art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
    
Note al comma 47
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  7-quinquies  del
decreto-legge  16  giugno  2022,  n.  68,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.  108,  recante
disposizioni urgenti per la sicurezza e lo  sviluppo  delle
infrastrutture,   dei   trasporti   e    della    mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  come  modificato  dalla   presente
legge:
    «Art.   7-quinquies   (Disposizioni   in   materia   di
distribuzione automobilistica). - 1. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano agli  accordi  verticali,
anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia  o
di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il
costruttore automobilistico o  l'importatore  e  i  singoli
distributori  autorizzati  per  la  commercializzazione  di
veicoli non ancora immatricolati,  nonche'  di  autoveicoli
che siano stati immatricolati dai distributori  autorizzati
da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu'  di
6.000 chilometri
    2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e  il
distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a
termine, hanno durata minima di cinque anni e  regolano  le
modalita' di vendita, i limiti del mandato,  le  rispettive
assunzioni di responsabilita' e la ripartizione  dei  costi
connessi  alla   vendita.   Per   gli   accordi   a   tempo
indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti
per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli  accordi  a
tempo  determinato,  ciascuna  parte  comunica   in   forma
scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione
di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena  di
inefficacia della medesima comunicazione.
    3.  Il  costruttore  o   l'importatore,   prima   della
conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche'  in
caso di successive  modifiche  dello  stesso,  fornisce  al
distributore autorizzato tutte le informazioni di  cui  sia
in  possesso,   che   risultino   necessarie   a   valutare
consapevolmente l'entita' degli impegni da  assumere  e  la
sostenibilita'   degli   stessi   in   termini   economici,
finanziari e patrimoniali,  inclusa  la  stima  dei  ricavi
marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
    4.  Al  costruttore  o   all'importatore   che   recede
dall'accordo  e'  fatto   obbligo   di   corrispondere   al
distributore autorizzato un  equo  indennizzo,  parametrato
congiuntamente al valore:
      a) degli investimenti che questo  ha  in  buona  fede
effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e  che  non
siano  stati   ammortizzati   alla   data   di   cessazione
dell'accordo;
      b)   dell'avviamento   per   le   attivita'    svolte
nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del
distributore  autorizzato  negli  ultimi  cinque  anni   di
vigenza dell'accordo.
    5. L'indennizzo di cui al comma 4  non  e'  dovuto  nel
caso di risoluzione per inadempimento o quando  il  recesso
sia chiesto dal distributore autorizzato.
    5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  5  sono
inderogabili.
    6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8,
comma 2, primo  periodo,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022.
    6-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  12,
comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 141, non costituiscono  esercizio  di  agenzia  in
attivita' finanziaria, ne'  di  mediazione  creditizia,  la
promozione  e  la  conclusione,  sulla  base  di   apposite
convenzioni stipulate con  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari, di contratti di finanziamento,  esclusi  quelli
relativi al rilascio delle carte di credito, da  parte  dei
distributori di cui al comma 1  del  presente  articolo  in
relazione  ai  veicoli  distribuiti  in  attuazione   degli
accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o
importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti
allo schema del contratto di agenzia o di commissione.»

Note al comma 48
    -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   39-octies,
39-terdecies, 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative), come modificato
dalla presente legge:
    «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile  ai  tabacchi   lavorati).   -   1.   Ai   fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di  cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
    2. Per i tabacchi lavorati di cui al  comma  1  diversi
dalle  sigarette  l'accisa  e'  calcolata   applicando   la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al  pubblico
del prodotto.
    3.  Per  le  sigarette,  l'ammontare   dell'accisa   e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
      a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
determinato,  per  l'anno  2023,  in  28  euro  per   1.000
sigarette,  per  l'anno  2024,  in  29,30  euro  per  1.000
sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro  per
1.000 sigarette;
      b)   un    importo    risultante    dall'applicazione
dell'aliquota  di  base,  di  cui   alla   voce   "Tabacchi
lavorati",  lettera  c),  dell'allegato  I,  al  prezzo  di
vendita al pubblico. (305)
    4.
    5. L'accisa  minima  di  cui  all'articolo  14,  n.  1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
      a)  euro  35  il  chilogrammo  convenzionale,  per  i
tabacchi lavorati di  cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,
lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
      b)  euro  37  il  chilogrammo  convenzionale,  per  i
tabacchi lavorati di  cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,
lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
      c) euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre  2023,
euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio  2024
ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere  dal  1°  gennaio
2025 per i tabacchi lavorati di  cui  all'articolo  39-bis,
comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino
da usarsi per arrotolare le sigarette).
    6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis,
comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE
del Consiglio, del 21 giugno  2011,  e'  pari,  per  l'anno
2023, al 98,10 per cento della  somma  dell'accisa  globale
costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore
aggiunto calcolate con riferimento al  "PMP-sigarette";  la
medesima percentuale e' determinata al 98,70 per cento  per
l'anno 2024 e al 98,80  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2025.
    7.  L'onere  fiscale  minimo  di  cui  al  comma  6  e'
applicato ai  prezzi  di  vendita  per  i  quali  la  somma
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai   sensi
dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai  sensi
del comma 3, risulti inferiore al  medesimo  onere  fiscale
minimo.
    8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'
pari  alla  differenza  tra  l'importo  dell'onere  fiscale
minimo, di cui al comma 6,  e  l'importo  dell'imposta  sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
    9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa,  un  prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis,  comma  1,  lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una  lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se  ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,  maggiore  di  11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
    10. L'accisa globale sui prodotti di  cui  all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette),  non  puo'  essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette,  indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.
    10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanare entro il 31 maggio di  ciascun  anno  a
decorrere  dall'anno  2023,  e'   determinata   l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al  comma  3,  lettera  a),
sull'importo  dell'onere  fiscale  totale   calcolato   con
riferimento  al  "PMP-sigarette"  rilevato   in   relazione
all'anno  precedente;   qualora   la   predetta   incidenza
percentuale non risulti  compresa  nell'intervallo  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo  decreto  e'
conseguentemente rideterminata, entro  il  1°  gennaio  del
secondo anno successivo, la predetta  componente  specifica
in modo da garantire che  dalla  medesima  rideterminazione
non derivino minori  entrate  erariali,  rispetto  all'anno
solare    precedente,    relativamente     all'applicazione
dell'accisa sulle sigarette.»
    «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
applicano  le  disposizioni   degli   articoli   39-quater,
39-quinquies e 39-octies  e,  ai  fini  dell'etichettatura,
tali  tabacchi  sono  assimilati   ai   prodotti   di   cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24  giugno
2003, n. 184.
    2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui  al  comma  1,  i  prezzi  di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti  e  dagli
importatori.
    3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
accisa in misura pari al trenta per cento  dal  1°  gennaio
2021, al trentacinque per cento dal  1°  gennaio  2022,  al
36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal  1°
gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 42
per  cento  dal  1°  gennaio  2026   dell'accisa   gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
e alla equivalenza  di  consumo  convenzionale  determinata
sulla base di apposite  procedure  tecniche,  definite  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del  tempo  medio  necessario  per  il
consumo di un campione  composto  dalle  cinque  marche  di
sigarette  piu'  vendute,  in  condizioni  di   aspirazione
conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
delle  sigarette  ed  utilizzando,  per  i  prodotti  senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per  il
consumo, fornito dal produttore. Con  il  provvedimento  di
cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo  dell'accisa,
determinato ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  tabacchi  di
cui al comma 1, la misura dell'accisa in  riferimento  alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
    4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
cui al decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  il
soggetto  obbligato  al  pagamento   dell'accisa   dichiara
all'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,    prima
dell'immissione  in  consumo,  la   denominazione   e   gli
ingredienti dei prodotti, il  contenuto  e  il  peso  delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche'  gli
altri elementi informativi  previsti  dall'articolo  6  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
modificazioni.»
    «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
    1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque  per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al  quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al  31  marzo  2022,  al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile  2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al  dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024,  al
sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025
al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e  al  dodici
per  cento  dal  1°  gennaio  2026   dell'accisa   gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
    1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni.  Il
produttore   e'   tenuto   anche   a   fornire,   ai   fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
    2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione  da
parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   nei
confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
    3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
dell'imposta dovuta per  ciascun  periodo  di  imposta.  La
cauzione e' di importo pari al 10  per  cento  dell'imposta
gravante su tutto il prodotto  giacente  e,  comunque,  non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il  periodo  di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai  fini
del pagamento dell'imposta.
    3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al  presente
articolo  e'  legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di  avvertenze  esclusivamente  in  lingua  italiana.  Le
disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  a
decorrere dal 1° aprile 2021.
    3-ter. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza  in  lingua  italiana   e   le   modalita'   per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione  di
cui al comma 3-bis.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
definite  le  relative  regole  tecniche  e  le   ulteriori
disposizioni attuative.
    4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli sono  stabiliti  il  contenuto  e  le
modalita'   di   presentazione   dell'istanza,   ai    fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
lavorati. Con il medesimo  provvedimento  sono  emanate  le
ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
comma 3.
    5. La vendita dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  ad
eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed   elettronici,
comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
esclusiva  per  il   tramite   delle   rivendite   di   cui
all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42,  del
decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
    5-bis. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  stabiliti,  per  gli
esercizi di vicinato, le farmacie  e  le  parafarmacie,  le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da  inalazione  senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al  comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza,  per  gli
esercizi  di   vicinato,   escluse   le   farmacie   e   le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed  elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra  i  canali
di approvvigionamento; d) presenza dei  medesimi  requisiti
soggettivi  previsti  per  le  rivendite   di   generi   di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli  esercizi  di  cui  al  presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
    6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
1-bis  e'  soggetta  alla  vigilanza   dell'Amministrazione
finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
    7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
    7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano  anche  con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del  presente
articolo,  ad  eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed
elettronici  e  delle  parti  di   ricambio,   secondo   il
meccanismo  di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli  articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della  legge  18
gennaio 1994, n. 50.
    7-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
seguito di miscelazione con altre sostanze.».

