono  uguali  a  zero,  la  detrazione  non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e  d),
sono pari a zero,  minori  di  zero  o  uguali  a  uno,  le
detrazioni non competono. Negli altri  casi,  il  risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime  quattro  cifre
decimali.
    4-bis. Ai fini del comma 1 il  reddito  complessivo  e'
assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
    4-ter. Ai fini delle  disposizioni  fiscali  che  fanno
riferimento alle persone indicate  nel  presente  articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi  della  lettera  c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i  quali
spetta tale detrazione.»
    «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
dipendente). - 1. - 2. Omissis
    3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
indicati nell'articolo 12, o il  diritto  di  ottenerli  da
terzi,  si  applicano   le   disposizioni   relative   alla
determinazione del valore normale dei beni  e  dei  servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi  in
natura prodotti dall'azienda  e  ceduti  ai  dipendenti  e'
determinato in misura pari al prezzo  mediamente  praticato
dalla stessa  azienda  nelle  cessioni  al  grossista.  Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni  ceduti  e
dei servizi prestati se  complessivamente  di  importo  non
superiore nel periodo  d'imposta  a  lire  500.000;  se  il
predetto valore e' superiore al citato  limite,  lo  stesso
concorre interamente a formare il reddito.
    Omissis.».

Note al comma 18
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016):
    «Art. 1 1.-181. Omissis
    182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore  di
lavoro,   sono   soggetti   a   una   imposta   sostitutiva
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (91),
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i  premi  di  risultato  di  ammontare  variabile  la   cui
corresponsione sia legata ad incrementi  di  produttivita',
redditivita',   qualita',   efficienza   ed    innovazione,
misurabili e verificabili sulla base  di  criteri  definiti
con il decreto di  cui  al  comma  188,  nonche'  le  somme
erogate  sotto   forma   di   partecipazione   agli   utili
dell'impresa.
    Omissis."

Note al comma 19
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40,  della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
    «Art. 1
    1.-39. Omissis
    40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone di
abbonamento alla televisione per  uso  privato  di  cui  al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente
all'importo di euro 90 annui.
    Omissis."

Note al comma 21
    - Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge  del
25 agosto  1991,  n.  287  (aggiornamento  della  normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
    «Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai  fini
della  determinazione  del  numero   delle   autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici  esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
      a) esercizi di ristorazione, per la  somministrazione
di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un  contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di  latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
      b)  esercizi  per  la  somministrazione  di  bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
      c) esercizi di cui alle lettere a) e b),  in  cui  la
somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
      d) esercizi di cui alla  lettera  b),  nei  quali  e'
esclusa  la  somministrazione  di  bevande   alcoliche   di
qualsiasi gradazione.
    2. La somministrazione di bevande aventi  un  contenuto
alcoolico superiore al 21  per  cento  del  volume  non  e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di  impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione  dello  spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,  nonche'  nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.  Il
sindaco, con  propria  ordinanza,  sentita  la  commissione
competente ai sensi dell'art. 6,  puo'  temporaneamente  ed
eccezionalmente estendere tale  divieto  alle  bevande  con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
    3.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma
3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite   le
organizzazioni   nazionali   di   categoria   nonche'    le
associazioni dei consumatori e  degli  utenti  maggiormente
rappresentative a livello  nazionale,  puo'  modificare  le
tipologie degli esercizi di cui al comma  1,  in  relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da  rendere
ai consumatori.
    4. Gli esercizi  di  cui  al  presente  articolo  hanno
facolta' di vendere per asporto  le  bevande  nonche',  per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti  che  somministrano  e,  per  quanto  riguarda  gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi  di
vendita al minuto.
    5. Negli esercizi di cui al presente articolo il  latte
puo'  essere  venduto  per  asporto  a  condizione  che  il
titolare  sia  munito  dell'autorizzazione   alla   vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989,  n.  169,  e  vengano
osservate le norme della medesima.
    6. E' consentito il rilascio, per un  medesimo  locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di  esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi  i  divieti  di  legge.  Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad  altra
sede   anche    separatamente,    previa    la    specifica
autorizzazione di cui all'art. 3."
    -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,   n.   66
(Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
di lavoro) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14  aprile  2003,
n. 66, S.O.

Note al comma 23
    - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
(Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
    «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni  dei  sostituti
d'imposta). -
    1. I soggetti indicati nel titolo III del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenute  alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,  nonche'
gli intermediari e gli altri soggetti che  intervengono  in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla  comunicazione
di dati ai  sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,
presentano annualmente una dichiarazione  unica,  anche  ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per  la
previdenza  sociale   (I.N.P.S.)   e   dei   premi   dovuti
all'Istituto nazionale  per  le  assicurazioni  contro  gli
infortuni sul  lavoro  (I.N.A.I.L.),  relativa  a  tutti  i
percipienti, redatta in conformita'  ai  modelli  approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
    2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
    3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
casse.
    3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i
sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
citato decreto n. 600 del 1973  nonche'  dell'articolo  21,
comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
incaricati di cui all'articolo  3,  commi  2-bis  e  3,  la
dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro  il  31  ottobre
(74) di ciascun anno.
    4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
dall'articolo  43,  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  sono  esibiti  o
trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
speciali.
    4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
    5. - 6.
    6-bis. I  soggetti  indicati  nell'articolo  29,  terzo
comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
    6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
contributivi.
    6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
    6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno  successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di  cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  di
cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21  novembre
2014,  n.  175,  puo'  avvenire   entro   il   termine   di
presentazione della dichiarazione dei  sostituti  d'imposta
di cui al  comma  1.  Le  trasmissioni  in  via  telematica
effettuate ai sensi del presente comma  sono  equiparate  a
tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati  nella
dichiarazione di cui al comma 1.  Per  ogni  certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la  sanzione  di  cento
euro in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  12,  del
decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  con  un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.  Nei  casi
di errata trasmissione della  certificazione,  la  sanzione
non  si  applica  se   la   trasmissione   della   corretta
certificazione  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se  la
certificazione e' correttamente  trasmessa  entro  sessanta
giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo  periodo,
la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo  di  euro
20.000.
    6-quinquies.  1.  Nei  casi   di   tardiva   o   errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i  periodi  d'imposta  dal  2015  al
2017, non si fa luogo all'applicazione  della  sanzione  di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e'  effettuata  entro  il  31  dicembre  del
secondo anno  successivo  al  termine  indicato  dal  primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
    6-sexies.  L'Agenzia  delle   entrate,   esclusivamente
nell'area autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende
disponibili agli interessati i  dati  delle  certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.  Gli  interessati
possono delegare  all'accesso  anche  un  soggetto  di  cui
all'articolo 3, comma 3.»

Note al comma 24
    - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
gestione delle dichiarazioni:
    «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
il credito emerge.
    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
      a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
      b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
soggetti di cui all'Art. 74;
      c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
      d)  all'imposta  prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
      e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
      f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
      g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
      h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
      h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
n. 85;
      h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
con i Ministri competenti per settore;
      h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
esercenti sale cinematografiche;
      h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
successive modificazioni;
      h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
      h-septies) alle tasse scolastiche.
    2-bis.
    2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
al soggetto interessato.
    2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
avvalersi,  a  partire   dalla   data   di   notifica   del
provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
    2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
    2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
mediante apposita ricevuta."

