Art. 16 
 
 
           (Stato di previsione del Ministero della salute 
                      e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 
  2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro della salute, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione « Ricerca e innovazione »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
 
          Note all'art. 16: 
 
          Note al comma 2 
              - Il testo dell'articolo 12, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992, n. 421) e' riportato nelle note all'articolo 3, comma
          10.