Note al comma 49
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  132,  recante
misure  urgenti   in   materia   fallimentare,   civile   e
processuale civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria:
    «Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
crediti  enti  creditizi  e   finanziari   e   imprese   di
assicurazione). - 1.  Al  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche all'articolo 106: il comma 3  e'  sostituito  dal
seguente: "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti  verso  la  clientela  iscritti  in
bilancio a tale titolo e  le  perdite  realizzate  mediante
cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in  bilancio.  Ai  fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse  da
quelle realizzate mediante cessione  a  titolo  oneroso  si
assumono  al  netto   delle   rivalutazioni   dei   crediti
risultanti in bilancio";
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  dal
periodo di imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2014.
    3.  In  via  transitoria,  per  il  primo  periodo   di
applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1
diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso  sono  deducibili  nei  limiti  del  75  del   loro
ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo  le  modalita'
stabilite al comma 4.
    4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte  in  bilancio
fino all'esercizio in corso  al  31  dicembre  2014  e  non
ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo  106  del
testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
nel testo in vigore anteriormente  alle  modifiche  operate
dal comma 1 sono deducibili per il 5  per  cento  del  loro
ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018,  per  il  12  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  fino  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il  5
per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2025.
    5.   Ai   fini   della   determinazione    dell'acconto
dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i  due
periodi d'imposta  successivi  non  si  tiene  conto  delle
modifiche operate dai commi da 1 a 4.
    6. Al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) all'articolo 6, comma  1,  la  lettera  c-bis)  e'
sostituita dalla seguente:
        "c-bis) rettifiche e riprese di  valore  nette  per
deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
bilancio a tale titolo.";
      b) all'articolo 7, comma  1,  la  lettera  b-bis)  e'
sostituita dalla seguente:
        "b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.".
    7. Le disposizioni di cui al comma 6 si  applicano  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
    8.  In  via  transitoria,  per  il  primo  periodo   di
applicazione le rettifiche, le perdite, le  svalutazioni  e
le  riprese  di  valore  nette  di  cui  al  comma  6  sono
deducibili nei limiti del 75 per cento del loro  ammontare.
L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al
comma 9.
    9. L'eccedenza di cui al comma 8 e  le  rettifiche,  le
perdite, le svalutazioni e le riprese di  valore  nette  di
cui al comma 6 iscritte in bilancio dal  periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai  sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo  6  e  della
lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo  in  vigore
anteriormente alle  modifiche  operate  dal  comma  6  sono
deducibili per il  5  per  cento  del  loro  ammontare  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2017,
per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31
dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
    10.   Ai   fini   della   determinazione   dell'acconto
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  dovuto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per
i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 6 a 9.
    11. Le maggiori entrate derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo, valutate in 137 milioni di euro  per  il
2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di
euro per il 2018, in 130 milioni di euro per  il  2020,  in
451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per
il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni
di euro per il 2024 e  in  189  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dal  2025,  confluiscono  nel   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190.
    12. All'articolo 1, comma 200 della legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle
seguenti "con uno o piu' decreti».

Note al comma 50
    - Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 49.

Note al comma 51
    - Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 49.

Note al comma 52
    - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7, della legge
28 dicembre 2001,  n.  448,  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2002):
    «Art. 5. (Rideterminazione dei valori  di  acquisto  di
partecipazioni). - 1.  Agli  effetti  della  determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo  81,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
modificazioni, per i titoli,  le  quote  o  i  diritti  non
negoziati nei mercati regolamentati,  posseduti  alla  data
del 1° gennaio 2002, puo'  essere  assunto,  in  luogo  del
costo o valore di acquisto, il valore  a  tale  data  della
frazione del patrimonio netto della societa',  associazione
o ente, determinato sulla base di una  perizia  giurata  di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti all'albo  dei  dottori
commercialisti,  dei  ragionieri  e   periti   commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori  contabili,  a  condizione
che il predetto valore  sia  assoggettato  ad  una  imposta
sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  secondo  quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
    1-bis.  Agli   effetti   della   determinazione   delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere c) e c-bis), del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,  per  i  titoli,  le  quote  o  i
diritti negoziati nei mercati regolamentati o  nei  sistemi
multilaterali di negoziazione, posseduti alla data  del  1°
gennaio 2023, puo' essere assunto, in  luogo  del  costo  o
valore di acquisto, il valore normale determinato ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, lettera a),  del  medesimo  testo
unico,  con  riferimento  al  mese  di  dicembre  2022,   a
condizione  che  il  predetto  valore  sia  assoggettato  a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
    2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del  citato
testo unico delle imposte sui redditi,  alla  data  del  1°
gennaio 2002, e  al  2  per  cento  per  quelle  che,  alla
predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
2002.
    3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
dalla predetta data  del  16  dicembre  2002.  Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
    4.  Il  valore   periziato   e'   riferito   all'intero
patrimonio  sociale;  la  perizia,   unitamente   ai   dati
identificativi dell'estensore della  perizia  e  al  codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute  di
versamento dell'imposta sostitutiva,  sono  conservati  dal
contribuente   ed   esibiti   o   trasmessi   a   richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
    5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta  per
conto  della  stessa  societa'  od  ente   nel   quale   la
partecipazione  e'  posseduta,   la   relativa   spesa   e'
deducibile  dal  reddito  d'impresa   in   quote   costanti
nell'esercizio in cui e'  stata  sostenuta  e  nei  quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori  dei  titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la  relativa
spesa e' portata in aumento del valore  di  acquisto  della
partecipazione  in  proporzione  al  costo   effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
    6. L'assunzione del valore di cui ai commi  da  1  a  5
quale valore  di  acquisto  non  consente  il  realizzo  di
minusvalenze  utilizzabili  ai  sensi  dei  commi  3  e   4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle  imposte  sui
redditi.
    7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del  1°  gennaio
2002, per i quali  il  contribuente  si  e'  avvalso  della
facolta' di cui al  comma  1,  gli  intermediari  abilitati
all'applicazione dell'imposta  sostitutiva  a  norma  degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono  conto  del  nuovo
valore, in luogo di  quello  del  costo  o  del  valore  di
acquisto,  soltanto  se  prima  della  realizzazione  delle
plusvalenze  e  delle  minusvalenze  ricevono  copia  della
perizia, unitamente ai dati  identificativi  dell'estensore
della perizia stessa e al  codice  fiscale  della  societa'
periziata.»
    «Art. 7 (Rideterminazione dei valori  di  acquisto  dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
effetti   della   determinazione   delle   plusvalenze    e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  e  successive  modificazioni,   per   i   terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, puo'  essere  assunto,  in  luogo  del
costo  o  valore  di  acquisto,  il  valore  a  tale   data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice  di  procedura  civile,
redatta da soggetti iscritti  agli  albi  degli  ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari  e  dei  periti  industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
    2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
2002.
    3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
dalla predetta data  del  16  dicembre  2002.  Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
    4.  La  perizia,  unitamente  ai  dati   identificativi
dell'estensore  della  perizia  e  al  codice  fiscale  del
titolare del  bene  periziato,  nonche'  alle  ricevute  di
versamento  dell'imposta  sostitutiva,  e'  conservata  dal
contribuente   ed   esibita   o   trasmessa   a   richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
    5. Il costo  per  la  relazione  giurata  di  stima  e'
portato in aumento  del  valore  di  acquisto  del  terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
    6. La  rideterminazione  del  valore  di  acquisto  dei
terreni edificabili e con destinazione agricola di  cui  ai
commi da  1  a  5  costituisce  valore  normale  minimo  di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.».
    - Si riporta il  testo  degli  articoli  9  e  67,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi):
    «Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). -
1. I redditi e le  perdite  che  concorrono  a  formare  il
reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
capi, in base al risultato complessivo  netto  di  tutti  i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
    2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti  o  apporti
in societa' o in  altri  enti  si  considera  corrispettivo
conseguito  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono  negoziati
in  mercati  regolamentati   italiani   o   esteri   e   il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale  determinato  a
norma del successivo comma 4, lettera a).
    3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
4 per i beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a  disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
    4. Il valore normale e' determinato:
      a)  per  le  azioni,  obbligazioni  e  altri   titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani  o  esteri,  in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati  nell'ultimo
mese;
      b) per le altre azioni, per le quote di societa'  non
azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
      c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi  da
quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
valore normale dei titoli aventi  analoghe  caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e,  in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili  in  modo
obiettivo.
    5. Ai fini delle imposte sui  redditi  le  disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per
gli atti a titolo  oneroso  che  importano  costituzione  o
trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
conferimenti in societa'.»
    «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
lavoratore dipendente:
      a)   le   plusvalenze    realizzate    mediante    la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
      b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
parte del donante;
      c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
        1) cessione di strumenti  finanziari  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
        2) cessione dei contratti di cui all'articolo  109,
comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
valore dell'apporto;
        3)  cessione  dei  contratti  di  cui   al   numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
      c-bis) le plusvalenze, diverse da  quelle  imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
        1) cessione dei  contratti  di  cui  all'art.  109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
        2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
dell'articolo 47;
      c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui  alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
estere dal deposito o conto corrente;
      c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
      c-quinquies)  le  plusvalenze  ed   altri   proventi,
diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
di un evento incerto;
      c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli   altri   proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a  titolo  oneroso,
permuta  o   detenzione   di   cripto-attivita',   comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai  fini  della  presente  lettera,  per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti  che  possono  essere  trasferiti  e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia  di
registro  distribuito  o  una   tecnologia   analoga.   Non
costituisce  una  fattispecie  fiscalmente   rilevante   la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali  caratteristiche
e funzioni;
      d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a  premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
      e) i redditi di natura  fondiaria  non  determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
per usi non agricoli;
      f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
      g) i redditi derivanti  dall'utilizzazione  economica
di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
dell'articolo 53;
      h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e  dalla  sublocazione  di  beni  immobili,   dall'affitto,
locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
reddito complessivo come redditi diversi;
      h-bis)  le  plusvalenze   realizzate   in   caso   di
successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
      h-ter) la differenza tra il valore di  mercato  e  il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
      i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non
esercitate abitualmente;
      l)  i  redditi  derivanti  da  attivita'  di   lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
obblighi di fare, non fare o permettere;
      m) le indennita' di trasferta, i  rimborsi  forfetari
di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
      n)   le   plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
lettere precedenti.
    1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
    1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
almeno sette giorni lavorativi continui.
    1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
collettivo.».