Note al comma 26
    - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del  decreto
legislativo   28   settembre   2012,   n.   178,    recante
riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce
Rossa (C.R.I.), a  norma  dell'articolo  2  della  legge  4
novembre 2010,  n.  183,  come  modificato  dalla  presente
legge:
    «Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze  armate).
-  1.  Il  Corpo  militare  della  CRI,   che   assume   la
denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle
infermiere volontarie  della  Croce  rossa  sono  ausiliari
delle Forze armate e i loro appartenenti  sono  soci  della
CRI  e  successivamente   dell'Associazione,   contribuendo
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo  1,  comma
4. Le modalita' della  loro  appartenenza  all'Associazione
sono disciplinate dallo  statuto  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria  delle
Forze Armate.
    2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato  dal
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, nonche' dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   15   marzo   2010,   n.   90,   e   successive
modificazioni, per quanto  non  diversamente  disposto  dal
presente decreto. Il Corpo delle infermiere  volontarie  di
Croce rossa resta disciplinato dal decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche'  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90,  e  successive  modificazioni.  Il  richiamo   di   cui
all'articolo 986, comma 1, lettera b),  nei  confronti  del
personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza
assegni.
    3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data
di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma  1,  e'
costituito  esclusivamente  da  personale   volontario   in
congedo, iscritto  in  un  ruolo  unico  comprensivo  delle
categorie  direttive  dei  medici,  dei  commissari  e  dei
farmacisti,  nonche'  della  categoria  del  personale   di
assistenza. Il personale appartenente al ruolo  di  cui  al
primo periodo non e' soggetto ai codici penali  militari  e
alle disposizioni in materia di disciplina militare  recate
dai citati  codici  dell'ordinamento  militare  e  relativo
testo  unico  regolamentare,  fatta  eccezione  per  quelle
relative alla categoria del congedo.
    4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e
dal Corpo delle infermiere volontarie  e'  gratuito,  fatta
salva,  in   quanto   compatibile,   l'applicazione   delle
disposizioni  di  cui   all'articolo   1758   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
    5. Il personale del  Corpo  militare  costituito  dalle
unita'  gia'  in  servizio  continuativo  per  effetto   di
provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
6, comma 1, senza nuovi e maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  in  un  ruolo  ad  esaurimento  nell'ambito  del
personale civile della CRI e successivamente  dell'Ente  ed
e' collocato in congedo nonche' iscritto,  a  domanda,  nel
ruolo di cui al comma 3. Resta ferma  la  non  liquidazione
del trattamento di fine  servizio  in  quanto  il  transito
sopradetto interviene senza soluzione  di  continuita'  nel
rapporto di  lavoro  con  la  CRI  ovvero  con  l'Ente.  Al
predetto  personale  continua  ad  essere  corrisposta   la
differenza  tra  il  trattamento  economico  in  godimento,
limitatamente a quello  fondamentale  e  accessorio  avente
natura  fissa  e  continuativa,  e   il   trattamento   del
corrispondente personale civile della CRI come  assegno  ad
personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Fino  alla  data
dell'effettivo  transito  di  cui  al  secondo  periodo  si
applicano al personale ivi indicato le disposizioni di  cui
all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in
sede  militare  sono  riassunti  in  sede  civile;  a   tal
proposito i termini per la  contestazione  dell'addebito  o
per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si
interrompono alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e riprendono a decorrere dalla  data  del  transito
nel ruolo ad esaurimento.
    6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3,  secondo
periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare
la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi  ausiliari
alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro della pubblica  amministrazione  e
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati  i
criteri per la costituzione, nell'ambito del  personale  di
cui al comma 5 del presente articolo e di cui  all'articolo
6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli,  di
un contingente di personale del Corpo militare in  servizio
attivo,  la  cui  dotazione   massima   e   la   successiva
alimentazione con  personale  civile  della  CRI  e  quindi
dell'Ente avente altresi',  la  qualifica  di  militare  in
congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per
la selezione sono comunque previsti:  la  presentazione  di
una domanda da parte  degli  interessati,  il  possesso  di
requisiti di competenza  tecnico-logistica,  di  esperienza
operativa e  nelle  emergenze,  nonche'  il  rendimento  in
servizio  ed  i  precedenti  disciplinari;  tali  requisiti
devono essere valutati da una Commissione presieduta da  un
rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei
membri, quattro dei  quali  designati  rispettivamente  dal
Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
semplificazione, dal Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  nonche'  due
dei quali designati dalla  CRI,  tenendo  conto  delle  sue
componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente  le
funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi  di  protezione
civile. La partecipazione  alla  Commissione  e'  a  titolo
gratuito. Il  personale  del  Corpo  militare  in  servizio
attivo di cui al presente comma transita nel  ruolo  civile
della CRI e quindi  dell'Ente  alla  data  determinata  con
decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e comunque non oltre il  31  dicembre
2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di
cui all'articolo 6.
    6-bis. Nelle procedure di selezione per  la  formazione
del contingente di personale militare di cui al comma 6 del
presente articolo, centocinquanta posti sono  riservati  al
personale   appartenente   al   Corpo   militare   di   cui
all'articolo 6, comma 9, terzo periodo,  in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza  del
numero complessivo di unita' stabilito in trecento."
    «Art. 6 (Personale). - 1. Con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro  della  salute,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e  delle  finanze,  della  difesa  e  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentito  il
Presidente  della  CRI,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di equiparazione fra i livelli  di  inquadramento
previsti dal contratto  collettivo  relativo  al  personale
civile con contratto a  tempo  indeterminato  della  CRI  e
quelli  del  personale   di   cui   all'articolo   5   gia'
appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle
due predette categorie di personale e quelli  previsti  dai
contratti collettivi dei diversi  comparti  della  Pubblica
amministrazione,  previa  informativa  alle  organizzazioni
sindacali.
    2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
e   quindi   dell'Ente   e'   utilizzato    temporaneamente
dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico  e
il proprio trattamento economico a carico dell'Ente.  Entro
i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
provvisorio di personale valido fino al 31  dicembre  2017.
Il predetto organico e' valutato in sede  di  adozione  dei
decreti  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  sentite   le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino  al  1°
gennaio 2018 l'esercizio  da  parte  dell'Associazione  dei
suoi compiti  istituzionali  in  modo  compatibile  con  le
risorse  a  cio'  destinate.  A  decorrere  dalla  data  di
determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2017,  il  personale  della  CRI  puo'  esercitare
l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e  la
contestuale  assunzione,  se  in  possesso  dei   requisiti
qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da  parte
dell'Associazione ovvero la permanenza in  servizio  presso
l'Ente. Per l'esercizio  delle  convenzioni  l'Associazione
impiega  prioritariamente,  secondo  il  proprio  contratto
collettivo di appartenenza,  personale  civile  e  militare
gia'  utilizzato   dalla   CRI   con   rapporto   a   tempo
indeterminato o determinato  nella  diretta  fornitura  dei
servizi oggetto delle convenzioni medesime.
    3.  Al  personale  a  tempo  indeterminato  rimasto  in
servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni  ed
eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
quanto  previsto  al  presente  articolo,  le  disposizioni
vigenti sugli strumenti utilizzabili  per  la  gestione  di
eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni.  La
mobilita'  puo'  in  ogni  caso  aver   luogo   anche   con
riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
rispetto  a  quella  di  impiego,  con  preferenza  per  le
amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
    4. Il Presidente nazionale, entro il  30  giugno  2016,
determina sentite  le  organizzazioni  sindacali  e  previe
intese con il Ministero della difesa, l'organico  a  regime
con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
finanziarie  disponibili,  dello  sviluppo   dell'attivita'
dell'Associazione e delle  competenze  necessarie,  nonche'
dell'esigenza    di    garantire    assoluta    continuita'
all'attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  6,  mediante
un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
nei   Corpi   ausiliari;   tale   personale   assicura   la
funzionalita' e il pronto impiego dei  servizi  alle  Forze
Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni  di  impiego
sia  ordinarie   che   straordinarie   e   secondo   moduli
disciplinari   assimilabili   a   quelli   dell'ordinamento
militare.  Il   Presidente,   sentite   le   organizzazioni
sindacali, entro la medesima  data  bandisce  altresi'  una
procedura finalizzata all'assunzione graduale,  nell'ambito
delle     disponibilita'     finanziarie,     da      parte
dell'Associazione ovvero da soggetti  da  essa  costituiti,
anche  con  contratti  part-time  o  di  solidarieta',  del
personale rimasto a quella data in servizio presso  l'Ente,
che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
data di entrata in vigore del presente decreto e  che  alla
data del 31 dicembre 2017 sia ancora in  servizio  e  debba
rimanere in servizio piu' di due anni per essere  collocato
a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9,
terzo periodo. Restano in  ogni  caso  fermi  i  limiti  di
importo del finanziamento pubblico di cui  all'articolo  8,
comma 2 e l'assenza  di  ulteriori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  La  procedura  condiziona  alla  verifica  della
professionalita'     richiesta     per     le     attivita'
dell'associazione l'assunzione del personale  gia'  assunto
dalla CRI non a seguito di  concorso  pubblico  e  che  non
abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
    5. Al fine di coordinare e supportare  il  processo  di
mobilita' del personale e'  istituita,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
confronto presso il Dipartimento  della  funzione  pubblica
alla  quale   partecipano   rappresentanti   dello   stesso
Dipartimento, dei Ministeri della salute,  dell'economia  e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi  dell'Ente
e dell'Associazione, delle  Regioni,  delle  organizzazioni
sindacali del personale della CRI. Nella medesima  sede  si
svolge un  confronto  circa  il  contratto  collettivo  cui
aderisce l'Associazione. Gli  organi  della  CRI  e  quindi
dell'Ente assicurano  la  circolazione  delle  informazioni
presso i  dipendenti  dei  posti  offerti  in  mobilita'  e
operano attivamente nella ricerca di  idonee  soluzioni  di
impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
    6. Al personale civile e militare della  CRI  e  quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma  2,
assunto  da  altre  amministrazioni,  continua  ad   essere
corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile  con  i
successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
conseguiti, la differenza tra il trattamento  economico  in
godimento,  limitatamente  al  trattamento  fondamentale  e
accessorio  avente  natura  fissa  e  continuativa,  e   il
trattamento       del       corrispondente        personale
dell'amministrazione ricevente.  I  processi  di  mobilita'
previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, si  applicano  al  personale
risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per  ciascun
profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.
    7.  Gli  enti  e  le  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche  delle  regioni  sottoposte  ai  piani  di
rientro dai deficit sanitari e ai  programmi  operativi  in
prosecuzione degli stessi,  sono  tenuti  ad  assumere  con
procedure di mobilita', anche in posizione di  sovrannumero
e ad esaurimento, il personale con  rapporto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  della  CRI  e  quindi  dell'Ente  con
funzioni di autista  soccorritore  e  autisti  soccorritori
senior,  limitatamente  a  coloro  che   abbiano   prestato
servizio in attivita' convenzionate con gli  enti  medesimi
per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori  oneri  alla
finanza pubblica in quanto finanziate con il  trasferimento
delle relative risorse occorrenti al trattamento  economico
del   personale   assunto,   derivanti   dalla   quota   di
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  erogata
annualmente alla CRI e quindi all'Ente.  Le  spese  per  il
trattamento economico del personale trasferito al  Servizio
sanitario  nazionale  non  sono  considerate  ai  fini  del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo  2,  comma
71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e  alle
aziende sopradette  e'  fatto  divieto  di  assunzione  del
personale corrispondente fino al  totale  assorbimento  del
personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
    7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali  derivanti
dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
dell'Ente sono  definiti  in  sede  di  applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2,  con  relativo
trasferimento  della   quota   corrispondente   dell'attivo
patrimoniale.
    8. In applicazione dell'articolo  4,  comma  89,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 le  Regioni  subentrano  per
tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la
CRI e quindi con l'Associazione  e  l'Ente  per  il  pronto
soccorso aeroportuale, previo  trasferimento  alle  regioni
delle relative risorse.
    9. I contratti di lavoro a tempo  determinato  relativi
al personale della CRI, vigenti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e stipulati  per  attivita'  in
regime convenzionale  ovvero  per  attivita'  integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino  al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere  prorogati  non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio  2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per  le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima  data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino  alla  scadenza
delle  convenzioni,  se  precedente  al  31  dicembre  2017
ovvero, se successiva,  fino  all'eventuale  assunzione  da
parte dell'Associazione. Il Commissario  e  successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015  ovvero  fino  alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma  6
puo'   richiamare   in   servizio,   nei    limiti    delle
disponibilita'  di  bilancio,  per  il  tempo  strettamente
necessario  all'esigenza  per  la  quale  la  chiamata   e'
effettuata, il personale  appartenente  al  Corpo  militare
che, per effetto di richiami ai  sensi  dell'articolo  1668
del codice dell'ordinamento militare, e' in  servizio  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  e'
continuativamente  e  senza  soluzione  di  continuita'  in
servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.".

