Art. 13 
 
 
           (Stato di previsione del Ministero della difesa 
                      e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 104; 
      2) Marina n. 126; 
      3) Aeronautica n. 85; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 52; 
      3) Aeronautica n. 37; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 106; 
      2) Marina n. 60; 
      3) Aeronautica n. 40; 
      4) Carabinieri n. 200. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2024,  come
segue: 
    1) Esercito n. 292; 
    2) Marina n. 341; 
    3) Aeronautica n. 313; 
    4) Carabinieri n. 133. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2024, come segue: 
    1) Esercito n. 274; 
    2) Marina n. 320; 
    3) Aeronautica n. 452. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2024, come segue: 
    1) Esercito n. 510; 
    2) Marina n. 190; 
    3) Aeronautica n. 120. 
  6. Alle spese per le  infrastrutture  multinazionali  dell'Alleanza
atlantica (NATO), sostenute a  carico  del  programma  «  Servizi  ed
affari generali per le amministrazioni di competenza  »,  nell'ambito
della   missione   «   Servizi   istituzionali   e   generali   delle
amministrazioni pubbliche  »,  e  dei  programmi  «  Approntamento  e
impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione
generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti   militari   »,
nell'ambito della missione « Difesa  e  sicurezza  del  territorio  »
dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  per  l'anno
finanziario 2024,  si  applicano  le  direttive  che  definiscono  le
procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO   in   materia   di
affidamento dei lavori. 
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno  finanziario  2024,  con  decreti  del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  i  prelevamenti  dai   fondi   a
disposizione  relativi  rispettivamente  alle  tre  Forze  armate   e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la  difesa  e  la
sicurezza », nell'ambito della missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per l'anno finanziario 2024,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di  vigilanza
e custodia resi presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024  nel  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza  dei  servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa in  applicazione  dell'articolo  1805-bis  del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario
2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  variazioni  compensative,  in   termini   di
competenza e di cassa,  tra  i  capitoli  di  spesa  dello  stato  di
previsione del medesimo Ministero relativi ai  fondi  scorta  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.  Il
Ministero  della  difesa,  con   proprie   determinazioni,   assicura
l'integrale  versamento,  nel  medesimo  esercizio,   degli   importi
iscritti  nelle  unita'  elementari  di  bilancio  dello   stato   di
previsione dell'entrata, di cui al  comma  4  del  predetto  articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016. 
  13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del
Ministero della difesa, per  l'anno  finanziario  2024,  delle  somme
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dalle  istituzioni
dell'Unione   europea,   concernenti   le   misure   di    assistenza
supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF)  tese
a sostenere ulteriormente le capacita' e la  resilienza  delle  forze
armate ucraine. 
 
          Note all'art. 13: 
 
          Note al comma 2 
              -  Il  testo  dell'articolo  803  e  937,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (codice  dell'ordinamento
          militare) e' riportato nelle note all'articolo 1, comma 14. 
 
          Note al comma 3 
              - Il testo dell'articolo 803, del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)  e'
          riportato nelle note all'articolo 1, comma 14. 
 
          Note al comma 4 
              - Il testo dell'articolo 803, del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)  e'
          riportato nelle note all'articolo 1, comma 14. 
 
          Note al comma 5 
              - Il testo dell'articolo 803, del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)  e'
          riportato nelle note all'articolo 1, comma 14. 
 
          Note al comma 7 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  613,  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1.  Per  provvedere
          alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
          di cui all'articolo 550 e ai bisogni  di  cui  all'articolo
          552, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero
          della difesa un fondo a disposizione. 
              2.  Il  prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3.  I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa.». 
 
          Note al comma 10 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2195,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (codice  dell'ordinamento
          militare): 
              «Art.  2195  (Contributi  a  favore   di   Associazioni
          combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le  finalita'
          istituzionali e le attivita' di  promozione  sociale  e  di
          tutela     degli     associati      delle      Associazioni
          combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del  Ministero
          della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93,  e'
          autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2017, 2018 e 2019.». 
 
          Note al comma 11 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1805-bis,  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art.  1805-bis  (Fondo  per  la   retribuzione   della
          produttivita' del personale militare transitato nelle  aree
          funzionali  del  personale  civile  del   Ministero   della
          difesa). - 1. Per ciascun militare  nell'anno  di  transito
          nel ruolo del personale civile del Ministero della  difesa,
          annualmente  e  per  l'intero  periodo  di  permanenza  del
          militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
          la retribuzione della produttivita'  del  personale  civile
          stesso un  importo  corrispondente  alla  quota  media  pro
          capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
          dei  servizi  istituzionali  delle  Forze  armate  comunque
          denominati.». 
 