Note al comma 53
    - Il testo  degli  articoli  5  e  7,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note al comma 52.
    - Si riporta il testo dell'articolo 2, della  legge  28
dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2002):
    «Art. 2 (Modificazioni alla disciplina  dell'IRPEF  per
le famiglie, della detraibilita' delle spese sostenute  dai
soggetti sordomuti e della deducibilita' delle spese per le
imprese del settore farmaceutico). -
    1. All'articolo 12, comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
detrazioni per  carichi  di  famiglia,  la  lettera  b)  e'
sostituita dalla seguente:
      "b) per ciascun figlio,  compresi  i  figli  naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o  affiliati,
nonche' ogni altra persona indicata nell'articolo  433  del
codice civile che conviva con il contribuente o  percepisca
assegni  alimentari   non   risultanti   da   provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, complessivamente  lire  408.000
per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro
a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che
hanno diritto alla detrazione in proporzione  all'effettivo
onere  sostenuto  da  ciascuno;  il  suddetto  importo   e'
aumentato di  lire  240.000  per  ciascun  figlio  di  eta'
inferiore a tre anni. Per l'anno  2001  l'importo  di  lire
516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire  616.000
quando la detrazione sia relativa ai  figli  successivi  al
primo, a condizione che il reddito complessivo  non  superi
lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo
di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro,  ovvero
a 336,73 euro quando la detrazione sia  relativa  ai  figli
successivi  al  primo,  a   condizione   che   il   reddito
complessivo  non  superi  51.645,69   euro.   A   decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e'  stabilita  in
516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:
        1)  contribuenti  con   reddito   complessivo   non
superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico;
        2)  contribuenti  con   reddito   complessivo   non
superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico;
        3)  contribuenti  con   reddito   complessivo   non
superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico;
        4) contribuenti con almeno quattro figli a  carico.
Per  ogni   figlio   portatore   di   handicap   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  la
detrazione di cui ai  periodi  precedenti  e'  aumentata  a
774,69 euro".
    2. All'articolo 12, comma 2,  del  citato  testo  unico
delle  imposte  sui  redditi  le  parole:  "la   detrazione
prevista alla lettera a) del comma  1  si  applica  per  il
primo  figlio"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "la
detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica,
se piu' conveniente, per il primo figlio".
    3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, in  materia  di  detrazioni  per
oneri, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente:
      "c-ter)  le  spese  sostenute  per   i   servizi   di
interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".
    4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo  1988,
n.  67,  e   successive   modificazioni,   concernente   la
deducibilita' delle spese sostenute da imprese  produttrici
di medicinali  per  promuovere  ed  organizzare  congressi,
convegni e viaggi ad essi collegati, e' abrogato.
    5. All'articolo 36 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
      "13. Le spese di pubblicita' di  medicinali  comunque
effettuata  dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi   del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  541,  attraverso
convegni e congressi, sono deducibili nella misura  del  20
per cento ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di
impresa.  La  deducibilita'  della  spesa  e'   subordinata
all'ottenimento  da  parte  dell'azienda  della  prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero  nelle  forme  del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".
    6. Il disposto dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno
2002.»

