art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
    
Note al comma 68
    - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del
Presidente della  Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296
(Regolamento  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione  in  uso  e  in  locazione  dei  beni  immobili
appartenenti allo Stato), come  modificato  dalla  presente
legge:
    «Art. 14 (Durata della concessione o locazione).  -  1.
La durata delle concessioni o locazioni disposte in  favore
dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei
anni.
    2.  Quando  l'Agenzia  del  demanio  ne  ravvisa,   con
determinazione motivata, l'opportunita'  in  considerazione
di particolari finalita'  perseguite  dal  richiedente,  la
concessione puo' avere una durata superiore  ai  sei  anni,
comunque non  eccedente  i  diciannove  anni.  Puo'  essere
stabilito  un  termine  superiore   ai   sei   anni   anche
nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire
consistenti    opere    di    ripristino,    restauro     o
ristrutturazione particolarmente  onerose  con  indicazione
del termine di ultimazione delle stesse.
    2-bis. Per i soggetti di cui  alle  lettere  a)  e  b),
primo periodo del comma 1, dell'articolo 10 e alla  lettera
g) del comma  1  dell'articolo  11,  qualora  ricorrano  le
condizioni di cui al comma 2,  del  presente  articolo,  la
durata delle concessioni o locazioni puo' essere  stabilita
in anni cinquanta. Il periodo precedente si  applica  anche
agli enti pubblici di ricerca di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»

Note al comma 69
    -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
decreto-legge 25 settembre 2001  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.   410
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) come
modificato dalla presente legge:
    «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
di   investimento   immobiliare).   -   1.   Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso
diverso    da    quello    residenziale    dello     Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'
decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per  l'individuazione  o  l'eventuale
costituzione  della  societa'  di  gestione,  per  il   suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di  attribuzione  dei  proventi  derivanti  dalla
vendita delle quote.
    2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
comma 1.
    2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
soddisfacimento degli stessi.
    2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo'  assegnare
i predetti immobili, laddove non necessari  per  soddisfare
le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, agli enti pubblici anche  territoriali,  entro  il  31
dicembre 2019 per  il  Fondo  immobili  pubblici  e  il  31
dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I  contratti  di
locazione possono prevedere la rinuncia al diritto  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 27  della  legge  27  luglio
1978, n.  392.  Il  fondo  previsto  dal  comma  1,  quinto
periodo, dell'articolo 29 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato  anche  con
quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
    2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
periodo,  ed  il   comma   1-bis   dell'articolo   29   del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
ogni altro tributo o diritto.
    2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di
cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta'
di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,
sulla base di quanto previsto da uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
il 31 marzo 2022, che disciplinano:
      a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti,  ai
sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
      b) i canoni di locazione, in ogni caso non  superiori
a quelli applicati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente comma, che dovranno essere definiti tenendo  conto
di  quanto  previsto  dall'articolo   3,   comma   8,   del
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
limitatamente  alla  durata   residua   del   finanziamento
originario  non  rilevando  ai  presenti   fini   eventuali
proroghe  dello  stesso,   nonche'   di   quanto   previsto
dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
dicembre  2021,   n.   215,   oltre   che   degli   importi
determinabili  a  seguito   di   novazione   oggettiva   di
obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni
gravanti sul conduttore o, comunque, sulle  amministrazioni
pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi  dei  contratti
di locazione in  corso  nonche'  dei  connessi  accordi  di
manleva o di indennizzo;
      c) gli eventuali oneri,  penali  e  maggiorazioni  da
riconoscere al locatore in caso di  ritardata  restituzione
degli immobili per scioglimento o cessazione del  contratto
di locazione;
      d) le ulteriori condizioni contrattuali.
    2-septies. Fermo restando che  i  canoni  di  locazione
devono essere definiti tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
2012,  n.  135,  limitatamente  alla  durata  residua   del
finanziamento originario non  rilevando  ai  presenti  fini
eventuali  proroghe  dello  stesso,  in  caso  di   mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e  di
permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in  mancanza
di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni
ipotesi di scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  dei
contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, e'  dovuta
un'indennita' di occupazione precaria pari  al  canone  pro
tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere
o maggiorazione fatto salvo  l'eventuale  risarcimento  del
danno ulteriore provato dal locatore.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma si  inseriscono  automaticamente  nei
predetti  contratti  di  locazione  in  corso,   ai   sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche  in  deroga  ad
ogni  eventuale  diversa  pattuizione  esistente  e   hanno
efficacia per un periodo  massimo  di  quarantotto  mesi  a
decorrere dallo scioglimento o dalla  cessazione  predetti.
Nelle  more  dell'adozione   dei   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-sexies, che
disciplineranno,  tra  l'altro,   metodologie   e   criteri
relativi  agli  indennizzi  collegati   ai   contratti   di
locazione in essere, sono sospese le relative procedure.
    2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti  a  qualunque
titolo da terzi in base a un  atto  trascritto  o  iscritto
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' facolta' di  chi  ha  gia'  esercitato  la
disdetta  o  di  tutti  i  suoi  successivi  aventi   causa
formalizzare la propria volonta' di rinunciare agli effetti
della disdetta medesima, relativamente  agli  immobili  che
sono   occupati   precariamente    dalle    amministrazioni
utilizzatrici. Tale rinuncia puo' essere effettuata,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e qualora  accettata  dalla  Agenzia
del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice,
o dalla  controparte  contrattuale  qualora  diversa  dalla
suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla
rinuncia ad eventuali contenziosi,  retroagisce  alla  data
della disdetta, assicurando la  prosecuzione  del  rapporto
locatizio agli stessi termini e condizioni previsti  per  i
casi di rinnovo  automatico,  ferma  restando  la  facolta'
d'inserire  consensualmente  modifiche   limitatamente   al
recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in  tali
casi, come per i contratti di  locazione  in  corso  e  per
quelli che  si  sono  gia'  rinnovati  automaticamente,  il
canone e' pari all'ultimo canone corrisposto  anteriormente
alla data della scadenza originaria del  finanziamento  dei
fondi comuni d'investimento immobiliare costituiti ai sensi
del presente articolo, con l'applicazione  della  normativa
in materia di aggiornamento alla  variazione  degli  indici
ISTAT nonche' di una riduzione del 15 per cento del  canone
previsto.»

Note al comma 70
    - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
(Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
ricostruzione a seguito di eventi sismici) come  modificato
dalla presente legge:
    «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
circolare). - 1. - 3. Omissis
    4. A decorrere dall'anno 2019 i soggetti  attuatori  di
opere per le quali deve essere realizzata la  progettazione
possono avviare le relative procedure di affidamento  anche
in caso di disponibilita' di  finanziamenti  limitati  alle
sole  attivita'  di  progettazione.   Le   opere   la   cui
progettazione e' stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo
precedente  sono  considerate  prioritariamente   ai   fini
dell'assegnazione   dei   finanziamenti   per    la    loro
realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano agli interventi relativi  alle  infrastrutture
ferroviarie  di  cui  agli  articoli  44   e   53-bis   del
decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108.  Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite   le
modalita' di analisi  e  di  monitoraggio  delle  attivita'
progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
anche al fine della  successiva  verifica  del  livello  di
realizzazione degli interventi per i quali e' stata  svolta
la progettazione ai sensi del presente comma.