Note al comma 27
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1 1.-608. Omissis
    609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico
del  bilancio  statale  per  la  contrattazione  collettiva
nazionale in applicazione dell'articolo 48,  comma  1,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  per  i
miglioramenti economici del personale statale in regime  di
diritto pubblico sono determinati in 310  milioni  di  euro
per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo,
nelle  more  della   definizione   dei   citati   contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
negoziali  relativi  al  personale  in  regime  di  diritto
pubblico,  in  deroga   alle   procedure   previste   dalle
disposizioni    vigenti    in    materia,    all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e  dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini  previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196.
    Omissis.»
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2023,  n.  191,
recante misure urgenti in materia economica e  fiscale,  in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro  e  per
esigenze indifferibili:
    «Art. 3 (Anticipo rinnovo  contratti  pubblici).  -  1.
Nelle  more  della  definizione  del   quadro   finanziario
complessivo  relativo  ai  rinnovi  contrattuali   per   il
triennio 2022-2024,  per  il  personale  con  contratto  di
lavoro   a    tempo    indeterminato    dipendente    dalle
amministrazioni statali, in via  eccezionale,  l'emolumento
di cui all'articolo 1, comma 609,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di  dicembre  2023
e' incrementato, a valere sul 2024, di un  importo  pari  a
6,7 volte il relativo valore annuale  attualmente  erogato,
salvi   eventuali   successivi   conguagli.   Il   predetto
incremento  non  rileva  ai  fini   dell'attribuzione   del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge  29
dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  2.000
milioni di euro per  l'anno  2023,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 23.
    3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma  2,
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  possono
erogare   al   proprio   personale   dipendente   a   tempo
indeterminato  l'incremento  di  cui  al  comma  1  con  le
modalita' e nella misura di cui al  medesimo  comma  1  con
oneri a carico dei propri bilanci.»
    - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
(Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
    - Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al  comma
1.

Note al comma 28
    - Il testo dell'articolo 1, comma 609, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma 27.
    - Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2023, n. 191, e' riportato nelle note al comma 27.