Note al comma 54
    - Si riporta il testo degli articoli 13,  15,  17,  18,
20, 21, 25, 26 e 27, della legge 14 novembre 2016,  n.  220
(disciplina del cinema e dell'audiovisivo), come modificato
dalla presente legge:
    «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti  nel
cinema e nell'audiovisivo).  -  1.  A  decorrere  dall'anno
2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela  del
settore  dello  spettacolo"  della   missione   "Tutela   e
valorizzazione   dei   beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero,  e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli  investimenti  nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
il cinema e l'audiovisivo".
    2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'  destinato
al finanziamento degli interventi  previsti  dalle  sezioni
II, III, IV e  V  del  presente  capo,  nonche'  del  Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle  sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del  patrimonio  cinematografico  e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e  29.
Il  complessivo  livello  di  finanziamento  dei   predetti
interventi e'  parametrato  annualmente  all'11  per  cento
delle entrate effettivamente incassate dal  bilancio  dello
Stato,  registrate  nell'anno  precedente,  e  comunque  in
misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle  imposte  ai  fini  IRES  e  IVA,  nei
seguenti    settori     di     attivita':     distribuzione
cinematografica  di  video  e  di   programmi   televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni  e  trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di  accesso  a  internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
    3. Nell'anno 2017, previo  versamento  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  al   Fondo   per   il   cinema   e
l'audiovisivo  sono   conferite,   altresi',   le   risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata  ad  Artigiancassa  S.p.a.  alla
data di entrata in vigore della presente legge relative  al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo  12  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse  relative  alla
restituzione dei contributi erogati a valere  sul  medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
    4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e  le  quote  ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo  39,  comma  2,  da
destinare agli  interventi  di  cui  alla  sezione  II  del
presente capo, da trasferire al  programma  "Interventi  di
sostegno  tramite  il  sistema  della   fiscalita'"   della
missione "Competitivita' e sviluppo  delle  imprese"  dello
stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
    5. Con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo  fra  tutte  o  alcune  delle  tipologie   di
contributi previsti dalla presente  legge,  fermo  restando
che l'importo complessivo per  i  contributi  di  cui  agli
articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al  10
per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.
    6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare, su  proposta  del  Ministro,  con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini  di
residui, competenza e cassa tra gli  stanziamenti  iscritti
in bilancio ai sensi  del  presente  capo  negli  stati  di
previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo e  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.   Detti   decreti   sono   trasmessi   alle
Commissioni parlamentari competenti.»
    «Art.  15  (Credito  d'imposta  per   le   imprese   di
produzione).   -   1.   Alle    imprese    di    produzione
cinematografica e audiovisiva e'  riconosciuto  un  credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per  cento  e  non
superiore  al  40  per  cento  del  costo  complessivo   di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
    2. Il decreto  di  cui  all'articolo  21  determina  le
aliquote  del  credito  di  imposta,  tenendo  conto  delle
risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento  degli
obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:
      a)  per  le  opere  cinematografiche,  l'aliquota  e'
ordinariamente prevista nella misura del 40 per  cento.  E'
fatta salva  la  possibilita',  nello  stesso  decreto,  di
prevedere aliquote diverse  o  di  escludere  l'accesso  al
credito d'imposta in base a quanto  previsto  dall'articolo
12, comma 4,  lettera  b),  ovvero  di  prevedere  aliquote
diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di
imprese,  nonche'  in   relazione   a   determinati   costi
eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando  la
misura massima del 40 per cento;
      b) per le opere audiovisive, l'aliquota  del  40  per
cento puo' essere prevista in via prioritaria per le  opere
realizzate per essere distribuite  attraverso  un'emittente
televisiva nazionale  e,  congiuntamente,  in  coproduzione
internazionale  ovvero  per   le   opere   audiovisive   di
produzione internazionale. E' fatta salva la  possibilita',
nello  stesso  decreto,   di   prevedere   differenziazioni
dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta
in base  a  quanto  previsto  dall'articolo  12,  comma  4,
lettera  b),  ovvero  di  prevedere  aliquote  diverse   in
relazione alle dimensioni di impresa o gruppi  di  imprese,
nonche' in  relazione  a  determinati  costi  eleggibili  o
soglie di costo eleggibile.
    3.  Per  le  altre  tipologie  di  opere   audiovisive,
l'aliquota  e'  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
disponibili  e   nell'ottica   del   raggiungimento   degli
obiettivi previsti dall'articolo 12.»
    «Art.   17   (Credito   d'imposta   per   le    imprese
dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e
di  post-produzione).  -  1.  Alle  imprese  di   esercizio
cinematografico,  secondo  le  disposizioni  stabilite  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, e' riconosciuto
un credito d'imposta in misura  non  inferiore  al  20  per
cento  e  non  superiore  al  40  per  cento  delle   spese
complessivamente sostenute per la  realizzazione  di  nuove
sale  o  il   ripristino   di   sale   inattive,   per   la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e  tecnologico
delle  sale  cinematografiche,  per   l'installazione,   la
ristrutturazione, il rinnovo di impianti,  apparecchiature,
arredi e servizi accessori  delle  sale.  In  favore  delle
piccole e medie  imprese,  l'aliquota  massima  di  cui  al
precedente periodo puo' essere innalzata fino 60 per cento.
    2. Alle industrie tecniche e  di  post-produzione,  ivi
inclusi  i  laboratori  di  restauro,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per  cento
e non superiore al 30 per cento delle spese  sostenute  per
l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
    3.  Nella  determinazione  dell'aliquota  del   credito
d'imposta di cui al presente articolo, il  decreto  di  cui
all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro,  della  esistenza
della sala cinematografica in data anteriore al 1°  gennaio
1980.»
    «Art.  18  (Credito  d'imposta  per  il   potenziamento
dell'offerta cinematografica). - 1. Al fine  di  potenziare
l'offerta cinematografica e in particolare per favorire  le
attivita' e lo sviluppo delle sale  cinematografiche,  agli
esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un  credito
d'imposta nella misura massima del 40 per cento  dei  costi
di funzionamento delle sale cinematografiche,  se  esercite
da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per  cento
dei medesimi costi, se le sale sono esercite da  piccole  o
medie imprese, secondo le  disposizioni  stabilite  con  il
decreto adottato ai sensi dell'articolo 21.
    2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi
incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli
obiettivi  previsti  dall'articolo  12,   per   particolari
tipologie  di  opere  e  di  sale   cinematografiche,   con
particolare riferimento alle piccole sale  cinematografiche
ubicate nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti.»
    «Art.  20  (Credito  d'imposta  per  le   imprese   non
appartenenti al settore cinematografico e  audiovisivo).  -
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
modificazioni non appartenenti al settore cinematografico e
audiovisivo,   associati   in   partecipazione   ai   sensi
dell'articolo 2549 del codice civile,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta nella misura massima  del  30  per  cento
dell'apporto in  denaro  effettuato  per  la  produzione  e
distribuzione   in   Italia   e   all'estero    di    opere
cinematografiche  e  audiovisive.  L'aliquota  massima   e'
elevata al 40 per cento  nel  caso  di  apporto  in  denaro
effettuato per lo sviluppo e la  produzione  di  opere  che
abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo
26 della presente legge.
    2. Il decreto di  cui  all'articolo  21  disciplina  le
modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni  con
le  quali  il  beneficio  puo'  essere   riconosciuto,   in
particolare, per gli investimenti effettuati anche  per  il
tramite di intermediari e veicoli finanziari  sottoposti  a
vigilanza prudenziale, quali gli organismi di  investimento
collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58.»
    «Art. 21 (Disposizioni comuni  in  materia  di  crediti
d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui  alla  presente
sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15  e
19, sono riconosciuti entro il limite  massimo  complessivo
indicato con il decreto di cui all'articolo  13,  comma  5.
Con il medesimo  decreto,  si  provvede  al  riparto  delle
risorse  complessivamente  iscritte  in  bilancio  tra   le
diverse  tipologie  di  intervento;  ove  necessario,  tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime  modalita',
anche in corso d'anno.
    2. I crediti d'imposta previsti nella presente  sezione
non concorrono alla formazione del reddito  ai  fini  delle
imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli  96  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986,  n.  917,  e   successive   modificazioni,   e   sono
utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241.
    3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e  seguenti  del  codice  civile,  e  previa  adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da  parte  del
Ministero  e  dell'effettivita'  del  diritto  al   credito
medesimo,   i   crediti   d'imposta   sono   cedibili   dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per  il  credito  sportivo,   finanziari   e   assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale.  I  cessionari  possono
utilizzare il credito  ceduto  solo  in  compensazione  dei
propri   debiti   d'imposta   o   contributivi   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997  e
rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del   credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore  rispetto
al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito  non
pregiudica  i  poteri  delle   competenti   amministrazioni
relativi al controllo delle  dichiarazioni  dei  redditi  e
all'accertamento  e  all'irrogazione  delle  sanzioni   nei
confronti del cedente il  credito  d'imposta.  Il  recupero
dell'importo   corrispondente    al    credito    d'imposta
indebitamente utilizzato e' effettuato  nei  confronti  del
soggetto  beneficiario,  ferma  restando,  in  presenza  di
concorso   nella   violazione,    oltre    all'applicazione
dell'articolo 9 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. Il  Ministero  e  l'Istituto  per  il  credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che  le  somme  corrispondenti  all'importo   dei   crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a  detto
Istituto siano destinate al  finanziamento  di  progetti  e
iniziative  nel  settore  della  cultura,  con  particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
    5. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro,  da  emanare
entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, sono  stabiliti,  partitamente
per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta  previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali  ivi
stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per
impresa o gruppi di imprese;  le  aliquote  da  riconoscere
alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di
imprese e alle varie  tipologie  di  sala  cinematografica,
nonche' le eventuali differenziazioni  dell'aliquota  sulla
base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4,  lettera
b), e in relazione a determinati costi eleggibili o  soglie
di  costo  eleggibile;  la  base  di   commisurazione   del
beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Con  i  medesimi  decreti  sono  altresi'  disciplinate  le
ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e
in  particolare:  i  requisiti,   anche   soggettivi,   dei
beneficiari, tenendo conto in particolare della loro  forma
giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita'  gia'
svolte e delle opere  gia'  realizzate  e  distribuite;  le
condizioni  e  la  procedura  per   la   richiesta   e   il
riconoscimento del credito; le modalita' di  certificazione
dei costi; il regime  delle  responsabilita'  dei  soggetti
incaricati   della    certificazione    dei    costi;    le
caratteristiche  delle  polizze   assicurative   che   tali
soggetti sono tenuti  a  stipulare;  le  modalita'  atte  a
garantire che ciascun beneficio  sia  concesso  nel  limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e  decadenza.  I
decreti  possono   altresi'   prevedere,   a   carico   dei
richiedenti, il versamento in  conto  entrate  al  bilancio
dello Stato di un contributo per le spese  istruttorie.  Le
somme derivanti  dal  terzo  periodo  sono  riassegnate  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
della  cultura,  di  pertinenza  della  Direzione  generale
cinema e audiovisivo del  medesimo  Ministero.  Il  credito
d'imposta massimo onnicomprensivo  riferibile  al  compenso
attribuito al singolo  soggetto  in  qualita'  di  regista,
sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata
nei medesimi decreti non puo'  eccedere  l'importo  massimo
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  2011,  n.  214,  sulla   base   delle   ulteriori
disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.
    5-bis. Il Ministro,  tenuto  conto  dell'andamento  del
mercato nel settore del  cinema  e  dell'audiovisivo,  puo'
adottare, nel  limite  delle  risorse  individuate  con  il
decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti  d'imposta  di  cui
alla presente sezione e al  limite  massimo  stabilito  dal
comma 1 del presente articolo.
    5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione  dei
costi di cui  al  comma  5  che  rilasciano  certificazioni
infedeli si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro  per  ciascuna  certificazione
infedele resa.
    6.  Le  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione,  laddove
inutilizzate  e  nell'importo  definito  con  decreto   del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema  e  l'audiovisivo.  A  tal  fine  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183.»
    «Art. 25 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  acquisiti  il
parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  il  parere  del   Consiglio   superiore,   sono
stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili,
le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella
presente sezione e, in particolare,  oltre  a  quanto  gia'
previsto nei precedenti articoli, sono definiti:
      a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese
cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento
alla  loro  solidita'  patrimoniale  e   finanziaria,   per
accedere ai contributi automatici;
      b)  i  criteri  di  assegnazione  dei  contributi,  i
requisiti delle opere beneficiarie ed  eventuali  ulteriori
specifiche e limitazioni, nonche'  le  eventuali  ulteriori
categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera
c);
      c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere
utilizzato;
      d) i casi di decadenza ovvero di revoca;
      d-bis) i requisiti e le modalita' di  erogazione  dei
contributi  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,   secondo
periodo, le modalita' di  certificazione  dei  costi  e  le
caratteristiche delle polizze assicurative che  i  soggetti
incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.
    1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione  dei
costi di cui al comma 1,  lettera  d-bis),  che  rilasciano
certificazioni   infedeli   si    applica    la    sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro  per
ciascuna certificazione infedele resa.
    1-ter. Il decreto di  cui  al  comma  1  puo'  altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di  un  contributo  per  le
spese istruttorie. Le somme derivanti  dal  presente  comma
sono  riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione  generale  cinema  e  audiovisivo  del   medesimo
Ministero.»
    «Art. 26 (Contributi selettivi). - 1. Il  Ministero,  a
valere sul Fondo per il  cinema  e  l'audiovisivo,  concede
contributi selettivi per  la  scrittura,  lo  sviluppo,  la
produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di
opere cinematografiche e audiovisive.
    2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto
salvo quanto previsto dal comma  3,  prioritariamente  alle
opere cinematografiche e in particolare alle opere prime  e
seconde ovvero alle  opere  realizzate  da  giovani  autori
ovvero ai film di particolare qualita' artistica realizzati
anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai
sensi dell'articolo 24 della presente  legge  nonche'  alle
opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di
piu' aziende, siano  esse  piu'  piccole  o  micro  aziende
inserite  in  una  rete  d'impresa  o  piu'  aziende  medie
convergenti  temporaneamente,  anche  una  tantum,  per  la
realizzazione dell'opera. I contributi sono  attribuiti  in
relazione alla qualita' artistica  o  al  valore  culturale
dell'opera o del  progetto  da  realizzare,  in  base  alla
valutazione di una Commissione composta da esperti nominati
dal Ministro tra personalita' di comprovata  qualificazione
professionale nel settore.  Con  decreto  del  Ministro  si
provvede,  altresi'  a   disciplinare   le   modalita'   di
costituzione  e  di  funzionamento  della  commissione,  il
numero   dei   componenti    e,    tenuto    conto    della
professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura  delle
indennita' loro spettanti ai fini del rispetto  del  limite
di spesa di  cui  al  comma  2-bis.  I  contributi  per  la
scrittura  sono  assegnati  direttamente  agli  autori  del
progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
cui al comma 4.
    2-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,   e'
autorizzata una spesa nel limite di 500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024.
    3. Il Ministero concede altresi'  contributi  selettivi
alle   imprese   operanti   nel   settore    dell'esercizio
cinematografico   e   alle   imprese   cinematografiche   e
audiovisive  appartenenti  a  determinate   categorie.   Le
imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente  tra
quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra  quelle
che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi  della
normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  con
particolare riferimento alle piccole sale  cinematografiche
ubicate nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti.  Le  finalita',   le   modalita',   i   requisiti
soggettivi  ed  oggettivi,  i   limiti   e   le   ulteriori
disposizioni attuative sono definiti  nel  decreto  cui  al
comma 4.
    4.  Con  decreto  del  Ministro,   da   emanare   entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  acquisiti  i  pareri   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  del  Consiglio
superiore,  sono  definite  le  modalita'  applicative  del
presente articolo e in particolare possono essere  previsti
ulteriori  contributi  selettivi  per  la  scrittura  e  lo
sviluppo di opere audiovisive,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, con le modalita' e  nei  limiti  definiti  dal
medesimo  decreto,  nonche'   le   ulteriori   disposizioni
applicative della presente sezione,  fra  cui  i  requisiti
anche  soggettivi  dei   beneficiari,   le   modalita'   di
certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze
assicurative che i soggetti incaricati della certificazione
sono tenuti a stipulare; il  decreto  definisce  inoltre  i
meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni  al
Fondo  per  il  cinema  e  l'audiovisivo   dei   contributi
assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile
dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi
di revoca e di decadenza.
    4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione  dei
costi di cui  al  comma  4  che  rilasciano  certificazioni
infedeli si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro  per  ciascuna  certificazione
infedele resa.
    4-ter. Il decreto di  cui  al  comma  4  puo'  altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di  un  contributo  per  le
spese istruttorie. Le somme derivanti  dal  presente  comma
sono  riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione  generale  cinema  e  audiovisivo  del   medesimo
Ministero.»
    «Art. 27 (Contributi alle attivita' e  alle  iniziative
di promozione  cinematografica  e  audiovisiva).  -  1.  Il
Ministero,  a  valere   sul   Fondo   per   il   cinema   e
l'audiovisivo, realizza ovvero concede  contributi  per  il
finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
      a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica
e audiovisiva in Italia;
      b) promuovere le attivita' di  internazionalizzazione
del settore;
      c) promuovere, anche  a  fini  turistici,  l'immagine
dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
      d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e
premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
      e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro
e fruizione del patrimonio cinematografico  e  audiovisivo,
anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di
cui all'articolo 7;
      f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero
di ricerca e sperimentazione;
      g) sostenere, secondo le  modalita'  fissate  con  il
decreto  di  cui  al  comma  4   del   presente   articolo,
l'attivita' di  diffusione  della  cultura  cinematografica
svolta   dalle   associazioni    nazionali    di    cultura
cinematografica, dalle sale delle  comunita'  ecclesiali  e
religiose   nell'ambito   dell'esercizio   cinematografico,
intese  come  le   sale   cinematografiche   di   cui   sia
proprietario o titolare di un diritto  reale  di  godimento
sull'immobile il legale  rappresentante  di  istituzioni  o
enti  ecclesiali  o  religiosi  dipendenti   dall'autorita'
ecclesiale o religiosa  competente  in  campo  nazionale  e
riconosciuti dallo Stato, nonche' dai  circoli  di  cultura
cinematografica, intesi come associazioni  senza  scopo  di
lucro, costituite anche con atto  privato  registrato,  che
svolgono attivita' di cultura cinematografica;
      h) sostenere  ulteriori  attivita'  finalizzate  allo
sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico,
culturale, tecnico ed  economico  ovvero  finalizzate  alla
crescita  economica,  culturale,  civile,  all'integrazione
sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo
del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le  proprie
strutture e anche in accordo e  in  collaborazione  con  il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
ricerca, con il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  con   il   Ministero   dello
sviluppo economico, con il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e con altri soggetti pubblici e  privati,
nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e
valutazioni   di   impatto   economico,    industriale    e
occupazionale delle misure  di  cui  alla  presente  legge,
ovvero di supporto alle  politiche  pubbliche  nel  settore
cinematografico e audiovisivo;
      i)  sostenere,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  un
importo complessivo pari ad almeno il  3  per  cento  della
dotazione  del  Fondo  per  il  cinema   e   l'audiovisivo,
aggiuntivo  rispetto   al   limite   previsto,   ai   sensi
dell'articolo  13,  comma  5,  per  i  contributi  di   cui
all'articolo 26 e al presente  articolo,  il  potenziamento
delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media  di
produzione e di diffusione  delle  immagini  e  dei  suoni,
nonche' l'alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai
media di produzione e diffusione delle immagini,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della  legge  13
luglio 2015, n. 107.
    2. Le richieste di contributo possono essere presentate
da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca,
istituti  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e
di categoria, anche in forma confederale.
    2-bis. I contributi di cui al comma 1  sono  attribuiti
in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e
all'impatto  economico  del  progetto  da  una  commissione
composta da esperti nominati dal Ministro tra  personalita'
di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con
decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le
modalita'  di  costituzione  e   di   funzionamento   della
commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della
professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura  delle
indennita' loro spettanti ai fini del rispetto  del  limite
di spesa di cui al comma 2-ter.
    2-ter. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  2-bis  e'
autorizzata una spesa nel limite di 200.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024.
    3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
Ministero provvede altresi':
      a) alle finalita' di cui all'articolo 14,  comma  10,
del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
le risorse da assegnare  all'Istituto  Luce-Cinecitta'  srl
per la  realizzazione  del  programma  di  attivita'  e  il
funzionamento  della  societa'   e   del   Museo   italiano
dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
      b) alle  finalita'  di  cui  all'articolo  19,  comma
1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e
successive modificazioni,  inerente  i  contributi  che  il
Ministero  assegna  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
istituzionali della Fondazione "La Biennale di Venezia" nel
campo del cinema;
      c) alle finalita' di cui  all'articolo  9,  comma  1,
lettera b), e  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  18
novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti
i contributi  che  il  Ministero  assegna  alla  Fondazione
Centro sperimentale di cinematografia  per  lo  svolgimento
dell'attivita' istituzionale;
      d) al sostegno delle attivita'  del  Museo  nazionale
del  cinema  Fondazione  Maria  Adriana  Prolo-Archivi   di
fotografia, cinema ed immagine, della  Fondazione  Cineteca
di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano  e
della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
    4.  Con  decreto  del  Ministro,   da   emanare   entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  acquisiti  i  pareri   della   Conferenza
unificata e del Consiglio superiore,  sono  individuate  le
specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti  i
criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  e
sono  ripartite  le  risorse  disponibili  fra   le   varie
finalita' indicate nel presente articolo. Con  il  medesimo
decreto sono altresi' stabilite le  ulteriori  disposizioni
applicative della presente sezione,  fra  cui  i  requisiti
anche  soggettivi  dei   beneficiari,   le   modalita'   di
certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze
assicurative   che   tali   soggetti    incaricati    della
certificazione sono tenuti a stipulare.
    4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione  dei
costi di cui  al  comma  4  che  rilasciano  certificazioni
infedeli si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro  per  ciascuna  certificazione
infedele resa.
    4-ter. Il decreto di  cui  al  comma  4  puo'  altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di  un  contributo  per  le
spese istruttorie. Le somme derivanti  dal  presente  comma
sono  riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione  generale  cinema  e  audiovisivo  del   medesimo
Ministero.».