    Omissis.»

Note al comma 71
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 759, della
legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
    «Art. 1. 1. - 758. Omissis
    759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
      a) gli immobili posseduti dallo  Stato,  dai  comuni,
nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio  sanitario
nazionale,    destinati    esclusivamente    ai     compiti
istituzionali;
      b) i fabbricati classificati o  classificabili  nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
      c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali  di
cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
      d)    i    fabbricati    destinati     esclusivamente
all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
      e)  i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11  febbraio  1929  e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
      f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
      g) gli immobili posseduti e utilizzati  dai  soggetti
di cui alla lettera i) del  comma  1  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  destinati
esclusivamente   allo   svolgimento   con   modalita'   non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i);  si  applicano,  altresi',  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200;
      g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili,
per i quali sia  stata  presentata  denuncia  all'autorita'
giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
secondo comma, o  633  del  codice  penale  o  per  la  cui
occupazione  abusiva  sia  stata  presentata   denuncia   o
iniziata azione giudiziaria  penale.  Il  soggetto  passivo
comunica   al   comune   interessato,   secondo   modalita'
telematiche   stabilite   con    decreto    del    Ministro
dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
autonomie locali,  il  possesso  dei  requisiti  che  danno
diritto all'esenzione. Analoga  comunicazione  deve  essere
trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
    «Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97
della   Costituzione,   costituiscono   principi   generali
dell'ordinamento tributario e  possono  essere  derogate  o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
    2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
    3. Le regioni a statuto ordinario regolano  le  materie
disciplinate  dalla  presente  legge  in  attuazione  delle
disposizioni  in  essa  contenute;  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
    4. Gli enti locali provvedono,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da  essi  emanati
ai principi dettati dalla presente legge.».
    - Si riporta il testo dell'articolo 73, del decreto del
Presidente  della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.
917(Approvazione  del  testo  unico   delle   imposte   sui
redditi):
    «Art.  73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono   soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
      a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
      b)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
      c)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
      d) le societa' e gli enti di ogni  tipo,  compresi  i
trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
nel territorio dello Stato.
    2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
    3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
    4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
    5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
residenti.
    5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
      a) sono controllati, anche indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
      b)   sono   amministrati   da   un    consiglio    di
amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
territorio dello Stato.
    5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
    5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
societa'.
    5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
modificazioni.»
    - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
finanza degli enti territoriali, a  norma  dell'articolo  4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
    «Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
      a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833,  dalle   camere   di   commercio,
industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
      b) i fabbricati classificati o  classificabili  nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
      c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali  di
cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
modificazioni;
      d)    i    fabbricati    destinati     esclusivamente
all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
      e)  i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
indicati negli articoli  13,  14,  15  e  16  del  Trattato
lateranense,  sottoscritto  l'11  febbraio  1929   e   reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
      f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
      g)  i  fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti  direttamente  allo  svolgimento  delle   attivita'
predette;
      h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o  di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
      i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
modificazioni, fatta eccezione per gli  immobili  posseduti
da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione   d'uso
dell'immobile, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
    2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno  durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.»

Note al comma 72
    - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  15-ter,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
(Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici):
    «Art.  13  (Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
municipale propria). - 1. - 15-bis. Omissis
    15-ter. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  le
delibere e i regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali
diversi   dall'imposta   di   soggiorno,   dall'addizionale
comunale all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
(IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e   dal
tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   acquistano
efficacia dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai
sensi del comma 15, a condizione  che  detta  pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la  delibera  o
il regolamento si riferisce;  a  tal  fine,  il  comune  e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma  15
entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
anno. I versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla
base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'  fissata
dal comune in data successiva al  1°  dicembre  di  ciascun
anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli   atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  per  l'anno
precedente.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 762 e 767,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
    «Art. 1. 1. - 761. Omissis
    762. In deroga all'articolo 52 del decreto  legislativo
n.  446  del  1997,  i  soggetti  passivi   effettuano   il
versamento dell'imposta dovuta  al  comune  per  l'anno  in
corso in due rate, scadenti la prima  il  16  giugno  e  la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione  annuale,  da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari  all'imposta  dovuta  per  il  primo  semestre
applicando l'aliquota  e  la  detrazione  dei  dodici  mesi
dell'anno  precedente.  In  sede  di   prima   applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e'  pari  alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI  per  l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta  dovuta
per l'intero anno e' eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle  aliquote  di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di
ciascun anno.
    763. - 766. Omissis
    767. Le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il  28  ottobre  dello
stesso anno. Ai fini  della  pubblicazione,  il  comune  e'
tenuto a inserire il prospetto delle  aliquote  di  cui  al
comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il  termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,  nell'apposita
sezione del Portale del federalismo  fiscale.  In  caso  di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano  le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno  precedente.  In
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e al terzo  periodo  del  presente  comma,  a
decorrere dal primo anno di applicazione  obbligatoria  del
prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente  articolo,
in mancanza di una delibera approvata secondo le  modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di  cui  al
presente comma, si applicano le aliquote di  base  previste
dai commi da 748 a 755.
    Omissis.»

Note al comma 73
    - Il testo dell'articolo 1, comma 762, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
triennio 2020-2022) e' riportato nelle note al comma 72.

Note al comma 74
    -  Il  testo  dell'articolo  13,  comma   15-ter,   del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
dell'articolo 1, commi 762 e 767, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 72.
    - Il testo dell'articolo 1, comma 762, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
triennio 2020-2022) e' riportato nelle note al comma 72.

