Art. 11 
 
 
       (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
              e dei trasporti e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2024, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6  ufficiali  delle  forze  di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui  alle  lettere
b) e b-bis) del comma 1  dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  fissato,  per  l'anno
2024, in 136 unita'. 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del  Ragioniere
generale  dello  Stato,  i  prelevamenti  dal  fondo  a  disposizione
iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti  e
sulle coste  »,  nell'ambito  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione  del
Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera,  di  cui  al
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi  provenienza
possono essere versati  in  conto  corrente  postale  dai  funzionari
delegati. 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto. 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per l'anno finanziario 2024,  quota  parte  delle  entrate
versate al  bilancio  dello  Stato  derivanti  dai  corrispettivi  di
concessione offerti in  sede  di  gara  per  il  riaffidamento  delle
concessioni autostradali nella  misura  necessaria  alla  definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti. 
 
          Note all'art. 11: 
 
          Note al comma 2 
              - Il  testo  degli  articoli  803  e  937  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (codice  dell'ordinamento
          militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14. 
 
          Note al comma 3 
              - Il testo dell'articolo 803, del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)  e'
          riportato nelle note all'articolo 1, comma 14. 
 
          Note al comma 5 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
          5 ottobre 2022, n. 181 (regolamento di amministrazione  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera): 
              «Art. 7 (Custodia dei valori). - 1. Per la custodia del
          denaro, dei titoli di credito e degli  oggetti  di  valore,
          ciascun ente e' provvisto di una cassaforte munita  di  due
          serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono  tenute
          separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario  di
          cassa. 
              2. I distaccamenti e i reparti sono  provvisti  di  una
          cassaforte,  a  serratura  singola,  le  cui  chiavi   sono
          conservate dal titolare o da un suo delegato. 
              3. Il  capo  del  servizio  amministrativo  propone  le
          misure necessarie per la sicurezza della cassa al  titolare
          del comando, che e' responsabile di ogni evento  imputabile
          a difetto dell'organizzazione di sicurezza. 
              4. In cassa  non  sono  tenuti  fondi  per  un  importo
          eccedente le normali necessita' dei  pagamenti  diretti  di
          prossima scadenza.  Tutti  gli  altri  fondi  di  qualsiasi
          provenienza, compresi quelli  provenienti  da  depositi  di
          qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto
          corrente   postale   o   bancario    intestato    all'ente,
          distaccamento o reparto, senza limiti di valore. 
              5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della  cassa
          ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione
          dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario.
          La  traenza  avviene  a  firma   congiunta   degli   agenti
          responsabili. 
              6. Gli interessi  realizzati  sulle  somme  versate  in
          conto corrente sono versati all'entrata del bilancio  dello
          Stato nel medesimo esercizio  finanziario  nel  quale  sono
          accreditati.».