Note al comma 55
    - Si riporta il testo dell'articolo 87, della legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  recante  disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2003), come  modificato  dalla  presente
legge:
    «Art. 87 (Banconote e monete). - 1.  Dopo  il  comma  1
dell'articolo 3 della  legge  7  aprile  1997,  n.  96,  e'
inserito il seguente:
      "1-bis.  Le  banconote   in   lire   possono   essere
convertite in euro presso le filiali della  Banca  d'Italia
non oltre il 28 febbraio 2012".
    2. Dopo il comma 1  dell'articolo  52-ter  del  decreto
legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  e'  aggiunto   il
seguente:
      "1-bis. Le monete in lire possono  essere  convertite
in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
28 febbraio 2012".
    3.  Restano  fermi  i  termini  di  prescrizione  delle
banconote e delle monete in lire, di  cui  all'articolo  3,
comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96,  e  all'articolo
52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo  24  giugno
1998, n. 213, anche ai fini della conversione  in  euro  di
cui ai commi 1 e 2.
    4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero  dell'economia
e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima
delle  banconote  in  lire  che  si  prevede  non   saranno
presentate per la conversione in euro entro il 28  febbraio
2012. Il 65 per cento dell'importo risultante  dalla  stima
predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia  all'erario
entro  il  28  febbraio  2003;  fino  al   25   per   cento
dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla
Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008,  tenuto
conto dell'andamento  dei  rimborsi  effettuati.  L'importo
residuo delle banconote  in  lire  non  presentate  per  la
conversione  in  euro  entro  il  28  febbraio  2012  sara'
corrisposto dalla Banca d'Italia  all'erario  entro  il  31
marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore  delle  banconote
in lire presentate per il rimborso  eccedesse  gli  importi
versati all'erario,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  alla
conversione in  euro,  utilizzando  le  disponibilita'  del
conto di cui all'articolo 4 della legge 26  novembre  1993,
n. 483.
    5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete
per collezionisti aventi corso legale solo  in  Italia  nei
tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50,  100,
200,  500  e  1.000  euro.  Con   decreti   del   Ministero
dell'economia  e  delle   finanze   sono   determinate   le
caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e  la
data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno
corso legale in Italia.»