Note al comma 75
    - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  commi  222  e
seguenti, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  recante
Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
    «Art. 2. 1. - 221. Omissis
    222.   A   decorrere   dal   1º   gennaio   2010,    le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro  il  30  settembre  di  ogni
anno, le istruttorie  da  avviare  nell'anno  seguente  per
reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
immobiliare di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
    222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
222  rapportando  gli  stessi   alle   effettive   esigenze
funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o  di
ristrutturazione  integrale,  il  rapporto  mq/addetto   e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il  31  dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi  di
spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito
della  razionalizzazione  degli  spazi  e'   dalle   stesse
utilizzata, in sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
previsione per l'anno successivo a quello in cui  e'  stata
verificata  e   accertata   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
di   spesa   conseguiti,   per   essere   destinata    alla
realizzazione di progetti di miglioramento  della  qualita'
dell'ambiente di lavoro e di  miglioramento  del  benessere
organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
razionalizzazione.  Al  fine  di  pervenire  ad   ulteriori
risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
comma 222 comunicano all'Agenzia del  demanio,  secondo  le
modalita' ed i termini determinati  con  provvedimento  del
direttore della medesima Agenzia, i dati e le  informazioni
relativi ai costi per l'uso  degli  edifici  di  proprieta'
dello  Stato  e  di  terzi  dalle  stesse  utilizzati.  Con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del  demanio  sono
comunicati gli indicatori di  performance  elaborati  dalla
medesima Agenzia in termini di costo  d'uso/addetto,  sulla
base dei dati e delle informazioni fornite  dalle  predette
Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due  anni
dalla pubblicazione del  relativo  provvedimento  nel  sito
internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
ai migliori indicatori di  performance  ivi  riportati.  In
caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia  del
demanio ne effettua la segnalazione alla  Corte  dei  conti
per   gli   atti   di    rispettiva    competenza.    Nella
predisposizione   dei    piani    di    ottimizzazione    e
razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere
tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese  quelle
recate  dal  presente  decreto.  Le  presenti  disposizioni
costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti di rispettiva competenza,  adeguano  i  propri
ordinamenti.  A  tal  fine,  nell'ambito  della  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, e' istituito  un  tavolo  tecnico  permanente  con  il
compito di supportare l'adeguamento degli  enti  locali  ai
citati principi e monitorarne lo stato di attuazione.
    222-ter. Al fine  del  completamento  del  processo  di
razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del  Demanio  gli
spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
Amministrazioni.
    222-quater. Le amministrazioni di cui al primo  periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
per  addetto  di  cui  al  comma  222-bis,  un  complessivo
efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
dell'Agenzia del demanio.
    222-quinquies. Al fine di  dare  concreta  e  sollecita
attuazione ai piani di razionalizzazione di  cui  ai  commi
222  e  seguenti,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo denominato "Fondo per la  razionalizzazione  degli
spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni  di  euro.
Il  Fondo  ha  la  finalita'  di  finanziare  le  opere  di
riadattamento   e    ristrutturazione    necessarie    alla
riallocazione delle amministrazioni statali in  altre  sedi
di  proprieta'  dello  Stato  ed  e'  alimentato,   secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, da:
      a) una quota  non  superiore  al  10  per  cento  dei
proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione
e cessione degli immobili di  proprieta'  dello  Stato  che
sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
      b) una quota  non  superiore  al  10  per  cento  dei
risparmi  rivenienti  dalla  riduzione  della   spesa   per
locazioni passive  determinati  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.
    223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
      "436.  Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza
dell'azione amministrativa e delle  procedure  disciplinate
dall'articolo   14-bis,   comma   3,   lettera   f),    del
decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia
del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco:  a)  mediante  trattativa
privata, se di valore unitario o complessivo non  superiore
ad euro 400.000; b) mediante asta  pubblica  ovvero  invito
pubblico ad offrire, se di valore  unitario  o  complessivo
superiore ad euro  400.000,  e,  qualora  non  aggiudicati,
mediante trattativa privata.  L'Agenzia  del  demanio,  con
propri provvedimenti dirigenziali, provvede a  disciplinare
le modalita' delle  procedure  telematiche  concorsuali  di
vendita. Alle forme  di  pubblicita'  si  provvede  con  la
pubblicazione su almeno due  dei  principali  quotidiani  a
diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a  maggiore
diffusione locale, nonche' sul sito  internet  dell'Agenzia
del demanio.  Le  spese  relative  alla  pubblicita'  delle
procedure concorsuali sono  poste  a  carico  dello  Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle  procedure  concorsuali,  a
favore dell'offerta piu' alta rispetto al  prezzo  di  base
ovvero,  nelle  procedure  ad  offerta  libera,  a   favore
dell'offerta  migliore,  previa   valutazione   della   sua
convenienza economica da  parte  dell'Agenzia  del  demanio
sulla  base  dei  valori  indicati  dall'Osservatorio   del
mercato immobiliare per la  zona  di  riferimento  e  avuto
riguardo alla tipologia di  immobile  e  all'andamento  del
mercato. In caso di procedura ad offerta libera,  l'Agenzia
del   demanio   puo'   riservarsi    di    non    procedere
all'aggiudicazione degli immobili.
      437. Per le  alienazioni  di  cui  al  comma  436  e'
riconosciuto in favore delle regioni e  degli  enti  locali
territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili  in
vendita,  il  diritto  di  opzione  all'acquisto  entro  il
termine  di   quindici   giorni   dal   ricevimento   della
determinazione  a  vendere  comunicata   dall'Agenzia   del
demanio  prima  dell'avvio  delle  procedure.  In  caso  di
vendita con procedure ad  offerta  libera,  spetta  in  via
prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il
diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso
della procedura di vendita".
    224. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  222-bis,
sesto periodo, le maggiori entrate e i  risparmi  di  spesa
derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
    225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai
sensi dell'articolo 59 del codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  cui   le   stazioni   appaltanti   di   cui
all'articolo 3, comma 33,  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, possono  fare  ricorso
per l'acquisto di beni e di  servizi.  In  alternativa,  le
medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti  di
beni e servizi comparabili,  parametri  di  qualita'  e  di
prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di  cui  al
presente comma. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
26 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
modificazioni, dall'articolo 58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e  dall'articolo  2,  comma  574,
della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e  comunque  quanto
previsto  dalla  normativa   in   tema   di   obblighi   di
approvvigionarsi   attraverso   gli   strumenti   messi   a
disposizione da Consip SpA.
    226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della  legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,
possono essere  stipulate  anche  ai  fini  e  in  sede  di
aggiudicazione degli appalti basati su  un  accordo  quadro
concluso ai sensi del  comma  225  del  presente  articolo.
Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo
26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni,
per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa.
    227. Nel contesto del sistema a rete  costituito  dalle
centrali regionali e dalla societa'  CONSIP  Spa  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 457, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano,  possono  essere  indicati   criteri   utili   per
l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai  sensi
dei commi 225 e 226 del presente  articolo  dalla  societa'
CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata  possibilita'
di incidere positivamente e in  maniera  significativa  sui
processi di acquisto pubblici.
