Avvertenza: Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023. N O T E Note all'art. 1: Note al comma 1 - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 1-bis. Omissis. 1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente: a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi; c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Omissis.» Note al comma 2 - Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1 1. - 449. Omissis 450. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Omissis.» Note al comma 3 - Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario: «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1.-6. Omissis 7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente. Omissis.» Note al comma 5 - Si riporta il testo del comma 451-bis, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1 1. - 451. Omissis 451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450. Omissis.» Note al comma 6 - Si riporta il testo dell'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese: «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea." Note al comma 7 - Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali: «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile). - 1.-2. Omissis 3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2023 (453), alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 (453), che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis. Omissis." Note al comma 8 - Si riporta il testo del comma 48, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «Art. 1 1.-47. Omissis 48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento; c-bis) la sezione speciale, che e' istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e' accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale. Omissis.» Note al comma 9 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014. Note al comma 10 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8. Note al comma 12 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8. - Si riporta il testo dell'articolo 35-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Art. 35-bis (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione). - 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis». 2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti: «nonche' nel contratto di finanziamento stipulato»." Note al comma 13 - Il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' riportato nelle note al comma 8. Note al comma 14 - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali: «Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie gia' previste per il medesimo bonus sociale. 2. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023." Note al comma 16 - Si riporta il testo degli articoli 12 e 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi: «Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio (106) e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.» «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. - 2. Omissis 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Omissis.». Note al comma 18 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): «Art. 1 1.-181. Omissis 182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (91), entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Omissis." Note al comma 19 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «Art. 1 1.-39. Omissis 40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente all'importo di euro 90 annui. Omissis." Note al comma 21 - Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge del 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi): «Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonche' le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere ai consumatori. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima. 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3." - Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 66, S.O. Note al comma 23 - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre (74) di ciascun anno. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno. 5. - 6. 6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. 6-quinquies. 1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies. 6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3.» Note al comma 24 - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche. 2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato. 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta." Note al comma 26 - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze armate). - 1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate. 2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza assegni. 3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo. 4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia' in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuita' nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente. Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6. 6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento." «Art. 6 (Personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. 2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime. 3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016, determina sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita' dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part-time o di solidarieta', del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2 e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica della professionalita' richiesta per le attivita' dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione. 6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente. I processi di mobilita' previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale. 7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale. 8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle relative risorse. 9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6 puo' richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata e' effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.". Note al comma 27 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1 1.-608. Omissis 609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili: «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.» - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. - Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al comma 1. Note al comma 28 - Il testo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma 27. - Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e' riportato nelle note al comma 27. Note al comma 29 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1 1. - 609. Omissis 610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalita' e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 3 e 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.» «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 6. 7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.". Note al comma 31 - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva (Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo' essere inviato all'ARAN. 3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato." Note al comma 32 - Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, (recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia): «Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione: a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021. 2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia' destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.» - Si riporta il testo del comma 1029, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1 W1.-1028. Omissis 1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro. Omissis.» Note al comma 33 - Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle universita' statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e' individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma. 5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni. 6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.». Note al comma 34 - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. 1.-890. Omissis 891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato: a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unita' di personale; b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con universita' e formazione. 892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e' autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero. 893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.» Note al comma 35 - Il testo dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riportato nelle note al comma 34. Note al comma 37 - Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»: «Art. 53 (Funzionamento del Registro). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro. 3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.» - Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). - 1. - 3-sexies. Omissis 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. Omissis.» Note al comma 38 - Si riporta il testo del comma 893, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1.-892. Omissis 893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891e del presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.» Note al comma 39 - Si riporta il testo dell' articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali). - 1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale. 1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica". 2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1". All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma". 3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonche' di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita' relative ai predetti progetti, interventi e iniziative. 3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. 3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A tale fine le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 agosto 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 4. Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione. 5. Le regioni, le province, i comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. 5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificita' territoriale. 5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni. 6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" e' sostituita dalla seguente: "15.000". 6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni". 6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei". 6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per gli anni 2023-2026, puo' computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over. 6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po puo' procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.» Note al comma 40 - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina): «Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di personale). - 1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche' dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto. 2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro. 3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa. 4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalita' richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'". 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. 7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo. 8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero. 9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.» Note al comma 43 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1.-612. Omissis 613 Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Omissis.» Note al comma 44 - Si riporta il testo dei commi 652 e 676, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1.- 651. Omissis 652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024. 653.- 675. Omissis 676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024. Omissis.» Note al comma 45 - Si riporta la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificata dalla presente legge: «Tabella A - Parte II-bis Parte II-bis Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi; 1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07); 1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; 1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; 1-quater) tartufi freschi o refrigerati; 1-quinquies) (abrogato); 1-sexies) (abrogato).» «Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina; 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate; 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate; 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati; 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate; 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; 8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani; 9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato; 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste; 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; 12) latte conservato, concentrato o zuccherato; 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non; 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate; 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare; 16) miele naturale; 17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale; 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali; 19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate; 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi; 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 21) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago; 22) uva da vino; 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche; 24) te', mate; 25) spezie; 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico; 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico; 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati; 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico; 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate; 31) malto, anche torrefatto; 32) amidi e fecole; inulina; 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti; 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati; 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapea; 36) semi, spore e frutti da sementa; 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate; 38) coni di luppolo; 38-bis) - 39); 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove; 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate; 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio; 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna; 44); 45) alghe; 46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso; 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale; 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale; 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale; 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale; 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale; 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati; 53) cera d'api greggia; 54); 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue; 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina; 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce; 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati; 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale; 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 63) cacao in polvere non zuccherato; 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate; 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili; 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione; 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri; 70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico; 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri; 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate); 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri; 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri; 75); 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze; 77) farina di senape e senape preparate; 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate; 79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati; 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; 81) acqua, acque minerali; 82) birra; 83); - 84); 85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei; 86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale; 87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili; 88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi; 89) fecce di vino, tartaro greggio; 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove; 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto; 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; 93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale; 94); - 97); 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet; 99); - 102); 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 105); 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; 107); - 109); 110) prodotti fitosanitari; 111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali; 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; 114-1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 114-2) pannolini per bambini; 115); - 118); 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari; 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19); 121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria; 123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; 123-bis); - 124); 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 126); 127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; 127-ter); 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-octies); 127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli; 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, dello stesso articolo; 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari; 127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 127-undevicies).» Note al comma 46 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Art. 1. 1. - 72. Omissis 73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento. Omissis.»