Note al comma 56
    - Si riporta il testo dell'articolo 2, della  legge  13
luglio  1966,  n.  559  (Nuovo  ordinamento   dell'Istituto
Poligrafico dello Stato), come  modificato  dalla  presente
legge:
    «Art. 2. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato
ha per compiti la produzione e la  fornitura  della  carta,
delle carte valori, degli stampati  e  delle  pubblicazioni
anche  su  supporti  informatici,  nonche'   dei   prodotti
cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni  dello
Stato.
    2. L'Istituto provvede alla stampa  ed  alla  gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale  e
della  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana, salva la competenza del  Ministero  di
grazia e giustizia per quanto concerne la  direzione  e  la
redazione  delle  stesse,   nonche'   alla   stampa   delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
    3.  L'Istituto  cura  la  stampa  di  pubblicazioni  di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
    4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi   rilevante   carattere    artistico,    letterario,
scientifico e, in  genere,  culturale,  ferme  restando  in
materia le attribuzioni del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali.
    5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
      a) conio delle monete di Stato in  conformita'  delle
leggi vigenti;
      b) conio di monete estere;
      c) conio di monete a corso legale di speciale  scelta
da  cedere,  a  norma  di  legge,  a   privati,   enti   ed
associazioni;
      d) conio di medaglie e fusioni artistiche  per  conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
      e)  fabbricazione  di  sigilli  ufficiali  e   marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
      f) fabbricazione di timbri  metallici  e  marchi  per
conto di enti pubblici e di privati;
      g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
      h) fabbricazione  di  targhe,  distintivi  metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
      i) promozione dell'attivita' della  Scuola  dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
      l) esecuzione di saggi su monete e metalli per  conto
dello Stato e di privati;
      m) riparazione di congegni e macchinari in uso  o  in
proprieta' dello Stato;
      n)  partecipazione  a  studi,  rilevazioni  e   prove
sperimentali nelle materie  attinenti  al  campo  specifico
della meccanica;
      o) perizia delle monete ritenute false;
      p) conio di monete commemorative o celebrative;
      q)  fabbricazione  di   contrassegni   per   macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
      r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
    6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati  esteri  dovra'  essere  preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica.
    7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed  assumere  commesse   in   materia   cartaria   e,   con
l'autorizzazione del servizio centrale  del  Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
    8. Nello svolgimento della  sua  attivita',  l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o  indirettamente,  attivita'
affini,  ausiliarie,  connesse  o  strumentali  rispetto  a
quelle previste nel presente articolo.
    9. L'Istituto, nello svolgimento  della  sua  attivita'
puo'  compiere  ogni  operazione  di  natura  mobiliare   o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
    10. Le  attivita'  e  i  compiti  di  cui  al  presente
articolo  sono  svolti   nel   rispetto   della   normativa
comunitaria in materia.
    10-bis. Ai fini del presente articolo,  ferme  restando
le specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono
considerati  carte  valori  i  prodotti,  individuati   con
decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei
seguenti requisiti:
      a) sono destinati ad attestare il rilascio, da  parte
dello  Stato  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti  di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un  valore  fiduciario  e  di  tutela  della  fede
pubblica  in   seguito   alla   loro   emissione   o   alle
scritturazioni su di essi effettuate;
      b) sono realizzati con tecniche di  sicurezza  o  con
impiego  di  carte  filigranate  o  similari  o  di   altri
materiali  di  sicurezza  ovvero  con  elementi  o  sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare  un'idonea  protezione  dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.
    10-ter. L'istituto e'  il  soggetto  designato  per  la
realizzazione,  personalizzazione  e  gestione  anche   del
formato digitale dei prodotti considerati carte  valore  ai
sensi del comma  10-bis  e  dei  documenti  fisici  la  cui
produzione e' affidata allo stesso.»