          Note al comma 12 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter  del  decreto
          legislativo 12 maggio  2016,  n.  90  (Completamento  della
          riforma  della  struttura  del  bilancio  dello  Stato,  in
          attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196): 
              «Art.  7-ter  (Fondi  scorta).  -  1.  Nello  stato  di
          previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
          materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza  e
          soccorso civile possono essere istituiti uno o  piu'  fondi
          di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
          esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la  continuita'
          nella  gestione  delle  strutture  centrali  e  periferiche
          operanti nell'ambito di  tali  funzioni.  Tali  fondi  sono
          utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
          favore  delle  predette  strutture   per   sopperire   alle
          momentanee deficienze di cassa ed  alle  speciali  esigenze
          previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando  quanto
          previsto al comma 3 e previo  accertamento  della  relativa
          legittimazione e delle modalita' di  copertura  finanziaria
          per la successiva imputazione a bilancio e,  comunque,  per
          il  pareggio  della  partita.  La  sistemazione   contabile
          dell'anticipazione avviene a valere sulle  dotazioni  delle
          pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 
              2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei  fondi
          scorta  tra  le  strutture  di  cui  al  comma  1  mediante
          ordinativi primari di spesa emessi direttamente  in  favore
          delle stesse. 
              3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere
          sui  fondi  scorta,  le  spese,  di  natura  ricorrente   e
          continuativa, relative alle retribuzioni  al  personale  in
          servizio, ai trattamenti pensionistici o  di  ausiliaria  e
          all'acquisizione e gestione di beni immobili. 
              4. In  considerazione  della  natura  di  anticipazione
          delle risorse erogate dai  fondi  scorta,  nello  stato  di
          previsione dell'entrata e' istituita, in  corrispondenza  a
          ciascun fondo scorta istituito negli  stati  di  previsione
          della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
          una  dotazione  di  pari  importo,  per   la   sistemazione
          contabile di cui al comma 5. 
              5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario,  le  somme
          anticipate  dal  fondo  scorta,  eventualmente  reintegrate
          dalle  pertinenti  unita'  di  bilancio,  e  ancora   nella
          disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
          bilancio dello Stato. Al fine di garantire  la  continuita'
          nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase  di
          passaggio tra due esercizi finanziari, salvo  l'adeguamento
          allo stanziamento, le  amministrazioni  possono  stabilire,
          qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
          contabilita', che le predette somme permangano, in tutto  o
          in  parte,  nella  disponibilita'  delle   strutture,   non
          procedendo  al  versamento  delle  somme  all'entrata   del
          bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine  esercizio
          nella disponibilita' delle  strutture  e'  tenuta  evidenza
          contabile da parte delle  amministrazioni  interessate.  In
          tale  circostanza,  nel  corso  del  successivo   esercizio
          finanziario,   l'importo   corrispondente   alle    risorse
          mantenute nella disponibilita' delle strutture  e'  versato
          direttamente all'entrata del  bilancio  dello  Stato  dalle
          unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
          cadenza  annuale,  ciascuna  amministrazione  pubblica  sul
          proprio sito istituzionale una relazione sui  fondi  scorta
          istituiti nel rispettivo stato di previsione. 
              6. Per la gestione delle attivita' istituzionali  delle
          strutture dei Ministeri di cui al comma  1,  relative  alle
          funzioni e  alle  esigenze  ivi  indicate,  e'  autorizzata
          l'apertura di conti correnti postali  o  bancari  intestati
          alle predette strutture in base ai  propri  regolamenti  di
          organizzazione e  contabilita'.  Le  stesse  effettuano  le
          spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita,  anche
          in  anticipazione  dalle  unita'  elementari  di   bilancio
          relative al fondo scorta,  sui  predetti  conti  bancari  o
          postali.  La  dotazione   finanziaria   e'   periodicamente
          reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
          bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 
              7. Per le esigenze di cassa urgenti ed  indilazionabili
          di talune strutture, l'amministrazione,  tramite  i  propri
          centri di responsabilita' amministrativa, puo'  autorizzare
          trasferimenti temporanei di risorse in favore delle  stesse
          a valere sulle disponibilita' dei conti correnti  intestati
          ad altre strutture. Detti trasferimenti  sono  regolati  in
          occasione della prima utile somministrazione di fondi,  con
          le   modalita'   previste   dai   propri   regolamenti   di
          organizzazione e contabilita'.».