Note al comma 29
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 610, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
    «Art. 1 1. - 609. Omissis
    610. Per il personale  dipendente  da  amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici  diversi  dall'amministrazione
statale, gli  oneri  per  i  rinnovi  contrattuali  per  il
triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalita'  e
da determinare sulla base dei medesimi criteri  di  cui  al
comma 609, nonche' quelli  derivanti  dalla  corresponsione
dei   miglioramenti   economici   al   personale   di   cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo  48,  comma  2,  dello  stesso  decreto
legislativo.
    Omissis.»
    - Si riporta il  testo  degli  articoli  3  e  48,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  recante  norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche:
    «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  rimangono  disciplinati
dai  rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati   ordinari,
amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica  e  della
carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli  enti  che
svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
dall'articolo  1   del   decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni  ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
    1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
    1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
    2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
n. 421.»
    «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla  contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e  verifica).  -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  quantifica,
in coerenza con i parametri  previsti  dagli  strumenti  di
programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
della  legge  5  agosto   1978,   n.   468   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  l'onere  derivante   dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico  del  bilancio
dello Stato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5  agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
Allo stesso  modo  sono  determinati  gli  eventuali  oneri
aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni   dello
Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.
    2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo
70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione
collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
    3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
spesa.
    4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione
dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione
dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto
mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei
mezzi di copertura.
    5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
apposita autorizzazione legislativa.
    6.
    7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
enti pubblici.".

Note al comma 31
    - Si riporta il testo  dell'articolo  47,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme  generali
sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche:
    «Art. 47  (Procedimento  di  contrattazione  collettiva
(Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituito  prima
dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e  poi  dall'art.  4
del D.Lgs n. 396  del  1997  e  successivamente  modificato
dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998;  Art.  44,
comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Gli  indirizzi  per
la contrattazione collettiva  nazionale  sono  emanati  dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
    2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni  di  cui
all'articolo 41, comma 2, emanati dai  rispettivi  comitati
di settore, sono sottoposti al Governo che, nei  successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per  quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita'  con  le
linee  di  politica  economica  e  finanziaria   nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
    3. Sono altresi' inviati  appositi  atti  di  indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui  e'  richiesta  una
attivita'  negoziale.  L'ARAN   informa   costantemente   i
comitati di settore e il Governo  sullo  svolgimento  delle
trattative.
    4.  L'ipotesi  di  accordo  e'   trasmessa   dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica,  ai  comitati
di settore ed al Governo entro  10  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui  all'articolo
41, comma 2, il comitato di settore esprime il  parere  sul
testo contrattuale  e  sugli  oneri  finanziari  diretti  e
indiretti  a  carico  dei  bilanci  delle   amministrazioni
interessate. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,  il
Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per  le
amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41,
il parere e' espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,   tramite   il   Ministro   per    la    pubblica
amministrazione e l'innovazione, previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri.
    5.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli  oneri  contrattuali,  il
giorno successivo l'ARAN trasmette la  quantificazione  dei
costi contrattuali alla  Corte  dei  conti  ai  fini  della
certificazione  di  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
modificazioni.    La    Corte    dei    conti     certifica
l'attendibilita'  dei  costi   quantificati   e   la   loro
compatibilita' con gli strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla  trasmissione   della   quantificazione   dei   costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata  positivamente.  L'esito  della   certificazione
viene comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al  comitato  di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,  il
presidente   dell'ARAN   sottoscrive   definitivamente   il
contratto collettivo.
    6.  La  Corte  dei  conti   puo'   acquisire   elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da  parte
di tre esperti in materia di relazioni  sindacali  e  costo
del  lavoro  individuati  dal  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  tramite  il  Capo   del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il  Capo
del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
nell'ambito di  un  elenco  definito  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel  caso  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,   la
designazione di due  esperti  viene  effettuata  dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle  province
autonome.
    7. In caso di certificazione non positiva  della  Corte
dei conti le parti contraenti non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi  di  accordo.  Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con  il
competente comitato di settore, che puo' dettare  indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura  delle  trattative  ed
alla  sottoscrizione  di  una  nuova  ipotesi  di   accordo
adeguando   i   costi   contrattuali    ai    fini    delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della  nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista  dai  commi  precedenti.  Nel  caso  in   cui   la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali    l'ipotesi    puo'    essere    sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
    8. I contratti e accordi collettivi nazionali,  nonche'
le eventuali  interpretazioni  autentiche  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
    9.  Dal  computo  dei  termini  previsti  dal  presente
articolo sono esclusi  i  giorni  considerati  festivi  per
legge, nonche' il sabato."

Note al comma 32
    - Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  4  maggio   2018,   n.   66,
(recepimento  dell'accordo  sindacale   per   il   triennio
economico e giuridico 2016-2018, riguardante  il  personale
della carriera prefettizia):
    «Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione  e  la
retribuzione  di  risultato).  -  1.  Il   fondo   per   la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  maggio   2001,   n.   316,   e   successive
modificazioni, ferme restando le modifiche ed  integrazioni
successivamente intervenute, continua  ad  essere  definito
con  le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'  complessivamente
incrementato delle seguenti  ulteriori  risorse,  al  lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:
      a. euro  3.488.052,32  dal  1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019;
      b. euro  6.333.922,85  dal  1°  gennaio  2020  al  31
dicembre 2020;
      c. euro 15.201.099,25  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2021.
    2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono  e
assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse  gia'
destinate all'incremento del fondo per la  retribuzione  di
posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'  articolo  1,  comma
149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato
dall'articolo   12-bis,   comma   4,   lettera   a),    del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge
8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21  del  decreto-legge
30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito  dalla  legge  28
febbraio 2020, n. 8.
    3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine  dell'esercizio  finanziario  sono
riassegnate all'anno successivo.»
    - Si riporta il testo del comma 1029, dell'articolo  1,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
    «Art. 1 W1.-1028. Omissis
    1029.  In  relazione  all'esigenza  di  procedere  alla
graduale  perequazione  del   trattamento   economico   del
personale  della  carriera  prefettizia  a   quello   della
dirigenza delle altre amministrazioni statali,  le  risorse
disponibili a  legislazione  vigente  per  il  rinnovo  del
contratto nazionale di lavoro  per  il  triennio  2019-2021
sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni
di euro.
    Omissis.»

Note al comma 33
    - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  recante  modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche:
    «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione).  -  1.
Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
di ciascuna amministrazione.
    2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
servizio nell'anno 2016.
    3. Fermo restando il limite delle  risorse  complessive
previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
    4. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
      a) fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il  rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
      b)  il  rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
bilancio di cui all'articolo  9  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243;
      c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
      d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio  e
retribuzione complessiva.
    4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,  in
via   sperimentale,   anche   alle   universita'    statali
individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
49,      e      dell'indicatore      di      sostenibilita'
economico-finanziaria,   come   definito    agli    effetti
dell'applicazione  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto
legislativo n. 49 del 2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la percentuale di cui al comma  4.  Sulla  base
degli  esiti  della  sperimentazione,   con   decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
al presente comma.
    5. Nell'ambito della sperimentazione per  gli  enti  di
cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
modificazioni.
    6. Sulla base degli esiti  della  sperimentazione,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
281 del 1997, puo' essere disposta  l'applicazione  in  via
permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
    7.  Nel  caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
misure correttive.».