Note al comma 59
    - Si riporta il testo dell'articolo 68, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
come modificato dalla presente legge:
    «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  67   sono
costituite dalla differenza tra i  corrispettivi  percepiti
nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o  il  costo
di costruzione del bene ceduto,  aumentato  di  ogni  altro
costo inerente al bene medesimo. Per gli  immobili  di  cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti  per
donazione si assume come prezzo  di  acquisto  o  costo  di
costruzione quello sostenuto dal donante.
    2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
dell'articolo  67  acquistati  oltre  cinque   anni   prima
dell'inizio della lottizzazione o  delle  opere  si  assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel  quinto  anno
anteriore.  Il   costo   dei   terreni   stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su  terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto  del
valore normale  del  terreno  alla  data  di  inizio  della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione.   Il   costo    dei    terreni    suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui  alla  lettera  b)  del
comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche'  dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli  immobili.  Per  i
terreni acquistati per effetto di successione  o  donazione
si assume come prezzo  di  acquisto  il  valore  dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati,  od  in  seguito
definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro   costo
successivo   inerente,   nonche'   dell'imposta    comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
    2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del  comma
1 dell'articolo  67,  diverse  da  quelle  derivanti  dalla
partecipazione in societa' semplici e da quelle di  cui  al
comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del  loro
ammontare, sono sommate algebricamente alla  corrispondente
quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze  sono
superiori alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in
deduzione,   fino   a   concorrenza   del   5   per   cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma
non oltre il quarto, a condizione che  sia  indicata  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale   le   minusvalenze   sono   state   realizzate.   Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle
cessioni di partecipazioni qualificate aventi  i  requisiti
di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  comma   1
dell'articolo  87,   effettuate   da   societa'   ed   enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),
privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
residenti in uno Stato appartenente  all'Unione  europea  o
allo Spazio economico  europeo  che  consente  un  adeguato
scambio di informazioni e siano ivi soggetti  a  un'imposta
sul reddito delle societa'.
    3.
    4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
alle lettere c) e  c-bis)  del  comma  1  dell'articolo  67
realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  e  contratti  di
cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  emessi  o
stipulati da imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
salvo la  dimostrazione,  anche  a  seguito  dell'esercizio
dell'interpello secondo le  modalita'  del  comma  3  dello
stesso  articolo  47-bis,  del  rispetto  della  condizione
indicata  nella  lettera  b)  del  comma  2  del   medesimo
articolo, concorrono a  formare  il  reddito  per  il  loro
intero ammontare. La disposizione  del  periodo  precedente
non si  applica  alle  partecipazioni,  ai  titoli  e  agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui  titoli  sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di  cui
ai periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente  alle
relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
alle plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b)  del
comma 2  dell'articolo  47-bis,  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla  cessione  di  partecipazioni  in  imprese   o   enti
residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere  segnalata  nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi   di   mancata   o   incompleta   indicazione    nella
dichiarazione  dei   redditi   si   applica   la   sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai  fini  del
presente  comma,  la  condizione   indicata   nell'articolo
47-bis,   comma   2,   lettera   b),    deve    sussistere,
ininterrottamente,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta  e  oggetto  di  realizzo  con  controparti  non
appartenenti  allo  stesso  gruppo  del  dante  causa,   e'
sufficiente     che     tale      condizione      sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra  i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del  comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da  parte  di  altro
soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
Stato.
    4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
in imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera  a),  del
medesimo articolo, al cedente controllante,  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello
Stato,  ovvero  alle  cedenti  residenti  sue  controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo  165  in
ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso  della  partecipazione,   in   proporzione   delle
partecipazioni cedute e nei  limiti  dell'imposta  italiana
relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del  credito
d'imposta  di  cui  al  periodo   precedente   spetta   per
l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale  ammontare,  ai  soli
fini  dell'applicazione  dell'imposta,  e'   computato   in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione  e'
stato omesso soltanto il computo del credito  d'imposta  in
aumento del  reddito  complessivo,  si  puo'  procedere  di
ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
    5. Le plusvalenze di cui  alle  lettere  c)  e  c-bis),
diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e  4  del  presente
articolo, e  c-ter)  del  comma  1  dell'articolo  67  sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze,  nonche'
ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater)  e
alle plusvalenze ed altri  proventi  di  cui  alla  lettera
c-quinquies) del comma  1  dello  stesso  articolo  67;  se
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle  perdite
e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze  e
degli altri redditi, l'eccedenza  puo'  essere  portata  in
deduzione, fino a concorrenza, dalle  plusvalenze  e  dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre
il  quarto,   a   condizione   che   sia   indicata   nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
    6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato  o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel  periodo
d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
stabiliti per le plusvalenze.
    6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla  cessione  di
partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'articolo
5,  escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  ad  esse
equiparati,  e  all'articolo  73,  comma  1,  lettera   a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute  da  almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti  finanziari
e dei contratti indicati nelle  disposizioni  di  cui  alle
lettere  c)  e  c-bis)  relativi  alle  medesime  societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno  tre  anni,
non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile  in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite  in  societa'  di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera  a),
che   svolgono   la   medesima   attivita',   mediante   la
sottoscrizione  del  capitale  sociale  o   l'acquisto   di
partecipazioni al capitale delle  medesime,  sempreche'  si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
    6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
sviluppo.
    7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
e minusvalenze:
      a)  dal  corrispettivo  percepito   o   dalla   somma
rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
      b);
      c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
      d) per le cessioni di metalli preziosi,  in  mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
corrispettivo della cessione;
      e) per le cessioni a titolo oneroso poste  in  essere
in  dipendenza  dei   rapporti   indicati   nella   lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67,  il  corrispettivo
e'  costituito  dal  prezzo  di   cessione,   eventualmente
aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o  riscossi  su
opzioni;
      f) nei casi di dilazione o rateazione  del  pagamento
del  corrispettivo  la  plusvalenza  e'   determinata   con
riferimento alla parte  del  costo  o  valore  di  acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme  percepite  nel
periodo d'imposta.
    8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o   riscossi
concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze, ai sensi della lettera e)  del  comma  7.  Le
plusvalenze  e  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a
titolo  oneroso  di  merci  non  concorrono  a  formare  il
reddito, anche  se  la  cessione  e'  posta  in  essere  in
dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
    9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
lettera c-quinquies) del comma  1  dell'articolo  67,  sono
costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
    9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite  dalla  differenza
tra il corrispettivo percepito  ovvero  il  valore  normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore  di
acquisto. Le plusvalenze  di  cui  al  primo  periodo  sono
sommate algebricamente alle relative  minusvalenze;  se  le
minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze,  per   un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente  dall'ammontare  delle  plusvalenze
dei  periodi  successivi,  ma  non  oltre  il   quarto,   a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel  quale  le  minusvalenze
sono  state  realizzate.   Nel   caso   di   acquisto   per
successione, si assume come costo il valore definito o,  in
mancanza, quello dichiarato agli  effetti  dell'imposta  di
successione. Nel caso di acquisto per donazione  si  assume
come costo il costo del  donante.  Il  costo  o  valore  di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari  a  zero.  I
proventi derivanti  dalla  detenzione  di  cripto-attivita'
percepiti  nel  periodo  di  imposta  sono  assoggettati  a
tassazione senza alcuna deduzione.»

Note al comma 63
    - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante  disposizioni  urgenti
in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
eventi sismici e misure per lo  sviluppo,  come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
fini del presente  articolo,  si  intendono  per  locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di
biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
immobiliari da locare.
    2. Ai redditi  derivanti  dai  contratti  di  locazione
breve si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  con  l'aliquota
del  26  per  cento  in  caso  di  opzione  per   l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di
cui al primo periodo e' ridotta  al  21  per  cento  per  i
redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi
a una unita' immobiliare individuata  dal  contribuente  in
sede di dichiarazione dei redditi.
    3. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
    3-bis.
    4.   I   soggetti   che   esercitano    attivita'    di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta  o
infedele comunicazione dei dati relativi  ai  contratti  di
cui al comma 1 e  3  e'  punita  con  la  sanzione  di  cui
all'articolo  11,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
    5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato  che
esercitano  attivita'   di   intermediazione   immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
qualita' di sostituti d'imposta,  una  ritenuta,  a  titolo
d'acconto del 21 per  cento  sull'ammontare  dei  canoni  e
corrispettivi all'atto  del  pagamento  al  beneficiario  e
provvedono al relativo versamento con le modalita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e alla relativa certificazione ai sensi  dell'articolo
4 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
    5-bis. I soggetti di cui al comma 5  non  residenti  in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
dell'articolo  162  del  testo  unico  delle  imposte   sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i  canoni  o  i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,
ovvero qualora  intervengano  nel  pagamento  dei  predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli  obblighi  derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione.  I
soggetti residenti al  di  fuori  dell'Unione  europea,  in
possesso di una stabile organizzazione in uno Stato  membro
dell'Unione  europea,  qualora  incassino  i  canoni  o   i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,
ovvero qualora  intervengano  nel  pagamento  dei  predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli  obblighi  derivanti
dal presente articolo tramite  la  stabile  organizzazione;
qualora gli stessi soggetti  siano  riconosciuti  privi  di
stabile organizzazione  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi  derivanti
dal  presente  articolo,  in   qualita'   di   responsabili
d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale  individuato
tra i soggetti indicati nell'articolo 23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.  In
assenza di nomina del rappresentante  fiscale,  i  soggetti
residenti nel territorio dello Stato che appartengono  allo
stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo  periodo  sono
solidalmente   responsabili   con   questi    ultimi    per
l'effettuazione   e   il    versamento    della    ritenuta
sull'ammontare  dei  canoni  e  corrispettivi  relativi  ai
contratti di cui ai commi 1 e 3. I  soggetti  residenti  in
uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di
stabile  organizzazione  in   Italia,   possono   adempiere
direttamente agli obblighi derivanti dal presente  articolo
ovvero   nominare,   quale   responsabile   d'imposta,   un
rappresentante fiscale individuato tra i soggetti  indicati
nell'articolo  23  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone   o   il
corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui  all'articolo  4
del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma  16,
lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli  ulteriori
adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
comunale.   La   dichiarazione   deve   essere   presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via  telematica  entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le  modalita'
approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da  parte  del
responsabile  si   applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100  al  200  per
cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato   o
parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno   e   del
contributo   di   soggiorno   si   applica   la    sanzione
amministrativa  di  cui   all'articolo   13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
    6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
    7. A  decorrere  dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e il contributo di soggiorno di  cui  all'articolo  14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma  26,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  istituire
o rimodulare l'imposta di  soggiorno  e  il  contributo  di
soggiorno medesimi.
    7-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  16   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel
senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i
lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,
decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,
si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.»