    228. Al fine di agevolare  il  reperimento  di  alloggi
nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile  2009,
relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati  nella
provincia dell'Aquila, in coerenza con  l'attuazione  della
legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  in  via  sperimentale,  per
l'anno 2010, il canone di locazione relativo  ai  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge  9
dicembre 1998, n.  431,  e  successive  modificazioni,  tra
persone  fisiche  che  non   agiscono   nell'esercizio   di
un'impresa, arte o professione, puo'  essere  assoggettato,
sulla base  della  decisione  del  locatore,  a  un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche
e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento;
la base imponibile dell'imposta sostitutiva  e'  costituita
dall'importo che rileva ai fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche.  L'imposta  sostitutiva  e'  versata
entro il  termine  stabilito  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  L'acconto
relativo all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
dovuta per l'anno 2011  e'  calcolato  senza  tenere  conto
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma.  Per  la
liquidazione,   l'accertamento,   la   riscossione   e   il
contenzioso riguardanti l'imposta  sostitutiva  di  cui  al
presente comma si applicano le disposizioni previste per le
imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
stabilite le modalita' di  dichiarazione  e  di  versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma,  nonche'
ogni altra disposizione utile ai fini  dell'attuazione  del
presente comma.
    229. Al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge  24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al primo periodo, le  parole:  "1º  gennaio  2008"
sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2010";
      b) al secondo periodo, le parole: "31  ottobre  2008"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010";
      c) al terzo periodo, le  parole:  "31  ottobre  2008"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010".
    230.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  229
affluiscono al fondo di cui al comma 250 con  le  modalita'
ivi previste.
    231. Le somme di cui all'articolo 31, commi  12  e  13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute  al  31
dicembre 2009, a far data dal 1º gennaio 2010, sono versate
in venti annualita', con la maggiorazione  degli  interessi
al tasso legale. Il Ministero  dell'interno  fa  pervenire,
entro il 31 marzo 2010,  agli  enti  interessati  il  nuovo
piano di estinzione del debito residuo.
    232. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
      a) il costo del lotto  costruttivo  autorizzato  deve
essere integralmente finanziato e  deve  esservi  copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
      b) il progetto definitivo  dell'opera  completa  deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
      c) il contraente generale o l'affidatario dei  lavori
deve assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa
risarcitoria, eventualmente sorta in relazione  alle  opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
ministri di cui all'alinea,  nonche'  a  qualunque  pretesa
anche futura connessa  all'eventuale  mancato  o  ritardato
finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non  devono  in  ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per  i
quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
    233. Con l'autorizzazione del primo lotto  costruttivo,
il  CIPE  assume  l'impegno  programmatico  di   finanziare
l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero  contributo
finanziato e successivamente assegna, in  via  prioritaria,
le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in  favore  dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo  di  finanziare  i
successivi lotti costruttivi fino  al  completamento  delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma.
    234.      Il      Documento      di      programmazione
economico-finanziaria   -   Allegato   Infrastrutture   da'
distinta evidenza degli interventi di cui ai  commi  232  e
233, per il completamento dei  quali  il  CIPE  assegna  le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233.
    235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole:  "operazioni  a
favore delle piccole e medie  imprese  che  possono  essere
effettuate esclusivamente attraverso  l'intermediazione  di
soggetti  autorizzati  all'esercizio  del   credito"   sono
aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la sottoscrizione
di fondi comuni di investimento gestiti da una societa'  di
gestione collettiva del risparmio di  cui  all'articolo  33
del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e successive  modificazioni,  il  cui  oggetto
sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della  Cassa
depositi  e  prestiti  Spa.  Lo  Stato  e'  autorizzato   a
sottoscrivere, per l'anno 2010,  fino  a  500.000  euro  di
quote di societa' di gestione del risparmio  finalizzate  a
gestire fondi comuni  di  investimento  mobiliare  di  tipo
chiuso riservati a investitori qualificati  che  perseguano
tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento  patrimoniale
e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione".
    236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma  1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da
emanare  sentite  le  associazioni   di   categoria,   sono
stabilite   le   modalita'   di   utilizzo   del   predetto
stanziamento e degli stanziamenti, pari a  654  milioni  di
euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di  euro  per  l'anno
2011, iscritti nel bilancio  dello  Stato  ai  sensi  della
citata disposizione, anche al fine di stabilire  i  criteri
di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
individuare le  tipologie  di  interventi  suscettibili  di
agevolazione,  le  modalita'  di  fruizione   del   credito
d'imposta  e   i   soggetti   beneficiari   meritevoli   di
agevolazione.  Alla  relativa  copertura   finanziaria   si
provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  e,
per l'anno  2011,  mediante  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
    237.   Per   il    finanziamento    annuale    previsto
dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di  euro  per
l'anno 2010.
    238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237
si provvede con le disponibilita' conseguenti alle  revoche
totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
1992, n. 488, e successive modificazioni,  al  netto  delle
risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti
per  avvenuta  sottoscrizione  di  atti   convenzionali   e
compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno  in
termini di indebitamento netto. Le disposizioni di  cui  al
comma 237  si  applicano  a  condizione  dell'adozione  dei
provvedimenti amministrativi, debitamente registrati  dalla
Corte  dei  conti,  recanti  l'accertamento  delle  risorse
finanziarie  disponibili  di  cui  al  primo  periodo   del
presente comma.
    239.  Al  fine  di  garantire  condizioni  di   massima
celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita'  previste  ai  sensi  dell'articolo   7-bis   del
decreto-legge 1º settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
    240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento
ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009,  pari
a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita'  del
Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese  a
sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e
successive   modificazioni,   sono   destinate   ai   piani
straordinari diretti  a  rimuovere  le  situazioni  a  piu'
elevato rischio idrogeologico individuate  dalla  direzione
generale competente del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, sentiti le  autorita'  di
bacino di cui all'articolo 63  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  nonche'
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
2009, n. 13, e  il  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse  di
cui al  presente  comma  possono  essere  utilizzate  anche
tramite accordo di  programma  sottoscritto  dalla  regione
interessata e dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota
di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione  di
risorse del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni, che ciascun  programma  attuativo
regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
    241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita,  per
ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per  ciascun
anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della  legge  12
agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni;  a  8,4
milioni di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995,  n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9  milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate
di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  c),  numero  5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7  milioni  di  euro,
per l'anno 2010, e a 7,7  milioni  di  euro,  per  ciascuno
degli anni 2011 e 2012, delle entrate di  cui  all'articolo
1, comma 67, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni. Per  gli  anni  2011  e  2012  e'
attribuita all'autorita' di cui al  codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari:  a  1,6
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui  al
citato  articolo  23  della  legge  n.  576  del  1982,   e
successive  modificazioni;  a  3,2  milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo  2,
comma 38, della legge n. 481 del 1995;  a  3,6  milioni  di
euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
249 del 1997; a 3,6 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,
delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della
legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per  gli
anni 2010, 2011  e  2012  e'  attribuita,  per  ogni  anno,
all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una
quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno,  delle
entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del
1982, e successive modificazioni; a 0,3  milioni  di  euro,
per ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo
2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni  di
euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,
delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della
legge n. 266 del 2005,  e  successive  modificazioni;  a  1
milione di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
all'articolo 13 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e
successive modificazioni, e di cui all'articolo  59,  comma
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme  di  cui
ai  precedenti  periodi  sono   trasferite   dall'autorita'
contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio
di ciascun anno. A fini di perequazione,  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentite   le   autorita'
interessate, sono stabilite, senza maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica,  misure  reintegrative  in  favore  delle
autorita' contribuenti, nei limiti del contributo  versato,
a partire dal decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
contributo,   a   carico   delle   autorita'   indipendenti
percipienti  che  a  tale  data  presentino  un  avanzo  di
amministrazione.  In  deroga  alla  previsione  di  cui  al
periodo precedente,  l'Autorita'  di  cui  all'articolo  10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce  entro  il
31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle
autorita' contribuenti quale quota  delle  entrate  di  cui
all'articolo 23 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,  e
successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo
2, comma 38, della legge 14 novembre 1995,  n.  481,  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c),  numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate  di
cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,  e  successive  modificazioni;  le  restanti  somme
saranno restituite in dieci annualita' costanti da  erogare
entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.