Note al comma 34
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  891  a
893, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. 1.-890. Omissis
    891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   4
novembre 2022, al fine di potenziare  le  competenze  delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche  pubbliche  e  revisione  della
spesa,   nello   stato   di   previsione   del    Ministero
dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
ripartire,  su  richiesta  delle  predette  amministrazioni
interessate,  con  uno  o   piu'   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
      a) a partire dall'anno  2024,  almeno  per  l'80  per
cento, al finanziamento delle assunzioni di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari prevista dal Contratto collettivo  nazionale
di  lavoro  2019-2021  -  Comparto  Funzioni  centrali,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche'  nel
rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125; con i  medesimi  decreti  di  cui  al
primo   periodo   e'   autorizzata    l'assunzione    delle
corrispondenti unita' di personale;
      b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di
incarichi a esperti  in  materia  di  analisi,  valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa,  nonche'
a convenzioni con universita' e formazione.
    892. A valere  sul  fondo  di  cui  al  comma  891,  e'
autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023,  di
euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui  a
decorrere dall'anno 2025  a  favore  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
    893. Nelle more delle assunzioni di cui al  comma  891,
lettera a), per il solo  anno  2023,  i  Ministeri  possono
utilizzare le risorse a  disposizione  anche  solo  per  le
finalita' di cui alla lettera b)  del  medesimo  comma.  Ai
fini   dell'attuazione   del   comma   891,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
    Omissis.»

Note al comma 35
    - Il testo dell'articolo 1, comma 891, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, e' riportato nelle note al comma 34.

Note al comma 37
    - Si riporta il testo  dell'articolo  53,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
    «Art. 53 (Funzionamento del Registro). -  1.  Entro  un
anno dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce,  con
proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell'iscrizione  e  le  modalita'  di
deposito degli atti di  cui  all'articolo  48,  nonche'  le
regole per la predisposizione, la tenuta, la  conservazione
e la  gestione  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore  finalizzate  ad  assicurare  l'omogenea  e   piena
conoscibilita'  su  tutto  il  territorio  nazionale  degli
elementi informativi del registro stesso e le modalita' con
cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il  registro
delle Imprese e  il  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore con riferimento alle imprese sociali e  agli  altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
    2. Le Regioni e le province autonome entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione  degli  enti
del Terzo settore; entro  sei  mesi  dalla  predisposizione
della struttura informatica rendono operativo il Registro.
    3. Le risorse necessarie  a  consentire  l'avvio  e  la
gestione del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in  14,7  milioni
di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno   2022,   da   impiegare   per   l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle  attivita'  di
cui al presente titolo e di cui all'articolo 93,  comma  3,
anche attraverso accordi ai sensi  dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e  le  Province
autonome,   previa   intesa   in   sede    di    Conferenza
Stato-Regioni.»
    -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   57,   comma
3-septies,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 (Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio
dell'economia):
    «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 3-sexies. Omissis
    3-septies. A  decorrere  dall'anno  2021  le  spese  di
personale riferite  alle  assunzioni,  effettuate  in  data
successiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, finanziate  integralmente
da risorse provenienti  da  altri  soggetti,  espressamente
finalizzate a  nuove  assunzioni  e  previste  da  apposita
normativa, e le corrispondenti  entrate  correnti  poste  a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della  verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
n. 58, per il periodo  in  cui  e'  garantito  il  predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale,  ai  fini
del predetto valore soglia  non  rilevano  l'entrata  e  la
spesa di personale per un importo corrispondente.
    Omissis.»

Note al comma 38
    - Si riporta il testo del comma 893,  dell'articolo  1,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025),  come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 1. 1.-892. Omissis
    893. Nelle more delle assunzioni di cui al  comma  891,
lettera a), per il solo  anno  2023,  i  Ministeri  possono
utilizzare le risorse a  disposizione  anche  solo  per  le
finalita' di cui alla lettera b) del  medesimo  comma.  Per
l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui  al
comma 891, lettera a),  possono  essere  destinate  per  le
finalita' di cui alla lettera b)  del  medesimo  comma  nel
limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al  fine
di garantire il rispetto dei  saldi  di  finanza  pubblica,
un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile  per
la gestione. Ai fini dell'attuazione  del  comma  891e  del
presente comma, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
    Omissis.»