Note al comma 64
    - Si riporta il  testo  degli  articoli  67  e  68  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917  (testo  unico  delle  imposte  sui  redditi),  come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
lavoratore dipendente:
      a)   le   plusvalenze    realizzate    mediante    la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
      b) al di fuori delle  ipotesi  di  cui  alla  lettera
b-bis),  le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
parte del donante;
      b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione  a
titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai  quali  il
cedente o gli altri aventi  diritto  abbiano  eseguito  gli
interventi  agevolati   di   cui   all'articolo   119   del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  che  si
siano conclusi da non piu' di  dieci  anni  all'atto  della
cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione  e
quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci
anni antecedenti alla cessione o, qualora tra  la  data  di
acquisto o di costruzione e  la  cessione  sia  decorso  un
periodo inferiore a dieci anni, per  la  maggior  parte  di
tale periodo;
      c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
        1) cessione di strumenti  finanziari  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
        2) cessione dei contratti di cui all'articolo  109,
comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
valore dell'apporto;
        3)  cessione  dei  contratti  di  cui   al   numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
      c-bis) le plusvalenze, diverse da  quelle  imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
        1) cessione dei  contratti  di  cui  all'art.  109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
        2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
dell'articolo 47;
      c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui  alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
estere dal deposito o conto corrente;
      c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
      c-quinquies)  le  plusvalenze  ed   altri   proventi,
diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
di un evento incerto;
      c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli   altri   proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a  titolo  oneroso,
permuta  o   detenzione   di   cripto-attivita',   comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai  fini  della  presente  lettera,  per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti  che  possono  essere  trasferiti  e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia  di
registro  distribuito  o  una   tecnologia   analoga.   Non
costituisce  una  fattispecie  fiscalmente   rilevante   la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali  caratteristiche
e funzioni;
      d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a  premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
      e) i redditi di natura  fondiaria  non  determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
per usi non agricoli;
      f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
      g) i redditi derivanti  dall'utilizzazione  economica
di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
dell'articolo 53;
      h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e  dalla  sublocazione  di  beni  immobili,   dall'affitto,
locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
reddito complessivo come redditi diversi;
      h-bis)  le  plusvalenze   realizzate   in   caso   di
successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
      h-ter) la differenza tra il valore di  mercato  e  il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
      i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non
esercitate abitualmente;
      l)  i  redditi  derivanti  da  attivita'  di   lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
obblighi di fare, non fare o permettere;
      m) le indennita' di trasferta, i  rimborsi  forfetari
di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
      n)   le   plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
lettere precedenti.
    1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
    1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
almeno sette giorni lavorativi continui.
    1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
collettivo.»
    «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo  67  sono
costituite dalla differenza tra i  corrispettivi  percepiti
nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o  il  costo
di costruzione del bene ceduto,  aumentato  di  ogni  altro
costo inerente al bene medesimo. Per gli  immobili  di  cui
alle lettere b) e  b-bis)  del  comma  1  dell'articolo  67
acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per  gli
immobili  di  cui  alla  lettera   b-bis)   del   comma   1
dell'articolo 67, ai fini della  determinazione  dei  costi
inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi  agevolati
ai sensi dell'articolo  119  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non piu' di cinque
anni all'atto della cessione,  non  si  tiene  conto  delle
spese relative a tali interventi,  qualora  si  sia  fruito
dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni di cui  all'articolo  121,  comma  1,
lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34  del  2020.
Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano  conclusi
da piu' di  cinque  anni  all'atto  della  cessione,  nella
determinazione dei costi inerenti al bene  si  tiene  conto
del 50 per cento di  tali  spese,  qualora  si  sia  fruito
dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.  Per  i
medesimi immobili di cui alla lettera b-bis)  del  comma  1
dell'articolo 67, acquisiti o costruiti,  alla  data  della
cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o  il
costo di costruzione,  determinato  ai  sensi  dei  periodi
precedenti,  e'  rivalutato   in   base   alla   variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
    2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
dell'articolo  67  acquistati  oltre  cinque   anni   prima
dell'inizio della lottizzazione o  delle  opere  si  assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel  quinto  anno
anteriore.  Il   costo   dei   terreni   stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su  terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto  del
valore normale  del  terreno  alla  data  di  inizio  della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione.   Il   costo    dei    terreni    suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui  alla  lettera  b)  del
comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche'  dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli  immobili.  Per  i
terreni acquistati per effetto di successione  o  donazione
si assume come prezzo  di  acquisto  il  valore  dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati,  od  in  seguito
definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro   costo
successivo   inerente,   nonche'   dell'imposta    comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
    3.
    4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
alle lettere c) e  c-bis)  del  comma  1  dell'articolo  67
realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  e  contratti  di
cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  emessi  o
stipulati da imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
salvo la  dimostrazione,  anche  a  seguito  dell'esercizio
dell'interpello secondo le  modalita'  del  comma  3  dello
stesso  articolo  47-bis,  del  rispetto  della  condizione
indicata  nella  lettera  b)  del  comma  2  del   medesimo
articolo, concorrono a  formare  il  reddito  per  il  loro
intero ammontare. La disposizione  del  periodo  precedente
non si  applica  alle  partecipazioni,  ai  titoli  e  agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui  titoli  sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di  cui
ai periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente  alle
relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
alle plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b)  del
comma 2  dell'articolo  47-bis,  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla  cessione  di  partecipazioni  in  imprese   o   enti
residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere  segnalata  nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi   di   mancata   o   incompleta   indicazione    nella
dichiarazione  dei   redditi   si   applica   la   sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai  fini  del
presente  comma,  la  condizione   indicata   nell'articolo
47-bis,   comma   2,   lettera   b),    deve    sussistere,
ininterrottamente,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta  e  oggetto  di  realizzo  con  controparti  non
appartenenti  allo  stesso  gruppo  del  dante  causa,   e'
sufficiente     che     tale      condizione      sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra  i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del  comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da  parte  di  altro
soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
Stato.
    4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
in imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera  a),  del
medesimo articolo, al cedente controllante,  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello
Stato,  ovvero  alle  cedenti  residenti  sue  controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo  165  in
ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso  della  partecipazione,   in   proporzione   delle
partecipazioni cedute e nei  limiti  dell'imposta  italiana
relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del  credito
d'imposta  di  cui  al  periodo   precedente   spetta   per
l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale  ammontare,  ai  soli
fini  dell'applicazione  dell'imposta,  e'   computato   in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione  e'
stato omesso soltanto il computo del credito  d'imposta  in
aumento del  reddito  complessivo,  si  puo'  procedere  di
ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
    5. Le plusvalenze di cui  alle  lettere  c)  e  c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter)  del  comma  1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle  relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1  dello  stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze
e delle  perdite  e'  superiore  all'ammontare  complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi,  l'eccedenza  puo'
essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  dalle
plusvalenze e dagli altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  e  le  perdite
sono state realizzate.
    6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato  o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel  periodo
d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
stabiliti per le plusvalenze.
    6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla  cessione  di
partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'articolo
5,  escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  ad  esse
equiparati,  e  all'articolo  73,  comma  1,  lettera   a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute  da  almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti  finanziari
e dei contratti indicati nelle  disposizioni  di  cui  alle
lettere  c)  e  c-bis)  relativi  alle  medesime  societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno  tre  anni,
non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile  in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite  in  societa'  di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera  a),
che   svolgono   la   medesima   attivita',   mediante   la
sottoscrizione  del  capitale  sociale  o   l'acquisto   di
partecipazioni al capitale delle  medesime,  sempreche'  si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
    6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
sviluppo.
    7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
e minusvalenze:
      a)  dal  corrispettivo  percepito   o   dalla   somma
rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
      b);
      c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
      d) per le cessioni di metalli preziosi,  in  mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
corrispettivo della cessione;
      e) per le cessioni a titolo oneroso poste  in  essere
in  dipendenza  dei   rapporti   indicati   nella   lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67,  il  corrispettivo
e'  costituito  dal  prezzo  di   cessione,   eventualmente
aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o  riscossi  su
opzioni;
      f) nei casi di dilazione o rateazione  del  pagamento
del  corrispettivo  la  plusvalenza  e'   determinata   con
riferimento alla parte  del  costo  o  valore  di  acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme  percepite  nel
periodo d'imposta.
    8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o   riscossi
concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze, ai sensi della lettera e)  del  comma  7.  Le
plusvalenze  e  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a
titolo  oneroso  di  merci  non  concorrono  a  formare  il
reddito, anche  se  la  cessione  e'  posta  in  essere  in
dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
    9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
lettera c-quinquies) del comma  1  dell'articolo  67,  sono
costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
    9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite  dalla  differenza
tra il corrispettivo percepito  ovvero  il  valore  normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore  di
acquisto. Le plusvalenze  di  cui  al  primo  periodo  sono
sommate algebricamente alle relative  minusvalenze;  se  le
minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze,  per   un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente  dall'ammontare  delle  plusvalenze
dei  periodi  successivi,  ma  non  oltre  il   quarto,   a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel  quale  le  minusvalenze
sono  state  realizzate.   Nel   caso   di   acquisto   per
successione, si assume come costo il valore definito o,  in
mancanza, quello dichiarato agli  effetti  dell'imposta  di
successione. Nel caso di acquisto per donazione  si  assume
come costo il costo del  donante.  Il  costo  o  valore  di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari  a  zero.  I
proventi derivanti  dalla  detenzione  di  cripto-attivita'
percepiti  nel  periodo  di  imposta  sono  assoggettati  a
tassazione senza alcuna deduzione.»

Note al comma 65
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 496, legge
23 dicembre 2005,  n.  266,  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2006):
    «1.-495. Omissis
    496. In caso di  cessioni  a  titolo  oneroso  di  beni
immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
all'atto  della  cessione  e  su  richiesta   della   parte
venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
modificazioni,  sulle  plusvalenze  realizzate  si  applica
un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per
cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede  anche
all'applicazione e al versamento  dell'imposta  sostitutiva
della plusvalenza di cui al precedente  periodo,  ricevendo
la provvista  dal  cedente.  Il  notaio  comunica  altresi'
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni  di
cui al primo periodo, secondo le  modalita'  stabilite  con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
    Omissis.»

Note al comma 67
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 130, della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
    «Art. 1. 1.-129. Omissis
    130.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni dei commi da 126 a  129  affluiscono  ad
apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato,
per essere destinate, anche mediante riassegnazione,  sulla
base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti,  a
un fondo denominato "Fondo per la riduzione della pressione
fiscale", istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
    Omissis.»