    242.  Le  somme  versate  entro  il  31  ottobre   2009
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'
previsionali di base  del  bilancio  dello  Stato,  per  un
importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno
2009  a  un  apposito  capitolo  per  essere  destinate   a
interventi a tutela delle  popolazioni  colpite  da  eventi
atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.
    243. La disposizione di  cui  al  comma  242  entra  in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
    244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e
successive  modificazioni,   per   il   finanziamento   dei
provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano  essere
approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati,  per
ciascuno  degli  anni  2010,  2011  e  2012,  nelle  misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente  legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle  spese
correnti e per il fondo speciale destinato  alle  spese  in
conto capitale.
    245. Le dotazioni da iscrivere  nei  singoli  stati  di
previsione del bilancio per l'anno 2010 e per  il  triennio
2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la  cui
quantificazione e' rinviata alla  legge  finanziaria,  sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
    246. Ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  f),
della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
modificazioni,   gli   stanziamenti   di   spesa   per   il
rifinanziamento  di  norme  che  prevedono  interventi   di
sostegno dell'economia classificati tra le spese  in  conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
    247. Ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  e),
della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
modificazioni, le  autorizzazioni  di  spesa  recate  dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge
sono  ridotte  degli  importi  determinati  nella  medesima
Tabella.
    248. Gli importi da iscrivere in bilancio in  relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da  leggi  a  carattere
pluriennale restano determinati, per  ciascuno  degli  anni
2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate  nella  Tabella  F
allegata alla presente legge.
    249. A valere sulle autorizzazioni di  spesa  in  conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli
enti pubblici possono assumere impegni  nell'anno  2010,  a
carico  di  esercizi  futuri,   nei   limiti   massimi   di
impegnabilita'   indicati   per    ciascuna    disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa  Tabella,  ivi
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
    250. Le risorse, come integrate  dal  decreto-legge  25
settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  affluite  alla
contabilita'  speciale  istituita  ai  sensi  del  comma  8
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  al  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  le  disponibilita'  del  predetto
fondo sono destinate alle finalita'  di  cui  all'Elenco  1
allegato alla presente  legge,  nella  misura  massima  ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012.  Gli
schemi  dei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, corredati di relazione  tecnica  ai  sensi  della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili  di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Il Governo, ove  non  intenda
conformarsi alle condizioni formulate  con  riferimento  ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli  schemi  di
decreto corredati dei  necessari  elementi  integrativi  di
informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
devono essere espressi entro quindici giorni.  Le  risorse,
pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla  presente
legge sono contestualmente ripartite con un  unico  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo  conforme
parere delle  Commissioni  parlamentari  delle  due  Camere
competenti  per  i  profili  finanziari.  La  quota   delle
disponibilita' del fondo  di  cui  al  presente  comma  non
aventi   corrispondenti   effetti    sul    fabbisogno    e
sull'indebitamento netto, per l'importo di 689  milioni  di
euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro  per  l'anno
2011  e  di  182  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  e'
destinata, mediante decreti del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, alla sistemazione  contabile  delle  partite
iscritte al conto sospeso con  la  Banca  d'Italia  per  le
quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.
    251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del  decreto-legge  23  novembre
2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
2009, n. 33, e' incrementata, per  l'anno  2010,  di  3.716
milioni di euro, cui si provvede  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate,  per  l'anno  medesimo,  derivanti  dagli
effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
    252. La copertura della presente legge per le  nuove  o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e  per
le  nuove  finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo
speciale  di  parte  corrente  e'  assicurata,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, della legge 5  agosto  1978,  n.
468,  e  successive  modificazioni,  secondo  il  prospetto
allegato.
    253. La presente legge entra in vigore  il  1º  gennaio
2010.»
    -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
    «Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e  censimento
di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012
le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate
sia  in  forma  diretta  sia  indiretta,  da  parte   delle
amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, con l'esclusione degli enti territoriali,  degli  enti
previdenziali  e  degli   enti   del   servizio   sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli  affari  esteri  con
riferimento  ai  beni  immobili  ubicati  all'estero,  sono
subordinate  alla   verifica   del   rispetto   dei   saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. Per gli  enti  previdenziali  pubblici  e  privati
restano  ferme  le  disposizioni  di  cui   al   comma   15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122.
    1-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  nel  caso  di
operazioni di  acquisto  di  immobili,  ferma  restando  la
verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1  e'
effettuata   anche    sulla    base    della    documentata
indispensabilita'  e   indilazionabilita'   attestata   dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo  e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo  rimborso  delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di  servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma.
    1-ter. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  al  fine  di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,   gli   enti
territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo  periodo  non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse  stanziate  con
apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero  dallo  Stato  o   dalle   regioni   e   finalizzate
all'acquisto  degli  immobili  stessi.  La  congruita'  del
prezzo  e'  attestata  dall'Agenzia  del  demanio,   previo
rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni  e'  data
preventiva  notizia,   con   l'indicazione   del   soggetto
alienante  e  del  prezzo  pattuito,  nel   sito   internet
istituzionale dell'ente.
    1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni  pubbliche
inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come  individuate  dall'ISTAT  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le  autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare
immobili  a  titolo  oneroso  ne'  stipulare  contratti  di
locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di  rinnovi  di
contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di  locali
in sostituzione di immobili dismessi ovvero per  continuare
ad  avere  la  disponibilita'  di  immobili  venduti.  Sono
esclusi gli enti previdenziali pubblici e  privati,  per  i
quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e  15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni  di
acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
entrata in vigore del presente decreto.