Note al comma 39
    -  Si  riporta  il  testo   dell'   articolo   3,   del
decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74,  recante
disposizioni urgenti per il rafforzamento  della  capacita'
amministrativa  delle   amministrazioni   pubbliche,   come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa degli enti territoriali). - 1.  Le
regioni  possono  applicare,  senza  aggravio   di   spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto  legislativo.  Resta  fermo  il  divieto   per   il
personale addetto di effettuare qualsiasi attivita' di tipo
gestionale, anche laddove il trattamento economico ad  esso
riconosciuto sia stato parametrato al personale di  livello
dirigenziale.
    1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma
5  quelli  aventi  ad  oggetto  i   contratti   di   lavoro
subordinato presso gli uffici di supporto  agli  organi  di
direzione politica  delle  regioni  e  degli  enti  locali,
purche' la carica elettiva non  sia  esercitata  presso  il
medesimo ente che procede  all'assunzione  e  comunque  nel
rispetto delle risorse stanziate in base alla  legislazione
vigente senza aggravio per la finanza pubblica".
    2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo di
cui all'articolo  31-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  assegnate  ai  comuni
beneficiari individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5,  pari  a
9.593.409 euro, possono essere utilizzate,  con  esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente  sostenute
nell'anno  2022,  per  la  medesima  spesa   di   personale
nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto  residui  del
fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni  di  euro,
sono mantenute in bilancio, per  essere  trasferite  per  5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2026
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 1, comma  828,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma  5,
del  decreto-legge  6   novembre   2021,   n.   152.   Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000  euro
per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2024  al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.
    3. All'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' dell'articolo 23, comma 2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  nei  limiti  di
spesa di cui all'Allegato 1". All'articolo 31-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:   ",   nonche'
dell'articolo 23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n.  75,  nel  limite  della  spesa  aggiuntiva
individuata in applicazione del presente comma".
    3-bis.   Al   fine   di   fronteggiare    adeguatamente
l'emergenza migratoria che sta interessando  il  territorio
nazionale,  con  particolare   riferimento   alla   regione
Calabria, e di realizzare gli interventi  occorrenti  e  le
iniziative funzionali ad assicurare  idonee  condizioni  di
accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare  processi
volti a determinare condizioni di  utile  integrazione  nel
territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  aventi
sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate,
anche in  deroga  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, nei limiti delle risorse  finanziarie
di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare
nelle relative piante organiche, anche in  sovrannumero,  i
tirocinanti rientranti nei percorsi di  inclusione  sociale
rivolti a disoccupati gia'  percettori  di  trattamenti  di
mobilita' in  deroga,  realizzati  a  seguito  dell'accordo
quadro  sui  criteri  per  l'accesso  agli   ammortizzatori
sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto
tra la regione Calabria e le parti sociali  il  7  dicembre
2016,  gia'  utilizzati  dalle   predette   amministrazioni
comunali e in  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al
pubblico  impiego,  previo  superamento  di  una  procedura
concorsuale,  ai  sensi  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva  del  50
per  cento  dei  posti  banditi  a  favore   dei   predetti
tirocinanti. Allo svolgimento delle  procedure  concorsuali
di cui al presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.
    3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis  possono
essere finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti
connessi   nonche'   di   interventi   e   iniziative   per
fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento  al
personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata
e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
    3-quater. Con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli  affari  europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,  previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
individuate le modalita' di attuazione di  quanto  disposto
dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo.
    3-quinquies.  Per  la  copertura  dell'onere  sostenuto
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi  sede  nel
territorio regionale per le assunzioni previste  dai  commi
3-bis e 3-ter, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite  tra  le
amministrazioni con decreto del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli  affari  europei,
il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A tale fine le
amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
pubblica, entro il 31 agosto 2024, le esigenze di personale
strettamente necessarie all'attuazione delle  finalita'  di
cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter,  il  cui  costo  non   sia
sostenibile  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  2,   del
decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a  valere
sulle risorse  disponibili  nel  bilancio  degli  enti.  Le
amministrazioni beneficiarie sono  tenute  a  riversare  ad
apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato
l'importo  del  contributo  non  utilizzato  nell'esercizio
finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni  di  euro
annui a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
    4.    Al    fine    di    potenziare    la    capacita'
tecnico-amministrativa  delle  agenzie  regionali  per   la
protezione   dell'ambiente   (ARPA)    interessate    dalla
progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere,  le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti  di
lavoro a tempo determinato in deroga alle  disposizioni  di
cui  all'articolo  9,  comma   28,   primo   periodo,   del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
limite del 100 per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le
medesime finalita' ai sensi del suddetto  comma  28,  fermo
restando   il   rispetto   dell'equilibrio   di    bilancio
pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
    5. Le regioni,  le  province,  i  comuni  e  le  citta'
metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,
nei limiti dei posti disponibili  della  vigente  dotazione
organica, previo  colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla
stabilizzazione, nella qualifica ricoperta,  del  personale
non dirigenziale, che, entro  il  predetto  termine,  abbia
maturato almeno  trentasei  mesi  di  servizio,  anche  non
continuativi,    negli    ultimi    otto    anni,    presso
l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato
assunto  a  tempo  determinato  a  seguito   di   procedure
concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  che  sia  in
possesso dei requisiti di cui  all'articolo  20,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. Le assunzioni di personale di  cui  al  presente  comma
sono effettuate a valere  sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente
all'atto della stabilizzazione.
    5-bis.   In   attuazione   dell'articolo   117    della
Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al  comma  5,
previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, possono individuare  requisiti  ulteriori  rispetto  a
quelli stabiliti per  l'accesso  al  pubblico  impiego  dal
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  fine  di
rispondere ad esigenze di specificita' territoriale.
    5-ter. Fino al 31 dicembre 2026,  le  regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessate  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far  data  dal  6  aprile  2009,   possono
prevedere, nei limiti dei posti disponibili  della  vigente
dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi  pubblici  per
il reclutamento di personale dirigenziale, una  riserva  di
posti non  superiore  al  50  per  cento  da  destinare  al
personale  che  abbia  maturato  con  pieno  merito  almeno
trentasei mesi di servizio, anche non  continuativi,  negli
ultimi  otto  anni,  presso  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e  di  cui  all'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di
procedure selettive e comparative a evidenza  pubblica.  Le
assunzioni di personale  di  cui  al  presente  comma  sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione.  I  bandi  di  concorso  di  cui  al
presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di  cui
all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo,  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001.  Per  il   personale   non
dirigenziale si applicano i criteri e le procedure  di  cui
al comma 5 del presente articolo, comunque  assicurando  il
rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso
del triennio di programmazione, in misura non inferiore  al
50 per cento dei posti dei fabbisogni.
    6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni  sprovvisti  di
segretario comunale alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non  rileva  ai  fini  del  rispetto  dei
limiti previsti dall'articolo 1, commi  557-quater  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  la
spesa per il segretario comunale considerata al  netto  del
contributo previsto  dall'articolo  31-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
    6-bis. Al comma 557  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, la  parola:  "5.000"  e'  sostituita
dalla seguente: "15.000".
    6-ter. All'articolo  15  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
      "3-bis.  Per  le  fusioni  dei  comuni  realizzate  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di
cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".
    6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo  periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  la
parola:  "ventiquattro"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"trentasei".
    6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume  Po,
ai fini della determinazione delle  capacita'  assunzionali
per gli anni 2023-2026, puo' computare, per  ciascun  anno,
sia le cessazioni  dal  servizio  del  personale  di  ruolo
verificatesi nell'anno precedente, sia  quelle  programmate
nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono
essere effettuate soltanto a seguito delle  cessazioni  che
danno luogo al relativo turn over.
    6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po puo'
procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi  di  idonei
all'assunzione di personale,  di  cui  all'articolo  3-bis,
comma  1,  del  decreto-legge  9  giugno   2021,   n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113.»

Note al comma 40
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   9   marzo   2001,   n.   49
(Disposizioni urgenti  per  la  distruzione  del  materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine  e
delle  proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'   per
l'ammasso pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali  a
basso   rischio.   Ulteriori   interventi    urgenti    per
fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia
spongiforme bovina):
    «Art. 3 (Disposizioni in  materia  di  controlli  e  di
personale).  -  1.  L'Agenzia  puo'  avvalersi  del   Corpo
forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma  dei
carabinieri  per  la  tutela  delle  norme  comunitarie  ed
agroalimentari,   della   Guardia   di   finanza,   nonche'
dell'Ispettorato    centrale    repressione    frodi    per
l'effettuazione dei  controlli  sulle  operazioni  e  sugli
interventi di cui al presente decreto.
    2. Al fine  di  garantire  la  massima  efficienza  dei
controlli espletati dal  Corpo  forestale  dello  Stato  il
Ministro delle politiche agricole  e  forestali  puo',  con
proprio decreto, senza  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
dello  Stato,  istituire  appositi  nuclei   agroalimentari
forestali,  che  operano  alle   dirette   dipendenze   del
Ministro.
    3. L'Ispettorato centrale repressione frodi,  anche  ai
fini di cui al comma 1, e' posto  alle  dirette  dipendenze
del Ministro delle politiche agricole  e  forestali;  opera
con  organico  proprio  ed   autonomia   organizzativa   ed
amministrativa  e  costituisce  un   autonomo   centro   di
responsabilita' di spesa.
    4. Al personale dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi, in considerazione della  specifica  professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti  istituzionali  che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e  rischi
legati  anche  all'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
    5. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  4,
calcolato in 950 milioni  di  lire  a  decorrere  dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  per  l'anno  2001,  allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero dell'ambiente.
    6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli  alimenti  e
la  nutrizione  e'  autorizzato,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.
449,  in  materia  di   assunzioni   di   personale   delle
amministrazioni pubbliche e nei limiti  degli  stanziamenti
di bilancio, a procedere alle  assunzioni  necessarie  alla
copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 454.
    7. Per le esigenze di potenziamento  dell'attivita'  di
prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
della sanita' e'  autorizzato,  per  una  sola  volta,  nel
rispetto di quanto previsto dal citato  articolo  39  della
legge  n.  449  del  1997,  in  materia  di  assunzioni  di
personale  delle  amministrazioni  pubbliche,   ad   indire
concorsi pubblici per la copertura delle vacanze  esistenti
in organico nella qualifica di dirigente di  primo  livello
del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  nonche'
a ricoprire, con le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,  n.  324,  le
vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
di secondo livello del ruolo  sanitario  mediante  concorsi
riservati  al  personale  in  servizio  appartenente   alle
posizioni iniziali dello stesso ruolo.
    8. Ai fini di una  migliore  efficienza  del  Ministero
della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo  7
della legge 14 ottobre  1999,  n.  362,  devono  intendersi
riferite a tutto il personale  non  appartenente  al  ruolo
sanitario  di  livello  dirigenziale  del  Ministero  della
sanita'  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
comunque operante presso il medesimo Ministero.
    9. Per assicurare il pieno espletamento  delle  proprie
attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite  le  procedure
di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
nazionale in materia  di  progressione  del  personale,  e'
autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
delle dotazioni organiche e comunque entro i  limiti  degli
stanziamenti per il personale,  iscritti  nel  bilancio  di
previsione per il predetto anno, senza oneri  aggiuntivi  e
nel rispetto di quanto  previsto  dal  citato  articolo  39
della legge n. 449 del 1997, in materia  di  assunzioni  di
personale delle amministrazioni  pubbliche.  In  deroga  al
citato contratto nazionale e alle vigenti  disposizioni  in
materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto  dei
principi generali di cui  all'articolo  36,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
modificazioni, le selezioni  volte  all'accertamento  delle
professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo  colloquio
orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
si applicano le norme in materia di accertamento  per  soli
titoli, previo un breve  corso  di  formazione  predisposto
dalla stessa Agenzia.»