    1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica  del
rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  e  le
finalita'  di  contenimento  della   spesa   pubblica,   le
operazioni di acquisto destinate a soddisfare  le  esigenze
allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
    1-sexies. Sono fatte salve  dalle  disposizioni  recate
dal comma 1-quater le operazioni di  acquisto  previste  in
attuazione di  programmi  e  piani  concernenti  interventi
speciali realizzati  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
economico  e  la  coesione  sociale  e   territoriale,   di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi  del  Paese  e   di   favorire   l'effettivo
esercizio dei  diritti  della  persona  in  conformita'  al
quinto  comma  dell'articolo  119  della   Costituzione   e
finanziati con risorse  aggiuntive  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
      a)  sono  attribuite  all'Agenzia  del   demanio   le
decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti,  relative  agli  interventi
manutentivi,  a  carattere   ordinario   e   straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per  finalita'  istituzionali  alle  Amministrazioni  dello
Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,  fatte  salve  le
specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
della  difesa,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  nonche'  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
      b) sono altresi' attribuite all'Agenzia  del  demanio
le  decisioni  di  spesa,  sentito   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
      c) sono attribuite al Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti,  a  valere  sulle  risorse  allo  stesso
assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le  decisioni  di  spesa
relative agli interventi manutentivi da effettuare, a  cura
delle  strutture   del   medesimo   Ministero,   ai   sensi
dell'articolo 176 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di  tali
interventi e' tempestivamente  comunicata  all'Agenzia  del
demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
attivita'  dalla  stessa  poste  in  essere  ai  sensi  del
presente articolo;
      d) gli interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  sono
curati  direttamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici
degli immobili, anche se  di  proprieta'  di  terzi.  Fermo
restando   quanto   previsto   dal   periodo    precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato  delle  manutenzioni  e'
fatta salva la  possibilita'  di  finanziare  e  realizzare
l'esecuzione anche di  interventi  relativi  alla  messa  a
norma degli impianti o correlati alle norme in  materia  di
prevenzione incendi, al fine di favorire  il  coordinamento
degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e  b)
del presente comma  e  del  comma  5.  Sempre  al  fine  di
promuovere forme di razionalizzazione tra  gli  interventi,
favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
dei   relativi   costi,   l'Agenzia   del   demanio   o   i
Provveditorati  interregionali  per  le   opere   pubbliche
possono curare, previo atto  di  intesa  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri, l'esecuzione degli  interventi  di  cui  al
periodo precedente, nei casi in  cui  interessino  immobili
gia' oggetto di finanziamenti  per  lavori  nell'ambito  di
piani di investimento  approvati  dalla  medesima  Agenzia.
Parimenti i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
pubbliche  possono  gestire,  previo  atto  di  intesa  con
l'Agenzia  del  demanio,  l'esecuzione   degli   interventi
ascritti ai piani di intervento  dell'Agenzia  del  demanio
nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto  di
finanziamento  nell'ambito  del  Sistema  accentrato  delle
manutenzioni.  Tutti  gli  interventi  curati  direttamente
dalle   amministrazioni   utilizzatrici   sono   comunicati
all'Agenzia  del  demanio  preventivamente,  al  fine   del
necessario coordinamento con le attivita' poste  in  essere
ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di  immobili
in locazione passiva, al fine di verificare  le  previsioni
contrattuali in materia.
    2-bis. Per far fronte a imprevedibili  e  indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore  mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  il  Corpo  della
guardia di finanza sono autorizzati,  previa  comunicazione
all'Agenzia del demanio,  all'esecuzione  degli  interventi
specifici presso le sedi dei propri  reparti.  A  decorrere
dall'esercizio  finanziario  2015,   sono   trasferiti   ai
competenti  programmi  degli  stati   di   previsione   del
Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze gli importi occorrenti per  le  finalita'  di
cui al primo periodo.
    3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
qualsiasi titolo. Le  medesime  Amministrazioni  comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi  per  i  quali
sono attribuite all'Agenzia del  demanio  le  decisioni  di
spesa ai sensi del  comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i
restanti  interventi  manutentivi  effettuati   sia   sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
    4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
degli stessi edifici. Per le medesime finalita',  l'Agenzia
del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il  piano  generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute  ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel  Piano,  ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con  cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 618, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
    5. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  progettare  e
realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
capitale  pubblico,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione  di  apposita  convenzione   quadro,   dalle
strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
straordinaria dei lavori di importo in ogni caso  inferiore
a 100.000 euro, di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  e'
curata, senza nuovi o maggiori  oneri,  direttamente  dalle
amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili.  Gli  atti
relativi  agli  interventi  gestiti  dalle  strutture   del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
sottoposti  al  controllo  degli  uffici  appartenenti   al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato, secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123.  Gli  atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del  Demanio
sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste   dalla
propria organizzazione. Il ricorso  agli  operatori  con  i
quali sono stipulati gli accordi quadro e'  disposto  anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
idonee professionalita'.
    6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
    6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al
comma 2, lettera a), dotati di  autonomia  finanziaria,  ai
fini della copertura dei costi degli interventi  comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al  comma  4,  mettono  a  disposizione  la  corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio.
    7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
    8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
    9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
    10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
disponibili.
    11. Al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
    12. All'articolo 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Misure
per  razionalizzare  la  gestione  e  la  dismissione   del
patrimonio residenziale pubblico";
      b) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
    13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
luglio 2012. I termini  e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
individuano.
    14. All'articolo  2,  comma  222,  dodicesimo  periodo,
della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
"rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono  sostituite
dalle    seguenti:    "rendiconto    patrimoniale     delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
    15. All'articolo  2,  comma  222,  sedicesimo  periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".».


Note al comma 76
    - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi  6  e  10,
del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
bancario):
    «Art. 3 (Razionalizzazione del  patrimonio  pubblico  e
riduzione dei costi per  locazioni  passive).  -  1.  -  5.
Omissis
    6. Per i contratti  di  locazione  passiva,  aventi  ad
oggetto immobili ad  uso  istituzionale  di  proprieta'  di
terzi, di nuova stipulazione a cura  delle  Amministrazioni
di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
sul  canone  congruito  dall'Agenzia  del  Demanio,   ferma
restando la permanenza dei  fabbisogni  espressi  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
definiti,  nonche'  in  quelli   di   riorganizzazione   ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
    7. - 9. Omissis
    10.   Nell'ambito   delle   misure    finalizzate    al
contenimento della spesa pubblica, gli  Enti  pubblici  non
territoriali ricompresi  nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con
legge 30 luglio 2010, n. 122,  comunicano  all'Agenzia  del
Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di  ogni  anno,
gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi,
al  fine  di  consentire  la  verifica  della  idoneita'  e
funzionalita' dei beni ad essere  utilizzati  in  locazione
passiva  dalle  Amministrazioni  statali  per  le   proprie
finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   222
dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza
dei  predetti  immobili  alle  esigenze  allocative   delle
Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti
medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione,   l'Agenzia   del   Demanio   effettua    la
segnalazione alla competente procura regionale della  Corte
dei conti. La  formalizzazione  del  rapporto  contrattuale
avviene,  ai  sensi  del   citato   comma   222,   con   le
Amministrazioni interessate, alle  quali  gli  Enti  devono
riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del  30
per cento del valore locativo  congruito  dalla  competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del Demanio  di  cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
    Omissis."
    - Il testo dell'articolo 2, comma 222 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' riportato nelle note  al
comma 75.

Note al comma 77
    - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38-quater,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto) come modificato dalla presente legge:
    «Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta  per  i  soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea).- 1.
Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori  della
Comunita' europea  di  beni  per  un  complessivo  importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,  superiore  a
euro  70  destinati  all'uso  personale  o  familiare,   da
trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
doganale   della   Comunita'   medesima,   possono   essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale  disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni
siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese
successivo  a  quello  di  effettuazione   dell'operazione.
L'esemplare della fattura consegnato  al  cessionario  deve
essere restituito al cedente, recante  anche  l'indicazione
degli  estremi  del  passaporto  o   di   altro   documento
equipollente  da  apporre  prima  di  ottenere   il   visto
doganale, vistato dall'ufficio  doganale  di  uscita  dalla
Comunita',    entro    il    quarto     mese     successivo
all'effettuazione della  operazione;  in  caso  di  mancata
restituzione,    il    cedente    deve    procedere    alla
regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26,
primo comma, entro un  mese  dalla  scadenza  del  suddetto
termine.
    2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le  quali  il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista,  il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata  per
rivalsa a condizione che i  beni  siano  trasportati  fuori
della Comunita' entro il terzo  mese  successivo  a  quello
della cessione e che  restituisca  al  cedente  l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione  dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale  ha  diritto
di  recuperare   l'imposta   mediante   annotazione   della
corrispondente variazione nel registro di cui  all'articolo
25."

Note al comma 78
    - Si riporta il testo dell'articolo 92, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi):
    «Art.  92  (Variazioni  delle  rimanenze).  -   1.   Le
variazioni  delle  rimanenze  finali  dei   beni   indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  rispetto  alle
esistenze  iniziali,  concorrono  a  formare   il   reddito
dell'esercizio. A tal fine  le  rimanenze  finali,  la  cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a  norma
dell'articolo 93, sono assunte per un valore non  inferiore
a quello che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
omogenee per natura e per valore e  attribuendo  a  ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
    2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,  le
rimanenze sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita'  il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati  nell'esercizio  stesso  per  la
loro quantita'.
    3. Negli esercizi successivi,  se  la  quantita'  delle
rimanenze e' aumentata rispetto  all'esercizio  precedente,
le maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma  2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.  Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione  si  imputa  agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire  dal
piu' recente.
    4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze
finali con il metodo della media  ponderata  o  del  «primo
entrato, primo uscito» o con varianti di quello di  cui  al
comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che
risulta dall'applicazione del metodo adottato.
    5. Se in un esercizio  il  valore  unitario  medio  dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e'  superiore
al  valore  normale  medio   di   essi   nell'ultimo   mese
dell'esercizio, il valore minimo di  cui  al  comma  1,  e'
determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
valore normale. Per le valute estere si assume come  valore
normale il valore secondo il cambio alla data  di  chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito  alle  rimanenze
in conformita' alle disposizioni del  presente  comma  vale
anche per gli esercizi successivi sempre che  le  rimanenze
non risultino iscritte  nello  stato  patrimoniale  per  un
valore superiore.
    6. I prodotti in corso di lavorazione e  i  servizi  in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
in base alle spese sostenute nell'esercizio  stesso,  salvo
quanto  stabilito  nell'articolo  93  per  le   opere,   le
forniture e i servizi di durata ultrannuale.
    7. Le rimanenze finali di un  esercizio  nell'ammontare
indicato  dal  contribuente  costituiscono   le   esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
    8. Per gli esercenti attivita' di commercio  al  minuto
che valutano le rimanenze delle merci  con  il  metodo  del
prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma  1,
a condizione che  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di  applicazione  del   detto   metodo,   con   riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.»

Note al comma 85
    Il testo dell'articolo 1, comma  130,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, e' riportato nelle note al comma 67.

Note al comma 86
    -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   119,   del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
    «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo  14  del
decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
      a) interventi di isolamento termico  delle  superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
del 6 novembre 2017;
      b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti  di  climatizzazione  invernale
esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
      c) interventi  sugli  edifici  unifamiliari  o  sulle
unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
    1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
comma  1  rientrano  anche  quelle  relative   alle   sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
    1-bis. Ai fini  del  presente  articolo,  per  "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
climatizzazione invernale.
    1-ter. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
    1-quater. Sono compresi fra gli  edifici  che  accedono
alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
    2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri  interventi  di
efficienza  energetica   di   cui   all'articolo   14   del
decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
    3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti  di  cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro   complesso,   devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
    3-bis. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti  di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
del contribuente, sostenute  dal  1°  gennaio  2022  al  30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio  2022  la
detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
importo.
    4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
comma 2 della presente  disposizione.  Per  gli  acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30  giugno  2022
abbiano sottoscritto un contratto  preliminare  di  vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano  versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto  in  fattura  e
maturato  il  relativo  credito  d'imposta,   che   abbiano
ottenuto  la  dichiarazione  di  ultimazione   dei   lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio  2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  spetta  nella  misura  del  90  per   cento.   Le
disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
2003.
    4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente   articolo   e'   riconosciuta   anche   per    la
realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
interventi.
    4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
alle attivita' produttive.
    4-quater. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
contributo previsto per la ricostruzione.
    5. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
    5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle  azioni  di  controllo  non
comportano  la   decadenza   delle   agevolazioni   fiscali
limitatamente alla irregolarita' od omissione  riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate  nell'ambito  dei
controlli  da  parte  delle  autorita'   competenti   siano
rilevanti  ai  fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarita' od omissione.
    6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta
anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
del sistema di accumulo.
    7. La detrazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
sensi del presente comma.
    7-bis. La detrazione di cui  al  comma  5  spetta,  nei
limiti ivi previsti, anche per  gli  interventi  realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in  aree  o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di  terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati  gli  interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre  che  questi  ultimi  siano
situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli
di cui all'articolo 136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  e
all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42.
    8. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
    8-bis. Per gli  interventi  effettuati  dai  condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90  per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
quelle  sostenute  nell'anno  2025.  Per   gli   interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone  fisiche  di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro  il  31  dicembre
2023, a condizione che alla  data  del  30  settembre  2022
siano stati effettuati lavori per almeno il  30  per  cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli  interventi  avviati  a  partire  dal  1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a  15.000  euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
9, lettera c), compresi  quelli  effettuati  dalle  persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
stesso edificio, e dalle cooperative di  cui  al  comma  9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
dicembre 2023.