Note al comma 43
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della
legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-2024),  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1. 1.-612. Omissis
    613 Al fine di  conseguire  l'obiettivo  di  una  piena
formazione  digitale,  ecologica   e   amministrativa   dei
dipendenti  della  pubblica  amministrazione  nonche'   per
finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei  sistemi
informativi sviluppati e  gestiti  dal  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri  necessari  a  garantire  il  rafforzamento  della
capacita' amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni
anche  in  materia  di  reclutamento  e  formazione  e   ad
assicurare il completamento del fascicolo  elettronico  del
dipendente, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il  successivo
trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2022.
    Omissis.»

Note al comma 44
    -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   652   e   676,
dell'articolo 1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
(bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),
come modificato dalla presente legge:
    «Art. 1. 1.- 651. Omissis
    652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2024.
    653.- 675. Omissis
    676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2024.
    Omissis.»

Note al comma 45
    - Si riporta la  Tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
(istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
aggiunto), come modificata dalla presente legge:

                 «Tabella A - Parte II-bis

    Parte II-bis
    Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
    1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in  favore  dei
soggetti  indicati   nello   stesso   numero   27-ter)   da
cooperative sociali e loro consorzi;
    1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
rametti o  sgranato,  destinati  all'alimentazione;  piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e  salvia  (v.
d. ex 12.07);
    1-ter)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
e lagunare;
    1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva  e
subintensiva; monitor multiparametrico anche da  trasporto;
pompe infusionali per farmaci  e  pompe  peristaltiche  per
nutrizione  enterale;  tubi   endotracheali;   caschi   per
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la
ventilazione  non   invasiva;   sistemi   di   aspirazione;
umidificatori;  laringoscopi;  strumentazione  per  accesso
vascolare; aspiratore elettrico; centrale  di  monitoraggio
per    terapia    intensiva;    ecotomografo     portatile;
elettrocardiografo;  tomografo  computerizzato;  mascherine
chirurgiche;  mascherine   Ffp2   e   Ffp3;   articoli   di
abbigliamento  protettivo  per  finalita'  sanitarie  quali
guanti in lattice,  in  vinile  e  in  nitrile,  visiere  e
occhiali  protettivi,  tute  di   protezione,   calzari   e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,  camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per  mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione  idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri;  carrelli  per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione  per  diagnostica
per  COVID-19;  tamponi  per  analisi  cliniche;   provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di  ospedali  da
campo;
    1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
    1-quinquies) (abrogato);
    1-sexies) (abrogato).»

«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota
                         ridotta]