    8-bis.1. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  8-bis,
terzo periodo,  il  reddito  di  riferimento  e'  calcolato
dividendo  la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,
nell'anno precedente quello di  sostenimento  della  spesa,
dal  contribuente,  dal  coniuge  del   contribuente,   dal
soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente
nel suo nucleo familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
coniuge o dal soggetto legato  da  unione  civile,  di  cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo  nucleo  familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma  2  del
medesimo articolo 12, per un numero  di  parti  determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
    8-ter. Per gli interventi  effettuati  nei  comuni  dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  lo  stato  di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali  di  cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in  tutti  i  casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute  entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.  Fermo
restando  quanto  previsto  dal  comma  10-bis,   per   gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta  anche  per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025  nella  misura
del 110 per cento.
    8-quater.   La   detrazione   spetta    nella    misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati  nel  citato  comma
8-bis.
    8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1°  gennaio  al
31 dicembre 2022 relativamente agli interventi  di  cui  al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita,  su
opzione del contribuente, in dieci quote  annuali  di  pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione  e'
irrevocabile. Essa e' esercitata  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  2023.  L'opzione  e'
esercitabile  a  condizione  che  la  rata  di   detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia  stata  indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi.
    9. Le disposizioni contenute nei commi  da  1  a  8  si
applicano agli interventi effettuati:
      a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da  due
a quattro  unita'  immobiliari  distintamente  accatastate,
anche  se  posseduti  da  un  unico   proprietario   o   in
comproprieta' da piu' persone fisiche;
      b) dalle persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio
di attivita' di impresa,  arti  e  professioni,  su  unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
      c)  dagli  istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
residenziale pubblica;
      d)  dalle  cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
      d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge  11
agosto 1991, n. 266, e  dalle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nel  registro  nazionale  e  nei  registri
regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
previsti dall'articolo 7 della legge 7  dicembre  2000,  n.
383;
      e)   dalle   associazioni   e    societa'    sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
spogliatoi.
    9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea  del  condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
favorevole.
    9-ter. L'imposta sul valore  aggiunto  non  detraibile,
anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
contribuente.
    10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)  e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero  massimo  di
due unita' immobiliari, fermo  restando  il  riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
comuni dell'edificio.
    10-bis. Il limite di spesa ammesso alle  detrazioni  di
cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
possesso dei seguenti requisiti:
      a)  svolgano  attivita'  di  prestazione  di  servizi
socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
compenso o indennita' di carica;
      b) siano in possesso  di  immobili  rientranti  nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.
    10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti  ad
uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)  e
c), il termine per  stabilire  la  residenza  di  cui  alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
compravendita.
    10-quater.  Al  primo  periodo  del   comma   1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
    11. Ai fini dell'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
conformita'.
    12.  I  dati  relativi  all'opzione   sono   comunicati
esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.
    13. Ai fini della detrazione del 110 per cento  di  cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
lo sconto di cui all'articolo 121:
      a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2  e  3  del
presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
      b) per gli interventi di cui al comma 4,  l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata    dai    professionisti    incaricati     della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo  statico,  secondo  le  rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in  base  alle  disposizioni
del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti n. 58 del  28  febbraio  2017.  I  professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente  congruita'
delle  spese  sostenute  in   relazione   agli   interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e  delle   attestazioni   rilasciate   dai   professionisti
incaricati.
    13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)
e b), del presente articolo e' rilasciata  al  termine  dei
lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di  cui
all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
    13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni
di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera
b),  espone  informazioni  false  o  omette   di   riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici  del  progetto
di intervento o sulla effettiva realizzazione dello  stesso
ovvero attesta falsamente la  congruita'  delle  spese,  e'
punito con la reclusione da due a  cinque  anni  e  con  la
multa da 50.000  euro  a  100.000  euro.  Se  il  fatto  e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
    13-ter. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
      a) mancata presentazione della CILA;
      b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
      c) assenza  dell'attestazione  dei  dati  di  cui  al
secondo periodo;
      d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai
sensi del comma 14.
    13-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma
13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
    13-quinquies. In caso di opere gia'  classificate  come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
    14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano
attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si   applica   la
sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
    14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
nel cartello esposto presso il cantiere, in  un  luogo  ben
visibile e  accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la
seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
per  interventi  di  efficienza  energetica  o   interventi
antisismici".
    15.  Rientrano  tra  le  spese   detraibili   per   gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
11.
    15-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
pubblico.
    16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia  di  interventi  di  efficienza  energetica  e   di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
      a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
1 sono soppressi;
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
        "2.1. La detrazione di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
d'aria calda a condensazione".
    16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da  parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle  configurazioni  di  cui   all'articolo   42-bis   del
decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
spesa non superiore a euro 96.000.
    16-ter.  Le  disposizioni  del  comma  5  si  applicano
all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   il
presente comma si applica fino alla soglia di  200  kW  con
l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.
    16-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.".
    - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n.  701
(regolamento  recante   norme   per   l'automazione   delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e  delle
conservatorie dei registri immobiliari):
    «Art. 1 (Documenti tecnici). - 1. Con provvedimento del
direttore generale  del  dipartimento  del  territorio,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la  data
a partire dalla quale le dichiarazioni  per  l'accertamento
delle unita' immobiliari urbane di  nuova  costruzione,  di
cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo
catasto  edilizio  urbano,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e  le
dichiarazioni di variazione dello stato dei  beni,  di  cui
all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  1939,
n.  1249,  come  sostituito   dall'art.   2   del   decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente  ai  relativi
elaborati grafici, sono redatte  conformemente  ai  modelli
riportati nell'allegato A al presente  regolamento  e  alle
procedure vigenti  o  in  uso  presso  gli  uffici  tecnici
erariali alla data di presentazione degli atti.
    2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di
quelle finalizzate a procedimenti  amministrativi  iniziati
d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha  la
titolarita' di diritti reali  sui  beni  denunciati  e  dal
tecnico redattore degli atti grafici di  cui  sia  prevista
l'allegazione  e  contengono  dati  e   notizie   tali   da
consentire l'iscrizione  in  catasto  con  attribuzione  di
rendita  catastale,  senza  visita   di   sopralluogo.   Il
dichiarante propone anche l'attribuzione  della  categoria,
classe e  relativa  rendita  catastale,  per  le  unita'  a
destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria  e
della rendita, per le  unita'  a  destinazione  speciale  o
particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per
ciascuna unita' immobiliare, i dati di superficie, espressi
in metri quadrati, in conformita' alle  istruzioni  dettate
con il provvedimento di cui al comma 1.
    Omissis.»