    Parte III
    Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
    1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati  ad
essere   utilizzati   nella   preparazione   di    prodotti
alimentari;
    2) animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
    3) carni  e  parti  commestibili  degli  animali  della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
affumicate;
    4) frattaglie commestibili degli animali  della  specie
equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il   genere
bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
affumicate;
    5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile  morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati;
    6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
affumicate, congelate o surgelate;
    7)  conigli  domestici,   piccioni,   lepri,   pernici,
fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
morti),  refrigerati,  congelati  o  surgelati,   destinati
all'alimentazione;
    8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate  o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici  e
fagiani;
    9) grasso di volatili non pressato  ne'  fuso,  fresco,
refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
congelato o surgelato;
    10) lardo, compreso il grasso di  maiale  non  pressato
ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato;
    10-bis) pesci  freschi  (vivi  o  morti),  refrigerati,
congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia,  secchi  o  affumicati.
Crostacei e molluschi compresi i testacei  (anche  separati
dal  loro  guscio  o  dalla  loro   conchiglia),   freschi,
refrigerati, congelati o surgelati,  secchi,  salati  o  in
salamoia, esclusi astici e aragoste e  ostriche;  crostacei
non sgusciati, semplicemente cotti in acqua  o  al  vapore,
esclusi astici e aragoste;
    11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte  battuto)  e  altri  tipi  di
latte fermentati o acidificati;
    12) latte conservato, concentrato o zuccherato;
    13) crema di latte fresca,  conservata,  concentrata  o
non, zuccherata o non;
    14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
    15) uova di volatili e  giallo  di  uova,  essiccati  o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
alimentare;
    16) miele naturale;
    17) budella, vesciche e stomachi di animali,  interi  o
in   pezzi,   esclusi   quelli    di    pesci,    destinati
all'alimentazione umana od animale;
    18) ossa gregge, sgrassate o  semplicemente  preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali;
    19) prodotti  di  origine  animale,  non  nominati  ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
simili cascami di pelli non conciate;
    20) bulbi, tuberi, radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
ornamenti, freschi;
    20-bis)  tartufi  congelati,  essiccati  o   preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata  di  altre
sostanze   atte   ad    assicurare    temporaneamente    la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
    21)   ortaggi   e   piante   mangerecce   macinati    o
polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;  radici   di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate  dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di  amido  o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago;
    22) uva da vino;
    23) scorze di agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse
quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
assicurarne  temporaneamente   la   conservazione,   oppure
secche;
    24) te', mate;
    25) spezie;
    26) orzo destinato alla semina; avena, grano  saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico;
    27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico;
    28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati,  perlati,  in  fiocchi;  germi  di
cereali anche sfarinati;
    29) riso,  avena,  altri  cereali  minori,  spezzati  o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
    30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v. d. 07.05 o della frutta comprese nel  capitolo  8  della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di  radici  e
tuberi compresi nella  v.  d.  07.06;  farina,  semolino  e
fiocchi di patate;
    31) malto, anche torrefatto;
    32) amidi e fecole; inulina;
    33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti;
    34) semi di lino e  di  ricino;  altri  semi  e  frutti
oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
frantumati;
    35) farine di semi e di frutti oleosi,  non  disoleate,
esclusa la farina di senapea;
    36) semi, spore e frutti da sementa;
    37)  barbabietole  da  zucchero,  anche   tagliate   in
fettucce, fresche o disseccate;
    38) coni di luppolo;
    38-bis) - 39);
    40) radici di  cicoria,  fresche  o  disseccate,  anche
tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
compresi altrove;
    41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
    42) barbabietole da foraggio,  navoni-rutabaga,  radici
da foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio;
    43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna;
    44);
    45) alghe;
    46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o  fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso;
    47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi  i  sevi  detti  "primo  sugo",  destinati
all'alimentazione umana od animale;
    48) stearina solare, oleostearina, olio  di  strutto  e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale;
    49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale;
    50)  altri  grassi  ed  oli  animali   destinati   alla
nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
all'alimentazione umana od animale;
    51) oli e grassi  animali  o  vegetali  parzialmente  o
totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
all'alimentazione umana od animale;
    52) imitazioni dello strutto e altri grassi  alimentari
preparati;
    53) cera d'api greggia;
    54);
    55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue;
    56)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
anatra e di quelle di selvaggina;
    57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;
    58)  preparazioni  e  conserve  di  pesci,  escluso  il
caviale  e  i  suoi  succedanei;  crostacei   e   molluschi
(compresi  i  testacei),  esclusi   astici,   aragoste   ed
ostriche, preparati o conservati;
    59) zuccheri di barbabietola  e  di  canna  allo  stato
solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
17.01);
    60) altri zuccheri allo stato  solido,  esclusi  quelli
aromatizzati  o  colorati;   sciroppi   di   zuccheri   non
aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale;
    61)  melassi  destinati  all'alimentazione   umana   od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
    62) prodotti a base di zucchero  non  contenenti  cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e  simili)
in  confezione  non  di  pregio,  quali   carta,   cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
    63) cacao in polvere non zuccherato;
    64)  cioccolato  ed   altre   preparazioni   alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
cartone,  plastica,  banda  stagnata,  alluminio  o   vetro
comune;
    65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione  dei
lattanti o dei bambini nella prima  infanzia,  condizionato
per la vendita al minuto; estratti di  malto;  preparazioni
per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici  o  di
cucina,  a  base  di  farine,  semolini,  amidi,  fecole  o
estratti di malto, anche addizionate  di  cacao  in  misura
inferiore al 50 per cento in peso;
    66) tapioca, compresa quella di fecola di patate;
    67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili;
    68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in  qualsiasi
proporzione;
    69) ortaggi, piante mangerecce e  frutta,  preparati  o
conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri;
    70) ortaggi e piante mangerecce preparati o  conservati
senza aceto o acido acetico;
    71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri;
    72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri  o  candite  (sgocciolate,  diacciate,
cristallizzate);
    73) puree e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri;
    74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri;
    75);
    76) cicoria torrefatta e  altri  succedanei  torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze  di  caffe',
di te', di mate e di  camomilla;  preparazioni  a  base  di
questi estratti o essenze;
    77) farina di senape e senape preparate;
    78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre,  brodi;  zuppe,   minestre,   brodi,   preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate;
    79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati;
    80) preparazioni alimentari non nominate  ne'  comprese
altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
    81) acqua, acque minerali;
    82) birra;
    83); - 84);
    85) aceto di vino; aceti commestibili  non  di  vino  e
loro succedanei;
    86) farine e polveri  di  carne  e  di  frattaglie,  di
pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
all'alimentazione umana od animale;
    87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite  ed  altri  cascami  della   fabbricazione   dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della  birra  e  della
distillazione  degli  alcoli;  avanzi  della  fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
    88)  panelli,  sansa  di   olive   ed   altri   residui
dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
panelli ed altri  residui  della  disoleazione  di  semi  e
frutti oleosi;
    89) fecce di vino, tartaro greggio;
    90) prodotti di origine vegetale del genere  di  quelli
utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
ne' compresi altrove;
    91) foraggi melassati o zuccherati; altre  preparazioni
del genere di quelle  utilizzate  nell'alimentazione  degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto;
    92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
    93)  lecitine  destinate  all'alimentazione  umana   od
animale;
    94); - 97);
    98) legna da ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
pellet;
    99); - 102);
    103)  energia  elettrica  per  uso  domestico;  energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  16  marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi  liquefatti,
destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
la produzione di energia elettrica;
    104) oli minerali greggi, oli combustibili ed  estratti
aromatici   impiegati   per   generare,   direttamente    o
indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali  greggi,
oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia  inferiore  al  95  per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90  per  cento  in
volume, destinati alla trasformazione in gas  da  immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
    105);
    106) prodotti petroliferi per uso  agricolo  e  per  la
pesca in acque interne;
    107); - 109);
    110) prodotti fitosanitari;
    111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
    112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
    113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
    114) medicinali pronti per l'uso umano  o  veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze  farmaceutiche  ed
articoli  di  medicazione  di  cui   le   farmacie   devono
obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
ufficiale;
    114-1) prodotti assorbenti  e  tamponi  destinati  alla
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
    114-2) pannolini per bambini;
    115); - 118);
    119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123),  nonche'  le  relative  prestazioni,
rese da intermediari;
    120)  prestazioni  rese  ai  clienti  alloggiati  nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6  della  legge  17
maggio 1983,  n.  217;  prestazioni  di  ricovero  e  cura,
comprese le prestazioni di  maggiore  comfort  alberghiero,
diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo  10,  primo
comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni  di  alloggio
rese  agli  accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
da case di cura non convenzionate; prestazioni di  maggiore
comfort alberghiero rese  a  persone  ricoverate  presso  i
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
    121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche  mediante  distributori  automatici;  prestazioni  di
servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi  ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
    122)   prestazioni   di   servizi   e   forniture    di
apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  e
successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
l'aliquota ordinaria;
    123) spettacoli teatrali di  qualsiasi  tipo,  compresi
opere  liriche,   balletto,   prosa,   operetta,   commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
    123-bis); - 124);
    125) prestazioni di servizi mediante macchine  agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
    126);
    127) prestazioni di trasporto eseguite con i  mezzi  di
cui alla  legge  23  giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
    127-bis)  somministrazione  di  gas  metano  usato  per
combustione per usi civili limitatamente a 480  metri  cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
cibi e per  produzione  di  acqua  calda,  gas  di  petroli
liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
bombole  da  10  a  20   kg   in   qualsiasi   fase   della
commercializzazione;
    127-ter);
    127-quater) prestazioni di allacciamento alle  reti  di
teleriscaldamento realizzate in  conformita'  alla  vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
    127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica  ed  eolica;
impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e  successive
modificazioni;
    127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti  di
cui al n. 127-quinquies);
    127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti   da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle  opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
    127-octies);
    127-novies) prestazioni di trasporto di persone  e  dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle  esenti  a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
    127-decies) francobolli da collezione e  collezioni  di
francobolli;
    127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'  o  in
godimento a soci da cooperative edilizie e  loro  consorzi,
ancorche'  non  ultimate,  purche'  permanga   l'originaria
destinazione,   qualora   non   ricorrano   le   condizioni
richiamate nel n. 21) della parte  seconda  della  presente
tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
2  luglio  1949,  n.  408  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,  purche'  permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
    127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la   realizzazione   di    interventi    di    manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
edilizia residenziale pubblica;
    127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie   prime   e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
primo comma, dello stesso articolo;
    127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti  da
contratti di appalto relativi alla costruzione di  case  di
abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla  realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui  alle  lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
    127-quinquiesdecies)   fabbricati   o    porzioni    di
fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
    127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,  stoccaggio,
e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6,  comma  1,
lettere d), l) e m), del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo  7,  comma  3,
lettera g), del medesimo decreto,  nonche'  prestazioni  di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
    127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,  da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui  alla  lettera
a) della tabella  allegata  al  decreto-legge  23  febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai  loro  eredi  o
legatari;
    127-duodevicies)  locazioni  di  fabbricati   abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o  dalle
imprese  che  vi  hanno  eseguito  gli  interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed  f),  del  Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali  come  definiti  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
2008;
    127-undevicies).»

Note al comma 46
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73,  della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. 1. - 72. Omissis
    73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III,
allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet  di  cui  al
medesimo numero 98) sono soggetti  all'imposta  sul  valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
    Omissis.»